Ultimo aggiornamento: 5 Maggio 2026
In sintesi. La segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi della Banca d’Italia non può fondarsi sul mero ritardo nei pagamenti: richiede una situazione di insolvenza o di grave e non transitoria difficoltà economica, accertata dalla banca con istruttoria diligente. Quando questi presupposti mancano — o quando l’intermediario ha omesso il preavviso al cliente consumatore — la segnalazione è illegittima e può essere cancellata, anche in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c., con diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
Cos’è la Centrale Rischi e perché conta
La Centrale dei Rischi (CR) è la banca dati pubblica gestita dalla Banca d’Italia, alimentata obbligatoriamente da banche e intermediari finanziari. Vi confluiscono i dati relativi ai crediti accordati ai clienti — affidamenti, mutui, finanziamenti, garanzie — quando l’esposizione complessiva supera la soglia di rilevanza fissata dalla normativa di vigilanza.
Va distinta dai Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) — CRIF, Experian, CTC — che sono banche dati private a partecipazione volontaria, raccolgono informazioni anche su importi più modesti, e funzionano con regole in parte diverse, soprattutto sul preavviso.
La differenza pratica per il cittadino: una segnalazione negativa in CR ha effetto sistemico (tutte le banche la vedono e ne tengono conto), mentre quella nei SIC è più “settoriale” ma comunque pesante per chi vuole accedere al credito al consumo, ai mutui, alla cessione del quinto.
Tra le segnalazioni possibili, quella a sofferenza è la più grave: equivale, agli occhi del sistema, a una dichiarazione di insolvenza del cliente. Comporta — a cascata — revoca dei fidi, chiusura delle linee di credito, rifiuto di nuovi finanziamenti, impossibilità di rinegoziare il mutuo, in molti casi danno reputazionale e professionale.
Quando la segnalazione a sofferenza è legittima
Risposta diretta. La segnalazione a sofferenza richiede un duplice presupposto: uno sostanziale (lo stato di insolvenza o la grave e non transitoria difficoltà economica del debitore, accertati con valutazione complessiva del patrimonio) e uno formale (per il cliente consumatore, l’invio del preavviso scritto). In assenza dell’uno o dell’altro la segnalazione è illegittima.
Il presupposto sostanziale
La giurisprudenza di legittimità è ferma da anni su un principio chiaro: il mero inadempimento del debitore, anche reiterato, non è sufficiente. Serve una valutazione che la banca deve svolgere ex ante, esaminando la situazione patrimoniale e finanziaria complessiva del cliente, e che deve risultare documentata.
Cosa significa, in pratica? La banca non può limitarsi a constatare che il cliente non sta pagando. Deve guardare a:
- la liquidità complessiva del soggetto;
- la capacità produttiva e reddituale (per le imprese);
- la presenza di altre esposizioni e il loro andamento;
- l’esistenza di procedure esecutive in corso, protesti, decreti ingiuntivi;
- l’eventuale presenza di garanzie reali o personali (che però — ed è importante — non possono di per sé escludere la sofferenza, secondo la giurisprudenza prevalente).
In altre parole: la sofferenza non è il “voto” sul singolo rapporto in difficoltà, ma una fotografia oggettiva della solvibilità complessiva del cliente.
Quando il cliente contesta il debito
Un’ipotesi ricorrente: il cliente non paga perché contesta il debito. Magari rileva un anatocismo, un’usura, un’errata applicazione delle commissioni. In questa situazione, la giurisprudenza è costante nel ritenere che l’inadempimento abbia natura “volontaria” e non possa essere letto come sintomo di incapacità finanziaria. Segnalare a sofferenza un cliente che sta legittimamente contestando il rapporto significa violare i principi di correttezza e buona fede — e apre la strada a un’azione di responsabilità contro la banca.
L’obbligo di preavviso e le sue conseguenze
Risposta diretta. Per il cliente consumatore, prima della segnalazione a sofferenza la banca deve inviare un preavviso scritto, specifico e ricettizio (deve cioè raggiungere effettivamente il destinatario). Per la giurisprudenza prevalente — e per gli orientamenti dell’ABF — l’omissione del preavviso, riferito al cliente consumatore, comporta l’illegittimità della segnalazione e il diritto alla cancellazione, oltre al risarcimento.
Cosa deve contenere il preavviso
La Circolare della Banca d’Italia n. 139/1991 — che disciplina il funzionamento della Centrale dei Rischi — prevede che gli intermediari informino per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che procedono alla classificazione “a sofferenza”.
L’orientamento dell’Arbitro Bancario Finanziario, costante nel tempo, ha chiarito che la comunicazione non può essere generica: deve essere specifica e puntuale, deve cioè consentire al cliente di comprendere quale rapporto è in pericolo, per quale importo, e di mettersi in condizione di adempiere o contestare prima che la segnalazione produca i suoi effetti.
Il preavviso, secondo l’orientamento prevalente in materia di privacy creditizia, ha natura recettizia ai sensi degli artt. 1334 e 1335 del codice civile: la banca deve essere in grado di dimostrare l’effettiva ricezione, non basta provare l’invio.
Per il cliente non consumatore le regole cambiano
Il quadro è più sfumato per il cliente professionista o imprenditore. Una parte della giurisprudenza ritiene che l’omissione del preavviso, in questo caso, non determini di per sé l’illegittimità della segnalazione, ma apra solo al risarcimento del danno se la segnalazione è comunque corretta nel merito. Esiste anche un orientamento secondo cui il preavviso, in linea generale, non è presupposto di legittimità della segnalazione in Centrale Rischi, rappresentando piuttosto un obbligo informativo la cui violazione rileva sul piano risarcitorio.
In pratica, per il cittadino consumatore la posizione è più solida; per il professionista o l’imprenditore la difesa va costruita anche sul piano del presupposto sostanziale (l’effettiva insolvenza o difficoltà non transitoria).
Il preavviso nei SIC: regole più stringenti
Nei SIC (CRIF e simili) la disciplina è ancora più stringente. La normativa di settore prevede che il primo ritardo possa essere comunicato ai partecipanti solo dopo che il cliente sia stato preavvisato e gli sia stato concesso un termine ragionevole per regolarizzare. L’orientamento dell’ABF è costante nel ritenere il preavviso un vero e proprio requisito di validità della segnalazione SIC: la sua omissione rende la segnalazione illegittima e travolge l’iscrizione, indipendentemente dalla sostanza del merito.
Come scoprire se si è segnalati
L’accesso ai dati della Centrale Rischi è gratuito. Si può fare in tre modi:
- Online, tramite il sito della Banca d’Italia, sezione “Servizi al cittadino / Accesso CR”, con autenticazione SPID o CIE.
- Di persona, presso una Filiale della Banca d’Italia.
- Per posta, inviando il modulo compilato unitamente alla copia del documento d’identità.
Per i SIC il discorso è diverso: l’accesso è gratuito una volta all’anno (per le segnalazioni negative), poi diventa a pagamento. Va richiesto direttamente al singolo gestore (CRIF, Experian, CTC, ognuno con la sua procedura).
Una raccomandazione operativa: chi sospetta una segnalazione, prima di qualunque azione, accede ai propri dati. Solo conoscendo data, importo, intermediario segnalante e categoria (sofferenza, sconfino, incaglio), è possibile costruire una difesa efficace.
I quattro strumenti di tutela: ordine e logica
Una volta accertata una segnalazione che si ritiene illegittima, il cittadino dispone di quattro strumenti — non alternativi, ma complementari, da attivare in sequenza o in parallelo a seconda dell’urgenza.
1. Reclamo scritto alla banca
È il primo passo, anche perché è prerequisito per accedere all’ABF. Il reclamo va inviato all’ufficio reclami dell’intermediario tramite raccomandata o PEC, contestando puntualmente la segnalazione, indicando le ragioni (assenza dei presupposti sostanziali, omissione del preavviso, errori nei dati) e chiedendo la cancellazione.
La banca ha trenta giorni per rispondere. In caso di mancata risposta o di risposta insoddisfacente, si apre la strada all’ABF.
2. Ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario
L’ABF è uno strumento stragiudiziale rapido e a costi contenuti. Decide su segnalazioni illegittime, condanna alla cancellazione e — entro i limiti di valore previsti dalla normativa — riconosce il risarcimento del danno.
Vantaggi: tempi ragionevoli, costi minimi, decisioni motivate. Svantaggi: nell’ABF non si possono fare consulenze tecniche d’ufficio, e questo limita la prova del danno quando l’importo richiesto è significativo. Non è un giudice in senso stretto, e la sua decisione non ha valore di sentenza, ma le banche generalmente vi si conformano (anche per ragioni reputazionali: la mancata adesione viene pubblicata sul sito ABF).
3. Ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c.
È lo strumento d’elezione quando il cliente sta subendo un pregiudizio attuale e grave: una trattativa di mutuo che salta, una linea di credito revocata, una gara d’appalto compromessa.
Si presenta al Tribunale ordinario competente, chiedendo al giudice un provvedimento immediato di cancellazione della segnalazione (o di sospensione dei suoi effetti) in attesa del giudizio di merito. Il giudice valuta due presupposti:
- fumus boni iuris: ci sono buone ragioni per ritenere illegittima la segnalazione;
- periculum in mora: il pregiudizio rischia di diventare irreparabile se si attende la sentenza ordinaria.
Sulla cancellazione delle segnalazioni illegittime ex art. 700 c.p.c. esistono ormai centinaia di provvedimenti di tribunali italiani favorevoli al cittadino, soprattutto quando manca il preavviso al consumatore o l’istruttoria della banca risulta carente.
4. Azione di merito e risarcimento del danno
L’azione ordinaria davanti al Tribunale è la sede in cui si chiude la partita: si chiede l’accertamento dell’illegittimità della segnalazione, la cancellazione definitiva e il risarcimento del danno.
Il risarcimento del danno: cosa si può ottenere
Risposta diretta. Il danno da illegittima segnalazione si articola in danno patrimoniale (perdite economiche dirette: contratti saltati, perdita di clientela, oneri di ristrutturazione del debito) e danno non patrimoniale (lesione della reputazione, danno alla persona, sofferenza). La giurisprudenza più recente ha abbandonato la teoria del danno “in re ipsa” e richiede al ricorrente di provarlo concretamente.
Cosa è cambiato negli ultimi anni
Per anni la giurisprudenza riconosceva il danno in re ipsa: bastava provare l’illegittimità della segnalazione perché il risarcimento fosse automatico. Oggi l’orientamento è più rigoroso: il danneggiato deve allegare e provare il pregiudizio concretamente subito.
Questo significa, in pratica, raccogliere e produrre in giudizio:
- comunicazioni di banche che hanno rifiutato finanziamenti adducendo proprio la presenza della segnalazione;
- contratti commerciali saltati con danno quantificabile;
- testimonianze sull’impatto reputazionale nell’ambiente professionale o territoriale del cliente;
- documentazione dei costi sostenuti per fronteggiare la situazione (consulenze, finanziamenti alternativi a tassi più alti, ristrutturazioni del debito).
Importi tipici riconosciuti
Le pronunce di merito riconoscono importi che variano molto in base alla gravità e alla durata del pregiudizio. In termini generali, e con tutti i caveat legati alla specificità del caso, gli ordini di grandezza spaziano da poche migliaia di euro per situazioni meno gravi a importi anche molto significativi quando la segnalazione ha pregiudicato operazioni economiche di rilievo o ha colpito soggetti professionali con danno reputazionale documentato.
Va detto, con onestà, che il quantum dipende fortemente dalla qualità della prova prodotta. Una causa ben istruita, con consulenza tecnica e documentazione accurata, vale molte volte una causa generica.
Errori da evitare
Dall’esperienza maturata su decine di casi, alcuni sbagli ricorrenti che vale la pena segnalare al lettore.
Aspettare troppo. Il pregiudizio della segnalazione a sofferenza si accumula nel tempo. Più si aspetta, più contratti saltano, più costa rimettere a posto la posizione, e più diventa difficile la quantificazione del danno (non perché il danno non ci sia, ma perché diventa più difficile collegarlo causalmente alla segnalazione).
Pagare per “chiudere”. A volte il cliente, sotto pressione, decide di pagare il debito contestato pur di farsi cancellare. È una scelta che va valutata con attenzione: l’avvenuta transazione può avere effetti sull’azione di accertamento dell’illegittimità della segnalazione e sul risarcimento, in particolare se non viene formulata una clausola espressa di riserva.
Sottovalutare i SIC. Molti clienti pensano “tanto è solo CRIF, non è la Centrale Rischi della Banca d’Italia”. Sbagliato. Una segnalazione SIC negativa pesa sul merito creditizio quanto una CR, talvolta di più, e ha regole di cancellazione e tutela autonome.
Non conservare i documenti. Tutta la corrispondenza con la banca, gli estratti conto, le PEC, i preavvisi (o la loro assenza) sono materiale che servirà nel ricorso. Più la documentazione è ordinata, più la difesa è solida.
FAQ — Domande frequenti
Quanto tempo resta una segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi?
Una volta cessate le condizioni che l’hanno determinata (estinzione del debito, transazione, accertamento di illegittimità), la segnalazione viene cancellata o aggiornata, ma in alcuni casi può rimanere visibile per un periodo successivo, tipicamente per ragioni storiche di tracciamento. Per i SIC i tempi variano in funzione della tipologia di evento segnalato e della normativa di settore.
La banca può segnalare anche il fideiussore?
Sì, e questo è uno dei punti dolenti più ricorrenti. Garanti e coobbligati sono soggetti destinatari del preavviso al pari del debitore principale e possono essere segnalati autonomamente. Quando manca il preavviso al fideiussore, la difesa contro la segnalazione segue gli stessi principi della difesa del debitore principale, con l’aggiunta di profili specifici legati alla natura della garanzia.
Posso ottenere la cancellazione anche se il debito esiste davvero?
In linea di principio sì, se la segnalazione è viziata sul piano formale (mancato preavviso al consumatore) o se la banca non ha effettuato la valutazione complessiva richiesta dalla normativa di vigilanza. La giurisprudenza è meno univoca quando il debito è certo e la sostanza dell’insolvenza è documentata: in quel caso si tende verso il solo risarcimento per i vizi formali.
Quanto costa avviare un ricorso ABF?
Il contributo per le spese di procedura è di importo contenuto e in caso di esito favorevole è previsto un meccanismo di rimborso. Vanno aggiunti i costi dell’assistenza legale, anche se il ricorso può essere proposto personalmente dal cliente: tuttavia per controversie con elementi tecnici (presupposti sostanziali, calcolo del danno, valutazione della corrispondenza) l’assistenza di un avvocato esperto fa la differenza.
In quanto tempo si ottiene la cancellazione con il ricorso d’urgenza?
L’art. 700 c.p.c. è uno strumento per casi che richiedono celerità. Nei tribunali ben organizzati il provvedimento può arrivare in poche settimane; in altri, qualche mese. Ottenere il provvedimento d’urgenza di cancellazione “blocca l’emorragia” anche prima della causa di merito.
Cosa succede se la banca segnalante è stata acquistata da un’altra banca o ha ceduto il credito?
Le situazioni di cessione del credito (cartolarizzazioni, fusioni, acquisizioni) generano spesso confusione sulla legittimazione passiva. Vanno individuati il soggetto che ha effettuato la segnalazione originaria, l’attuale titolare del credito e l’eventuale soggetto incaricato della gestione (servicer). La domanda va proposta nei confronti dei soggetti corretti, pena rigetto per difetto di legittimazione.
La segnalazione in Centrale Rischi influenza il rating bancario delle imprese?
Sì, e in modo rilevante. Il sistema di scoring delle banche tiene conto della Centrale Rischi e, indirettamente, dei SIC. Una segnalazione a sofferenza tipicamente determina un peggioramento del rating con ricaduta su tassi, accesso al credito e condizioni applicate.
Posso contestare anche le segnalazioni “minori” (sconfini, incagli)?
Sì. Le segnalazioni meno gravi (passaggi a debito, inadempimenti, incagli) sono comunque rilevanti e contestabili quando illegittime. Il quadro normativo è il medesimo, anche se il pregiudizio reputazionale è più contenuto rispetto alla sofferenza.
Esiste un termine di prescrizione per chiedere il risarcimento?
L’azione si prescrive nei termini ordinari della responsabilità contrattuale o extracontrattuale, a seconda della natura del rapporto in cui la segnalazione è maturata. Il decorso va calcolato dal momento in cui il cliente ha avuto, o avrebbe potuto avere, conoscenza della segnalazione e del danno. È un punto tecnico delicato: una valutazione professionale è opportuna prima di assumere che il diritto sia ancora azionabile.
Conviene fare ricorso d’urgenza o azione di merito?
Dipende dalla situazione. Se c’è un pregiudizio attuale e grave (operazione finanziaria in corso, contratto in scadenza, gara d’appalto), il ricorso ex art. 700 c.p.c. è lo strumento giusto perché blocca subito gli effetti. Se invece la segnalazione è “fredda” e il danno principale è già accumulato e quantificabile, l’azione di merito permette di costruire meglio la prova del risarcimento. Spesso le due strade si combinano.
Conclusione
La segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi non è un destino. Quando i presupposti sostanziali mancano, o quando l’intermediario ha violato i suoi doveri formali — primo fra tutti l’invio del preavviso al consumatore — la segnalazione è illegittima e può essere cancellata. Il risarcimento del danno, oggi, richiede una prova rigorosa del pregiudizio, ma quando il caso è ben istruito gli importi riconosciuti sono significativi.
La chiave è muoversi presto, conservare la documentazione, costruire la difesa su entrambi i fronti — formale e sostanziale — e scegliere lo strumento di tutela più adatto alla propria situazione. L’ABF per i casi di valore contenuto e ben documentati; il ricorso d’urgenza quando il pregiudizio attuale è grave; l’azione di merito per la quantificazione completa del danno.
Lo Studio Legale Mondello assiste privati, famiglie, fideiussori e imprese in tutto il territorio nazionale, con patrocinio in Cassazione e nelle giurisdizioni superiori, in tutte le fasi del contenzioso da illegittima segnalazione: dal reclamo iniziale alle azioni risarcitorie.
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