In sintesi. Nel rapporto con l’INPS il tempo corre in due direzioni, e le regole non sono le stesse. Quando è l’Istituto a chiedere contributi non versati, il termine è quello dell’art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335: le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria «si prescrivono e non possono essere versate» decorsi dieci anni per le gestioni pensionistiche obbligatorie, «a decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti», e cinque anni per tutte le altre contribuzioni. È un termine breve, ma che riparte per intero a ogni atto interruttivo validamente notificato, e che una volta compiuto produce un effetto ulteriore: impedisce anche il versamento spontaneo, chiudendo la strada alla regolarizzazione. Quando invece è l’Istituto a chiedere indietro una prestazione già pagata, il punto di partenza è l’art. 2033 c.c. sulla ripetizione dell’indebito, con la prescrizione ordinaria decennale dell’art. 2946 c.c. che decorre da ciascun pagamento; su quella base si innestano però due limiti di grande rilievo pratico, la sanatoria dell’art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989 n. 88 per gli errori imputabili all’ente e il termine dell’anno successivo alla verifica reddituale fissato dall’art. 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991 n. 412. Conoscere le date, e saperle collegare agli atti ricevuti, è spesso la parte più utile della difesa.
Due prescrizioni che vengono spesso confuse
Risposta diretta. Sono termini distinti, con fonti e funzioni diverse. Quello quinquennale della legge 335/1995 riguarda il credito contributivo dell’INPS verso il datore di lavoro o il lavoratore autonomo. Quello decennale dell’art. 2946 c.c. riguarda il diritto dell’Istituto a farsi restituire una prestazione erogata senza titolo.
La confusione è comprensibile, perché in entrambi i casi arriva una lettera dell’INPS che chiede del denaro. Ma le due pretese hanno natura opposta. Nel primo caso l’Istituto agisce come creditore di un’obbligazione contributiva nata dalla legge: qualcuno doveva versare e non ha versato. Nel secondo l’Istituto agisce come solvens che chiede indietro ciò che ha pagato senza doverlo: ha versato una prestazione che non spettava, o che spettava in misura minore.
Da questa differenza discende tutto il resto. Il credito contributivo ha un termine speciale, breve, e una disciplina rigida che vieta il versamento tardivo; l’azione di ripetizione ha il termine ordinario, ma incontra limiti sostanziali che nel diritto comune non esistono, perché il legislatore ha ritenuto di proteggere chi ha ricevuto in buona fede una prestazione previdenziale e ci ha costruito sopra il proprio bilancio familiare.
Una terza famiglia di termini, che conviene tenere distinta fin da subito, è quella delle decadenze: non riguardano l’estinzione del diritto per inerzia, ma la scadenza entro cui un determinato atto deve essere compiuto. Sono quelle che governano la formazione del titolo esecutivo e le azioni giudiziarie, e hanno una regola d’oro: non si interrompono.
In quanti anni si prescrivono i contributi
Risposta diretta. In cinque anni per i periodi dal 1° gennaio 1996 in poi, per effetto dell’art. 3, comma 9, della legge 335/1995. Il termine torna decennale solo nel caso di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti.
Il testo della norma
L’art. 3, comma 9, della legge 335/1995 dispone che «le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie […]. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti; b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria».
La lettera b) merita attenzione perché è la norma di chiusura: tutto ciò che non è contribuzione pensionistica delle gestioni indicate nella lettera a) – le contribuzioni minori, quelle assistenziali, i contributi per le prestazioni temporanee – si prescrive in cinque anni senza il regime transitorio della lettera a).
Il passaggio da dieci a cinque anni
La riduzione non è stata immediata per tutti i periodi. Il comma 10 dello stesso articolo prevede che i termini del comma 9 «si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente».
Il meccanismo è dunque retroattivo, ma con una riserva: dove prima del 1996 era già stato compiuto un atto interruttivo o era già stata avviata una procedura di recupero secondo le regole allora vigenti, resta il regime decennale. A trent’anni di distanza la questione si pone raramente, ma continua a emergere nelle ricostruzioni di carriera e nelle vertenze su posizioni risalenti, dove la data dell’atto interruttivo più antico può spostare l’esito.
La denuncia del lavoratore
Risposta diretta. È l’unica eccezione scritta nella norma: la denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti all’INPS dell’omissione contributiva mantiene il termine decennale.
La ratio è evidente. Il lavoratore dipendente non è il debitore dei contributi – lo è il datore di lavoro, anche per la quota a suo carico – ma è il soggetto che subisce le conseguenze dell’omissione, e nessuno meglio di lui può sapere che un periodo di lavoro non risulta coperto. La legge gli riconosce allora la possibilità di riaprire il gioco: segnalando l’omissione, riporta il credito dell’Istituto nell’arco decennale e allunga il tempo utile per il recupero.
Due precisazioni sono essenziali. La prima riguarda il momento: secondo l’orientamento consolidato la denuncia deve intervenire prima che il quinquennio si sia compiuto, perché un termine già maturato non si riapre. La seconda riguarda la forma: non occorrono formule sacramentali, ma la denuncia deve essere rivolta all’ente previdenziale e deve individuare il periodo e il rapporto di lavoro cui si riferisce. Una segnalazione contributiva presentata all’INPS con l’indicazione precisa dei periodi scoperti e del datore inadempiente assolve alla funzione; una lamentela generica, no.
Perché la prescrizione qui non è solo una difesa
La formula della norma – «si prescrivono e non possono essere versate» – è inconsueta. Nel diritto comune la prescrizione estingue il diritto del creditore ma lascia intatta la possibilità del debitore di adempiere spontaneamente; qui, invece, il versamento tardivo è vietato.
La conseguenza pratica è rilevante e va nella direzione opposta a quella che si immagina. Per il datore di lavoro la prescrizione è un vantaggio: non dovrà più pagare quei contributi. Per il lavoratore è quasi sempre un danno: quel periodo non potrà più essere coperto con un versamento, e per ricostruire la posizione occorrerà ricorrere alla rendita vitalizia o chiedere il risarcimento del danno. Per il lavoratore autonomo, che è debitore dei propri contributi, la prescrizione è insieme una liberazione dal debito e la perdita definitiva di quella copertura.
È una valutazione che va fatta prima di eccepire la prescrizione, non dopo. Se quei periodi servono a raggiungere un requisito pensionistico, il calcolo di convenienza può rovesciarsi.
Da quando decorre il termine
Risposta diretta. Dalla scadenza del termine di versamento di ciascun periodo, secondo la regola generale dell’art. 2935 c.c., per cui «la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere». Ogni mensilità o ogni rata ha una propria scadenza e quindi una propria prescrizione.
Il lavoro dipendente
Nel lavoro subordinato l’obbligazione contributiva matura periodo di paga per periodo di paga e va assolta alle scadenze mensili fissate dalla disciplina di settore. Il credito dell’Istituto nasce dunque frazionato, e frazionata è la prescrizione: ogni mensilità si prescrive per conto proprio, cinque anni dopo la scadenza del relativo versamento.
La conseguenza pratica è che una richiesta che copre un arco pluriennale va esaminata mese per mese e non in blocco. Non è raro che una pretesa sia in parte prescritta e in parte no, e la difesa consiste allora nel tracciare la linea esatta, non nel contestare l’intero importo.
Artigiani, commercianti e gestione separata
Per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali la contribuzione si articola in una quota fissa, dovuta a rate con scadenze predeterminate nell’anno, e in una quota eccedente il minimale, commisurata al reddito e legata alle scadenze delle imposte sui redditi. Anche qui la prescrizione decorre dalla scadenza di ciascuna rata.
Per la quota calcolata sul reddito la questione si complica, perché l’importo dipende da un dato – il reddito dichiarato – che diventa noto all’Istituto in un momento successivo. La ricostruzione va fatta con le date effettive delle scadenze di versamento e della dichiarazione, che sono il presupposto per stabilire quando il diritto poteva essere fatto valere.
Quando l’obbligo emerge da un accertamento
Ci sono casi in cui l’obbligo contributivo non nasce da una denuncia del contribuente ma da un accertamento: un’ispezione che riqualifica un rapporto di collaborazione in lavoro subordinato, un controllo che ricostruisce retribuzioni non dichiarate, una verifica sull’inquadramento aziendale. L’accertamento non crea l’obbligo, lo accerta: l’obbligazione contributiva resta ancorata ai periodi cui si riferisce, e da quelle scadenze decorre la prescrizione.
L’atto di accertamento ha però un effetto interruttivo, quando è notificato al soggetto obbligato. È un punto decisivo nelle verifiche che riguardano annualità lontane: il confronto va fatto fra la data di ciascuna scadenza e la data del primo atto notificato, non fra la scadenza e la data dell’avviso di addebito arrivato anni dopo.
Che cosa interrompe la prescrizione, e che cosa no
Risposta diretta. La interrompono gli atti indicati dagli artt. 2943 e 2944 c.c.: la domanda giudiziale, ogni atto che valga a costituire in mora il debitore e il riconoscimento del debito. Dall’interruzione il termine ricomincia a decorrere per intero.
Gli atti dell’Istituto e dell’agente della riscossione
L’art. 2943 c.c. stabilisce che «la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo», che «è pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio» e che «è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore».
Nella materia previdenziale l’ultima ipotesi è quella che conta di più. Sono idonei a interrompere la prescrizione l’avviso bonario con cui l’Istituto invita al pagamento, la diffida, la contestazione formale che segue un accertamento ispettivo, l’avviso di addebito notificato, l’intimazione di pagamento e gli atti esecutivi dell’agente della riscossione. Ciò che conta non è il nome dell’atto ma il suo contenuto: deve manifestare in modo inequivoco la volontà di ottenere il pagamento di un credito determinato.
Conta altrettanto la notifica. Un atto formato e mai notificato, o notificato in modo invalido, non interrompe nulla: è per questo che la verifica delle relate, delle ricevute di consegna delle PEC e degli avvisi di ricevimento vale quanto l’esame del merito della pretesa.
Il riconoscimento del debito e la domanda di rateizzazione
L’art. 2944 c.c. aggiunge che «la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere». A differenza degli atti del creditore, qui l’interruzione dipende da un comportamento del debitore.
La domanda di rateizzazione è comunemente ritenuta un riconoscimento del debito, e quindi un atto interruttivo. È l’errore più frequente e più costoso in questa materia: si chiede la dilazione per prendere tempo, e si riattiva un termine che stava per compiersi. La stessa valutazione vale per un pagamento parziale e per una dichiarazione con cui si ammette l’esistenza del debito chiedendo di poterlo pagare più tardi. Prima di presentare una domanda di dilazione conviene sempre verificare se il credito sia già prescritto o in via di prescrizione.
L’atto non opposto non allunga il termine
Per anni si è sostenuto che un atto della riscossione non impugnato producesse gli effetti di una pronuncia definitiva, facendo scattare la prescrizione decennale dell’art. 2953 c.c. La giurisprudenza di legittimità, nella sua composizione più autorevole, ha escluso questa ricostruzione: l’atto amministrativo, anche quando non viene opposto, non acquista efficacia di giudicato, e il credito conserva il proprio termine di prescrizione.
La ricaduta pratica è grande. Un avviso di addebito notificato e non opposto rende irretrattabile la pretesa nel merito, ma non produce un credito esigibile per dieci anni: da quella notifica ricomincia a decorrere il quinquennio, e se nel frattempo non arrivano altri atti validamente notificati la prescrizione si compie. È proprio per questo che, nelle posizioni risalenti, la ricostruzione cronologica degli atti notificati è spesso più utile dell’esame della pretesa originaria.
Le decadenze non si interrompono
La distinzione fra prescrizione e decadenza non è un tecnicismo. La prescrizione si interrompe e si sospende; la decadenza, di regola, no: o l’atto è compiuto entro il termine, o il diritto è perduto.
In materia contributiva le due figure convivono. L’art. 25, comma 1, del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 fissa termini di decadenza per portare a riscossione i contributi: quelli dovuti in base a dichiarazioni o denunce del contribuente entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui scadeva il versamento, con uno spostamento del dies a quo quando l’Istituto ne ha avuto conoscenza tardivamente; quelli derivanti da accertamento degli uffici entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla notifica dell’accertamento o, se impugnato, alla sua definitività. Sono termini che si aggiungono alla prescrizione, non la sostituiscono, e vanno verificati entrambi.
Va ricordato che il d.lgs. 46/1999 è destinato a essere sostituito dal testo unico in materia di versamenti e di riscossione, la cui applicazione è stata differita al 1° gennaio 2027: fino ad allora si applicano le disposizioni attuali, ma per ogni atto occorre verificare quale disciplina valga in ragione della data.
Le gestioni pubbliche: la sospensione fino al 31 dicembre 2026
Risposta diretta. Per le gestioni previdenziali dei dipendenti pubblici amministrate dall’INPS i termini di prescrizione riferiti ai contributi dei periodi fino al 31 dicembre 2021 non si applicano fino al 31 dicembre 2026.
Lo prevede l’art. 3, comma 10-bis, della legge 335/1995, secondo cui per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi dei trattamenti di previdenza e di fine servizio amministrati dall’Istituto cui sono iscritti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, i termini di prescrizione riferiti ai contributi dei periodi di competenza fino al 31 dicembre 2021 non si applicano fino al 31 dicembre 2026, «fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all’integrale trattamento pensionistico del lavoratore».
La norma nasce dal disallineamento fra le posizioni assicurative del pubblico impiego e i dati trasmessi dalle amministrazioni datrici di lavoro, e ha una funzione conservativa: impedisce che le omissioni e le irregolarità si consolidino prima che la sistemazione degli archivi sia completata. La scadenza, però, è ormai vicina, e riguarda chiunque abbia periodi di servizio pubblico non correttamente registrati: dopo quella data i termini riprendono a operare secondo le regole ordinarie.
Sanzioni civili, interessi e somme aggiuntive
Risposta diretta. Seguono la sorte del contributo cui accedono: se il credito contributivo è prescritto, non sono dovute nemmeno le somme accessorie.
L’art. 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 disciplina le sanzioni civili per l’inadempimento contributivo distinguendo due situazioni. Nel caso di omesso o ritardato pagamento di contributi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce o registrazioni obbligatorie, la sanzione è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, in ragione d’anno, entro il tetto del 40 per cento dell’importo dei contributi non versati. Nel caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè quando il datore occulta rapporti di lavoro o retribuzioni, la sanzione è del 30 per cento in ragione d’anno, entro il tetto del 60 per cento.
Le somme accessorie hanno carattere accessorio anche sul piano della prescrizione: essendo legate al credito contributivo, si estinguono con esso. Da qui una raccomandazione pratica: quando si esamina una richiesta di pagamento, la ripartizione fra capitale, sanzioni e interessi va sempre chiesta e verificata, perché senza quella scomposizione non è possibile isolare la parte prescritta né controllare i tetti previsti dalla legge.
L’indebito previdenziale: quanto tempo ha l’INPS per chiedere indietro
Risposta diretta. L’azione di ripetizione è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, che decorre da ciascun pagamento non dovuto. Su questa base operano però limiti specifici: la sanatoria degli errori imputabili all’ente e il termine annuale per i recuperi che nascono dalla verifica dei redditi.
La regola di partenza
L’art. 2033 c.c. stabilisce che «chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato» e che «ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda». È la norma su cui si fondano tutte le richieste di restituzione dell’Istituto, dalle pensioni liquidate in misura superiore al dovuto alle prestazioni assistenziali erogate in assenza dei requisiti.
Il diritto alla ripetizione non ha un termine proprio e ricade quindi nella regola generale dell’art. 2946 c.c.: «salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni». Il termine decorre, secondo l’art. 2935 c.c., dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, cioè da ciascun pagamento non dovuto: anche qui, come per i contributi, la prescrizione è frazionata, e in una richiesta che copre molte mensilità le più remote possono essere già estinte.
La sanatoria dell’art. 52 della legge 88/1989
Il diritto previdenziale conosce però una regola che il diritto comune non ha. L’art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989 n. 88 dispone: «Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato».
La ragione è intuitiva. La pensione è una prestazione destinata al sostentamento, che viene consumata mese per mese; chi la riceve sulla base di un provvedimento dell’ente non ha ragione di dubitarne, e chiedergliela indietro anni dopo significa privarlo di somme che non esistono più. Il legislatore ha perciò addossato all’ente il rischio del proprio errore, salvo il caso del dolo del percettore.
L’interpretazione autentica dell’art. 13 della legge 412/1991
La portata della sanatoria è stata precisata dall’art. 13, comma 1, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, che si autoqualifica norma di interpretazione autentica: «Le disposizioni di cui all’articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all’interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all’ente erogatore, salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato. L’omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall’ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite».
La norma individua così tre condizioni cumulative perché l’indebito non sia recuperabile: un provvedimento formale e definitivo, la sua espressa comunicazione all’interessato, un errore di qualsiasi natura imputabile all’ente erogatore. E individua, specularmente, i due casi in cui la restituzione è dovuta: il dolo dell’interessato e l’omessa o incompleta segnalazione di fatti che incidevano sul diritto o sulla misura della pensione e che l’ente non conosceva già.
L’ultimo inciso è più importante di quanto sembri. Se il fatto era già noto all’Istituto – perché risultava da una banca dati alimentata da altre amministrazioni, o perché era stato comunicato in altra sede – la mancata segnalazione non rende ripetibile l’indebito. È il punto su cui si concentra buona parte del contenzioso: non tanto se il pensionato abbia comunicato, quanto se l’ente potesse già sapere.
Il termine dell’anno successivo alla verifica reddituale
Accanto alla prescrizione decennale opera un termine molto più breve per una categoria specifica di indebiti. L’art. 13, comma 2, della legge 412/1991 prevede che «l’INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto» alle prestazioni e provvede, entro l’anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. Un comma successivo consente a un decreto ministeriale di prorogare quel termine per ragioni organizzative e funzionali, comunque non oltre il secondo anno successivo alla verifica.
La giurisprudenza di legittimità legge quel termine come decadenziale e lo riferisce all’avvio del procedimento di recupero: entro l’anno successivo l’Istituto deve formalizzare la richiesta di restituzione e portarla a conoscenza del pensionato. Superato il termine, la pretesa relativa a quell’indebito non è più azionabile, indipendentemente dalla prescrizione decennale.
Si tratta di un limite che riguarda gli indebiti emersi dalla verifica annuale dei redditi – le prestazioni collegate al reddito, le integrazioni al minimo, le maggiorazioni sociali, gli assegni familiari – e non ogni indebito previdenziale. Ma è proprio la famiglia di indebiti più numerosa, e la verifica della data in cui l’Istituto ha conosciuto il reddito rilevante e della data in cui ha avviato il recupero è la prima cosa da fare quando arriva una richiesta di restituzione.
Le prestazioni diverse dalla pensione
L’art. 52 della legge 88/1989 e l’art. 13 della legge 412/1991 sono scritti per le pensioni. Per le prestazioni temporanee – indennità di disoccupazione, indennità di malattia e maternità, prestazioni a sostegno del reddito – la disciplina di riferimento resta quella generale dell’art. 2033 c.c., e la ripetibilità segue regole in parte diverse, con un contenzioso ampio sul ruolo della buona fede del percettore e sull’affidamento generato da un provvedimento dell’ente. Quando la richiesta riguarda una prestazione non pensionistica, la prima verifica è dunque quella sulla natura della prestazione, perché da essa dipende la regola applicabile.
I limiti del recupero: quanto si può trattenere
Risposta diretta. Quando il recupero è legittimo, resta il problema di come avviene. L’art. 69 della legge 30 aprile 1969 n. 153 consente la cessione, il sequestro e il pignoramento delle pensioni nei limiti di un quinto del loro ammontare per i debiti verso l’INPS derivanti da prestazioni indebitamente percepite o da omissioni contributive.
La stessa disposizione contempla però un’ipotesi derogatoria, riferita alle somme che in sede di liquidazione definitiva risultino erogate in eccedenza: in quel caso il recupero può avvenire sugli importi effettivamente spettanti anche oltre i limiti ordinari. La distinzione fra un indebito vero e proprio e il conguaglio di una liquidazione provvisoria non è quindi accademica: incide direttamente sulla misura della trattenuta mensile.
Va inoltre ricordato che la pensione gode di una tutela ulteriore, quella della quota corrispondente al minimo vitale, che non può essere aggredita: è un limite che opera a monte di qualunque calcolo percentuale e che va sempre verificato quando la trattenuta incide su trattamenti modesti.
Il rovescio della medaglia: i termini che riguardano l’assicurato
Risposta diretta. Il tempo non corre solo a favore dell’Istituto. I ratei di pensione non riscossi si prescrivono in cinque anni, e le azioni giudiziarie in materia previdenziale incontrano termini di decadenza propri.
L’art. 2948 c.c. stabilisce che si prescrivono in cinque anni, fra l’altro, «gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi». La prestazione pensionistica rientra fra le obbligazioni periodiche: il diritto alla pensione in sé non si prescrive, ma i singoli ratei arretrati sì, e chi ottiene il riconoscimento di una prestazione molti anni dopo può vedersi liquidare solo l’ultimo quinquennio di arretrati.
Sul versante processuale operano poi le decadenze dell’art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, che scandiscono i termini per l’azione giudiziaria in materia di prestazioni previdenziali e che il decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 ha esteso alle azioni aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte. Sono termini che non si interrompono e che si sommano alla prescrizione: verificarli è il primo passo di qualunque valutazione, prima ancora di entrare nel merito.
Gli errori che costano di più
Risposta diretta. Chiedere una rateizzazione senza aver verificato la prescrizione, contestare in blocco una pretesa in parte prescritta, trascurare le date di notifica degli atti, confondere prescrizione e decadenza.
Il primo errore è la domanda di dilazione presentata per inerzia. È un riconoscimento del debito, e riattiva un termine che magari stava per compiersi. La valutazione va fatta prima: se il credito è prescritto, la strada è un’altra.
Il secondo è l’approccio indistinto. Le pretese contributive sono composte da tanti crediti quante sono le scadenze, e la difesa efficace individua la linea esatta fra la parte prescritta e quella ancora dovuta, anziché contestare tutto senza distinguere.
Il terzo è la sottovalutazione delle notifiche. Un atto non notificato, o notificato in modo invalido, non interrompe la prescrizione. La ricostruzione della catena degli atti – relate, ricevute PEC, avvisi di ricevimento – è spesso il cuore della controversia.
Il quarto è il disinteresse per il termine annuale dell’art. 13, comma 2, della legge 412/1991. Molte richieste di restituzione che nascono dalle verifiche reddituali arrivano quando il termine è già scaduto, e la questione non si pone nemmeno in termini di prescrizione.
Il quinto riguarda i lavoratori, non i debitori: lasciar correre il quinquennio senza denunciare all’INPS un’omissione contributiva significa perdere sia il termine decennale sia, con esso, la possibilità di recuperare quel periodo con un versamento.
Domande frequenti
I contributi prescritti possono essere versati volontariamente?
No. L’art. 3, comma 9, della legge 335/1995 dispone che le contribuzioni «si prescrivono e non possono essere versate». Il divieto è espresso e opera anche quando il datore di lavoro o il lavoratore autonomo vorrebbero pagare. Per ricostruire la posizione restano strumenti diversi, come la rendita vitalizia prevista dall’art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338.
Un avviso di addebito ricevuto sette anni fa e mai opposto produce ancora effetti?
Va distinto il merito dal tempo. La mancata opposizione rende la pretesa irretrattabile nel merito, ma non trasforma l’atto in un titolo giudiziale: il credito resta soggetto alla prescrizione quinquennale. Se dopo quella notifica non sono seguiti atti validamente notificati, la prescrizione può essersi compiuta e il fatto è deducibile con gli strumenti propri dell’opposizione all’esecuzione.
La prescrizione dei contributi opera d’ufficio?
No. La prescrizione va eccepita dalla parte interessata: il giudice non può rilevarla d’ufficio. Nel procedimento amministrativo la stessa regola porta a una conseguenza pratica precisa: chi riceve una richiesta di pagamento relativa a periodi remoti deve far valere il decorso del termine, perché l’Istituto non lo considererà spontaneamente.
Se l’INPS chiede indietro una somma pagata dieci anni fa, va restituita?
Dipende da tre verifiche. La prima riguarda la prescrizione decennale, che decorre da ciascun pagamento e può avere già estinto le mensilità più remote. La seconda riguarda la causa dell’indebito: se deriva da un errore imputabile all’ente, contenuto in un provvedimento formale e definitivo comunicato all’interessato, opera la sanatoria dell’art. 52, comma 2, della legge 88/1989. La terza riguarda l’origine della pretesa: se nasce dalla verifica annuale dei redditi, il recupero doveva essere avviato entro l’anno successivo.
Che cosa significa che la buona fede non basta?
Che nel diritto comune la buona fede del percettore non impedisce la restituzione dell’indebito: l’art. 2033 c.c. la considera solo per stabilire da quando decorrono frutti e interessi. Nel diritto previdenziale la protezione esiste, ma passa attraverso le condizioni dell’art. 52 della legge 88/1989 e dell’art. 13 della legge 412/1991: provvedimento formale e definitivo, comunicazione all’interessato, errore dell’ente, assenza di dolo e di omesse segnalazioni.
Conviene sempre eccepire la prescrizione dei contributi?
Non sempre, e la risposta dipende da chi la solleva. Per chi deve pagare, la prescrizione estingue il debito. Per il lavoratore dipendente, invece, il contributo prescritto è un periodo che non può più essere coperto con un versamento; per l’autonomo, è una copertura persa. Quando quei periodi servono a raggiungere un requisito pensionistico, la scelta va ponderata insieme alla ricostruzione della posizione assicurativa.
Serve un avvocato per far valere la prescrizione?
Per una richiesta di riesame in via amministrativa non è necessario. L’assistenza legale diventa rilevante quando la pretesa è in parte prescritta e in parte no, quando la controversia si sposta sulla validità delle notifiche, quando l’atto è già divenuto titolo esecutivo e i rimedi hanno termini brevi, e quando la scelta di eccepire la prescrizione incide sulla posizione pensionistica.
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Guida aggiornata a settembre 2026.
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