Ultimo aggiornamento: 21 Giugno 2026
Richiedi assistenza allo Studio
Ogni caso è diverso. Se la questione ti riguarda da vicino, lo Studio può esaminare la tua situazione e indicarti come muoverti.
Divisione ereditaria e comunione tra coeredi: collazione, prelazione e retratto
In sintesi. Quando una successione si apre a favore di piu’ eredi, i beni del defunto non si ripartiscono automaticamente: cadono in comunione ereditaria, una situazione in cui ciascun coerede e’ contitolare dell’intero patrimonio per la propria quota, ma nessuno e’ proprietario esclusivo dei singoli beni. La legge, pero’, non impone a nessuno di restare in questa condizione: l’art. 713 del codice civile riconosce a ogni coerede il diritto di chiedere lo scioglimento della comunione in ogni momento. La divisione puo’ avvenire in via amichevole, con un contratto che richiede l’accordo di tutti i coeredi, oppure in via giudiziale, davanti al tribunale, quando l’accordo manca anche per uno solo di essi. La divisione giudiziale segue fasi precise: la stima dei beni, la formazione delle quote o dei lotti, l’assegnazione (spesso per sorteggio). Quando un bene non e’ comodamente divisibile — tipicamente un immobile — viene di regola attribuito al coerede con la quota maggiore, con un conguaglio in denaro agli altri, o, in mancanza, venduto. Tre istituti governano poi gli equilibri tra coeredi: la collazione (artt. 737 ss.), che obbliga figli, discendenti e coniuge a conferire le donazioni ricevute in vita dal defunto; la prelazione e il retratto successorio (art. 732), che disciplinano la vendita della quota a un estraneo; il rendiconto, con cui ci si rende reciprocamente conto della gestione dei beni comuni. In questa guida esaminiamo ciascuno di questi profili.
Cos’e’ la comunione ereditaria e come nasce?
Risposta diretta. La comunione ereditaria e’ la situazione che si crea quando una sola eredita’ viene devoluta a piu’ eredi: dal momento dell’accettazione, tutti i beni ereditari appartengono ai coeredi in comune, ciascuno per la quota corrispondente alla propria vocazione successoria. Nessun coerede e’ proprietario esclusivo di un determinato bene; ciascuno e’ titolare di una quota ideale sull’intero compendio.
La comunione ereditaria si distingue dalla comunione ordinaria (artt. 1100 ss. c.c.) perche’ ha origine nella successione a causa di morte e ha per oggetto non singoli beni, ma l’universalita’ del patrimonio ereditario, comprensivo di beni, crediti e debiti. Si tratta di una situazione per sua natura transitoria: nasce con l’apertura della successione e la pluralita’ di eredi, ed e’ destinata a sciogliersi con la divisione.
Finche’ la comunione perdura, i coeredi amministrano i beni comuni secondo le regole della comunione: gli atti di ordinaria amministrazione e il godimento sono disciplinati a maggioranza di quote, mentre gli atti di straordinaria amministrazione e quelli che incidono sull’intero bene richiedono il consenso di tutti. Ciascun coerede puo’ servirsi dei beni comuni purche’ non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne uguale uso.
Quota ideale e disponibilita’ della quota
Un aspetto centrale e’ la distinzione tra la quota ideale, di cui ciascun coerede e’ titolare e di cui puo’ disporre, e i singoli beni, che restano in comune fino alla divisione. Il coerede puo’ vendere, donare o ipotecare la propria quota ereditaria, ma non puo’ disporre validamente di un bene determinato della massa come se fosse esclusivamente suo: l’atto di disposizione di un singolo bene comune resta condizionato all’esito della divisione, perche’ solo allora si sapra’ se quel bene e’ stato assegnato a chi ne ha disposto.
Un coerede puo’ chiedere la divisione anche se gli altri non vogliono?
Risposta diretta. Si’. L’art. 713 del codice civile stabilisce che i coeredi possono sempre domandare la divisione. Si tratta di un diritto potestativo che spetta a ciascun coerede individualmente e che puo’ essere esercitato in qualunque momento, senza che sia necessario il consenso degli altri. Se manca l’accordo, il coerede che vuole uscire dalla comunione puo’ rivolgersi al giudice.
Il principio risponde all’idea che la comunione e’ una situazione provvisoria e potenzialmente fonte di conflitti, e che l’ordinamento favorisce la sua estinzione. Nessuno puo’ essere costretto a rimanere in comunione contro la propria volonta’.
I limiti al diritto di chiedere la divisione
La regola generale conosce alcune eccezioni, di portata limitata e temporanea. Il testatore puo’ disporre che la divisione non abbia luogo per un certo tempo dopo la sua morte: tale divieto, tuttavia, non puo’ superare il limite di durata previsto dalla legge (di norma cinque anni) e, in ogni caso, l’autorita’ giudiziaria puo’ consentire la divisione anticipata quando gravi circostanze lo richiedano. Allo stesso modo, i coeredi possono convenire tra loro di restare in comunione per un tempo determinato, ma anche questo patto e’ soggetto a un limite massimo di durata e non vincola oltre.
Vi sono poi situazioni particolari, come la presenza di un nascituro chiamato all’eredita’ o di questioni che impongono di attendere prima di procedere, in cui la divisione puo’ essere temporaneamente sospesa o rinviata. Al di fuori di queste ipotesi, il diritto di chiedere la divisione resta pieno e azionabile.
Divisione amichevole o divisione giudiziale: quale scegliere?
Risposta diretta. La divisione amichevole e’ un contratto con cui tutti i coeredi, di comune accordo, sciolgono la comunione e si ripartiscono i beni o le quote: e’ la via piu’ rapida, economica e flessibile. La divisione giudiziale interviene invece quando l’accordo non si raggiunge, anche per opposizione di un solo coerede: e’ il giudice a procedere allo scioglimento secondo regole rigorose.
La divisione amichevole (contrattuale)
La divisione amichevole presuppone l’accordo unanime dei coeredi sulla composizione delle quote e sull’attribuzione dei beni. Trattandosi di un contratto, richiede la capacita’ di agire di tutti i partecipanti; se tra i coeredi vi sono minori, interdetti o altri soggetti incapaci, occorrono le autorizzazioni previste dalla legge a tutela dei loro interessi.
Quando la divisione ha per oggetto beni immobili, il contratto deve rivestire la forma scritta — atto pubblico o scrittura privata — ed essere trascritto nei registri immobiliari, sia per rendere opponibile ai terzi l’attribuzione, sia per dare continuita’ alle trascrizioni. La divisione amichevole consente ampia liberta’ nella formazione delle porzioni: i coeredi possono accordarsi su assegnazioni anche non perfettamente proporzionali, prevedendo conguagli in denaro per riequilibrare i valori.
La divisione giudiziale
Quando l’accordo manca, ciascun coerede puo’ promuovere il giudizio di divisione davanti al tribunale del luogo di apertura della successione. Nel giudizio devono essere chiamati tutti i coeredi: la divisione e’ infatti un tipico caso di litisconsorzio necessario, perche’ la sentenza deve disporre per tutti e l’eventuale pretermissione di un coerede rende nulla la divisione. Possono partecipare anche i creditori e gli aventi causa dei coeredi, per tutelare le proprie ragioni.
Il giudice, accertato il diritto alla divisione, procede secondo le fasi che la legge prescrive e che esaminiamo nel paragrafo seguente. La divisione giudiziale e’ inevitabilmente piu’ lunga e costosa di quella amichevole, ma costituisce l’unico rimedio quando il dialogo tra i coeredi e’ impossibile.
Quali sono le fasi della divisione giudiziale?
Risposta diretta. La divisione giudiziale si articola in tre momenti fondamentali: la stima dei beni che compongono la massa, la formazione delle quote o dei lotti in proporzione al diritto di ciascun coerede, e l’assegnazione delle porzioni, che per le quote uguali avviene di regola mediante sorteggio.
La stima dei beni
La prima operazione e’ la valutazione dei beni che formano la massa ereditaria, di norma affidata a un consulente tecnico d’ufficio (CTU) nominato dal giudice. La stima serve a determinare il valore complessivo del patrimonio da dividere e quello dei singoli beni, ed e’ il presupposto per formare quote di pari valore. Alla massa attiva vanno aggiunti, ove ne ricorrano i presupposti, i beni oggetto di collazione e gli importi dovuti a titolo di rendiconto, mentre vanno considerate le passivita’ ereditarie.
La formazione delle quote e dei lotti
Stabilito il valore della massa, si procede alla formazione delle porzioni in proporzione alle quote spettanti a ciascun coerede. La legge esprime un favore per la divisione in natura: nei limiti del possibile, ogni coerede ha diritto a ricevere una parte in natura dei beni mobili e immobili dell’eredita’ (art. 718 c.c.). Le porzioni vanno composte, per quanto possibile, comprendendo in ciascuna una quantita’ di beni mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualita’. Dove la perfetta proporzione non sia raggiungibile, si ricorre ai conguagli in denaro tra le porzioni.
L’assegnazione e il sorteggio
Formate le porzioni, si passa alla loro attribuzione ai coeredi. Quando le quote sono uguali, l’assegnazione delle porzioni avviene mediante sorteggio, in modo da garantire l’imparzialita’ e prevenire favoritismi. Quando invece le quote sono disuguali, non si procede per sorteggio: il giudice attribuisce le porzioni tenendo conto delle quote e delle circostanze del caso. Con l’assegnazione, la comunione si scioglie e ciascun coerede diventa proprietario esclusivo dei beni compresi nella propria porzione.
Come si dividono i beni indivisibili, come la casa?
Risposta diretta. Quando nella massa vi e’ un immobile (o altro bene) non comodamente divisibile, esso non viene frazionato: l’art. 720 del codice civile prevede che sia preferibilmente assegnato per intero al coerede titolare della quota maggiore, con addebito dell’eccedenza a favore degli altri (conguaglio). Se nessun coerede chiede l’assegnazione, oppure se piu’ coeredi la richiedono e non si raggiunge un accordo, il bene viene venduto, anche all’incanto, e si divide il ricavato.
Il problema dei beni indivisibili e’ tra i piu’ frequenti nelle successioni, perche’ spesso il patrimonio e’ costituito in prevalenza da un’abitazione che non puo’ essere materialmente suddivisa senza pregiudicarne il valore o la funzione. Un immobile si considera non comodamente divisibile quando il frazionamento non e’ tecnicamente possibile, oppure comporterebbe un sensibile deprezzamento o spese eccessive, o ancora pregiudicherebbe la destinazione e il godimento del bene.
In questi casi, la legge prevede una soluzione graduata. In via preferenziale, il bene e’ attribuito per intero a uno dei coeredi — di regola quello con la quota maggiore — che corrisponde agli altri il conguaglio in denaro corrispondente al valore delle loro quote. Piu’ coeredi possono anche chiedere congiuntamente l’attribuzione, restando tra loro in comunione su quel bene. Solo quando nessuno accetti l’assegnazione, o quando le richieste concorrenti non possano essere conciliate, si procede alla vendita del bene e alla ripartizione del ricavato. Il giudice dispone di un margine di valutazione nella scelta dell’assegnatario, ma deve motivare la propria decisione, specie quando piu’ coeredi aspirano allo stesso bene.
Cos’e’ la collazione e chi deve farla?
Risposta diretta. La collazione e’ l’obbligo, posto dagli artt. 737 e seguenti del codice civile, per cui i figli, gli altri discendenti e il coniuge che accettano l’eredita’ devono conferire alla massa da dividere tutto cio’ che hanno ricevuto in vita dal defunto a titolo di donazione, diretta o indiretta, salvo che il donante li abbia espressamente dispensati. La finalita’ e’ riequilibrare le quote tra i coeredi, trattando le donazioni come anticipazioni sulla futura successione.
La ratio: la presunta parita’ tra i coeredi
La collazione si fonda su una presunzione: che il defunto, quando ha donato in vita a un figlio o al coniuge, abbia voluto compiere un’attribuzione in anticipo sulla quota ereditaria, e non un beneficio destinato ad aggiungersi ad essa. Per questo, al momento della divisione, le donazioni ricevute vanno riportate alla massa, in modo che ciascun coerede riceva complessivamente — tra quanto gia’ donatogli e quanto gli spetta in sede di divisione — una porzione proporzionata al suo diritto. Senza la collazione, il coerede gia’ beneficiato in vita finirebbe per ricevere piu’ degli altri.
Soggetti tenuti e donazioni soggette a collazione
Sono tenuti alla collazione soltanto i figli e gli altri discendenti e il coniuge, e solo se accettano l’eredita’ e concorrono effettivamente alla successione. Restano fuori, quindi, i soggetti diversi da questi. La collazione opera per le donazioni, sia dirette sia indirette, ricevute dal defunto. Il donante puo’ tuttavia dispensare il donatario dalla collazione: la dispensa, pero’, produce effetto solo nei limiti della quota disponibile e non puo’ pregiudicare i diritti dei legittimari.
Le modalita’: in natura o per imputazione
Per gli immobili la collazione puo’ avvenire, secondo le regole di legge, mediante il conferimento del bene in natura oppure mediante imputazione del suo valore alla quota del donatario; per i beni mobili e per il denaro si procede di norma per imputazione. In ogni caso, l’effetto pratico e’ di accrescere la massa da dividere e di riequilibrare le posizioni dei coeredi.
Prelazione e retratto successorio: cosa succede se un coerede vende la quota?
Risposta diretta. L’art. 732 del codice civile stabilisce che il coerede il quale voglia alienare a un estraneo la propria quota, o una parte di essa, deve prima notificare agli altri coeredi la proposta di alienazione con l’indicazione del prezzo: gli altri coeredi hanno il diritto di prelazione, da esercitare entro due mesi dall’ultima notifica. Se questo obbligo non viene rispettato, i coeredi possono riscattare la quota dall’acquirente e da ogni successivo avente causa, finche’ dura lo stato di comunione: e’ il retratto successorio.
Il diritto di prelazione
La prelazione ex art. 732 c.c. tende a evitare l’ingresso di estranei nella comunione ereditaria, favorendo il consolidamento del patrimonio in capo agli stessi coeredi. Quando un coerede intende vendere a un terzo non coerede la propria quota, deve comunicare agli altri la proposta di vendita, con l’esatta indicazione del prezzo e delle condizioni. I coeredi destinatari della comunicazione possono allora subentrare alle medesime condizioni, esercitando la prelazione entro il termine di due mesi dall’ultima delle notificazioni. Se piu’ coeredi esercitano la prelazione, la quota si acquista da tutti in proporzione delle rispettive quote ereditarie.
E’ bene precisare che la prelazione riguarda la quota ereditaria e non i singoli beni: il diritto si attiva quando l’oggetto della vendita e’ la quota (o parte di essa) e l’acquirente e’ un estraneo alla comunione, non quando la cessione avviene tra coeredi.
Il retratto successorio
Se il coerede vende la quota a un estraneo senza notificare la proposta agli altri coeredi — violando, quindi, l’obbligo di prelazione — la legge non rende nulla la vendita, ma attribuisce agli altri coeredi un rimedio specifico: il diritto di riscatto, o retratto successorio. Mediante il retratto, il coerede pretermesso puo’ riscattare la quota direttamente dal terzo acquirente, e da ogni successivo avente causa, subentrando nell’acquisto. Il diritto puo’ essere esercitato finche’ perdura lo stato di comunione ereditaria: una volta sciolta la comunione, viene meno il presupposto del rimedio.
La giurisprudenza di legittimita’ ha chiarito la distinzione tra le due posizioni: lo ius prelationis (il diritto di essere preferiti nell’acquisto durante la comunione) e lo ius retractionis (il diritto di riscattare la quota gia’ ceduta al terzo) sono diritti collegati ma distinti, con contenuto e soggetti passivi diversi. Ne deriva, tra l’altro, che l’azione di riscatto si rivolge contro l’acquirente, senza necessita’ di chiamare in giudizio anche il coerede venditore (Cass. civ. n. 59/2024).
Il rendiconto tra coeredi
Risposta diretta. Il rendiconto e’ l’obbligo dei coeredi di rendersi reciprocamente conto della gestione dei beni comuni durante la comunione: chi ha amministrato i beni, percepito i frutti (ad esempio i canoni di locazione) o sostenuto spese deve darne conto agli altri in sede di divisione, cosi’ da imputare i relativi importi alle rispettive quote.
Durante la comunione e’ frequente che uno dei coeredi gestisca di fatto i beni ereditari: abita l’immobile, riscuote gli affitti, incassa i crediti, paga le imposte o sostiene spese di manutenzione. Al momento della divisione occorre tenere conto di queste vicende per non alterare l’equilibrio tra i coeredi. Il coerede che ha goduto in via esclusiva di un bene comune o ne ha percepito i frutti puo’ essere tenuto a conferirne il valore alla massa; specularmente, chi ha sostenuto spese necessarie o utili per la conservazione dei beni comuni ha diritto al rimborso. Il rendiconto consente di regolare queste partite di dare e avere, che confluiscono nel calcolo delle porzioni spettanti a ciascuno.
La natura della divisione e la garanzia tra coeredi
Risposta diretta. Con la divisione ciascun coerede e’ considerato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota, come se non avesse mai avuto la proprieta’ degli altri beni ereditari. I coeredi sono inoltre tenuti, in proporzione delle rispettive quote, a una reciproca garanzia per le molestie e le evizioni che dovessero colpire i beni assegnati.
La divisione ha effetto dichiarativo e non traslativo: non opera come un trasferimento di diritti dall’uno all’altro coerede, ma accerta retroattivamente che ciascuno e’ titolare esclusivo dei beni della propria porzione fin dal momento dell’apertura della successione. Questo principio ha conseguenze pratiche rilevanti, ad esempio sulla sorte degli atti di disposizione compiuti durante la comunione su singoli beni.
La garanzia tra coeredi tutela invece l’equilibrio della divisione: se uno dei beni assegnati a un coerede viene perso per evizione (cioe’ perche’ si accerta che apparteneva a un terzo) o subisce molestie, gli altri coeredi devono indennizzarlo in proporzione alle rispettive quote, in modo che il pregiudizio non gravi su uno solo di essi.
Domande frequenti (FAQ)
La divisione ereditaria si puo’ annullare o rescindere?
In presenza di determinati presupposti, si’. La divisione puo’ essere impugnata, ad esempio, quando uno dei coeredi sia stato vittima di violenza o dolo, oppure quando vi sia stata una lesione di una certa entita’ a danno di un coerede (rescissione per lesione). Si tratta di rimedi soggetti a presupposti e termini specifici, che vanno valutati caso per caso con l’assistenza di un legale.
Cosa accade se ci si accorge in seguito di un bene ereditario dimenticato nella divisione?
Se dopo la divisione si scopre che uno o piu’ beni ereditari non sono stati compresi nelle operazioni, non e’ necessario rifare l’intera divisione: si procede a una divisione supplementare limitata ai beni omessi, ripartendoli tra i coeredi secondo le rispettive quote.
I debiti ereditari si dividono tra i coeredi?
Si’. I debiti del defunto si ripartiscono tra i coeredi in proporzione alle rispettive quote ereditarie. La divisione dei beni non libera i coeredi verso i creditori dell’eredita’: ciascun coerede risponde dei debiti nella misura della propria quota, salve le regole specifiche e le pattuizioni eventualmente concluse.
La prelazione dell’art. 732 vale anche se vendo la quota a un altro coerede?
No. La prelazione e il retratto successorio operano quando la quota viene alienata a un estraneo alla comunione. La vendita della quota da un coerede a un altro coerede non fa scattare la prelazione, perche’ non comporta l’ingresso di un soggetto estraneo nella comunione ereditaria.
Posso uscire dalla comunione cedendo la mia quota invece di chiedere la divisione?
Si’. Il coerede puo’ disporre della propria quota ereditaria, ad esempio cedendola a un altro coerede o, nel rispetto della prelazione, a un terzo. La cessione della quota e’ una strada alternativa alla divisione per uscire dalla comunione, ma resta soggetta agli obblighi e ai diritti che la legge prevede a favore degli altri coeredi.
Letture consigliate
- Eredità e successioni: la guida completa — la guida dello Studio su quote, testamento, legittima e rinuncia, per inquadrare la divisione nel piu’ ampio quadro del diritto successorio.
- Rinuncia all’eredità: quando conviene e come si fa — per capire l’alternativa all’accettazione e gli effetti della rinuncia sulla posizione degli altri coeredi.
Ultimo aggiornamento: giugno 2026.
Avvertenza: questo articolo ha finalita’ informativa e non costituisce parere legale. Ogni caso presenta caratteristiche proprie che richiedono una valutazione specifica. Per un esame della propria situazione e’ possibile richiedere un appuntamento con lo Studio.
Richiedi assistenza allo Studio
Ogni caso è diverso. Se la questione ti riguarda da vicino, lo Studio può esaminare la tua situazione e indicarti come muoverti.


