In breve (risposta sintetica): I dossi artificiali (rallentatori di velocità) sono disciplinati dall’art. 42 del Codice della Strada e dall’art. 179 del Regolamento di esecuzione. Possono essere installati solo su strade urbane con limite ≤ 50 km/h, devono rispettare dimensioni precise (altezza max 7 cm fino a 50 km/h, altezza max 5 cm fino a 40 km/h, altezza max 3 cm fino a 30 km/h) ed essere preceduti da apposita segnaletica. I dossi non conformi sono impugnabili e possono fondare ricorsi contro multe e richieste di risarcimento danni.
Aggiornato al: 26 aprile 2026 — Autore: Avv. Michele Mondello, Cassazionista, Foro di Patti
I dossi artificiali, comunemente chiamati “dossi rallentatori” o “speed bump”, sono dispositivi di moderazione del traffico installati per ridurre la velocità dei veicoli. La loro installazione è disciplinata in modo rigoroso dalla normativa italiana: in caso di non conformità, l’ente proprietario della strada può essere chiamato a rispondere di danni a persone e veicoli.
Normativa di riferimento sui dossi artificiali
I dossi artificiali sono disciplinati da: art. 42 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), che li classifica come “segnali complementari”; art. 179 del Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 495/1992), che ne definisce dimensioni e condizioni di installazione; circolari ministeriali del Ministero delle Infrastrutture; UNI EN 1317 per i dispositivi di sicurezza stradale.
Dimensioni e caratteristiche dei dossi conformi
| Limite di velocità | Altezza max dosso | Larghezza min |
|---|---|---|
| Fino a 50 km/h | 7 cm | 90 cm (in asfalto) |
| Fino a 40 km/h | 5 cm | 60 cm (prefabbricato) |
| Fino a 30 km/h | 3 cm | 60 cm (prefabbricato) |
Dove possono essere installati i dossi artificiali
L’art. 179 del Regolamento al CdS prevede che i dossi artificiali possano essere installati esclusivamente:
- Su strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h;
- In aree residenziali, parcheggi, aree private aperte al pubblico;
- In prossimità di scuole, ospedali, edifici pubblici, attraversamenti pedonali;
- Mai su strade extraurbane principali o secondarie;
- Mai su itinerari di mezzi di soccorso di emergenza.
Segnaletica obbligatoria per i dossi
Ogni dosso artificiale deve essere preceduto da: segnale di pericolo “strada deformata” o “rallentatore di velocità” (figura II 4 art. 85 Reg.); segnaletica orizzontale con strisce bianche e gialle/nere alternate sul dosso stesso; illuminazione notturna adeguata o catarifrangenti; segnale di limite di velocità coerente con l’altezza del dosso. La mancanza di segnaletica rende il dosso non conforme.
Dossi non conformi: ricorsi e risarcimento danni
Un dosso non conforme alla normativa può essere oggetto di: esposto al Comune o all’ente proprietario per la rimozione/adeguamento; ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace contro multe rilevate da autovelox installati nei pressi di dossi non segnalati correttamente; azione risarcitoria per danni a veicoli (sospensioni, pneumatici, sottoscocca) o lesioni personali (Cass. civ. sez. III, costante orientamento). L’ente proprietario della strada risponde ex art. 2051 c.c. per cose in custodia.
Domande frequenti sui dossi artificiali
Quali sono le dimensioni massime di un dosso artificiale?
L’altezza massima è 7 cm in zone con limite a 50 km/h, 5 cm con limite a 40 km/h e 3 cm con limite a 30 km/h (art. 179 Regolamento CdS).
Si possono installare dossi su strade extraurbane?
No. I dossi artificiali sono ammessi solo su strade urbane con limite ≤ 50 km/h. L’installazione su strade extraurbane è vietata.
Cosa fare se un dosso ha danneggiato la mia auto?
Documentare il danno (foto del dosso e del veicolo), richiedere intervento di Polizia Locale per il verbale, ottenere perizia tecnica. Inviare richiesta di risarcimento all’ente proprietario della strada ex art. 2051 c.c. In caso di rifiuto, agire in giudizio.
Quale segnaletica è obbligatoria prima di un dosso?
Segnale verticale di pericolo “rallentatore”, segnaletica orizzontale (strisce bianco-gialle/nere), eventuale illuminazione o catarifrangenti, segnale di limite di velocità coerente.
Si può presentare ricorso contro un dosso illegittimo?
Sì. Si può presentare esposto al Comune e, in caso di inerzia, ricorso al TAR contro l’atto di installazione. Per il risarcimento dei danni si agisce davanti al giudice ordinario.
Chi paga i danni causati da un dosso non conforme?
L’ente proprietario o gestore della strada (Comune, Provincia, ANAS) risponde ex art. 2051 c.c. quale custode dell’opera. La responsabilità è di natura oggettiva, salvo prova del caso fortuito.
Si può ricevere una multa per non aver rallentato sul dosso?
La sanzione riguarda il superamento del limite di velocità nel tratto, non il dosso in sé. Se il dosso è non conforme o non segnalato, la multa rilevata in quella zona può essere impugnata.
Avvertenza. Questa guida ha finalità informative e non sostituisce l’esame del caso concreto: la valutazione di un’eventuale responsabilità dipende dallo stato dei luoghi, dalla documentazione e dai termini applicabili. Prima di agire è opportuno far esaminare la documentazione a un avvocato.
Guida aggiornata a luglio 2026.
Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di un sistema di intelligenza artificiale. Segnalazioni: info@studiolegalemondello.it
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