Cosa sapere su norme, autorizzazioni obbligatorie e responsabilità in caso di rallentatori non a norma.
I dossi artificiali (detti anche dissuasori di velocità o rallentatori) sono strumenti utilizzati nelle aree urbane per ridurre la velocità dei veicoli e tutelare pedoni e residenti. La loro installazione è strettamente regolata dalle norme del Codice della Strada e del relativo regolamento di attuazione:
L’Art. 42 del CdS classifica i dossi artificiali come segnali complementari che possono essere usati solo per segnalare curve, ostacoli o rallentare la velocità in zone specifiche.
L’Art. 179 Regolamento (D.P.R. 495/1992) ne precisa le regole tecniche – luogo, dimensioni, materiali, segnaletica, approvazione ministeriale e ordinanza comunale obbligatoria, come segue:
- Possono essere posti solo su strade urbane con limite ≤ 50 km/h (in particolare ≤ 50, ≤ 40, ≤ 30 km/h).
- Le dimensioni minime devono rispettare: larghezza da 60 cm a 120 cm, altezza da 3 cm a 7 cm in base al limite di velocità. I materiali vanno dalla gomma al conglomerato in funzione del contesto.
- Devono essere presegnalati con segnali specifici (zebrature giallo‑nero, cartelli, pannelli integrativi, con distanza minima da 20 m).
- Sono vietati sulle strade usate da mezzi di emergenza (ad esempio itinerari preferenziali per ambulanze).
- Devono essere approvati dal Ministero e realizzati su autorizzazione formale dell’ente proprietario della strada.
- Devono essere saldamente ancorati al manto asfaltato e avere superficie antisdrucciolevole. Conseguenze di installazione non conforme
- La responsabilità civile è dell’ente proprietario (es. Comune) che può essere chiamato a risarcire danni causati a veicoli o persone, se il rallentatore non rispetta le norme tecniche e causa incidenti ovvero danni a veicoli, anche se il conducente era al di sotto del limite di velocità.
- Per la responsabilità penale, in casi gravi (come un sinistro mortale), la giurisprudenza ha ritenuto responsabili penalmente il tecnico comunale e il costruttore per omicidio colposo aggravato, se il dosso risulta mal progettato, non segnalato o problematico per gli utenti della strada.
- Le sanzioni amministrative, ovvero segnali o segnaletica non omologata o non conforme possono portare a sanzioni amministrative e ordinanze di rimozione imposte dal Ministero o dagli enti di controllo.
Per quanto concerne la verifica urbanistica e progettuale, l’ente locale deve predisporre un progetto conforme alle specifiche (dimensioni, materiali, collocazione), ottenere l’approvazione ministeriale dei componenti prefabbricati e emettere ordinanza formale; per la segnaletica e la manutenzione è obbligatorio predisporre il presegnalamento adeguato, cartelli integrativi, zone drenanti, e mantenere il dosso in condizioni tali da non rappresentare pericolo nel tempo; per la tutela del cittadino danneggiato, il conducente che subisce danni può rivolgersi all’ente responsabile, raccogliendo prove (foto, testimoni, fatture), perché sia certificata la non conformità del dosso.
In presenza di dossi artificiali mal progettati, non segnalati o non autorizzati, non si tratta solo di un problema tecnico o estetico, ma di un potenziale rischio legale per l’amministrazione locale e di un diritto concreto per chi ha subito danni. Per valutare eventuali profili di responsabilità o rivalersi legalmente, è importante affidarsi a consulenza qualificata che verifichi la conformità normativa e raccoglia le prove necessarie.


