Successione del convivente di fatto: cosa (non) spetta e come tutelarsi

Ultimo aggiornamento: 22 Giugno 2026

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Successione del convivente di fatto: cosa (non) spetta e come tutelarsi

In sintesi. Molte coppie costruiscono insieme una vita intera senza sposarsi, nella convinzione che la convivenza prolungata generi, alla morte di uno dei due, diritti automatici sul patrimonio dell’altro. E’ una convinzione errata e potenzialmente molto pericolosa. Il convivente di fatto non e’ erede legittimo: a differenza del coniuge e della persona unita civilmente, la legge non lo chiama all’eredita’ in assenza di testamento. Se il convivente muore senza aver disposto per testamento, il superstite non eredita nulla del patrimonio per via successoria, e i beni vanno ai parenti del defunto secondo l’ordine della successione legittima (figli, ascendenti, fratelli, e cosi’ via). La legge 20 maggio 2016, n. 76 (la cosiddetta legge Cirinna’) ha disciplinato sia le unioni civili sia le convivenze di fatto, ma ha riservato all’unione civile una tutela successoria piena — l’unito civilmente e’ equiparato al coniuge — mentre al convivente di fatto ha riconosciuto soltanto diritti limitati: in primo luogo il diritto di abitazione temporanea nella casa di comune residenza del defunto, e in certi casi gli alimenti. Per proteggere davvero chi ci sta accanto occorre dunque pianificare in vita, attraverso il testamento (nei limiti della quota disponibile), le polizze vita, le donazioni e il contratto di convivenza. In questa guida esaminiamo cosa la legge riconosce al convivente superstite, perche’ la posizione del convivente di fatto differisce cosi’ nettamente da quella del coniuge e dell’unito civilmente, e quali strumenti consentono di costruire una tutela efficace.

Il convivente di fatto e’ erede del partner defunto?

Risposta diretta. No. Il convivente di fatto non e’ erede legittimo. A differenza del coniuge e della persona unita civilmente, non rientra tra i successori che la legge chiama all’eredita’ in assenza di testamento. Se il partner muore senza testamento, il convivente superstite non eredita nulla del patrimonio per via successoria: i beni vengono devoluti ai parenti del defunto secondo l’ordine della successione legittima.

La successione legittima e’ quella che si apre quando il defunto non ha lasciato testamento (oppure lo ha lasciato solo per una parte del patrimonio). In questi casi il Codice civile individua una precisa categoria di soggetti chiamati a succedere: il coniuge, i figli, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, gli altri parenti fino al sesto grado e, in mancanza di tutti, lo Stato. Il convivente di fatto non compare in questo elenco. Per quanto la relazione sia stata duratura, stabile e fondata su un’effettiva comunione di vita, il superstite resta giuridicamente un estraneo rispetto all’asse ereditario.

La conseguenza pratica e’ netta: se due persone convivono da vent’anni nella casa intestata a uno solo dei due, e questi muore senza testamento lasciando dei figli, la casa e l’intero patrimonio si devolvono ai figli, mentre il convivente superstite non acquista alcuna quota. Lo stesso accade se a sopravvivere ai genitori vi sono fratelli o altri parenti: l’eredita’ segue le linee della parentela, non quelle dell’affetto e della convivenza.

Perche’ la convivenza non genera diritti successori automatici

La ragione di fondo e’ che, nel nostro ordinamento, la vocazione ereditaria legittima si fonda su vincoli giuridici formali — il matrimonio, l’unione civile, il rapporto di filiazione, la parentela — e non sulla situazione di fatto. La convivenza, anche quando registrata all’anagrafe, resta una scelta basata sulla liberta’ individuale, priva degli obblighi di solidarieta’ familiare che la legge ricollega al matrimonio e all’unione civile. Da questa diversa natura del vincolo discende la diversa disciplina successoria: chi sceglie di non formalizzare la propria unione non acquista, per il solo fatto della convivenza, i diritti ereditari che la legge riserva ai coniugi e agli uniti civilmente.

Cio’ non significa che il convivente sia privo di ogni tutela. La legge 76/2016 gli riconosce alcuni diritti specifici, che esamineremo, e soprattutto gli lascia aperta la strada della pianificazione successoria volontaria. Ma occorre sapere che, in assenza di un’iniziativa in vita, la legge non interviene a colmare il vuoto.

Cosa prevede la legge 76/2016 per le convivenze di fatto?

Risposta diretta. La legge 20 maggio 2016, n. 76 (legge Cirinna’) ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento una disciplina organica sia delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, sia delle convivenze di fatto tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza. Per le convivenze di fatto, pero’, la legge ha previsto una tutela molto piu’ limitata rispetto all’unione civile, soprattutto sul piano successorio.

La legge 76/2016 definisce conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinita’ o adozione, da matrimonio o da un’unione civile. L’esistenza della convivenza puo’ risultare da una dichiarazione anagrafica resa al Comune di residenza, che ha valore di prova privilegiata, ma puo’ essere dimostrata anche con altri mezzi.

A questa qualifica la legge ricollega una serie di diritti, in gran parte riferiti alla vita della coppia (ad esempio i diritti in ambito sanitario e penitenziario, alcuni diritti nell’attivita’ di impresa familiare del convivente, il subentro nel contratto di locazione). Sul piano dei rapporti patrimoniali, la legge consente ai conviventi di stipulare un contratto di convivenza. Ma sul terreno specifico della successione mortis causa, i commi 42 e seguenti dell’art. 1 si limitano a riconoscere al convivente superstite il diritto di abitazione temporaneo nella casa di comune residenza, senza mai attribuirgli la qualita’ di erede.

Convivenza di fatto registrata e non registrata

Va precisato che la dichiarazione anagrafica di convivenza facilita la prova della convivenza e l’accesso ai diritti previsti dalla legge, ma i diritti successori del convivente non cambiano a seconda che la convivenza sia o meno registrata: in nessuno dei due casi il convivente diventa erede legittimo. La registrazione rileva soprattutto per la prova del rapporto e per l’accesso ad alcune tutele, non per trasformare il convivente in un successore legittimo.

Quali diritti ha il convivente superstite sulla casa di comune residenza?

Risposta diretta. Il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza, se di proprieta’ del defunto, per due anni o per un periodo pari alla durata della convivenza se superiore a due anni, e comunque non oltre cinque anni. Se nella casa coabitano figli minori o figli disabili del convivente superstite, il diritto di abitazione spetta per un periodo non inferiore a tre anni. E’ la principale — e quasi unica — tutela successoria diretta prevista dalla legge 76/2016.

Il diritto e’ disciplinato dall’art. 1, comma 42, della legge 76/2016. Si tratta di un diritto personale di godimento, di natura temporanea, che consente al convivente superstite di non essere costretto ad abbandonare immediatamente l’abitazione in cui la coppia viveva, evitando un duplice trauma — la perdita del partner e la perdita della casa — nello stesso momento.

E’ fondamentale comprenderne i limiti. Non si tratta di un diritto di proprieta’ sulla casa, ne’ di un acquisto a titolo ereditario: il convivente non diventa proprietario, ma conserva soltanto il diritto di continuare ad abitarvi per il periodo indicato dalla legge. Trascorso quel periodo, il diritto si estingue e l’abitazione resta nella piena disponibilita’ degli eredi del defunto.

Durata del diritto di abitazione

La durata si articola secondo la regola dei commi 42: il diritto spetta per due anni come misura minima; se la convivenza e’ durata piu’ di due anni, il diritto si estende per un periodo pari alla durata della convivenza; in ogni caso non puo’ superare i cinque anni, anche se la convivenza e’ durata di piu’. La presenza nella casa di figli minori o disabili del convivente superstite eleva la durata minima a tre anni.

Cosi’, ad esempio, una convivenza durata un anno dara’ comunque diritto a restare nella casa per due anni; una convivenza durata quattro anni dara’ diritto a quattro anni di abitazione; una convivenza durata dodici anni dara’ diritto al massimo a cinque anni di abitazione, perche’ il tetto legale e’ quello.

Quando il diritto di abitazione viene meno

Il comma 43 stabilisce le cause di cessazione del diritto. Esso viene meno se il convivente superstite cessa di abitare stabilmente nella casa di comune residenza, oppure in caso di nuovo matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto. La ratio e’ chiara: la tutela e’ pensata per garantire continuita’ abitativa al superstite finche’ permane la situazione che la giustifica; venuta meno l’esigenza di protezione, perche’ il superstite ha lasciato la casa o ha costruito un nuovo nucleo familiare, il diritto si estingue.

Il subentro nel contratto di locazione

Un caso particolare e’ quello in cui la casa di comune residenza non sia di proprieta’ del defunto, ma condotta in locazione. In questa ipotesi opera il comma 44 dell’art. 1, secondo cui, in caso di morte del conduttore, il convivente di fatto ha facolta’ di succedergli nel contratto di locazione della casa di comune residenza. Si tratta di una tutela distinta da quella del diritto di abitazione: qui il convivente subentra nel rapporto contrattuale con il locatore, proseguendo la locazione alle condizioni originarie.

Il convivente ha diritto agli alimenti?

Risposta diretta. Gli alimenti previsti dalla legge 76/2016 a favore del convivente non operano in caso di morte del partner, ma in caso di cessazione della convivenza in vita. L’art. 1, comma 65, prevede che, cessata la convivenza di fatto, il convivente che versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento ha diritto di ricevere dall’altro gli alimenti, per un periodo proporzionale alla durata della convivenza.

E’ un punto spesso frainteso. Il diritto agli alimenti del comma 65 non e’ un diritto successorio e non sorge alla morte del convivente: presuppone una cessazione del rapporto tra due persone entrambe in vita. Gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell’art. 438, secondo comma, del Codice civile, cioe’ in proporzione al bisogno di chi li domanda e alle condizioni economiche di chi deve corrisponderli.

In caso di morte del convivente, dunque, lo strumento degli alimenti ex comma 65 non viene in rilievo. Il superstite potra’ contare, sul piano dei diritti diretti, sul solo diritto di abitazione temporaneo; per tutto il resto dovra’ fare affidamento su quanto il defunto abbia eventualmente disposto in suo favore con testamento o con gli altri strumenti di pianificazione.

Che differenza c’e’ tra convivenza di fatto e unione civile?

Risposta diretta. La differenza, sul piano successorio, e’ radicale. La persona unita civilmente e’ equiparata al coniuge: e’ erede legittimo e legittimario, ha diritto a una quota di riserva sul patrimonio, gode dei diritti di abitazione e di uso previsti per il coniuge superstite e percepisce la pensione di reversibilita’. Il convivente di fatto, invece, non e’ erede legittimo, non ha diritto ad alcuna quota di legittima e non percepisce la reversibilita’.

La stessa legge 76/2016 traccia questa distinzione. Per le unioni civili, il comma 21 dell’art. 1 richiama l’applicazione delle disposizioni del Codice civile in materia di successioni: l’unito civilmente e’ trattato, ai fini ereditari, come il coniuge. Cio’ significa che, anche in assenza di testamento, l’unito civilmente succede per legge, e che, in presenza di testamento, gli e’ comunque riservata una quota di legittima che non puo’ essergli sottratta.

Nulla di tutto questo vale per il convivente di fatto. Per quest’ultimo la legge non richiama la disciplina successoria del coniuge, ma si limita ai diritti specifici (diritto di abitazione temporaneo, subentro nella locazione, alimenti in caso di cessazione in vita). E’ la ragione per cui si e’ parlato, in dottrina, di una vera e propria disparita’ di trattamento tra le due figure: chi formalizza l’unione tramite unione civile ottiene una protezione successoria piena; chi resta nella convivenza di fatto resta, ai fini dell’eredita’, sostanzialmente privo di tutela automatica.

La pensione di reversibilita’

La differenza si riflette anche sul piano previdenziale. La pensione di reversibilita’ spetta al coniuge superstite e, in forza dell’equiparazione, anche alla persona unita civilmente. Al convivente di fatto, invece, la reversibilita’ non spetta. La Corte costituzionale ha ritenuto giustificata questa differenza di trattamento, valorizzando la diversita’ qualitativa tra il vincolo formale del matrimonio o dell’unione civile, che comporta obblighi giuridici reciproci e stabili, e la convivenza, che resta una scelta fondata sulla liberta’ individuale.

Come si puo’ tutelare il convivente di fatto?

Risposta diretta. Poiche’ la legge non riconosce al convivente diritti ereditari automatici, la tutela va costruita in vita, con strumenti volontari. Il principale e’ il testamento, con cui si puo’ attribuire al convivente la quota disponibile del proprio patrimonio. Accanto al testamento operano le polizze vita, le donazioni e il contratto di convivenza. La scelta e la combinazione di questi strumenti dipendono dalla composizione della famiglia e del patrimonio.

Il testamento a favore del convivente

Il testamento e’ lo strumento centrale. Con esso il convivente puo’ essere istituito erede o legatario, ma entro un limite preciso: il rispetto della legittima. La legittima e’ la quota di patrimonio che la legge riserva agli eredi necessari — i figli, il coniuge non divorziato, gli ascendenti in mancanza di figli — e di cui il testatore non puo’ disporre liberamente. La parte residua e’ la cosiddetta quota disponibile, ed e’ su questa che il testatore puo’ incidere a favore del convivente.

In concreto, chi ha figli o un coniuge da cui non sia divorziato non potra’ destinare al convivente l’intero patrimonio, ma soltanto la disponibile, variabile a seconda del numero e della qualita’ degli eredi necessari. Se invece il testatore non ha eredi necessari (niente figli, niente coniuge, niente ascendenti), potra’ disporre dell’intero patrimonio in favore del convivente. Per questo la redazione del testamento richiede un’analisi attenta della situazione familiare: una disposizione che leda la legittima espone gli eredi necessari all’azione di riduzione e rischia di vanificare, in tutto o in parte, la volonta’ del testatore.

Le polizze vita

Le polizze vita rappresentano uno strumento particolarmente utile, perche’ la somma corrisposta al beneficiario designato non entra, di regola, nell’asse ereditario: il beneficiario acquista un diritto proprio nei confronti dell’assicuratore. Designando il convivente come beneficiario di una polizza vita, e’ possibile assicurargli un sostegno economico che opera al di fuori delle regole della successione, fermo restando che la giurisprudenza ha precisato i limiti entro cui i premi versati possono rilevare ai fini del calcolo della legittima.

Le donazioni

Le donazioni in vita consentono di trasferire al convivente determinati beni gia’ durante l’esistenza del donante. Anche qui, pero’, occorre tenere conto della legittima: le donazioni fatte in vita sono soggette a collazione e possono essere assoggettate ad azione di riduzione se ledono la quota riservata agli eredi necessari. Vanno percio’ valutate nel quadro complessivo della pianificazione, e non come operazioni isolate.

Il contratto di convivenza

Il contratto di convivenza, previsto dalla legge 76/2016, consente ai conviventi di regolare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune. Non e’ uno strumento successorio in senso proprio — non puo’ attribuire la qualita’ di erede ne’ derogare alle norme sulla legittima — ma e’ utile per disciplinare la contribuzione alle esigenze della vita comune, il regime patrimoniale e le sorti dei beni in caso di cessazione della convivenza. Si affianca, dunque, agli strumenti propriamente successori, completando il quadro della tutela.

Domande frequenti (FAQ)

Se convivo da molti anni divento automaticamente erede?

No. La durata della convivenza, per quanto lunga, non trasforma il convivente in erede legittimo. La vocazione ereditaria legittima si fonda su vincoli formali (matrimonio, unione civile, parentela), non sulla situazione di fatto. Senza testamento, il convivente superstite non eredita, qualunque sia la durata della convivenza.

La casa intestata al mio convivente passa a me se lui muore?

Non a titolo di proprieta’. Se la casa di comune residenza e’ di proprieta’ del solo convivente defunto, al superstite spetta soltanto il diritto di continuare ad abitarvi per il periodo previsto dalla legge (due anni, o pari alla convivenza fino a un massimo di cinque, con il minimo di tre anni in presenza di figli minori o disabili coabitanti). La proprieta’ della casa si devolve agli eredi del defunto. Per trasferirne la proprieta’ al convivente occorrerebbe una disposizione testamentaria o una donazione, sempre nei limiti della legittima.

Posso lasciare tutto il mio patrimonio al convivente?

Dipende dalla presenza di eredi necessari. Se non si hanno figli, coniuge non divorziato ne’ ascendenti, e’ possibile destinare al convivente l’intero patrimonio. Se invece esistono eredi necessari, al convivente puo’ essere lasciata solo la quota disponibile, perche’ la legittima e’ intangibile: una disposizione che la leda espone gli eredi necessari all’azione di riduzione.

Cosa succede se il mio convivente muore senza testamento e non ha parenti?

Se il defunto non ha alcun parente entro il sesto grado, l’eredita’ si devolve allo Stato. Anche in questa ipotesi il convivente di fatto non eredita, salvo il diritto di abitazione temporaneo sulla casa di comune residenza. E’ uno dei casi in cui l’assenza di pianificazione produce esiti particolarmente penalizzanti per il superstite, ed e’ percio’ tanto piu’ opportuno valutare per tempo un testamento.

Il convivente di fatto puo’ ottenere la pensione di reversibilita’?

No. La pensione di reversibilita’ e’ riservata al coniuge e alla persona unita civilmente, equiparata al coniuge anche ai fini previdenziali. Il convivente di fatto non rientra tra i beneficiari. La Corte costituzionale ha ritenuto legittima questa esclusione, in ragione della diversita’ tra il vincolo formale e la convivenza.

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Ultimo aggiornamento: giugno 2026.

Avvertenza: questo articolo ha finalita’ informativa e non costituisce parere legale. Ogni caso presenta caratteristiche proprie che richiedono una valutazione specifica. Per un esame della propria situazione e’ possibile richiedere un appuntamento con lo Studio.


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