Testamento che lede la legittima: l’azione di riduzione spiegata semplice

Ultimo aggiornamento: 20 Giugno 2026

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Testamento che lede la legittima: l’azione di riduzione spiegata semplice

In sintesi. In Italia la liberta’ di disporre dei propri beni per testamento non e’ assoluta: il codice civile riserva ad alcuni stretti familiari — i cosiddetti legittimari — una quota di eredita’ che il defunto non puo’ togliere ne’ con il testamento ne’ con donazioni fatte in vita. Sono legittimari il coniuge, i figli e, soltanto in mancanza di figli, gli ascendenti (art. 536 c.c.). La parte di patrimonio loro riservata si chiama legittima (o quota di riserva); cio’ che residua e’ la quota disponibile, di cui il defunto puo’ disporre liberamente. Quando un testamento, un legato o una donazione attribuiscono ad altri tanto da intaccare la quota riservata, si parla di lesione di legittima. In questi casi il legittimario leso non e’ senza tutela: dispone dell’azione di riduzione (artt. 553-564 c.c.), lo strumento con cui ottiene la reintegrazione della propria quota. Il calcolo passa attraverso la riunione fittizia (art. 556 c.c.: beni esistenti alla morte, meno i debiti, piu’ il valore di tutte le donazioni), segue un preciso ordine di riduzione (prima le disposizioni testamentarie, poi le donazioni dalla piu’ recente) ed e’ soggetto a un termine di prescrizione di dieci anni. In questa guida spieghiamo, in modo semplice, chi sono i legittimari e quanto spetta a ciascuno, cos’e’ la lesione di legittima, come funziona l’azione di riduzione e quali sono i termini per agire.

Chi sono i legittimari e qual e’ la quota loro riservata?

Risposta diretta. I legittimari sono il coniuge, i figli e, in mancanza di figli, gli ascendenti (art. 536 c.c.). A loro la legge riserva una quota di eredita’ — la legittima — di cui il defunto non puo’ disporre liberamente; la parte restante e’ la quota disponibile. Le quote precise variano a seconda di quali legittimari concorrono nella successione.

Il nostro ordinamento riconosce al testatore un’ampia liberta’ di scelta su come distribuire il proprio patrimonio dopo la morte. Questa liberta’, tuttavia, incontra un limite invalicabile nella tutela dei familiari piu’ stretti, che la legge considera meritevoli di una protezione rafforzata. La logica e’ quella della solidarieta’ familiare: chi lascia un coniuge o dei figli non puo’ disporre dell’intero patrimonio a favore di estranei, perche’ una parte resta comunque destinata, per legge, a chi gli era piu’ vicino.

Il patrimonio del defunto, in questa prospettiva, si divide idealmente in due porzioni: la quota di legittima (o quota di riserva), intangibile, che spetta ai legittimari; e la quota disponibile, di cui il testatore puo’ disporre come crede, anche a favore di terzi o di un solo erede.

Coniuge, figli e ascendenti: i tre soggetti protetti

L’art. 536 c.c. individua tre categorie di legittimari: il coniuge, i figli e gli ascendenti. Va subito precisato che gli ascendenti — cioe’ i genitori e, in loro mancanza, i nonni — sono legittimari soltanto quando il defunto non lascia figli. La presenza anche di un solo figlio, infatti, esclude gli ascendenti dal novero dei legittimari. I figli, dal canto loro, comprendono tutti i figli del defunto, senza distinzione: la riforma della filiazione ha equiparato pienamente la posizione dei figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e adottivi.

Quanto al coniuge, e’ bene ricordare che sono equiparati al coniuge, ai fini della tutela come legittimari, anche la parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, in forza della legge 76/2016. Diverso e’ il caso del convivente di fatto, al quale la legge non riconosce la qualita’ di legittimario.

Le quote dei legittimari: i casi principali

Le quote di riserva dipendono dalla composizione della famiglia del defunto. Vediamo i casi piu’ frequenti, cosi’ come disciplinati dal codice civile.

Quando il defunto lascia soltanto figli (senza coniuge), l’art. 537 c.c. riserva al figlio unico la meta’ del patrimonio, lasciando l’altra meta’ come disponibile. Se i figli sono piu’ di uno, e’ loro riservata complessivamente la quota di due terzi, da dividere in parti uguali, mentre la disponibile si riduce a un terzo.

Quando il defunto lascia soltanto il coniuge (senza figli ne’ ascendenti), l’art. 540 c.c. riserva al coniuge la meta’ del patrimonio. Allo stesso articolo si aggiunge un’importante tutela ulteriore: al coniuge superstite spettano comunque i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprieta’ del defunto o comuni.

Quando concorrono coniuge e figli, si applica l’art. 542 c.c.: se vi e’ un solo figlio, a quest’ultimo e’ riservato un terzo del patrimonio e un altro terzo al coniuge, residuando un terzo di disponibile; se i figli sono piu’ di uno, ad essi e’ riservata complessivamente la meta’ del patrimonio e al coniuge un quarto, con un quarto di disponibile.

Quando il defunto lascia ascendenti (in mancanza di figli), l’art. 538 c.c. riserva loro un terzo del patrimonio se sono soli. Se gli ascendenti concorrono con il coniuge, l’art. 544 c.c. riserva al coniuge la meta’ e agli ascendenti un quarto, con un quarto di quota disponibile.

Queste quote non sono semplici percentuali da applicare sui beni lasciati alla morte: come vedremo, per verificare se sono state rispettate occorre una specifica operazione di calcolo che tiene conto anche delle donazioni fatte in vita.

Cosa significa che un testamento lede la legittima?

Risposta diretta. Si ha lesione di legittima quando il defunto, con il testamento o con donazioni effettuate in vita, ha attribuito ad altri una parte del patrimonio cosi’ ampia da ridurre, al di sotto della quota riservata dalla legge, quanto in concreto perviene al legittimario. In altre parole, il legittimario riceve meno di quanto gli spetta per legge.

La lesione di legittima e’ il presupposto sostanziale dell’azione di riduzione. Non basta, per dolersene, che il defunto abbia favorito un erede rispetto a un altro o abbia escluso un familiare dal testamento: occorre che il legittimario, fatti i conti, abbia ricevuto un valore inferiore alla quota che la legge gli riserva.

E’ importante chiarire un punto che spesso genera equivoci. Il testatore puo’ legittimamente attribuire a un legittimario una quota inferiore a quella che gli spetterebbe nella successione legittima, purche’ non scenda al di sotto della legittima. Puo’ anche istituire erede una sola persona o un estraneo, purche’ resti salva la quota di riserva degli altri legittimari. La lesione, quindi, non coincide con il semplice fatto di essere stati “trattati peggio” di altri, ma con il superamento del limite invalicabile della quota di riserva.

Lesione da testamento e lesione da donazione

La quota di legittima puo’ essere intaccata in due modi. Il primo e’ il testamento: il defunto, con istituzioni di erede o legati, destina a taluni una parte di patrimonio tale da non lasciare ai legittimari quanto loro riservato. Il secondo, spesso sottovalutato, e’ costituito dalle donazioni fatte in vita: anche le liberalita’ compiute quando il donante era ancora in vita concorrono a determinare se la legittima e’ stata rispettata, perche’ hanno ridotto il patrimonio che sarebbe poi caduto in successione.

Proprio per questo, come vedremo, il calcolo della legittima non puo’ fermarsi ai beni esistenti al momento della morte, ma deve “ricostruire” idealmente il patrimonio comprendendovi anche quanto donato in vita. E’ la funzione della riunione fittizia.

Cos’e’ l’azione di riduzione e a cosa serve?

Risposta diretta. L’azione di riduzione e’ lo strumento giudiziale, disciplinato dagli artt. 553-564 c.c., con cui il legittimario leso ottiene la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che eccedono la quota disponibile, fino a reintegrare la quota di legittima che gli spetta. E’ un’azione di carattere personale, che spetta soltanto al legittimario, ai suoi eredi e ai suoi aventi causa.

L’azione di riduzione e’ il rimedio tipico previsto dal codice a tutela dei legittimari. Il suo effetto e’ quello di rendere inefficaci, nei limiti necessari a reintegrare la legittima, le disposizioni del defunto — testamentarie o donative — che hanno superato la quota disponibile. Non si tratta, dunque, di annullare il testamento o la donazione, ma di ridurne gli effetti nella misura strettamente necessaria a soddisfare il legittimario leso.

L’art. 553 c.c. precisa che, quando alla successione concorrono legittimari ed eredi legittimi, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui e’ necessario assicurare ai legittimari la quota loro riservata. Si tratta della prima manifestazione del principio di intangibilita’ della legittima.

Chi puo’ agire e contro chi

Legittimato ad agire e’ soltanto il legittimario che lamenti di aver ricevuto meno della propria quota di riserva. L’azione spetta anche ai suoi eredi e aventi causa, ma non puo’ essere esercitata da altri soggetti, ne’ dai creditori del legittimario in via surrogatoria quando questi rimanga inerte, trattandosi di scelta a carattere personale.

L’azione si rivolge, nell’ordine che vedremo, contro i beneficiari delle disposizioni testamentarie (eredi istituiti e legatari) e contro i donatari. Un punto delicato riguarda proprio il legittimario che intenda agire contro i donatari: su questo l’art. 564 c.c. pone una condizione specifica, di cui si dira’ piu’ avanti.

Come si calcola la quota? La riunione fittizia (art. 556 c.c.)

Risposta diretta. Per stabilire se la legittima e’ stata rispettata si procede alla riunione fittizia (art. 556 c.c.): si determina il valore dei beni esistenti al momento della morte (relictum), si detraggono i debiti del defunto e si aggiunge il valore di tutti i beni donati in vita (donatum). Sul totale cosi’ ottenuto si calcola la quota di legittima spettante a ciascun legittimario.

La riunione fittizia e’ il cuore tecnico di ogni questione di lesione di legittima. Il termine “fittizia” segnala che si tratta di un’operazione meramente contabile: i beni donati non vengono materialmente restituiti per essere ricalcolati, ma il loro valore viene idealmente “riunito” a quello dei beni lasciati alla morte, al solo fine di stabilire l’entita’ del patrimonio sul quale misurare la legittima.

I tre passaggi del calcolo

Il calcolo si articola, secondo l’art. 556 c.c., in tre passaggi. Si parte dal relictum, cioe’ il valore di tutti i beni che appartenevano al defunto al momento dell’apertura della successione. Da questo valore si detraggono i debiti del defunto, ottenendo cosi’ il valore netto del patrimonio relitto. A questo importo si aggiunge il donatum, cioe’ il valore — calcolato al tempo dell’apertura della successione — dei beni di cui il defunto ha disposto a titolo di donazione mentre era in vita.

Il risultato di questa operazione (relictum, meno debiti, piu’ donatum) costituisce la base di calcolo. Su di essa si applicano le frazioni di legittima viste sopra, ottenendo il valore della quota riservata a ciascun legittimario. Confrontando tale valore con quanto il legittimario ha effettivamente ricevuto — a titolo di eredita’, legato o donazione — si stabilisce se vi e’ lesione e in quale misura.

L’imputazione ex se

Un aspetto che incide direttamente sul calcolo e’ l’imputazione ex se, prevista dal secondo comma dell’art. 564 c.c.: il legittimario che agisce in riduzione deve imputare alla propria quota di legittima le donazioni e i legati che ha gia’ ricevuto dal defunto, salvo che ne sia stato espressamente dispensato. In termini semplici, cio’ che il legittimario ha gia’ avuto in vita o per testamento si “scala” da quanto gli spetta: solo l’eventuale differenza in meno costituisce la lesione da reintegrare. Questo meccanismo evita che chi ha gia’ ricevuto la propria parte possa pretendere ulteriori attribuzioni a danno degli altri.

In quale ordine si riducono le disposizioni lesive?

Risposta diretta. La legge impone un ordine di riduzione preciso e inderogabile. Si riducono per prime, e tutte proporzionalmente, le disposizioni testamentarie (eredi istituiti e legatari), salvo che il testatore abbia dichiarato di voler preferire alcune di esse; solo se cio’ non basta a reintegrare la legittima si passa alle donazioni, partendo dall’ultima in ordine di tempo e risalendo via via alle precedenti.

L’ordine di riduzione risponde a una logica di gradualita’: si intaccano per prime le disposizioni piu’ recenti e, idealmente, “piu’ vicine” alla volonta’ del defunto manifestata da ultimo, preservando il piu’ possibile gli atti compiuti in vita e a maggior ragione quelli piu’ risalenti.

Prima le disposizioni testamentarie

Il primo gradino e’ costituito dalle disposizioni testamentarie. L’art. 558 c.c. stabilisce che la riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari. Il testatore, tuttavia, puo’ avere disposto che una determinata disposizione abbia effetto a preferenza delle altre: in tal caso quella disposizione si riduce solo dopo che le altre sono state esaurite, nel rispetto della volonta’ espressa dal defunto.

Poi le donazioni, dalla piu’ recente

Se la riduzione di tutte le disposizioni testamentarie non e’ sufficiente a reintegrare la legittima, si passa alle donazioni. Qui l’art. 559 c.c. detta una regola precisa: le donazioni si riducono cominciando dall’ultima e risalendo via via alle anteriori. La donazione piu’ recente, quindi, e’ la prima a essere intaccata; quelle piu’ antiche sono le ultime, e potrebbero non essere toccate affatto se la lesione viene gia’ colmata riducendo le piu’ recenti. La ratio e’ di tutelare l’affidamento di chi ha ricevuto una liberalita’ da piu’ tempo.

Quali condizioni deve rispettare il legittimario per agire (art. 564 c.c.)?

Risposta diretta. L’art. 564 c.c. pone una condizione specifica: il legittimario che non sia stato chiamato come erede (cioe’ il legittimario “pretermesso” o comunque estraneo alla qualita’ di erede) non puo’ chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati se non ha accettato l’eredita’ con beneficio d’inventario. La condizione non opera, pero’, quando le donazioni e i legati sono stati fatti a persone chiamate come coeredi.

La regola dell’accettazione con beneficio d’inventario, prevista dal primo comma dell’art. 564 c.c., e’ una delle insidie pratiche piu’ frequenti in materia di azione di riduzione. La sua funzione e’ garantire la trasparenza del patrimonio ereditario: chi accetta con beneficio d’inventario redige un inventario formale dei beni, consentendo di verificare con esattezza la consistenza dell’asse e quindi la realta’ della lesione lamentata.

Quando serve il beneficio d’inventario e quando no

E’ essenziale comprendere il perimetro della regola. La condizione dell’accettazione beneficiata si applica quando il legittimario agisce contro soggetti che non sono coeredi: tipicamente, donatari o legatari del tutto estranei alla successione. In questo caso, se il legittimario non chiamato come erede ha accettato puramente e semplicemente (o non ha redatto l’inventario), non puo’ chiedere la riduzione di quelle donazioni e di quei legati.

La condizione, invece, non opera quando le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorche’ abbiano rinunciato all’eredita’. In questo caso il legittimario puo’ agire anche senza aver accettato con beneficio d’inventario. La distinzione tra azione contro coeredi e azione contro terzi estranei e’, dunque, decisiva, e va valutata con attenzione prima di promuovere il giudizio.

Entro quanto tempo si puo’ agire? La prescrizione

Risposta diretta. L’azione di riduzione e’ soggetta all’ordinario termine di prescrizione di dieci anni. Quanto alla decorrenza, le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 20644 del 2004) hanno chiarito che, se la lesione deriva da disposizioni testamentarie, il termine decorre dalla data di accettazione dell’eredita’ da parte del chiamato in base al testamento; se invece la lesione deriva da una donazione, il termine decorre dalla data di apertura della successione.

Il tema della prescrizione dell’azione di riduzione e’ stato a lungo controverso, con orientamenti contrastanti sul momento di decorrenza del termine decennale. A comporre il contrasto sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 20644 del 2004, che ha fissato un criterio differenziato a seconda della fonte della lesione.

La decorrenza secondo le Sezioni Unite

Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, occorre distinguere. Quando la lesione e’ provocata da disposizioni testamentarie, il termine di prescrizione decennale decorre dalla data di accettazione dell’eredita’ da parte del chiamato in forza del testamento: e’ da quel momento, infatti, che la disposizione lesiva acquista concreta efficacia e il legittimario puo’ utilmente reagire. Quando, invece, la lesione e’ provocata da una donazione, il termine decorre dalla data di apertura della successione, cioe’ dalla morte del donante, perche’ e’ allora che il legittimario diviene tale e puo’ far valere la lesione.

Si tratta di una distinzione di grande rilievo pratico. Per le donazioni, in particolare, il decorso della prescrizione comincia subito con l’apertura della successione: chi vuole agire deve attivarsi tempestivamente, senza attendere eventi successivi. Data la delicatezza del calcolo dei termini e la varieta’ delle situazioni concrete, la verifica della decorrenza nel singolo caso va affidata a una valutazione professionale.

Cosa accade se il bene donato e’ stato venduto a un terzo? L’azione di restituzione

Risposta diretta. Quando il bene oggetto della donazione ridotta e’ stato nel frattempo alienato a un terzo, il legittimario, esperita vittoriosamente la riduzione, puo’ agire con l’azione di restituzione per recuperare il bene anche presso il terzo acquirente, nei limiti e alle condizioni fissate dagli artt. 561 e ss. c.c.

L’azione di riduzione, di per se’, rende inefficace la donazione lesiva nei confronti del donatario. Ma se questi ha gia’ venduto il bene a un terzo, la tutela del legittimario sarebbe incompleta se si fermasse al donatario. Per questo il codice prevede una fase ulteriore, l’azione di restituzione, che consente — a determinate condizioni — di recuperare il bene presso chi lo ha acquistato dal donatario.

La restituzione verso i donatari e verso i terzi

Una volta ridotta la donazione, il donatario deve restituire il bene al legittimario (art. 561 c.c.). Se il donatario non e’ piu’ in possesso del bene perche’ lo ha alienato, l’art. 563 c.c. consente al legittimario di chiedere la restituzione anche ai terzi acquirenti, previa escussione dei beni del donatario, secondo l’ordine cronologico delle alienazioni. Si tratta di una tutela forte, che spiega perche’ i beni di provenienza donativa siano tradizionalmente considerati di circolazione “delicata”.

E’ opportuno ricordare che la materia e’ stata oggetto, nel tempo, di interventi normativi volti a contemperare la tutela del legittimario con la sicurezza della circolazione dei beni, in particolare attraverso meccanismi che attenuano l’azione di restituzione verso i terzi a una certa distanza di tempo dalla donazione. La concreta applicazione di questi profili richiede una verifica caso per caso.

Domande frequenti (FAQ)

Un convivente di fatto e’ un legittimario?

No. La qualita’ di legittimario spetta al coniuge e, per equiparazione, alla parte dell’unione civile (legge 76/2016), oltre che ai figli e, in mancanza di figli, agli ascendenti. Il convivente di fatto, pur godendo di alcune tutele specifiche previste dalla legge, non e’ annoverato tra i legittimari e quindi non puo’ esercitare l’azione di riduzione. Cio’ rende particolarmente importante, per le coppie di fatto, una pianificazione successoria consapevole.

Posso essere diseredato da un testamento?

Il testatore puo’ attribuire al legittimario una quota inferiore a quella che gli spetterebbe nella successione legittima e puo’ favorire altri eredi, ma non puo’ privare il legittimario della quota di legittima a lui riservata. Una clausola che pretenda di diseredare un legittimario non vale a sottrargli la quota di riserva: se la disposizione del defunto lede quella quota, il legittimario puo’ reagire con l’azione di riduzione per ottenerne la reintegrazione.

Le donazioni fatte molti anni fa contano per la legittima?

Si’. Ai fini del calcolo della legittima, la riunione fittizia (art. 556 c.c.) impone di aggiungere al patrimonio lasciato alla morte il valore di tutte le donazioni fatte in vita dal defunto, senza limiti di tempo. Quanto invece alla riduzione vera e propria, le donazioni si intaccano partendo dalla piu’ recente e risalendo alle precedenti (art. 559 c.c.): le piu’ antiche, dunque, contano nel calcolo ma sono le ultime a essere eventualmente ridotte.

Devo per forza accettare l’eredita’ con beneficio d’inventario per agire in riduzione?

Non sempre. L’accettazione con beneficio d’inventario e’ richiesta dall’art. 564 c.c. quando il legittimario non chiamato come erede intende agire in riduzione contro donatari o legatari che non siano coeredi. Quando invece le donazioni o i legati sono stati fatti a persone chiamate come coeredi, la condizione non opera. Data la rilevanza pratica di questa distinzione, e’ bene valutarla con un professionista prima di compiere scelte sull’accettazione dell’eredita’.

L’azione di riduzione si puo’ esercitare anche tramite una semplice eccezione?

No. Secondo la giurisprudenza, l’attribuzione al legittimario della quota a lui riservata puo’ essere conseguita soltanto attraverso il vittorioso esperimento dell’azione di riduzione, che deve essere proposta in via di domanda e non puo’ essere fatta valere con una semplice eccezione. Occorre quindi un’iniziativa giudiziale specifica nei termini di prescrizione previsti.

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Ultimo aggiornamento: giugno 2026.

Avvertenza: questo articolo ha finalita’ informativa e non costituisce parere legale. Ogni caso presenta caratteristiche proprie che richiedono una valutazione specifica. Per un esame della propria situazione e’ possibile richiedere un appuntamento con lo Studio.



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