In sintesi. Chi ha impugnato un avviso di accertamento o una cartella e poco dopo riceve una richiesta di pagamento si chiede, comprensibilmente, se il ricorso non dovesse bastare a fermare tutto. La risposta è no: nel sistema tributario il ricorso non sospende da solo la riscossione. Per le imposte accertate e non ancora definitive la legge prevede una riscossione frazionata, cioè a rate legate all’andamento del processo: un terzo delle imposte e degli interessi mentre pende il primo grado (art. 15 d.P.R. 602/1973, richiamato per gli avvisi esecutivi dall’art. 29 D.L. 78/2010); i due terzi dopo la sentenza di primo grado che respinge il ricorso; il residuo dopo la sentenza d’appello (art. 68 d.lgs. 546/1992). Le sanzioni seguono un calendario proprio e, in pendenza del primo grado, di regola non si riscuotono (art. 19 d.lgs. 472/1997). Se il ricorso viene accolto, quanto pagato in eccedenza va rimborsato d’ufficio con gli interessi entro novanta giorni dalla notifica della sentenza, e in mancanza si può agire in ottemperanza. Per fermare la riscossione serve un provvedimento: la sospensione cautelare chiesta al giudice tributario (art. 47 d.lgs. 546/1992, riformato dal d.lgs. 220/2023), quella che l’ufficio può concedere da sé (art. 39 d.P.R. 602/1973) o, per cause tassative, la sospensione legale chiesta all’agente della riscossione. Questa guida spiega le regole, fa i conti con un esempio e indica dove stanno i passaggi delicati.
Ho fatto ricorso: la riscossione si ferma da sola?
Risposta diretta. No. Il ricorso al giudice tributario non sospende di per sé l’esecutività dell’atto impugnato: l’art. 39 del d.P.R. 602/1973 lo dice espressamente per il ricorso contro il ruolo, e per gli avvisi di accertamento la legge prevede una riscossione provvisoria parziale mentre il processo è in corso. La riscossione si ferma solo se lo dispone il giudice o l’ufficio, o in presenza di una causa di sospensione prevista dalla legge.
La regola può sembrare ingiusta a chi è convinto di avere ragione, ma ha una logica precisa. L’atto tributario è un atto amministrativo che si presume legittimo finché un giudice non lo annulla, e il processo dura spesso anni. Se il semplice ricorso bloccasse ogni pagamento, impugnare diventerebbe un modo per rinviare il debito; se invece l’intero importo fosse riscosso subito, il contribuente che poi vince avrebbe pagato somme non dovute per tutta la durata del giudizio. Il legislatore ha scelto una via intermedia: una parte si paga subito, il resto si paga man mano che le sentenze confermano la pretesa, e il giudice può sospendere quando la riscossione rischia di provocare un danno grave e irreparabile.
Che cosa vuol dire «riscossione frazionata»
Riscossione frazionata significa che l’importo in contestazione non si riscuote tutto insieme ma per quote crescenti, collegate agli esiti del processo. Riguarda i tributi per i quali la legge la prevede, in primo luogo le imposte sui redditi e l’IVA accertate dall’Agenzia delle Entrate; per altri tributi (tributi locali, imposte indirette diverse dall’IVA) le regole possono essere diverse e vanno verificate caso per caso. È una disciplina distinta dalla rateizzazione: la rateizzazione è un beneficio che si chiede all’agente per pagare un debito riconosciuto, la riscossione frazionata è un meccanismo legale che opera mentre il debito è contestato.
Quanto si paga mentre pende il giudizio di primo grado?
Risposta diretta. Un terzo delle imposte corrispondenti agli imponibili accertati e dei relativi interessi. Lo prevede l’art. 15 del d.P.R. 602/1973 per l’iscrizione provvisoria a ruolo, e l’art. 29 del D.L. 78/2010 lo richiama per gli avvisi di accertamento esecutivi: in caso di ricorso tempestivo, l’importo da versare a titolo provvisorio è quello stabilito dall’art. 15.
L’iscrizione provvisoria di un terzo (art. 15 d.P.R. 602/1973)
Il primo comma dell’art. 15 stabilisce che le imposte, i contributi e i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall’ufficio ma non ancora definitivi, insieme ai relativi interessi, sono iscritti a ruolo a titolo provvisorio, dopo la notifica dell’atto di accertamento, per un terzo. La quota era la metà fino al 2011; il D.L. 70/2011 l’ha ridotta a un terzo. La norma riguarda imposte e interessi: le sanzioni, come si vedrà, seguono un’altra regola.
La Cassazione ha chiarito di recente il rapporto fra questa norma e le regole del processo. Con l’ordinanza della sezione tributaria del 30 maggio 2026, n. 17025, ha rigettato il ricorso di un contribuente che sosteneva che, una volta proposto il ricorso, l’ufficio avrebbe dovuto riscuotere solo secondo l’art. 68 del d.lgs. 546/1992: l’art. 15, comma 1, regola la riscossione nella fase amministrativa e convive con l’art. 68, che regola la riscossione dopo le sentenze. In pratica: la pendenza del ricorso non impedisce l’iscrizione provvisoria del terzo.
Il raccordo con gli avvisi di accertamento esecutivi
Per le imposte sui redditi, l’IRAP e l’IVA, gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate sono esecutivi e contengono già l’intimazione a pagare (art. 29 D.L. 78/2010). L’intimazione chiede il pagamento dell’intero entro il termine per il ricorso oppure, in caso di ricorso tempestivo, degli importi provvisori dell’art. 15, cioè del terzo. Se nemmeno il terzo viene pagato, la riscossione passa all’agente senza bisogno di cartella. Il funzionamento dell’avviso esecutivo, l’affidamento all’agente e la sospensione di centottanta giorni dell’esecuzione forzata sono spiegati nella guida sull’accertamento esecutivo e la riscossione senza cartella. Qui basta sottolineare il punto delicato: chi propone ricorso e non versa il terzo nel termine si espone alla riscossione coattiva di quella quota, con gli oneri che ne derivano, anche se poi vincerà la causa.
Le sanzioni si pagano mentre la causa è in corso?
Risposta diretta. Non nel primo grado. L’art. 19 del d.lgs. 472/1997 stabilisce che, in caso di ricorso, alle sanzioni si applicano le regole dell’art. 68, commi 1 e 2, del d.lgs. 546/1992, anche quando per il tributo non è prevista la riscossione frazionata: due terzi dopo la sentenza di primo grado che respinge il ricorso, il residuo dopo quella di secondo grado. Le sanzioni accessorie si eseguono solo quando il provvedimento è definitivo.
Perché le sanzioni restano fuori dal primo terzo
L’art. 15 del d.P.R. 602/1973 parla di imposte, contributi, premi e interessi, non di sanzioni. L’art. 19 del d.lgs. 472/1997, a sua volta, aggancia la riscossione delle sanzioni all’art. 68, che comincia a operare solo con la sentenza di primo grado. Ne discende che, finché il primo grado è pendente, le sanzioni irrogate con l’atto impugnato di regola non vengono riscosse a titolo provvisorio. È una differenza che pesa: in molti accertamenti le sanzioni rappresentano una parte rilevante della somma richiesta.
Che cosa è cambiato con la riforma delle sanzioni
Il d.lgs. 87/2024 ha riformato le sanzioni tributarie, riducendone in molti casi la misura, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 (art. 5). Non ha però modificato l’art. 19 del d.lgs. 472/1997, che regola quando le sanzioni si riscuotono in pendenza di giudizio: il calendario resta quello descritto, qualunque sia la data della violazione. Il comma 4 dell’art. 19 contiene poi una regola specifica per le sanzioni che non rientrano nella giurisdizione tributaria, con riscossione provvisoria della metà dopo la decisione dell’organo amministrativo: è un’ipotesi diversa da quella qui trattata.
Che cosa succede dopo la sentenza di primo grado?
Risposta diretta. Se la sentenza respinge il ricorso, il tributo con gli interessi è dovuto per i due terzi; se lo accoglie in parte, è dovuto l’importo risultante dalla sentenza, ma comunque non oltre i due terzi. In entrambi i casi si sottrae quanto già pagato. Le sanzioni diventano riscuotibili per i due terzi (art. 68, comma 1, lettere a) e b), d.lgs. 546/1992; art. 19 d.lgs. 472/1997).
L’art. 68 si applica «anche in deroga» alle singole leggi d’imposta in tutti i casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo. Dopo la sentenza, l’ufficio ridetermina gli importi e li richiede: per gli avvisi esecutivi lo fa con un atto notificato anche con raccomandata, da pagare entro sessanta giorni dal ricevimento (art. 29, comma 1, lettera a), D.L. 78/2010); negli altri casi con un nuovo ruolo e la relativa cartella. La cartella emessa dopo una sentenza, in base all’art. 68, è un atto autonomamente impugnabile per vizi propri, ma non serve a rimettere in discussione il merito, che resta affidato al giudizio già pendente.
Se la sentenza da’ ragione al contribuente
Se la sentenza di primo grado accoglie il ricorso, il tributo non è dovuto in base a quella sentenza, anche se l’ufficio la impugna. E quanto il contribuente ha già versato come terzo provvisorio va restituito, nei termini che si vedranno fra poco. Se poi l’ufficio vince in appello, gli importi tornano dovuti secondo la sentenza di secondo grado.
E dopo l’appello e il giudizio di Cassazione?
Risposta diretta. Dopo la sentenza di secondo grado è dovuto il residuo ammontare determinato dalla sentenza (art. 68, comma 1, lettera c)). Se la Cassazione annulla con rinvio, è dovuto l’importo previsto in pendenza del primo grado; se il giudizio non viene riassunto nei termini, è dovuto l’intero importo indicato nell’atto (lettera c-bis)).
La sentenza d’appello chiude, ai fini della riscossione, la sequenza: il ricorso per Cassazione non sospende il pagamento del residuo, salvo il provvedimento cautelare di cui si dirà. La regola della lettera c-bis), introdotta dal d.lgs. 156/2015, contiene un’avvertenza pratica: dopo un annullamento con rinvio, la mancata riassunzione del giudizio rende dovuta l’intera somma indicata nell’atto, perché l’atto torna a essere l’unico titolo rimasto in piedi. Il comma 3 dell’art. 68 aggiunge che le imposte suppletive si pagano dopo l’ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso in Cassazione.
Un esempio con i numeri
Risposta diretta. Con un accertamento di 12.000 euro di imposta, 1.200 di interessi e 9.000 di sanzioni, in pendenza del primo grado si pagano 4.400 euro; dopo una sentenza di primo grado sfavorevole altri 4.400 euro di tributo e 6.000 di sanzioni; dopo l’appello sfavorevole i restanti 4.400 di tributo e 3.000 di sanzioni.
L’esempio è volutamente semplificato e generico: non tiene conto degli interessi che continuano a maturare nel tempo, degli oneri di riscossione e delle regole particolari dei singoli tributi. Serve solo a far vedere come funziona il meccanismo.
Si immagini un avviso di accertamento che richiede 12.000 euro di maggiore imposta, 1.200 euro di interessi e 9.000 euro di sanzioni, per un totale di 22.200 euro. Il contribuente propone ricorso nei termini.
Mentre pende il primo grado è dovuto un terzo di imposta e interessi: un terzo di 13.200 euro, cioè 4.400 euro. Le sanzioni non sono dovute. Somma da pagare: 4.400 euro.
Se la sentenza di primo grado respinge il ricorso, imposta e interessi sono dovuti per i due terzi (8.800 euro), meno i 4.400 già versati: altri 4.400 euro. Le sanzioni sono dovute per i due terzi: 6.000 euro. Somma da pagare in questa fase: 10.400 euro.
Se la sentenza di primo grado accoglie il ricorso solo in parte e riduce l’imposta a 6.000 euro (con 600 euro di interessi), è dovuto l’importo risultante dalla sentenza, 6.600 euro, che è inferiore al tetto dei due terzi: tolti i 4.400 già versati, restano 2.200 euro. Le sanzioni seguono lo stesso criterio sull’importo rideterminato.
Se anche l’appello è respinto, è dovuto il residuo: gli ultimi 4.400 euro di imposta e interessi e gli ultimi 3.000 euro di sanzioni.
Se invece la sentenza di primo grado accoglie interamente il ricorso, non è dovuto nulla in base a quella sentenza, e i 4.400 euro già versati vanno rimborsati d’ufficio con gli interessi.
Il conto mostra perché è importante sapere in anticipo quanto si dovrà versare e quando: la seconda tranche, dopo una sentenza sfavorevole, può essere molto più pesante della prima, perché vi si sommano le sanzioni.
Se il giudice da’ ragione al contribuente, quando viene restituito quanto pagato?
Risposta diretta. Il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalla sentenza, con gli interessi, deve essere rimborsato d’ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza (art. 68, comma 2, d.lgs. 546/1992). Se l’ufficio non rimborsa, si può chiedere l’ottemperanza alla Corte di giustizia tributaria di primo grado o, se il giudizio pende nei gradi successivi, a quella di secondo grado.
Il rimborso d’ufficio non aspetta il giudicato
Il rimborso dell’art. 68, comma 2, è dovuto d’ufficio: non richiede un’istanza né attende che la sentenza passi in giudicato. Il termine di novanta giorni decorre dalla notificazione della sentenza, ed è per questo che conviene notificarla all’ufficio. Il d.lgs. 81/2025 ha soppresso nel comma 2 le parole «di primo grado»: il riferimento è ora alla sentenza della Corte di giustizia tributaria che riduce o annulla la pretesa, senza limitarsi al primo grado. Accanto all’art. 68 opera l’art. 69, per cui le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente sono immediatamente esecutive; per somme superiori a diecimila euro, diverse dalle spese di lite, il giudice può subordinare il pagamento a una garanzia, e il pagamento va eseguito entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza o dalla presentazione della garanzia.
L’ottemperanza
Se l’ufficio non rimborsa, lo strumento è il giudizio di ottemperanza davanti al giudice tributario (art. 70 d.lgs. 546/1992). La Cassazione, con l’ordinanza della sezione tributaria del 14 gennaio 2025, n. 909, ha accolto il ricorso di una società che chiedeva l’ottemperanza a una sentenza d’appello non definitiva, con cui l’ufficio era stato condannato a restituire quanto versato in corso di giudizio: la Corte ha ribadito che l’esecutività delle sentenze di condanna in favore del contribuente è immediata, dal 1° giugno 2016, senza attendere il decreto ministeriale sulle garanzie, e che, quando una sentenza anche non definitiva annulla in tutto o in parte l’atto, l’amministrazione deve conformarsi adottando i provvedimenti di sgravio o di rimborso. Il giudizio è stato rinviato al giudice dell’ottemperanza.
Come si chiede al giudice di sospendere l’atto impugnato?
Risposta diretta. Con un’istanza motivata alla Corte di giustizia tributaria, proposta nel ricorso o con atto separato notificato alle altre parti e depositato, se dall’atto può derivare un danno grave e irreparabile (art. 47 d.lgs. 546/1992). Il giudice decide con ordinanza, dopo aver sentito le parti e delibato il merito; la sospensione può essere totale o parziale, può essere subordinata a garanzia e cessa con la pubblicazione della sentenza.
I presupposti: danno grave e fondatezza del ricorso
La norma chiede due cose. La prima è esplicita: dall’atto deve poter derivare al ricorrente un danno grave e irreparabile. Non basta dire che pagare è sgradevole: occorre dimostrare, con documenti, che il pagamento o le azioni esecutive comprometterebbero in modo serio la situazione del contribuente (la continuità dell’impresa, la capacità di far fronte agli impegni, il patrimonio familiare), in proporzione all’importo richiesto. La seconda è implicita nella formula «delibato il merito»: il giudice deve ritenere il ricorso non infondato a un primo esame. Un’istanza che descrive bene il danno ma si appoggia su un ricorso debole difficilmente viene accolta, e viceversa.
Come si presenta l’istanza e quando si decide
L’istanza si propone nel ricorso stesso o con atto separato, notificato alle altre parti e depositato in segreteria, dopo la costituzione in giudizio (art. 47, comma 1, che richiama l’art. 22). Il presidente fissa la trattazione per la prima camera di consiglio utile e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione, con comunicazione alle parti almeno cinque giorni liberi prima; l’udienza sulla sospensione non può coincidere con quella di merito. In caso di eccezionale urgenza il presidente può sospendere provvisoriamente con decreto motivato fino alla decisione del collegio o del giudice monocratico. La decisione è presa con ordinanza motivata nella stessa udienza di trattazione dell’istanza.
L’ordinanza dopo il d.lgs. 220/2023: ora si può impugnare
Fino alla riforma l’ordinanza cautelare non era impugnabile. Il d.lgs. 220/2023, per i giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore (gennaio 2024), ha cambiato la regola: l’ordinanza cautelare collegiale di primo grado è impugnabile davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione; quella del giudice monocratico è reclamabile davanti al collegio dello stesso grado, nel medesimo termine; l’ordinanza cautelare della Corte di secondo grado non è impugnabile. Il quadro della riforma è illustrato nella guida sulla riforma del processo tributario.
Garanzia, durata ed effetti
La sospensione può essere parziale e può essere subordinata alla prestazione di una garanzia (art. 47, comma 5, che rinvia all’art. 69, comma 2); la garanzia è esclusa per i contribuenti con il cosiddetto «bollino di affidabilità fiscale», cioè con un punteggio di affidabilità almeno pari a 9 negli ultimi tre periodi d’imposta disponibili. Quando l’atto è sospeso, la trattazione del merito deve essere fissata entro novanta giorni dalla pronuncia. Gli effetti della sospensione cessano con la pubblicazione della sentenza: dopo il d.lgs. 220/2023 la norma non si riferisce più alla sola sentenza di primo grado. Il provvedimento può essere revocato o modificato prima della sentenza se cambiano le circostanze, e durante la sospensione maturano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa (comma 8-bis). Infine, l’art. 15 del d.P.R. 602/1973 precisa che l’accoglimento dell’istanza dell’art. 47 sospende anche la riscossione del terzo provvisorio.
I passaggi delicati
Tre errori ricorrono. Il primo è chiedere la sospensione con formule generiche, senza documenti sul danno: è la causa più frequente di rigetto. Il secondo è non considerare che la sospensione cessa con la sentenza: se il primo grado va male, gli importi dell’art. 68 tornano esigibili e occorre, se ne ricorrono i presupposti, una nuova istanza nel grado successivo. Il terzo è trascurare gli interessi, che maturano comunque durante la sospensione e si aggiungono al debito se il ricorso viene respinto.
E in appello o in Cassazione?
Risposta diretta. In appello la parte che ha impugnato può chiedere alla Corte di secondo grado di sospendere l’esecutività della sentenza per gravi e fondati motivi (art. 52), e il contribuente può chiedere la sospensione dell’atto al giudice d’appello presso cui pende il giudizio (art. 47, comma 1). Chi ha proposto ricorso per Cassazione può chiedere al giudice che ha pronunciato la sentenza di sospenderne l’esecutività per evitare un danno grave e irreparabile (art. 62-bis).
Dopo il d.lgs. 220/2023 la tutela cautelare del contribuente nei gradi successivi passa per l’art. 47, che ora si rivolge alla «corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado presso la quale è pendente il giudizio, ovvero adita ai sensi dell’articolo 62-bis»: la frase che negli artt. 52 e 62-bis riconosceva al contribuente la possibilità di chiedere la sospensione dell’atto è stata soppressa, e quella richiesta passa ora per l’art. 47. L’art. 52 resta lo strumento per chiedere la sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado, utile per esempio all’ufficio che non vuole rimborsare prima dell’appello, o alla parte che ha perso e teme gli effetti esecutivi della decisione. Nel giudizio di Cassazione l’istanza dell’art. 62-bis presuppone che sia già stato depositato il ricorso per Cassazione, e la Corte di giustizia tributaria non può pronunciarsi senza questa prova. Anche qui la sospensione può essere subordinata a garanzia.
L’ufficio può sospendere da solo la riscossione?
Risposta diretta. Sì. L’art. 39 del d.P.R. 602/1973 prevede che l’ufficio possa sospendere la riscossione, in tutto o in parte, fino alla pubblicazione della sentenza di primo grado, con provvedimento motivato notificato all’agente della riscossione e al contribuente. È una facoltà discrezionale, revocabile se sopravviene un fondato pericolo per la riscossione.
La sospensione amministrativa si chiede con un’istanza all’ufficio che ha emesso l’atto, spiegando perché la pretesa è contestabile e perché la riscossione immediata è pregiudizievole. Non è un diritto: l’ufficio valuta, e davanti a un rifiuto la tutela passa di regola per l’istanza cautelare al giudice. Ha però due vantaggi pratici: è rapida e non richiede un’udienza. Sulle somme sospese che risultino poi dovute si applicano gli interessi previsti dalla legge per la sospensione amministrativa. Se l’ufficio concede la sospensione ma l’agente continua a riscuotere, il contribuente può far valere la sospensione con la dichiarazione all’agente della riscossione prevista dalla legge 228/2012, perché la «sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente creditore» è proprio una delle cause tipiche.
Che differenza c’è con la sospensione chiesta all’agente della riscossione?
Risposta diretta. La sospensione dell’art. 47 la decide il giudice, valutando il danno e la fondatezza del ricorso; quella dell’art. 39 la concede l’ufficio, in modo discrezionale. La sospensione legale della legge 228/2012 si chiede all’agente della riscossione con una dichiarazione documentata, entro sessanta giorni dal primo atto utile, e solo per cause tassative (pagamento anteriore al ruolo, sgravio, sospensione, sentenza di annullamento, prescrizione o decadenza anteriori al ruolo).
I tre strumenti non si escludono, ma rispondono a problemi diversi. La sospensione giudiziale serve quando si contesta il merito della pretesa e il pagamento provocherebbe un danno serio; quella amministrativa quando l’ufficio stesso riconosce che la pretesa merita un riesame; la sospensione legale quando la somma non è esigibile per una causa già documentata che l’agente ignora. Come funziona quest’ultima, con i suoi limiti e il termine di sessanta giorni, è spiegato nella guida sulla sospensione legale della riscossione. Un punto le accomuna: nessuna delle tre sospende il termine per proporre il ricorso, che resta di sessanta giorni dalla notifica dell’atto (art. 21 d.lgs. 546/1992).
Che cosa cambia dal 2027?
Dal 1° gennaio 2027 le stesse regole passeranno, con una numerazione nuova, nel testo unico versamenti e riscossione (d.lgs. 33/2025) e nel testo unico della giustizia tributaria (d.lgs. 175/2024); fino ad allora si applicano le norme citate in questa guida.
Domande frequenti
Se faccio ricorso contro un avviso di accertamento devo pagare lo stesso?
In parte sì. Il ricorso non sospende da solo la riscossione: per le imposte accertate e non ancora definitive la legge prevede l’iscrizione provvisoria di un terzo delle imposte e dei relativi interessi (art. 15 d.P.R. 602/1973), richiamata anche per gli avvisi di accertamento esecutivi (art. 29 D.L. 78/2010). La riscossione si ferma solo se il giudice o l’ufficio la sospendono.
Le sanzioni si pagano mentre la causa è in corso?
Non nel primo grado. L’art. 19 d.lgs. 472/1997 applica alle sanzioni le regole dell’art. 68 d.lgs. 546/1992: due terzi dopo la sentenza di primo grado che respinge il ricorso, il residuo dopo la sentenza d’appello. Le sanzioni accessorie si eseguono solo quando il provvedimento è definitivo.
Quanto si paga se il ricorso viene respinto in primo grado?
Dopo la sentenza di primo grado che respinge il ricorso il tributo, con gli interessi, è dovuto per i due terzi, al netto di quanto già pagato; se il ricorso è accolto in parte, è dovuto l’importo risultante dalla sentenza e comunque non oltre i due terzi. Il residuo è dovuto dopo la sentenza di secondo grado (art. 68, comma 1, d.lgs. 546/1992).
Se il ricorso viene accolto, quando viene restituito quanto pagato?
Il tributo pagato in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalla sentenza, con gli interessi, deve essere rimborsato d’ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza (art. 68, comma 2, d.lgs. 546/1992). In mancanza si può chiedere l’ottemperanza alla Corte di giustizia tributaria (art. 70).
Come si chiede la sospensione dell’atto impugnato?
Con istanza motivata alla Corte di giustizia tributaria, proposta nel ricorso o con atto separato notificato alle altre parti e depositato, se dall’atto può derivare un danno grave e irreparabile (art. 47 d.lgs. 546/1992). Il giudice decide con ordinanza dopo aver delibato il merito; la sospensione può essere parziale o subordinata a garanzia e cessa con la pubblicazione della sentenza.
Che differenza c’è fra la sospensione chiesta al giudice e quella chiesta all’agente della riscossione?
La sospensione dell’art. 47 d.lgs. 546/1992 la decide il giudice valutando il danno e la fondatezza del ricorso. La sospensione legale della L. 228/2012 si chiede all’agente della riscossione con una dichiarazione documentata, entro sessanta giorni, solo per cause tassative come un pagamento anteriore al ruolo, uno sgravio o una sentenza di annullamento. Sono strumenti diversi e possono coesistere.
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Ultimo aggiornamento: ottobre 2026.
Il presente contributo ha finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituisce parere legale e non sostituisce l’esame del caso concreto, che richiede la verifica dell’atto impugnato, del tipo di tributo, delle date di notifica, dello stato del giudizio e degli importi già versati. Per una valutazione della propria posizione è possibile richiedere un appuntamento.
Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di un sistema di intelligenza artificiale. Segnalazioni: info@studiolegalemondello.it
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