Cartelle esattoriali e riscossione: come difendersi (guida completa)

Ultimo aggiornamento: 10 Luglio 2026

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Cartelle esattoriali e riscossione: come difendersi (guida completa)

In sintesi. Quando un tributo non viene pagato spontaneamente, l’ente creditore lo iscrive a ruolo e ne affida la riscossione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), che notifica la cartella di pagamento e, se il debito resta insoluto, puo’ attivare misure cautelari ed esecutive: intimazione di pagamento, fermo amministrativo sui veicoli, ipoteca, pignoramento. Tutto questo si svolge secondo le regole del DPR 602/1973. Ricevere un atto della riscossione non significa, pero’, che la pretesa sia per forza dovuta: due profili sono spesso decisivi, la regolarita’ della notifica e la prescrizione, che cambia in base al tipo di credito. La legge mette inoltre a disposizione del contribuente strumenti precisi: l’istanza di autotutela, la rateizzazione, la sospensione legale della riscossione e, se la pretesa e’ infondata o l’atto e’ viziato, il ricorso al giudice competente. Questa guida-ombrello illustra il funzionamento della riscossione, gli atti tipici e cosa fare per ciascuno, la prescrizione distinta per credito e gli strumenti di difesa, con rinvio agli approfondimenti dedicati.

Come funziona la riscossione tramite l’Agenzia delle Entrate-Riscossione?

Risposta diretta. L’ente che vanta il credito (Agenzia delle Entrate, Comune, INPS e altri) iscrive le somme a ruolo; l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, agente unico della riscossione, notifica la cartella di pagamento e, in mancanza di pagamento, attiva gli strumenti del DPR 602/1973. La riscossione coattiva non passa da un giudice prima di iniziare: e’ un procedimento amministrativo, ed e’ proprio per questo che il legislatore ha previsto rimedi specifici a favore del debitore.

Il punto di partenza e’ il ruolo: un elenco, formato dall’ente creditore, dei debitori e delle somme dovute. Dal ruolo nasce la cartella di pagamento, l’atto con cui l’Agenzia chiede formalmente il pagamento e che apre i termini per reagire. La cartella deve essere notificata regolarmente: la notifica non e’ un dettaglio, perche’ segna il momento da cui decorrono i termini per difendersi e da cui si misura la prescrizione.

Chi fa che cosa: ente creditore e agente della riscossione

E’ utile tenere distinti due soggetti. L’ente creditore decide se il tributo e’ dovuto e in quale misura: e’ contro le sue valutazioni che si discute il merito della pretesa. L’agente della riscossione (l’AdER) non decide se il debito esiste, ma lo riscuote: gestisce notifiche, rateizzazioni e azioni esecutive. Questa distinzione e’ importante perche’ orienta la difesa. Se si contesta che il tributo non sia dovuto, l’interlocutore e’ l’ente creditore; se si contesta un vizio della cartella o di un atto esecutivo, l’interlocutore e’ l’agente della riscossione. In molti casi, peraltro, l’una cosa si intreccia con l’altra e va valutata insieme.

La cartella di pagamento: perche’ notifica e termini contano

La cartella e’ l’atto-base. Da essa decorrono il termine per pagare (ordinariamente sessanta giorni), il termine per impugnare e, sul piano sostanziale, la decorrenza della prescrizione del credito. Quando la cartella non risulta mai notificata, o e’ notificata in modo invalido, il contribuente puo’ venirne a conoscenza solo da un atto successivo (un’intimazione, un preavviso di fermo, un pignoramento) o da un estratto di ruolo. In questi casi la difesa parte proprio dalla verifica della notifica. Il tema, delicato e tecnico, e’ trattato nell’approfondimento dedicato alla cartella non notificata e alla difesa tramite estratto di ruolo.

Quali sono gli atti tipici della riscossione e cosa fare per ciascuno?

Risposta diretta. Dopo la cartella, la riscossione si articola in una sequenza di atti: l’intimazione di pagamento (art. 50), il preavviso di fermo e il fermo amministrativo (art. 86), il preavviso di ipoteca e l’ipoteca esattoriale (art. 77), il pignoramento presso terzi (art. 72-bis) e l’espropriazione immobiliare (artt. 76 e seguenti). Ogni atto ha funzione, presupposti e termini propri, e a ciascuno corrisponde una possibile reazione. Vediamoli in ordine.

L’intimazione di pagamento (art. 50 DPR 602/1973)

L’art. 50 stabilisce che, se l’espropriazione forzata non e’ iniziata entro un anno dalla notifica della cartella, l’esecuzione deve essere preceduta dalla notifica di un’intimazione ad adempiere entro cinque giorni. In pratica, quando e’ passato piu’ di un anno e l’Agenzia vuole procedere, deve “rinfrescare” la pretesa con questo atto. L’intimazione non rimette in discussione il merito della cartella gia’ definitiva, ma e’ essa stessa impugnabile per vizi propri (ad esempio se nel frattempo il credito si e’ prescritto, oppure se la cartella presupposta non era stata validamente notificata). Anche per l’intimazione il termine per reagire e’ breve e perentorio, quindi e’ opportuno farla esaminare per tempo.

Il preavviso di fermo e il fermo amministrativo (art. 86)

Il fermo amministrativo colpisce i beni mobili registrati, tipicamente l’autoveicolo, rendendone vietata la circolazione. L’art. 86 prevede che il fermo sia preceduto da una comunicazione preventiva (il preavviso) che assegna un termine, di norma trenta giorni, per pagare o regolarizzare la posizione; decorso inutilmente il termine, il fermo si perfeziona con l’iscrizione al pubblico registro. Contro il preavviso e contro il fermo si puo’ agire in autotutela, chiedere la rateizzazione (che consente di ottenere la sospensione e poi la cancellazione del vincolo) oppure proporre opposizione quando l’atto e’ viziato. Va ricordato che il preavviso e’ considerato dalla giurisprudenza un atto gia’ impugnabile, perche’ incide sulla sfera del contribuente.

Il preavviso di ipoteca e l’ipoteca esattoriale (art. 77)

L’art. 77 consente all’agente della riscossione di iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore a garanzia del credito. La legge fissa una soglia: l’ipoteca puo’ essere iscritta quando l’importo complessivo del credito non e’ inferiore a 20.000 euro. Anche l’ipoteca deve essere preceduta da una comunicazione preventiva che consente al contribuente di pagare o attivarsi entro un termine. E’ importante non confondere ipoteca ed espropriazione: l’ipoteca e’ una garanzia, non comporta di per se’ la vendita del bene. Sotto questo profilo, l’ipoteca puo’ gravare anche sull’unica casa di abitazione (sopra i 20.000 euro di debito), mentre l’espropriazione di quell’immobile e’ soggetta a limiti molto piu’ stringenti, di cui si dira’.

Il pignoramento esattoriale presso terzi (art. 72-bis)

L’art. 72-bis disciplina il pignoramento presso terzi in forma “esattoriale”, cioe’ senza la necessita’ del giudice dell’esecuzione: l’Agenzia ordina direttamente al terzo (datore di lavoro, banca, debitore del contribuente) di pagare le somme dovute, di norma entro sessanta giorni per i crediti gia’ maturati. E’ lo strumento con cui si aggrediscono stipendi, conti correnti, canoni di locazione e crediti vari. I limiti di pignorabilita’ delle retribuzioni e delle pensioni sono fissati dall’art. 72-ter: le somme da stipendio o salario possono essere pignorate in misura di un decimo per importi fino a 2.500 euro, un settimo per importi superiori a 2.500 e fino a 5.000 euro, e oltre i 5.000 euro si applica il limite generale del quinto previsto dall’art. 545 del codice di procedura civile. Resta inoltre la regola di favore sull’ultimo emolumento accreditato sul conto. Sui dettagli si rinvia agli approfondimenti dedicati al pignoramento dello stipendio e ai limiti di quota e cumulo, al pignoramento della pensione e al minimo vitale impignorabile e al funzionamento generale del pignoramento presso terzi, con termini e opposizione.

L’espropriazione immobiliare e i limiti sulla “prima casa” (art. 76)

Quando il debito e’ rilevante, l’Agenzia puo’ procedere all’espropriazione immobiliare (artt. 76 e seguenti). Qui operano due limiti fondamentali. Il primo: l’agente della riscossione non puo’ espropriare l’immobile che sia l’unico di proprieta’ del debitore, adibito a sua abitazione, con residenza anagrafica nello stesso, e che non rientri nelle categorie catastali di lusso (A/8 e A/9). Il secondo: anche quando l’espropriazione e’ astrattamente ammissibile (perche’ l’immobile non e’ l’unico, o non e’ abitazione principale), l’Agenzia puo’ procedere solo se il debito complessivo iscritto a ruolo supera 120.000 euro. Sono tutele significative, ma vanno verificate caso per caso. La fase, una volta avviata, segue regole proprie (nomina del custode, vendita): il tema e’ approfondito nella guida al pignoramento immobiliare, tra fasi, custode, vendita e difesa.

La rateizzazione come “atto” di gestione del debito (art. 19)

La rateizzazione non e’ un atto della riscossione in senso stretto, ma e’ lo strumento ordinario con cui il contribuente gestisce un debito che riconosce. La disciplina, contenuta nell’art. 19 del DPR 602/1973, e’ stata rivista di recente. Per le richieste presentate nel 2025 e nel 2026, per somme fino a 120.000 euro la rateizzazione si ottiene su semplice richiesta (dichiarando una temporanea situazione di obiettiva difficolta’ economico-finanziaria), fino a un massimo di 84 rate mensili; il numero massimo di rate “su semplice richiesta” sale a 96 per il biennio 2027-2028 e a 108 dal 2029. Oltre i 120.000 euro, o per piani piu’ lunghi, occorre documentare la difficolta’. L’importo minimo della rata e’ di 50 euro. Attenzione alla decadenza: il mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, comporta la perdita del beneficio e la riscossione in unica soluzione dell’intero residuo. La rateizzazione ha un effetto pratico importante perche’ consente di sospendere e poi cancellare fermi e ipoteche e di evitare nuove azioni esecutive sui carichi inclusi nel piano. Diversa, ma collegata, e’ la definizione agevolata: per i requisiti e i casi di decadenza si veda la guida alla rottamazione delle cartelle, tra requisiti e decadenza.

Quando si prescrive una cartella esattoriale?

Risposta diretta. Non esiste un termine unico: la prescrizione dipende dal tipo di credito iscritto a ruolo. In linea generale, molti tributi locali, le sanzioni amministrative e tributarie e i contributi previdenziali si prescrivono in cinque anni; il bollo auto in tre anni; per le imposte erariali (IRPEF, IVA, IRES) l’orientamento tradizionale indica dieci anni, anche se sul punto la giurisprudenza non e’ uniforme. Il principio-chiave, fissato dalle Sezioni Unite, e’ che la cartella divenuta definitiva non allunga da sola la prescrizione breve.

La regola delle Sezioni Unite (Cass. SU n. 23397/2016)

Il tema piu’ frainteso e’ questo: molti credono che, se non si fa opposizione alla cartella entro i termini, il debito “si consolidi” e si prescriva sempre in dieci anni. Non e’ cosi’. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 23397 del 2016, hanno chiarito che la scadenza del termine per opporsi alla cartella (o a qualunque altro atto della riscossione) la rende definitiva e quindi non piu’ contestabile nel merito, ma non produce l’effetto di convertire la prescrizione breve, eventualmente prevista per quel credito, nella prescrizione ordinaria decennale. La conversione in dieci anni (art. 2953 c.c.) opera solo quando esiste un titolo giudiziale passato in giudicato, non per la mera mancata opposizione a un atto amministrativo. Ne deriva una conseguenza concreta: anche su cartelle “vecchie” e mai impugnate, il credito di natura quinquennale (per esempio molte sanzioni o contributi) puo’ essersi prescritto se sono trascorsi cinque anni senza validi atti interruttivi.

Prescrizione per tipo di credito: un quadro di sintesi

Per orientarsi, conviene ragionare per categorie, ricordando che la qualificazione del credito e la presenza di atti interruttivi vanno sempre verificate sul caso concreto:

  • Tributi locali (ad esempio IMU, TARI): di norma cinque anni.
  • Sanzioni amministrative e tributarie: di norma cinque anni.
  • Contributi previdenziali e assistenziali (INPS, INAIL): di norma cinque anni.
  • Bollo auto (tassa automobilistica): tre anni.
  • Imposte erariali (IRPEF, IVA, IRES): orientamento tradizionale dieci anni, ma e’ questione dibattuta, con pronunce che applicano il termine quinquennale.

La prescrizione e’ un terreno in cui un errore di qualificazione, o l’omessa considerazione di un atto interruttivo, puo’ ribaltare l’esito: e’ una verifica da affidare a un avvocato che si occupa di riscossione, sulla base della documentazione completa.

Prescrizione e decadenza: due cose diverse

Va tenuta distinta la decadenza, che riguarda il termine entro cui l’ente puo’ formare l’atto (per esempio notificare la cartella entro certi termini dall’iscrizione a ruolo o dalla dichiarazione), dalla prescrizione, che riguarda l’estinzione del credito per il decorso del tempo dopo che l’atto e’ divenuto definitivo. Sono piani diversi e si possono far valere entrambi, a seconda dei casi. Il tema della decadenza a monte, in fase di accertamento, e’ trattato nella guida agli accertamenti fiscali, termini di decadenza e difese.

Quali sono gli strumenti di difesa contro la riscossione?

Risposta diretta. Gli strumenti sono quattro, spesso combinabili: l’istanza di autotutela all’ente creditore; la rateizzazione quando il debito e’ riconosciuto; la sospensione (legale e giudiziale); e il ricorso all’autorita’ competente, che e’ la Corte di giustizia tributaria per i tributi e il giudice ordinario per i crediti non tributari e per i vizi dell’esecuzione (artt. 615 e 617 c.p.c.). La scelta dipende dal tipo di credito, dal vizio che si vuole far valere e dalla fase in cui ci si trova.

L’istanza di autotutela

L’autotutela e’ la richiesta, rivolta all’ente che ha formato il ruolo, di annullare o correggere un atto palesemente errato (ad esempio un debito gia’ pagato, un’errata persona, un importo sbagliato, un provvedimento di sgravio non recepito). E’ uno strumento utile e non costoso, ma ha un limite: di norma la presentazione dell’istanza non sospende automaticamente i termini per impugnare e non blocca da sola la riscossione. Per questo l’autotutela va valutata insieme agli altri rimedi, senza affidarvi in via esclusiva la tutela quando un termine perentorio e’ alle porte.

La sospensione legale della riscossione (L. 228/2012)

La cosiddetta sospensione legale e’ uno strumento agile previsto dall’art. 1, commi 537-543, della L. 228/2012. Consente al debitore di presentare all’Agenzia, entro sessanta giorni dalla notifica del primo atto della riscossione, una dichiarazione documentata che fa valere uno dei motivi tipici: il pagamento effettuato prima della formazione del ruolo; lo sgravio disposto dall’ente; la prescrizione o decadenza maturate prima della data di esecutivita’ del ruolo; una sospensione amministrativa o giudiziale; una sentenza di annullamento totale o parziale della pretesa. Ricevuta la dichiarazione, l’Agenzia la trasmette all’ente creditore e, in attesa di risposta, sospende le azioni di riscossione. Se l’ente non risponde entro 220 giorni, la legge prevede l’annullamento di diritto del debito. E’ un rimedio prezioso, ma circoscritto ai motivi tipici e ai relativi termini: non sostituisce il ricorso quando occorre contestare il merito della pretesa.

La sospensione giudiziale

Quando si propone ricorso, e’ possibile chiedere al giudice la sospensione cautelare dell’atto impugnato, allegando il danno grave e irreparabile che la riscossione provocherebbe e la non manifesta infondatezza del ricorso. Davanti alla Corte di giustizia tributaria la sospensione si chiede con apposita istanza nell’ambito del ricorso; davanti al giudice ordinario, nelle opposizioni esecutive, vale la disciplina del codice di procedura civile. La sospensione giudiziale e’ lo strumento per “congelare” l’esecuzione mentre si discute della fondatezza della pretesa.

Il ricorso: a chi rivolgersi a seconda del credito

Qui la regola di competenza e’ centrale e va rispettata con precisione, perche’ un ricorso proposto al giudice sbagliato fa perdere tempo prezioso.

Tributi: la Corte di giustizia tributaria

Per i tributi (erariali e locali) il ricorso si propone alla Corte di giustizia tributaria (gli organi che hanno sostituito le commissioni tributarie), di norma entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto. E’ in questa sede che si discute se il tributo sia dovuto, se la cartella sia stata validamente notificata, se il credito si sia prescritto. L’evoluzione recente del processo tributario e’ illustrata nell’approfondimento sulla riforma del processo tributario.

Crediti non tributari e vizi dell’esecuzione: il giudice ordinario

Per i crediti non tributari (ad esempio contributi previdenziali, sanzioni non tributarie) e per i vizi degli atti dell’esecuzione la competenza e’ del giudice ordinario. Gli strumenti sono l’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.), con cui si contesta il diritto dell’Agenzia di procedere (perche’ il credito non esiste, e’ estinto o prescritto), e l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), con cui si contesta la regolarita’ formale del singolo atto (notifiche, forma del pignoramento). Le due opposizioni hanno presupposti e termini distinti, illustrati nelle guide dedicate all’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) e all’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.).

Quando l’esecuzione e’ gia’ iniziata: la conversione del pignoramento

Se il pignoramento e’ gia’ in corso e il debitore vuole “liberare” i beni, esiste lo strumento della conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.), che consente di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro, da versare anche ratealmente secondo le regole di legge. E’ una via utile per evitare la vendita, ma va valutata con attenzione rispetto a costi e tempi. Il funzionamento e’ descritto nella guida alla conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.).

Privati e imprese: differenze pratiche nella difesa

Risposta diretta. Gli istituti sono i medesimi, ma il peso degli strumenti cambia. Per il privato sono spesso decisivi i limiti di pignorabilita’ di stipendio e pensione e la tutela dell’unica casa di abitazione; per l’impresa contano molto la gestione della liquidita’ tramite rateizzazione, la verifica della prescrizione su carichi pluriennali e la regolarita’ contributiva.

Per il privato, la priorita’ e’ tipicamente proteggere il reddito e l’abitazione: di qui l’importanza dei limiti dell’art. 72-ter sulle retribuzioni, del minimo vitale sulle pensioni e dei limiti dell’art. 76 sull’unico immobile di residenza. Per l’impresa, la riscossione incide sulla continuita’: la rateizzazione consente di diluire il carico e mantenere o riottenere la regolarita’ (importante per appalti, DURC, rapporti con la pubblica amministrazione), mentre la verifica di prescrizione e notifiche su ruoli risalenti puo’ alleggerire in modo rilevante l’esposizione. In entrambi i casi la regola d’oro e’ la stessa: leggere l’atto, individuare il termine e scegliere lo strumento giusto, senza disperdere le difese su una sola via.

Cosa NON conviene fare quando arriva un atto della riscossione

Risposta diretta. Gli errori piu’ frequenti sono ignorare l’atto, pagare senza verificare e affidarsi a un solo rimedio quando il termine sta per scadere.

Ignorare l’atto e’ rischioso perche’ i termini per reagire sono brevi e perentori, e una volta scaduti il merito non si discute piu’. Pagare d’impulso senza verificare puo’ significare versare somme prescritte o non dovute. Confidare solo nell’autotutela espone al rischio che il termine per il ricorso scada nel frattempo, dato che l’istanza non lo sospende. E sbagliare giudice (tributario invece di ordinario, o viceversa) fa perdere tempo e a volte la stessa azione. L’approccio corretto e’ opposto: esaminare l’atto, verificare notifica e prescrizione, individuare il termine e attivare in modo coordinato gli strumenti adeguati.

Domande frequenti (FAQ)

Quanto tempo ha l’Agenzia delle Entrate-Riscossione per riscuotere una cartella?

Dipende dal tipo di credito iscritto a ruolo, perche’ ogni tributo ha la sua prescrizione. Per i tributi locali (IMU, TARI), le sanzioni amministrative e tributarie e i contributi previdenziali la prescrizione e’ di norma quinquennale; il bollo auto si prescrive in tre anni; per le imposte erariali (IRPEF, IVA, IRES) l’orientamento tradizionale indica dieci anni, ma e’ un punto su cui la giurisprudenza non e’ uniforme. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 23397 del 2016, hanno chiarito che la mancata opposizione alla cartella, pur rendendola definitiva, non trasforma la prescrizione breve in decennale: il termine resta quello proprio del credito, salvo che esista una sentenza passata in giudicato.

Cosa fare se ricevo una cartella che ritengo non dovuta?

Conviene anzitutto far esaminare l’atto per verificare la regolarita’ della notifica, l’eventuale prescrizione e la fondatezza della pretesa. Sul piano degli strumenti, si puo’ presentare istanza di autotutela all’ente che ha formato il ruolo per chiedere l’annullamento di un errore evidente; valutare la sospensione legale della riscossione (L. 228/2012) entro sessanta giorni quando ricorre uno dei motivi tipici; e, se la pretesa e’ infondata, proporre ricorso. Per i tributi il ricorso va alla Corte di giustizia tributaria entro sessanta giorni; per i crediti non tributari (ad esempio i contributi) ci si rivolge al giudice ordinario. I termini sono perentori, quindi e’ opportuno far valutare l’atto per tempo.

Posso pagare la cartella a rate?

Si’. Per le richieste presentate nel 2025 e nel 2026, per importi fino a 120.000 euro la rateizzazione si ottiene su semplice richiesta, dichiarando una temporanea situazione di obiettiva difficolta’, fino a un massimo di 84 rate mensili (il numero massimo sale negli anni successivi). Oltre tale soglia, o per piani piu’ lunghi, occorre documentare la difficolta’ economica. L’importo minimo della rata e’ di 50 euro. La presentazione della domanda incide sulla possibilita’ di avviare nuove azioni esecutive, ma il mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dal beneficio e la riscossione dell’intero importo residuo.

Hanno iscritto un fermo o un’ipoteca: come ci si difende?

Il fermo amministrativo sui veicoli (art. 86 DPR 602/1973) e’ preceduto da un preavviso che assegna trenta giorni per pagare o regolarizzare. L’ipoteca esattoriale (art. 77) puo’ essere iscritta quando il debito complessivo non e’ inferiore a 20.000 euro ed e’ anch’essa preceduta da una comunicazione preventiva. In entrambi i casi si puo’ chiedere l’annullamento in autotutela, la rateizzazione o, se l’atto e’ viziato (ad esempio per cartella mai notificata o credito prescritto), agire in giudizio. La sede dipende dalla natura del credito: giudice tributario per i tributi, giudice ordinario per i crediti non tributari.

Possono pignorare lo stipendio o la prima casa per le cartelle?

Lo stipendio puo’ essere pignorato presso il datore di lavoro (art. 72-bis DPR 602/1973) entro limiti precisi fissati dall’art. 72-ter: un decimo per importi fino a 2.500 euro, un settimo tra 2.500 e 5.000 euro, e oltre tale soglia si applica il limite del quinto del codice di procedura civile. La prima casa, intesa come unico immobile di proprieta’ del debitore, adibito a sua abitazione con residenza anagrafica e non di lusso, non puo’ essere espropriata dall’Agenzia; negli altri casi l’espropriazione immobiliare e’ ammessa solo se il debito supera 120.000 euro. Resta possibile, sopra i 20.000 euro, l’iscrizione di ipoteca anche sull’unica casa.

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Ultimo aggiornamento: luglio 2026.

Questo articolo ha finalita’ esclusivamente informativa e non costituisce parere legale. Ogni situazione presenta caratteristiche proprie e va valutata sulla base della documentazione completa. Per una valutazione del proprio caso e’ possibile richiedere un appuntamento con lo Studio.


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