Avviso bonario dell’Agenzia delle Entrate: cosa fare, entro quanto pagare e quando si può contestare

In sintesi. L’avviso bonario è la lettera con cui l’Agenzia delle Entrate comunica l’esito del controllo della dichiarazione: il controllo automatizzato dei calcoli e dei versamenti (art. 36-bis d.P.R. 600/1973 per le imposte sui redditi, art. 54-bis d.P.R. 633/1972 per l’IVA) oppure il controllo formale, fatto sui documenti (art. 36-ter d.P.R. 600/1973). Chi lo riceve non ha davanti una cartella, ma un invito a regolarizzare, che la legge premia: per le comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025 ci sono sessanta giorni dal ricevimento per pagare con la sanzione ridotta a un terzo (controllo automatizzato) o ai due terzi (controllo formale), oppure per avviare una rateazione fino a venti rate trimestrali (artt. 2, 3 e 3-bis d.lgs. 462/1997). Nello stesso termine, se l’avviso è sbagliato, si possono segnalare all’ufficio i dati non considerati, con i documenti che li provano. Se non si paga, le somme vengono iscritte a ruolo e arriva la cartella, con le sanzioni piene: è la cartella il primo atto da impugnare anche nel merito, perché l’impugnazione dell’avviso è soltanto facoltativa. Questa guida spiega come si legge l’avviso, dove stanno i passaggi delicati (i termini, il calcolo delle sanzioni, la decadenza dalle rate), quando l’avviso è obbligatorio e che cosa succede se manca.

Che cos’è l’avviso bonario e perché è arrivato?

Risposta diretta. È la comunicazione dell’esito della liquidazione della dichiarazione. L’Agenzia confronta i dati dichiarati con i versamenti e con le informazioni dell’anagrafe tributaria; se emerge un’imposta in più da pagare, o un credito o un rimborso minore, lo comunica al contribuente prima di iscrivere le somme a ruolo, per consentirgli di pagare in misura ridotta o di correggere l’errore.

“Avviso bonario” è il nome dell’uso comune (le norme parlano di comunicazione dell’esito della liquidazione o del controllo), ed è entrato nel linguaggio di tutti perché descrive bene la funzione dell’atto: non è un atto di riscossione e non obbliga, di per sé, a pagare entro una data a pena di esecuzione. È un passaggio intermedio tra la dichiarazione e la cartella. Sul documento compare di solito la dicitura “comunicazione di irregolarità” o “comunicazione dell’esito del controllo”, con il prospetto delle somme (imposta, interessi, sanzioni), il modello di pagamento precompilato e le istruzioni per chiedere chiarimenti. Le tipologie da distinguere sono tre, perché cambiano i termini e la misura della riduzione.

Il controllo automatizzato (artt. 36-bis e 54-bis)

È un controllo eseguito con procedure informatiche sui dati della dichiarazione e su quelli dell’anagrafe tributaria. Si possono correggere gli errori materiali e di calcolo, gli errori nel riporto delle eccedenze, le detrazioni, deduzioni e crediti esposti oltre la misura di legge, e soprattutto si controllano i versamenti di acconti, saldi e ritenute (art. 36-bis, comma 2, d.P.R. 600/1973; per l’IVA l’art. 54-bis, comma 2, d.P.R. 633/1972, che guarda anche alle liquidazioni periodiche). Il caso più frequente è banale: il saldo dichiarato non risulta versato, o risulta versato in ritardo o in parte. Un professionista che ha pagato il saldo IRPEF con un F24 compilato con l’anno sbagliato, per esempio, può ricevere un avviso per un debito già estinto: il versamento esiste, ma il sistema non lo ha abbinato alla dichiarazione giusta.

Il controllo formale (art. 36-ter)

Il controllo formale non è automatico: lo fanno gli uffici, su dichiarazioni selezionate, chiedendo al contribuente le ricevute e i documenti che giustificano le ritenute, le detrazioni e le deduzioni (art. 36-ter, commi 2 e 3, d.P.R. 600/1973). Un lavoratore dipendente che ha portato in detrazione spese mediche o interessi del mutuo, e non riesce a documentarle tutte, riceverà una comunicazione con la rettifica e i motivi che l’hanno determinata. La legge vieta però all’ufficio di chiedere documenti relativi a informazioni già disponibili nell’anagrafe tributaria o trasmesse da terzi, salvo alcune eccezioni, e considera inefficaci le richieste fatte in violazione di questa regola (art. 36-ter, comma 3-bis).

I redditi a tassazione separata

Per alcuni redditi, come gli arretrati di lavoro dipendente o il trattamento di fine rapporto, l’imposta non la calcola il contribuente: la liquida l’Agenzia, che ne comunica l’esito con raccomandata con avviso di ricevimento e chiede il pagamento con un modello precompilato (art. 1, comma 412, legge 311/2004). Per queste comunicazioni il termine per pagare, o per versare la prima rata, è rimasto di trenta giorni dal ricevimento (art. 3-bis, comma 4, d.lgs. 462/1997). Come si vedrà più avanti, è anche il caso in cui la comunicazione è sempre obbligatoria.

Come arriva: raccomandata, PEC o intermediario

L’avviso arriva per raccomandata o al domicilio digitale. Se però la dichiarazione è stata trasmessa da un intermediario (commercialista, centro di assistenza fiscale) incaricato di ricevere gli esiti, la comunicazione va a lui per via telematica (art. 2-bis d.l. 203/2005), e per le comunicazioni elaborate dal 2025 il termine per il pagamento ridotto è di novanta giorni dalla trasmissione (art. 2-bis, comma 3, come modificato dal d.lgs. 108/2024). È il primo dato da verificare: molti contribuenti vedono l’avviso solo quando l’intermediario lo inoltra, a volte settimane dopo.

Entro quanto si paga l’avviso bonario e quanto si risparmia?

Risposta diretta. Per le comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025 il termine è di sessanta giorni dal ricevimento; per quelle elaborate prima era di trenta. Se si paga nel termine, la sanzione è ridotta a un terzo dopo il controllo automatizzato e ai due terzi dopo il controllo formale, e gli interessi si fermano all’ultimo giorno del mese precedente l’elaborazione della comunicazione.

Il raddoppio del termine è opera del d.lgs. 5 agosto 2024, n. 108, che ha sostituito “trenta giorni” con “sessanta giorni” negli artt. 2 e 3 del d.lgs. 462/1997 e negli artt. 36-bis e 54-bis, con effetto per le comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025 (art. 3, comma 7, d.lgs. 108/2024). Conta quindi la data di elaborazione, che si legge sulla comunicazione, non l’anno della dichiarazione. Le conseguenze del pagamento nei termini sono scritte nella legge: l’iscrizione a ruolo non viene eseguita e la sanzione amministrativa è ridotta a un terzo per il controllo automatizzato (art. 2, comma 2, d.lgs. 462/1997) e ai due terzi per il controllo formale (art. 3, comma 1).

Quanto vale la riduzione, in concreto

La sanzione di partenza è quella per i versamenti omessi o insufficienti dell’art. 13 d.lgs. 471/1997, che si applica anche quando la maggiore imposta emerge dalla liquidazione o dal controllo formale della dichiarazione (art. 13, comma 2). La sua misura dipende dalla data della violazione: il d.lgs. 87/2024 l’ha ridotta dal 30 al 25 per cento per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 (art. 5 d.lgs. 87/2024). Un esempio rende l’idea. Su un saldo IRPEF non versato di 3.000 euro, scaduto dopo il 1° settembre 2024, la sanzione piena è di 750 euro; con il pagamento entro i sessanta giorni dall’avviso del controllo automatizzato scende a 250 euro, cioè circa l’8,33 per cento dell’imposta. Per una violazione anteriore a settembre 2024 la sanzione piena è del 30 per cento, e la riduzione la porta al 10 per cento. Dopo un controllo formale, con la riduzione ai due terzi, le percentuali effettive diventano rispettivamente circa il 16,67 e il 20 per cento.

Da quando si contano i sessanta giorni

Il termine decorre dal ricevimento della comunicazione (art. 2, comma 2, d.lgs. 462/1997). Con la raccomandata conta la data di consegna o, se il destinatario era assente, il momento in cui la legge considera perfezionata la consegna dopo l’avviso di giacenza; con la PEC, la data di consegna nella casella. Se il contribuente ha chiesto chiarimenti e l’ufficio ha corretto l’importo, i sessanta giorni ricominciano dalla comunicazione definitiva che ridetermina le somme (lo stesso art. 2, comma 2). Il calcolo va fatto con la ricevuta alla mano: un ritardo di pochi giorni non è sempre fatale (si veda il lieve inadempimento), ma il margine è stretto.

Si può pagare l’avviso bonario a rate?

Risposta diretta. Sì. Le somme dovute possono essere versate in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, qualunque sia la cifra (art. 3-bis d.lgs. 462/1997). La prima rata va pagata entro il termine di sessanta giorni; le successive scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre e portano con sé gli interessi.

Fino al 2022 le rate erano otto per le somme fino a cinquemila euro e venti oltre; la legge 197/2022 ha soppresso la distinzione dal 1° gennaio 2023. Sull’importo delle rate successive alla prima si pagano gli interessi, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione (art. 3-bis, comma 2). La rateazione non richiede una domanda all’ufficio: si attiva pagando la prima rata nel termine, con le modalità indicate nella comunicazione.

Quando si perde la rateazione

La disciplina della decadenza è nell’art. 15-ter d.P.R. 602/1973, ed è il punto in cui si concentrano gli errori più costosi. La rateazione si perde se la prima rata non è pagata nel termine previsto, oppure se una delle rate successive non è pagata entro la scadenza della rata seguente (art. 15-ter, comma 1). In questi casi i residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni vengono iscritti a ruolo con le sanzioni in misura piena: si perde, cioè, anche la riduzione a un terzo o ai due terzi per la parte non ancora pagata.

Il lieve inadempimento

La legge non punisce con la decadenza gli sbagli minimi. Non si decade in caso di versamento insufficiente di una rata per una frazione non superiore al 3 per cento e comunque a diecimila euro, né in caso di versamento tardivo della prima rata non superiore a sette giorni (art. 15-ter, comma 3). La stessa tolleranza vale per chi paga l’avviso in un’unica soluzione (art. 15-ter, comma 4). In questi casi, e quando una rata diversa dalla prima viene pagata in ritardo ma entro la scadenza della successiva, si iscrive a ruolo soltanto la frazione non pagata, con la sanzione dell’art. 13 d.lgs. 471/1997 calcolata su quella frazione e gli interessi (comma 5); l’iscrizione si evita con il ravvedimento, entro la scadenza della rata successiva o, per l’ultima rata e per il versamento in unica soluzione, entro novanta giorni (comma 6).

Che cosa fare se l’avviso bonario è sbagliato?

Risposta diretta. Entro gli stessi sessanta giorni si possono fornire all’Agenzia i chiarimenti e i documenti che dimostrano l’errore: un versamento non abbinato, una compensazione non considerata, una detrazione documentabile (art. 36-bis, comma 3, e art. 36-ter, comma 4, d.P.R. 600/1973). Se l’ufficio riconosce l’errore, annulla o ridetermina la richiesta e il pagamento ridotto si calcola sulla somma corretta.

La segnalazione è lo strumento naturale contro l’avviso sbagliato, perché interviene prima dell’iscrizione a ruolo e senza costi. Per il controllo automatizzato si può usare il canale telematico dell’Agenzia per l’assistenza sulle comunicazioni o rivolgersi a un ufficio; per il controllo formale l’interlocutore è l’ufficio che ha firmato la comunicazione. Conta la sostanza: indicare con precisione quale voce è errata e perché, e allegare la prova.

Le situazioni più ricorrenti

Le situazioni ricorrenti sono poche. Il versamento c’è ma non viene visto: F24 con codice tributo, anno o codice fiscale sbagliato, pagamento fatto con ravvedimento operoso. La compensazione non considerata, quando un credito usato in F24 non risulta collegato al debito. Le detrazioni e deduzioni (spese sanitarie, interessi del mutuo, familiari a carico) che il controllo formale rettifica se mancano i documenti. L’errore di riporto del credito dell’anno precedente. In ciascuno di questi casi la contestazione si decide sui documenti: quietanze, certificazioni uniche, fatture e ricevute, la dichiarazione dell’anno prima.

Pagare la parte non contestata

Non sempre l’avviso è sbagliato per intero. La legge prevede che l’iscrizione a ruolo non venga eseguita “in tutto o in parte” se il contribuente paga nei termini (art. 2, comma 2, d.lgs. 462/1997), e quando l’ufficio ridetermina le somme dopo i chiarimenti il termine decorre dalla comunicazione definitiva. Un avviso parzialmente corretto richiede quindi due binari: la segnalazione per la parte errata e, per la parte riconosciuta, la scelta se pagarla subito con la sanzione ridotta, che si perde per ciò che finisce a ruolo.

L’autotutela, in breve

Quando l’errore è manifesto (errore di persona o di calcolo, errore sul tributo o sul presupposto, errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile, pagamenti regolarmente eseguiti e non considerati, documentazione mancante poi sanata), lo Statuto del contribuente prevede che l’amministrazione annulli l’atto anche senza istanza: è l’autotutela obbligatoria dell’art. 10-quater della legge 212/2000, introdotta dal d.lgs. 219/2023. Il tema ha una guida dedicata nel cluster (autotutela tributaria obbligatoria e facoltativa), in uscita nei prossimi giorni. Qui basta un avvertimento: chiedere l’autotutela non sospende alcun termine, né quello dei sessanta giorni per il pagamento ridotto né, più avanti, quello per impugnare la cartella.

Si può impugnare l’avviso bonario davanti al giudice tributario?

Risposta diretta. L’avviso bonario non è tra gli atti impugnabili elencati dall’art. 19 d.lgs. 546/1992, ma la Corte di cassazione ne ammette l’impugnazione come facoltà. Chi non lo impugna non perde nulla: la pretesa non si consolida e con il ricorso contro la cartella si possono far valere anche le contestazioni di merito.

L’art. 19 del d.lgs. 546/1992 elenca gli atti contro i quali si propone ricorso alla Corte di giustizia tributaria (avviso di accertamento, avviso di liquidazione, provvedimento di irrogazione delle sanzioni, ruolo e cartella di pagamento, e altri) e precisa che gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente (comma 3). La giurisprudenza di legittimità ha tuttavia da tempo ammesso l’impugnazione di atti non elencati quando portano a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria definita, con le sue ragioni di fatto e di diritto. Per l’avviso bonario questa apertura ha un significato preciso: impugnarlo è possibile, ma non necessario.

Che cosa ha detto la Cassazione

Il principio è espresso con chiarezza in Cass., sez. V, ord. 30 giugno 2025, n. 17584, che ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate in una controversia nata dall’impugnazione di una cartella emessa dopo il controllo automatizzato. L’Agenzia sosteneva che la cartella non fosse il primo atto della pretesa, perché preceduta dalla comunicazione di irregolarità. La Corte ha risposto che l’impugnazione dell’avviso bonario è meramente facoltativa, perché l’atto non rientra nell’elenco dell’art. 19, e che quindi, in caso di mancata impugnazione, “non può esservi la cristallizzazione della pretesa tributaria”: con il ricorso contro la cartella si possono proporre anche motivi sul merito. In altre pronunce la Corte ha precisato che l’avviso bonario può essere impugnato subito, quando espone una pretesa specifica e motivata: è una possibilità in più, non un onere.

Impugnare subito o aspettare la cartella?

Il fatto che l’impugnazione sia facoltativa non significa che sia indifferente. Impugnare l’avviso apre un processo con i suoi costi e non blocca da solo l’iscrizione a ruolo; non impugnarlo consente di concentrare la difesa sulla cartella, che arriverà comunque se l’Agenzia non accoglie i chiarimenti. Spesso la sequenza ragionevole è segnalare l’errore all’ufficio con i documenti e, se l’ufficio non corregge, valutare il ricorso contro la cartella; ma con importi elevati o questioni giuridiche serie può avere senso anticipare. La decisione va presa prima che scadano i sessanta giorni, perché il pagamento ridotto e la contestazione integrale sono alternativi: chi contesta tutto e poi perde paga le sanzioni piene.

Che cosa succede se l’avviso bonario non si paga?

Risposta diretta. Scaduto il termine senza pagamento né correzione, le somme vengono iscritte direttamente a ruolo a titolo definitivo (art. 2, comma 1, d.lgs. 462/1997) e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione notifica la cartella di pagamento, con imposta, interessi e sanzioni in misura piena. La cartella è il primo atto impugnabile anche nel merito, entro sessanta giorni dalla notifica.

Il passaggio dall’avviso alla cartella è automatico: l’Agenzia forma il ruolo, l’agente della riscossione notifica la cartella. Le sanzioni tornano alla misura piena, il 25 o il 30 per cento a seconda della data della violazione, e si aggiungono interessi e oneri della riscossione. Per queste sanzioni, irrogate direttamente con l’iscrizione a ruolo, la legge esclude in ogni caso la definizione agevolata che vale per gli altri atti sanzionatori (art. 17, comma 3, d.lgs. 472/1997): la riduzione possibile era quella legata al pagamento dell’avviso.

Il termine entro cui deve arrivare la cartella

La cartella che segue il controllo della dichiarazione deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione per le somme dovute dopo il controllo automatizzato, ed entro il 31 dicembre del quarto anno per quelle dovute dopo il controllo formale (art. 25, comma 1, lettere a e b, d.P.R. 602/1973). Per le somme che finiscono a ruolo dopo la decadenza da una rateazione il termine è il 31 dicembre del terzo anno successivo alla scadenza dell’ultima rata del piano (lettera c-bis). Sono date da controllare sempre, tenendo conto delle proroghe disposte per singole annualità: per una dichiarazione presentata nel 2023, la cartella del controllo automatizzato deve essere notificata entro il 31 dicembre 2026. Una cartella tardiva è impugnabile per decadenza, anche se l’avviso bonario non era stato contestato.

Il ricorso contro la cartella

Contro la cartella il ricorso alla Corte di giustizia tributaria si propone entro sessanta giorni dalla notifica, e la notifica della cartella vale anche come notifica del ruolo (art. 21 d.lgs. 546/1992; art. 19, comma 1, lettera d). Poiché l’avviso bonario non è stato impugnato e la pretesa non si è consolidata, nel ricorso si possono far valere sia i vizi propri della cartella (notifica, motivazione, decadenza) sia le ragioni di merito: il versamento non considerato, la detrazione spettante, il calcolo errato. La guida dedicata al ruolo esattoriale e a quando si impugna spiega che cosa c’è dietro la cartella; quella sull’opposizione alla cartella e la prescrizione approfondisce i motivi tipici. Chi non contesta il debito ma non può pagarlo in un’unica soluzione può chiedere la rateizzazione della cartella all’agente della riscossione, con le regole illustrate nella guida sulla dilazione delle cartelle.

Quando l’avviso bonario è obbligatorio e che cosa succede se manca?

Risposta diretta. L’invito preventivo è obbligatorio quando dalla liquidazione emergono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione (art. 6, comma 5, legge 212/2000). Non è dovuto quando la cartella nasce dal semplice mancato pagamento di quanto dichiarato. Per i redditi a tassazione separata la comunicazione è invece sempre dovuta, e la sua mancanza rende illegittima l’iscrizione a ruolo.

Lo Statuto del contribuente stabilisce che, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti dalle dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l’amministrazione deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo, non inferiore a trenta giorni (art. 6, comma 5, legge 212/2000). La regola vale anche quando dalla liquidazione emerge un rimborso minore di quello richiesto, e non vale per i tributi che il contribuente non è tenuto a versare direttamente. La conseguenza della violazione è scritta nell’ultimo periodo: i provvedimenti emessi in violazione della norma sono annullabili. Fino al 2023 la legge diceva “nulli”; la parola è stata sostituita dal d.lgs. 219/2023, e il vizio va quindi fatto valere con un motivo specifico nel ricorso.

Il caso degli omessi versamenti

La Cassazione legge la norma in modo coerente con la sua lettera. In Cass., sez. trib., ord. 17 luglio 2026, n. 23402, che ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e cassato con rinvio la sentenza favorevole al contribuente, la Corte ha ribadito che l’art. 6, comma 5, non impone il contraddittorio preventivo per ogni iscrizione a ruolo, ma solo quando ci sono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; e che questa situazione non ricorre quando la cartella è emessa per il mero mancato pagamento di quanto dichiarato. In quel caso la comunicazione di irregolarità non è dovuta, e dalla sua omissione non può derivare che le sanzioni e gli interessi non siano dovuti o vadano ridotti. È un limite da conoscere: chi ha dichiarato un’imposta e non l’ha versata non può contare sull’assenza dell’avviso per liberarsi della cartella, e la riduzione delle sanzioni si perde anche se l’avviso non è mai arrivato.

Le rettifiche dei dati dichiarati

Diverso è il caso in cui la liquidazione non si limita a registrare un versamento mancante, ma corregge i dati della dichiarazione: riduce una detrazione, disconosce un credito, ricalcola un’eccedenza. La giurisprudenza di legittimità distingue: quando la liquidazione richiede rettifiche dei dati dichiarati, l’omissione della comunicazione può essere una mera irregolarità oppure un vizio che travolge la cartella, a seconda che vi fossero o no incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. La valutazione si fa sugli atti: che cosa è stato corretto e perché.

La tassazione separata: comunicazione sempre dovuta

Per i redditi soggetti a tassazione separata la regola è più rigorosa, perché una legge speciale impone all’Agenzia di comunicare l’esito della liquidazione con raccomandata con avviso di ricevimento (art. 1, comma 412, legge 311/2004). In Cass., sez. trib., ord. 6 giugno 2026, n. 18305, la Corte ha accolto il ricorso di un contribuente e, decidendo nel merito, ha annullato la cartella: per la tassazione separata la comunicazione è dovuta indipendentemente dalla presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, si tratta di una deroga espressa al principio generale dell’art. 6, comma 5, e la sua omissione rende illegittima l’iscrizione a ruolo. Chi riceve una cartella per imposte su arretrati o TFR senza aver mai ricevuto la comunicazione ha quindi un motivo di ricorso da verificare con attenzione, a partire dalla prova della notifica della raccomandata.

L’avviso bonario e il contraddittorio preventivo

Dal 2024 lo Statuto prevede un contraddittorio preventivo generalizzato prima degli atti impugnabili (art. 6-bis legge 212/2000), ma esclude gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale individuati con decreto ministeriale (comma 2). Sono proprio le categorie a cui appartengono le liquidazioni degli artt. 36-bis e 36-ter, e la norma rinvia per la loro individuazione al decreto ministeriale del 24 aprile 2024: per loro il confronto con il contribuente passa proprio dall’avviso bonario e dalla possibilità di chiarire entro sessanta giorni, non dallo schema d’atto con i sessanta giorni per le osservazioni previsto per gli accertamenti. La guida sull’accertamento fiscale, i termini e le difese illustra il contraddittorio dell’art. 6-bis.

Gli errori più frequenti davanti a un avviso bonario

Il primo errore è lasciar scadere i sessanta giorni pensando che, non essendo una cartella, la lettera possa aspettare: si perde la riduzione delle sanzioni. Il secondo è segnalare l’errore senza documenti, o con documenti che non provano il punto. Il terzo è saltare una rata oltre la scadenza della successiva, con il ritorno a ruolo del residuo e delle sanzioni piene. Il quarto, specularmente, è pagare tutto anche quando una parte dell’avviso è sbagliata: recuperare dopo richiede un’istanza di rimborso, con tempi propri. Chi vuole un quadro d’insieme degli atti della riscossione trova nella guida su cartelle e riscossione la mappa degli strumenti.

Dal 1° gennaio 2027 le regole richiamate in questa guida passeranno nei nuovi testi unici tributari, con una numerazione diversa (il d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141, abroga da quella data, tra gli altri, gli artt. 36-bis e 36-ter d.P.R. 600/1973 e gli artt. 2, 3 e 3-bis d.lgs. 462/1997); per le comunicazioni ricevute nel 2026 valgono le norme qui citate.

Domande frequenti

Entro quanto tempo si paga un avviso bonario dell’Agenzia delle Entrate?

Per le comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025 il termine è di sessanta giorni dal ricevimento (artt. 2 e 3 d.lgs. 462/1997, come modificati dal d.lgs. 108/2024); prima era di trenta. Se la comunicazione è recapitata all’intermediario incaricato, il termine è di novanta giorni dalla trasmissione telematica (art. 2-bis d.l. 203/2005). Per le imposte sui redditi a tassazione separata il termine resta di trenta giorni.

Quanto si risparmia pagando l’avviso bonario nei termini?

La sanzione per omesso o insufficiente versamento è ridotta a un terzo se la comunicazione deriva dal controllo automatizzato (art. 2 d.lgs. 462/1997) e ai due terzi se deriva dal controllo formale (art. 3). La sanzione piena è del 25 per cento per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 e del 30 per cento per quelle precedenti (art. 13 d.lgs. 471/1997). Gli interessi si calcolano fino all’ultimo giorno del mese precedente l’elaborazione della comunicazione.

Si può pagare l’avviso bonario a rate?

Sì. Dal 2023, qualunque sia l’importo, si possono versare fino a venti rate trimestrali di pari importo; la prima va pagata nel termine di sessanta giorni, le successive entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre, con gli interessi (art. 3-bis d.lgs. 462/1997). Il mancato pagamento della prima rata, o di una rata successiva entro la scadenza della rata seguente, fa perdere la rateazione e porta all’iscrizione a ruolo del residuo con le sanzioni piene (art. 15-ter d.P.R. 602/1973), salvo il lieve inadempimento.

Che cosa si fa se l’avviso bonario è sbagliato?

Entro sessanta giorni dal ricevimento si possono segnalare all’Agenzia i dati non considerati o valutati in modo errato, con i documenti che li provano (art. 36-bis, comma 3, e art. 36-ter, comma 4, d.P.R. 600/1973). Se l’ufficio corregge, invia una comunicazione definitiva rideterminata, e da questa decorre il termine per il pagamento ridotto. Nei casi di errore manifesto la legge prevede anche l’autotutela obbligatoria (art. 10-quater legge 212/2000).

L’avviso bonario si può impugnare davanti al giudice tributario?

Non è tra gli atti elencati dall’art. 19 d.lgs. 546/1992. La Corte di cassazione ne ammette l’impugnazione come facoltà: chi non lo impugna non perde nulla, perché la pretesa non si consolida e con il ricorso contro la successiva cartella si possono contestare anche il merito e i calcoli (Cass., sez. V, ord. 30 giugno 2025, n. 17584).

Che cosa succede se l’avviso bonario non si paga?

Le somme vengono iscritte a ruolo e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione notifica la cartella, con le sanzioni in misura piena e gli interessi. La cartella deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla dichiarazione per il controllo automatizzato e del quarto anno per il controllo formale (art. 25 d.P.R. 602/1973). Contro la cartella il ricorso va proposto entro sessanta giorni dalla notifica.

Letture consigliate


Ultimo aggiornamento: ottobre 2026.

Il presente contributo ha finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituisce parere legale e non sostituisce l’esame del caso concreto, che richiede la lettura della comunicazione, la verifica delle date di elaborazione e di ricevimento, dei versamenti eseguiti e dei documenti della dichiarazione. Per una valutazione della propria posizione è possibile richiedere un appuntamento.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di un sistema di intelligenza artificiale. Segnalazioni: info@studiolegalemondello.it


Richiedi assistenza allo Studio

Ogni caso è diverso. Se la questione ti riguarda da vicino, lo Studio può esaminare la tua situazione e indicarti come muoverti.

Richiedi assistenza allo Studio