Ultimo aggiornamento: 18 Giugno 2026
Richiedi assistenza allo Studio
Ogni caso è diverso. Se la questione ti riguarda da vicino, lo Studio può esaminare la tua situazione e indicarti come muoverti.
Autorizzazione paesaggistica negata: come impugnare il diniego davanti al TAR
In sintesi. Chi vuole costruire, ristrutturare o anche solo modificare l’aspetto esteriore di un immobile situato in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico deve ottenere, prima del titolo edilizio, l’autorizzazione paesaggistica disciplinata dall’art. 146 del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Si tratta di un procedimento in cui l’ente competente al rilascio (Comune, Regione o altro ente delegato) decide previa acquisizione di un parere della Soprintendenza che, nella procedura ordinaria, ha natura vincolante: se il parere e’ negativo, l’autorizzazione deve essere rifiutata. Il diniego, tuttavia, non e’ insindacabile. La giurisprudenza amministrativa e’ costante nel ritenere che il rifiuto debba poggiare su una motivazione puntuale, capace di descrivere l’opera, il contesto paesaggistico e il loro reciproco rapporto, e che non possa risolversi in formule generiche e stereotipate. Difetto di motivazione, istruttoria carente, contraddittorieta’, eccesso di potere e mancata considerazione del minimo impatto dell’intervento sono i vizi piu’ frequentemente censurati dal giudice. Poiche’ il diniego paesaggistico blocca a monte il rilascio del permesso di costruire, e’ spesso indispensabile impugnarlo al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine perentorio di 60 giorni, chiedendo anche la sospensione cautelare del provvedimento. In questa guida esaminiamo il procedimento, la natura del parere soprintendentizio, i vizi tipici del diniego, le procedure semplificate del DPR 31/2017 e l’accertamento di compatibilita’ paesaggistica ex art. 167.
Che cos’e’ l’autorizzazione paesaggistica e quando serve?
Risposta diretta. L’autorizzazione paesaggistica e’ l’atto, previsto dall’art. 146 del d.lgs. 42/2004, necessario per eseguire interventi che modifichino lo stato dei luoghi o l’aspetto esteriore degli immobili situati in aree tutelate da un vincolo paesaggistico. E’ un atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio: senza di essa, in area vincolata, il Comune non puo’ rilasciare il permesso di costruire ne’ si perfeziona la segnalazione certificata di inizio attivita’.
Il vincolo paesaggistico puo’ derivare da diverse fonti: dalla legge (i cosiddetti vincoli ex lege dell’art. 142 del Codice, come la fascia costiera, le sponde dei fiumi, i territori montani oltre una certa quota, i boschi, i parchi); da specifici provvedimenti amministrativi di dichiarazione di notevole interesse pubblico (art. 136); oppure dalle previsioni dei piani paesaggistici. In tutti questi casi, l’art. 146, comma 1, del d.lgs. 42/2004 stabilisce che i proprietari, i possessori o i detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico hanno l’obbligo di sottoporre all’amministrazione competente i progetti delle opere che intendano eseguire, per ottenere la preventiva autorizzazione.
Un atto distinto dal titolo edilizio
E’ importante chiarire fin da subito un punto che genera spesso confusione: l’autorizzazione paesaggistica e il titolo edilizio (permesso di costruire o SCIA) sono due atti distinti, che rispondono a interessi pubblici diversi. L’autorizzazione paesaggistica tutela il paesaggio e l’identita’ estetico-culturale dei luoghi; il titolo edilizio governa la trasformazione urbanistico-edilizia del territorio. Il rapporto tra i due e’ di presupposizione: l’autorizzazione paesaggistica viene prima e condiziona il rilascio del titolo edilizio. Ne deriva che un diniego paesaggistico, anche se l’intervento sarebbe astrattamente conforme alle norme urbanistiche, impedisce comunque la realizzazione dell’opera.
La durata e l’efficacia
L’autorizzazione paesaggistica, una volta rilasciata, ha un’efficacia temporale limitata: ai sensi dell’art. 146, comma 4, del d.lgs. 42/2004 essa e’ valida per cinque anni, decorsi i quali l’esecuzione dei lavori progettati deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. Si tratta di un dato di cui tenere conto nella programmazione dell’intervento, perche’ il superamento del termine impone di riavviare il procedimento.
Come si svolge il procedimento e che valore ha il parere della Soprintendenza?
Risposta diretta. Nel procedimento ordinario il privato presenta la domanda all’ente competente (Comune o ente delegato dalla Regione), che svolge l’istruttoria e trasmette la documentazione alla Soprintendenza per l’acquisizione del parere. Nella procedura ordinaria il parere soprintendentizio e’ vincolante: se negativo, l’ente competente deve rigettare la domanda. La Soprintendenza si pronuncia entro 45 giorni dalla ricezione degli atti.
Il procedimento ordinario delineato dall’art. 146 del d.lgs. 42/2004 si articola in piu’ fasi. Il proprietario presenta la domanda di autorizzazione, corredata della documentazione tecnica e della relazione paesaggistica, all’amministrazione competente al rilascio. Questa svolge le verifiche istruttorie, accerta la conformita’ dell’intervento alle prescrizioni di tutela e, formulata una proposta di provvedimento, trasmette la documentazione alla Soprintendenza.
La natura vincolante del parere soprintendentizio
Il punto centrale del procedimento e’ costituito dal parere della Soprintendenza. Nella procedura ordinaria tale parere e’ vincolante: l’ente competente al rilascio non puo’ discostarsene, ne’ in senso favorevole ne’ in senso sfavorevole al privato. Se la Soprintendenza esprime parere negativo, l’amministrazione procedente e’ tenuta a negare l’autorizzazione. Questo spiega perche’, nella pratica, il vero centro decisionale del procedimento sia spesso la Soprintendenza, e perche’ l’eventuale impugnazione del diniego debba quasi sempre investire anche il parere negativo che ne costituisce il presupposto.
I termini del parere
L’art. 146, comma 5, del d.lgs. 42/2004 prevede che la Soprintendenza renda il proprio parere entro 45 giorni dalla ricezione degli atti. Si tratta di un termine il cui inutile decorso non lascia l’amministrazione procedente priva di strumenti: in caso di inerzia della Soprintendenza trovano applicazione i meccanismi di conclusione del procedimento previsti dalla legge 241/1990 in materia di rapporti tra amministrazioni, sicche’ l’ente competente puo’ comunque pervenire alla decisione finale. La materia, soggetta nel tempo a interventi normativi e a interpretazioni giurisprudenziali, va valutata in concreto alla luce della disciplina vigente al momento del procedimento.
Il provvedimento finale
Acquisito il parere, l’amministrazione competente adotta il provvedimento finale, che puo’ essere di accoglimento (autorizzazione) o di rigetto (diniego). Il provvedimento deve essere comunicato all’interessato e contenere una motivazione adeguata. E’ proprio sulla qualita’ della motivazione che si gioca, nella maggior parte dei casi, la legittimita’ del diniego.
Quando il diniego di autorizzazione paesaggistica e’ illegittimo? I vizi tipici
Risposta diretta. Il diniego e’ illegittimo quando manca di una motivazione puntuale, quando si fonda su un’istruttoria carente, quando e’ contraddittorio rispetto a precedenti valutazioni o a interventi analoghi assentiti, quando e’ viziato da eccesso di potere (illogicita’, travisamento dei fatti, sproporzione) o quando non considera lo scarso o nullo impatto dell’intervento sui valori tutelati. La discrezionalita’ tecnica dell’amministrazione e’ ampia, ma non sottratta al sindacato del giudice proprio sotto questi profili.
Il difetto di motivazione
E’ il vizio piu’ ricorrente. La giurisprudenza amministrativa e’ costante nel ritenere che il diniego di autorizzazione paesaggistica non possa limitarsi a valutazioni apodittiche e stereotipate, ma debba esplicitare le ragioni del contrasto tra le opere da realizzare e le esigenze di tutela dell’area vincolata. Non e’ sufficiente che il diniego richiami genericamente una “incompatibilita’ con il contesto” o un “pregiudizio per il paesaggio” attraverso formule vaghe e di stile. La motivazione e’ adeguata quando descrive l’opera (dimensioni, forme, colori, materiali), descrive il contesto paesaggistico in cui essa si inserisce e illustra il rapporto tra l’opera e il contesto, anche sotto il profilo dell’impatto visivo, spiegando perche’ l’intervento non si armonizza con i valori protetti.
L’istruttoria carente
Il diniego e’ illegittimo anche quando l’amministrazione non ha condotto un’istruttoria adeguata: ad esempio quando ha omesso il sopralluogo necessario per valutare l’effettivo impatto dell’opera, quando non ha acquisito gli elementi tecnici rilevanti o quando ha deciso sulla base di una rappresentazione incompleta o erronea dello stato dei luoghi. L’obbligo di un’istruttoria completa discende dai principi generali del procedimento amministrativo (legge 241/1990) e si traduce, in materia paesaggistica, nell’esigenza di una valutazione concreta e calibrata sullo specifico intervento.
La contraddittorieta’
Un ulteriore vizio si verifica quando il diniego e’ contraddittorio: ad esempio quando contrasta con un precedente parere favorevole reso nello stesso procedimento o in un procedimento connesso, oppure quando l’amministrazione ha assentito interventi sostanzialmente analoghi in contesti comparabili, senza spiegare le ragioni del diverso trattamento. La contraddittorieta’ e’ una tipica figura sintomatica dell’eccesso di potere e impone all’amministrazione un onere di coerenza nelle proprie determinazioni.
L’eccesso di potere
Sotto l’ampia categoria dell’eccesso di potere si raccolgono diversi vizi tipici: l’illogicita’ manifesta del ragionamento, il travisamento dei fatti (quando il diniego si fonda su un presupposto di fatto inesistente o erroneo), lo sviamento di potere (quando il potere paesaggistico viene usato per finalita’ diverse da quelle di tutela), la sproporzione tra il sacrificio imposto al privato e l’interesse pubblico tutelato. La discrezionalita’ tecnico-specialistica dell’amministrazione in materia paesaggistica e’ ampia, ma — come ribadito dalla giurisprudenza amministrativa — resta soggetta al sindacato del giudice per difetto di motivazione, manifesta illogicita’ o accertato errore di fatto.
La mancata considerazione del minimo impatto
Tra i vizi piu’ interessanti, sul piano pratico, vi e’ la mancata considerazione dello scarso o nullo impatto dell’intervento. Quando l’opera ha un impatto modesto sul paesaggio — perche’ non e’ visibile da punti di osservazione rilevanti, perche’ si inserisce in un tessuto gia’ edificato o perche’ presenta caratteristiche dimensionali e cromatiche compatibili con il contesto — l’amministrazione non puo’ negare l’autorizzazione limitandosi a invocare la mera esistenza del vincolo. Il vincolo, infatti, non comporta un divieto assoluto di trasformazione, ma impone una valutazione caso per caso della compatibilita’ dell’intervento con i valori tutelati. Un diniego che si limiti a richiamare la presenza del vincolo, senza una valutazione concreta della compatibilita’ dell’opera con il territorio, e’ suscettibile di annullamento per difetto di istruttoria e di motivazione.
Esistono procedure semplificate o esenzioni? Il DPR 31/2017
Risposta diretta. Si’. Il DPR 31/2017 individua gli interventi che, per il loro impatto ridotto o nullo, sono esclusi dall’autorizzazione paesaggistica (Allegato A) e quelli di lieve entita’ soggetti a una procedura semplificata e piu’ rapida (Allegato B). Conoscere questi elenchi e’ essenziale per impostare correttamente la domanda ed evitare diniego o appesantimenti procedurali.
Gli interventi esclusi (Allegato A)
L’Allegato A del DPR 31/2017 elenca gli interventi e le opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica, perche’ considerati privi di rilevanza paesaggistica o caratterizzati da un impatto cosi’ ridotto da non richiedere un controllo amministrativo preventivo. Rientrano in questa categoria, ad esempio, gli interventi interni che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici, alcune opere di manutenzione che rispettano le caratteristiche originarie, determinate installazioni tecnologiche non visibili dallo spazio pubblico. Per questi interventi non e’ necessario presentare la domanda di autorizzazione.
La procedura semplificata (Allegato B)
L’Allegato B individua gli interventi di lieve entita’ per i quali e’ possibile attivare una procedura semplificata di autorizzazione paesaggistica. La procedura semplificata e’ caratterizzata da una documentazione ridotta e da termini piu’ brevi rispetto a quella ordinaria: in particolare, nel procedimento semplificato il parere della Soprintendenza interviene con tempi piu’ contenuti. La corretta qualificazione dell’intervento (esente, di lieve entita’ o ordinario) e’ un passaggio decisivo, perche’ un errore in questa fase puo’ condurre a un diniego o a una contestazione.
Si segnala, per completezza, che gli allegati al DPR 31/2017 sono stati oggetto di aggiornamenti normativi successivi: la disciplina applicabile va sempre verificata nella versione vigente al momento dell’intervento.
E’ possibile sanare un’opera realizzata senza autorizzazione? L’accertamento di compatibilita’ paesaggistica
Risposta diretta. In via generale l’art. 167 del d.lgs. 42/2004 vieta la sanatoria paesaggistica e impone la rimessione in pristino dei luoghi, ma ammette, in via eccezionale, l’accertamento postumo di compatibilita’ paesaggistica per gli interventi che non hanno determinato creazione di superfici utili o volumi (o aumento di quelli legittimamente realizzati), per l’impiego di materiali difformi e per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il decreto Salva Casa (d.l. 69/2024) ha introdotto, con l’art. 36-bis del d.P.R. 380/2001, un ulteriore regime di accertamento postumo per alcune ipotesi, sempre con il parere vincolante della Soprintendenza.
Il principio: divieto di sanatoria e rimessione in pristino
La regola di fondo del sistema e’ rigorosa: le opere eseguite in assenza o in difformita’ dall’autorizzazione paesaggistica non possono, di norma, essere “regolarizzate” con il semplice pagamento di una somma di denaro, ma comportano l’applicazione della sanzione reale della rimessione in pristino dei luoghi. L’accertamento di compatibilita’ paesaggistica non e’ una forma di condono e non costituisce un titolo che legittima l’abuso: e’ un meccanismo eccezionale, ammesso solo nei casi tassativamente previsti dalla legge.
I casi ammessi dall’art. 167, comma 4
L’art. 167, comma 4, del d.lgs. 42/2004 individua le ipotesi in cui l’autorita’ amministrativa puo’ accertare la compatibilita’ paesaggistica:
1) per i lavori, realizzati in assenza o in difformita’ dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
2) per l’impiego di materiali in difformita’ dall’autorizzazione paesaggistica;
3) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi della normativa edilizia.
Il discrimine fondamentale e’ quindi quello della creazione di superfici o volumi: in linea di principio, fuori dai casi sopra indicati, l’opera che ha generato nuova superficie utile o nuovo volume non e’ suscettibile di accertamento postumo. La nozione di “volume” e “superficie” rilevante a questi fini e’ tecnicamente delicata e va valutata con il supporto di un tecnico.
La procedura e la sanzione pecuniaria
Quando l’accertamento e’ ammissibile, l’interessato presenta domanda all’amministrazione competente, che acquisisce il parere vincolante della Soprintendenza. Se il parere e’ favorevole, l’amministrazione dichiara la compatibilita’ paesaggistica dell’opera e applica una sanzione pecuniaria, commisurata al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. Anche il diniego di accertamento di compatibilita’ paesaggistica, e il parere negativo della Soprintendenza che ne e’ il presupposto, sono impugnabili davanti al TAR negli stessi termini e con le stesse modalita’ del diniego di autorizzazione.
Le novita’ del decreto Salva Casa
Il quadro e’ stato innovato dal decreto Salva Casa (d.l. 69/2024, convertito in legge), che ha introdotto l’art. 36-bis nel d.P.R. 380/2001. Per le ipotesi di parziali difformita’ e variazioni essenziali in area vincolata, la nuova disciplina prevede una procedura di accertamento postumo della compatibilita’ paesaggistica che, in alcuni casi, supera il rigido limite dell’assenza di superfici e volumi previsto dall’art. 167. Anche in questo nuovo regime resta fermo il parere vincolante della Soprintendenza. Si tratta di una materia in evoluzione, oggetto di chiarimenti ministeriali e di prime applicazioni giurisprudenziali, che va affrontata con attenzione caso per caso.
Come si impugna il diniego: il ricorso al TAR
Risposta diretta. Il diniego di autorizzazione paesaggistica si impugna con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento. Nel ricorso e’ opportuno impugnare congiuntamente sia il diniego finale sia il parere negativo della Soprintendenza che ne costituisce il presupposto.
La competenza del giudice amministrativo
Le controversie in materia di autorizzazione paesaggistica appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi dell’esercizio di un potere autoritativo della pubblica amministrazione (art. 7 del d.lgs. 104/2010, Codice del processo amministrativo). Il TAR competente per territorio e’, di regola, quello nella cui circoscrizione ha sede l’amministrazione che ha adottato il provvedimento impugnato.
Il termine di 60 giorni
Il termine per impugnare e’ di 60 giorni e decorre dalla notifica del provvedimento o dal momento in cui l’interessato ne ha avuto piena conoscenza. Il termine e’ perentorio: una volta scaduto, il diniego diventa inoppugnabile. Trattandosi di un provvedimento che blocca a monte il rilascio del titolo edilizio, la tempestivita’ della reazione e’ particolarmente importante, perche’ lasciar consolidare il diniego significa precludere definitivamente la realizzazione dell’intervento (salvo ripresentare una nuova domanda, eventualmente modificata).
L’impugnazione congiunta del parere
Poiche’ nel procedimento ordinario il parere della Soprintendenza e’ vincolante e costituisce il vero fondamento del diniego, e’ essenziale che il ricorso investa anche il parere negativo. Limitarsi a impugnare il solo provvedimento finale dell’ente competente, senza censurare il parere che lo ha determinato, rischia di rendere il ricorso inefficace: l’eventuale annullamento del solo diniego finale lascerebbe in piedi il parere vincolante, costringendo l’amministrazione a rigettare nuovamente la domanda.
I motivi di ricorso
Il ricorso deve contenere l’indicazione del provvedimento impugnato, l’esposizione dei fatti, i motivi di diritto e le conclusioni. I motivi, come si e’ visto, ruotano tipicamente attorno al difetto di motivazione, all’istruttoria carente, alla contraddittorieta’, all’eccesso di potere nelle sue varie figure sintomatiche e alla mancata considerazione del minimo impatto dell’intervento. Il ricorso richiede il patrocinio di un avvocato; per l’eventuale appello al Consiglio di Stato e’ necessario un avvocato abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori (Cassazionista).
Si puo’ ottenere la sospensione del diniego in via cautelare?
Risposta diretta. Si’. Contestualmente al ricorso e’ possibile proporre un’istanza cautelare per chiedere al TAR la sospensione dell’efficacia del diniego, sulla base del fumus boni iuris (la verosimile fondatezza del ricorso) e del periculum in mora (il rischio di un danno grave e irreparabile derivante dall’attesa della decisione di merito).
La tutela cautelare collegiale
L’istanza cautelare viene decisa dalla sezione del TAR in camera di consiglio, di norma a breve distanza dalla notifica del ricorso. Se il giudice ritiene sussistenti i presupposti, puo’ sospendere l’efficacia del provvedimento impugnato e, ove necessario, adottare le misure piu’ idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della futura decisione. L’ordinanza cautelare e’ immediatamente esecutiva.
Il decreto monocratico nei casi di estrema urgenza
Quando il pregiudizio e’ di tale gravita’ e urgenza da non consentire la dilazione fino alla camera di consiglio, l’interessato puo’ chiedere un decreto monocratico al presidente della sezione (art. 56 del Codice del processo amministrativo), che viene emesso in tempi molto rapidi e conserva efficacia fino alla decisione collegiale. Va tuttavia precisato che, nel contenzioso paesaggistico, la tutela cautelare contro un diniego (provvedimento negativo) presenta profili particolari: la mera sospensione di un atto di rigetto non sempre produce un’utilita’ concreta, sicche’ la richiesta cautelare va calibrata con attenzione sul tipo di provvedimento impugnato e sull’effettivo interesse del ricorrente.
Che cosa succede al permesso di costruire se manca l’autorizzazione paesaggistica?
Risposta diretta. Il diniego paesaggistico blocca a monte il titolo edilizio. Essendo l’autorizzazione paesaggistica un atto presupposto rispetto al permesso di costruire, in area vincolata il Comune non puo’ rilasciare il titolo edilizio in assenza del nulla osta sul paesaggio, ne’ si perfeziona validamente la SCIA.
Questo rapporto di presupposizione ha conseguenze pratiche rilevanti. In primo luogo, se l’autorizzazione paesaggistica viene negata, e’ inutile attendere il permesso di costruire: l’intervento e’ bloccato finche’ il diniego paesaggistico non viene rimosso. In secondo luogo, chi realizza opere in area vincolata in assenza di autorizzazione paesaggistica si espone non solo alle sanzioni edilizie, ma anche a quelle paesaggistiche, tra cui la rimessione in pristino dei luoghi (art. 167 del d.lgs. 42/2004) e le sanzioni penali previste dall’art. 181 del Codice. In terzo luogo, la stretta connessione tra i due piani — paesaggistico ed edilizio — suggerisce di affrontare in modo coordinato sia l’eventuale diniego paesaggistico sia il successivo diniego edilizio, valutando la strategia processuale piu’ efficace.
Proprio per la centralita’ dell’autorizzazione paesaggistica nell’intero iter, l’impugnazione tempestiva del relativo diniego e’ spesso il passaggio decisivo per sbloccare la realizzazione dell’intervento.
Domande frequenti (FAQ)
Cosa devo allegare alla domanda di autorizzazione paesaggistica?
La domanda deve essere corredata della documentazione tecnica del progetto e della relazione paesaggistica, che illustra lo stato dei luoghi, le caratteristiche dell’intervento e la sua compatibilita’ con i valori tutelati dal vincolo. La completezza e la qualita’ della relazione paesaggistica sono determinanti: una documentazione carente o approssimativa espone la domanda a un diniego, mentre una relazione accurata, che evidenzi lo scarso impatto dell’opera e il suo corretto inserimento nel contesto, rafforza le possibilita’ di un esito favorevole.
Posso impugnare solo il parere della Soprintendenza senza attendere il diniego finale?
In linea generale no. Il parere della Soprintendenza, nella procedura ordinaria, e’ un atto endoprocedimentale: di norma non e’ immediatamente lesivo e va impugnato insieme al provvedimento finale di diniego, che ne fa applicazione. E’ al momento dell’adozione del diniego che la lesione diventa concreta e attuale, facendo decorrere il termine di 60 giorni per impugnare entrambi gli atti.
Se vinco il ricorso al TAR, ottengo automaticamente l’autorizzazione?
Non necessariamente in modo automatico. Il TAR, se accoglie il ricorso, annulla il diniego (e il parere negativo) e, di regola, l’amministrazione e’ tenuta a riesaminare la domanda conformandosi alla decisione del giudice. L’effetto conformativo della sentenza vincola l’amministrazione, che non puo’ reiterare il diniego sulla base degli stessi vizi censurati; tuttavia il riesame puo’, in alcuni casi, condurre l’amministrazione a una nuova valutazione, purche’ immune dai vizi accertati. Per questo l’esito concreto va valutato alla luce della specifica decisione.
Quanto costa il ricorso al TAR contro un diniego paesaggistico?
Le voci principali di costo sono il contributo unificato dovuto per i ricorsi al giudice amministrativo (il cui importo varia in base alla materia e al rito, ai sensi del DPR 115/2002) e gli onorari dell’avvocato, che dipendono dalla complessita’ della causa. In caso di accoglimento del ricorso, il TAR di norma condanna l’amministrazione soccombente a rimborsare le spese di giudizio.
L’autorizzazione paesaggistica e’ richiesta anche per piccoli interventi come una tettoia o un cambio di infissi?
Dipende dall’intervento e dalla sua collocazione. Il DPR 31/2017 individua una serie di interventi esclusi dall’autorizzazione (Allegato A) e di interventi di lieve entita’ soggetti a procedura semplificata (Allegato B). Alcuni interventi minori che non alterano l’aspetto esteriore dell’edificio possono rientrare tra quelli esenti, mentre altri richiedono la procedura semplificata o quella ordinaria. La corretta qualificazione va effettuata caso per caso, anche perche’ gli allegati sono stati oggetto di aggiornamenti normativi.
Letture consigliate
- Ricorso al TAR: Guida Pratica — la guida dello Studio sulla procedura di ricorso al giudice amministrativo, con i presupposti, i termini e i passaggi operativi.
- Diniego del permesso di costruire o della sanatoria: come fare ricorso al TAR — per approfondire il rapporto tra titolo edilizio e provvedimenti dell’amministrazione comunale, anche in caso di diniego.
- Ordinanza di demolizione: come difendersi — le difese contro i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, tema strettamente connesso agli abusi in area vincolata.
Ultimo aggiornamento: giugno 2026.
Avvertenza: questo articolo ha finalita’ informativa e non costituisce parere legale. Ogni caso presenta caratteristiche proprie che richiedono una valutazione specifica. Per un esame della propria situazione e’ possibile richiedere un appuntamento con lo Studio.
Richiedi assistenza allo Studio
Ogni caso è diverso. Se la questione ti riguarda da vicino, lo Studio può esaminare la tua situazione e indicarti come muoverti.


