Ultimo aggiornamento: 30 Giugno 2026
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Decreto ingiuntivo: come funziona, come opporsi e cosa fare dopo
In sintesi. Il decreto ingiuntivo e’ lo strumento processuale piu’ rapido e diffuso per il recupero dei crediti: il creditore che dispone di una prova scritta chiede al giudice un provvedimento di condanna al pagamento, e il giudice lo emette senza sentire il debitore (procedimento inaudita altera parte). Il debitore viene a conoscenza del decreto solo al momento della notifica e ha 40 giorni di tempo per opporsi; se non lo fa, il decreto diventa esecutivo e il creditore puo’ avviare il pignoramento. L’opposizione trasforma il procedimento sommario in un giudizio ordinario a cognizione piena, nel quale il debitore puo’ far valere tutte le sue ragioni. La Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) ha introdotto una novita’ significativa: nelle materie soggette a mediazione obbligatoria, l’onere di avviare la mediazione grava sul creditore opposto, e non sul debitore che si oppone (art. 5-bis D.Lgs. 28/2010). Chi riceve un decreto ingiuntivo deve agire con estrema rapidita’: il termine di 40 giorni e’ perentorio e non prorogabile, e il mancato rispetto preclude ogni difesa nel merito.
Che cos’e’ il decreto ingiuntivo e quando si puo’ chiedere (artt. 633-634 c.p.c.)
Risposta diretta. Il decreto ingiuntivo e’ un provvedimento giudiziale che condanna il debitore al pagamento di una somma di denaro, alla consegna di una cosa mobile determinata o di una quantita’ di cose fungibili, emesso sulla base della sola documentazione prodotta dal creditore, senza contraddittorio preventivo. Puo’ essere chiesto quando il credito e’ certo, liquido ed esigibile e il creditore ne fornisce prova scritta.
I presupposti sostanziali: credito certo, liquido ed esigibile
Il procedimento di ingiunzione, disciplinato dagli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, rappresenta la forma piu’ snella di tutela giurisdizionale del credito. Il legislatore lo ha concepito per i casi in cui il diritto del creditore appare gia’ documentalmente provato e non necessita, almeno in prima battuta, di un accertamento in contraddittorio.
L’art. 633 c.p.c. individua tre ipotesi in cui il creditore puo’ chiedere l’ingiunzione: il credito avente ad oggetto una somma liquida di danaro, il credito avente ad oggetto una determinata quantita’ di cose fungibili e il diritto alla consegna di una cosa mobile determinata. Il credito deve essere certo nella sua esistenza, determinato nel suo ammontare (liquido) e attualmente esigibile, cioe’ non sottoposto a termine o condizione sospensiva ancora pendente. Tuttavia lo stesso art. 633 precisa che l’ingiunzione puo’ essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purche’ il ricorrente offra elementi idonei a far presumere l’adempimento della controprestazione o l’avveramento della condizione.
La prova scritta: quali documenti sono ammessi
L’art. 634 c.p.c. definisce il concetto di prova scritta in modo ampio. Rientrano nella nozione le polizze e le promesse unilaterali per scrittura privata, i telegrammi anche se diretti a persona diversa dall’attuale creditore, gli estratti autentici delle scritture contabili tenute ai sensi degli articoli 2214 e seguenti del codice civile e delle disposizioni tributarie, e — dopo la modifica introdotta dalla legge 81/2017 e poi confermata dal Correttivo Cartabia (D.Lgs. 164/2024) — le fatture elettroniche trasmesse tramite il Sistema di Interscambio gestito dall’Agenzia delle Entrate.
La giurisprudenza ha progressivamente esteso la nozione di prova scritta fino a ricomprendervi qualsiasi documento da cui risulti il diritto di credito: contratti sottoscritti, riconoscimenti di debito, corrispondenza commerciale, ordini di acquisto, estratti conto bancari. Per i professionisti — avvocati, notai, medici, ingegneri e ogni altro esercente una libera professione o arte con tariffa legalmente approvata — la parcella costituisce prova sufficiente ai sensi dell’art. 633, comma 2, c.p.c.
Il giudice competente e la forma della domanda
La competenza per il decreto ingiuntivo segue le regole ordinarie di competenza per materia e valore (art. 637 c.p.c.): il ricorso si propone al Giudice di Pace per i crediti fino a 10.000 euro, al Tribunale per quelli di valore superiore. Per i crediti degli avvocati e’ competente il giudice del luogo in cui ha sede il Consiglio dell’Ordine al cui albo l’avvocato e’ iscritto; per i crediti dei notai e degli altri professionisti, il giudice del luogo in cui la prestazione e’ stata eseguita.
Va segnalato che la Riforma Cartabia aveva previsto l’innalzamento della competenza per valore del Giudice di Pace fino a 30.000 euro, ma l’entrata in vigore di questa modifica e’ stata rinviata al 31 ottobre 2026 dal D.L. 117/2025 (convertito in L. 148/2025). Fino a quella data, dunque, restano in vigore le soglie attuali.
La domanda si propone con ricorso (art. 638 c.p.c.) e deve contenere, oltre ai requisiti generali dell’art. 125 c.p.c., l’indicazione delle prove prodotte e la dichiarazione di valore della controversia ai fini del contributo unificato. Il deposito avviene esclusivamente per via telematica attraverso il Processo Civile Telematico (PCT), essendo il procedimento monitorio la prima procedura civile ad essere stata interamente digitalizzata (obbligo in vigore dal 30 giugno 2014, D.L. 90/2014).
Come decide il giudice e cosa succede dopo (artt. 641-644 c.p.c.)
Risposta diretta. Il giudice esamina il ricorso e la documentazione senza sentire il debitore. Se ritiene fondata la domanda, emette il decreto con il quale ingiunge il pagamento entro 40 giorni dalla notifica; se la ritiene insufficientemente provata, puo’ chiedere integrazioni o rigettare il ricorso con decreto motivato.
Il provvedimento del giudice
L’art. 641 c.p.c. disciplina il contenuto del decreto. Il giudice emette un provvedimento motivato con il quale ingiunge al debitore di pagare (o consegnare) entro 40 giorni dalla notifica, con l’espresso avvertimento che nello stesso termine puo’ proporre opposizione e che, in mancanza di opposizione, si procedera’ ad esecuzione forzata. Se il giudice ritiene che la domanda non sia sufficientemente giustificata dalla documentazione prodotta, puo’ invitare il ricorrente a integrare la prova; in alternativa, rigetta il ricorso con decreto motivato. Il rigetto non e’ impugnabile, ma il creditore puo’ riproporre la domanda, anche introducendo un giudizio ordinario.
La provvisoria esecutorieta’ (art. 642 c.p.c.)
Di regola il decreto ingiuntivo non e’ immediatamente esecutivo: il creditore deve prima notificarlo al debitore, attendere la scadenza del termine per l’opposizione e poi chiedere la dichiarazione di esecutorieta’. In alcuni casi, tuttavia, il giudice puo’ dichiarare il decreto provvisoriamente esecutivo gia’ al momento dell’emissione. Cio’ avviene quando il credito e’ fondato su cambiale, vaglia cambiario, assegno bancario o circolare, ovvero su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato; quando vi e’ pericolo di grave pregiudizio nel ritardo (periculum in mora); quando il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore che comprova il diritto fatto valere.
La provvisoria esecutorieta’ consente al creditore di avviare immediatamente l’esecuzione forzata, senza attendere la scadenza dei 40 giorni e anche in pendenza di opposizione. Il giudice puo’ subordinare la concessione dell’esecutorieta’ provvisoria alla prestazione di una cauzione da parte del creditore.
La notifica e il termine di efficacia
Il ricorso e il decreto vanno notificati per copia autentica a cura del ricorrente (art. 644 c.p.c.). La notifica determina la pendenza della lite e fa decorrere il termine di 40 giorni per l’opposizione. Il decreto diventa inefficace se la notifica non avviene entro 60 giorni dalla pronuncia: in tal caso il creditore perde il decreto e, volendo, deve riproporre la domanda.
Come opporsi al decreto ingiuntivo (artt. 645, 648-650 c.p.c.)
Risposta diretta. L’opposizione si propone con atto di citazione davanti allo stesso ufficio giudiziario che ha emesso il decreto, entro il termine perentorio di 40 giorni dalla notifica. L’opposizione apre un giudizio ordinario a cognizione piena nel quale il debitore puo’ far valere tutte le eccezioni e le difese, e il giudice riesamina la pretesa creditoria nel suo complesso.
Termine, forma e contenuto dell’opposizione
L’art. 645 c.p.c. fissa il termine per l’opposizione in 40 giorni dalla notifica del decreto. Il termine e’ perentorio: il suo decorso senza opposizione rende il decreto definitivo e suscettibile di dichiarazione di esecutorieta’ ai sensi dell’art. 647 c.p.c., con effetti assimilabili al giudicato sostanziale secondo la giurisprudenza prevalente.
L’opposizione si propone con atto di citazione — e non con ricorso — anche dopo la Riforma Cartabia, che su questo punto non ha modificato la disciplina. L’opponente assume formalmente la posizione di attore nel giudizio di opposizione, ma resta convenuto in senso sostanziale, perche’ e’ il creditore ad aver introdotto la domanda con il ricorso monitorio. Questa distinzione tra posizione processuale e posizione sostanziale ha implicazioni rilevanti, come si vedra’ a proposito della mediazione obbligatoria.
Nel giudizio di opposizione il debitore puo’ far valere qualsiasi eccezione: l’inesistenza del credito, il pagamento gia’ avvenuto, la prescrizione, la compensazione, i vizi del contratto sottostante, la nullita’ della clausola su cui si fonda la pretesa. Il giudice riesamina la pretesa creditoria per intero, non essendo limitato ai motivi specificamente dedotti nell’atto di opposizione, poiche’ il giudizio di opposizione e’ un giudizio ordinario di cognizione piena.
La provvisoria esecutorieta’ in corso di opposizione (art. 648 c.p.c.)
Se il decreto non era gia’ provvisoriamente esecutivo al momento dell’emissione, il creditore opposto puo’ chiedere al giudice istruttore la concessione dell’esecuzione provvisoria in corso di opposizione. L’art. 648 c.p.c. prevede che il giudice la conceda con ordinanza non impugnabile quando l’opposizione non e’ fondata su prova scritta o di pronta soluzione, eventualmente subordinandola a cauzione.
La Riforma Cartabia ha introdotto una novita’ procedurale: se il ricorrente indica specifiche ragioni di urgenza, il giudice puo’ provvedere sulla concessione della provvisoria esecutorieta’ gia’ prima dell’udienza, anziche’ attendere la comparizione delle parti.
La sospensione dell’esecuzione provvisoria (art. 649 c.p.c.)
Il debitore opponente, dal canto suo, puo’ chiedere la sospensione dell’esecuzione provvisoria del decreto quando ricorrono gravi motivi (art. 649 c.p.c.). L’istanza va proposta al giudice istruttore del giudizio di opposizione, che la valuta tenendo conto della fondatezza prima facie dell’opposizione e del pregiudizio che il debitore subirebbe dall’esecuzione nelle more del giudizio. Si tratta di un’eccezione rispetto alla regola dell’esecutorieta’ provvisoria, e la giurisprudenza ne richiede una motivazione rigorosa.
Va segnalato che dopo la sentenza n. 202/2023 della Corte costituzionale — la quale ha affermato il carattere espansivo delle regole sul procedimento cautelare uniforme — si e’ aperto un dibattito sulla reclamabilita’ delle ordinanze ex artt. 648 e 649 c.p.c. ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. Alcuni tribunali di merito hanno ammesso il reclamo; la questione resta tuttavia controversa e in attesa di un intervento chiarificatore della Cassazione.
L’opposizione tardiva (art. 650 c.p.c.)
L’art. 650 c.p.c. offre una tutela residuale al debitore che non abbia potuto proporre opposizione nei termini. L’opposizione tardiva e’ ammessa quando il debitore dimostra di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto per irregolarita’ della notificazione, per caso fortuito o per forza maggiore. In questi casi l’opposizione puo’ essere proposta anche dopo la scadenza dei 40 giorni, ma non oltre 10 giorni dal primo atto di esecuzione. Il termine di 10 giorni decorre dal giorno in cui il debitore ha avuto effettiva conoscenza dell’esecuzione (ad esempio, dalla notifica del precetto o del pignoramento).
La mediazione obbligatoria nell’opposizione a decreto ingiuntivo
Risposta diretta. Quando la controversia rientra tra le materie soggette a mediazione obbligatoria (contratti bancari e finanziari, locazione, condominio, successioni ereditarie, patti di famiglia e altre), l’onere di avviare la mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo grava sul creditore opposto, e non sul debitore opponente. Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 19596 del 18 settembre 2020) e lo ha poi codificato l’art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010, introdotto dalla Riforma Cartabia.
La regola fissata dalla Cassazione e poi dalla legge
La questione dell’onere della mediazione nell’opposizione a decreto ingiuntivo aveva generato un vivo contrasto giurisprudenziale. Un primo orientamento, espresso dalla terza sezione della Cassazione (sentenza n. 24629 del 2015), poneva l’onere sul debitore opponente, quale attore in senso processuale. Le Sezioni Unite hanno pero’ ribaltato questa impostazione, osservando che nel giudizio di opposizione l’attore in senso sostanziale resta il creditore che ha introdotto la domanda con il ricorso monitorio. E’ dunque il creditore opposto a dover avviare la mediazione.
La conseguenza dell’inerzia e’ grave: se il creditore opposto non presenta la domanda di mediazione, il giudice dichiara l’improcedibilita’ della domanda monitoria e revoca il decreto ingiuntivo. Questa regola e’ stata recepita dall’art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010, introdotto dal D.Lgs. 149/2022 ed entrato in vigore il 30 giugno 2023.
Le materie coinvolte
La mediazione e’ condizione di procedibilita’ nelle controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilita’ medica e sanitaria e da diffamazione, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, societa’ di persone e subfornitura (art. 5, comma 1, D.Lgs. 28/2010).
In pratica, la questione si pone con particolare frequenza nei decreti ingiuntivi fondati su contratti bancari e finanziari (scoperto di conto corrente, rate di finanziamento, canoni di leasing), nelle locazioni (canoni non pagati) e nel condominio (oneri condominiali).
Cosa succede dopo l’opposizione: esiti possibili (artt. 653-654 c.p.c.)
Risposta diretta. Il giudizio di opposizione si conclude con una sentenza che puo’ rigettare l’opposizione (confermando il decreto), accoglierla integralmente (revocando il decreto) o accoglierla solo in parte. In caso di rigetto il decreto acquista definitiva esecutorieta’; in caso di accoglimento parziale, il titolo esecutivo e’ costituito dalla sentenza stessa.
Se l’opposizione viene rigettata, il decreto ingiuntivo acquista piena esecutorieta’ (art. 653, comma 1, c.p.c.) e il creditore puo’ procedere all’esecuzione forzata per l’intero importo ingiunto, maggiorato delle spese del giudizio di opposizione. Se l’opposizione viene accolta integralmente, il decreto e’ revocato e il creditore perde il titolo esecutivo: la pretesa creditoria e’ stata riconosciuta infondata o comunque non provata.
L’ipotesi intermedia e’ l’accoglimento parziale: il giudice riconosce il credito ma in misura inferiore rispetto a quanto ingiunto (ad esempio, per intervenuta parziale compensazione o perche’ parte del credito e’ prescritta). In questo caso il titolo esecutivo e’ costituito dalla sentenza, che determina l’importo effettivamente dovuto, ma il decreto conserva la sua efficacia esecutiva per la parte non contestata.
Va ricordato che il decreto ingiuntivo non opposto, una volta dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c., acquista l’autorita’ della cosa giudicata sostanziale, con tutti gli effetti che ne derivano in termini di preclusione di successive azioni sullo stesso credito.
I costi del procedimento: contributo unificato e spese
Risposta diretta. Il decreto ingiuntivo beneficia di un contributo unificato ridotto alla meta’ rispetto al processo ordinario. Il costo complessivo e’ contenuto, il che contribuisce a rendere questo strumento particolarmente attrattivo per il recupero dei crediti.
L’art. 13, comma 3, del DPR 115/2002 prevede che il contributo unificato per il procedimento d’ingiunzione sia ridotto del 50 per cento rispetto agli importi ordinari. A titolo esemplificativo: per un credito fino a 1.100 euro il contributo e’ di 21,50 euro; per crediti tra 1.100 e 5.200 euro e’ di 49 euro; tra 5.200 e 26.000 euro sale a 118,50 euro; tra 26.000 e 52.000 euro e’ di 259 euro; tra 52.000 e 260.000 euro e’ di 379,50 euro. Si aggiunge la marca da bollo da 27 euro per le anticipazioni forfettarie di notifica.
La stessa riduzione del 50 per cento si applica anche al contributo unificato dovuto per l’opposizione in primo grado. In appello, invece, si applica il contributo pieno con la maggiorazione del 50 per cento prevista per il secondo grado.
I costi contenuti del procedimento monitorio, uniti alla rapidita’ del rito e alla semplicita’ del deposito telematico, spiegano perche’ il decreto ingiuntivo rappresenti lo strumento piu’ utilizzato nel contenzioso civile italiano per il recupero dei crediti.
Il decreto ingiuntivo europeo (Reg. CE 1896/2006)
Risposta diretta. Per i crediti pecuniari transfrontalieri nell’Unione Europea esiste un procedimento uniforme di ingiunzione di pagamento europea, che consente di ottenere un titolo esecutivo direttamente eseguibile in tutti gli Stati membri senza necessita’ di exequatur.
Il Regolamento CE 1896/2006 ha introdotto il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, applicabile alle controversie civili e commerciali transfrontaliere, cioe’ quelle in cui almeno una delle parti e’ domiciliata in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito (art. 3 del Regolamento). La domanda si presenta mediante un modulo standard (Modulo A, allegato al Regolamento) e non richiede necessariamente l’assistenza di un avvocato.
Il credito deve essere pecuniario, liquido ed esigibile al momento della domanda. Il convenuto dispone di 30 giorni dalla notifica per presentare opposizione; in caso di opposizione, il procedimento prosegue secondo le regole del processo ordinario dello Stato membro, salvo che il ricorrente abbia chiesto la cessazione del procedimento in tale eventualita’.
Il principale vantaggio del decreto ingiuntivo europeo e’ l’abolizione dell’exequatur: il provvedimento dichiarato esecutivo circola liberamente in tutti gli Stati membri (eccetto la Danimarca) senza necessita’ di una procedura di riconoscimento nello Stato di esecuzione. Questa caratteristica lo rende uno strumento particolarmente efficace per il recupero dei crediti commerciali internazionali.
Domande frequenti (FAQ)
Quanto tempo ho per oppormi a un decreto ingiuntivo?
Il termine e’ di 40 giorni dalla notifica del decreto e del ricorso (art. 645 c.p.c.). Il termine e’ perentorio e non prorogabile. Se non si propone opposizione entro la scadenza, il creditore puo’ chiedere la dichiarazione di esecutorieta’ e procedere all’esecuzione forzata. Esiste la possibilita’ di un’opposizione tardiva (art. 650 c.p.c.) quando il debitore prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto per irregolarita’ della notifica, caso fortuito o forza maggiore, purche’ l’opposizione venga proposta entro 10 giorni dal primo atto di esecuzione.
Quali prove servono per ottenere un decreto ingiuntivo?
Serve una prova scritta del credito (art. 634 c.p.c.): contratti, fatture elettroniche trasmesse tramite il Sistema di Interscambio, estratti contabili, cambiali, assegni, riconoscimenti di debito, corrispondenza da cui risulti il credito. Per i professionisti la parcella con la delibera dell’Ordine e’ sufficiente.
L’opposizione sospende l’esecuzione del decreto?
No. La sola proposizione dell’opposizione non sospende l’esecuzione. Se il decreto e’ provvisoriamente esecutivo (art. 642 c.p.c.), il creditore puo’ procedere all’esecuzione forzata anche durante il giudizio di opposizione. L’opponente puo’ chiedere al giudice la sospensione ai sensi dell’art. 649 c.p.c., dimostrando l’esistenza di gravi motivi.
Chi deve avviare la mediazione nell’opposizione a decreto ingiuntivo?
L’onere grava sul creditore opposto, non sul debitore opponente. Lo hanno stabilito le Sezioni Unite (Cass. n. 19596/2020) e lo prevede ora espressamente l’art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010. Se il creditore opposto non avvia la mediazione, il decreto viene revocato.
Quanto costa chiedere un decreto ingiuntivo?
Il contributo unificato e’ ridotto della meta’ rispetto al processo ordinario. Per un credito fino a 1.100 euro si pagano 21,50 euro; tra 1.100 e 5.200 euro si pagano 49 euro; tra 5.200 e 26.000 euro si pagano 118,50 euro. Si aggiunge la marca da bollo da 27 euro.
Il decreto ingiuntivo non opposto ha valore di giudicato?
Si’. Il decreto ingiuntivo non opposto, una volta dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c., acquista l’autorita’ della cosa giudicata sostanziale, con effetti preclusivi analoghi a quelli di una sentenza passata in giudicato. Cio’ significa che il debitore non potra’ piu’ contestare l’esistenza e l’entita’ del credito in un successivo giudizio.
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- Opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.: quando si puo’ proporre e come funziona — i rimedi del debitore quando il creditore avvia l’esecuzione forzata sulla base del decreto ingiuntivo esecutivo.
- Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.: termini perentori e come difendersi — come contestare i vizi formali degli atti esecutivi successivi al decreto ingiuntivo.
- Conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.): come bloccare l’esecuzione pagando a rate — la possibilita’ di sostituire il bene pignorato con una somma di denaro, pagabile anche a rate.
- Pignoramento dello stipendio: limiti, quote pignorabili e cumulo — i limiti alla pignorabilita’ della retribuzione quando il creditore agisce in forza di un decreto ingiuntivo esecutivo.
Ultimo aggiornamento: giugno 2026.
Avv. Michele Tindaro Mondello — Avvocato Cassazionista, Dottore di ricerca
Questo articolo ha finalita’ informativa e non costituisce parere legale. Ogni situazione va valutata nel concreto con l’assistenza di un professionista. Per una valutazione del proprio caso e’ possibile richiedere un appuntamento presso lo Studio Legale Mondello.
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