Infezioni contratte in ospedale (nosocomiali): responsabilità e risarcimento

Ultimo aggiornamento: 12 Giugno 2026

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In sintesi. Le infezioni nosocomiali (o correlate all’assistenza) sono infezioni contratte dal paziente durante il ricovero o l’assistenza, non presenti né in incubazione al momento dell’ingresso. Quando causano un danno alla salute possono fondare la responsabilità della struttura sanitaria, che risponde a titolo contrattuale in forza del contratto di spedalità. La responsabilità non è oggettiva: la Cassazione (sentenze n. 5808 e n. 6386 del 2023) ha fissato un vero e proprio decalogo sull’onere della prova. Il paziente può dimostrare il nesso causale anche tramite presunzioni semplici, con il criterio del “più probabile che non”; una volta provata la contrazione in ambiente ospedaliero, spetta alla struttura provare di aver adottato tutte le misure di prevenzione (sanificazione, sterilizzazione, controlli microbiologici, protocolli organizzativi). La mancata produzione di tali documenti pesa a suo sfavore. Si risarcisce il danno biologico differenziale e la prescrizione è decennale.

Che cosa sono le infezioni nosocomiali

Risposta diretta. Sono infezioni che il paziente contrae durante il ricovero o nel corso dell’assistenza sanitaria, non presenti né in incubazione al momento dell’ingresso in struttura. Sono dette anche infezioni correlate all’assistenza.

Possono derivare da carenze nell’igiene ambientale, nella sterilizzazione degli strumenti, nella gestione delle procedure invasive o nei protocolli di prevenzione. Non ogni infezione, naturalmente, implica una responsabilità: occorre che sia riconducibile a una condotta inadeguata della struttura e che abbia causato un danno. Si tratta di un’ipotesi specifica nell’ambito della responsabilità medica.

Chi risponde: la responsabilità della struttura

Risposta diretta. Risponde la struttura sanitaria, a titolo contrattuale, in forza del contratto di spedalità che si conclude con l’accettazione del paziente. Non si tratta però di responsabilità oggettiva: la struttura risponde se non prova di aver adottato tutte le cautele dovute.

La natura contrattuale comporta conseguenze favorevoli al paziente sia sul piano dell’onere della prova sia su quello della prescrizione (decennale). La struttura risponde non solo dell’operato dei sanitari, ma anche e soprattutto dei profili organizzativi e igienico-sanitari, che nelle infezioni nosocomiali sono centrali.

L’onere della prova: il “decalogo” della Cassazione

Risposta diretta. Secondo la Cassazione (sentenze n. 5808 e n. 6386 del 2023), il paziente può provare il nesso causale anche tramite presunzioni semplici, con il criterio del più probabile che non; provata la contrazione in ospedale, spetta alla struttura dimostrare di aver adottato tutte le misure di prevenzione.

Cosa deve provare il paziente

Il danneggiato non deve raggiungere una certezza assoluta. È sufficiente dimostrare, con un grado di probabilità qualificata, che l’infezione sia stata contratta in ambiente ospedaliero ed eziologicamente collegata all’assistenza, valorizzando elementi quali il momento di insorgenza rispetto al ricovero, il tipo di agente patogeno e l’assenza di spiegazioni alternative plausibili.

Cosa deve provare la struttura

Una volta provata la contrazione in ospedale, la struttura, per liberarsi da responsabilità, deve dimostrare di aver applicato tutte le cautele e i protocolli di prevenzione: piani di sanificazione e sterilizzazione, controlli microbiologici e ambientali, corretta gestione e smaltimento, sorveglianza delle infezioni e misure organizzative previste dalle linee guida. La Cassazione ha individuato un vero e proprio elenco di obblighi documentali: la mancata produzione completa di tali protocolli si traduce, di regola, in un esito sfavorevole per la struttura.

Il risarcimento e i termini

Risposta diretta. Si risarcisce il danno biologico differenziale, cioè il peggioramento imputabile all’infezione, oltre alle spese e alle eventuali voci patrimoniali. La prescrizione, trattandosi di responsabilità contrattuale, è di dieci anni; prima della causa va esperito il tentativo conciliativo obbligatorio.

Il danno differenziale è particolarmente rilevante in questo ambito: occorre isolare il pregiudizio dovuto all’infezione rispetto alla patologia di base che aveva condotto al ricovero. La quantificazione segue i criteri generali di liquidazione del danno alla salute, illustrati nell’articolo su come si calcola il danno biologico. Sul piano procedurale valgono i passaggi descritti nella guida su come ottenere il risarcimento di un errore medico: cartella clinica, perizia medico-legale, ATP conciliativo (ex art. 696-bis c.p.c.) o mediazione e, in mancanza di accordo, causa.

Conclusioni operative

Le infezioni nosocomiali sono un ambito in cui la documentazione organizzativa della struttura fa la differenza: protocolli, controlli e registri sono spesso decisivi. Per il paziente, la chiave è ricostruire con rigore il quadro clinico e cronologico dell’infezione, così da attivare il favorevole regime probatorio delineato dalla Cassazione. Una valutazione medico-legale tempestiva e una richiesta ben impostata sono il modo migliore per far valere il proprio diritto al risarcimento.

Domande frequenti

Cosa sono le infezioni nosocomiali?

Infezioni contratte durante il ricovero o l’assistenza, non presenti all’ingresso, spesso legate a carenze di igiene e protocolli.

Chi risponde?

La struttura sanitaria, a titolo contrattuale (contratto di spedalità). Non è però responsabilità oggettiva.

Come si prova il contagio in ospedale?

Anche per presunzioni semplici, con il criterio del più probabile che non (Cass. 5808 e 6386/2023).

Cosa deve provare l’ospedale?

Di aver adottato tutti i protocolli di prevenzione (sanificazione, sterilizzazione, controlli, organizzazione). Se non li produce, risponde.

Quanto tempo ho per agire?

Dieci anni (responsabilità contrattuale), dalla consapevolezza del danno. Prima della causa, ATP o mediazione.

Letture consigliate

Guida aggiornata a giugno 2026. Il presente contributo ha finalità esclusivamente informativa e divulgativa e non costituisce parere legale né medico: ogni situazione va valutata nel caso concreto con l’assistenza di un avvocato e di un medico-legale.


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