In sintesi. Il pignoramento mobiliare presso il debitore è l’espropriazione che si svolge “a domicilio”: l’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca nella casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, individua i beni da sottoporre a vincolo, li descrive in un verbale e ingiunge al debitore di non sottrarli alla garanzia del credito. I poteri dell’ufficiale giudiziario sono ampi – l’art. 513 c.p.c. gli consente di aprire porte e ripostigli e di chiedere l’assistenza della forza pubblica – ma incontrano limiti precisi. L’art. 514 c.p.c. sottrae all’espropriazione i beni essenziali alla vita quotidiana, dai letti al frigorifero, dalla lavatrice agli utensili di cucina, fino agli animali di affezione; l’art. 515 limita a un quinto il pignoramento degli strumenti di lavoro indispensabili; l’art. 517 impone di scegliere i beni di più facile liquidazione entro un valore proporzionato al credito. Anche il creditore ha termini stretti: se non iscrive a ruolo la procedura entro quindici giorni dalla consegna del verbale (art. 518) o non chiede la vendita entro quarantacinque giorni (art. 497), il pignoramento perde efficacia. Per i beni che appartengono al coniuge, ai figli o ad altri conviventi lo strumento è l’opposizione di terzo dell’art. 619 c.p.c., con un limite probatorio che decide molte controversie: l’art. 621 esclude la prova per testimoni sui mobili trovati nella casa del debitore. Dal 31 ottobre 2026, infine, la competenza sull’espropriazione mobiliare passa dal tribunale al giudice di pace.
Che cos’è il pignoramento mobiliare presso il debitore
Risposta diretta. È la forma di espropriazione forzata che colpisce i beni mobili che si trovano nella disponibilità materiale del debitore: arredi, oggetti di valore, denaro contante, titoli, veicoli. Si distingue dal pignoramento presso terzi, che colpisce crediti o beni del debitore detenuti da altri, e da quello immobiliare, che colpisce case e terreni.
Il codice di procedura civile disciplina tre grandi tipi di espropriazione: mobiliare presso il debitore, mobiliare presso terzi, immobiliare. La prima è la più antica e, nell’immaginario comune, la più temuta, perché si svolge dentro l’abitazione. Nella pratica è anche quella che, da sola, rende di meno: gli arredi usati hanno un valore di realizzo modesto, e molte procedure si chiudono senza una vendita. Proprio per questo il pignoramento mobiliare viene spesso utilizzato dal creditore come strumento di pressione, o in combinazione con la ricerca telematica dei beni, piuttosto che come canale principale di recupero.
Resta però un atto esecutivo a tutti gli effetti. Dal momento in cui l’ufficiale giudiziario redige il verbale, i beni indicati sono vincolati alla soddisfazione del credito: il debitore ne rimane di regola in possesso, ma non può disporne, e la loro sottrazione è un reato.
Che cosa deve essere arrivato prima
Il pignoramento non può essere il primo atto. Deve essere preceduto dalla notificazione del titolo esecutivo – una sentenza, un decreto ingiuntivo esecutivo, un’ordinanza, un atto notarile, una cambiale – e dell’atto di precetto, cioè l’intimazione ad adempiere entro un termine non inferiore a dieci giorni, con l’avvertimento che in mancanza si procederà a esecuzione forzata.
Il precetto ha una durata limitata: se entro novanta giorni dalla notifica l’esecuzione non è iniziata, diventa inefficace e deve essere rinnovato. Per il debitore la verifica di questi passaggi è il primo controllo da fare: un pignoramento eseguito senza precetto, o con un precetto scaduto, è contestabile con gli strumenti dell’opposizione.
Il contenuto dell’atto di pignoramento
L’art. 492 c.p.c. definisce il pignoramento come «una ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi».
Lo stesso articolo impone contenuti che non sono formalità: l’invito al debitore a dichiarare la residenza o a eleggere domicilio in un comune del circondario del giudice dell’esecuzione, con l’avvertimento che in mancanza le notifiche successive saranno eseguite presso la cancelleria; e l’avvertimento che il debitore può chiedere, ai sensi dell’art. 495, di sostituire ai beni pignorati una somma di denaro pari al credito, depositando un’istanza con una somma non inferiore a un quinto dell’importo del credito. È la conversione del pignoramento, lo strumento con cui la procedura può essere trasformata in un pagamento rateale.
Che cosa può fare l’ufficiale giudiziario in casa
Risposta diretta. Può entrare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti, cercare i beni da pignorare, aprire porte, ripostigli e contenitori, e chiedere l’assistenza della forza pubblica se incontra resistenza. Non può però procedere nei giorni festivi né fuori dell’orario stabilito dalla legge, salvo autorizzazione.
I poteri di ricerca dell’art. 513 c.p.c.
L’art. 513 c.p.c. stabilisce che «l’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Può anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro».
Il secondo comma chiarisce la portata di questi poteri: quando è necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l’esecuzione, l’ufficiale giudiziario provvede secondo le circostanze, richiedendo quando occorre l’assistenza della forza pubblica. Il consenso del debitore, dunque, non è necessario: l’accesso è un atto di autorità, e opporsi fisicamente all’ufficiale giudiziario non ferma la procedura ma espone a responsabilità ulteriori.
Il terzo e il quarto comma estendono il raggio d’azione oltre i luoghi del debitore. Il presidente del tribunale, o un giudice delegato, può autorizzare con decreto l’ufficiale giudiziario a pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore ma delle quali egli può direttamente disporre; e in ogni caso possono essere pignorate le cose del debitore che il terzo possessore consente di esibire.
Giorni e orari
L’art. 519 c.p.c. stabilisce che il pignoramento non può essere eseguito nei giorni festivi né fuori delle ore indicate nell’art. 147 c.p.c. – cioè fra le 7 e le 21 – salvo autorizzazione del giudice; il pignoramento iniziato nelle ore prescritte può però essere proseguito fino al suo compimento. Un accesso effettuato di domenica, o nel cuore della notte senza autorizzazione, è un vizio dell’atto che si fa valere con l’opposizione agli atti esecutivi, nel termine breve di venti giorni.
L’invito a indicare altri beni
Quando i beni trovati non bastano, o non ce ne sono, l’art. 492 c.p.c. prevede che l’ufficiale giudiziario inviti il debitore a indicare altri beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano e le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione per l’omessa o falsa dichiarazione.
La sanzione è penale. L’art. 388, ottavo comma, c.p. punisce con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 516 euro il debitore – o l’amministratore, il direttore generale o il liquidatore della società debitrice – che, invitato dall’ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione. È una norma poco conosciuta, e che proprio per questo produce conseguenze inattese: il silenzio, in questo caso, non è una difesa.
Quali beni non si possono pignorare
Risposta diretta. Sono assolutamente impignorabili, per l’art. 514 c.p.c., i beni essenziali alla vita della persona e della famiglia: fra gli altri letti, vestiti, biancheria, tavolo e sedie per i pasti, armadi guardaroba, cassettoni, frigorifero, stufe e fornelli, lavatrice, utensili di casa e di cucina, generi alimentari e combustibili per un mese, scritti di famiglia, animali di affezione. Fanno eccezione i mobili di rilevante valore economico.
L’elenco dell’art. 514 c.p.c.
L’art. 514 c.p.c. elenca le cose mobili che non possono essere pignorate in nessun caso, qualunque sia il credito:
- le cose sacre e quelle che servono all’esercizio del culto;
- «l’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli», con l’esclusione dei mobili, meno i letti, di rilevante valore economico anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;
- i commestibili e i combustibili necessari per un mese al debitore e alle persone della sua famiglia con lui conviventi;
- le armi e gli oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio;
- le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione;
- gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali;
- gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli.
La logica è quella della tutela della dignità della persona: il processo esecutivo serve a soddisfare il creditore, non a privare il debitore e la sua famiglia di ciò che serve a vivere. Per questo l’elenco si concentra sugli oggetti d’uso quotidiano e non sul loro valore.
Il limite dei mobili di pregio
La protezione dell’arredo domestico non è però assoluta. La stessa norma esclude dall’impignorabilità i mobili – letti esclusi – di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato. Un tavolo da pranzo d’epoca o un armadio di antiquariato possono quindi essere pignorati, anche se svolgono la stessa funzione di un tavolo e di un armadio comuni; il letto no, qualunque sia il suo valore.
La valutazione spetta in prima battuta all’ufficiale giudiziario, che può farsi assistere da uno stimatore. Se il debitore ritiene che un bene sia stato pignorato in violazione dell’art. 514, la contestazione riguarda il diritto del creditore di procedere su quel bene, e si propone con l’opposizione all’esecuzione.
Che cosa non è nell’elenco
Altrettanto importante è sapere che cosa la norma non protegge. Televisori, computer, impianti audio, divani, librerie, quadri, gioielli diversi dall’anello nuziale, collezioni, biciclette e attrezzature sportive non compaiono nell’elenco e sono, di regola, pignorabili. Lo stesso vale per il denaro contante e i titoli di credito, che anzi l’ufficiale giudiziario deve preferire.
Il dato va letto insieme al criterio del valore di realizzo: molti beni, pur pignorabili, hanno sul mercato dell’usato un valore così basso da non giustificare le spese di trasporto e di vendita. La scelta concreta, come si vedrà, è orientata dalla legge verso i beni di più facile e pronta liquidazione.
Gli strumenti di lavoro e i beni dell’impresa agricola
Risposta diretta. Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per la professione, l’arte o il mestiere del debitore possono essere pignorati solo nei limiti di un quinto, e solo quando gli altri beni non bastano. Il limite non si applica alle società e alle attività in cui prevale il capitale sul lavoro.
La regola del quinto
L’art. 515, terzo comma, c.p.c. dispone che «gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito».
La norma contiene due condizioni cumulative. La prima è la sussidiarietà: gli strumenti di lavoro si toccano solo se gli altri beni non bastano. La seconda è la misura: anche in quel caso, non oltre un quinto. È il punto d’equilibrio fra l’interesse del creditore e l’esigenza di non togliere al debitore la possibilità di produrre il reddito con cui, fra l’altro, potrebbe pagare.
Fino al 2006 gli strumenti di lavoro erano del tutto impignorabili; la riforma di quell’anno li ha trasformati in beni relativamente impignorabili. Il requisito decisivo resta l’indispensabilità: non ogni bene usato nel lavoro è protetto, ma solo quello senza il quale l’attività non potrebbe essere svolta.
Quando il limite non opera
La stessa disposizione esclude la protezione quando il debitore è costituito in forma societaria e, in ogni caso, quando nell’attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro. La tutela è pensata per il lavoratore autonomo, l’artigiano, il professionista che lavora con i propri strumenti, non per l’impresa organizzata in cui l’attrezzatura è capitale.
I beni del fondo agricolo
I primi due commi dell’art. 515 c.p.c. riguardano il mondo agricolo: le cose che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione possono essere pignorate separatamente dall’immobile soltanto in mancanza di altri mobili, e il giudice dell’esecuzione può escludere dal pignoramento quelle necessarie alla coltivazione o consentirne l’uso con le opportune cautele. La stessa disciplina vale per i beni che il coltivatore destina al servizio del fondo.
Come si svolge il pignoramento
Risposta diretta. L’ufficiale giudiziario sceglie i beni di più facile liquidazione entro un valore pari al credito aumentato della metà, li descrive anche con fotografie o riprese, ne determina il valore approssimativo e redige il verbale. Poi provvede alla custodia, che di regola resta presso il debitore.
La scelta dei beni
L’art. 517 c.p.c. stabilisce che il pignoramento deve essere eseguito «sulle cose che l’ufficiale giudiziario ritiene di più facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all’importo del credito precettato aumentato della metà», e che «in ogni caso l’ufficiale giudiziario deve preferire il danaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito che ritiene di sicura realizzazione».
Il limite del credito aumentato della metà è una garanzia per il debitore contro il pignoramento sproporzionato: per un credito di diecimila euro, il valore di realizzo dei beni pignorati non dovrebbe superare i quindicimila. La scelta spetta all’ufficiale giudiziario, non al creditore né al debitore, anche se nella pratica il debitore può segnalare beni che preferisce siano pignorati al posto di altri.
La descrizione e la stima
L’art. 518 c.p.c. prevede che l’ufficiale giudiziario rediga il processo verbale, descrivendo le cose pignorate e il loro stato «mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva» e determinandone approssimativamente il valore, con l’assistenza, quando occorre, di uno stimatore da lui scelto. Se la stima non può essere completata subito, l’ufficiale giudiziario redige un primo verbale e completa le operazioni nel termine perentorio di trenta giorni, sulla base dei valori indicati dall’esperto.
La documentazione fotografica ha una funzione concreta anche per il debitore: fissa lo stato dei beni al momento del pignoramento e rende verificabile, in seguito, sia la loro identità sia l’eventuale sottostima.
Il denaro, i preziosi e i titoli
Per l’art. 520 c.p.c. l’ufficiale giudiziario consegna in cancelleria il denaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi pignorati: il denaro viene depositato nelle forme dei depositi giudiziari, i titoli e i preziosi sono custoditi nei modi che il giudice dell’esecuzione determina. Questi beni, dunque, escono subito dall’abitazione.
La custodia degli altri beni
Per le altre cose l’ufficiale giudiziario provvede, quando il creditore lo chiede, trasportandole in un luogo di pubblico deposito o affidandole a un custode diverso dal debitore; nei casi di urgenza affida la custodia agli istituti autorizzati alle vendite giudiziarie.
Nella maggior parte dei casi, però, i beni restano dove sono. L’art. 521 c.p.c. stabilisce che il debitore e le persone della sua famiglia con lui conviventi non possono essere nominati custodi senza il consenso del creditore, così come il creditore e il suo coniuge non possono esserlo senza il consenso del debitore. Quando il debitore è nominato custode, sottoscrive il verbale e assume obblighi precisi: non può usare le cose pignorate senza l’autorizzazione del giudice e deve renderne conto.
Il quadro cambia quando il creditore deposita l’istanza di vendita: il giudice dispone la sostituzione del custode con l’istituto vendite giudiziarie, che entro trenta giorni provvede al trasporto dei beni presso la propria sede o in altri locali nella sua disponibilità. È il momento in cui il pignoramento diventa, per la famiglia, anche materialmente visibile.
Il pignoramento dell’auto e degli altri veicoli
Risposta diretta. Autoveicoli, motoveicoli e rimorchi possono essere pignorati anche senza che l’ufficiale giudiziario li trovi fisicamente: l’art. 521-bis c.p.c. prevede un atto notificato al debitore e trascritto nei pubblici registri, con l’ingiunzione di consegnare il veicolo entro dieci giorni all’istituto vendite giudiziarie.
La norma nasce da un’esigenza pratica: il veicolo si sposta, e cercarlo sotto casa del debitore è spesso inutile. Il pignoramento si esegue quindi con la notificazione di un atto che indica i beni con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri e con la successiva trascrizione. Se il debitore non consegna il veicolo nei dieci giorni, gli organi di polizia che lo rintracciano ritirano la carta di circolazione e lo affidano all’istituto vendite giudiziarie.
Anche qui il creditore ha un termine: la nota di iscrizione a ruolo, con le copie conformi del titolo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione, va depositata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta consegna da parte dell’istituto, a pena di inefficacia del pignoramento.
I termini che il creditore deve rispettare
Risposta diretta. Due, soprattutto. Entro quindici giorni dalla consegna del verbale il creditore deve iscrivere a ruolo la procedura (art. 518 c.p.c.); entro quarantacinque giorni dal pignoramento deve chiedere la vendita o l’assegnazione (art. 497 c.p.c.). Se li manca, il pignoramento perde efficacia.
L’iscrizione a ruolo in quindici giorni
Dopo il pignoramento l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo e il precetto. L’art. 518 c.p.c. impone al creditore di depositare in cancelleria la nota di iscrizione a ruolo, con le copie conformi di quegli atti, entro quindici giorni dalla consegna, e prevede che il pignoramento perda efficacia quando il deposito avviene oltre quel termine.
La richiesta di vendita: non prima di dieci giorni, non oltre quarantacinque
L’art. 501 c.p.c. fissa un termine dilatorio: l’istanza di assegnazione o di vendita non può essere proposta se non sono decorsi dieci giorni dal pignoramento, salvo che si tratti di cose deteriorabili. È lo spazio minimo lasciato al debitore per reagire: pagare, chiedere la conversione, proporre un’opposizione.
L’art. 497 c.p.c. fissa il termine opposto: il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata chiesta l’assegnazione o la vendita. La finestra utile per il creditore è dunque compresa fra il decimo e il quarantacinquesimo giorno.
Che cosa succede se il pignoramento perde efficacia
L’inefficacia libera i beni dal vincolo, ma non estingue il credito né annulla il titolo. Secondo l’orientamento comune, inoltre, il precetto su cui il pignoramento si fondava può ancora essere utilizzato per un nuovo pignoramento se non è decorso il suo termine di efficacia. La verifica delle date è comunque decisiva, perché una procedura portata avanti su un pignoramento divenuto inefficace è contestabile.
I beni del coniuge, dei figli e degli altri conviventi
Risposta diretta. L’ufficiale giudiziario pignora le cose che trova nella casa del debitore, e chi ne è proprietario deve far valere il proprio diritto con l’opposizione di terzo dell’art. 619 c.p.c. prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione. Ma non può provarlo con testimoni: l’art. 621 c.p.c. lo vieta, salvo eccezioni legate alla professione o al commercio.
Perché in casa si presume che i beni siano del debitore
L’ufficiale giudiziario non accerta la proprietà dei beni: non ne ha gli strumenti né il compito. Pignora ciò che trova nei luoghi del debitore, sulla base di una regola di esperienza secondo cui chi abita una casa dispone dei beni che vi si trovano. Il risultato è che i mobili del coniuge, il computer del figlio, gli oggetti di un parente convivente possono finire nel verbale insieme a quelli del debitore.
La situazione è particolarmente frequente nelle famiglie in cui un solo componente è debitore, e nei casi in cui la casa è intestata a un familiare ma vi risiede anche il debitore. Il fatto che l’immobile appartenga ad altri non basta a escludere il pignoramento dei mobili che vi si trovano: conta la proprietà dei singoli beni.
L’opposizione di terzo
L’art. 619 c.p.c. stabilisce che «il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può proporre opposizione con ricorso al giudice dell’esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione dei beni». Il giudice fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto; se le parti raggiungono un accordo, il giudice ne da’ atto con ordinanza, altrimenti il giudizio prosegue nelle forme ordinarie.
Il termine è quindi legato non a un numero di giorni ma a un momento della procedura: la vendita o l’assegnazione. Muoversi presto è essenziale, anche perché nel frattempo il terzo può chiedere la sospensione della vendita dei beni che rivendica.
Il divieto di prova testimoniale
L’art. 621 c.p.c. è la norma che, in concreto, decide molte di queste controversie: «il terzo opponente non può provare con testimoni il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa o nell’azienda del debitore, tranne che l’esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore».
La ragione della norma è prevenire le collusioni: senza questo limite, basterebbe a un familiare presentare qualche testimone compiacente per sottrarre al creditore l’intero arredo di casa. La conseguenza pratica è che il terzo deve fondare la propria opposizione su documenti: fatture e scontrini intestati, contratti di acquisto, estratti conto che provino il pagamento, atti di donazione, inventari. Secondo l’orientamento consolidato questi documenti devono avere una data certa anteriore al pignoramento, perché altrimenti non sono opponibili al creditore procedente.
L’eccezione della professione o del commercio riguarda situazioni in cui l’appartenenza dei beni al terzo è verosimile già in base all’attività svolta: il commerciante che tiene la merce in un locale del debitore, il professionista che ha nello studio condiviso le proprie attrezzature.
Il coniuge in comunione dei beni
Un discorso a parte meritano i beni acquistati durante il matrimonio da coniugi in regime di comunione legale. In questo caso il problema non è la prova della proprietà esclusiva, ma il rapporto fra il debito personale di uno dei coniugi e i beni comuni, che il codice civile regola con criteri propri. È una valutazione da fare sul caso concreto, partendo dalla natura del debito e dal regime patrimoniale della famiglia.
Come ci si difende dal pignoramento mobiliare
Risposta diretta. Gli strumenti previsti dalla legge sono tre: l’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) per contestare il diritto del creditore di procedere o la pignorabilità dei beni; l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) per i vizi formali, da proporre entro venti giorni; la conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.) per sostituire ai beni una somma di denaro, anche a rate.
L’opposizione all’esecuzione
Con l’opposizione all’esecuzione si contesta il diritto della parte istante a procedere a esecuzione forzata: perché il titolo non esiste o è venuto meno, perché il credito è stato pagato o si è prescritto, perché i beni pignorati sono impignorabili. Quando l’esecuzione è già iniziata, l’opposizione si propone con ricorso al giudice dell’esecuzione, che può sospendere la procedura se ricorrono gravi motivi.
L’opposizione agli atti esecutivi
Con l’opposizione agli atti esecutivi si contesta la regolarità formale degli atti: la notifica del titolo o del precetto, il contenuto del verbale, il rispetto dei giorni e degli orari, le modalità della stima. Il termine è perentorio e breve – venti giorni dal compimento dell’atto o dalla sua conoscenza – e un vizio fatto valere tardi è definitivamente perso.
La conversione del pignoramento
La conversione non contesta il pignoramento: lo sostituisce. Il debitore deposita un’istanza con una somma non inferiore a un quinto del credito, e il giudice determina l’importo complessivo da versare, anche ratealmente, in sostituzione dei beni. Finché le rate sono pagate, la vendita non ha luogo; il mancato pagamento, però, fa riprendere la procedura. L’istanza va proposta prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione.
Pagare, anche dopo il pignoramento
Resta sempre possibile pagare il credito, con gli interessi e le spese, ed estinguere la procedura; e resta possibile trattare con il creditore un accordo di saldo e stralcio. Un accordo raggiunto va però formalizzato con attenzione, precisando che cosa accade alla procedura in corso e chi sostiene le spese.
Il reato di sottrazione dei beni pignorati
Risposta diretta. Vendere, nascondere, distruggere o deteriorare un bene pignorato è un reato, anche se il bene è di proprietà del debitore: l’art. 388, quinto comma, c.p. lo punisce con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a 309 euro.
Il vincolo del pignoramento non trasferisce la proprietà, ma la rende indisponibile. L’art. 388 c.p., al quinto comma, punisce «chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento». Il settimo comma punisce il custode che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell’ufficio, con la reclusione fino a un anno o la multa fino a 516 euro.
Per chi è stato nominato custode dei propri beni, il punto è delicato. Un trasloco, la vendita di un mobile ritenuto di poco valore, la sostituzione di un elettrodomestico guasto possono diventare, se riguardano beni pignorati, condotte penalmente rilevanti. Prima di disporre di un bene inserito nel verbale occorre sempre l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione.
La novità del 31 ottobre 2026: la competenza passa al giudice di pace
Risposta diretta. Dal 31 ottobre 2026, salvo ulteriori rinvii, per l’espropriazione forzata di cose mobili è competente il giudice di pace, non più il tribunale. Lo prevede l’art. 15-bis c.p.c., introdotto dalla riforma della magistratura onoraria.
L’art. 15-bis c.p.c. dispone che «per l’espropriazione forzata di cose mobili è competente il giudice di pace» e che per l’espropriazione di immobili e di crediti resta competente il tribunale. La norma, introdotta dal d.lgs. 13 luglio 2017 n. 116, ha visto la propria applicazione rinviata più volte; l’ultimo differimento, disposto dal decreto-legge 8 agosto 2025 n. 117 convertito dalla legge 3 ottobre 2025 n. 148, l’ha fissata al 31 ottobre 2026.
Per il debitore le regole sostanziali non cambiano: restano gli stessi beni impignorabili, gli stessi termini, gli stessi strumenti di opposizione. Cambiano l’ufficio davanti al quale le istanze e le opposizioni vanno proposte e, di conseguenza, la verifica che occorre fare sulla data in cui la procedura è stata avviata. Nelle procedure a cavallo della data di passaggio, la corretta individuazione del giudice è il primo controllo da fare.
Gli errori più frequenti
Risposta diretta. Ignorare il precetto, opporsi fisicamente all’accesso, disporre dei beni pignorati, lasciare che il familiare proprietario dei beni si affidi ai testimoni, lasciar scadere i venti giorni per i vizi formali.
Il primo errore è l’attesa. Il precetto è l’ultimo momento in cui il debito può essere pagato o contestato prima che l’esecuzione cominci, e i dieci giorni che concede sono il tempo per verificare il titolo, il conteggio e l’eventuale prescrizione.
Il secondo è la resistenza materiale. L’accesso dell’ufficiale giudiziario non richiede il consenso del debitore, e la resistenza porta solo all’intervento della forza pubblica.
Il terzo è disporre dei beni vincolati, per necessità o per leggerezza: è un reato, anche quando il bene è di proprietà del debitore.
Il quarto riguarda i familiari: chi ha beni propri nella casa del debitore dovrebbe conservare la documentazione degli acquisti, perché nell’opposizione di terzo i testimoni, di regola, non sono ammessi.
Il quinto è trascurare i termini. I vizi formali si fanno valere in venti giorni; la conversione va chiesta prima della vendita; l’opposizione di terzo prima che la vendita sia disposta. E dall’altra parte, i quindici e i quarantacinque giorni del creditore vanno controllati: un pignoramento divenuto inefficace non può portare a una vendita valida.
Domande frequenti
L’ufficiale giudiziario avvisa prima di venire?
La legge non impone un preavviso dell’accesso. Il debitore è però informato dell’imminenza dell’esecuzione dalla notificazione del precetto, che intima il pagamento entro un termine non inferiore a dieci giorni e avverte che in mancanza si procederà a esecuzione forzata. Dopo quel termine, e per novanta giorni, l’accesso può avvenire in qualunque giorno feriale fra le 7 e le 21.
Se il debitore non è in casa il pignoramento si fa lo stesso?
L’ufficiale giudiziario può procedere anche in assenza del debitore, aprendo se necessario le porte con l’assistenza della forza pubblica, come consente l’art. 513 c.p.c. Nella pratica, in caso di assenza, l’accesso viene spesso rinviato, ma non c’è alcun diritto del debitore a essere presente perché il pignoramento sia valido.
La televisione e il computer si possono pignorare?
Sì, perché non compaiono nell’elenco dell’art. 514 c.p.c. Nella pratica, però, il loro modesto valore di realizzo sul mercato dell’usato rende spesso poco conveniente pignorarli. Se il computer è uno strumento indispensabile per la professione del debitore, vale il limite del quinto dell’art. 515.
Il cane o il gatto possono essere pignorati?
No. L’art. 514 c.p.c. considera assolutamente impignorabili gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali, e gli animali impiegati a fini terapeutici o di assistenza.
I mobili di casa appartengono al coniuge: che cosa si può fare?
Il coniuge proprietario può proporre opposizione di terzo con ricorso al giudice dell’esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione (art. 619 c.p.c.). Deve però provare la proprietà con documenti – fatture, contratti, pagamenti tracciabili – perché l’art. 621 c.p.c. esclude la prova per testimoni sui mobili pignorati nella casa del debitore.
Quanto dura il vincolo sui beni pignorati?
Finché la procedura è in vita. Il vincolo cessa con la vendita, con il pagamento o la conversione, con l’accoglimento di un’opposizione, oppure con l’inefficacia del pignoramento per il mancato rispetto dei termini: l’iscrizione a ruolo entro quindici giorni dalla consegna del verbale e la richiesta di vendita entro quarantacinque giorni dal pignoramento.
Serve un avvocato per difendersi da un pignoramento mobiliare?
Per le opposizioni all’esecuzione, agli atti esecutivi e di terzo l’assistenza di un difensore è di regola necessaria, e i termini brevi richiedono di muoversi subito. Anche per la conversione e per un accordo con il creditore l’esame del titolo, del conteggio e delle date della procedura aiuta a scegliere lo strumento adatto.
Letture consigliate
- Pignoramento presso terzi: come funziona, termini e come opporsi
- Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): quando e come si propone
- Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): i termini perentori
- Conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.): sostituire i beni con una somma a rate
- Atto di precetto: che cos’è e come ci si oppone
- Saldo e stralcio: l’accordo con il creditore e come si mette per iscritto
Guida aggiornata a settembre 2026.
Il presente contributo ha finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituisce parere legale e non sostituisce l’esame del caso concreto, che richiede la verifica del titolo esecutivo, del precetto, del verbale di pignoramento e delle date della procedura. Per una valutazione della propria posizione è possibile richiedere un appuntamento.
Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di un sistema di intelligenza artificiale. Segnalazioni: info@studiolegalemondello.it
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