Saldo e stralcio: l’accordo con il creditore e come si mette per iscritto

Saldo e stralcio: l’accordo con il creditore e come si mette per iscritto

In sintesi. Il saldo e stralcio non è un istituto previsto da una norma con quel nome: è il risultato di un accordo con cui il creditore accetta una somma inferiore al dovuto e rinuncia al residuo. Sul piano civilistico si inquadra nella transazione, disciplinata dagli artt. 1965 e seguenti del codice civile, oppure nella remissione parziale del debito prevista dall’art. 1236 c.c. La differenza pratica rispetto ad altri strumenti sta in due punti. Il primo è che la trattativa è possibile solo con creditori che possono disporre del proprio credito: banche, finanziarie, società cessionarie, fornitori e privati; non con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, per la quale il credito è indisponibile e le riduzioni esistono soltanto quando la legge le prevede. Il secondo è che l’accordo produce gli effetti che il testo scritto gli attribuisce: una ricevuta generica non chiude la posizione, e il residuo può essere richiesto anni dopo, magari da un titolare diverso. Questa guida ricostruisce quando l’accordo è possibile, come si costruisce la proposta, quali clausole devono comparire nel documento e quali errori, nella pratica, ne vanificano l’effetto.

Che cos’è il saldo e stralcio in termini giuridici

Risposta diretta. È un accordo modificativo o estintivo dell’obbligazione: il creditore riceve meno di quanto gli spetta e rinuncia a pretendere il resto. A seconda di come è costruito, si qualifica come transazione, come remissione parziale del debito o come pactum de non petendo, cioè impegno a non richiedere il residuo.

La qualificazione non ha rilievo soltanto teorico. La transazione presuppone reciproche concessioni e serve a prevenire o chiudere una lite: è la forma più solida, perché produce effetti definitivi e resiste ai ripensamenti. La remissione è un atto con cui il creditore rinuncia al credito e si perfeziona quando la dichiarazione giunge a conoscenza del debitore, salvo il rifiuto di questi. Il pactum de non petendo, invece, non estingue il debito ma paralizza la pretesa, e va costruito con particolare attenzione ai limiti temporali.

L’art. 1967 c.c. richiede la prova per iscritto della transazione. Nella pratica questo significa che l’accordo va documentato in modo completo, e non affidato a scambi informali di messaggi.

Perché non basta il consenso a pagare meno

Un creditore che accetta una somma ridotta senza null’altro precisare può sostenere, in seguito, di avere ricevuto un acconto. L’art. 1194 c.c. gli offre anzi un appiglio: in mancanza di diversa pattuizione, il pagamento si imputa prima agli interessi e alle spese e solo dopo al capitale.

L’accordo serve proprio a escludere questa lettura: deve dire, in modo espresso, che il versamento ha effetto satisfattivo integrale e che nulla più è dovuto a nessun titolo, né per capitale, né per interessi, né per spese.

Con quali creditori è possibile

Risposta diretta. Con tutti i creditori che possono disporre del proprio credito: banche, intermediari finanziari, società cessionarie di crediti deteriorati, fornitori, locatori, condomini, privati. Non con l’agente della riscossione, e con forti limiti con gli enti pubblici.

Banche, finanziarie e società cessionarie

È l’ambito naturale del saldo e stralcio. Le posizioni deteriorate vengono frequentemente cedute in blocco ai sensi dell’art. 58 del testo unico bancario a società specializzate, che le acquistano a un prezzo largamente inferiore al valore nominale. Per il cessionario, ogni incasso superiore al prezzo di acquisto e ai costi di gestione è un risultato positivo, e questo spiega perché la disponibilità a trattare sia in genere maggiore rispetto a quella del creditore originario.

Il rovescio della medaglia è che aumenta il numero di soggetti coinvolti: il titolare del credito, il servicer che lo gestisce, la società di recupero che conduce la trattativa. Sapere chi ha il potere di impegnare chi diventa la prima verifica da compiere.

Agenzia delle Entrate-Riscossione ed enti impositori

Qui lo spazio negoziale non esiste. Il credito tributario e contributivo è indisponibile: l’ente non può rinunciare a una parte di quanto iscritto a ruolo per effetto di un accordo. Le uniche riduzioni ammesse sono quelle previste dalla legge, e operano nelle finestre delle definizioni agevolate, che eliminano sanzioni e interessi di mora lasciando il capitale, le spese di notifica e quelle delle procedure esecutive.

Gli strumenti disponibili verso l’agente della riscossione restano quindi la dilazione prevista dall’art. 19 del d.P.R. 602/1973 e l’adesione alle sanatorie quando sono aperte. Chi propone accordi a stralcio su cartelle esattoriali prospetta un risultato che la disciplina vigente non consente.

Enti pubblici e gestori di servizi

Per gli enti pubblici valgono regole di contabilità e di indisponibilità che restringono il margine, mentre per i gestori di servizi la disponibilità varia: sulle forniture domestiche esistono margini soprattutto quando la pretesa comprende periodi coperti da prescrizione o conguagli contestabili, ipotesi in cui la riduzione non è una concessione ma il riconoscimento di quanto realmente dovuto.

Perché un creditore accetta

Risposta diretta. Per ragioni economiche, non personali. La proposta viene valutata confrontando quanto si incassa subito con quanto si stima di recuperare proseguendo, scontato del tempo, dei costi e del rischio di non recuperare nulla.

Gli elementi che pesano sono quattro. Il prezzo di acquisto del credito, quando la posizione è stata ceduta: è il parametro che il cessionario usa per misurare il proprio risultato. La capienza effettiva del debitore, valutata sulla base delle informazioni disponibili: redditi, beni intestati, eventuali procedure già in corso. Il costo e la durata del recupero giudiziale, che per posizioni di importo contenuto assorbono una quota rilevante dell’incasso atteso. Infine il rischio che il debitore acceda a una procedura di composizione della crisi, esito nel quale il creditore chirografario ottiene di regola una percentuale.

È su questi elementi che si costruisce una proposta credibile. Le argomentazioni fondate esclusivamente sulla difficoltà personale, senza riscontri documentali, raramente incidono.

Come si costruisce la proposta

Risposta diretta. Con una posizione ricostruita nei documenti, un importo sostenibile e una tempistica certa. La proposta seria indica che cosa si paga, quando si paga e da dove provengono le somme.

Ricostruire la posizione prima di trattare

Prima di formulare qualsiasi offerta vanno verificate le stesse tre cose che si verificano su ogni debito: la regolarità degli atti, il decorso della prescrizione, la correttezza del conteggio. Se la pretesa è in tutto o in parte contestabile, la trattativa parte da una base diversa, e in certi casi non ha senso avviarla affatto.

È un passaggio che va compiuto prima e non dopo, perché l’accordo transattivo comporta di regola la rinuncia a far valere le contestazioni sul rapporto: si chiude la lite, e la si chiude anche per la parte che si sarebbe potuto vincere.

Importo e forma del pagamento

L’unica soluzione ottiene mediamente riduzioni maggiori rispetto a un piano rateale, perché elimina il rischio di inadempimento. Quando la disponibilità immediata manca, è comunque preferibile un piano breve con rate sostenibili rispetto a un piano lungo che rischia di interrompersi: l’accordo che salta a metà produce, nella maggior parte dei casi, il ripristino integrale del debito originario al netto dei versamenti.

Se le somme provengono da terzi, come familiari che intervengono per chiudere la posizione, è opportuno che l’accordo lo espliciti e che sia chiara la causa del pagamento, per evitare contestazioni successive sulla provenienza e sulla natura del versamento.

La forma della trattativa

La proposta va inoltrata per iscritto, con un canale che consenta di provarne l’invio e la ricezione. Nella corrispondenza è bene evitare formule che valgano come riconoscimento incondizionato del debito nella sua interezza: una proposta transattiva si formula facendo salve le contestazioni, e questa avvertenza va scritta.

Che cosa deve contenere l’accordo

Risposta diretta. Deve individuare il rapporto e la posizione, fissare importo e termini, dichiarare l’effetto liberatorio, disciplinare le azioni in corso, le spese e le segnalazioni, e impegnare chi ha il potere di disporre del credito.

L’individuazione del rapporto

Numero di contratto, numero di posizione, importo originario, titolo su cui il creditore fonda la pretesa. Un accordo che si riferisce genericamente al debito lascia spazio a contestazioni su quali rapporti siano stati compresi, soprattutto quando tra le stesse parti esistono più posizioni.

L’effetto liberatorio

È la clausola centrale. Deve dire che, con il pagamento della somma indicata nei termini pattuiti, il creditore si dichiara integralmente soddisfatto e nulla più ha a pretendere a nessun titolo, per capitale, interessi, spese e accessori, rinunciando a ogni azione e pretesa relativa a quel rapporto.

L’espressione a saldo e stralcio, da sola, è meno univoca di quanto si creda: è la descrizione dell’effetto a rendere l’accordo solido.

Le azioni in corso

Se è stato notificato un precetto, se pende un pignoramento, se è iscritta un’ipoteca, l’accordo deve prevedere che cosa ne sia. Le clausole utili sono la rinuncia agli atti esecutivi, l’impegno a chiedere l’estinzione della procedura, il consenso alla cancellazione delle formalità pregiudizievoli e l’indicazione di chi sopporta le relative spese.

Senza queste previsioni può accadere che la posizione sia chiusa ma il vincolo resti iscritto, con conseguenze pratiche evidenti quando l’immobile deve essere venduto o rifinanziato.

Spese legali e interessi

Vanno indicate espressamente. Un accordo che tace sulle spese lascia aperta la possibilità che il legale del creditore le pretenda separatamente. La formula da preferire è quella che ricomprende ogni onere nella somma pattuita.

Le segnalazioni nelle banche dati

La chiusura della posizione va comunicata ai sistemi di informazione creditizia. L’accordo deve contenere l’impegno del creditore a effettuare la comunicazione entro un termine determinato, precisando che il dato sarà aggiornato secondo i tempi di conservazione previsti dalla disciplina di settore.

È bene sapere che l’aggiornamento non equivale alla cancellazione immediata: la segnalazione permane per il periodo stabilito, ma con l’indicazione della definizione della posizione.

La legittimazione di chi sottoscrive

Il documento deve indicare chi firma, in quale qualità e in forza di quale potere. Quando la trattativa è condotta da una società di recupero per conto del titolare del credito, l’accordo deve richiamare il mandato e impegnare il titolare. Se il credito è stato ceduto, vanno acquisiti gli elementi che rendono la cessione opponibile.

È la cautela che evita l’esito peggiore: avere pagato e vedersi chiedere il residuo da un soggetto che non ha sottoscritto nulla.

La clausola di inadempimento

Quasi tutti i testi predisposti dai creditori prevedono che il mancato pagamento faccia venire meno l’agevolazione e renda esigibile l’intero originario, al netto dei versamenti. È una clausola legittima e diffusa, ma va letta prima di firmare, valutando la reale sostenibilità del piano e chiedendo, se possibile, l’introduzione di una tolleranza per il ritardo lieve.

L’ordine dei passaggi

Risposta diretta. Prima si perfeziona l’accordo scritto, poi si esegue il pagamento. La sequenza inversa espone al rischio che il versamento venga imputato in acconto, lasciando in vita il residuo.

Quando il creditore chiede la contestualità, la soluzione tecnica c’è: si sottoscrive il testo prevedendo che l’efficacia sia subordinata all’integrale accredito entro una data determinata, così che il documento esista già al momento del pagamento e produca effetto automaticamente.

Il bonifico va eseguito sulle coordinate indicate nell’accordo e con una causale che richiami il documento e la posizione. È un dettaglio banale che, nelle contestazioni successive, si rivela decisivo.

Che cosa scrivere nella proposta

Risposta diretta. La proposta è un documento breve ma strutturato: identifica la posizione, riepiloga la situazione, indica l’importo offerto e i tempi, e fissa un termine per la risposta.

L’apertura richiama gli estremi della posizione e il soggetto che la gestisce, chiedendo, se non è già stato fornito, il documento che attesta la titolarità del credito. È una richiesta legittima e utile: chiarisce fin da subito con chi si sta trattando.

Segue una parte descrittiva, che espone in modo sobrio e verificabile la situazione economica: è la parte che rende credibile l’offerta. Le affermazioni generiche non incidono; i riscontri documentali, quando esistono, si allegano.

La parte centrale contiene l’offerta: importo, forma del pagamento, tempi. Se l’offerta è condizionata alla sottoscrizione di un testo che contenga determinate clausole, va detto subito, allegando la bozza. È preferibile presentare il proprio testo piuttosto che attendere il modulo della controparte, che di regola contiene solo le clausole utili al creditore.

La chiusura fissa un termine per il riscontro e precisa che la proposta è formulata in via transattiva, senza riconoscimento del debito e facendo salva ogni contestazione in caso di mancato accordo. È la formula che impedisce di trasformare un tentativo di definizione in un riconoscimento utilizzabile contro chi lo ha formulato.

Trattare con il servicer

Nelle posizioni cedute la trattativa è quasi sempre condotta da un gestore, che opera sulla base di deleghe e di limiti predeterminati. Ciò comporta due conseguenze pratiche. La prima è che l’interlocutore diretto può non avere il potere di accettare l’offerta e deve sottoporla al titolare: i tempi si allungano, ed è bene metterli in conto. La seconda è che i margini di trattativa sono spesso definiti per fasce, il che rende poco produttive le trattative condotte al telefono e utile la formulazione scritta.

Quando l’accordo viene raggiunto, il testo deve impegnare il titolare del credito. Un documento sottoscritto dal solo gestore, privo di riferimento al mandato, non offre la stessa protezione.

Saldo e stralcio ed esecuzione già pendente

Risposta diretta. L’esistenza di una procedura esecutiva non impedisce l’accordo, ma ne modifica il contenuto: occorre disciplinare la sorte della procedura, delle spese e dei vincoli iscritti.

Se è in corso un pignoramento presso terzi, l’accordo deve prevedere la rinuncia agli atti e la dichiarazione di non avere più nulla a pretendere, così che il terzo pignorato sia liberato e le somme accantonate tornino nella disponibilità del debitore. Se è in corso un’espropriazione immobiliare, vanno considerate anche le spese della procedura e la posizione degli eventuali creditori intervenuti, che non sono vincolati dall’accordo raggiunto con il solo procedente.

Quando i creditori sono più di uno, un accordo che chiuda la posizione con uno solo può non risolvere il problema: la procedura prosegue su impulso degli altri. È una circostanza da verificare prima di impegnare risorse, perché incide sulla convenienza dell’operazione.

Quando la trattativa non giunge a esito e la vendita si avvicina, la conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c. resta lo strumento che non dipende dal consenso del creditore, con i termini e le condizioni che quella norma prevede.

I rischi da valutare prima di chiudere

Risposta diretta. Tre profili meritano attenzione: la stabilità dell’atto in caso di successiva procedura concorsuale, il trattamento fiscale della parte non pagata per chi svolge attività d’impresa, e la rinuncia alle contestazioni che l’accordo comporta.

Il primo profilo riguarda chi è esposto al rischio di una successiva liquidazione giudiziale o controllata: i pagamenti e gli atti compiuti nel periodo anteriore possono essere valutati secondo la disciplina degli artt. 166 e seguenti del codice della crisi. È un tema che riguarda soprattutto gli imprenditori, ma va considerato anche quando si sceglie di privilegiare un creditore rispetto ad altri.

Il secondo profilo interessa le imprese e i professionisti: la parte di debito non pagata può assumere rilievo reddituale come sopravvenienza attiva. La valutazione va fatta con il consulente fiscale prima della firma, non dopo.

Il terzo profilo è quello già segnalato: la transazione chiude la lite. Se esistevano ragioni di contestazione serie, rinunciarvi in cambio di una riduzione modesta può non essere conveniente.

Se il creditore non accetta

Risposta diretta. Restano gli strumenti che non dipendono dal consenso della controparte: la dilazione, la conversione del pignoramento, le opposizioni e, nei casi di dissesto strutturale, le procedure di composizione della crisi.

La conversione prevista dall’art. 495 c.p.c. è spesso la risposta più efficace quando l’esecuzione è già iniziata: consente di sostituire ai beni pignorati una somma di denaro, con versamento iniziale e rateizzazione del residuo disposta dal giudice. Non richiede l’accordo del creditore, e opera anche quando la trattativa è fallita.

Quando le posizioni sono molte e nessuna trattativa individuale risolve il quadro complessivo, il riferimento è il codice della crisi, con le procedure che si svolgono davanti al tribunale tramite un organismo di composizione della crisi.

Domande frequenti

Esiste una percentuale standard di riduzione?

No. La misura dipende dall’anzianità della posizione, dal fatto che il credito sia stato ceduto e a quale prezzo, dalla capienza del debitore e dalla forma del pagamento. Qualsiasi indicazione formulata prima di avere esaminato la posizione non ha basi concrete.

Il creditore può rifiutare un pagamento parziale?

Sì. L’art. 1181 c.c. consente al creditore di rifiutare un adempimento parziale anche quando la prestazione è divisibile. È proprio per questo che il pagamento ridotto ha bisogno di un accordo: senza, il creditore può incassare e considerarlo un acconto.

Un accordo raggiunto per telefono è valido?

La transazione richiede la prova per iscritto. Un’intesa verbale, anche se effettivamente raggiunta, è difficilmente dimostrabile e non offre alcuna protezione: il documento non è una formalità burocratica, è l’unico modo per rendere opponibile quanto pattuito.

Che cosa succede ai coobbligati e ai garanti?

Dipende dal contenuto dell’accordo. La posizione del fideiussore e quella del coobbligato solidale seguono regole proprie, e un accordo che libera il debitore principale non produce automaticamente i medesimi effetti verso i terzi. Se l’obiettivo è chiudere la posizione anche per il garante, va detto nel testo.

Dopo il pagamento, quali documenti conservare?

L’accordo sottoscritto, la contabile del pagamento, la quietanza rilasciata dal creditore, la comunicazione di chiusura della posizione e, quando previste, le attestazioni relative alla cancellazione delle formalità e all’aggiornamento delle segnalazioni. Sono i documenti che consentono di reagire rapidamente se la pretesa dovesse essere riproposta.

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.


Avv. Michele Tindaro Mondello — Avvocato Cassazionista, Dottore di ricerca

Questo articolo ha finalità informativa e non costituisce parere legale. Ogni situazione va valutata nel caso concreto. Per una valutazione del proprio caso è possibile richiedere un appuntamento presso lo Studio.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di un sistema di intelligenza artificiale. Segnalazioni: info@studiolegalemondello.it


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