Pignoramento dello stipendio da Agenzia Entrate-Riscossione: scaglioni ex art. 72-ter e prelievi indebiti

Busta paga italiana con calcolatrice ed euro - illustrazione del pignoramento dello stipendio da Agenzia Entrate-Riscossione e calcolo della quota corretta secondo art. 72-ter DPR 602/1973

Ultimo aggiornamento: 4 Giugno 2026

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In sintesi. Quando l’Agenzia delle Entrate-Riscossione pignora lo stipendio, la quota effettivamente trattenuta non è sempre il “quinto” che molti immaginano: dipende dall’importo netto mensile della retribuzione e dai limiti per scaglioni introdotti dall’art. 72-ter del DPR 602/1973. Su stipendi fino a 2.500 euro è pignorabile un decimo, tra 2.500 e 5.000 euro un settimo, oltre 5.000 euro il quinto. È un regime più favorevole rispetto al pignoramento ordinario, ma viene applicato in modo errato dai datori di lavoro più spesso di quanto si pensi, con prelievi indebiti che il lavoratore può fermare e farsi restituire.

Guida aggiornata al maggio 2026.


Il problema, in pratica

Il lavoratore si presenta in studio con una busta paga che, da un mese all’altro, è calata di centocinquanta o duecento euro. La causale è criptica: “pignoramento ente riscossione”. Nessuno gli ha spiegato che cosa è successo, perché, su quale debito. Spesso il debitore non aveva nemmeno ricevuto un atto formale: l’ordine di pagamento ex art. 72-bis è stato notificato al datore di lavoro, e qualcuno in azienda — il consulente del lavoro, l’ufficio personale — ha applicato la trattenuta.

Da qui partono due domande, entrambe legittime. La prima: il pignoramento è regolare? La seconda: la quota trattenuta è corretta?

Sulla prima questione si gioca il merito della difesa (prescrizione del credito, vizi di notifica delle cartelle, possibili pagamenti già effettuati). Sulla seconda — che è oggetto specifico di questa guida — si gioca un punto tecnico molto frequente: la quota corretta è davvero quella che il datore di lavoro sta trattenendo? In una percentuale rilevante di casi, no.


La regola dell’art. 72-ter: i tre scaglioni

Risposta diretta. L’art. 72-ter del DPR 602/1973, introdotto dal D.L. 16/2012, stabilisce limiti di pignorabilità dello stipendio differenziati per scaglioni di importo. Le somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro sono pignorabili dall’agente della riscossione nelle seguenti misure: un decimo per importi fino a 2.500 euro mensili netti, un settimo per importi superiori a 2.500 e non superiori a 5.000 euro, un quinto per importi superiori a 5.000 euro.

I tre scaglioni in dettaglio

  • Fino a 2.500 euro netti mensili: la quota pignorabile è di un decimo. Per uno stipendio di 1.800 euro netti, ad esempio, la trattenuta corretta è di 180 euro mensili.
  • Oltre 2.500 e fino a 5.000 euro netti mensili: la quota pignorabile è di un settimo. Per uno stipendio di 3.500 euro netti, la trattenuta corretta è di 500 euro mensili (3.500 : 7).
  • Oltre 5.000 euro netti mensili: la quota pignorabile è di un quinto, in linea con la regola ordinaria del codice di procedura civile (art. 545). Per uno stipendio di 6.000 euro netti, la trattenuta corretta è di 1.200 euro mensili.

Il significato del regime “per scaglioni”

Il punto va chiarito perché crea spesso confusione. Lo “scaglione” indica l’intero importo dello stipendio, non una porzione. Se lo stipendio netto è di 4.000 euro, si applica un settimo a 4.000 (e non un decimo a 2.500 più un settimo all’eccedenza). Lo schema è “soglia con percentuale unica”, non “scaglione progressivo come l’IRPEF”.

Come si individua l’importo “netto” rilevante

L’importo rilevante è il netto in busta paga, calcolato dopo le ritenute fiscali e previdenziali, dopo eventuali trattenute volontarie (es. cessione del quinto) e dopo ogni altra trattenuta obbligatoria. È quello che il lavoratore concretamente percepisce.

Si discute, in giurisprudenza, se ai fini del calcolo della quota si debba considerare anche la quattordicesima e la tredicesima: la posizione prevalente è che le mensilità aggiuntive concorrano al netto del mese in cui sono erogate, applicando la regola dello scaglione corrispondente al totale percepito in quella mensilità.


L’errore tipico del datore di lavoro

Risposta diretta. Nella pratica, l’errore più frequente è l’applicazione automatica del “quinto” anche a stipendi sotto i 2.500 euro netti, quando il limite corretto sarebbe un decimo. La conseguenza è una trattenuta più che doppia rispetto a quella effettivamente dovuta. L’errore va corretto con diffida al datore di lavoro e, in mancanza, con opposizione agli atti esecutivi davanti al giudice ordinario.

Perché l’errore è così frequente

La causa è semplice: chi gestisce il payroll (consulente del lavoro, ufficio personale, software gestionali) lavora di default con la regola ordinaria dell’art. 545 c.p.c., che prevede il quinto in tutti i casi. Quando arriva un ordine di pagamento ex art. 72-bis DPR 602/1973, viene spesso trattato come un pignoramento ordinario, applicando automaticamente il quinto. La specificità dell’art. 72-ter — che impone limiti più favorevoli — viene ignorata o non riconosciuta.

Anche il testo dell’ordine di pagamento notificato dall’ADER al datore di lavoro contribuisce alla confusione: spesso indica la quota “fino a un quinto” senza specificare la modulazione per scaglioni. Il datore di lavoro applica letteralmente quanto indicato, senza verificare se la regola dell’art. 72-ter imponga una soglia più favorevole.

Quanto si perde con l’errore

Numeri concreti. Stipendio netto di 1.800 euro:

  • quota corretta (un decimo): 180 euro;
  • quota erroneamente applicata (un quinto): 360 euro;
  • differenza mensile: 180 euro;
  • differenza annua: 2.160 euro.

Su una procedura che può durare anni, la differenza fa accumulare un esborso indebito di parecchie migliaia di euro, che il lavoratore avrebbe potuto evitare.

Cosa fare quando si scopre l’errore

Tre passi.

Primo: richiedere copia dell’ordine di pagamento notificato al datore di lavoro. Il lavoratore ha diritto di vederlo, sia perché coobligato dell’esecuzione sia perché destinatario di una notifica obbligatoria (lo prevede l’art. 72-bis stesso). Se il datore di lavoro lo negasse, la richiesta va formalizzata per iscritto.

Secondo: redigere una diffida tecnica al datore di lavoro, indicando il corretto limite di pignorabilità (un decimo, un settimo o un quinto in base allo scaglione di reddito), citando l’art. 72-ter DPR 602/1973, e chiedendo la rideterminazione della trattenuta per il futuro e la restituzione delle somme eccedenti già trattenute. La diffida è uno strumento spesso risolutivo: il datore di lavoro, di fronte a una rivendicazione formale e tecnicamente fondata, di norma corregge senza opporsi.

Terzo: in mancanza di adeguamento, proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. davanti al giudice ordinario competente, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità della maggior trattenuta e la restituzione delle somme indebitamente percepite da ADER. Il termine di venti giorni decorre dalla “conoscenza” del vizio, che — per orientamento prevalente — coincide con il momento in cui il lavoratore ha effettivamente realizzato l’errato calcolo.


L’ultima mensilità accreditata sul conto

C’è una tutela aggiuntiva che riguarda non il pignoramento sullo stipendio “alla fonte” (presso il datore di lavoro), ma il pignoramento del conto corrente su cui lo stipendio è accreditato. Quando ADER pignora il conto, è impignorabile l’ultimo emolumento accreditato a titolo di stipendio.

Lo prevede l’art. 545, settimo comma, c.p.c. (richiamato dall’art. 72-bis DPR 602/1973 nella parte applicabile). La ratio è chiara: garantire al lavoratore la mensilità più recente, necessaria per vivere nel mese successivo. Anche questa tutela va attivata dal debitore: la banca, in genere, non distingue d’ufficio le somme provenienti da stipendio dalle altre.

La distinzione fra “pignoramento dello stipendio alla fonte” e “pignoramento del conto su cui è accreditato lo stipendio” è importante:

  • se ADER pignora alla fonte (presso il datore), si applica l’art. 72-ter con la sua modulazione per scaglioni;
  • se ADER pignora il conto, si applicano le regole dell’art. 545 c.p.c. richiamate dal 72-bis (soglia del doppio dell’assegno sociale per stipendi/pensioni già accreditati, ultima mensilità impignorabile, limiti per scaglioni sugli accrediti successivi).

Stipendio in regime di doppio pignoramento

Una situazione che si presenta con una certa frequenza: lo stipendio è già oggetto di un pignoramento ordinario (es. per un debito bancario, per un assegno familiare) e ADER vuole aggiungere il proprio. Cosa succede?

La regola è quella del cumulo dei pignoramenti, disciplinata dall’art. 545, quarto comma, c.p.c.: la somma complessiva delle quote pignorate non può superare la metà dello stipendio netto. Quindi, se è già attivo un pignoramento ordinario di un quinto, ADER non può aggiungere un secondo quinto pieno: deve modulare la propria pretesa fino al limite della metà.

Nella pratica, quando si presenta il cumulo, vi è una “graduatoria” fra pignoramenti basata sull’ordine di notifica al datore di lavoro. Il datore di lavoro applica prima il pignoramento più “anziano”, e il secondo entra in vigore non appena finisce il primo o nei limiti della soglia residua disponibile.

La gestione dei cumuli richiede attenzione perché molti datori di lavoro, per evitare contestazioni, “saltano” la modulazione e applicano il quinto al primo pignoramento e il quinto al secondo, sforando la soglia della metà. È un’altra ipotesi in cui la verifica tecnica della busta paga porta spesso a un guadagno significativo per il lavoratore.


Quando si può fermare il pignoramento dello stipendio

Le strade per ottenere lo “stop” del pignoramento sono diverse e vanno valutate caso per caso.

Estinzione del debito

La via più ovvia e diretta: pagamento integrale del debito o adesione alla rateizzazione. Pagato il dovuto (o aderito al piano), ADER deve disporre lo “stop” dell’ordine al datore di lavoro. Nella pratica, lo svincolo non è sempre istantaneo: occorre spesso una segnalazione formale e un sollecito.

Sospensione amministrativa

La già citata sospensione ex art. 1, c. 537, L. 228/2012. Quando il contribuente può dimostrare l’illegittimità del credito (prescrizione, pagamento già effettuato, sgravio, errore di persona), l’istanza ad ADER produce di norma la sospensione dell’attività esecutiva. È gratuita e relativamente semplice, va presentata direttamente all’agente della riscossione con la documentazione di supporto.

Opposizione giudiziale con istanza di sospensione

Quando il debito è effettivamente contestabile (motivi sostanziali da far valere) o l’atto è viziato nella forma, l’opposizione (art. 615 o art. 617 c.p.c. a seconda del vizio) accompagnata da istanza di sospensione consente di ottenere un provvedimento giudiziale di blocco. Il giudice decide sull’istanza in tempi tendenzialmente rapidi (30-60 giorni dal deposito).

Conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.)

Per chi ha disponibilità di liquidità sufficiente, è uno strumento potente. Si chiede al giudice di sostituire le somme oggetto del pignoramento con una somma “in cauzione” di pari importo, depositata in cancelleria, e di consentire il pagamento del residuo a rate (fino a 48 mensilità). Se la conversione viene accolta, il pignoramento dello stipendio cessa: il lavoratore torna a percepire la retribuzione intera, e versa al giudice (per ADER) le rate concordate.


Cosa fare appena si scopre il pignoramento

Una checklist operativa per le prime settimane.

Raccogli i documenti. Busta paga del mese in cui è comparsa la trattenuta, busta paga del mese precedente (per il confronto), ordine di pagamento ex art. 72-bis notificato dal datore di lavoro (chiedi copia per iscritto), eventuali cartelle ricevute negli anni precedenti.

Verifica l’importo della trattenuta. Confronta il netto del tuo stipendio con i tre scaglioni dell’art. 72-ter. Se l’azienda sta applicando il quinto a uno stipendio sotto i 2.500 euro netti, c’è un errore da contestare.

Chiedi l’accesso documentale ad ADER. Richiesta scritta di estratto di ruolo, copie delle notifiche delle cartelle e delle intimazioni che fondano il pignoramento. Senza questi documenti, qualsiasi valutazione tecnica del merito lavora al buio.

Calcola la prescrizione. Per ogni cartella, individua la natura del credito (tributario locale, contributivo, erariale) e il termine di prescrizione applicabile. Verifica l’ultimo atto interruttivo. Se la prescrizione è maturata, è un argomento centrale dell’opposizione.

Confrontati con un avvocato. La distinzione tra “errore di calcolo” e “merito del debito” condiziona la strategia: nel primo caso si gioca tutto sull’art. 617 c.p.c. (vizi formali), nel secondo sull’art. 615 c.p.c. (merito). Spesso le due linee si sovrappongono.


FAQ — Domande frequenti

Il datore di lavoro mi sta trattenendo un quinto, ma il mio stipendio è di 1.700 euro netti. È corretto?

No. Per stipendi sotto i 2.500 euro netti, la quota corretta è di un decimo, non un quinto. La trattenuta va contestata con una diffida al datore di lavoro, citando l’art. 72-ter DPR 602/1973, chiedendo la rideterminazione e la restituzione delle somme eccedenti. Se la richiesta non viene accolta, si propone opposizione agli atti esecutivi davanti al giudice ordinario.

Lo stipendio comprende tredicesima e quattordicesima: come si calcola la quota nel mese in cui vengono erogate?

La quota va calcolata sul totale netto percepito nel mese, applicando lo scaglione corrispondente. Se la tredicesima fa sì che il netto del mese superi i 2.500 euro, in quel mese la quota corretta diventa un settimo (e non un decimo). Negli altri mesi torna alla regola dello scaglione base. È una modulazione che spesso il payroll non gestisce e che merita un controllo busta paga per busta paga.

Ho già un pignoramento ordinario sullo stipendio per una cessione del quinto. ADER può aggiungersi?

Sì, ma con i limiti del cumulo (art. 545, quarto comma, c.p.c.): la somma complessiva delle quote pignorate non può superare la metà dello stipendio netto. Spesso, in queste situazioni, la verifica delle trattenute mostra che il datore di lavoro sta sforando la soglia: c’è spazio per una rivendicazione.

Ho ricevuto solo la notifica del pignoramento al mio datore di lavoro, non a me personalmente. È regolare?

No, l’ordine di pagamento ex art. 72-bis va notificato anche al debitore. La mancata notifica al debitore è motivo di nullità: si propone opposizione agli atti esecutivi nel termine di venti giorni dalla conoscenza dell’atto (in genere, dal primo mese in cui appare la trattenuta in busta paga). La giurisprudenza è consolidata nel ritenere la notifica al debitore un requisito non derogabile.

Quanto tempo dura il pignoramento dello stipendio?

Continua fino all’estinzione del debito (capitale, interessi, sanzioni, aggi). Su debiti consistenti, il pignoramento può durare anni. Per chi ha disponibilità liquide, la conversione ex art. 495 c.p.c. è la via più rapida per chiuderlo prima.

Posso aderire alla rottamazione per chiudere il pignoramento?

Quando il legislatore apre una definizione agevolata (la cosiddetta “rottamazione”), l’adesione consente di pagare il dovuto in misura ridotta (con stralcio di sanzioni e interessi di mora) e ottenere la sospensione dell’esecuzione. È spesso vantaggiosa, ma va valutata caso per caso, confrontando il beneficio della rottamazione con i motivi di opposizione astrattamente disponibili.

Cosa fa lo Studio Legale Mondello in queste situazioni?

Lo studio offre la verifica documentale completa (richiesta dell’estratto di ruolo, ricostruzione delle notifiche, calcolo della prescrizione cartella per cartella), la diffida tecnica al datore di lavoro quando l’errore di calcolo è il problema centrale, l’opposizione agli atti esecutivi e/o all’esecuzione nei casi più articolati, la rateizzazione o l’adesione a definizioni agevolate quando questa è la strada più efficiente. La consulenza preliminare consente di scegliere la strategia più adatta alla concreta posizione del cliente.

Quanto costa una diffida e quanto costa un’opposizione?

La diffida tecnica al datore di lavoro è uno strumento economico, che spesso risolve in pochi giorni la questione del calcolo della quota. L’opposizione giudiziale ha costi variabili in funzione del valore della causa e della complessità (presenza di consulenza tecnica, numero di cartelle da contestare, ecc.). In tutti i casi lo studio fornisce un preventivo trasparente prima di iniziare l’attività, evitando sorprese.


Conclusione

Il pignoramento dello stipendio da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione è una procedura efficiente per l’erario ma costellata di errori di applicazione, soprattutto sul lato del calcolo della quota. Conoscere la regola dei tre scaglioni dell’art. 72-ter — un decimo fino a 2.500, un settimo tra 2.500 e 5.000, un quinto oltre — è il primo passo per non subire passivamente trattenute superiori a quelle dovute.

Lo Studio Legale Mondello assiste lavoratori dipendenti e pensionati in tutta Italia, con verifica della busta paga, diffida al datore di lavoro, opposizioni giudiziali e gestione integrata del rapporto con ADER. Tel. 0941 526307 – email info@studiolegalemondello.it.


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