Ultimo aggiornamento: 4 Giugno 2026
In sintesi. Quando l’Agenzia delle Entrate-Riscossione pignora il conto corrente del contribuente lo fa con una procedura speciale, costruita appositamente per la riscossione esattoriale: l’art. 72-bis del DPR 602/1973. È un meccanismo diverso dal pignoramento ordinario presso terzi del codice di procedura civile e per molti aspetti più “rapido” — la banca riceve un ordine di pagamento e deve versare le somme entro sessanta giorni, senza passare dal giudice. Proprio per questa specialità, l’art. 72-bis offre al contribuente difese e vizi di nullità che vanno conosciuti caso per caso, e che la giurisprudenza ha progressivamente delimitato. Questa guida approfondisce la procedura speciale, le sue differenze rispetto al pignoramento ordinario e gli strumenti di tutela.
Guida aggiornata al maggio 2026. Approfondisce la disciplina speciale dell’art. 72-bis DPR 602/1973 e si affianca alla nostra guida generale al pignoramento del conto corrente.
Perché esiste l’art. 72-bis: una procedura “su misura” per il Fisco
Il pignoramento del conto corrente da parte di un comune creditore (banca, fornitore, lavoratore licenziato) segue un percorso preciso: notifica al debitore e alla banca, fissazione dell’udienza davanti al giudice dell’esecuzione, dichiarazione del terzo, ordinanza di assegnazione. È un processo “garantito” che coinvolge il tribunale dall’inizio.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, però, ha bisogno di un meccanismo più rapido. La massa di crediti da riscuotere è enorme, l’utilità sociale della riscossione è considerata preminente, l’efficienza è un obiettivo legislativo dichiarato. Da qui nasce, nel 2005, l’art. 72-bis del DPR 602/1973: una procedura speciale di pignoramento presso terzi, completamente “amministrativa”, che aggira il giudice dell’esecuzione.
La banca, invece di ricevere una citazione di pignoramento da notificare al giudice, riceve direttamente un ordine di pagamento. Le viene chiesto di versare ad ADER le somme accreditate sul conto del debitore, fino a concorrenza dell’importo iscritto a ruolo, entro sessanta giorni se esigibili o alle scadenze se periodiche. Il giudice entra in scena solo se e quando il contribuente decide di opporsi.
È un sistema costruito per essere efficiente. Ed è proprio questa efficienza che — quando si traduce in approssimazione formale o sostanziale — apre spazi di difesa che il difensore esperto sa intercettare.
Le differenze rispetto al pignoramento ordinario
Risposta diretta. Il pignoramento ex art. 72-bis DPR 602/1973 si distingue dal pignoramento ordinario presso terzi (artt. 543 e seguenti c.p.c.) per quattro elementi: non richiede l’intervento del giudice dell’esecuzione; non prevede l’udienza di assegnazione; il terzo versa direttamente all’agente della riscossione senza ordinanza giudiziale; l’opposizione del debitore segue regole specifiche con i termini perentori dell’art. 617 c.p.c. (vizi formali) o senza termine per i vizi di merito ex art. 615 c.p.c.
Pignoramento ordinario (artt. 543 e ss. c.p.c.)
- Notifica al debitore e al terzo dell’atto di pignoramento, con citazione all’udienza davanti al giudice dell’esecuzione.
- Dichiarazione del terzo entro dieci giorni (oggi con modalità telematiche).
- Udienza per la verifica del credito.
- Ordinanza di assegnazione del giudice.
- Pagamento del terzo al creditore in forza dell’ordinanza.
Pignoramento esattoriale (art. 72-bis DPR 602/1973)
- Notifica al terzo dell’ordine di pagamento (e — a pena di nullità — anche al debitore).
- Obbligo per il terzo di versare le somme direttamente ad ADER entro sessanta giorni se esigibili, o alle scadenze se periodiche.
- Nessuna udienza, nessuna ordinanza, nessun coinvolgimento iniziale del giudice.
- Eventuale opposizione del debitore (615 o 617 c.p.c.) come unico strumento per attivare la verifica giurisdizionale.
La differenza pratica è enorme. Nel pignoramento ordinario il debitore ha la “rete di sicurezza” dell’udienza davanti al giudice e dell’ordinanza di assegnazione: è una fase nella quale vizi e contestazioni possono essere sollevati. Nel pignoramento ex 72-bis non c’è questa rete: se il debitore non agisce di propria iniziativa nel termine di opposizione, le somme vengono versate e l’esecuzione si chiude.
Cosa deve contenere l’ordine di pagamento ex art. 72-bis
Risposta diretta. L’ordine di pagamento notificato dalla riscossione alla banca (e contestualmente al debitore) deve contenere, a pena di nullità: l’indicazione del titolo esecutivo presupposto (cartella o accertamento esecutivo); l’identificazione precisa del debito (capitale, interessi, sanzioni, aggi); l’identificazione del terzo pignorato; l’indicazione delle somme da accantonare; l’avvertimento al terzo dell’obbligo di versamento; la sottoscrizione del responsabile del procedimento di ADER.
I requisiti formali
I requisiti formali derivano in parte dall’art. 72-bis DPR 602/1973 stesso e in parte dalle norme generali sull’esecuzione esattoriale (artt. 49 e ss. DPR 602/1973) e sulla notifica degli atti tributari (art. 60 DPR 600/1973).
I difetti più frequenti, nella pratica:
- mancata indicazione del titolo presupposto: l’ordine deve specificare la cartella o l’accertamento esecutivo da cui deriva il credito. Una formulazione generica del tipo “ruolo n. …” senza riferimenti puntuali è insufficiente;
- errore nella quantificazione del debito: somme non corrispondenti al ruolo effettivo, addebiti di interessi o aggi non dovuti, inclusione di partite già pagate o sgravate;
- mancata sottoscrizione del responsabile del procedimento: la sottoscrizione è elemento essenziale dell’atto. Frequenti, in passato, le contestazioni su firme illeggibili o automatiche senza identificazione del responsabile;
- indicazione errata del terzo pignorato: ad esempio, banca diversa da quella effettivamente intestataria del rapporto, o filiale errata.
La notifica al debitore: requisito non derogabile
Su questo punto la giurisprudenza è ferma: l’art. 72-bis non deroga all’obbligo di notificare l’ordine al debitore. La giurisprudenza ha più volte affermato che la notifica al debitore è “indispensabile per informarlo dell’assoggettamento dei suoi beni al vincolo esecutivo e per consentire l’esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito”. La mancata notifica al debitore è motivo di nullità — anzi, di inesistenza in casi estremi — dell’intera procedura.
Conseguenza pratica: il difensore deve sempre verificare, nei documenti del cliente, l’esistenza della notifica dell’ordine al debitore stesso. Spesso il cliente arriva in studio con la sola comunicazione della banca di blocco del conto: la notifica dell’ordine di ADER al debitore non c’è. È un punto da cui partire.
I limiti di impignorabilità del conto corrente
Risposta diretta. Le somme sul conto corrente sono pignorabili da ADER con una serie di limiti: (a) sulle somme provenienti da stipendio o pensione già accreditate, opera la soglia di intoccabilità del doppio dell’assegno sociale per quanto eccedente la mensilità in corso; (b) l’ultima mensilità di stipendio o pensione accreditata è impignorabile; (c) gli accrediti successivi di stipendio e pensione seguono la modulazione per scaglioni dell’art. 72-ter DPR 602/1973; (d) determinate prestazioni assistenziali (assegno sociale, NASpI, assegno di invalidità, assegno unico) sono totalmente impignorabili.
Il duplice regime sulle somme provenienti da stipendio o pensione
Sui conti correnti su cui sono accreditati stipendi o pensioni, l’art. 545 c.p.c. — richiamato dall’art. 72-bis DPR 602/1973 nella parte applicabile — distingue due situazioni:
Per le somme già accreditate prima del pignoramento (cioè il “saldo” del conto al momento in cui ADER notifica l’ordine), la soglia di intoccabilità è pari al doppio dell’assegno sociale. Per il 2026, l’assegno sociale è di circa 538 euro mensili, quindi il doppio si attesta intorno a 1.075 euro: somme inferiori a questa soglia, provenienti da accrediti retributivi o pensionistici, sono impignorabili. È una protezione del “minimo vitale” già accumulato sul conto.
Per le mensilità accreditate dopo il pignoramento (gli stipendi e le pensioni che continuano a essere versati sul conto nei mesi successivi), si applicano i limiti per scaglioni dell’art. 72-ter del DPR 602/1973: un decimo fino a 2.500 euro, un settimo tra 2.500 e 5.000, un quinto oltre. La banca trattiene la quota pignorabile e lascia disponibile il resto.
Per il calcolo della quota corretta sullo stipendio rimandiamo all’articolo specifico Pignoramento dello stipendio da ADER: limiti dell’art. 72-ter.
L’ultima mensilità accreditata
L’art. 545, settimo comma, c.p.c. prevede che l’ultimo emolumento accreditato sul conto a titolo di stipendio o pensione resti intoccabile. È una tutela importante perché protegge la mensilità più recente, necessaria per far fronte alle spese del mese in corso.
Cosa fare per attivare l’impignorabilità
Le tutele descritte non operano automaticamente: la banca, generalmente, blocca l’intero saldo e lascia che sia il debitore ad attivarsi per ottenere lo svincolo. Le strade sono due, parallele:
- diffida alla banca: lettera formale con la quale si chiede lo svincolo delle somme impignorabili, indicandone la provenienza (busta paga o cedolino pensione del mese rilevante) e citando le norme applicabili (art. 545 c.p.c. e art. 72-ter DPR 602/1973). Allegare la documentazione di supporto. È spesso risolutiva senza necessità di passare dal giudice;
- istanza al giudice dell’esecuzione: ricorso specifico per la determinazione della quota pignorabile e per la liberazione delle somme intoccabili. Si chiede contestualmente al giudice di pronunciarsi sui limiti applicabili.
Le opposizioni: come si difende il debitore
Risposta diretta. Contro il pignoramento ex art. 72-bis DPR 602/1973 il debitore dispone dei rimedi ordinari del codice di procedura civile, applicati alla specificità della procedura esattoriale. L’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (per vizi formali, nel termine di venti giorni) si propone davanti al giudice ordinario. L’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. (per vizi sostanziali) va proposta davanti al giudice ordinario o tributario a seconda del riparto fissato dalle Sezioni Unite con l’ordinanza n. 7822/2020.
Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)
È lo strumento per contestare i vizi formali dell’ordine di pagamento o degli atti che lo hanno preceduto. Termine: venti giorni dalla notifica dell’atto viziato (o, se manca la notifica, dalla “conoscenza” dell’atto, generalmente coincidente con la comunicazione della banca al cliente del blocco delle somme).
Le contestazioni tipiche:
- mancata notifica al debitore dell’ordine di pagamento;
- vizi della sottoscrizione del responsabile del procedimento;
- omessa indicazione del titolo esecutivo o vizi nell’indicazione delle somme;
- omessa notifica della cartella di pagamento presupposta (quando dedotta come vizio formale dell’esecuzione, non come questione sulla pretesa fiscale);
- omessa notifica dell’intimazione di pagamento ex art. 50 DPR 602/1973 quando dovuta (decorso un anno dalla cartella).
Giurisdizione: ordinaria, davanti al Tribunale del luogo dell’esecuzione.
Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)
Lo strumento per contestare i vizi sostanziali, cioè il diritto stesso di procedere a esecuzione. Le contestazioni tipiche:
- prescrizione del credito (cinque anni per tributi locali e contributi previdenziali; dieci per imposte erariali);
- pagamento già effettuato e non recepito;
- sgravio disposto in autotutela e non ancora elaborato dal sistema;
- definizione agevolata (rottamazione) regolarmente perfezionata;
- inesistenza del titolo esecutivo per mancata notifica della cartella;
- impignorabilità assoluta delle somme.
Giurisdizione: secondo le SS.UU. n. 7822/2020, ordinaria per i fatti incidenti sulla pretesa verificatisi dopo la notifica della cartella e per i vizi formali del pignoramento; tributaria per i fatti incidenti sulla pretesa verificatisi prima o per le contestazioni dello stesso titolo esecutivo quando la cartella non risulta validamente notificata. La valutazione preliminare del giudice competente è essenziale per non incorrere in declaratoria di difetto di giurisdizione.
Per il dettaglio sull’opposizione 615 c.p.c. rimandiamo all’articolo specifico.
L’istanza di sospensione
La sola opposizione, in assenza di sospensione, non blocca l’esecuzione: la banca continuerà a versare ad ADER le somme accantonate. Per fermare l’esecuzione occorre l’istanza di sospensione contestuale, che il giudice può accogliere quando ricorrono fumus boni iuris (fondatezza apparente dei motivi) e periculum in mora (rischio di pregiudizio grave e irreparabile).
Va affiancata, nei casi di motivi sostanziali, dalla parallela istanza di sospensione amministrativa ex art. 1, comma 537, L. 228/2012, che si presenta direttamente ad ADER. Quando i motivi sono solidi (prescrizione, pagamento, sgravio), ADER è tenuta a sospendere la riscossione ed eventualmente a confermare l’annullamento del credito. È uno strumento gratuito, rapido e — quando ricorrono i presupposti — molto efficace.
Cosa fare in concreto, in ordine di urgenza
Giorno 1. Hai ricevuto la comunicazione della banca: il conto è bloccato. Prima cosa: leggere attentamente la comunicazione e raccogliere ogni documento (la PEC della banca, eventuali allegati, l’ordine di pagamento se notificato anche a te). Annota la data esatta di ricezione: i venti giorni dell’art. 617 c.p.c. partono di qui.
Giorni 1-3. Richiedi alla banca copia integrale dell’ordine di pagamento ricevuto e di ogni documento allegato. È un diritto: la banca, in quanto terzo pignorato e dietro tua richiesta scritta, deve fornirti la documentazione. Senza questi atti non si può valutare la regolarità della procedura.
Giorni 1-5. Richiedi ad ADER, in parallelo, l’estratto di ruolo completo (con copie di tutte le notifiche delle cartelle e delle intimazioni). È la “fotografia” del tuo debito: senza di essa è impossibile valutare prescrizione, vizi di notifica, pagamenti non recepiti.
Giorni 5-10. Verifica le impignorabilità: somme provenienti da stipendio/pensione, ultima mensilità accreditata, prestazioni assistenziali totalmente impignorabili. Predisponi diffida alla banca per lo svincolo delle somme impignorabili. Spesso, in questa fase, una parte rilevante del saldo viene liberata già senza intervento giudiziale.
Giorni 10-15. Valuta i motivi di opposizione: vizi formali (617 c.p.c.) e sostanziali (615 c.p.c.). Costruisci la strategia integrata: opposizione giudiziale con sospensione e — quando ricorrono i presupposti — istanza di sospensione amministrativa ad ADER.
Giorni 15-20. Deposito dell’opposizione agli atti esecutivi nel termine di venti giorni dalla “conoscenza” dell’atto. Il termine è perentorio: meglio depositare anche in modo “prudenziale” che lasciar maturare la decadenza.
Le situazioni più frequenti
Il conto con stipendio e bollette automatiche. ADER pignora un conto su cui arriva lo stipendio del cliente e da cui partono i pagamenti automatici delle utenze e del mutuo. La banca blocca tutto, il cliente non riesce più a pagare le bollette. Strategia: diffida immediata per svincolo delle somme impignorabili (l’ultima mensilità di stipendio è intoccabile, la soglia di 1.075 euro è intoccabile sui saldi accumulati), parallela opposizione e istanza di sospensione. Nei casi favorevoli, ripristino dell’operatività del conto in 2-4 settimane.
Il conto del pensionato. Conto su cui arriva la pensione, pignorato per cartelle TARI/IMU/bollo accumulate negli anni. La banca blocca l’intero saldo. Strategia: verifica analitica della prescrizione delle cartelle (quasi sempre prescritte per i tributi locali), istanza di sospensione amministrativa ad ADER per i ruoli prescritti, diffida alla banca per svincolo soglia minima. Nei casi tipici si ottiene la cancellazione di gran parte del debito e lo sblocco del conto.
Il conto cointestato. Conto cointestato del cliente con il coniuge, pignorato per cartelle del solo cliente. Strategia: opposizione di terzo del coniuge non debitore per far valere la propria quota (50% nelle cointestazioni paritarie), diffida alla banca con indicazione della cointestazione, istanza giudiziale per la determinazione della quota pignorabile. La quota del coniuge non debitore è in principio salvabile dimostrando il proprio apporto al conto.
Il conto del professionista. Conto su cui transitano onorari e spese professionali, pignorato per IVA o IRPEF arretrate. Strategia: combinata. Da un lato, verifica documentale del ruolo e della prescrizione (le imposte erariali si prescrivono in dieci anni, ma con prescrizione quinquennale per gli interessi); dall’altro, valutazione di rateizzazione amministrativa o adesione a definizioni agevolate quando aperte. Spesso il professionista può negoziare una riduzione consistente del debito con un mix di opposizione e rottamazione.
FAQ — Domande frequenti
Il pignoramento ex art. 72-bis è impugnabile?
Sì, davanti al giudice ordinario (per vizi formali e per i fatti incidenti sulla pretesa successivi alla notifica della cartella) o davanti al giudice tributario (per i fatti sulla pretesa anteriori, secondo il riparto delle SS.UU. 7822/2020). Lo strumento è l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) o l’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) a seconda del vizio dedotto.
Quanto tempo ho per opporre vizi formali del pignoramento?
Venti giorni dalla notifica dell’atto viziato (o dalla conoscenza, quando la notifica al debitore manca). Il termine è perentorio: oltrepassato, il vizio non è più deducibile come motivo di opposizione agli atti esecutivi (anche se può eventualmente essere riproposto come motivo dell’opposizione all’esecuzione, con regole diverse).
La banca ha il dovere di svincolare le somme impignorabili?
La banca è tenuta a versare ad ADER solo le somme “effettivamente pignorabili”. Tuttavia, nella pratica, le banche tendono a bloccare l’intero saldo e ad attendere indicazioni del debitore o del giudice. Per ottenere lo svincolo delle somme impignorabili è quasi sempre necessaria una richiesta formale del debitore (diffida) o un’istanza al giudice.
Se ho un solo conto e mi viene tutto bloccato, come pago le bollette del mese?
Le strade sono due: lo svincolo delle somme impignorabili (somme provenienti da stipendio o pensione fino alla soglia, ultima mensilità accreditata, prestazioni assistenziali), che restano nella disponibilità del cliente; e — quando lo sblocco non basta — l’eventuale rateizzazione o sospensione del pignoramento, che restituiscono operatività al conto. Una mossa rapida nei primi giorni è quindi essenziale.
L’ordine di pagamento non mi è mai stato notificato. Posso opporlo?
Sì, la mancata notifica al debitore è motivo di nullità del pignoramento. Il termine di venti giorni decorre dalla “conoscenza” dell’atto, in genere coincidente con la comunicazione della banca. L’opposizione si propone con ricorso al Tribunale del luogo dell’esecuzione.
Cosa succede dopo che ho proposto l’opposizione?
Senza una contestuale istanza di sospensione, l’esecuzione continua e la banca continua a versare ad ADER. Per fermare la procedura serve un provvedimento giudiziale di sospensione, che il giudice può concedere quando ricorrono fumus boni iuris e periculum in mora. Per i vizi sostanziali (prescrizione, pagamento) è spesso opportuno affiancare l’opposizione giudiziale con la sospensione amministrativa ex L. 228/2012, presentata direttamente ad ADER.
Posso ottenere lo svincolo presentando solo documenti, senza causa?
In molti casi sì. La diffida alla banca con documentazione (busta paga, cedolino pensione, certificazione delle prestazioni assistenziali) ottiene spesso lo svincolo immediato delle somme impignorabili senza necessità di provvedimento giudiziale. È la prima mossa da tentare in ogni caso.
Quanto durano le opposizioni davanti al giudice?
L’istanza di sospensione viene di norma decisa in tempi rapidi (30-60 giorni). Il giudizio di merito può durare 1-3 anni a seconda del tribunale. Nei casi favorevoli, la sospensione “pulisce” la posizione del contribuente già nel breve termine, anche se il merito si chiude più avanti.
Lo studio assiste anche fuori Sicilia?
Sì. Lo Studio Legale Mondello segue procedure esattoriali in tutti i tribunali italiani, con gestione remota della pratica e domiciliazione presso colleghi corrispondenti per le udienze.
Conclusione
Il pignoramento del conto corrente ex art. 72-bis DPR 602/1973 è una procedura speciale, costruita per essere efficiente per l’erario ma che — proprio per la sua specialità — offre al contribuente difese tecniche specifiche, dalla verifica dei requisiti formali all’opposizione per vizi sostanziali, dalla sospensione amministrativa allo svincolo immediato delle somme impignorabili. La chiave è la tempestività: agire nei venti giorni iniziali consente di salvare somme che, lasciate scorrere, sarebbero versate ad ADER senza possibilità di recupero.
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