Pignoramento del conto corrente: come bloccarlo e difendersi (guida 2026)

Notifica di pignoramento del conto corrente - atto esecutivo ex art. 545 c.p.c. con timbro del tribunale

Ultimo aggiornamento: 28 Aprile 2026

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Scoprire all’improvviso che il proprio conto corrente è stato pignorato è un’esperienza traumatica: non riesci più a pagare la spesa con il bancomat, lo stipendio è bloccato, le bollette in scadenza vanno in sofferenza. Questa guida, redatta dallo Studio Legale Mondello, ti spiega in modo chiaro cos’è il pignoramento del conto corrente, quanto può durare il blocco, quali somme sono impignorabili e – soprattutto – come difenderti attraverso gli strumenti previsti dal codice di procedura civile.

Indice della guida

  1. Cos’è il pignoramento del conto corrente
  2. Quando arriva: i 4 atti che precedono il blocco
  3. Cosa succede al conto nel momento del pignoramento
  4. Le somme impignorabili: stipendio, pensione, assegni sociali
  5. Pignoramento dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (art. 72-bis DPR 602/73)
  6. Come difendersi: opposizione, conversione, sospensione
  7. Conto cointestato: cosa rischia il coniuge non debitore
  8. Tempi, costi e udienza di assegnazione
  9. I 7 errori da evitare assolutamente
  10. Domande frequenti

1. Cos’è il pignoramento del conto corrente

Il pignoramento del conto corrente è una forma di pignoramento presso terzi disciplinata dagli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile. Il creditore – chi vanta un diritto di credito munito di titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo definitivo, cambiale, atto pubblico, cartella esattoriale) – si rivolge alla banca, che è il terzo pignorato, ordinandole di non consegnare al correntista (il debitore) le somme presenti sul conto fino a concorrenza del credito vantato, maggiorato di interessi e spese.

In pratica, il creditore “blocca” sul tuo conto una somma pari al debito (con la cosiddetta maggiorazione del 50% ex art. 546 c.p.c., quindi un blocco superiore al credito) e attende che il giudice gliela assegni formalmente.

2. Quando arriva: i 4 atti che precedono il pignoramento

Il pignoramento non è mai un fulmine a ciel sereno: è preceduto, salvo il caso del Fisco, da una sequenza precisa di atti. Conoscere questa sequenza è fondamentale per intervenire prima che il conto venga bloccato.

  1. Titolo esecutivo: una sentenza definitiva, un decreto ingiuntivo non opposto, una cambiale protestata, una cartella esattoriale. Senza titolo esecutivo non c’è pignoramento.
  2. Notifica del titolo in forma esecutiva: il creditore deve notificarti il titolo munito della cosiddetta formula esecutiva.
  3. Atto di precetto (art. 480 c.p.c.): è un’intimazione formale a pagare entro 10 giorni. Se non paghi né proponi opposizione, il creditore può procedere.
  4. Atto di pignoramento presso terzi: viene notificato sia a te che alla banca. Da quel momento il conto è bloccato fino a concorrenza dell’importo indicato.

Eccezione importante: l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha bisogno di precetto. Procede direttamente con un ordine alla banca ai sensi dell’art. 72-bis DPR 602/1973.

3. Cosa succede al conto nel momento del pignoramento

Nel momento esatto in cui la banca riceve l’atto di pignoramento, scattano effetti automatici previsti dalla legge:

  • Vincolo di indisponibilità sulle somme presenti, fino a concorrenza del credito maggiorato del 50%. Le somme eccedenti restano disponibili.
  • Dichiarazione del terzo: la banca, entro 10 giorni, deve dichiarare al creditore (oggi tramite PEC) quanto ha bloccato e a che titolo.
  • Accrediti successivi: solo gli accrediti antecedenti al pignoramento sono pignorabili in pieno; gli accrediti successivi di stipendio o pensione godono di una soglia di impignorabilità.
  • Operatività residua: puoi continuare a usare il conto per la parte non vincolata, ma molte banche, per prudenza, congelano l’intera operatività finché non ricevono indicazioni dal giudice.

4. Le somme impignorabili: stipendio, pensione, assegni sociali

Questa è la parte più delicata e quella in cui si concentra la maggior parte degli errori (sia delle banche sia dei creditori). L’articolo 545 c.p.c., modificato dal D.L. 83/2015, stabilisce regole precise per stipendi, pensioni e indennità accreditati su conto corrente.

Stipendio già accreditato prima del pignoramento

Le somme provenienti da stipendio o pensione, già presenti sul conto al momento del pignoramento, sono pignorabili solo per la parte che eccede il triplo dell’assegno sociale. Per il 2026 l’assegno sociale è pari a circa 538 euro mensili (importo soggetto a rivalutazione annuale ISTAT): il triplo si attesta intorno a 1.614 euro. Le somme sotto questa soglia sono impignorabili.

Stipendio o pensione accreditati dopo il pignoramento

Per gli accrediti successivi, il pignoramento può colpire solo un quinto della somma netta, esattamente come avviene nel pignoramento dello stipendio direttamente in busta paga (vedi la nostra guida al pignoramento del quinto dello stipendio).

Somme totalmente impignorabili

Sono impignorabili in misura assoluta:

  • l’assegno sociale e la pensione minima INPS;
  • l’assegno unico per i figli;
  • l’assegno di invalidità civile e l’indennità di accompagnamento;
  • il reddito di inclusione e le altre prestazioni assistenziali;
  • i sussidi di disoccupazione (NASpI) entro i limiti dell’art. 545 c.p.c.

Attenzione: spetta a te, debitore, far valere l’impignorabilità con un’apposita istanza al giudice dell’esecuzione. Banca e creditore non lo fanno spontaneamente. Se non agisci, il giudice assegnerà al creditore anche somme che la legge avrebbe protetto.

5. Pignoramento dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione

Il pignoramento esattoriale promosso da AdER (ex Equitalia) per cartelle esattoriali, intimazioni di pagamento e accertamenti esecutivi segue una procedura semplificata e più aggressiva, prevista dall’art. 72-bis del DPR 602/1973.

  • Non è necessario un atto di precetto: basta che siano trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella e, se passato un anno, una intimazione di pagamento.
  • L’agente della riscossione invia direttamente alla banca un ordine di pagamento: la banca deve versare le somme all’AdER entro 60 giorni.
  • I limiti di impignorabilità del conto sono identici a quelli del pignoramento ordinario.
  • Per stipendi e pensioni accreditati dopo il pignoramento, AdER applica però limiti specifici (un decimo, un settimo o un quinto a seconda dell’importo, ex art. 72-ter DPR 602/73).

Per approfondire, leggi la nostra guida Conto corrente non pignorabile: limiti e come difendersi.

6. Come difendersi: i 4 strumenti del codice di procedura civile

Subire un pignoramento non significa subire passivamente. La legge mette a disposizione del debitore strumenti efficaci, ma con termini perentori: ogni giorno perso può costare il diritto di difesa.

a) Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)

Si propone quando contesti il diritto del creditore a procedere: per esempio se il credito è prescritto, già pagato, oppure il titolo esecutivo è viziato. Se hai già ricevuto il precetto, l’opposizione si propone entro 20 giorni dalla notifica davanti al giudice competente. Se sei già nella fase del pignoramento, l’opposizione si propone con ricorso al giudice dell’esecuzione.

b) Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)

Si usa per contestare vizi formali dell’atto: notifica errata, mancanza di requisiti, errata indicazione dell’importo. Il termine è 20 giorni dalla notifica dell’atto viziato. È lo strumento tipico per far valere errori procedurali del pignoramento.

c) Istanza di riduzione dell’impignorabilità

Con istanza al giudice dell’esecuzione si chiede che vengano liberate le somme impignorabili (stipendi sotto il triplo dell’assegno sociale, pensioni sociali, assegni di invalidità). Va depositata il prima possibile, allegando estratti conto e cedolini.

d) Conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.)

È uno strumento estremamente efficace: il debitore deposita in cancelleria una somma pari almeno a un sesto del credito e chiede di pagare il resto a rate (massimo 48 mensilità). Se il giudice accoglie, il pignoramento si trasforma in una rateizzazione e il conto viene liberato. È spesso la via più rapida per “sbloccare” il conto, ma richiede liquidità immediata.

7. Conto cointestato: il problema del coniuge o convivente

Se il conto pignorato è cointestato con il coniuge, un familiare o un convivente che non è debitore, la situazione è particolarmente delicata. Per giurisprudenza consolidata della Cassazione, il pignoramento può colpire solo la quota astrattamente spettante al debitore: in regime di pari intestazione, il 50%.

Il cointestatario non debitore deve però attivarsi con un’opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.) per far valere la titolarità della propria quota, allegando prove (accrediti dello stipendio, contributi alle spese familiari, ecc.). In assenza di opposizione, l’intera somma può essere assegnata al creditore.

8. Tempi, costi e udienza di assegnazione

Dalla notifica del pignoramento all’udienza di assegnazione davanti al giudice dell’esecuzione passano in genere 2-6 mesi, a seconda del foro. È la fase decisiva: in quella sede il giudice dispone formalmente l’assegnazione delle somme al creditore. Tutte le difese vanno esercitate prima dell’udienza: arrivare impreparati significa quasi sempre perdere.

I costi della difesa variano in funzione del valore del credito, della complessità della pratica e degli strumenti attivati (semplice istanza di riduzione vs. opposizione con sospensione dell’esecuzione). Lo Studio Legale Mondello fornisce un preventivo trasparente dopo la prima valutazione, senza sorprese.

9. I 7 errori da evitare assolutamente

  1. Aspettare: i termini di opposizione sono di 20 giorni. Ogni giorno perso è un’arma in meno.
  2. Aprire un nuovo conto presso un’altra banca senza strategia: il creditore può scoprirlo e pignorare anche quello.
  3. Prelevare in massa per “svuotare” il conto: se fatto dopo la notifica del pignoramento, costituisce sottrazione di cose pignorate, reato ex art. 388 c.p.
  4. Affidarsi a “consulenti” non avvocati che promettono di “cancellare i debiti”: rischi truffe e di compromettere termini di legge.
  5. Ignorare le PEC della banca: spesso contengono comunicazioni che fanno decorrere termini.
  6. Non far valere l’impignorabilità: il giudice non la rileva d’ufficio, va chiesta.
  7. Trascurare il precetto pensando che “passerà”: dopo 90 giorni dal precetto senza pignoramento il precetto perde efficacia, ma il creditore può rinotificarlo. Meglio agire subito con opposizione se ci sono motivi.

10. Domande frequenti

Quanto tempo dura il blocco del conto?

Il vincolo dura fino all’udienza di assegnazione, che si tiene di norma 2-6 mesi dopo la notifica del pignoramento. Se il debitore propone opposizione e ottiene la sospensione, il vincolo può essere rimosso prima.

La banca mi ha chiuso il conto: può farlo?

Tecnicamente la banca non deve chiudere il conto, ma è prassi diffusa recedere dal contratto dopo un pignoramento. Il rapporto si chiude e le somme residue, una volta pagato il creditore, devono essere restituite al correntista.

Posso chiedere la rateizzazione al creditore invece dell’opposizione?

Sì, ma solo con accordo del creditore (transazione, saldo e stralcio) oppure attivando la conversione ex art. 495 c.p.c. davanti al giudice. Per debiti con AdER esistono inoltre i piani di rateizzazione amministrativi.

Cosa succede se il conto è in rosso al momento del pignoramento?

Se il saldo è negativo, il pignoramento non produce effetti immediati sulle somme inesistenti, ma resta efficace sugli accrediti futuri (con i limiti dell’art. 545 c.p.c.). La banca deve dichiarare al creditore l’assenza di somme.

Pignoramento e segnalazione in CRIF: ci sono conseguenze?

Il pignoramento di per sé non comporta segnalazione in CRIF, ma il protesto di una cambiale o l’iscrizione di un’ipoteca giudiziale sì. Una difesa efficace evita spesso anche queste conseguenze accessorie.

Lo studio si occupa di pignoramenti fuori Sicilia?

Sì. Lo Studio Legale Mondello segue procedure esecutive in tutti i tribunali italiani, con consulenza online e gestione delle udienze tramite domiciliazione presso colleghi corrispondenti.

Cosa fare ora: i 3 passi immediati

  1. Recupera tutti i documenti: atto di pignoramento, precetto, titolo esecutivo, eventuali sentenze, cartelle, intimazioni. Conserva anche le PEC della banca.
  2. Annota la data esatta della notifica: da lì decorrono i termini di opposizione (20 giorni).
  3. Contattaci subito per una valutazione gratuita della tua posizione: in 30 minuti ti diciamo se ci sono margini di opposizione, quali strumenti attivare e con quali tempi.

Hai il conto bloccato? Non aspettare.

Ogni giorno conta. Una valutazione tempestiva può fare la differenza tra un debito gestibile e una rovina economica.

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Avviso: questa guida ha finalità informative e non sostituisce la consulenza legale personalizzata. Ogni situazione esecutiva presenta peculiarità che richiedono una valutazione specifica del caso. I riferimenti normativi sono aggiornati alla data di pubblicazione; verifica sempre eventuali modifiche legislative successive con un professionista.

Articolo a cura dello Studio Legale Mondello – Esperienza in diritto dell’esecuzione, opposizioni a precetti e pignoramenti, difesa del debitore.