In sintesi. Dal 1° al 31 agosto di ogni anno i termini processuali si sospendono di diritto e riprendono a decorrere dal 1° settembre. La regola sta nell’art. 1 della legge 742/1969, nel testo ridotto dal D.L. 132/2014 (prima la sospensione arrivava al 15 settembre). Non vale per tutto: lavoro, previdenza, sfratti, alimenti e procedimenti cautelari restano fuori.
Guida aggiornata a luglio 2026.
Ogni estate la stessa domanda: il termine per impugnare scade ad agosto, che cosa succede? La risposta è nella sospensione feriale dei termini processuali, un meccanismo che ferma l’orologio del processo per un mese. Sapere come funziona evita due errori opposti e ugualmente costosi: lasciar scadere un termine credendo di essere protetti, oppure agire di fretta quando si avrebbe tempo fino a settembre.
Quanto dura la sospensione
Risposta diretta. Dal 1° al 31 agosto compresi. Il termine riprende a decorrere il 1° settembre.
La durata attuale è il risultato di una riforma: fino al 2014 la sospensione andava dal 1° agosto al 15 settembre, poi l’art. 16 del D.L. 132/2014 l’ha ridotta all’attuale mese. Chi ragiona ancora sul vecchio calendario rischia di calcolare quindici giorni in più che non esistono.
Come si calcola in concreto
Risposta diretta. I giorni di agosto non si contano: si sommano al termine, spostandone in avanti la scadenza.
Conviene distinguere due situazioni.
Il termine inizia prima del 1° agosto. Si conta fino al 31 luglio, poi il conteggio si ferma e riprende il 1° settembre per i giorni che restano. Esempio: un atto notificato il 10 luglio, con termine di 60 giorni, non scade l’8 settembre ma il 39° giorno dopo il 1° settembre, perché a luglio ne sono trascorsi 21.
L’atto viene notificato ad agosto. Il termine non inizia neppure a decorrere: parte dal 1° settembre. Chi riceve una cartella o un provvedimento il 20 agosto ha quindi l’intero termine a disposizione da settembre.
Attenzione ai termini a ritroso (per esempio il deposito di memorie prima dell’udienza): anche qui agosto non si conta, ma l’effetto è opposto, perché la scadenza si anticipa a luglio. È l’errore di calcolo più frequente.
Quali cause NON si fermano ad agosto
Risposta diretta. L’art. 3 della legge 742/1969 esclude dalla sospensione le controversie indicate dall’art. 92 dell’ordinamento giudiziario e dagli artt. 429 e 459 c.p.c. L’elenco è tassativo e di stretta interpretazione.
- controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria;
- cause di sfratto;
- cause relative agli alimenti;
- procedimenti cautelari;
- procedimenti in materia di famiglia, minori, interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno;
- più in generale, le cause per le quali il ritardo potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti, quando il giudice lo dichiara.
In queste materie, ad agosto, i termini corrono normalmente: chi si affida alla sospensione perde il diritto di agire. Nel processo esecutivo la questione è più delicata e va verificata caso per caso, perché la disciplina distingue le diverse fasi.
Che cosa la sospensione NON copre
Risposta diretta. Solo i termini processuali si fermano. Restano fuori i termini sostanziali e quelli dei procedimenti amministrativi.
Non si sospendono, in particolare, la prescrizione e la decadenza di natura sostanziale, i termini per adempimenti fiscali e contributivi, i termini dei ricorsi amministrativi non giurisdizionali. Nel processo tributario la sospensione feriale si applica, e a essa si aggiungono le sospensioni proprie di alcuni istituti, come i 90 giorni dell’accertamento con adesione: i due periodi si cumulano, ma il calcolo va fatto con attenzione.
Domande frequenti
Se ricevo un atto il 20 agosto, quando scade il termine per impugnare?
Il termine inizia a decorrere dal 1° settembre e si calcola per intero da quella data, salvo che si tratti di una delle materie escluse dalla sospensione.
La sospensione vale anche davanti al TAR?
Sì. L’art. 1 della legge 742/1969 riguarda le giurisdizioni ordinarie e amministrative. Restano fuori i procedimenti cautelari, che ad agosto proseguono.
Vale per il termine di prescrizione?
No. La prescrizione è un termine sostanziale e continua a decorrere anche ad agosto.
Il termine di 40 giorni per opporsi a un decreto ingiuntivo si sospende?
Sì, è un termine processuale e beneficia della sospensione, salvo che il credito rientri in una materia esclusa, come quelle di lavoro.
Avvertenza. Il calcolo dei termini dipende dalla natura della causa e dalla data esatta di notifica: un errore di pochi giorni può comportare la decadenza. Prima di fare affidamento sulla sospensione feriale è opportuno far verificare gli atti a un avvocato.
Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di un sistema di intelligenza artificiale. Segnalazioni: info@studiolegalemondello.it
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