In sintesi. Capita a chi ha emesso una fattura a un Comune, a chi aspetta un compenso da un ente pubblico, al dipendente che attende arretrati: il pagamento non arriva, e la spiegazione è che risultano cartelle non pagate. Il meccanismo è previsto dall’art. 48-bis del d.P.R. 602/1973: le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di pagare a qualunque titolo un importo superiore a 5.000 euro, devono verificare se il beneficiario non ha pagato cartelle notificate per almeno la stessa cifra; in caso positivo sospendono il pagamento, di regola per sessanta giorni, e lo segnalano all’agente della riscossione, che può pignorare la somma con l’ordine di pagamento dell’art. 72-bis. Dal 2026 la verifica riguarda anche gli stipendi oltre 2.500 euro e, dal 15 giugno 2026, i compensi dei professionisti fino a 5.000 euro. Accanto al 48-bis operano il rimborso fiscale trattenuto con la proposta di compensazione (art. 28-ter) e il blocco delle compensazioni in F24 per chi ha ruoli scaduti. Il blocco non è definitivo: si verifica se le cartelle sono dovute, notificate, prescritte, e la legge consente proprio in questo caso di impugnare direttamente il ruolo (art. 12, comma 4-bis). Contano i tempi, l’atto da contestare e la scelta fra pagamento, rateizzazione, sospensione e ricorso: è lì che si annidano gli errori che costano.
Perché la Pubblica Amministrazione blocca un pagamento per le cartelle?
Risposta diretta. Perché la legge lo impone. L’art. 48-bis del d.P.R. 602/1973 obbliga le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare un pagamento superiore a 5.000 euro, a verificare se il beneficiario è inadempiente rispetto a cartelle notificate per almeno quell’importo. Se lo è, l’ente non paga fino a concorrenza del debito e segnala la situazione all’agente della riscossione.
La logica è semplice: l’ente pubblico non paga chi, nello stesso momento, non paga ciò che deve agli enti che riscuotono a mezzo ruolo. La verifica è un passaggio interno della procedura di pagamento, che il creditore di solito scopre solo quando il pagamento non arriva. Non è un provvedimento del giudice né un pignoramento: è una sospensione temporanea, che prepara il pignoramento da parte dell’agente della riscossione.
Chi deve fare la verifica
L’obbligo riguarda le amministrazioni pubbliche indicate dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 (amministrazioni dello Stato e scuole, Regioni, Province, Comuni, università, enti pubblici non economici, enti del Servizio sanitario nazionale, agenzie) e le società a prevalente partecipazione pubblica, per pagamenti «a qualunque titolo»: corrispettivi di appalti e forniture, parcelle, contributi, somme dovute in forza di sentenze. Secondo il regolamento del Ministero dell’economia (d.m. 18 gennaio 2008, n. 40) l’ente inoltra la richiesta per via telematica e il sistema dell’agente risponde entro cinque giorni feriali; se non risulta alcun inadempimento, o la risposta non arriva nel termine, l’ente paga.
La soglia dei 5.000 euro: quali cartelle contano
La regola generale ha due soglie che coincidono. Il pagamento deve essere superiore a 5.000 euro (la soglia era di 10.000 euro fino al 28 febbraio 2018 ed è stata ridotta dalla legge di bilancio 2018); e l’inadempimento deve riguardare cartelle per un ammontare complessivo pari almeno a 5.000 euro. Il decreto ministeriale può modificare l’importo, aumentandolo fino al doppio o diminuendolo (art. 48-bis, comma 2-bis). Contano le cartelle notificate e non pagate nei termini: la norma parla di inadempimento «all’obbligo di versamento derivante dalla notifica» di una o più cartelle. Una cartella mai notificata non dovrebbe quindi, in astratto, fondare il blocco; ma nella pratica la verifica si basa su ciò che risulta nel sistema dell’agente, che può considerare notificata una cartella la cui notifica è contestabile. È qui che si apre lo spazio per la difesa, di cui si dirà.
Chi è escluso
L’art. 48-bis non si applica a chi ha ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. 602/1973, alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca nei casi previsti dalla norma e ad alcune categorie di risparmiatori danneggiati da banche poste in liquidazione. L’esclusione per chi ha la rateizzazione è la più importante nella pratica, ma va letta insieme a una regola dello stesso art. 19 che ne limita l’utilità quando la verifica è già avvenuta: la si esamina più avanti.
Che cosa succede dopo il blocco: i sessanta giorni e il pignoramento presso l’ente
Risposta diretta. Se la verifica è positiva, l’ente non paga, fino a concorrenza del debito comunicato, per i sessanta giorni successivi alla comunicazione dell’inadempimento (d.m. 40/2008, art. 3). In quel periodo l’agente della riscossione può notificare all’ente l’ordine di pagamento previsto dall’art. 72-bis del d.P.R. 602/1973; se non lo fa, l’ente paga il beneficiario.
La comunicazione dell’agente all’ente indica il debito del beneficiario, comprese spese esecutive e interessi di mora, e preannuncia l’ordine di versamento dell’art. 72-bis; la richiesta di verifica vale come segnalazione. Da quel momento decorrono i sessanta giorni di sospensione (erano trenta fino al 2018).
Il pignoramento presso l’ente pubblico
L’art. 72-bis consente all’agente della riscossione di pignorare i crediti del debitore verso terzi ordinando al terzo di pagare direttamente all’agente: entro sessanta giorni dalla notifica per le somme già maturate, alle rispettive scadenze per quelle future. Nel caso del 48-bis il terzo è proprio l’ente pubblico che doveva pagare. In concreto, dunque, la somma che il beneficiario attendeva viene versata all’agente fino a concorrenza del debito. Da quel momento la vicenda non è più una semplice sospensione: è un pignoramento esattoriale, con i suoi rimedi e i suoi termini, descritti nella guida sul pignoramento esattoriale dell’art. 72-bis.
Se nel frattempo si paga o arriva uno sgravio
Se durante la sospensione, e prima dell’ordine di versamento, il beneficiario paga o l’ente creditore adotta un provvedimento che elimina o riduce l’inadempimento (per esempio uno sgravio), l’agente lo comunica all’ente pubblico, indicando la somma pagabile al beneficiario. Chi ritiene le cartelle non dovute ha quindi interesse a muoversi nei sessanta giorni, piuttosto che attendere il pignoramento.
La parte eccedente non è bloccata
Il blocco opera solo fino a concorrenza del debito. Se l’ente deve pagare 20.000 euro e il debito risultante dalle cartelle è di 7.000, la sospensione riguarda 7.000 euro e il resto va pagato regolarmente. Per le retribuzioni il regolamento aggiunge un limite ulteriore: la sospensione opera nei limiti di pignorabilità previsti per gli stipendi dall’art. 545 c.p.c. e dalla normativa speciale sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti.
Stipendi pubblici e compensi dei professionisti: che cosa è cambiato nel 2026
Risposta diretta. Le leggi di bilancio 2025 e 2026 hanno esteso la verifica. Per gli stipendi e le altre somme legate al rapporto di lavoro la verifica scatta per pagamenti superiori a 2.500 euro, se le cartelle non pagate ammontano ad almeno 5.000 euro (comma 1-bis, per i pagamenti dal 1° gennaio 2026). Per i compensi dei professionisti, nel testo vigente, dal 15 giugno 2026 la verifica riguarda anche i pagamenti fino a 5.000 euro, con il pagamento diretto all’agente della parte corrispondente al debito (comma 1-ter).
Le retribuzioni oltre 2.500 euro
Il comma 1-bis, inserito dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207, riguarda stipendi, salari e altre indennità del rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle per licenziamento: la soglia del pagamento scende a 2.500 euro, mentre resta di 5.000 euro quella del debito da cartelle. Il dipendente pubblico che attende arretrati e ha cartelle non pagate per almeno 5.000 euro può vedere sospesa, e poi pignorata, la parte pignorabile del pagamento. La regola si applica ai pagamenti dal 1° gennaio 2026.
I compensi professionali, anche nel patrocinio a spese dello Stato
Il comma 1-ter, inserito dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026) e poi modificato dal D.L. 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, riguarda le somme dovute agli esercenti arti e professioni per l’attività professionale (art. 54 del TUIR), comprese quelle per le difese di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato. Nel testo vigente, dal 15 giugno 2026 la verifica si applica anche ai pagamenti fino a 5.000 euro, quando le cartelle non pagate raggiungono complessivamente almeno 5.000 euro (la versione originaria parlava di cartelle «di qualunque ammontare»; la soglia è stata introdotta con la conversione del decreto del 2026). Per questi pagamenti l’ente non si limita a sospendere: paga direttamente all’agente fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica e versa al professionista solo l’eventuale eccedenza. Anche parcelle modeste, comprese quelle del gratuito patrocinio, possono quindi essere assorbite dalle cartelle senza la finestra dei sessanta giorni. Per i compensi superiori a 5.000 euro opera, secondo la lettura più lineare del testo, la regola generale del comma 1, con la sospensione e il successivo ordine di pagamento.
Il rimborso fiscale è stato trattenuto: come funziona la proposta di compensazione
Risposta diretta. Quando l’Agenzia delle entrate deve erogare un rimborso a chi ha debiti a ruolo, lo segnala all’agente della riscossione e mette la somma a sua disposizione. L’agente notifica una proposta di compensazione fra rimborso e debito, sospende le azioni di recupero e assegna sessanta giorni per accettare (art. 28-ter del d.P.R. 602/1973). Se si accetta, il debito si riduce; se si rifiuta o non si risponde, la sospensione cessa e il rimborso resta a disposizione dell’agente per l’azione esecutiva.
È la situazione di chi attende un rimborso IRPEF o IVA e riceve, invece del bonifico, la proposta di usare quella somma per pagare cartelle. La proposta è un’offerta, non un ordine.
Accettare, rifiutare o non rispondere
Se il debito è dovuto, accettare chiude o riduce la posizione, e la somma viene riversata all’ente creditore nei limiti di quanto dovuto. Se si rifiuta, o si lascia passare il termine, la sospensione cessa e la somma resta nella disponibilità dell’agente, che può aggredirla con l’azione esecutiva. Il rifiuto non restituisce il rimborso: ha senso quando le cartelle non sono dovute e si intende contestarle.
Le modifiche del d.lgs. 110/2024 e la loro decorrenza
La riforma della riscossione (art. 16 del d.lgs. 29 luglio 2024, n. 110) ha riscritto in parte l’art. 28-ter: la verifica riguarderà i rimborsi superiori a 500 euro, interessi compresi; il presupposto sarà l’inadempimento rispetto a cartelle notificate, e non la semplice iscrizione a ruolo; in caso di mancata adesione le somme resteranno a disposizione dell’agente fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di messa a disposizione; il meccanismo sarà esteso ai rimborsi delle imposte indirette. Queste modifiche si applicano dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del regolamento ministeriale di attuazione (nuovo comma 6); fino ad allora resta la disciplina precedente, riferita al debito «iscritto a ruolo», con il limite dell’art. 31 del D.L. 78/2010 (nessuna compensazione per ruoli fino a 1.500 euro). Quale disciplina si applichi alla singola proposta va controllato con le date alla mano.
La proposta interrompe la prescrizione
Un aspetto spesso trascurato riguarda la prescrizione. Con Cass., sez. trib., ord. 16 febbraio 2026, n. 3431, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’agente della riscossione e ha affermato che la proposta di compensazione notificata ai sensi dell’art. 28-ter «costituisce valido atto interruttivo» della prescrizione ai sensi dell’art. 2943, ultimo comma, del codice civile: la proposta manifesta in modo inequivocabile la volontà di riscuotere il credito, anche se offre l’alternativa della compensazione. Per il contribuente è un limite da conoscere: chi riceve la proposta per cartelle molto vecchie non può contare sul fatto che la prescrizione continui a correre, perché da quella notifica, in base a questo orientamento, ne decorre una nuova.
La proposta si può impugnare
Il rovescio della medaglia è che la proposta è un atto contestabile. Con Cass., sez. trib., ord. 23 luglio 2026, n. 23902, la Corte ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle entrate e ha osservato che la proposta di compensazione è un atto con il quale si manifesta una pretesa tributaria, che il contribuente ha diritto di contestare (nel caso deciso, perché il credito usato in compensazione era inferiore a quello ritenuto dal contribuente), richiamando un proprio precedente secondo cui il ricorso si propone nel termine di sessanta giorni dalla notifica della proposta, dato che la mancata accettazione comporta la ripresa della riscossione coattiva. In pratica, se le cartelle richiamate nella proposta non sono state notificate validamente, o il credito è prescritto o già pagato, la proposta è l’occasione per farlo valere, rispettando i termini.
Si possono usare i crediti verso la Pubblica Amministrazione per pagare le cartelle?
Risposta diretta. In certi casi sì. L’art. 28-quater del d.P.R. 602/1973 consente di compensare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili verso le pubbliche amministrazioni, per somministrazioni, forniture, prestazioni professionali e appalti, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, utilizzando la certificazione del credito rilasciata tramite l’apposita piattaforma elettronica.
È il meccanismo inverso del 48-bis e si attiva su richiesta del creditore, che usa il credito certificato per pagare, in tutto o in parte, i debiti a ruolo; l’estinzione del debito è condizionata alla verifica della certificazione. Dopo le modifiche del 2022 la compensazione riguarda anche le prestazioni professionali e i carichi affidati all’agente entro il 31 dicembre del secondo anno precedente a quello della richiesta. Le modalità sono fissate da decreti ministeriali e la praticabilità va verificata sul caso concreto.
Perché l’F24 non accetta la compensazione? Il blocco con i ruoli scaduti
Risposta diretta. Perché due norme limitano la compensazione dei crediti d’imposta a chi ha debiti a ruolo scaduti. L’art. 31 del D.L. 78/2010 vieta di compensare i crediti relativi alle imposte erariali fino a concorrenza dei debiti per imposte erariali iscritti a ruolo, scaduti e di ammontare superiore a 1.500 euro. L’art. 37, comma 49-quinquies, del D.L. 223/2006 esclude del tutto la compensazione in F24 a chi ha ruoli o carichi dell’Agenzia delle entrate scaduti per oltre 50.000 euro (soglia in vigore dal 1° gennaio 2026; dal luglio 2024 era di 100.000 euro).
Il divieto oltre 1.500 euro
Il primo limite è parziale: blocca la compensazione solo fino a concorrenza dei debiti erariali a ruolo scaduti. La violazione comporta una sanzione del 50 per cento, che però non si applica finché sull’iscrizione a ruolo pende una contestazione giudiziale o amministrativa; resta possibile pagare i debiti a ruolo compensandoli con i crediti relativi alle stesse imposte.
L’esclusione oltre 50.000 euro
Il secondo limite è più drastico. Per chi ha iscrizioni a ruolo per imposte erariali e accessori, o carichi affidati all’agente relativi ad atti dell’Agenzia delle entrate, per importi complessivamente superiori a 50.000 euro, con termini di pagamento scaduti e senza provvedimenti di sospensione in essere, è esclusa la facoltà di compensare in F24, fatta eccezione per i crediti indicati alle lettere e), f) e g) dell’art. 17, comma 2, del d.lgs. 241/1997. L’esclusione non opera per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Due strumenti, quindi, rimuovono il blocco: la sospensione e la rateizzazione in regola. Per le imprese con crediti IVA o d’imposta e una posizione debitoria importante, la scelta del momento in cui chiedere la dilazione o la sospensione ha conseguenze dirette sulla liquidità.
Che cosa fare quando il pagamento è bloccato: verificare la posizione
Risposta diretta. Il primo passo è capire quali cartelle hanno causato il blocco: chiedere all’ente pagatore la comunicazione ricevuta e acquisire l’estratto di ruolo, cioè il prospetto delle iscrizioni a ruolo a proprio carico rilasciato dall’agente della riscossione. Su quella base si verifica, cartella per cartella, se la notifica è avvenuta, se il credito è dovuto, se è prescritto o già pagato.
L’estratto di ruolo riporta, per ciascuna cartella, l’ente creditore, il tributo, l’importo e di regola la data di notifica. Da solo non è impugnabile, ma è indispensabile per scegliere la strada, insieme alle relate di notifica (che si possono chiedere all’agente), agli atti successivi ricevuti e alle prove dei pagamenti già fatti.
Tre situazioni diverse
Di solito emergono tre situazioni. Le cartelle regolarmente notificate e dovute si gestiscono con il pagamento, la rateizzazione o una definizione agevolata, con l’avvertenza sui tempi che si vedrà. Le cartelle notificate ma non più esigibili (già pagate, sgravate, prescritte dopo la notifica) chiamano in causa la sospensione e le azioni davanti al giudice. Le cartelle mai notificate, o notificate in modo invalido, sono il caso in cui la legge ammette l’impugnazione diretta del ruolo proprio a causa del blocco. Spesso le tre situazioni convivono, e una scelta sbagliata su una cartella può compromettere la difesa sulle altre.
Un esempio
Un’impresa ha fatturato 18.000 euro a un’azienda sanitaria, che sospende il pagamento per cartelle non pagate di 9.000 euro. L’estratto mostra una cartella IVA del 2019 regolarmente notificata, una per contributi del 2014 senza traccia di notifica, una sanzione del 2012 notificata nel 2013 e mai seguita da altri atti. Per la prima si valutano pagamento o rateizzazione, per la seconda l’impugnazione diretta del ruolo, per la terza la prescrizione: ciascuna con il suo giudice e i suoi termini, mentre i sessanta giorni corrono.
La cartella non è dovuta o non è mai stata notificata: si può impugnare?
Risposta diretta. Sì. L’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 602/1973 stabilisce che l’estratto di ruolo non è impugnabile, ma che il ruolo e la cartella che si assume invalidamente notificata possono essere impugnati direttamente quando il debitore dimostra che dall’iscrizione a ruolo può derivargli un pregiudizio. Fra i casi previsti c’è proprio quello della riscossione di somme dovutegli da soggetti pubblici, anche per effetto delle verifiche dell’art. 48-bis.
La norma, introdotta nel 2021 e riscritta dal d.lgs. 110/2024, ha chiuso la stagione delle impugnazioni fondate sul solo estratto di ruolo, conservando alcune ipotesi di interesse concreto: appalti pubblici, somme dovute da enti pubblici, perdita di un beneficio nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, crisi d’impresa, finanziamenti, cessione d’azienda. Il blocco dell’art. 48-bis è l’ipotesi più frequente. Il funzionamento generale dell’impugnazione del ruolo è spiegato nella guida su che cos’è il ruolo e quando si impugna e in quella sulla cartella non notificata e la difesa partendo dall’estratto di ruolo.
Il pregiudizio va provato, non affermato
La Cassazione ha chiarito che non basta dichiararsi creditori della Pubblica Amministrazione. Con Cass., sez. III, ord. 23 marzo 2023, n. 8402, la Corte ha rigettato il ricorso di un debitore che aveva impugnato, partendo dall’estratto di ruolo, una cartella per sanzioni stradali e aveva invocato l’art. 48-bis sostenendo di vantare crediti per oltre 5.000 euro verso l’ente e l’agente: la Corte ha osservato che il blocco presuppone un inadempimento per cartelle di importo complessivo almeno pari a 5.000 euro, mentre nel caso concreto l’importo della cartella non era stato indicato ed era verosimilmente di circa 1.100 euro. L’insegnamento pratico è che l’interesse ad agire va costruito con i documenti: la comunicazione dell’ente che sospende il pagamento, l’importo del credito verso l’ente, l’importo delle cartelle che hanno causato la verifica.
Quale giudice e quali termini
L’impugnazione del ruolo si propone davanti al giudice competente per la natura del credito: la Corte di giustizia tributaria per i tributi, il giudice ordinario per contributi, sanzioni amministrative e altre entrate non tributarie. Sbagliare giudice o controparte (ente creditore, agente della riscossione o entrambi) fa perdere tempo che, con un pagamento sospeso, non c’è; il tema è trattato nella guida su chi citare e quale giudice adire nel ricorso contro la cartella. Se la cartella è stata notificata ma il credito si è prescritto successivamente, la contestazione segue altre regole, illustrate nella guida sull’opposizione alla cartella per prescrizione. Se nel frattempo l’agente ha già notificato all’ente l’ordine di pagamento, la contestazione riguarda anche il pignoramento e i suoi termini propri.
Sospensione, rateizzazione o definizione agevolata: che cosa sblocca il pagamento
Risposta diretta. Il pagamento si sblocca se viene meno l’inadempimento: con il pagamento, con uno sgravio dell’ente creditore, con un provvedimento di sospensione o con una rateizzazione ottenuta prima della verifica. La rateizzazione chiesta dopo che la verifica è avvenuta non copre le somme già verificate.
La rateizzazione: conta il momento
L’art. 48-bis esclude dalla verifica chi ha ottenuto la dilazione dell’art. 19 del d.P.R. 602/1973. Ma lo stesso art. 19, al comma 1-quater.1, stabilisce che non può in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme che sono state oggetto della verifica dell’art. 48-bis in qualunque momento anteriore all’accoglimento della richiesta (la regola vale per le richieste presentate dal 30 novembre 2020). La conseguenza è netta: chi sa di avere cartelle e lavora con enti pubblici ha interesse a regolarizzare la posizione prima che il pagamento venga disposto, perché dopo la verifica le somme verificate non possono più essere rateizzate e restano esposte al pignoramento. Le altre cartelle, non toccate dalla verifica, possono invece essere dilazionate. Per le richieste presentate nel 2025 e nel 2026, fino a 120.000 euro la dilazione si ottiene su semplice richiesta fino a 84 rate mensili; dalla presentazione della domanda sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza e non possono essere avviate nuove procedure esecutive. Il dettaglio è nella guida sulla rateizzazione delle cartelle.
La sospensione amministrativa e quella del giudice
Quando la cartella non è dovuta per ragioni documentabili (pagamento anteriore al ruolo, sgravio, prescrizione o decadenza maturate prima dell’esecutività del ruolo, sospensione o sentenza di annullamento), la legge consente di presentare all’agente, entro sessanta giorni dalla notifica del primo atto di riscossione, una dichiarazione che obbliga a sospendere la riscossione (art. 1, commi 537 e seguenti, della legge 228/2012); è possibile anche chiedere all’ente creditore la sospensione in via amministrativa. Il funzionamento e i limiti di questi strumenti sono illustrati nella guida sulla sospensione della riscossione chiesta all’ente creditore. Quando si propone ricorso, la sospensione può essere chiesta al giudice, come spiegato nella guida sul ricorso tributario e la sospensione della riscossione. Un provvedimento di sospensione fa venir meno l’inadempimento rilevante e, comunicato in tempo, consente all’ente di pagare.
Pagamento e definizioni agevolate
Se il debito è dovuto e la somma attesa dall’ente è superiore, il pagamento delle cartelle, anche con la stessa somma, può essere la via più rapida per sbloccare il resto. Quando la legge prevede una definizione agevolata, l’adesione può ridurre il debito; gli effetti sul blocco dipendono però dalla disciplina della singola definizione e dai pagamenti effettivamente eseguiti. Requisiti e decadenze sono trattati nella guida sulla rottamazione delle cartelle.
Gli errori che costano
L’errore più frequente è scoprire il blocco e attendere: i sessanta giorni passano, l’ordine di pagamento dell’art. 72-bis arriva all’ente e la somma va all’agente. Segue la rateizzazione chiesta quando la verifica è già avvenuta e le somme verificate non possono più essere dilazionate. Poi c’è la confusione fra estratto di ruolo e cartella: l’estratto non si impugna, e un ricorso che non dimostri il pregiudizio con documenti e importi rischia l’inammissibilità. Per i rimborsi, l’errore tipico è rifiutare la proposta di compensazione pensando di ottenere il bonifico, mentre il rifiuto lascia la somma all’agente; oppure non contestarla nei termini quando le cartelle non sono dovute. Infine, sulle cartelle vecchie una proposta di compensazione o un altro atto notificato può aver interrotto la prescrizione: la posizione va ricostruita cartella per cartella, con le date di notifica, prima di scegliere lo strumento.
Domande frequenti
Perché la Pubblica Amministrazione non paga se ci sono cartelle non pagate?
Perché l’art. 48-bis del d.P.R. 602/1973 obbliga le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di pagare a qualunque titolo un importo superiore a 5.000 euro, a verificare se il beneficiario non ha pagato cartelle notificate per almeno la stessa cifra. Se la verifica è positiva, l’ente non paga fino a concorrenza del debito e lo segnala all’agente della riscossione, che può pignorare quella somma.
Per quanto tempo resta bloccato il pagamento?
Il regolamento di attuazione (d.m. 18 gennaio 2008, n. 40, art. 3) prevede che l’ente non paghi, fino a concorrenza del debito comunicato, per i sessanta giorni successivi alla comunicazione dell’inadempimento. Se in quel periodo l’agente della riscossione notifica l’ordine di pagamento dell’art. 72-bis, la somma va all’agente; se non lo notifica, l’ente paga il beneficiario. La parte del credito che supera il debito non è bloccata.
Se è stata chiesta la rateizzazione delle cartelle, il pagamento viene bloccato lo stesso?
Dipende dai tempi. L’art. 48-bis non si applica a chi ha ottenuto la dilazione dell’art. 19 del d.P.R. 602/1973, ma lo stesso art. 19 (comma 1-quater.1) esclude la dilazione delle somme che sono già state oggetto della verifica in un momento anteriore all’accoglimento della richiesta. La rateizzazione serve quindi se è concessa prima della verifica.
È stato trattenuto il rimborso delle tasse per le cartelle: bisogna accettare la compensazione?
Non è un obbligo. L’agente della riscossione notifica una proposta di compensazione fra rimborso e debito iscritto a ruolo, sospende le azioni di recupero e assegna sessanta giorni per rispondere (art. 28-ter d.P.R. 602/1973). Se si accetta, il debito si riduce; se si rifiuta o non si risponde, la sospensione cessa e il rimborso resta a disposizione dell’agente per l’azione esecutiva. Se le cartelle non sono dovute, la proposta può essere contestata davanti al giudice.
Si può impugnare una cartella mai ricevuta se blocca un pagamento pubblico?
Sì. L’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 602/1973 esclude l’impugnazione dell’estratto di ruolo, ma consente di impugnare direttamente ruolo e cartella che si assume invalidamente notificata quando il debitore dimostra un pregiudizio, fra l’altro, per la riscossione di somme dovutegli da soggetti pubblici anche per effetto delle verifiche dell’art. 48-bis. Il pregiudizio va allegato e provato in concreto.
Perché l’F24 non permette di compensare i crediti d’imposta?
Perché la legge limita la compensazione a chi ha debiti a ruolo scaduti. L’art. 31 del D.L. 78/2010 vieta di compensare crediti relativi alle imposte erariali fino a concorrenza dei debiti per imposte erariali iscritti a ruolo, scaduti e superiori a 1.500 euro; l’art. 37, comma 49-quinquies, del D.L. 223/2006 esclude dal 2026 la compensazione in F24 a chi ha ruoli o carichi dell’Agenzia delle entrate scaduti per oltre 50.000 euro, salvo sospensioni e rateazioni in regola.
Letture consigliate
- Cartelle esattoriali e riscossione: come difendersi (guida completa)
- Il ruolo esattoriale: che cos’è e quando si impugna
- Cartella non notificata: la difesa partendo dall’estratto di ruolo
- Pignoramento esattoriale dell’art. 72-bis su conto e stipendio
- Rateizzazione delle cartelle: come funziona la dilazione
- Sospensione della riscossione: l’istanza all’ente creditore
Ultimo aggiornamento: ottobre 2026. Dal 1° gennaio 2027 le regole sulla riscossione qui richiamate confluiranno nel testo unico versamenti e riscossione (d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33), con una numerazione nuova.
Il presente contributo ha finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituisce parere legale e non sostituisce l’esame del caso concreto, che richiede la verifica della comunicazione dell’ente pagatore, dell’estratto di ruolo, delle notifiche delle cartelle e degli atti successivi. Per una valutazione della propria posizione è possibile richiedere un appuntamento.
Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di un sistema di intelligenza artificiale. Segnalazioni: info@studiolegalemondello.it
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