Ultimo aggiornamento: 29 Giugno 2026
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Pignoramento dell’Agenzia Riscossione su conto e stipendio (art. 72-bis)
In sintesi. Quando l’Agenzia delle Entrate-Riscossione deve recuperare somme iscritte a ruolo (imposte non pagate, contributi, sanzioni, multe affidate alla riscossione) puo’ utilizzare uno strumento particolarmente incisivo: il pignoramento dei crediti che il debitore vanta verso terzi, disciplinato dall’art. 72-bis del DPR 602/1973. La peculiarita’ e’ che l’agente della riscossione non si rivolge a un giudice dell’esecuzione per ottenere un’autorizzazione, ma notifica direttamente al terzo — tipicamente la banca presso cui il debitore ha il conto corrente, oppure il datore di lavoro che gli paga lo stipendio — l’ordine di pagare le somme dovute fino a concorrenza del debito. Si tratta di un procedimento amministrativo semplificato, profondamente diverso dal pignoramento presso terzi ordinario dell’art. 543 c.p.c., dove invece il creditore deve passare per il tribunale e per l’assegnazione disposta dal giudice. Questa maggiore rapidita’ non si traduce, pero’, in un potere illimitato: l’art. 72-ter del medesimo decreto fissa precise soglie alla pignorabilita’ dello stipendio (un decimo, un settimo, un quinto a seconda dell’importo); le somme di stipendio e pensione gia’ accreditate sul conto sono protette fino al triplo dell’assegno sociale; alcune somme restano del tutto impignorabili. Il controllo del giudice non scompare: interviene in via successiva, quando il debitore propone opposizione. Questa guida, aggiornata al luglio 2026, spiega come funziona l’istituto, quali sono i limiti aggiornati e con quali strumenti ci si puo’ difendere.
Che cos’e’ il pignoramento esattoriale presso terzi (art. 72-bis)
Risposta diretta. E’ la forma di pignoramento con cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione aggredisce i crediti che il debitore vanta verso un terzo — somme sul conto corrente, stipendio, pensione, canoni di locazione, compensi — ordinando direttamente a quel terzo di pagare all’agente della riscossione anziche’ al debitore. L’ordine e’ contenuto nell’atto di pignoramento e produce effetti dalla sua notifica, senza che debba intervenire prima un giudice.
L’art. 72-bis del DPR 602/1973 stabilisce che l’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi puo’ contenere, in luogo della citazione a comparire davanti al giudice prevista dal codice di procedura civile, l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente all’agente della riscossione, fino a concorrenza dell’importo per cui si procede. Il terzo deve eseguire il pagamento entro sessanta giorni dalla notifica, se si tratta di somme gia’ esigibili, oppure alle rispettive scadenze, per i crediti futuri o periodici.
Una procedura interamente extragiudiziale
Il tratto distintivo dell’istituto e’ la sua natura tendenzialmente extragiudiziale. Nel pignoramento ordinario presso terzi (art. 543 c.p.c.) l’atto contiene la citazione del terzo e del debitore davanti al giudice dell’esecuzione, il quale apre un procedimento, riceve la dichiarazione del terzo e, accertato il credito, ne dispone l’assegnazione al creditore con apposita ordinanza. Nel modello dell’art. 72-bis, invece, tutto questo non avviene: l’agente della riscossione salta l’autorizzazione preventiva e ordina direttamente al terzo di pagare. La procedura si conclude con il pagamento, senza assegnazione giudiziale e senza necessita’ di iscrivere la causa a ruolo presso il tribunale.
Questo modello e’ coerente con la logica della riscossione coattiva delle entrate pubbliche, dove la legge attribuisce all’agente poteri di autotutela esecutiva (la cartella di pagamento vale come titolo esecutivo, l’iscrizione di ipoteca e il fermo amministrativo sono atti dell’agente, non del giudice). Il pignoramento dei crediti verso terzi si inserisce in questo quadro come strumento rapido per intercettare la liquidita’ del debitore.
Il presupposto: la cartella e il termine dell’art. 50
Il pignoramento esattoriale non puo’ essere il primo atto che il debitore riceve. A monte deve esserci un titolo esecutivo — la cartella di pagamento o l’avviso di accertamento esecutivo — regolarmente notificato. Inoltre, ai sensi dell’art. 50 del DPR 602/1973, l’espropriazione forzata deve iniziare entro un certo termine dalla notifica della cartella; se e’ decorso piu’ di un anno, l’agente deve prima notificare un avviso che intima il pagamento entro cinque giorni (il cosiddetto avviso di intimazione). La verifica di questi presupposti e’ il primo terreno di difesa: se la cartella non e’ mai stata notificata, o lo e’ stata in modo invalido, il pignoramento poggia su basi fragili.
In che cosa differisce dal pignoramento ordinario ex art. 543 c.p.c.
Risposta diretta. La differenza essenziale e’ il ruolo del giudice. Nel pignoramento ordinario presso terzi e’ il giudice dell’esecuzione che, ricevuta la dichiarazione del terzo, accerta il credito e lo assegna al creditore. Nel pignoramento esattoriale ex art. 72-bis il giudice non interviene preventivamente: l’agente della riscossione ordina direttamente al terzo di pagare, e l’intervento del giudice e’ soltanto eventuale e successivo, sollecitato dall’opposizione del debitore.
Chi “comanda” il terzo
Nel sistema dell’art. 543 c.p.c. il terzo pignorato (banca, datore di lavoro) e’ citato a rendere la dichiarazione e attende l’ordinanza di assegnazione: solo dopo questa ordinanza paga al creditore. Nel sistema dell’art. 72-bis e’ lo stesso atto di pignoramento, proveniente dall’agente della riscossione, a contenere l’ordine di pagare. Il terzo, ricevuta la notifica, e’ tenuto a versare all’agente nei termini di legge, senza dover attendere un provvedimento del tribunale.
Le conseguenze pratiche per il debitore
Questa diversita’ ha effetti concreti. Il pignoramento esattoriale e’ piu’ rapido e meno “visibile”: il debitore puo’ accorgersi del blocco del conto o della trattenuta sullo stipendio anche senza che si sia aperto alcun fascicolo in tribunale. Per il debitore cio’ significa che l’iniziativa difensiva e’ tutta sulle sue spalle: non c’e’ un giudice che, d’ufficio, verifichi i presupposti prima del pagamento. Sara’ il debitore a dover attivare il controllo giurisdizionale, proponendo le opposizioni di cui si dira’.
Cio’ che invece resta in comune
Nonostante l’autonomia procedurale, la giurisprudenza ha chiarito che il pignoramento dell’art. 72-bis e’ a tutti gli effetti un pignoramento di crediti verso terzi, al quale si applicano, in quanto compatibili, le regole generali del codice di procedura civile. Ne discende, tra l’altro, che possono essere pignorati anche crediti futuri purche’ derivanti da un rapporto giuridico gia’ esistente al momento del pignoramento (e’ il caso tipico dello stipendio e della pensione, che maturano periodicamente), e che si applicano i limiti di impignorabilita’ previsti dall’art. 545 c.p.c.
I limiti sullo stipendio: le fasce dell’art. 72-ter
Risposta diretta. Quando il pignoramento esattoriale colpisce lo stipendio, la quota che l’agente della riscossione puo’ trattenere e’ graduata dall’art. 72-ter del DPR 602/1973 in tre fasce: un decimo per importi netti fino a 2.500 euro mensili, un settimo per importi compresi tra 2.500 e 5.000 euro, e la misura ordinaria del quinto (art. 545, comma 4, c.p.c.) per importi superiori a 5.000 euro.
Perche’ soglie diverse da quelle dei creditori privati
I creditori privati — banche, finanziarie, fornitori — possono pignorare lo stipendio nella misura del quinto, qualunque ne sia l’importo. Per l’agente della riscossione, invece, la legge ha previsto soglie piu’ favorevoli al debitore nelle fasce di reddito piu’ basse. La ratio e’ chiara: per un reddito modesto, trattenere un quinto puo’ compromettere il minimo necessario al sostentamento; per questo, fino a 2.500 euro netti, la trattenuta esattoriale e’ limitata a un decimo, cioe’ alla meta’ di quanto potrebbe ottenere un creditore privato.
Riepilogando le tre fasce dell’art. 72-ter:
- fino a 2.500 euro netti mensili: pignorabile un decimo;
- oltre 2.500 e fino a 5.000 euro netti: pignorabile un settimo;
- oltre 5.000 euro netti: si applica la misura ordinaria del quinto prevista dall’art. 545, comma 4, c.p.c.
Il calcolo si fa sul netto
Come per il pignoramento ordinario, anche per quello esattoriale la quota si calcola sullo stipendio netto, cioe’ dopo le ritenute fiscali e i contributi previdenziali obbligatori, non sul lordo. E’ un punto da verificare sempre nella pratica, perche’ un calcolo sul lordo gonfia indebitamente la trattenuta.
Il rapporto con gli altri vincoli
Se sullo stipendio gravano gia’ una cessione del quinto, una delegazione di pagamento o altri pignoramenti, il datore di lavoro deve coordinare le trattenute nel rispetto dei tetti complessivi di legge. Il tema del concorso tra piu’ vincoli sullo stipendio e del limite della meta’ e’ approfondito nella guida dedicata al pignoramento dello stipendio, alla quale si rinvia per il dettaglio delle quote e del cumulo.
I limiti sulla pensione
Risposta diretta. La pensione gode di una protezione rafforzata. Una parte di essa, corrispondente al minimo necessario a un’esistenza dignitosa, e’ impignorabile; solo la parte eccedente puo’ essere aggredita, e comunque nei limiti percentuali di legge. La giurisprudenza ancora il “minimo vitale” della pensione al doppio dell’assegno sociale.
Minimo vitale e parte eccedente
Per la pensione il meccanismo e’ a due livelli. Prima si individua una soglia minima impignorabile, che la prassi e la giurisprudenza fissano nel doppio dell’assegno sociale (nel 2026, con assegno sociale di 546,24 euro, pari a 1.092,48 euro): fino a questa soglia la pensione non si tocca. La parte che eccede la soglia e’ pignorabile, ma anch’essa entro un limite percentuale (di regola un quinto). Questo doppio meccanismo distingue nettamente la pensione dallo stipendio, dove non opera una soglia minima generale ma solo le percentuali.
Il funzionamento di dettaglio del minimo vitale, con gli importi aggiornati e le differenze tra pignoramento presso l’INPS e pignoramento sul conto, e’ trattato nella guida specifica sul pignoramento della pensione, cui si rimanda.
I limiti sul conto corrente: la tutela del minimo
Risposta diretta. Quando il pignoramento colpisce il conto corrente su cui sono accreditati stipendio o pensione, la legge protegge la parte di tali accrediti pari al triplo dell’assegno sociale (nel 2026, 1.638,72 euro), se l’accredito e’ anteriore al pignoramento. Solo l’eccedenza puo’ essere bloccata. Per gli accrediti successivi si applicano i limiti ordinari; e in ogni caso l’ultimo emolumento accreditato resta escluso dal vincolo.
Accrediti anteriori e accrediti successivi
L’art. 545 c.p.c. distingue due situazioni. Se, al momento della notifica del pignoramento alla banca, sul conto sono gia’ presenti somme accreditate a titolo di stipendio o pensione, queste sono pignorabili solo per la parte che eccede il triplo dell’assegno sociale. Nel 2026 questa soglia protetta e’ pari a 1.638,72 euro (tre volte 546,24 euro). Se invece le somme di stipendio o pensione vengono accreditate dopo la notifica del pignoramento, su di esse si applicano i limiti ordinari della pignorabilita’ (il quinto, o le fasce dell’art. 72-ter per la riscossione esattoriale).
La tutela dell’ultimo emolumento
L’art. 72-ter aggiunge una cautela specifica per il pignoramento esattoriale: nel caso di accredito delle somme sul conto corrente, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all’ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo. In altre parole, l’ultimo stipendio o l’ultima pensione accreditati restano nella disponibilita’ del debitore, a garanzia della continuita’ del sostentamento.
Il conto come terreno insidioso
Va detto con franchezza che il conto corrente puo’ rivelarsi piu’ insidioso del pignoramento diretto presso il datore di lavoro o presso l’ente pensionistico. Le somme che il debitore ha accumulato e che eccedono la soglia protetta possono essere bloccate, perche’ una volta confluite sul conto tendono a perdere la specifica natura di “stipendio” o “pensione” e diventano generiche disponibilita’. Per questo la verifica di che cosa, sul conto, sia effettivamente protetto — e di quali siano le date e i titoli degli accrediti — e’ spesso il cuore della difesa.
Quali somme sono comunque impignorabili
Risposta diretta. Oltre ai limiti percentuali e alle soglie sul conto, esistono crediti che la legge sottrae del tutto all’aggressione esecutiva, anche da parte dell’agente della riscossione. Sono i crediti elencati dall’art. 545 c.p.c. e da leggi speciali: crediti alimentari, sussidi di sostentamento, prestazioni assistenziali, e in generale somme destinate a finalita’ protette.
L’elenco dei crediti impignorabili
L’art. 545 c.p.c. dichiara impignabili, tra l’altro, i crediti alimentari (salvo che per cause di alimenti, e con autorizzazione del giudice), i crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, e i crediti aventi per oggetto sussidi dovuti per maternita’, malattia o funerali da casse di assicurazione, enti di assistenza o istituti di beneficenza. Si tratta di somme con una funzione protettiva talmente marcata che l’ordinamento le ritiene incompatibili con il pignoramento.
Le impignorabilita’ previste da leggi speciali
A queste si aggiungono numerose ipotesi di impignorabilita’ previste da leggi speciali: si pensi a determinate prestazioni assistenziali e a indennita’ con finalita’ di sostegno (ad esempio assegni e indennita’ legate a condizioni di disabilita’ o di bisogno). La verifica della natura delle somme accreditate e’ percio’ decisiva: una somma impignorabile per legge non puo’ essere trattenuta neppure dall’agente della riscossione, e l’eventuale trattenuta va contestata.
Come ci si difende dal pignoramento esattoriale
Risposta diretta. La difesa procede su due piani. Sul piano sostanziale si verifica la regolarita’ del presupposto (notifica della cartella, importo corretto, debito non prescritto) e il rispetto dei limiti e delle impignorabilita’. Sul piano processuale si utilizza l’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) quando si contesta il diritto a procedere, e l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) per i vizi formali e per il superamento dei limiti di pignorabilita’.
Prima di tutto, le verifiche
Prima ancora di scegliere lo strumento, e’ essenziale capire dove sta il problema. Le domande da porsi sono concrete: la cartella o l’avviso a monte del pignoramento sono stati effettivamente notificati, e in modo valido? L’importo preteso corrisponde a quello dovuto, oppure include voci gia’ pagate, sgravate o duplicate? Il debito e’ ancora esigibile, o e’ nel frattempo intervenuta la prescrizione (che per molte entrate, come tributi locali e contributi, matura in tempi piu’ brevi del decennio)? Esiste una rateizzazione in corso, una definizione agevolata o una sospensione che renderebbe illegittimo il pignoramento? La trattenuta rispetta le soglie dell’art. 72-ter e le tutele sul conto? Ognuna di queste verifiche puo’ aprire un fronte difensivo.
La cartella non notificata
Uno dei vizi piu’ frequenti e’ la mancata o invalida notifica della cartella che sta a monte del pignoramento. Se il debitore scopre il debito solo con il pignoramento, senza avere mai ricevuto la cartella, puo’ contestare a monte l’intera pretesa. Il tema, con i suoi profili di prova e di accesso agli atti, e’ approfondito nella guida sulla cartella non notificata, alla quale si rinvia.
Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)
Quando si contesta il diritto stesso dell’agente della riscossione a procedere — perche’ il credito e’ prescritto, e’ stato pagato, e’ stato sgravato, oppure perche’ la cartella non e’ stata validamente notificata — lo strumento e’ l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. Questa opposizione investe il merito della pretesa esecutiva e mira a far dichiarare che il pignoramento non poteva essere intrapreso o proseguito. Va segnalato che, in materia di riscossione, occorre prestare attenzione al riparto di giurisdizione: le contestazioni che riguardano il tributo in se’ possono spettare al giudice tributario, mentre quelle relative all’esecuzione e ai suoi atti spettano al giudice ordinario. Individuare correttamente il giudice competente e’ un passaggio delicato.
Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)
Quando il vizio riguarda la regolarita’ formale del pignoramento o il superamento dei limiti di pignorabilita’ — ad esempio l’agente trattiene piu’ del decimo, del settimo o del quinto dovuto, oppure blocca somme protette sul conto, oppure aggredisce crediti impignorabili — lo strumento e’ l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Per questa opposizione il termine e’ perentorio: e’ opportuno far esaminare l’atto senza ritardo, proprio perche’ i tempi per reagire sono stretti. L’opposizione si propone con ricorso al giudice competente.
Le istanze all’agente della riscossione
Accanto agli strumenti processuali, in alcuni casi e’ utile attivare anche istanze in via amministrativa: la richiesta di sospensione della riscossione quando ricorrono i presupposti di legge (ad esempio pagamento gia’ avvenuto, sgravio, prescrizione, sentenza favorevole), la verifica e l’eventuale rettifica dell’importo, oppure la domanda di rateizzazione, che puo’ incidere sulla prosecuzione delle azioni esecutive. Si tratta di rimedi che vanno valutati caso per caso, spesso in parallelo con l’azione giudiziale.
Il ruolo del giudice in caso di contestazione
Anche se il pignoramento dell’art. 72-bis nasce senza giudice, il controllo giurisdizionale riemerge appena il debitore contesta. Proposta l’opposizione, il giudice puo’ sospendere l’efficacia del pignoramento e delle trattenute quando ricorrono gravi motivi, in attesa della decisione nel merito. E’ in questa sede che si gioca la tutela effettiva del debitore: dimostrare al giudice il vizio (la cartella non notificata, la prescrizione, il superamento dei limiti, l’impignorabilita’ della somma) significa ottenere il blocco e, se l’opposizione e’ fondata, la liberazione delle somme.
Domande frequenti (FAQ)
L’Agenzia Riscossione puo’ pignorare il conto e lo stipendio senza passare dal giudice?
Si. L’art. 72-bis del DPR 602/1973 consente all’agente della riscossione di notificare direttamente al terzo (banca o datore di lavoro) l’ordine di pagare le somme dovute, senza che intervenga un giudice dell’esecuzione ad autorizzare o ad assegnare il credito. E’ una procedura amministrativa semplificata. Il controllo del giudice interviene solo dopo, se il debitore propone opposizione.
Quanto puo’ trattenere l’agente della riscossione dallo stipendio?
L’art. 72-ter del DPR 602/1973 prevede tre fasce: un decimo per stipendi netti fino a 2.500 euro mensili, un settimo per stipendi tra 2.500 e 5.000 euro, e la misura ordinaria del quinto (art. 545, comma 4, c.p.c.) oltre i 5.000 euro. Sono soglie piu’ favorevoli al debitore di quelle applicabili ai creditori privati nelle fasce di reddito piu’ basse.
Cosa succede se la pensione o lo stipendio sono accreditati sul conto corrente?
Le somme di stipendio o pensione gia’ accreditate sul conto prima del pignoramento sono pignorabili solo per la parte eccedente il triplo dell’assegno sociale (nel 2026 pari a 1.638,72 euro). Per gli accrediti successivi al pignoramento si applicano i limiti ordinari (un quinto o le fasce dell’art. 72-ter). L’ultimo emolumento accreditato resta in ogni caso escluso dal vincolo.
Quali somme sono comunque impignorabili dall’agente della riscossione?
Restano impignorabili i crediti elencati dall’art. 545 c.p.c. e dalle leggi speciali: crediti alimentari, sussidi di sostentamento, prestazioni assistenziali per maternita’, malattia e funerali, e le pensioni per la parte necessaria ad assicurare il minimo vitale. La giurisprudenza ancora questo minimo, per la pensione, al doppio dell’assegno sociale.
Come ci si difende da un pignoramento esattoriale presso terzi?
Occorre prima verificare la regolarita’ del presupposto (cartella o avviso notificati, importo corretto, debito non prescritto) e il rispetto dei limiti di pignorabilita’. Sul piano processuale si puo’ proporre opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) se si contesta il diritto a procedere, oppure opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) per i vizi formali e per il superamento dei limiti. E’ opportuno far esaminare l’atto per tempo da un avvocato.
Letture consigliate
- Cartelle e riscossione: come difendersi (guida completa) — il quadro generale degli atti della riscossione (cartella, intimazione, fermo, ipoteca, pignoramento) e degli strumenti di difesa.
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- Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) — lo strumento per contestare il diritto dell’agente della riscossione a procedere.
Ultimo aggiornamento: luglio 2026.
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