Pignoramento della pensione: minimo vitale, limiti e come difendersi

Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026

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Pignoramento della pensione: minimo vitale, limiti e come difendersi

In sintesi. Il pignoramento della pensione e’ una delle forme di esecuzione forzata piu’ temute da chi vive con il solo trattamento pensionistico. La legge italiana, tuttavia, riconosce al pensionato una protezione fondamentale: il cosiddetto “minimo vitale”, cioe’ una soglia al di sotto della quale la pensione non puo’ essere aggredita da nessun creditore. Nel 2026 questa soglia e’ pari a 1.092,48 euro mensili, corrispondente al doppio dell’assegno sociale stabilito dall’INPS. Solo la parte che eccede il minimo vitale puo’ essere pignorata, e comunque entro il limite massimo di un quinto per i crediti ordinari. Regole specifiche valgono quando il pignoramento colpisce la pensione gia’ accreditata sul conto corrente bancario o postale, e quando il creditore procedente e’ l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. In questa guida si analizzano tutti i limiti, le regole di calcolo, le differenze tra le varie tipologie di pignoramento e gli strumenti di difesa a disposizione del pensionato.

Che cos’e’ il minimo vitale e perche’ la pensione non e’ pignorabile per intero

Risposta diretta. Il minimo vitale e’ la quota della pensione che la legge dichiara assolutamente impignorabile, a tutela della dignita’ e della sopravvivenza del pensionato. Nel 2026 questa quota e’ fissata in 1.092,48 euro mensili, con un minimo comunque garantito di 1.000 euro.

Il fondamento normativo si trova nell’art. 545, comma 7, del codice di procedura civile, che stabilisce testualmente: “Le somme dovute a titolo di pensione, di indennita’ che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro”. La norma e’ stata introdotta dal decreto-legge n. 83/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 132/2015, e successivamente integrata dal decreto-legge n. 115/2022 (c.d. decreto Aiuti-bis), che ha innalzato la soglia minima a 1.000 euro.

Il parametro di riferimento: l’assegno sociale INPS

Il meccanismo di calcolo del minimo vitale e’ agganciato all’assegno sociale, la prestazione assistenziale erogata dall’INPS ai cittadini ultrasessantasettenni privi di reddito sufficiente. L’importo dell’assegno sociale viene rivalutato ogni anno in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo. Per il 2026, a seguito della rivalutazione dell’1,4% stabilita dalla circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025, l’assegno sociale ammonta a 546,24 euro mensili (7.101,12 euro annui). Il minimo vitale, pari al doppio, e’ dunque di 1.092,48 euro.

Conviene precisare che il parametro di legge fa riferimento alla “misura massima mensile” dell’assegno sociale, cioe’ all’importo pieno spettante a chi non ha alcun altro reddito. L’importo effettivamente percepito dal singolo titolare dell’assegno sociale (che puo’ essere inferiore per effetto del meccanismo differenziale) non ha alcuna rilevanza ai fini del calcolo del minimo vitale: si guarda sempre all’importo teorico massimo.

Evoluzione della soglia nel tempo

La soglia di impignorabilita’ non e’ sempre stata cosi’ strutturata. Prima della riforma del 2015, le pensioni godevano di una protezione piu’ limitata, e non esisteva un minimo vitale espressamente quantificato in termini di multiplo dell’assegno sociale. L’intervento del legislatore ha recepito un’esigenza piu’ volte segnalata dalla giurisprudenza di merito e dalla dottrina: garantire al pensionato un importo sufficiente a soddisfare le necessita’ elementari di vita. Il successivo innalzamento del minimo a 1.000 euro, operato nel 2022, ha ulteriormente rafforzato questa tutela, creando un pavimento al di sotto del quale il minimo vitale non puo’ scendere neppure se il doppio dell’assegno sociale fosse inferiore — ipotesi peraltro teorica, dato che nel 2026 il doppio dell’assegno sociale (1.092,48 euro) supera ampiamente la soglia dei 1.000 euro.

Quanto possono pignorare della pensione: i limiti di legge

Risposta diretta. La parte della pensione che eccede il minimo vitale puo’ essere pignorata nella misura massima di un quinto (20%) per i crediti ordinari; la quota puo’ essere diversa per i crediti alimentari (stabilita dal giudice) e per i tributi (un quinto). In caso di concorso tra piu’ cause di pignoramento, il limite complessivo non puo’ superare la meta’ dell’eccedenza.

Il quinto pignorabile per crediti ordinari e tributari

L’art. 545, commi 3, 4 e 5, c.p.c. disciplina le quote pignorabili delle somme dovute a titolo di stipendio, salario, pensione e trattamenti assimilati. Per la pensione, la quota pignorabile si calcola esclusivamente sulla parte che eccede il minimo vitale (art. 545, comma 7, c.p.c.). Su questa eccedenza:

  • per i crediti alimentari, la misura del pignoramento e’ stabilita caso per caso dal presidente del tribunale o da un giudice delegato, senza un tetto fisso predeterminato;
  • per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, la quota pignorabile e’ di un quinto;
  • per ogni altro credito (crediti ordinari, risarcimenti, crediti professionali, ecc.), la quota e’ parimenti di un quinto.

Il tetto del 50% in caso di concorso di creditori

Quando il pensionato subisce piu’ pignoramenti contemporanei per cause eterogenee — ad esempio un pignoramento per crediti alimentari e uno per crediti ordinari — l’art. 545, comma 5, c.p.c. prevede un limite massimo complessivo pari alla meta’ dell’ammontare eccedente il minimo vitale. Questo significa che, anche in presenza di piu’ creditori, il pensionato conserva sempre almeno il minimo vitale piu’ la meta’ dell’eccedenza.

Esempio pratico di calcolo

Si consideri un pensionato che percepisce una pensione lorda di 1.800 euro mensili nel 2026. Il minimo vitale e’ di 1.092,48 euro, dunque la parte pignorabile e’ di 707,52 euro (1.800 – 1.092,48). Un creditore ordinario puo’ pignorare al massimo un quinto di 707,52 euro, pari a 141,50 euro. Se concorrono due creditori per cause diverse, la trattenuta complessiva non puo’ superare 353,76 euro (meta’ di 707,52 euro). Il pensionato, in ogni caso, non ricevera’ meno di 1.446,24 euro (1.800 – 353,76).

Pignoramento della pensione sul conto corrente: il triplo dell’assegno sociale

Risposta diretta. Quando la pensione e’ gia’ stata accreditata sul conto corrente prima del pignoramento, la soglia di impignorabilita’ sale al triplo dell’assegno sociale — cioe’ 1.638,72 euro nel 2026. Le somme accreditate dopo la notifica del pignoramento seguono invece le regole ordinarie (un quinto dell’eccedenza rispetto al minimo vitale).

La distinzione tra pignoramento “alla fonte” e pignoramento sul conto

Il legislatore ha voluto distinguere due situazioni profondamente diverse. Quando il pignoramento viene notificato direttamente all’ente che eroga la pensione (tipicamente l’INPS), si parla di pignoramento “alla fonte” o pignoramento presso terzi in senso stretto: il terzo debitore trattiene le somme prima che vengano accreditate al pensionato, applicando i limiti dell’art. 545, comma 7, c.p.c. (minimo vitale pari al doppio dell’assegno sociale).

Quando invece il pignoramento colpisce il conto corrente bancario o postale dove la pensione viene accreditata, entrano in gioco le regole dell’art. 545, comma 8, c.p.c. La norma prevede che le somme gia’ accreditate sul conto in data anteriore al pignoramento possano essere pignorate solo per la parte che eccede il triplo dell’assegno sociale. Il triplo dell’assegno sociale nel 2026 e’ pari a 1.638,72 euro (546,24 x 3).

L’ultimo emolumento accreditato

Un’ulteriore protezione riguarda l’ultimo rateo di pensione accreditato sul conto alla data del pignoramento o successivamente: per questa somma si applicano i limiti ordinari di un quinto dell’eccedenza rispetto al minimo vitale, cioe’ le stesse regole del pignoramento alla fonte. In pratica, il creditore non puo’ aggredire l’intero rateo appena accreditato, ma solo un quinto della parte eccedente il minimo vitale.

Perche’ la soglia e’ piu’ alta sul conto corrente

La scelta del legislatore si giustifica con una ragione pratica: le somme giacenti sul conto corrente possono derivare dall’accumulo di piu’ mensilita’, e rappresentano il risparmio del pensionato destinato a far fronte alle spese correnti. Consentire il pignoramento integrale di queste somme avrebbe l’effetto di privare il pensionato di ogni riserva economica, vanificando la tutela del minimo vitale. La soglia del triplo dell’assegno sociale rappresenta un compromesso tra l’esigenza del creditore di soddisfare il proprio credito e la necessita’ di garantire al pensionato un margine di sussistenza.

Pignoramento della pensione da parte dell’Agenzia Entrate-Riscossione: regole speciali

Risposta diretta. Quando il pignoramento e’ eseguito dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione per la riscossione di tributi e contributi, si applicano limiti piu’ favorevoli al debitore, previsti dall’art. 72-ter del DPR 602/1973: un decimo per pensioni fino a 2.500 euro, un settimo tra 2.500 e 5.000 euro, un quinto oltre 5.000 euro. Il minimo vitale resta comunque intoccabile.

Le quote ridotte dell’art. 72-ter DPR 602/1973

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione agisce con il pignoramento speciale previsto dall’art. 72-bis del DPR 602/1973, che le consente di notificare direttamente all’ente erogatore (INPS, casse previdenziali) l’ordine di trattenere le somme dovute. I limiti quantitativi, tuttavia, sono dettati dal successivo art. 72-ter dello stesso decreto, che modula la quota pignorabile in funzione dell’ammontare della pensione:

  • per pensioni di importo fino a 2.500 euro mensili: la quota pignorabile e’ di un decimo (10%) dell’eccedenza rispetto al minimo vitale;
  • per pensioni di importo tra 2.500 e 5.000 euro mensili: la quota sale a un settimo (circa 14,3%);
  • per pensioni di importo superiore a 5.000 euro mensili: la quota e’ di un quinto (20%), cioe’ la stessa prevista per i creditori ordinari.

Esempio di calcolo con l’Agenzia Entrate-Riscossione

Un pensionato percepisce 2.000 euro mensili. Il minimo vitale e’ di 1.092,48 euro. L’eccedenza pignorabile e’ di 907,52 euro. Poiche’ la pensione non supera i 2.500 euro, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione puo’ trattenere solo un decimo di 907,52 euro, cioe’ 90,75 euro mensili. Se lo stesso pignoramento fosse eseguito da un creditore ordinario, la trattenuta sarebbe di un quinto (181,50 euro): il limite speciale dimezza la somma aggredibile.

Il rapporto con il procedimento di riscossione

Va ricordato che il pignoramento dell’Agenzia Entrate-Riscossione presuppone una cartella di pagamento regolarmente notificata e non sospesa. Il debitore ha diritto di contestare la cartella sottostante con gli strumenti previsti dalla normativa tributaria (ricorso alla Corte di giustizia tributaria, istanza di sospensione) e, parallelamente, di opporsi al pignoramento in sede civile se i limiti di pignorabilita’ non sono stati rispettati.

Il caso particolare: recupero di indebiti previdenziali da parte dell’INPS

Risposta diretta. Quando l’INPS recupera somme erogate in eccesso (indebiti previdenziali) o contributi omessi, si applica una disciplina speciale contenuta nell’art. 69 della legge n. 153/1969, che consente il pignoramento fino a un quinto dell’intera pensione, con il solo limite del trattamento minimo (603,40 euro nel 2026).

La deroga al minimo vitale ordinario

In questo specifico ambito non opera il minimo vitale dell’art. 545, comma 7, c.p.c. (doppio dell’assegno sociale), ma il diverso limite del trattamento minimo di pensione. La Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con l’ordinanza n. 26580 dell’11 ottobre 2024, ha chiarito che la disciplina dell’art. 545 c.p.c. si applica ai pignoramenti della pensione eseguiti da creditori diversi dall’INPS, oppure dall’INPS stesso per crediti diversi dal recupero di indebiti e omissioni contributive. Per queste ultime fattispecie, il regime speciale dell’art. 69 della legge n. 153/1969 opera in via esclusiva.

La conferma della Corte Costituzionale (sentenza n. 216/2025)

La legittimita’ costituzionale di questo regime differenziato e’ stata confermata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 216 del 30 dicembre 2025. Il giudice delle leggi ha dichiarato non fondate le questioni di legittimita’ sollevate in riferimento agli artt. 3 e 38, comma 2, della Costituzione, riconoscendo che il bilanciamento operato dal legislatore tra le ragioni del pensionato e le esigenze di equilibrio e sostenibilita’ del sistema pensionistico non contrasta con i principi di ragionevolezza e proporzionalita’. La specialita’ dell’art. 69 trova la propria giustificazione nella specificita’ dei crediti tutelati: il recupero degli indebiti previdenziali serve a ripristinare risorse necessarie al sostentamento del sistema pensionistico nel suo complesso.

Pensioni totalmente impignorabili: le eccezioni assolute

Risposta diretta. Alcune prestazioni pensionistiche o assistenziali sono totalmente impignorabili per espressa previsione di legge, indipendentemente dal loro importo. Si tratta di prestazioni legate a situazioni di particolare fragilita’.

Pensioni e assegni di invalidita’ civile

Le pensioni, gli assegni e le indennita’ spettanti agli invalidi civili (ad esempio l’indennita’ di accompagnamento, l’assegno mensile di assistenza, la pensione di inabilita’ civile) sono impignorabili ai sensi dell’art. 545, comma 1, c.p.c., in quanto crediti aventi carattere alimentare. La giurisprudenza di merito e di legittimita’ ha costantemente ribadito che queste prestazioni rispondono a finalita’ di sostentamento essenziale e non possono essere aggredite dai creditori.

L’assegno sociale

L’assegno sociale stesso, per sua natura, e’ interamente impignorabile: essendo una prestazione assistenziale destinata a garantire il minimo indispensabile a chi non ha redditi sufficienti, non puo’ essere oggetto di esecuzione forzata.

Pensione di guerra e rendita INAIL

Le pensioni di guerra e le rendite per infortuni sul lavoro e malattie professionali erogate dall’INAIL godono anch’esse di impignorabilita’ assoluta, salvo che per crediti alimentari e nella misura stabilita dal giudice.

Come opporsi a un pignoramento illegittimo della pensione

Risposta diretta. Il pensionato che subisce un pignoramento eccedente i limiti di legge puo’ proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. oppure opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., a seconda del tipo di vizio. L’obiettivo e’ ottenere la riduzione del pignoramento entro i limiti legali o, nei casi piu’ gravi, l’annullamento dell’atto esecutivo.

Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)

L’opposizione all’esecuzione e’ lo strumento da utilizzare quando si contesta il diritto stesso del creditore di procedere al pignoramento della pensione, o quando si eccepisce che il pignoramento ha colpito somme impignorabili per legge. Il pensionato puo’ far valere, ad esempio, che il pignoramento ha intaccato il minimo vitale, oppure che le somme accreditate sul conto corrente erano protette dalla soglia del triplo dell’assegno sociale.

L’opposizione va proposta davanti al giudice dell’esecuzione con ricorso, e puo’ essere depositata sia prima che dopo l’inizio dell’esecuzione. Se proposta prima, si deposita davanti al giudice che sarebbe competente per l’esecuzione.

Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)

L’opposizione agli atti esecutivi riguarda invece i vizi formali dell’atto di pignoramento: ad esempio, la mancata indicazione dei limiti di pignorabilita’, errori nella notificazione, irregolarita’ procedurali. Questa opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni dalla conoscenza dell’atto viziato.

L’istanza di riduzione del pignoramento

Una via piu’ rapida e meno onerosa e’ l’istanza di riduzione del pignoramento ex art. 546, comma 2, c.p.c., con la quale il debitore chiede al giudice dell’esecuzione di ricondurre la trattenuta entro i limiti di legge. Questo strumento e’ particolarmente utile quando il pignoramento e’ stato disposto in misura superiore al quinto dell’eccedenza, oppure quando non e’ stato rispettato il minimo vitale.

Il ruolo dell’ente erogatore (INPS, casse previdenziali)

L’ente che eroga la pensione ha l’obbligo di applicare correttamente i limiti di pignorabilita’ al momento della dichiarazione di quantita’ resa ai sensi dell’art. 547 c.p.c. Se l’ente dichiara pignorabile una somma superiore ai limiti di legge, il pensionato puo’ contestare la dichiarazione e chiedere al giudice dell’esecuzione la corretta determinazione delle somme vincolate.

Riepilogo dei limiti di pignorabilita’ della pensione nel 2026

Per agevolare la consultazione, si riportano di seguito i principali parametri in vigore nel 2026, calcolati sulla base dell’assegno sociale di 546,24 euro mensili (circolare INPS n. 153/2025):

Minimo vitale impignorabile (art. 545, comma 7, c.p.c.): 1.092,48 euro mensili (doppio dell’assegno sociale), con un pavimento minimo assoluto di 1.000 euro.

Quota pignorabile per crediti ordinari e tributari: un quinto (20%) della parte eccedente il minimo vitale.

Limite massimo in caso di concorso di creditori: meta’ (50%) della parte eccedente il minimo vitale.

Soglia impignorabile su conto corrente (somme gia’ accreditate): 1.638,72 euro (triplo dell’assegno sociale).

Quote pignorabile dall’Agenzia Entrate-Riscossione (art. 72-ter DPR 602/1973): un decimo (pensioni fino a 2.500 euro), un settimo (pensioni tra 2.500 e 5.000 euro), un quinto (pensioni oltre 5.000 euro), sempre sull’eccedenza rispetto al minimo vitale.

Limite per recupero indebiti INPS (art. 69 L. 153/1969): un quinto dell’intera pensione, con il solo limite del trattamento minimo di pensione (603,40 euro nel 2026).

Domande frequenti (FAQ)

Qual e’ il minimo vitale impignorabile della pensione nel 2026?

Nel 2026 il minimo vitale impignorabile della pensione e’ pari a 1.092,48 euro mensili, corrispondente al doppio dell’assegno sociale (546,24 euro x 2). In ogni caso la soglia non puo’ scendere sotto i 1.000 euro, come previsto dall’art. 545, comma 7, c.p.c., introdotto dal decreto Aiuti-bis del 2022.

Quanto possono pignorare della pensione?

Si puo’ pignorare solo la parte della pensione che eccede il minimo vitale (1.092,48 euro nel 2026), nella misura massima di un quinto (20%) per crediti ordinari e tributari. Per i crediti alimentari la misura e’ stabilita dal giudice. Se concorrono piu’ cause di pignoramento, il limite complessivo e’ della meta’ della parte eccedente il minimo vitale.

Il pignoramento della pensione sul conto corrente segue regole diverse?

Si’. Se la pensione e’ gia’ stata accreditata sul conto corrente prima della notifica del pignoramento, la soglia di impignorabilita’ sale al triplo dell’assegno sociale (1.638,72 euro nel 2026), ai sensi dell’art. 545, comma 8, c.p.c. Le somme accreditate dopo il pignoramento seguono invece i limiti ordinari di un quinto sull’eccedenza rispetto al doppio dell’assegno sociale.

L’Agenzia Entrate-Riscossione puo’ pignorare tutta la pensione?

No. Anche l’Agenzia delle Entrate-Riscossione deve rispettare il minimo vitale. Sulla parte eccedente si applicano le quote ridotte dell’art. 72-ter del DPR 602/1973: un decimo per pensioni fino a 2.500 euro, un settimo tra 2.500 e 5.000 euro, un quinto oltre 5.000 euro. Sono limiti piu’ favorevoli al pensionato rispetto a quelli applicabili ai creditori privati.

Come ci si oppone al pignoramento illegittimo della pensione?

Il pensionato puo’ proporre opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. se il pignoramento ha violato i limiti di impignorabilita’, oppure opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per vizi formali. In alternativa, puo’ presentare un’istanza di riduzione del pignoramento al giudice dell’esecuzione. E’ sempre consigliabile rivolgersi a un avvocato per valutare la strategia piu’ adeguata al caso concreto.

La pensione di invalidita’ civile e’ pignorabile?

No. Le prestazioni assistenziali legate all’invalidita’ civile — come l’indennita’ di accompagnamento, l’assegno mensile di assistenza e la pensione di inabilita’ civile — sono totalmente impignorabili in quanto crediti di natura alimentare, ai sensi dell’art. 545, comma 1, c.p.c.

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Ultimo aggiornamento: giugno 2026.

Avvertenza: il presente contributo ha finalita’ esclusivamente informativa e non costituisce parere legale. Ogni situazione presenta specificita’ proprie che richiedono una valutazione professionale nel caso concreto. Per un’analisi personalizzata e’ opportuno rivolgersi a un avvocato.


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