Ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF): come funziona e quando conviene

Ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF): come funziona e quando conviene

In sintesi. Quando una banca o un altro intermediario non rimborsa o non riconosce le proprie responsabilità, prima di affrontare una causa esiste una strada più rapida ed economica: il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsto dall’art. 128-bis del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993) e operante secondo le disposizioni della Banca d’Italia. L’ABF decide le liti tra clienti e intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (conti, carte, mutui, finanziamenti, pagamenti) sulla base dei soli documenti, senza udienze. Il presupposto è un reclamo scritto all’intermediario: la banca ha 60 giorni per rispondere (15 giornate lavorative per i servizi di pagamento, come bonifici e carte); se non risponde o rigetta, il cliente può presentare ricorso entro 12 mesi dal reclamo. Il ricorso è ammesso per richieste fino a 200.000 euro (nessun limite se si chiede solo l’accertamento di un diritto) e per fatti non anteriori al sesto anno precedente. Il costo per il cliente è un contributo di 20 euro, rimborsato se il ricorso è accolto anche solo in parte. Il Collegio, di regola, decide entro 90 giorni dal completamento del fascicolo. La decisione non è una sentenza e non è un titolo esecutivo, ma se il ricorso è accolto l’intermediario deve adempiere entro 30 giorni: in caso contrario, l’inadempimento viene pubblicato sul sito della banca e dell’ABF, con un effetto reputazionale che in concreto spinge gli intermediari ad adeguarsi. L’ABF è particolarmente utile per le operazioni non autorizzate (phishing, spoofing, SIM swap, carta clonata), dove la legge pone l’onere della prova sulla banca. Questa guida spiega come funziona, quando conviene e quando, invece, è meglio rivolgersi al giudice.

Che cos’è l’Arbitro Bancario Finanziario e cosa può decidere

Risposta diretta. L’ABF è un organismo di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) che decide le liti tra i clienti e le banche o gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. È previsto dall’art. 128-bis del TUB, opera secondo le disposizioni della Banca d’Italia ed è composto da Collegi indipendenti. Decide sulla base dei documenti prodotti dalle parti, in tempi rapidi e con costi minimi, ma non è un giudice: la sua non è una sentenza.

L’ABF nasce per offrire ai clienti uno strumento semplice di tutela, alternativo alla causa, in un settore – quello bancario e finanziario – in cui le controversie sono frequenti ma spesso di valore non altissimo, tale da rendere sproporzionata una causa ordinaria. Vi rientrano, ad esempio, le contestazioni su conti correnti, carte di pagamento, mutui e finanziamenti, segnalazioni in banca dati, anatocismo e commissioni, nonché le operazioni di pagamento non autorizzate. La procedura si svolge per iscritto e online, senza la necessità di comparire davanti a un collegio. Questo tema si inserisce nel più ampio quadro del contenzioso bancario per privati e imprese.

Cosa rientra e cosa resta fuori (i servizi di investimento)

È importante sapere che l’ABF si occupa di operazioni e servizi bancari e finanziari, ma non dei servizi di investimento (l’acquisto di azioni, obbligazioni, fondi, strumenti finanziari e la relativa consulenza). Per le controversie che riguardano gli investimenti è competente un diverso organismo, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), che opera presso la Consob. Individuare correttamente l’organismo competente è il primo passo: un ricorso presentato all’organo sbagliato viene dichiarato inammissibile, con perdita di tempo prezioso.

Un organo terzo, ma non un giudice

L’ABF è un organo terzo e imparziale, ma la sua decisione non ha la forza di una sentenza. Questo significa, da un lato, che il procedimento è più snello e accessibile; dall’altro, che la decisione non può essere portata direttamente in esecuzione forzata come una pronuncia del giudice. Come si vedrà, il rispetto delle decisioni è garantito non dalla forza esecutiva, ma da un meccanismo reputazionale. Capire fin da subito questa natura aiuta a scegliere consapevolmente tra ABF e causa.

Il passo obbligatorio prima del ricorso: il reclamo all’intermediario

Risposta diretta. Prima di rivolgersi all’ABF è obbligatorio presentare un reclamo scritto all’intermediario. La banca deve rispondere entro 60 giorni; per i servizi di pagamento (bonifici, carte, addebiti, operazioni non autorizzate) il termine è più breve, pari a 15 giornate lavorative. Solo se la banca non risponde nei termini, oppure rigetta il reclamo, si può presentare ricorso all’ABF.

Come si presenta il reclamo

Il reclamo è una contestazione scritta con cui il cliente espone il problema e chiede all’intermediario di porvi rimedio (ad esempio, il rimborso di un’operazione non autorizzata o lo storno di somme addebitate). Va inviato con un mezzo che ne provi la ricezione (PEC, raccomandata, o i canali di reclamo indicati dalla banca) e conservato con cura, perché è da questo momento che decorrono i termini. È opportuno che il reclamo sia chiaro e documentato: più è preciso, più aumenta la possibilità di una soluzione già in questa fase, senza dover proseguire.

I termini di risposta: 60 giorni, o 15 giornate per i pagamenti

L’intermediario deve fornire una risposta motivata entro 60 giorni dalla ricezione del reclamo. Per i servizi di pagamento, tuttavia, la disciplina speciale impone un termine molto più rapido: 15 giornate lavorative. È una differenza importante proprio nei casi di truffa o operazione non autorizzata, in cui il cliente ha interesse a una risposta veloce. Se la banca lascia decorrere il termine senza rispondere, o se la risposta è insoddisfacente (compreso il rifiuto), la strada dell’ABF è aperta.

Attenzione a non ricorrere troppo presto

Un errore frequente è presentare il ricorso all’ABF prima che sia scaduto il termine per la risposta al reclamo: in tal caso il ricorso è inammissibile. Fa eccezione l’ipotesi in cui la banca, pur prima della scadenza, abbia già comunicato di non voler accogliere il reclamo: a quel punto non ha senso attendere e si può procedere. La regola pratica è semplice: prima il reclamo, poi si attende il termine, e solo dopo (o dopo un rifiuto espresso) si presenta il ricorso.

Quando si può fare ricorso: valore, tempi e ambito

Risposta diretta. Il ricorso all’ABF va presentato entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo. È ammesso per richieste di pagamento di somme fino a 200.000 euro; se invece si chiede soltanto l’accertamento di diritti, obblighi o facoltà (senza una somma), non c’è limite di importo. Le controversie, inoltre, non possono riguardare operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data del ricorso.

Il termine di 12 mesi dal reclamo

Il ricorso deve essere proposto entro 12 mesi da quando è stato presentato il reclamo all’intermediario. Superato questo termine, il ricorso è irricevibile. È un aspetto da tenere presente: il reclamo non “sospende” indefinitamente la situazione, ma fa partire un conto alla rovescia entro cui attivarsi. Chi presenta un reclamo e poi resta in attesa per troppo tempo rischia di perdere la possibilità di rivolgersi all’ABF (fermi restando, in ogni caso, i diversi termini per l’eventuale azione davanti al giudice).

Il limite di valore: 200.000 euro (o nessun limite)

Se la richiesta ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, l’ABF è competente fino a 200.000 euro: per importi superiori occorre rivolgersi al giudice. Se invece si chiede unicamente di accertare un diritto, un obbligo o una facoltà – senza domandare il pagamento di una somma determinata – non opera alcun limite di importo. La distinzione è rilevante nella scelta della strategia: in alcuni casi può essere utile impostare la domanda in termini di accertamento per restare nell’ambito dell’ABF.

L’ambito temporale: non oltre il sesto anno precedente

Il ricorso può riguardare solo operazioni o comportamenti che non siano anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso. In altre parole, i fatti troppo risalenti nel tempo non possono essere portati all’ABF. Anche per questo è importante non far passare tempo inutilmente e attivarsi con tempestività quando ci si accorge di un addebito indebito o di un’operazione contestabile.

Come si presenta il ricorso e quanto costa

Risposta diretta. Il ricorso si presenta per via telematica, attraverso il portale dell’ABF, allegando il reclamo, la risposta della banca (se c’è) e la documentazione utile. Il costo per il cliente è un contributo di 20 euro per le spese della procedura, che l’intermediario rimborsa se il ricorso è accolto anche solo in parte. La procedura è interamente documentale: non ci sono udienze.

La procedura documentale e i Collegi

Depositato il ricorso, l’intermediario presenta le proprie controdeduzioni e il fascicolo viene esaminato dal Collegio territorialmente competente. I Collegi dell’ABF sono sette, distribuiti sul territorio nazionale e competenti in base al domicilio del cliente; esiste anche un Collegio di coordinamento per le questioni di particolare importanza o per comporre eventuali contrasti interpretativi. Tutto si svolge sulla carta: le parti non compaiono, e la decisione si fonda esclusivamente sui documenti prodotti. Questo rende la procedura rapida, ma comporta anche un limite: non è possibile assumere prove testimoniali o disporre consulenze tecniche come in un processo.

Un costo minimo, spesso a carico della banca

Il contributo di 20 euro è l’unica spesa “viva” richiesta per attivare la procedura, e viene restituito al cliente se il ricorso è accolto anche parzialmente. Il cliente può presentare il ricorso da solo oppure farsi assistere da un professionista o da un’associazione: l’assistenza non è obbligatoria, ma nei casi tecnicamente complessi – come molte controversie su operazioni non autorizzate – una difesa curata può fare la differenza sull’esito, perché l’ABF decide su ciò che risulta dai documenti e da come sono impostate le argomentazioni.

Cosa succede dopo: la decisione, i tempi e l’adempimento

Risposta diretta. Il Collegio decide, di regola, entro 90 giorni dal completamento del fascicolo (termine prorogabile in caso di particolare complessità). Se il ricorso è accolto anche solo in parte, l’intermediario deve adempiere entro 30 giorni. In caso di inadempimento, la notizia viene pubblicata sul sito dell’intermediario (per 6 mesi) e sul sito dell’ABF, nella sezione degli intermediari inadempienti (per 5 anni).

I tempi della decisione

Rispetto ai tempi di una causa, l’ABF è molto più rapido: la decisione arriva, in genere, in pochi mesi. Il termine di riferimento è di 90 giorni dal completamento del fascicolo, prorogabile per i casi più complessi. È uno dei principali vantaggi dell’ABF, insieme al costo ridotto: consente di ottenere una risposta in tempi ragionevoli su questioni che, in tribunale, richiederebbero spesso anni.

L’adempimento e la sanzione reputazionale

Se il cliente ha ragione, l’intermediario deve conformarsi alla decisione entro 30 giorni. La decisione dell’ABF, come detto, non è un titolo esecutivo: non può essere portata direttamente all’esecuzione forzata. Il sistema, però, prevede una sanzione reputazionale efficace: se l’intermediario non adempie, il suo inadempimento è reso pubblico sul suo stesso sito internet (per 6 mesi) e sul sito dell’ABF, alla sezione dedicata agli intermediari inadempienti (per 5 anni). Proprio per evitare questa pubblicità negativa, nella grande maggioranza dei casi le banche si adeguano alle decisioni.

La decisione non chiude la porta al giudice

Il ricorso all’ABF non preclude la via giudiziaria. Se la decisione è sfavorevole, o se il cliente ritiene di poter ottenere di più o ha bisogno di strumenti che l’ABF non offre (come le prove testimoniali o un titolo esecutivo), può comunque rivolgersi al giudice ordinario, che non è vincolato dalla decisione dell’Arbitro e riesamina la controversia in piena autonomia. L’ABF, quindi, è un tentativo che non brucia la possibilità di una causa successiva.

ABF e truffe bancarie: perché è una via efficace per il rimborso

Risposta diretta. Per le operazioni non autorizzate (phishing, spoofing, SIM swap, carta clonata, bonifici fraudolenti) l’ABF è spesso una via efficace per ottenere il rimborso. La disciplina dei servizi di pagamento (D.Lgs. 11/2010, che attua le direttive europee PSD e PSD2) pone l’onere della prova a carico della banca: è l’intermediario a dover dimostrare che l’operazione era stata autenticata, correttamente registrata e non viziata da malfunzionamenti, e che vi è stato dolo o colpa grave del cliente.

L’onere della prova a carico della banca

Nel caso di operazione disconosciuta, non è il cliente a dover provare di essere stato truffato: è la banca a dover dimostrare che l’operazione era regolare e autorizzata. Il rimborso, in questa logica, è la regola, e la responsabilità del cliente l’eccezione, che opera solo quando l’intermediario prova un comportamento del cliente caratterizzato da dolo o colpa grave. È un impianto di tutela pensato proprio per riequilibrare la posizione del cliente rispetto a quella, tecnicamente più forte, della banca. Il tema è approfondito nella guida su truffe bancarie e pagamenti non autorizzati.

L’orientamento dell’ABF a tutela del cliente

L’ABF ha consolidato un orientamento attento alla tutela del cliente vittima di frode, in particolare quando la banca non ha adottato sistemi di sicurezza e di allerta adeguati (come l’autenticazione forte del cliente) o non ha bloccato operazioni palesemente anomale, che una diligenza ordinaria avrebbe consentito di intercettare. Sono valutazioni che si giocano sui documenti: le evidenze tecniche dell’operazione, le comunicazioni tra le parti, il comportamento tenuto dal cliente. Per questo la fase del reclamo e la raccolta ordinata di tutta la documentazione sono decisive. Casi tipici sono lo spoofing con finto operatore, il SIM swap e la carta clonata.

ABF o giudice? Come scegliere

Risposta diretta. L’ABF conviene quando si cerca una soluzione rapida ed economica su questioni prevalentemente documentali e di valore non elevatissimo; il giudice è preferibile quando l’importo è alto (oltre i 200.000 euro), quando servono prove testimoniali o consulenze tecniche, o quando occorre un titolo esecutivo. Non sono strade alternative in modo rigido: spesso l’ABF è un primo tentativo che, se non risolve, non impedisce la causa.

I vantaggi dell’ABF

I punti di forza dell’ABF sono chiari: costo minimo (20 euro, di regola rimborsati), rapidità (mesi, non anni), semplicità (procedura online e documentale, senza obbligo di difesa tecnica) ed effettività garantita dal meccanismo reputazionale. Per molte controversie bancarie di importo contenuto, è lo strumento più proporzionato.

I limiti e il ruolo dell’avvocato

L’ABF ha anche dei limiti: non può assumere prove testimoniali, decide solo su documenti, ha un tetto di 200.000 euro per le richieste di somme e la sua decisione non è esecutiva. Va inoltre ricordato che, per il contenzioso bancario e finanziario, la legge prevede la mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità della causa (art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. 28/2010): il previo ricorso all’ABF è considerato alternativo alla mediazione e vale a soddisfare quella condizione. In questo quadro, il ruolo dell’avvocato è aiutare a scegliere lo strumento giusto, impostare correttamente il reclamo e il ricorso, e – se l’ABF non basta – proseguire davanti al giudice. L’Avv. Mondello, Cassazionista, assiste nel contenzioso bancario in tutte le sue fasi.

Gli errori più frequenti

Risposta diretta. Gli errori più comuni sono cinque: saltare il reclamo o presentarlo male, ricorrere troppo presto o troppo tardi, sbagliare organismo (ABF invece di ACF per gli investimenti), trascurare la documentazione e rassegnarsi al primo “no” della banca.

Il primo errore è di metodo: dimenticare che il reclamo all’intermediario è un passaggio obbligatorio e conservarne la prova; un reclamo generico, poi, spreca l’occasione di risolvere subito. Il secondo riguarda i tempi: presentare il ricorso prima della scadenza del termine di risposta lo rende inammissibile, mentre attendere oltre i 12 mesi dal reclamo lo rende irricevibile. Il terzo nasce dalla confusione tra ABF (operazioni e servizi bancari) e ACF presso la Consob (servizi di investimento): rivolgersi all’organo sbagliato costa tempo. Il quarto è sostanziale: poiché l’ABF decide sui documenti, presentare un ricorso povero di prove riduce molto le possibilità di accoglimento, soprattutto nelle controversie su operazioni non autorizzate. Il quinto è un errore di atteggiamento: arrendersi davanti al primo rifiuto della banca, quando invece proprio quel rifiuto è il presupposto per attivare l’ABF. L’approccio corretto è sempre lo stesso: reclamo puntuale e documentato, rispetto dei termini, scelta ragionata tra ABF e giudice, e – nei casi complessi – una valutazione professionale della posizione.

Domande frequenti (FAQ)

Che cos’è l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF)?

L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie (ADR) tra i clienti e le banche o gli altri intermediari, in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. È previsto dall’art. 128-bis del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993) e opera secondo le disposizioni della Banca d’Italia. Decide sulla base dei soli documenti prodotti dalle parti, senza udienze, ed è molto più rapido ed economico di una causa. Può occuparsi, ad esempio, di conti correnti, carte, mutui, finanziamenti e operazioni di pagamento non autorizzate. Restano fuori i servizi di investimento (azioni, obbligazioni, fondi), per i quali è competente un altro organismo, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) presso la Consob.

Devo per forza fare prima il reclamo alla banca?

Sì. Prima di rivolgersi all’ABF è obbligatorio presentare un reclamo scritto all’intermediario. L’intermediario deve rispondere entro 60 giorni; per i servizi di pagamento (bonifici, carte, addebiti, operazioni non autorizzate) il termine è più breve, pari a 15 giornate lavorative. Se la banca non risponde nei termini, oppure risponde in modo insoddisfacente, si può presentare ricorso all’ABF. Il ricorso va proposto entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo. Attenzione: presentare il ricorso prima che sia scaduto il termine per la risposta al reclamo lo rende inammissibile, salvo che la banca abbia già comunicato di non voler accogliere il reclamo.

Quanto costa e quanto dura il ricorso all’ABF?

Il costo per il cliente è molto contenuto: un contributo di 20 euro per le spese della procedura, che viene rimborsato dall’intermediario se il ricorso è accolto anche solo in parte. Il ricorso si presenta per via telematica e la procedura è interamente documentale. Il Collegio decide, di regola, entro 90 giorni dal completamento del fascicolo (termine prorogabile in caso di particolare complessità). Il ricorso è ammesso per richieste di somme fino a 200.000 euro; non c’è invece alcun limite di importo se si chiede soltanto l’accertamento di diritti, obblighi o facoltà. Le controversie non possono riguardare operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data del ricorso.

La decisione dell’ABF è vincolante come una sentenza?

No. La decisione dell’ABF non è una sentenza e non costituisce un titolo esecutivo: non può essere messa in esecuzione forzata come una pronuncia del giudice. Se però il ricorso è accolto, l’intermediario deve adempiere entro 30 giorni. Se non lo fa, il suo inadempimento viene pubblicato sul sito dell’intermediario stesso (per 6 mesi) e sul sito dell’ABF, nella sezione degli intermediari inadempienti (per 5 anni): è una sanzione reputazionale che, in concreto, spinge le banche ad adeguarsi quasi sempre. Il ricorso all’ABF non preclude la via giudiziaria: il cliente può comunque rivolgersi al giudice, che non è vincolato dalla decisione dell’Arbitro.

L’ABF conviene per le truffe e i pagamenti non autorizzati?

Spesso sì, ed è una delle vie più utilizzate. Per le operazioni non autorizzate (phishing, spoofing, SIM swap, carta clonata, bonifici fraudolenti) la disciplina dei servizi di pagamento (D.Lgs. 11/2010, che attua le direttive europee PSD e PSD2) pone l’onere della prova a carico della banca: è l’intermediario a dover dimostrare che l’operazione era stata autenticata, correttamente registrata e non viziata, e che vi è stato dolo o colpa grave del cliente. L’ABF ha consolidato un orientamento attento alla tutela del cliente vittima di frode, soprattutto quando la banca non ha adottato sistemi di sicurezza e di allerta adeguati o non ha bloccato operazioni palesemente anomale. Resta comunque opportuno valutare il singolo caso, perché quando l’importo è molto elevato o servono prove testimoniali può essere più indicata la causa davanti al giudice.

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Ultimo aggiornamento: luglio 2026.

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