In sintesi. L’accertamento con adesione è la procedura con cui contribuente e Agenzia delle Entrate definiscono d’accordo una pretesa fiscale, prima del giudizio: si discute il merito, si firma un atto motivato e, in cambio della rinuncia a contestare, le sanzioni si applicano a un terzo del minimo di legge (d.lgs. 218/1997). Dal 30 aprile 2024 la procedura è coordinata con il contraddittorio preventivo obbligatorio dell’art. 6-bis dello Statuto del contribuente, e i termini dipendono dall’atto ricevuto. Chi riceve uno schema di atto può chiedere l’adesione entro trenta giorni, al posto delle osservazioni, oppure nei quindici giorni dalla notifica dell’avviso, con una sospensione del termine per il ricorso di soli trenta giorni. Chi riceve un avviso non preceduto dal contraddittorio può presentare l’istanza entro il termine per il ricorso, che resta sospeso per novanta giorni. Se l’accordo si chiude, si paga entro venti giorni o a rate (fino a otto trimestrali, sedici sopra i cinquantamila euro) e l’atto non è più impugnabile; se non si chiude, resta il ricorso. Questa guida spiega come funziona la procedura e dove stanno i passaggi in cui un errore costa: il termine per l’istanza, il nome dell’istanza, la scelta tra osservazioni e adesione, le rate.
Che cos’è l’accertamento con adesione e a che cosa serve?
Risposta diretta. È un accordo tra contribuente e ufficio sull’imponibile e sulle imposte dovute, raggiunto in contraddittorio e formalizzato in un atto scritto e motivato. Serve a chiudere la questione senza processo: l’ufficio rinuncia a una parte della pretesa quando le ragioni del contribuente lo giustificano, il contribuente rinuncia al ricorso e ottiene la riduzione delle sanzioni.
La logica dell’istituto è quella della definizione concordata. L’ufficio ha ricostruito un maggior reddito, un’IVA non versata o un credito non spettante; il contribuente ha argomenti e documenti per ridimensionare la ricostruzione. Invece di affidare la decisione al giudice, le parti si siedono a un tavolo, discutono gli elementi uno per uno e, se trovano un punto di equilibrio, lo scrivono in un atto firmato da entrambi. Non è un condono: l’atto deve indicare gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda (art. 7, comma 1, d.lgs. 218/1997), e la riduzione riguarda le sanzioni, non le imposte che risultano dovute all’esito del confronto.
Per quali tributi si può usare
La legge consente la definizione con adesione dell’accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA, e del recupero dei crediti indebitamente compensati (art. 1, comma 1, d.lgs. 218/1997, nel testo modificato dal d.lgs. 13/2024 e dal d.lgs. 81/2025). Può essere definito con adesione, anche di uno solo degli obbligati, l’accertamento delle imposte di successione e donazione, di registro, ipotecaria e catastale (comma 2). La definizione delle imposte sui redditi vale anche per l’IVA, per le fattispecie rilevanti ai fini di quest’ultima (art. 2, comma 1), e può riguardare anche la determinazione sintetica del reddito (comma 2).
Quando ha senso, e quando no
L’adesione funziona bene quando la contestazione è quantitativa: una ricostruzione dei ricavi basata su percentuali di ricarico, costi ritenuti non inerenti ma documentabili, movimenti bancari in parte giustificabili. In questi casi il confronto consente di portare documenti che riducono la pretesa. Ha meno senso quando l’atto è viziato in radice (notificato oltre il termine di decadenza, privo di motivazione, emesso senza il contraddittorio dovuto): in quel caso firmare un accordo significa rinunciare a far valere un vizio che potrebbe travolgere l’intero atto. Prima di chiedere l’adesione, quindi, l’atto va esaminato anche sotto il profilo dei termini e della forma, temi trattati nella guida sull’accertamento fiscale, i termini di decadenza e le difese.
Chi può avviare la procedura: l’ufficio o il contribuente?
Risposta diretta. Entrambi. L’ufficio invita il contribuente a comparire quando notifica un avviso non soggetto al contraddittorio preventivo; il contribuente può chiedere l’adesione dopo un controllo con accessi o verifiche, dopo lo schema di atto o dopo la notifica dell’avviso.
L’invito dell’ufficio
Per gli atti esclusi dal contraddittorio preventivo (art. 6-bis, comma 2, dello Statuto), la legge prevede che l’ufficio, di propria iniziativa, comunichi l’invito a comparire contestualmente alla notifica dell’avviso di accertamento o dell’atto di recupero, oppure su istanza del contribuente (art. 5, comma 1, d.lgs. 218/1997). L’invito indica i periodi d’imposta, il giorno e il luogo della comparizione, le maggiori imposte, sanzioni e interessi e i motivi della pretesa. L’invito a presentare istanza di adesione è in ogni caso contenuto nell’avviso di accertamento o di rettifica, o nell’atto di recupero non soggetto al contraddittorio (art. 1, comma 2-bis). Il vecchio “invito obbligatorio” dell’art. 5-ter, introdotto nel 2019, è stato abrogato dal d.lgs. 13/2024 per gli atti emessi dal 30 aprile 2024: il suo posto è stato preso dal contraddittorio generalizzato dello Statuto.
L’istanza dopo accessi, ispezioni e verifiche
Il contribuente che ha subito accessi, ispezioni o verifiche può chiedere all’ufficio di formulare una proposta di accertamento ai fini dell’eventuale definizione (art. 6, comma 1). In alternativa, entro trenta giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione, può aderire all’intero contenuto del verbale, senza condizioni o condizionando l’adesione alla correzione di errori manifesti: in questo caso le sanzioni dell’adesione sono ulteriormente ridotte alla metà (art. 5-quater, introdotto dal d.lgs. 13/2024). È una scelta da fare con il verbale davanti: si aderisce a tutto, non a una parte.
Adesione e contraddittorio preventivo: come si coordinano dal 2024?
Risposta diretta. Per gli atti emessi dal 30 aprile 2024 che richiedono il contraddittorio preventivo, lo schema di atto contiene anche l’invito a chiedere l’adesione in luogo delle osservazioni. Il contribuente può presentare l’istanza entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema; oppure nei quindici giorni dalla notifica dell’avviso, con una sospensione del termine per il ricorso di trenta giorni.
Il d.lgs. 219/2023 ha introdotto nello Statuto del contribuente l’obbligo di un contraddittorio “informato ed effettivo” prima degli atti impugnabili, a pena di annullabilità: l’ufficio comunica lo schema di atto e assegna un termine non inferiore, complessivamente, a sessanta giorni per le controdeduzioni (art. 6-bis, commi 1 e 3, legge 212/2000). Il funzionamento del contraddittorio e le sue esclusioni sono spiegati nella guida sull’accertamento fiscale; qui interessa come il d.lgs. 13/2024 ha innestato l’adesione su questo percorso.
Le strade aperte dallo schema di atto
Lo schema di atto reca, oltre all’invito a formulare osservazioni, quello a presentare istanza di accertamento con adesione, “in luogo delle osservazioni” (art. 1, comma 2-bis, d.lgs. 218/1997). Il contribuente ha quindi davanti tre possibilità. Può presentare osservazioni nel termine dello schema, e l’atto finale dovrà tenerne conto e motivare sulle osservazioni non accolte (art. 6-bis, comma 4, dello Statuto). Può presentare istanza di adesione entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema (art. 6, comma 2-bis, primo periodo). Oppure, se dalle osservazioni emergono i presupposti per un accordo, le parti possono avviare la procedura di adesione di comune accordo (art. 6, comma 2-ter).
L’istanza dopo l’avviso preceduto dallo schema
Se il contraddittorio si è svolto e l’avviso è stato notificato, il contribuente può ancora presentare istanza di adesione, ma entro quindici giorni dalla notifica, e in questo caso il termine per il ricorso è sospeso per trenta giorni, non per novanta (art. 6, comma 2-bis, secondo e terzo periodo). È la differenza più importante rispetto al passato: chi è abituato alla sospensione di novanta giorni rischia di calcolare male il termine per impugnare.
Le preclusioni da conoscere
Due regole spingono a usare bene la fase dello schema. La prima: chi ha già presentato istanza dopo accessi o verifiche, o entro trenta giorni dallo schema, o ha avviato la procedura di comune accordo, non può presentare una nuova istanza dopo la notifica dell’avviso (art. 6, comma 2-quater, nel testo modificato dal d.lgs. 81/2025). La seconda: se l’istanza è presentata dopo un avviso preceduto dal contraddittorio, l’ufficio non è tenuto a considerare elementi di fatto diversi da quelli dedotti nelle osservazioni o da quelli oggetto dell’avviso (art. 7, comma 1-quater). Tradotto: chi lascia passare lo schema senza osservazioni, e solo dopo l’avviso porta documenti nuovi, può trovarsi davanti un ufficio che non è obbligato a esaminarli in sede di adesione. Si pensi a un piccolo commerciante che riceve uno schema di atto con i ricavi ricostruiti applicando un ricarico medio: le fatture di acquisto, l’inventario e le vendite sottocosto di fine stagione sono gli elementi che possono ridurre la pretesa, e vanno messi sul tavolo nella fase dello schema, con le osservazioni o con l’istanza presentata entro trenta giorni, non dopo. Le nuove regole si applicano agli atti emessi dal 30 aprile 2024 (art. 41, comma 2, d.lgs. 13/2024); agli atti preceduti da un invito ai sensi del d.lgs. 218/1997 emesso prima di quella data continua ad applicarsi la disciplina precedente (art. 7 d.l. 39/2024).
È arrivato un avviso di accertamento: entro quando si chiede l’adesione e che fine fa il termine per il ricorso?
Risposta diretta. Se l’avviso non era soggetto al contraddittorio preventivo, l’istanza si presenta prima di impugnare ed entro il termine per il ricorso (sessanta giorni dalla notifica): il termine per l’impugnazione resta sospeso per novanta giorni dalla presentazione dell’istanza. Se l’avviso era preceduto dallo schema, valgono i quindici giorni e la sospensione di trenta.
Per gli avvisi e gli atti di recupero non soggetti al contraddittorio preventivo il contribuente può formulare istanza di adesione anteriormente all’impugnazione, anche se non ha ricevuto l’invito, indicando il proprio recapito anche telefonico, entro il termine di presentazione del ricorso (art. 6, comma 2, d.lgs. 218/1997). Dalla presentazione dell’istanza il termine per l’impugnazione e quello per il pagamento dell’IVA accertata sono sospesi per novanta giorni; l’eventuale iscrizione provvisoria a ruolo delle imposte accertate avviene dopo la fine della sospensione (art. 6, comma 3). L’ufficio, entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza, formula l’invito a comparire (comma 4).
Come si conta il termine
Una sospensione non azzera i giorni già trascorsi: li congela. Se l’istanza è presentata venti giorni dopo la notifica, alla fine dei novanta giorni di sospensione restano i quaranta giorni che mancavano ai sessanta. Se nel periodo cade il mese di agosto, si aggiunge la sospensione feriale dei termini processuali dal 1° al 31 agosto (art. 1 legge 742/1969). Il conto va fatto per iscritto, con le date certe di notifica e di presentazione dell’istanza (ricevuta PEC o protocollo), perché il ricorso tardivo è inammissibile e l’atto diventa definitivo. Sugli effetti dell’avviso di accertamento sulla riscossione si veda la guida sull’accertamento esecutivo e la riscossione senza cartella.
La sospensione opera da sola
La Cassazione ha chiarito che la sospensione è un effetto della sola presentazione dell’istanza. In Cass., sez. V, ord. 25 agosto 2025, n. 23828, i giudici di merito avevano dichiarato tardivi i ricorsi di una società che, dopo aver presentato l’istanza, non si era presentata al contraddittorio, ritenendo abusivo quel comportamento. La Corte ha accolto il ricorso della società e cassato la sentenza: la sospensione dei novanta giorni opera in modo automatico con la presentazione dell’istanza, e resta irrilevante che il contribuente tenga poi un comportamento solo omissivo, non presentandosi. La norma, osserva la Corte, collega la sospensione alla sola istanza, senza richiedere che il contraddittorio si svolga davvero.
Il nome dell’istanza conta
Il rovescio della medaglia è in Cass., sez. V, ord. 28 dicembre 2025, n. 34402, che ha rigettato il ricorso di un contribuente il cui ricorso originario era stato dichiarato tardivo. Il contribuente aveva presentato all’ufficio un’istanza intitolata e protocollata come autotutela, e sosteneva che nella sostanza fosse una richiesta di adesione, idonea a sospendere il termine. I giudici di merito l’avevano qualificata come autotutela. La Corte ha rigettato il ricorso, premettendo che la sospensione prevista dal d.lgs. 218/1997 opera solo in presenza di un’istanza di accertamento con adesione e ritenendo generiche le critiche mosse alla qualificazione data dai giudici di merito. La lezione è pratica: l’istanza di adesione deve essere chiamata e scritta come tale, e l’autotutela, che non sospende alcun termine, va eventualmente presentata a parte. Sulle differenze tra i due strumenti si veda la guida sull’autotutela tributaria obbligatoria e facoltativa.
Se l’ufficio non convoca
Può accadere che l’ufficio non risponda all’istanza o non convochi il contribuente. In Cass., sez. trib., ord. 26 maggio 2026, n. 16406, la Corte ha rigettato il ricorso di una società che chiedeva l’annullamento degli avvisi perché l’Agenzia non si era pronunciata sulle ragioni esposte nell’istanza. Secondo la Corte i vizi del procedimento di adesione non si riflettono sulla validità dell’avviso: l’istanza non incide sull’efficacia dell’atto, ha solo l’effetto di sospendere il termine per l’impugnazione; e la convocazione non è obbligatoria se l’ufficio esclude in radice una composizione, ferma restando la sospensione a favore del contribuente. La decisione riguarda il testo anteriore alla riforma, ma la conseguenza pratica è attuale: se l’ufficio tace, il termine per il ricorso riprende a correre alla fine della sospensione e va rispettato.
Come si svolge il confronto e come si chiude?
Risposta diretta. Il confronto si svolge in uno o più incontri, di cui l’ufficio redige verbale. Se si trova l’accordo, si firma l’atto di accertamento con adesione, in duplice esemplare, dal contribuente e dal capo dell’ufficio o da un suo delegato, con l’indicazione separata per ciascun tributo degli elementi, della motivazione e delle somme dovute.
Il contribuente può partecipare personalmente o farsi rappresentare da un procuratore munito di procura speciale (art. 7, comma 1-bis, d.lgs. 218/1997). Il confronto è tecnico: si discutono la ricostruzione dell’ufficio, i documenti portati dal contribuente, le percentuali applicate, i costi riconoscibili. È utile arrivare al primo incontro con una proposta motivata e con i documenti già ordinati, perché i tempi sono quelli della sospensione e l’ufficio non è obbligato a prolungare la trattativa.
L’atto di adesione contiene gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda e la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme, anche in forma rateale (art. 7, comma 1). Su richiesta, nell’atto si possono scomputare dai maggiori imponibili le perdite pregresse non utilizzate (art. 7, comma 1-ter). La firma non chiude ancora la vicenda: la definizione si perfeziona solo con il pagamento.
Quanto si riducono le sanzioni con l’adesione?
Risposta diretta. Le sanzioni per le violazioni relative ai tributi definiti si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge (art. 2, comma 5, d.lgs. 218/1997). Il d.lgs. 87/2024 non ha cambiato la frazione, ma ha abbassato molti minimi per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024: l’effetto finale, per quelle violazioni, è una riduzione maggiore.
La misura di un terzo del minimo è in vigore dal 1° febbraio 2011 (prima era un quarto). La riduzione non riguarda le sanzioni applicate in sede di liquidazione automatizzata della dichiarazione, né quelle per la mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste dell’ufficio (art. 2, comma 5). Sui contributi previdenziali e assistenziali definiti insieme alle imposte sui redditi non si applicano sanzioni e interessi (stesso comma).
Un esempio con i numeri
La sanzione per la dichiarazione infedele era, prima della riforma, dal 90 al 180 per cento della maggiore imposta; per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 è del 70 per cento, con un minimo di 150 euro (art. 1, comma 2, d.lgs. 471/1997, come modificato dal d.lgs. 87/2024; art. 5 d.lgs. 87/2024). Su una maggiore IRPEF di 10.000 euro definita con adesione, per una dichiarazione presentata prima del 1° settembre 2024 la sanzione è un terzo di 9.000 euro, cioè 3.000 euro; per una dichiarazione presentata dopo, un terzo di 7.000 euro, cioè circa 2.333 euro. A queste somme si aggiungono imposte e interessi. Per conoscere la misura applicabile bisogna quindi sapere quando è stata commessa la violazione, che per la dichiarazione infedele coincide con la presentazione della dichiarazione.
Come si paga e che cosa succede se si salta una rata?
Risposta diretta. Il versamento si esegue entro venti giorni dalla redazione dell’atto, in unica soluzione o come prima rata di un piano fino a otto rate trimestrali, sedici se le somme superano cinquantamila euro (art. 8 d.lgs. 218/1997). Con il pagamento la definizione si perfeziona (art. 9). Se una rata successiva alla prima non è pagata entro la scadenza della rata seguente, si decade dal piano e si paga una sanzione aggiuntiva.
Le rate sono di pari importo e scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre; sulle rate successive alla prima si pagano gli interessi dal giorno successivo al termine di versamento della prima (art. 8, comma 2). Entro dieci giorni dal pagamento il contribuente fa pervenire all’ufficio la quietanza e l’ufficio, verificato il pagamento, rilascia copia dell’atto (comma 3). Per l’adesione su atti di recupero di crediti indebitamente compensati, per gli atti emessi dal 30 aprile 2024, non si possono usare né la rateazione né la compensazione in F24 (comma 2-bis): l’intero importo va versato entro venti giorni.
Il primo pagamento
Il punto più delicato è il primo versamento. Finché non c’è, la definizione non è perfezionata (art. 9): se l’importo dovuto in unica soluzione o la prima rata non viene pagato, l’accordo non produce effetti e resta l’avviso originario, con i suoi termini, che nel frattempo possono essere scaduti. La legge tollera solo il lieve inadempimento: un ritardo non superiore a sette giorni sulla prima rata o sul versamento in unica soluzione, oppure un versamento insufficiente per una frazione non superiore al 3 per cento e comunque a diecimila euro (art. 15-ter, commi 3 e 4, d.P.R. 602/1973).
La decadenza dalle rate
Per le rate successive, il mancato pagamento di una rata entro la scadenza della rata seguente comporta la decadenza dal beneficio e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti per imposta, interessi e sanzioni, più la sanzione per omesso versamento dell’art. 13 d.lgs. 471/1997 aumentata della metà e calcolata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta (art. 15-ter, comma 2). Il ritardo che resta entro la scadenza della rata successiva non fa decadere, ma comporta l’iscrizione a ruolo della sanzione sull’importo pagato in ritardo e degli interessi, evitabile con il ravvedimento (commi 5 e 6).
Che effetti ha l’adesione perfezionata?
Risposta diretta. L’accertamento definito con adesione non è impugnabile, non è integrabile né modificabile dall’ufficio (art. 2, comma 3, d.lgs. 218/1997), e l’avviso eventualmente notificato perde efficacia (art. 6, comma 4). L’ufficio può tornare sullo stesso periodo d’imposta solo nei casi tassativi previsti dalla legge.
La stabilità vale per entrambe le parti. Il contribuente non può più contestare quanto ha sottoscritto; l’ufficio non può riaprire la definizione, salvo che sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi da cui risulti un maggior reddito superiore al 50 per cento di quello definito e comunque non inferiore a 77.468,53 euro, che la definizione riguardi accertamenti parziali, o redditi da partecipazione in società, associazioni o aziende coniugali, o che l’azione riguardi le società alle quali partecipa il contribuente (art. 2, comma 4). La definizione non rileva ai fini extratributari, salvo che per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile segue quella delle imposte sui redditi (art. 2, comma 3).
E se l’accordo non si raggiunge?
Risposta diretta. Si torna al ricorso. Se alla fine della sospensione non c’è un atto firmato e pagato, l’avviso resta efficace e il ricorso va proposto entro il termine residuo; proporre il ricorso prima comporta la rinuncia all’istanza (art. 6, comma 3, d.lgs. 218/1997).
Il mancato accordo non pregiudica la difesa: nel ricorso si possono far valere tutti i motivi, di forma e di merito, e il contraddittorio svolto può aver chiarito i punti deboli della ricostruzione dell’ufficio. Nel corso del giudizio resta possibile la conciliazione. Chi teme che nel frattempo parta la riscossione dell’avviso può chiedere al giudice la sospensione dell’atto: lo strumento e i limiti della riscossione in pendenza di giudizio sono trattati nella guida sul ricorso tributario, la sospensione e la riscossione frazionata.
L’adesione ha effetti sui reati tributari?
Risposta diretta. Può averli. Per i reati di omesso versamento di ritenute e IVA e di indebita compensazione con crediti non spettanti, il pagamento integrale del debito, anche a seguito di adesione, prima dell’apertura del dibattimento di primo grado esclude la punibilità (art. 13, comma 1, d.lgs. 74/2000). Negli altri casi il pagamento può valere come attenuante.
Per la dichiarazione infedele e l’omessa dichiarazione la non punibilità è legata al ravvedimento o alla dichiarazione tardiva presentati prima della formale conoscenza di controlli (art. 13, comma 2), quindi in genere non all’adesione. Fuori dai casi di non punibilità, le pene sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie se il debito, con sanzioni e interessi, è estinto prima della chiusura del dibattimento di primo grado; se è in corso una rateazione, anche da adesione, l’imputato ne da’ comunicazione al giudice (art. 13-bis, comma 1). Soglie e cause di non punibilità sono spiegate nella guida sui reati tributari.
Adesione, conciliazione giudiziale e definizione delle sole sanzioni: che differenza c’è?
Risposta diretta. L’adesione si fa prima del giudizio e porta le sanzioni a un terzo del minimo. La conciliazione si fa durante il giudizio, con sanzioni al 40, 50 o 60 per cento del minimo a seconda del grado. La definizione delle sole sanzioni consente di pagare un terzo della sanzione irrogata e di continuare a contestare l’imposta.
La conciliazione giudiziale si perfeziona nel corso del processo e comporta l’applicazione delle sanzioni nella misura del 40 per cento del minimo in primo grado, del 50 per cento in secondo grado e del 60 per cento in Cassazione; il versamento, o la prima rata, va eseguito entro venti giorni e alle rate si applicano le regole dell’adesione (art. 48-ter d.lgs. 546/1992). La definizione agevolata delle sanzioni irrogate con l’avviso consente di pagare un terzo della sanzione irrogata, e comunque non meno di un terzo dei minimi edittali, entro il termine per il ricorso (art. 17, comma 2, d.lgs. 472/1997): definisce le sanzioni, non l’imposta, che resta contestabile. L’acquiescenza, infine, riduce le sanzioni a un terzo di quelle irrogate per chi rinuncia sia al ricorso sia all’adesione e paga tutto entro il termine per ricorrere (art. 15 d.lgs. 218/1997). La scelta tra questi strumenti dipende da quanto è solida la contestazione e da quanto è in discussione l’imposta. Dal 1° gennaio 2027 parte di queste regole, come quelle del d.lgs. 472/1997, passerà nei nuovi testi unici con una numerazione diversa. Il quadro degli strumenti di difesa contro gli atti della riscossione è nella guida su cartelle e riscossione.
Domande frequenti
Entro quando si presenta l’istanza di accertamento con adesione?
Dipende dall’atto. Per gli atti emessi dal 30 aprile 2024 preceduti dal contraddittorio preventivo, l’istanza si presenta entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di atto, oppure nei quindici giorni successivi alla notifica dell’avviso (art. 6, comma 2-bis, d.lgs. 218/1997). Per gli avvisi non soggetti al contraddittorio preventivo, l’istanza si presenta prima del ricorso ed entro il termine per proporlo (art. 6, comma 2).
L’istanza di adesione sospende il termine per fare ricorso?
Sì. Per gli avvisi non preceduti dallo schema di atto il termine per l’impugnazione è sospeso per novanta giorni dalla presentazione dell’istanza; per l’istanza presentata nei quindici giorni dalla notifica di un avviso preceduto dallo schema la sospensione è di trenta giorni (art. 6, commi 2-bis e 3, d.lgs. 218/1997). Per la Cassazione la sospensione opera automaticamente, anche se il contribuente poi non si presenta all’incontro; ma serve una vera istanza di adesione, non una richiesta di autotutela.
Quanto si riducono le sanzioni con l’accertamento con adesione?
Le sanzioni si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge (art. 2, comma 5, d.lgs. 218/1997), esclusi alcuni casi come le sanzioni da controllo automatizzato. Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 il d.lgs. 87/2024 ha abbassato molti minimi: per la dichiarazione infedele la sanzione è ora del 70 per cento, e con l’adesione scende a circa il 23,3 per cento della maggiore imposta.
Si può pagare a rate l’accertamento con adesione?
Sì. Si paga entro venti giorni dalla redazione dell’atto, oppure in un massimo di otto rate trimestrali, sedici se le somme superano cinquantamila euro (art. 8 d.lgs. 218/1997). Non sono ammesse rate né compensazione per l’adesione su atti di recupero di crediti. Saltare una rata oltre la scadenza della successiva comporta la decadenza e una sanzione aggiuntiva (art. 15-ter d.P.R. 602/1973).
Che cosa succede se l’ufficio non convoca o l’accordo non si raggiunge?
L’avviso resta valido e il termine per il ricorso riprende a decorrere alla fine della sospensione. Per la Cassazione la mancata convocazione non rende illegittimo l’avviso e la sospensione del termine resta comunque a favore del contribuente. Il ricorso va quindi proposto entro il termine residuo; proporlo comporta la rinuncia all’istanza.
L’accordo raggiunto con l’adesione si può contestare in seguito?
No. L’accertamento definito con adesione non è impugnabile e non è integrabile né modificabile dall’ufficio (art. 2, comma 3, d.lgs. 218/1997). Restano solo i casi di ulteriore accertamento previsti dalla legge, come la scoperta di nuovi elementi che indichino un maggior reddito superiore al 50 per cento di quello definito e non inferiore a 77.468,53 euro.
Letture consigliate
- Cartelle esattoriali e riscossione: come difendersi (guida completa)
- Accertamento fiscale: termini di decadenza, contraddittorio e difese
- Autotutela tributaria obbligatoria e facoltativa
- Ricorso tributario, sospensione e riscossione frazionata
- Accertamento sui conti correnti e indagini bancarie
- Reati tributari: soglie di punibilità e cause di non punibilità
Ultimo aggiornamento: ottobre 2026.
Il presente contributo ha finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituisce parere legale e non sostituisce l’esame del caso concreto, che richiede la lettura dello schema di atto o dell’avviso, la verifica delle date di comunicazione e di notifica, dei termini di decadenza e dei documenti a sostegno delle proprie ragioni. Per una valutazione della propria posizione è possibile richiedere un appuntamento.
Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di un sistema di intelligenza artificiale. Segnalazioni: info@studiolegalemondello.it
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