Risarcimento del danno alla reputazione: quando spetta, come si prova e come si calcola

Risarcimento del danno alla reputazione: quando spetta, come si prova e come si calcola

In sintesi. La reputazione – la considerazione di cui una persona gode nell’ambiente in cui vive e lavora – è un bene giuridico protetto dall’ordinamento, e la sua lesione è fonte di responsabilità civile. Le strade sono tre e spesso corrono insieme: la diffamazione, quando l’offesa è contenuta in un’affermazione comunicata ad altri; il trattamento illecito dei dati personali, quando a circolare è un’informazione che riguarda la persona e che non doveva essere resa nota a quel destinatario; la lesione dell’immagine economica e professionale, quando il pregiudizio si riflette sull’attività e sui rapporti di lavoro o d’impresa. Il punto più delicato è sempre lo stesso: il danno non è in re ipsa. La condotta illecita è il presupposto, ma il pregiudizio va allegato e provato, sia pure per presunzioni. Lo ha chiarito anche la Corte di giustizia dell’Unione europea, che sull’art. 82 del regolamento (UE) 2016/679 ha escluso che la mera violazione della normativa sia sufficiente a conferire un diritto al risarcimento e, nello stesso tempo, ha escluso che il diritto interno possa pretendere il superamento di una soglia minima di gravità. Una volta provato, il danno si liquida in via equitativa, con criteri che i giudici tendono a rendere omogenei attraverso parametri tabellari.

Che cosa si intende per danno alla reputazione?

Risposta diretta. Per danno alla reputazione si intende il pregiudizio derivante dalla diminuzione della considerazione di cui una persona gode presso gli altri. È un danno non patrimoniale, risarcibile ai sensi dell’art. 2059 del codice civile in quanto conseguenza della lesione di un diritto della persona di rilievo costituzionale, e può accompagnarsi a un danno patrimoniale quando la perdita di credito sociale si traduce in perdite economiche misurabili.

La reputazione non è un bene che la legge definisce in un articolo. È una costruzione che nasce dall’art. 2 della Costituzione, che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, e che il diritto civile protegge attraverso la clausola generale dell’art. 2043 del codice civile, letta insieme all’art. 2059 per la componente non patrimoniale del pregiudizio. Da qui deriva una conseguenza che ritorna in ogni causa di questo tipo: non esiste un risarcimento “tariffato” per la lesione della reputazione, perché non esiste un valore di mercato del credito sociale di una persona.

La reputazione personale e la reputazione economica

La distinzione conta più di quanto sembri, perché cambia il modo di costruire la prova.

La reputazione personale attiene alla stima morale: è il giudizio che gli altri danno della persona sul piano dell’onestà, della correttezza, dell’affidabilità. Il pregiudizio si manifesta nell’ambiente di riferimento – il condominio, il paese, l’ufficio, la cerchia professionale – e si prova dimostrando che quell’ambiente ha appreso il fatto.

La reputazione economica attiene invece all’affidabilità della persona come operatore: la capacità di ottenere credito, di conservare la clientela, di essere scelta come controparte contrattuale. Quando il pregiudizio colpisce questo versante, accanto al danno non patrimoniale può emergere un danno patrimoniale vero e proprio, che però segue le regole ordinarie della prova del lucro cessante e non si liquida in via equitativa se non nei limiti dell’art. 1226 del codice civile.

Perché si parla di danno non patrimoniale

L’art. 2059 del codice civile subordina il risarcimento del danno non patrimoniale ai casi determinati dalla legge. La giurisprudenza di legittimità, in un orientamento ormai consolidato, ha ricondotto entro quella previsione tutte le ipotesi di lesione di diritti inviolabili della persona, purché l’offesa superi una soglia di apprezzabilità e il pregiudizio non sia futile. La reputazione rientra pacificamente in questo perimetro.

Ne discende che il danno alla reputazione non è un danno “punitivo” inflitto a chi ha offeso, ma la riparazione di una perdita: e questa natura, come si vedrà più avanti, è stata ribadita anche dalla giurisprudenza europea in materia di protezione dei dati.

Quali sono le tre vie che l’ordinamento mette a disposizione?

Risposta diretta. La lesione della reputazione può essere fatta valere come diffamazione, come trattamento illecito di dati personali o come lesione dell’immagine economica. Le tre vie non si escludono: lo stesso episodio – una comunicazione che rivela un debito a chi non doveva conoscerlo – può integrare contemporaneamente un illecito civile aquiliano, un illecito nel trattamento dei dati e, se ne ricorrono gli estremi, un reato.

La diffamazione

La diffamazione è descritta dall’art. 595 del codice penale: è l’offesa all’altrui reputazione commessa comunicando con più persone, fuori dalla presenza dell’offeso. La pena è aggravata se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato e ulteriormente aggravata se è recata con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità.

Ai fini civili il dato rilevante è che il fatto illecito produce l’obbligo risarcitorio a prescindere dall’esito del giudizio penale: l’azione civile può essere proposta autonomamente davanti al giudice civile, il quale accerta incidentalmente l’illiceità della condotta. La comunicazione “con più persone” non richiede la contemporaneità: la giurisprudenza considera sufficiente che l’offesa sia percepita da almeno due destinatari, anche in momenti diversi.

Un punto che merita attenzione è il confine con il diritto di critica e di cronaca. Non ogni affermazione sgradevole è diffamatoria: quando ricorrono la verità del fatto, l’interesse alla conoscenza e la continenza espressiva, la condotta è lecita e nulla è dovuto. Sul diritto di critica Cass. civ., sez. III, ord., 26 ottobre 2017, n. 25420 ha precisato che esso “non si concreta nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi”, e che per riconoscergli efficacia esimente occorre però che il fatto presupposto e oggetto della critica corrisponda a verità, “sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive”. Questo filtro è la ragione per cui molte cause di diffamazione si perdono non sul danno, ma sull’illiceità.

Il trattamento illecito dei dati personali

La seconda via passa per l’art. 82 del regolamento (UE) 2016/679, che riconosce a chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del regolamento il diritto di ottenere il risarcimento dal titolare o dal responsabile del trattamento. Il considerando 146 precisa che il concetto di danno va interpretato in senso ampio, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, e che gli interessati devono ottenere un risarcimento pieno ed effettivo.

È la via che copre le situazioni più frequenti nella pratica quotidiana, quelle in cui non c’è un’offesa esplicita ma la semplice diffusione di un’informazione vera a chi non aveva titolo per conoscerla: la qualità di debitore comunicata al datore di lavoro, il nominativo esposto in una bacheca, un dato pubblicato su un sito istituzionale oltre i limiti della finalità di trasparenza. Qui il principio di minimizzazione dell’art. 5, par. 1, lett. c) del regolamento – i dati devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario – diventa il parametro concreto del giudizio.

La lesione dell’immagine economica e professionale

La terza via riguarda i casi in cui la notizia denigratoria colpisce l’attività: la segnalazione illegittima a una banca dati creditizia, la comunicazione a clienti o fornitori, la recensione che attribuisce fatti non veri a un professionista o a un’impresa. Sul punto la guida dedicata alla segnalazione illegittima in Centrale Rischi analizza il caso più ricorrente, quello della segnalazione a sofferenza effettuata senza i presupposti.

Anche le persone giuridiche sono titolari di questa tutela, ma alle stesse condizioni probatorie. Cass. civ., sez. III, ord., 10 luglio 2023, n. 19551 ha affermato che il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, compreso quello all’immagine e alla reputazione commerciale, non costituisce un mero danno-evento e deve perciò essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici. Nel caso deciso le comunicazioni di un ex dipendente licenziato, inviate a interlocutori istituzionali e ritenute lesive dell’immagine della società, non hanno condotto ad alcun risarcimento: mancavano gli elementi per ricavare che i destinatari ne avessero avuto effettiva contezza, e quali affari o relazioni commerciali fossero saltati di conseguenza.

Basta la violazione perché il risarcimento sia dovuto?

Risposta diretta. No. La violazione della norma e il danno sono due cose distinte, e la seconda va dimostrata. La Corte di giustizia dell’Unione europea lo ha affermato in modo netto con la sentenza 4 maggio 2023, causa C-300/21, UI contro Osterreichische Post AG: l’art. 82, par. 1, del regolamento deve essere interpretato nel senso che la mera violazione delle disposizioni del regolamento non è sufficiente a conferire un diritto al risarcimento.

È la regola che, nella pratica, decide la maggior parte delle controversie. Chi agisce deve indicare in che cosa è consistito il pregiudizio: il turbamento patito, la lesione della considerazione nell’ambiente di riferimento, le conseguenze sui rapporti personali o professionali. Un atto introduttivo che si limiti a descrivere la violazione e a chiedere una somma, senza dire quale perdita quella violazione abbia prodotto, è destinato a incontrare difficoltà serie.

Il principio vale da tempo anche nel diritto interno

La giurisprudenza di legittimità era già arrivata alla stessa conclusione, e con una formula che merita di essere letta per intero. Secondo Cass. civ., sez. III, ord., 26 ottobre 2017, n. 25420, in tema di responsabilità civile per diffamazione a mezzo stampa il danno all’onore e alla reputazione “non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell’interesse tutelato dall’ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell’offesa e la posizione sociale della vittima”.

Lo stesso principio è stato ribadito da Cass. civ., sez. VI, ord., 31 marzo 2021, n. 8861, in un caso in cui la diffamazione era stata accertata da una sentenza penale definitiva, con rimessione al giudice civile della sola quantificazione. Anche quando l’illecito è già accertato, dunque, il pregiudizio va allegato e provato; la prova può però essere tratta per presunzioni proprio dagli elementi emersi nel processo, come la diffusione dello scritto e la gravità dell’offesa. È la lezione più utile di tutta la materia: l’accertamento dell’illecito, anche in sede penale, non porta con sé automaticamente il risarcimento, ma offre la base da cui ricavarlo.

Nessuna soglia minima di gravità

La stessa sentenza C-300/21 ha però stabilito il principio opposto e complementare: l’art. 82, par. 1, osta a una norma o a una prassi nazionale che subordini il risarcimento del danno immateriale alla condizione che il danno subito abbia raggiunto un certo grado di gravità.

Il principio è stato confermato pochi mesi dopo in un caso molto vicino alle situazioni che si incontrano in Italia: con la sentenza 14 dicembre 2023, causa C-456/22, VX e AT contro Gemeinde Ummendorf, relativa alla pubblicazione sul sito internet di un Comune dell’ordine del giorno del consiglio comunale contenente nome, cognome e indirizzo di due persone, rimasto accessibile per alcuni giorni. La Corte ha escluso che si potesse pretendere il superamento di una soglia de minimis, precisando che la breve durata della perdita di controllo sui dati non impedisce, di per sé, di riconoscere l’esistenza di un danno risarcibile.

Le due affermazioni vanno lette insieme, perché delimitano un campo preciso: nessun automatismo, ma nessuna soglia. Il danno lieve è risarcibile se c’è; il danno inesistente non lo è per quanto grave sia stata la violazione.

Il timore di un uso futuro dei dati

Un ulteriore passaggio, importante nei casi di diffusione, viene dalla sentenza 14 dicembre 2023, causa C-340/21, VB contro Natsionalna agentsia za prihodite, resa a proposito di una violazione dei sistemi informatici dell’Agenzia delle entrate bulgara. La Corte ha affermato che il timore di un uso abusivo dei dati da parte di terzi, conseguente alla violazione, rientra nella nozione di danno immateriale: non è necessario dimostrare che un uso abusivo si sia già verificato.

Anche qui vale la regola generale: il timore va allegato e provato come stato soggettivo effettivo, calato nella situazione concreta. La sentenza non trasforma ogni violazione in un danno presunto; riconosce che l’incertezza sul destino dei propri dati è già una perdita, quando c’è.

Che cosa deve provare chi agisce?

Risposta diretta. Chi agisce deve provare la condotta, la sua illiceità, il pregiudizio e il nesso causale. La prova del pregiudizio non richiede documenti impossibili: può essere raggiunta per presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, muovendo da fatti noti – il mezzo impiegato, l’ampiezza della diffusione, il contenuto dell’offesa – per risalire alla perdita di considerazione.

Gli indici che la giurisprudenza valorizza

I tre parametri indicati dalla giurisprudenza di legittimità sono la diffusione dello scritto, la rilevanza dell’offesa e la posizione sociale della persona offesa. Attorno a questi si articolano gli elementi che ricorrono nel ragionamento presuntivo, ed è su questi che conviene costruire il materiale probatorio fin dall’inizio.

Il mezzo utilizzato e la sua capacità diffusiva: una comunicazione a un singolo destinatario non equivale a un’esposizione in uno spazio comune o a una pubblicazione online indicizzata dai motori di ricerca. La durata dell’esposizione, che nell’ambiente digitale è spesso il fattore decisivo, perché un contenuto rimosso dopo mesi ha prodotto conseguenze incomparabili rispetto a uno rimosso in poche ore. Il numero e la qualità dei destinatari: la diffusione presso persone che intrattengono rapporti quotidiani o professionali con l’offeso è più incisiva di una diffusione dispersa. La gravità e la specificità dell’offesa, perché l’attribuzione di un fatto determinato incide più di un giudizio generico. Infine la posizione della persona nel proprio ambiente: il pregiudizio si misura sulla considerazione che c’era prima.

L’inversione dell’onere della prova nel trattamento dei dati

Sul versante della protezione dei dati la posizione di chi agisce è alleggerita da due regole.

La prima è l’art. 82, par. 3, del regolamento: il titolare o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità solo se dimostra che l’evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile. Non è quindi l’interessato a dover provare la colpa: è il titolare a dover provare l’estraneità.

La seconda è il richiamo, di lunga tradizione nell’ordinamento interno, all’art. 2050 del codice civile in materia di attività pericolose: chi cagiona danno nello svolgimento di un’attività pericolosa è tenuto al risarcimento se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. È lo schema su cui sono state costruite le domande risarcitorie in materia di dati personali già sotto la disciplina anteriore, attraverso il combinato disposto dell’art. 15 del d.lgs. 196/2003 e dell’art. 2050 del codice civile – è così che era impostata, ad esempio, la domanda decisa da Cass. civ. n. 18783 del 2021. La conseguenza pratica è che la prova liberatoria a carico del titolare risulta particolarmente rigorosa: non basta la conformità formale alle prescrizioni, occorre dimostrare l’adeguatezza concreta delle misure adottate.

Come si calcola il risarcimento?

Risposta diretta. Con una valutazione equitativa del giudice, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 del codice civile, perché il danno alla reputazione non è suscettibile di prova nel suo preciso ammontare. Equitativo non significa arbitrario: la liquidazione deve essere motivata e ancorata a parametri verificabili, e la giurisprudenza tende a ricorrere a criteri tabellari per garantire che casi simili ricevano trattamenti simili.

I parametri della liquidazione

I criteri che tornano nelle motivazioni sono quelli già visti sul piano probatorio, qui usati in funzione quantificatoria: natura e diffusione del mezzo, rilevanza e risonanza dell’offesa, durata della permanenza, intensità dell’elemento soggettivo, posizione sociale e professionale della persona offesa, e la condotta successiva dell’autore – la rimozione spontanea, la rettifica, le scuse pubbliche incidono in senso riduttivo.

Per il danno non patrimoniale alla persona il riferimento più diffuso è costituito dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano. Cass. civ., sez. III, ord., 2 dicembre 2021, n. 38077 ha ribadito che quei parametri “sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti”, con la conseguenza che risulta incongrua la motivazione che non dia conto delle ragioni per cui si è preferita una quantificazione sproporzionata rispetto a quella che l’adozione dei parametri milanesi avrebbe consentito. Le tabelle, in altre parole, non vincolano in senso stretto, ma impongono al giudice di spiegarsi quando se ne discosta.

Per la diffamazione a mezzo stampa e per la lesione della reputazione sono state poi elaborate tabelle specifiche, che ragionano per fasce di gravità: offese di tenue entità, di modesta entità, di media entità, di elevata e di eccezionale entità.

Perché non si promettono cifre

È la domanda che si pone chiunque abbia subito un’offesa, ed è anche quella a cui non si può rispondere in astratto. La casistica di merito in materia di diffusione illecita di dati personali e di offese alla reputazione si colloca in larga parte su importi di alcune migliaia di euro, e le pronunce più frequenti si muovono in una fascia compresa fra qualche migliaio e alcune decine di migliaia di euro nei casi di maggiore risonanza. Questi numeri descrivono l’ordine di grandezza della casistica, non un risultato ottenibile: il medesimo fatto, mutata l’ampiezza della diffusione o la posizione della persona, riceve valutazioni profondamente diverse.

Funzione compensativa, non punitiva

Su questo punto la giurisprudenza europea è netta. Con la sentenza 25 gennaio 2024, causa C-687/21, BL contro MediaMarktSaturn Hagen-Iserlohn GmbH, la Corte di giustizia ha affermato che l’art. 82 del regolamento assolve una funzione compensativa e non punitiva: il risarcimento deve consentire di compensare integralmente il danno concretamente subito, e la gravità della violazione non può incidere sull’importo. La funzione punitiva è invece propria delle sanzioni amministrative degli artt. 83 e 84.

Il principio è stato ribadito e precisato con la sentenza 20 giugno 2024, cause riunite C-182/22 e C-189/22, JU e SO contro Scalable Capital GmbH: il diritto al risarcimento ha funzione esclusivamente compensativa, non richiede di considerare la gravità o l’intenzionalità della violazione, e un risarcimento anche di importo minimo è ammissibile purché compensi integralmente il danno. La Corte ha inoltre precisato che la perdita di controllo sui dati e il furto di dati non equivalgono automaticamente a un “furto d’identità”, che presuppone l’effettiva usurpazione dell’identità altrui: il risarcimento, però, non è limitato ai soli casi di usurpazione effettiva.

Quando al danno non patrimoniale si aggiunge un danno patrimoniale?

Risposta diretta. Quando la lesione della reputazione produce conseguenze economiche dimostrabili: la perdita di un incarico, la revoca di un affidamento bancario, la riduzione della clientela, il mancato rinnovo di un contratto. In questi casi il danno patrimoniale segue le regole ordinarie e va provato nel suo ammontare, con la documentazione dell’attività e il raffronto fra la situazione anteriore e quella successiva al fatto.

È la componente più difficile da far valere, perché richiede di dimostrare che la perdita economica dipende da quel fatto e non dall’andamento generale dell’attività. Dove la prova puntuale non è possibile ma il danno è certo nella sua esistenza, torna applicabile la valutazione equitativa dell’art. 1226 del codice civile, che però presuppone l’impossibilità della prova esatta, non la sua omissione.

Reclamo al Garante o causa civile?

Risposta diretta. Sono due strade alternative per il medesimo oggetto, e conviene sceglierle in funzione dell’obiettivo. Il reclamo al Garante per la protezione dei dati personali mira a far accertare l’illiceità del trattamento e a ottenere provvedimenti correttivi o inibitori; la causa civile è l’unica sede in cui si ottiene il risarcimento del danno.

Gli artt. 140-bis e 152 del d.lgs. 196/2003 regolano il rapporto fra le due vie: il reclamo al Garante non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, è già stata adita l’autorità giudiziaria, e la proposizione del ricorso davanti al giudice rende improcedibile il reclamo eventualmente già presentato. Nulla vieta, invece, di utilizzare il provvedimento del Garante, quando favorevole, come elemento di prova nel successivo giudizio civile: è una sequenza frequente e spesso efficace, a condizione di rispettare i termini.

Dove nasce più spesso il danno alla reputazione?

Risposta diretta. Nella pratica il filo conduttore è quasi sempre lo stesso: un dato che riguarda la persona, e in particolare la sua qualità di debitore, fatto conoscere a chi non doveva conoscerlo. Cambia il luogo, non lo schema.

Il primo luogo è lo spazio condominiale: l’esposizione dei nominativi dei condomini morosi nella bacheca dell’androne o la lettura pubblica dell’elenco in assemblea. La normativa condominiale impone all’amministratore di agire per la riscossione delle somme dovute e consente di comunicare i dati dei morosi ai creditori che ne facciano richiesta, ma non autorizza l’esposizione indiscriminata in un luogo accessibile a chiunque: è questo passaggio – dal destinatario legittimo alla generalità – a rendere illecito il trattamento.

Il secondo è la comunicazione a soggetti terzi legati alla persona, tipicamente il datore di lavoro, contattato per sollecitare il pagamento di un debito. È il caso su cui si è pronunciata Cass. civ., sez. I, ord., 2 luglio 2021, n. 18783, in una vicenda in cui un’amministrazione aveva inviato all’indirizzo PEC dell’istituto scolastico presso cui la persona prestava servizio due comunicazioni relative a un contenzioso nel quale era rimasta soccombente e alle operazioni di recupero delle spese: il dirigente e il personale di segreteria addetto alla ricezione della corrispondenza avevano così avuto accesso a dati che non li riguardavano.

Il principio affermato è che, in tema di trattamento di dati personali, integra violazione del diritto alla riservatezza “la condotta del creditore, il quale, nell’ambito dell’attività di recupero credito, svolta direttamente o per mezzo di incaricati, comunichi a terzi informazioni, dati e notizie relative all’inadempimento del debitore oppure utilizzi modalità che palesino ad osservatori esterni il contenuto di una comunicazione diretta al debitore senza circoscriverla ai dati strettamente necessari all’attività recuperatoria”. La seconda parte della formula è quella che nella pratica si trascura: non serve che il debito sia scritto a chiare lettere, basta che le modalità della comunicazione lo rendano intelligibile a chi la vede.

Il terzo è l’albo pretorio e più in generale la pubblicazione da parte di una pubblica amministrazione. La pubblicazione degli atti risponde a una finalità di trasparenza e ha una durata definita; oltre quel perimetro – per contenuto o per tempo – il trattamento perde la propria base di legittimità, e il principio di minimizzazione impone di non diffondere dati eccedenti rispetto allo scopo. È il caso deciso dalla Corte di giustizia nella causa C-456/22.

Il quarto è la rete: commenti, recensioni, post. Qui si sommano la capacità diffusiva del mezzo, la persistenza del contenuto e l’indicizzazione, che prolunga gli effetti ben oltre la pubblicazione.

Ciascuna di queste situazioni ha regole proprie, e sarà oggetto di approfondimenti dedicati.

Quali termini vanno rispettati?

Risposta diretta. L’azione risarcitoria da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato (art. 2947, comma 1, del codice civile). Se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è prevista una prescrizione più lunga, si applica quest’ultima anche all’azione civile (art. 2947, comma 3).

Sul versante penale, la diffamazione è procedibile a querela, che va proposta entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto (art. 124 del codice penale). È un termine breve e non prorogabile, e la sua scadenza non travolge l’azione civile, che resta proponibile nel più ampio termine di prescrizione.

Per i contenuti online il momento iniziale della prescrizione è quello della pubblicazione, ma la permanenza del contenuto rileva ai fini della quantificazione del danno e può fondare, in parallelo, una richiesta di cancellazione rivolta al titolare del trattamento e, in caso di inerzia, al Garante.

Che cosa conviene fare quando il danno è già avvenuto?

Risposta diretta. La prima cosa è conservare la prova, prima che scompaia. Nell’ambiente digitale i contenuti vengono rimossi, modificati o resi inaccessibili, e la loro sparizione avvantaggia chi li ha pubblicati: fotografie dello schermo complete di indirizzo, data e ora, copie delle pagine, acquisizione dei messaggi nella loro interezza, indicazione dei destinatari raggiunti.

Il passo successivo è la diffida, con la richiesta di rimozione del contenuto o di cessazione del trattamento e la messa in mora ai fini risarcitori. Nei confronti di un titolare del trattamento la richiesta di cancellazione segue le forme dell’esercizio dei diritti dell’interessato, con l’obbligo per il titolare di rispondere entro i termini previsti dal regolamento; il silenzio o il rifiuto aprono la strada al reclamo al Garante.

Solo dopo viene la scelta della sede. La valutazione riguarda l’obiettivo prevalente – la rimozione, l’accertamento dell’illiceità, il risarcimento – e il materiale probatorio disponibile: è una decisione che conviene assumere quando il quadro è completo, perché la scelta del giudice preclude il reclamo sullo stesso oggetto.

Domande frequenti (FAQ)

Il danno alla reputazione è automatico quando c’è un’offesa?
No. La condotta illecita è il presupposto, ma il danno non patrimoniale va allegato e provato: non è in re ipsa. Lo afferma in termini espressi la Corte di cassazione (sez. III, ord. 26 ottobre 2017 n. 25420; sez. VI, ord. 31 marzo 2021 n. 8861), che indica quali parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell’offesa e la posizione sociale della vittima; la prova può essere raggiunta anche per presunzioni. Sul versante della protezione dei dati la Corte di giustizia, con la sentenza 4 maggio 2023 nella causa C-300/21, ha stabilito che la mera violazione del regolamento non è sufficiente a conferire un diritto al risarcimento.

Esiste una soglia minima di gravità sotto la quale il danno non si risarcisce?
Per il danno da trattamento illecito dei dati personali no. La Corte di giustizia, nella causa C-300/21 e poi nella causa C-456/22 del 14 dicembre 2023, relativa alla pubblicazione di dati sul sito di un Comune, ha escluso che il diritto interno possa subordinare il risarcimento al superamento di un determinato grado di gravità. Il danno deve però essere effettivo e dimostrato.

Il timore che i dati vengano usati in futuro è già un danno?
Può esserlo. Con la sentenza 14 dicembre 2023 nella causa C-340/21 la Corte di giustizia ha affermato che il timore di un uso abusivo dei dati da parte di terzi, conseguente a una violazione del regolamento, rientra nella nozione di danno immateriale, senza che occorra dimostrare che l’uso abusivo si sia già verificato. Il timore va comunque allegato e provato nel caso concreto.

Come si calcola il risarcimento del danno alla reputazione?
Con valutazione equitativa del giudice, secondo gli artt. 1226 e 2056 del codice civile. Per contenere l’arbitrio i giudici si orientano su parametri tabellari e su criteri omogenei: natura e diffusione del mezzo, gravità dell’offesa, risonanza, durata, posizione sociale e professionale della persona, condotta successiva dell’autore. La casistica di merito si muove per lo più su importi di alcune migliaia di euro, ma è un ordine di grandezza, non un risultato prevedibile in anticipo.

Si può fare reclamo al Garante e insieme causa civile?
No, non per lo stesso oggetto e tra le stesse parti. Gli artt. 140-bis e 152 del d.lgs. 196/2003 costruiscono due strade alternative. Il risarcimento del danno, in ogni caso, lo riconosce solo il giudice: il Garante può accertare l’illiceità del trattamento e adottare provvedimenti correttivi.

Entro quanto tempo si deve agire?
L’azione risarcitoria si prescrive in cinque anni (art. 2947, comma 1, del codice civile); se il fatto è reato e per il reato è prevista una prescrizione più lunga, si applica quest’ultima. La querela per diffamazione va proposta entro tre mesi dalla notizia del fatto (art. 124 del codice penale).

Chi deve dimostrare la colpa del titolare del trattamento?
Non l’interessato. L’art. 82, par. 3, del regolamento esonera il titolare solo se dimostra che l’evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile; la giurisprudenza interna ricorre inoltre allo schema dell’art. 2050 del codice civile, che richiede la prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

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Ultimo aggiornamento: settembre 2026.

Questo articolo ha finalità informativa e non costituisce parere legale. Ogni situazione va valutata nel caso concreto. Per una valutazione del proprio caso è possibile richiedere un appuntamento presso lo Studio.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di un sistema di intelligenza artificiale. Segnalazioni: info@studiolegalemondello.it


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