Segnalazione alla Centrale Rischi illegittima: quando e’ nulla e come difendersi (con la giurisprudenza favorevole al consumatore)

Ultimo aggiornamento: 3 Giugno 2026

Segnalazione alla Centrale Rischi illegittima: quando e’ nulla e come difendersi

In sintesi. La segnalazione di un cliente alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia o a un sistema di informazioni creditizie privato (CRIF, Experian, CTC) e’ un atto dalle conseguenze pesantissime: blocca l’accesso al credito, fa revocare affidamenti e puo’ travolgere un’attivita’ economica. Proprio per questo la legge e la giurisprudenza la circondano di garanzie a tutela del debitore. Il principio cardine, fissato dalla Corte di Cassazione a partire dalla sentenza n. 21428/2007 e costantemente ribadito, e’ che la segnalazione “a sofferenza” non puo’ fondarsi sul mero ritardo o sul singolo inadempimento: presuppone una valutazione della complessiva situazione patrimoniale e finanziaria del cliente, riconducibile a uno stato di insolvenza anche non definitiva, oppure a una grave e non transitoria difficolta’ economica. A questo si affiancano l’obbligo di preavviso prima della segnalazione (art. 125, comma 3, del TUB e Codice di condotta SIC), il diritto di ottenere la cancellazione della segnalazione illegittima — anche in via d’urgenza con il ricorso ex art. 700 c.p.c. — e il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale alla reputazione economica, provabile anche per presunzioni (Cass. n. 9385/2018, sui binari delle Sezioni Unite n. 26972/2008). In questa guida si esaminano, alla luce dei provvedimenti giudiziari favorevoli al consumatore, quando la segnalazione e’ illegittima e come difendersi in concreto.

Che cos’e’ la segnalazione alla Centrale Rischi (e in cosa differisce dai SIC privati)

Risposta diretta. La segnalazione e’ la registrazione, in una banca dati creditizia, dell’esposizione debitoria di un soggetto verso il sistema bancario e finanziario. Esistono due grandi categorie di banche dati: la Centrale dei Rischi pubblica, gestita dalla Banca d’Italia, e i sistemi di informazioni creditizie (SIC) privati, come CRIF. Le regole, e i margini di tutela, in parte differiscono.

Per comprendere quando una segnalazione e’ attaccabile, occorre prima distinguere il “luogo” in cui essa avviene. Non tutte le banche dati sono uguali: cambiano l’ente gestore, le soglie di censimento, le regole sul preavviso e i tempi di conservazione dei dati. Confondere la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia con il CRIF e’ un errore frequente che puo’ indirizzare male la difesa.

La Centrale dei Rischi della Banca d’Italia

La Centrale dei Rischi (CR) e’ un sistema informativo pubblico gestito dalla Banca d’Italia e disciplinato dalla Circolare n. 139 dell’11 febbraio 1991, piu’ volte aggiornata. Vi confluiscono le informazioni che banche e intermediari finanziari trasmettono periodicamente sulle posizioni dei propri clienti. La CR non censisce ogni rapporto: opera al di sopra di soglie di rilevanza. La soglia generale di censimento e’ fissata, in via ordinaria, a 30.000 euro di esposizione complessiva del cliente verso il singolo intermediario; per le posizioni classificate “a sofferenza”, invece, la soglia scende a 250 euro, proprio perche’ la sofferenza e’ l’informazione piu’ grave e penalizzante.

E’ fondamentale chiarire che cosa significhi “a sofferenza”. Secondo la Circolare n. 139/1991, la sofferenza non e’ un mero stato di ritardo, ma indica l’esposizione verso un cliente che versa in uno stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili. La classificazione a sofferenza, in altre parole, e’ una valutazione qualificata sulla solvibilita’ complessiva del debitore, non la registrazione automatica di una rata non pagata.

I sistemi di informazioni creditizie (SIC): CRIF, Experian, CTC

I SIC sono banche dati private alimentate volontariamente dagli intermediari aderenti. I piu’ noti sono CRIF (con la sua banca dati EURISC), Experian e CTC. A differenza della Centrale dei Rischi, i SIC non prevedono soglie minime di importo: vi possono confluire anche piccoli finanziamenti, prestiti al consumo, dilazioni e carte revolving. Per questo la maggior parte delle controversie dei consumatori riguarda proprio i SIC, dove finiscono le posizioni della vita quotidiana.

Il trattamento dei dati nei SIC e’ oggi regolato dal Codice di condotta per i sistemi di informazioni creditizie, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento n. 163 del 12 settembre 2019 e divenuto pienamente operativo dopo l’accreditamento dell’Organismo di monitoraggio. Il Codice di condotta disciplina, in particolare, i presupposti della segnalazione, l’obbligo di preavviso, i tempi di conservazione delle informazioni e i diritti dell’interessato. Si tratta della fonte di riferimento attuale: il precedente “Codice di deontologia e di buona condotta” e’ stato superato, e nelle difese vanno richiamate le regole oggi vigenti.

Quando la segnalazione “a sofferenza” e’ legittima e quando non lo e’

Risposta diretta. La segnalazione a sofferenza e’ legittima solo se la banca ha valutato la complessiva situazione patrimoniale e finanziaria del cliente e ha riscontrato uno stato di insolvenza, anche non definitiva, o una grave e non transitoria difficolta’. E’ illegittima quando si fonda sul semplice ritardo, su un inadempimento di scarsa importanza o su un credito contestato.

Questo e’ il cuore di tutta la materia ed e’ anche il terreno su cui si concentrano i provvedimenti giudiziari favorevoli al debitore. La giurisprudenza di legittimita’ ha costruito, in modo costante, un argine preciso contro le segnalazioni “facili”.

La nozione di sofferenza secondo la Cassazione: insolvenza, non ritardo

Il principio guida e’ stato affermato con chiarezza dalla Corte di Cassazione con la sentenza della Sezione I n. 21428/2007: la segnalazione a sofferenza presuppone una valutazione, da parte dell’intermediario, della complessiva situazione patrimoniale del cliente, tale da renderla riconducibile a uno stato di insolvenza anche non definitiva (cioe’ non necessariamente sfociata in fallimento o in procedure concorsuali) o, comunque, a una grave difficolta’ economica non transitoria. Non e’ sufficiente, dunque, il semplice ritardo nel pagamento, ne’ l’inadempimento volontario di un’obbligazione che il cliente contesta o che attiene a una sola posizione.

Lo stesso orientamento e’ stato confermato dalla giurisprudenza successiva. La Cassazione ha ribadito i medesimi presupposti, tra le altre, con la sentenza n. 7958/2009, con la sentenza n. 15609/2014 — che ha anche affrontato il tema del risarcimento del danno da illegittima segnalazione — e con la sentenza della Sezione III n. 26361/2014. Si tratta di un indirizzo che la Corte ha tenuto fermo anche in pronunce piu’ recenti, come la sentenza n. 31921/2019, ribadendo che la segnalazione non puo’ derivare dal mero ritardo o dall’inadempimento, ma deve riferirsi a una valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente.

La conseguenza pratica e’ decisiva: la banca che segnala a sofferenza un cliente solo perche’ una o piu’ rate sono scadute, senza alcuna istruttoria sulla sua solvibilita’ globale, espone la segnalazione all’annullamento. E’ un errore ricorrente, e proprio per questo molte cause si risolvono a favore del segnalato.

La valutazione della complessiva situazione del cliente

Cosa deve fare, in concreto, l’intermediario prima di segnalare a sofferenza? Deve compiere una valutazione effettiva e documentata della situazione finanziaria del cliente, considerata nella sua interezza: l’entita’ del debito rispetto al patrimonio, la presenza di altre esposizioni, la natura strutturale o meramente temporanea della difficolta’, la prospettiva di rientro. La sofferenza, in sostanza, fotografa un quadro complessivo, non un singolo episodio.

Da qui discende un corollario importante per la difesa. La segnalazione che si limiti a recepire automaticamente lo “sconfino” o il mancato pagamento, senza traccia di una reale valutazione, e’ viziata. E poiche’ nel giudizio e’ la banca a dover dimostrare la sussistenza dei presupposti della segnalazione, l’assenza di un’istruttoria adeguata si traduce, di norma, in un esito sfavorevole per l’intermediario.

Il credito contestato e l’inadempimento di scarsa importanza

Un profilo particolarmente rilevante per il consumatore riguarda i crediti contestati. Quando il debitore ha sollevato contestazioni serie e non pretestuose sull’esistenza o sull’ammontare del debito — ad esempio eccependo l’applicazione di interessi usurari o anatocistici, vizi del contratto o errori di conteggio — la classificazione a sofferenza diventa problematica: manca, infatti, quella certezza dell’inadempimento e quella valutazione di insolvenza che la sofferenza presuppone. Analogamente, l’inadempimento di scarsa importanza, in rapporto all’intera posizione del cliente, non giustifica la segnalazione piu’ grave.

Il preavviso obbligatorio: spesso l’arma piu’ efficace per il consumatore

Risposta diretta. Prima di effettuare la prima segnalazione negativa nei sistemi di informazioni creditizie privati, l’intermediario deve avvisare il cliente, concedendogli un termine (di norma almeno 15 giorni) per regolarizzare o far valere le proprie ragioni. La mancanza del preavviso e’ una delle cause piu’ frequenti — e piu’ efficaci — di illegittimita’ della segnalazione.

Il preavviso e’ un punto debole ricorrente nelle prassi bancarie e, per questo, uno degli appigli piu’ solidi della difesa del consumatore. Va pero’ tenuta presente una distinzione tra SIC privati e Centrale dei Rischi.

Nei SIC privati: una vera condizione di legittimita’

Per le banche dati private, l’obbligo di preavviso ha base sia nel Testo Unico Bancario sia nel Codice di condotta SIC. L’art. 125, comma 3, del TUB impone al finanziatore di informare preventivamente il consumatore la prima volta che segnala a una banca dati un’informazione negativa che lo riguarda. Il Codice di condotta SIC prevede, a sua volta, che in caso di ritardi nei pagamenti il partecipante invii un preavviso dell’imminente registrazione, con la conseguenza che il dato relativo al primo ritardo puo’ essere reso accessibile agli altri operatori solo dopo che sia decorso un congruo termine — generalmente individuato in almeno quindici giorni — dall’invio dell’avviso.

La funzione del preavviso e’ duplice: da un lato consente al cliente di sanare tempestivamente l’inadempimento, evitando la registrazione; dall’altro gli permette di far valere eventuali contestazioni prima che il danno reputazionale si produca. Per questo la sua omissione e’ considerata, nella giurisprudenza di merito, un vizio idoneo a giustificare la cancellazione della segnalazione e il risarcimento del danno.

Nella Centrale dei Rischi della Banca d’Italia: un obbligo di trasparenza

Per la Centrale dei Rischi gestita dalla Banca d’Italia il quadro e’ parzialmente diverso. Qui il preavviso e’ inquadrato piu’ come obbligo di trasparenza e correttezza nei rapporti con il cliente che come requisito di validita’ della segnalazione in senso stretto. In tal senso si e’ espresso l’Arbitro Bancario Finanziario con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 4519 del 2023, che ha distinto la portata del preavviso nei SIC (dove incide sulla legittimita’ della segnalazione) da quella nella Centrale dei Rischi (dove la sua violazione rileva soprattutto sul piano della responsabilita’ e del risarcimento). Resta fermo, in ogni caso, che la violazione dei doveri di informazione e correttezza puo’ fondare una pretesa risarcitoria.

I provvedimenti giudiziari favorevoli al consumatore

Risposta diretta. I tribunali e la Cassazione hanno costruito una tutela articolata a favore del segnalato: l’accertamento dell’illegittimita’ della segnalazione che non rispetti i presupposti dell’insolvenza, la cancellazione della segnalazione (anche d’urgenza, ex art. 700 c.p.c.) e il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, provabile anche per presunzioni.

Conviene distinguere i tre piani di tutela, perche’ nella pratica si combinano in un’unica strategia difensiva.

I principi consolidati a tutela del debitore

Sul piano dell’accertamento, l’indirizzo della Cassazione gia’ illustrato (da Cass. n. 21428/2007 a Cass. n. 31921/2019) costituisce la base di ogni difesa: la segnalazione a sofferenza priva di una reale valutazione di insolvenza e’ illegittima. A cio’ si aggiunge la ripartizione dell’onere della prova: e’ l’intermediario a dover dimostrare che la segnalazione era fondata sui presupposti di legge, mentre al cliente spetta allegare l’illegittimita’ e gli elementi del pregiudizio subito.

Il risarcimento del danno: patrimoniale, non patrimoniale e prova per presunzioni

La segnalazione illegittima puo’ provocare danni di varia natura: la revoca di affidamenti, la perdita di finanziamenti, il fallimento di trattative, l’aumento del costo del credito, oltre alla lesione della reputazione economica e commerciale del soggetto. Sul punto, due coordinate sono essenziali.

La prima e’ che il danno non patrimoniale e’ risarcibile nei limiti tracciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 26972/2008 (le note sentenze “di San Martino”): il danno non patrimoniale e’ risarcibile, oltre i casi espressamente previsti dalla legge, quando sia leso un diritto inviolabile della persona di rilievo costituzionale, restando esclusi i pregiudizi futili o bagatellari; in ogni caso, il danno deve essere allegato e provato.

La seconda coordinata, di grande rilievo pratico, e’ che il danno da erronea segnalazione non e’ un danno “in re ipsa”, cioe’ non si presume automaticamente per il solo fatto della segnalazione: deve essere provato. Tuttavia, come ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza n. 9385/2018, la prova puo’ essere fornita anche per presunzioni semplici. Cio’ significa che il segnalato non deve necessariamente esibire una prova “diretta” della perdita, ma puo’ dimostrare il pregiudizio attraverso elementi gravi, precisi e concordanti — ad esempio la coincidenza temporale tra la segnalazione e il rifiuto di un finanziamento, o la revoca di linee di credito da parte di altri istituti.

La cancellazione e la tutela d’urgenza ex art. 700 c.p.c.

Quando la segnalazione e’ in corso e continua a produrre i suoi effetti dannosi, attendere i tempi di un giudizio ordinario puo’ essere insostenibile: nel frattempo il soggetto resta tagliato fuori dal credito. Per questo il rimedio tipico e’ la tutela cautelare d’urgenza prevista dall’art. 700 c.p.c. Con il ricorso d’urgenza si chiede al giudice di ordinare alla banca, e per essa al gestore della banca dati, la cancellazione immediata della segnalazione, in attesa della decisione di merito.

Per ottenere il provvedimento cautelare occorrono due presupposti: il fumus boni iuris, cioe’ la verosimile fondatezza della pretesa (tipicamente, l’assenza dei presupposti di insolvenza o la mancanza del preavviso), e il periculum in mora, cioe’ il pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario al giudizio ordinario. La giurisprudenza di merito riconosce con ampiezza che la permanenza di una segnalazione illegittima — con la conseguente preclusione dell’accesso al credito e il danno alla reputazione economica — integra proprio quel pregiudizio grave e difficilmente reversibile che giustifica la tutela d’urgenza.

Come difendersi in concreto: i passaggi pratici

Risposta diretta. La difesa si articola in piu’ fasi: l’accesso ai dati per verificare la segnalazione, il reclamo all’intermediario e al gestore della banca dati, e — se non si ottiene la cancellazione — il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. accompagnato dall’azione di merito per l’accertamento e il risarcimento.

Accesso ai dati e verifica della segnalazione

Il primo passo e’ conoscere esattamente cosa e’ stato segnalato. L’interessato ha diritto, in base alla normativa sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679, il GDPR), di accedere ai propri dati e di ottenere informazioni su origine, finalita’ e destinatari del trattamento. Si possono richiedere la visura alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia e le visure ai principali SIC. Questa verifica consente di individuare l’intermediario segnalante, la data e la natura della segnalazione e di valutare se ricorrano i vizi gia’ descritti (assenza dei presupposti di insolvenza, mancato preavviso, mancato aggiornamento dopo il pagamento).

Reclamo, diritto di rettifica e di cancellazione

Individuato il vizio, si presenta un reclamo formale all’intermediario e, ove opportuno, al gestore della banca dati, chiedendo la rettifica o la cancellazione del dato illegittimo. Il GDPR riconosce il diritto di ottenere la rettifica dei dati inesatti e la cancellazione di quelli trattati illecitamente, oltre alla possibilita’ di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Per i rapporti bancari e’ inoltre percorribile il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), strumento rapido e a basso costo, le cui decisioni — pur non vincolanti come una sentenza — orientano significativamente la materia.

Il ricorso d’urgenza e il giudizio di merito

Se l’intermediario non provvede spontaneamente, si passa alla tutela giudiziaria. Come visto, il ricorso ex art. 700 c.p.c. consente di ottenere in tempi rapidi la cancellazione della segnalazione illegittima; il successivo giudizio di merito accerta in via definitiva l’illegittimita’ e liquida il risarcimento del danno. E’ essenziale documentare il pregiudizio con ogni elemento utile: rifiuti di finanziamento, revoche di affidamento, corrispondenza con gli istituti, perdita di occasioni economiche. Proprio perche’ la prova del danno e’ ammessa anche per presunzioni, la raccolta di indizi gravi, precisi e concordanti e’ spesso il fattore che determina l’esito del giudizio.

Gli errori piu’ frequenti delle banche che rendono illegittima la segnalazione

Nella pratica, le segnalazioni vengono annullate soprattutto per alcuni vizi ricorrenti. Vale la pena conoscerli, perche’ sono il punto di partenza di ogni difesa efficace:

  • Segnalazione a sofferenza fondata sul mero ritardo o sul singolo inadempimento, senza valutazione della complessiva situazione del cliente.
  • Omissione del preavviso prima della prima segnalazione negativa nei SIC.
  • Segnalazione di un credito seriamente contestato dal cliente, come se fosse certo ed esigibile.
  • Mancato aggiornamento o mancata cancellazione del dato dopo il pagamento o la regolarizzazione del debito.
  • Conservazione del dato negativo oltre i tempi previsti dal Codice di condotta SIC.
  • Errori sull’identita’ del debitore, sull’importo o sulla natura dell’esposizione.

La presenza anche di uno solo di questi vizi puo’ essere sufficiente per ottenere la cancellazione e, se ne ricorrono i presupposti, il risarcimento.

Domande frequenti

Quando la segnalazione a sofferenza e’ illegittima?
E’ illegittima quando si fonda sul mero ritardo o sul singolo inadempimento, senza una valutazione della complessiva situazione patrimoniale del cliente. Per la Cassazione (da Cass. n. 21428/2007) la sofferenza presuppone uno stato di insolvenza, anche non definitiva, o una grave e non transitoria difficolta’ economica.

La banca deve avvisarmi prima di segnalarmi?
Si’, nei SIC privati. L’art. 125, comma 3, del TUB e il Codice di condotta SIC impongono un preavviso prima della prima segnalazione negativa, con un termine (di norma almeno 15 giorni) per regolarizzare. L’assenza di preavviso e’ tra le cause piu’ frequenti di illegittimita’.

Come ottengo la cancellazione immediata?
Con il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c., dimostrando il fumus boni iuris (probabile illegittimita’) e il periculum in mora (pregiudizio grave e irreparabile). In parallelo si possono presentare reclamo, istanza di accesso ai dati e, per i rapporti bancari, ricorso all’ABF.

Ho diritto al risarcimento del danno?
Si’, se lo provi. Il danno non e’ in re ipsa, ma la prova e’ ammessa anche per presunzioni semplici (Cass. n. 9385/2018). E’ risarcibile sia il danno patrimoniale sia quello non patrimoniale alla reputazione economica, nei limiti delle Sezioni Unite n. 26972/2008.

Che differenza c’e’ tra Centrale dei Rischi e CRIF?
La Centrale dei Rischi e’ pubblica, gestita dalla Banca d’Italia (Circolare n. 139/1991), con soglie di censimento (30.000 euro in via ordinaria, 250 euro per le sofferenze). I SIC come CRIF sono privati, senza soglia, regolati dal Codice di condotta SIC. Le regole su preavviso e conservazione dei dati differiscono in parte.

Per quanto restano i dati negativi?
Nei SIC i tempi di conservazione sono predeterminati e variano in base al tipo di informazione; decorso il termine il dato va cancellato. La conservazione oltre i limiti, o il mancato aggiornamento dopo il pagamento, e’ un trattamento illecito e legittima cancellazione e risarcimento.

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Guida aggiornata a giugno 2026. Ultimo aggiornamento: giugno 2026.

Avvertenza: il presente contributo ha finalita’ esclusivamente informativa e non costituisce parere legale ne’ sollecitazione a intraprendere azioni giudiziarie. Ogni situazione presenta profili specifici che devono essere valutati nel concreto da un avvocato. Per una valutazione del proprio caso e’ necessario rivolgersi a un professionista.