Accertamento basato sui conti correnti: l’autorizzazione alle indagini bancarie non si sana dopo
In sintesi. Quando un avviso di accertamento nasce dall’esame dei movimenti bancari, la legge chiede un passaggio preciso: l’acquisizione dei dati finanziari è subordinata a una preventiva autorizzazione (art. 32, comma 1, n. 7, del d.P.R. 600/1973 per le imposte dirette; art. 51, comma 2, n. 7, del d.P.R. 633/1972 per l’IVA). Con l’ordinanza 15 giugno 2026 n. 19960 la sezione tributaria della Corte di cassazione ha accolto su questo punto il ricorso del contribuente e cassato la sentenza di merito, affermando due cose che nella pratica valgono molto. La prima: quell’autorizzazione deve preesistere all’esercizio del potere istruttorio, e una rilasciata dopo “non è idonea a sanare ex post” l’attività già compiuta. La seconda, ancora più concreta: non basta che l’autorizzazione esista. Se non viene allegata, né trasfusa nel suo contenuto essenziale, il contribuente non è messo in condizione di apprezzarne la data, i presupposti e il perimetro – e la censura è fondata.
Il caso
L’Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento fondato su indagini finanziarie e creditizie svolte nei confronti di uno studio associato e dei suoi associati, per due annualità. Lo stralcio dell’avviso riprodotto in ricorso dava atto dell’attivazione delle indagini “previa autorizzazione del Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate”, con richiamo alle due norme che le consentono.
Il contribuente aveva contestato l’illegittimità dell’avviso sotto un duplice profilo: da un lato l’inesistenza di una previa autorizzazione, sostenendo che fosse stata rilasciata quattro anni dopo le indagini e due anni dopo la notificazione dell’avviso; dall’altro la mancata allegazione dell’autorizzazione e della sua motivazione. I giudici di merito avevano respinto l’eccezione, ritenendo che non esistesse alcun obbligo di allegare l’autorizzazione.
La decisione: l’autorizzazione è un presupposto, non un adempimento successivo
Risposta diretta. La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Il ragionamento parte dalla natura dell’atto: l’autorizzazione prevista dall’art. 32, comma 1, n. 7, del d.P.R. 600/1973 “costituisce, per espressa previsione normativa, il presupposto dell’acquisizione delle informazioni bancarie: essa deve, pertanto, preesistere all’esercizio del potere istruttorio, poiché soltanto un titolo anteriore all’accesso ai dati può assolvere alla funzione di controllo e di delimitazione dell’ingerenza rimessa all’Amministrazione”.
Da questa premessa discende la conseguenza che interessa chi si difende: “un’autorizzazione sopravvenuta non è idonea a sanare ex post un’attività già compiuta in difetto del necessario presupposto legittimante, né a retroagire sino a conferire copertura a un’acquisizione già perfezionata“.
Non si tratta di formalismo. L’autorizzazione serve a delimitare l’ingerenza nella sfera del contribuente: dice chi può accedere, a quali dati, per quale istruttoria e da quando. Se arriva dopo, quella funzione non l’ha svolta, e non può svolgerla a ritroso.
Non basta che esista: deve poter essere controllata
È il passaggio più utile dell’ordinanza, perché riguarda il caso – frequentissimo – in cui l’autorizzazione c’è davvero.
La Corte osserva che le considerazioni svolte dall’Agenzia “non minano la fondatezza della censura, posto che l’Agenzia riconosce che l’autorizzazione, anche se esistente e preventiva, non è stata allegata, né trasfusa nel suo contenuto essenziale, sicché la parte non è stata posta in condizione di apprezzarne la data, i presupposti, il perimetro soggettivo e oggettivo, nonché la sua effettiva riferibilità alla specifica attività istruttoria poi posta a fondamento dell’avviso”.
Il riferimento generico contenuto nell’avviso – “previa autorizzazione del Direttore Regionale” – non è quindi sufficiente. Da quella formula non si ricava la data, non si ricavano i presupposti, non si ricava a quali soggetti e a quali rapporti l’autorizzazione si riferisse. E senza quegli elementi il controllo, per il contribuente, è semplicemente impossibile.
Il segreto bancario non è un ostacolo assoluto
Per completezza, e perché il quadro sia onesto: l’ordinanza ricorda che la disciplina delle indagini finanziarie ha superato il vaglio della giurisprudenza costituzionale. Il segreto bancario non costituisce un ostacolo assoluto, perché il legislatore è tenuto a un non irragionevole apprezzamento dei fini di utilità e giustizia sociale presidiati dagli artt. 41, secondo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione, e quel segreto non può spingersi fino a impedire l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà, primo fra tutti il concorso alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva (Corte cost. n. 51/1992 e n. 260/2000).
La questione, dunque, non è se il Fisco possa guardare i conti: può. La questione è come e quando, e con quale possibilità di verifica da parte di chi subisce l’accertamento.
Che cosa se ne ricava
Di fronte a un avviso costruito su movimenti bancari, l’ordinanza indica con precisione dove guardare.
Anzitutto la data dell’autorizzazione, messa a confronto con la data di acquisizione dei dati: è il punto su cui si gioca l’eccezione più forte, perché un titolo posteriore non recupera l’attività già svolta.
Poi che cosa l’avviso dice dell’autorizzazione: se si limita a menzionarla, senza allegarla e senza riprodurne il contenuto essenziale, manca l’elemento che rende possibile il controllo. La richiesta di accesso agli atti, in questa fase, è spesso il passaggio che chiarisce il quadro.
Infine la riferibilità: l’autorizzazione deve riguardare quella specifica istruttoria e quei soggetti, non un’attività diversa o una platea generica.
Un’ultima precisazione, per non dire più di quanto la pronuncia dica: la Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in diversa composizione. Non ha annullato l’avviso: sarà il giudice del rinvio a riesaminare la controversia applicando il principio.
Gli estremi
Corte di cassazione civile, sezione tributaria, ordinanza 15 giugno 2026, n. 19960.
Riferimenti normativi: art. 32, comma 1, n. 7, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; art. 51, comma 2, n. 7, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973; art. 12 della l. 27 luglio 2000, n. 212. Richiamate nell’ordinanza: Corte costituzionale n. 51/1992 e n. 260/2000.
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Ultimo aggiornamento: settembre 2026.
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