In sintesi. Nel reclutamento dei docenti la parola «graduatoria» copre istituti profondamente diversi fra loro, e l’ingresso degli elenchi regionali ha reso l’equivoco più frequente. Una graduatoria di merito è l’atto conclusivo di una procedura selettiva: nasce da un concorso, esprime un giudizio comparativo, distingue vincitori e idonei e produce effetti secondo le regole proprie degli atti concorsuali. L’elenco regionale previsto dall’art. 399, comma 3-ter, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 — introdotto dall’art. 2, comma 2, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, e attuato per l’anno scolastico 2026/2027 dal decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 22 aprile 2026, n. 68 — non nasce invece da una selezione propria: raccoglie, su domanda, chi ha già conseguito almeno il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale in un concorso bandito a decorrere dal 2020 e non è titolare di un contratto a tempo indeterminato né di un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo. Da questa diversità di origine discendono differenze concrete e verificabili sul testo: l’elenco serve soltanto all’attribuzione di un contratto a tempo indeterminato e non alle supplenze; opera in subordine allo scorrimento delle graduatorie concorsuali; è ordinato prima per anno del concorso e solo poi per punteggio; vale in una sola regione; ha orizzonte annuale; prevede una cancellazione immediata in caso di accettazione di un contratto. Questa guida mette le due categorie una accanto all’altra e spiega, differenza per differenza, perché le regole di un istituto non si possono trasferire all’altro.
Perché la distinzione non è terminologica
Risposta diretta. Perché da essa dipendono i requisiti per entrare, il criterio con cui si è collocati, il momento in cui la lista viene utilizzata, la durata dell’inserimento e le regole applicabili in caso di errore. Chiamare «graduatoria» l’elenco regionale porta a dare per scontate regole che il decreto non prevede, e a non vedere quelle che invece prevede.
Chi ha lavorato per anni con contratti annuali ha imparato a orientarsi fra sigle e fasce, e questa esperienza è un patrimonio. Proprio per questo, però, l’arrivo di un istituto nuovo può trarre in inganno: si tende ad applicare per analogia ciò che si conosce. È un riflesso comprensibile, ma qui non funziona, perché la disciplina degli elenchi regionali è scritta altrove e non rinvia alle regole delle graduatorie se non in punti precisi.
Conviene allora partire dal dato più semplice: che cosa è, tecnicamente, ciascuna delle liste che convivono nel sistema.
Le graduatorie di merito dei concorsi
Sono l’esito delle procedure concorsuali per titoli ed esami indette per l’accesso ai ruoli. Ordinano i candidati secondo il risultato della selezione, distinguono i vincitori — cioè coloro che rientrano nel numero dei posti messi a concorso — e gli idonei, e alimentano il canale principale delle immissioni in ruolo previsto dall’art. 399, comma 1, del Testo unico, che destina alle graduatorie dei concorsi il cinquanta per cento dei posti annualmente assegnabili.
Le graduatorie ad esaurimento
Le graduatorie ad esaurimento — le GaE — sono chiuse a nuovi ingressi e assorbono l’altro cinquanta per cento dei posti ai sensi dello stesso art. 399, comma 1, che rinvia all’art. 1, comma 605, lettera c), della legge 29 dicembre 2006, n. 296. Si aggiornano periodicamente per consentire la permanenza, l’aggiornamento del punteggio, il reinserimento e il trasferimento di provincia: l’ultimo aggiornamento è stato disposto con il decreto ministeriale 10 dicembre 2025, n. 247, con validità per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028.
Le graduatorie provinciali per le supplenze
Le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e le correlate graduatorie di istituto non conducono al ruolo: servono al conferimento degli incarichi a tempo determinato, in attuazione dell’art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e sono disciplinate da ordinanza ministeriale con cadenza biennale. Quelle vigenti sono state rinnovate con l’ordinanza del Ministro dell’istruzione e del merito 16 febbraio 2026, n. 27, per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028.
Gli elenchi regionali
Gli elenchi regionali sono l’ultimo arrivato. L’art. 399, comma 3-ter, del Testo unico — nel testo introdotto nel 2025 e poi ritoccato dall’art. 18, comma 2, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 20 aprile 2026, n. 50 — prevede che i candidati che hanno conseguito almeno il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale in un concorso bandito a decorrere dal 2020, per posti comuni e di sostegno nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, siano inseriti su domanda in un apposito elenco regionale, aggiornabile annualmente, dal quale si attinge in caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi indetti ai sensi dell’art. 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
Già da questa ricostruzione emergono due dati che segnano la distanza: l’elenco regionale non è l’atto finale di una procedura, e non è un serbatoio autonomo, perché la sua utilizzabilità è condizionata all’esaurimento di altre liste.
Prima differenza: la fonte e il modo in cui la lista si forma
Risposta diretta. La graduatoria di merito è il prodotto di una selezione: si forma valutando prove e titoli e ordinando i candidati per merito comparativo. L’elenco regionale si forma sulla base delle istanze presentate dagli aspiranti, secondo l’art. 3, comma 2, del D.M. 68/2026, e non comporta alcuna nuova valutazione: i punteggi utilizzati sono quelli già conseguiti nella procedura concorsuale di provenienza.
La differenza si apprezza sul piano pratico. In una procedura concorsuale, la commissione esaminatrice valuta e attribuisce punteggi, e su quell’attività si concentrano le contestazioni tipiche: la motivazione del voto, i criteri di valutazione, la verbalizzazione. Nella formazione dell’elenco regionale non c’è nulla di tutto questo: l’amministrazione non valuta, ma verifica requisiti dichiarati e colloca secondo i criteri fissati dal decreto.
Nessuna valutazione nuova, ma un’attività di verifica
L’art. 4, comma 9, del D.M. 68/2026 affida a ciascun Ufficio scolastico regionale la pubblicazione degli elenchi «sulla base delle istanze pervenute, all’esito delle verifiche e delle valutazioni di propria competenza», suddivisi per classe di concorso e tipologia di posto. Il perimetro dell’attività amministrativa è dunque quello del controllo sui requisiti e della corretta applicazione dei criteri di ordinamento, non quello del giudizio sul merito del candidato.
Un elenco che vive di dati altrui
I punteggi che determinano la posizione sono quelli della prova scritta e della prova orale della procedura concorsuale di provenienza. Questo significa che un errore a monte — un punteggio riportato in modo inesatto, una procedura attribuita a un anno diverso — si trasferisce a valle, dentro l’elenco. È una peculiarità che non ha equivalenti nelle graduatorie di merito, dove il dato nasce e resta all’interno della stessa procedura.
Seconda differenza: come si entra, soglia invece di posizione utile
Risposta diretta. Nelle graduatorie di merito si entra per effetto della selezione: la collocazione dipende dal risultato comparativo. Nell’elenco regionale si entra avendo superato una soglia, quantificata dall’art. 2, comma 1, lettera b), del D.M. 68/2026 in 70 punti per la prova orale nelle procedure elencate dal decreto, e non essendo titolari di un contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato finalizzato al ruolo.
La soglia è un criterio radicalmente diverso dal merito comparativo. Non conta la posizione occupata rispetto agli altri candidati di quella procedura, ma il raggiungimento di un livello minimo. Chi ha superato quella soglia ha titolo all’iscrizione, quale che fosse la sua collocazione nella graduatoria di provenienza, purché ricorrano anche gli altri requisiti.
I requisiti sono cumulativi
L’art. 2, comma 1, richiede congiuntamente tre condizioni: aver partecipato a una delle procedure concorsuali tassativamente elencate, bandite a decorrere dal 1° gennaio 2020 e con graduatoria pubblicata entro il 31 agosto 2025, ovvero tra il 1° settembre 2025 ed entro il 10 dicembre 2025 ai sensi dell’art. 4, comma 2-ter, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito dalla legge 20 agosto 2001, n. 333; aver conseguito il punteggio minimo indicato; non essere in possesso di un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato finalizzato al ruolo. La mancanza di una sola di esse esclude.
Il comma 2 dello stesso articolo disciplina una posizione a sé: chi ha partecipato alle procedure bandite con il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 può iscriversi avendo conseguito almeno il punteggio minimo previsto per il superamento della prova scritta, quantificato in 56 punti, ferma restando la condizione ostativa.
Il requisito negativo, che nelle graduatorie non esiste
È il tratto più distante dal modello delle graduatorie. Nelle GaE e nelle GPS la titolarità di un rapporto di lavoro non impedisce l’iscrizione; nell’elenco regionale sì, perché l’istituto è costruito per chi non ha ancora un rapporto stabile o comunque finalizzato alla stabilizzazione. La definizione di contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo è data dall’art. 1, comma 2, lettera e), del decreto, che rinvia all’art. 13, comma 2, e all’art. 18-bis, commi 4 e 5, del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59.
E il requisito non opera soltanto al momento della domanda: l’art. 4, comma 6, richiede che i requisiti dichiarati siano posseduti alla scadenza del termine di presentazione delle istanze e, per chi sia individuato quale destinatario di una proposta assunzionale, all’atto della sottoscrizione del contratto, precisando che «parimenti non devono ricorrere condizioni ostative».
Terza differenza: il criterio di ordinamento interno
Risposta diretta. In una graduatoria di merito l’ordine è dato dal punteggio complessivo della procedura. Nell’elenco regionale il punteggio interviene per ultimo: l’art. 3 del D.M. 68/2026 costruisce l’elenco per livelli successivi, con l’ordine cronologico della procedura concorsuale al primo posto e la somma dei punteggi soltanto all’interno della singola sezione.
È il punto in cui la confusione fra i due istituti produce gli effetti più vistosi, perché porta a leggere l’elenco con l’occhio abituato alla graduatoria e a considerare anomalo ciò che invece è l’applicazione fedele del criterio di legge.
Primo livello: la cronologia della procedura
L’art. 3, comma 3, dispone che, all’interno della singola classe di concorso o tipologia di posto, gli aspiranti siano graduati sulla base dell’ordine cronologico della procedura concorsuale cui hanno titolo, con riferimento alla data di pubblicazione del relativo bando. Chi proviene da una procedura più risalente precede in blocco chi proviene da una procedura successiva, indipendentemente dal punteggio. Il criterio non è un’invenzione del decreto: è imposto dallo stesso comma 3-ter del Testo unico, che vincola l’ordinamento interno dell’elenco a seguire il criterio cronologico dei concorsi sostenuti dai richiedenti nonché l’ordine del punteggio ottenuto nell’ambito di tali concorsi.
Secondo livello: le due sezioni regionali
L’art. 3, comma 4, prevede che gli aspiranti appartenenti alla medesima procedura concorsuale siano graduati in due sezioni, dalle quali si attinge nell’ordine: la prima costituita da chi ha svolto il concorso nella regione nella quale chiede l’iscrizione, la seconda da chi lo ha svolto in una regione diversa. La scelta della regione, dunque, non è soltanto una scelta di destinazione geografica: incide direttamente sulla collocazione.
Terzo livello: la somma dei punteggi e la parità
Solo dentro ciascuna sezione, ai sensi del comma 5, gli aspiranti sono graduati sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova scritta e nella prova orale. Per le classi di concorso della scuola secondaria nelle quali la procedura ha previsto lo svolgimento della prova pratica nell’ambito della prova orale, il punteggio di riferimento della prova orale è dato dalla media aritmetica della valutazione della prova pratica e del colloquio. Chi si iscrive ai sensi dell’art. 2, comma 2, è graduato sulla base del punteggio conseguito nella prova scritta.
In caso di parità di punteggio nella medesima procedura e nella medesima sezione, il comma 6 richiama, «in analogia con i criteri di ordinamento utilizzati per le procedure concorsuali», l’ordine di priorità dei titoli di preferenza previsto dall’art. 5, comma 4, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, precisando che le situazioni rilevanti vanno dichiarate nell’istanza. È un rinvio significativo: il decreto usa i criteri concorsuali come modello per analogia, e non perché l’elenco sia esso stesso una graduatoria concorsuale.
Perché un punteggio più alto può stare più in basso
La conseguenza di questa struttura a livelli è che il confronto fra due posizioni ha senso solo a parità di procedura e di sezione. Un candidato con punteggio più alto, proveniente da un concorso bandito più di recente, si colloca dopo un candidato con punteggio inferiore proveniente da una procedura anteriore. Non è un errore: è il criterio cronologico che opera prima del punteggio. Allo stesso modo, chi ha sostenuto il concorso in altra regione si colloca nella seconda sezione anche se il suo punteggio supera quello di chi è nella prima.
Quarta differenza: a che cosa serve la lista
Risposta diretta. L’art. 3, comma 1, del D.M. 68/2026 qualifica gli elenchi regionali come finalizzati, in subordine allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi indetti ai sensi dell’art. 59, comma 10, del decreto-legge 73/2021, all’attribuzione di contratto a tempo indeterminato per posti comuni e di sostegno. Non è quindi una lista per le supplenze, e non è una lista che opera in parallelo ai concorsi.
Questa è la differenza funzionale più netta rispetto alle GPS, che al ruolo non conducono affatto, e rispetto alle GaE, che invece alimentano direttamente il canale del comma 1.
Il rapporto con le supplenze è di esclusione, non di cumulo
L’art. 5, comma 5, è esplicito: l’accettazione dell’assegnazione della sede scolastica comporta «l’impossibilità di partecipare alle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e, comunque, di ottenere qualsivoglia tipo di incarichi di supplenza per l’anno scolastico di riferimento». I due piani non si sovrappongono e, nel momento in cui il canale del ruolo si perfeziona, quello delle supplenze si chiude per quell’anno.
Il momento in cui si attinge
L’art. 5, comma 2, precisa che si attinge dall’elenco regionale, distintamente per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto, in caso di esaurimento delle graduatorie dei vincitori e dei relativi idonei, integrate secondo la normativa vigente e sulla base dell’ordine indicato nell’annuale decreto che disciplina le procedure assunzionali, con un elenco puntuale delle procedure rilevanti distinto per la scuola dell’infanzia e primaria e per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Per il 2026/2027 il riferimento è il decreto ministeriale 10 luglio 2026, n. 136, le cui istruzioni operative collocano gli elenchi da ultimo nella sequenza di utilizzo.
Il comma 1 dello stesso art. 5 aggiunge un limite generale: le indicazioni si applicano al reclutamento riferito all’anno scolastico 2026/2027 «nei limiti del contingente assunzionale di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449». Non esiste, dunque, un’utilizzazione dell’elenco svincolata dai posti autorizzati.
Quinta differenza: l’ambito territoriale
Risposta diretta. Le GaE e le GPS hanno base provinciale; l’elenco regionale, come dice il nome, ha base regionale, e vi si accede per una sola regione. L’art. 4, comma 1, prevede che l’istanza si presenti, a pena di esclusione, in un’unica regione e per tutte le classi di concorso o tipologie di posto cui si ha titolo, con un’unica domanda.
È una scelta che concentra in un solo atto conseguenze molteplici. Determina la regione nella quale si potrà essere assunti; determina, per effetto dell’art. 3, comma 4, la sezione di appartenenza, che dipende dal rapporto fra regione di iscrizione e regione in cui il concorso è stato sostenuto; e non è frazionabile, perché non è consentito presentare istanze in regioni diverse.
L’art. 2, comma 3, completa il quadro: i candidati possono partecipare distintamente per ciascuna delle procedure concorsuali cui hanno titolo, ma per un’unica regione di destinazione; e se il titolo all’iscrizione è maturato nell’ambito di più procedure per la medesima classe di concorso o tipologia di posto, la posizione è determinata avendo riguardo alla procedura temporalmente precedente.
Sesta differenza: la durata dell’inserimento
Risposta diretta. Le graduatorie ad esaurimento e le graduatorie provinciali per le supplenze hanno vigenza pluriennale e si aggiornano a scadenze predeterminate. L’elenco regionale ha orizzonte annuale: l’art. 399, comma 3-ter, lo definisce «aggiornabile annualmente» e demanda a un decreto ministeriale, da adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno, la definizione delle modalità di costituzione, funzionamento e aggiornamento.
Coerentemente, l’art. 1, comma 1, del D.M. 68/2026 dichiara di disciplinare le modalità di costituzione e di funzionamento degli elenchi regionali «per l’anno scolastico 2026/2027», e l’art. 5, comma 1, limita a quel reclutamento le indicazioni sull’utilizzo. Non si tratta quindi di una lista che si trascina negli anni con aggiornamenti di punteggio, ma di un atto che si ricostituisce.
Che cosa comporta l’annualità
Comporta, in primo luogo, che le finestre di presentazione delle istanze vadano seguite anno per anno: per il 2026/2027 la finestra si è aperta alle ore 9:00 del giorno di pubblicazione dell’avviso ed è rimasta aperta fino alle ore 23:59 del diciannovesimo giorno successivo, chiudendosi il 25 maggio 2026. Comporta, in secondo luogo, che le regole di funzionamento non siano acquisite una volta per tutte: sono quelle del decreto dell’anno, e vanno verificate su quel testo.
Settima differenza: che cosa si ottiene e a quali condizioni
Risposta diretta. Dallo scorrimento dell’elenco regionale può derivare un contratto a tempo indeterminato oppure, in una ipotesi specifica, un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo con obbligo di conseguire l’abilitazione. È una articolazione che le graduatorie ordinarie non conoscono nella stessa forma.
L’ipotesi dell’aspirante privo di abilitazione
L’art. 5, comma 4, disciplina la posizione degli aspiranti presenti negli elenchi in quanto hanno partecipato alle procedure per posto comune della scuola secondaria bandite con i decreti direttoriali n. 2575 del 6 dicembre 2023 e n. 3059 del 10 dicembre 2024: se in possesso dell’abilitazione all’atto della stipula, sono assunti con contratto a tempo indeterminato; se ne sono privi, sono assunti con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo per l’anno scolastico 2026/2027 e devono conseguire l’abilitazione entro il medesimo anno scolastico. In caso di conseguimento nei termini, la contrattualizzazione a tempo indeterminato ha decorrenza giuridica 1° settembre 2027 ed economica dalla presa di servizio nell’anno scolastico 2027/2028; il mancato conseguimento nei termini «preclude l’immissione in ruolo e implica la decadenza dalla procedura assunzionale».
I cinque giorni per l’accettazione della sede
L’art. 5, comma 5, richiama l’art. 399, comma 3-quater, del Testo unico: gli aspiranti individuati quali destinatari di contratto tramite lo scorrimento dell’elenco sono tenuti ad accettare esplicitamente o a rinunciare alla sede scolastica entro cinque giorni dall’assegnazione. La mancata accettazione nei termini è considerata d’ufficio come rinuncia alla nomina, determina la decadenza dall’incarico conferito e, conseguentemente, la cancellazione dalla graduatoria o dall’elenco regionale sulla base della quale è stata conferita. La decorrenza dei contratti sottoscritti non può comunque essere anteriore al 1° settembre.
Il vincolo di permanenza
L’art. 5, comma 6, dispone che agli aspiranti assunti si applichi quanto previsto dall’art. 13, comma 5, del d.lgs. 59/2017, cioè il vincolo di permanenza nell’istituzione scolastica di titolarità per il periodo ivi indicato. È un effetto che si produce a valle dell’assunzione e che va considerato prima di accettare, non dopo.
La cancellazione: l’istituto che segna più di ogni altro la distanza
Risposta diretta. L’art. 3, comma 7, del D.M. 68/2026 prevede che l’accettazione di un contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato finalizzato al ruolo determini l’immediata cancellazione dall’elenco regionale per tutte le classi di concorso e le tipologie di posto nelle quali l’aspirante è inserito. La cancellazione non è una sanzione: è la conseguenza del venir meno del presupposto stesso dell’iscrizione.
Il meccanismo va tenuto distinto da quello dell’art. 5, comma 5, che riguarda invece la mancata accettazione della sede e produce la cancellazione dalla lista sulla base della quale la nomina era stata conferita. Sono due fattispecie diverse: la prima colpisce chi entra in ruolo — o comunque in un percorso finalizzato al ruolo — e perde titolo a restare in una lista pensata per chi non c’è ancora entrato; la seconda colpisce l’inerzia rispetto a un termine perentorio.
In entrambi i casi l’effetto è automatico e si estende a tutte le posizioni: non è selettivo per classe di concorso. È un tratto che non ha corrispondenza nelle GaE, dove la titolarità di un rapporto di lavoro non incide sull’iscrizione.
Che cosa significa, in concreto, essere inseriti in un elenco regionale
Risposta diretta. Significa occupare una posizione ordinata in una lista che verrà utilizzata solo se e nella misura in cui restano posti dopo lo scorrimento delle graduatorie dei vincitori e degli idonei, entro il contingente autorizzato e nella ripartizione regionale stabilita. Non equivale a un diritto all’assunzione.
È bene dirlo con chiarezza, perché l’aspettativa che si genera intorno a un istituto nuovo è spesso superiore a ciò che il testo prevede. Lo stesso decreto ne da’ conto nelle premesse: il Consiglio superiore della pubblica istruzione, nel parere reso nella seduta plenaria n. 162 del 16 marzo 2026, aveva chiesto di «fornire certezza sui posti effettivamente vacanti e disponibili nelle singole regioni su cui è possibile assumere a tempo indeterminato», e l’amministrazione ha preso atto che la richiesta non risultava praticabile, «in quanto la tempistica di redazione degli elenchi è del tutto incompatibile con la possibilità di conoscere le autorizzazioni assunzionali e gli esiti del reclutamento effettuato a valere sulle procedure concorsuali».
Ne discende un dato di metodo: la posizione in elenco va letta come titolo a partecipare a uno scorrimento eventuale, e non come misura di una probabilità. Le variabili che decidono sono esterne all’elenco.
Le anomalie che ricorrono e come si verificano
Risposta diretta. Le contestazioni possibili riguardano, di regola, i presupposti dell’iscrizione e l’applicazione dei criteri di ordinamento: la procedura di riferimento, la sezione di appartenenza, il calcolo del punteggio, i titoli di preferenza, le riserve. La verifica si fa confrontando la propria istanza, gli atti della procedura concorsuale di provenienza e l’elenco pubblicato dall’Ufficio scolastico regionale.
Le situazioni che ricorrono con maggiore frequenza, in una disciplina di prima applicazione, sono di natura tecnica.
La procedura attribuita può non coincidere con quella corretta quando il titolo è maturato nell’ambito di più concorsi: in quel caso l’art. 2, comma 3, impone di far riferimento alla procedura temporalmente precedente, e l’errore si riflette sul primo livello dell’ordinamento, quello cronologico.
La sezione può essere errata quando non è stato correttamente rilevato il rapporto fra la regione in cui il concorso è stato sostenuto e quella di iscrizione: è un dato binario, ma decide la precedenza per intero.
Il punteggio può essere calcolato in modo inesatto nelle classi di concorso della scuola secondaria con prova pratica, dove il riferimento è la media aritmetica fra prova pratica e colloquio e non il solo colloquio, o dove la somma di scritta e orale non corrisponde ai verbali della procedura.
I titoli di preferenza rilevano solo se dichiarati nell’istanza, come precisa l’art. 3, comma 6, e decidono le situazioni di parità che, in liste costruite su punteggi standardizzati, sono tutt’altro che rare.
Le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, vanno indicate nella domanda ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera o), e sono fatte salve nell’ambito della procedura assunzionale dall’art. 5, comma 3.
Va infine considerata la regola dell’art. 4, comma 5: «non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le dichiarazioni previste». Non è una formula di stile, ed è la ragione per cui la ricevuta dell’istanza e la sua copia integrale sono i primi documenti da recuperare quando qualcosa non torna.
Gli strumenti a disposizione e i termini
Risposta diretta. Il primo strumento è documentale: l’accesso agli atti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, per ricostruire punteggi e verifiche. Il secondo è l’istanza di correzione all’ufficio che ha adottato l’atto, utile quando l’errore è materiale e riconoscibile. Il terzo è la tutela giurisdizionale, i cui presupposti e termini dipendono dalla qualificazione dell’atto.
Sul piano del riparto, l’art. 63, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, riserva al giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, mentre restano al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative agli atti di gestione del rapporto e alle determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato. Su questa linea di confine la giurisprudenza di legittimità si è espressa più volte con riguardo alle graduatorie del personale docente, distinguendo a seconda che si controverta della procedura selettiva o della corretta collocazione in liste non concorsuali.
Per gli elenchi regionali, istituto di prima applicazione, la qualificazione dell’atto e la conseguente individuazione del giudice vanno valutate in concreto, alla luce del contenuto della determinazione contestata. Ciò che conviene sapere sin d’ora è che i termini per reagire sono, in questa materia, brevi, e che di regola decorrono dalla pubblicazione dell’atto: è la ragione per cui la verifica dei propri dati va fatta appena gli elenchi sono pubblicati e non quando lo scorrimento è già in corso.
Resta ferma la distinzione fra il piano dell’informazione e quello della valutazione del singolo caso: gli elementi qui esposti descrivono la regola generale, mentre la ricostruzione della singola posizione richiede l’esame degli atti concreti.
Domande frequenti
L’elenco regionale sostituisce la graduatoria del concorso da cui provengo?
No. Le due liste restano distinte e la graduatoria concorsuale conserva la propria autonomia. L’elenco regionale, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.M. 68/2026, opera in subordine allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi e all’esaurimento delle graduatorie dei vincitori e dei relativi idonei, secondo l’art. 5, comma 2.
Chi è iscritto in GaE può iscriversi anche all’elenco regionale?
Le due iscrizioni rispondono a presupposti diversi e non si escludono in via generale: l’accesso all’elenco regionale dipende dai requisiti dell’art. 2 del decreto, e in particolare dalla partecipazione a una delle procedure elencate con il punteggio minimo indicato e dall’assenza di un contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato finalizzato al ruolo. La posizione va verificata sul proprio caso, perché dipende dai titoli effettivamente posseduti.
Se sono inserito nell’elenco regionale posso comunque accettare una supplenza?
Finché non interviene l’assegnazione della sede attraverso lo scorrimento dell’elenco, i due piani restano distinti. L’art. 5, comma 5, del decreto stabilisce però che l’accettazione dell’assegnazione della sede comporta l’impossibilità di ottenere qualsiasi tipo di incarico di supplenza per l’anno scolastico di riferimento. L’accettazione di un contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato finalizzato al ruolo comporta inoltre la cancellazione immediata dall’elenco ai sensi dell’art. 3, comma 7.
Perché chi ha un punteggio più basso mi precede nell’elenco?
Perché il punteggio interviene solo al terzo livello dell’ordinamento. Prima operano l’ordine cronologico della procedura concorsuale, riferito alla data di pubblicazione del bando (art. 3, comma 3), e la distinzione in due sezioni a seconda della regione in cui il concorso è stato sostenuto (art. 3, comma 4). Solo dentro la stessa procedura e la stessa sezione i punteggi si confrontano.
L’iscrizione all’elenco vale anche per gli anni successivi?
Il comma 3-ter dell’art. 399 configura un elenco aggiornabile annualmente e demanda a un decreto ministeriale annuale, da adottare entro il 31 dicembre, le modalità di costituzione, funzionamento e aggiornamento. Il D.M. 68/2026 disciplina la costituzione degli elenchi per il solo anno scolastico 2026/2027: le regole degli anni successivi vanno lette sul decreto di quell’anno.
Che differenza c’è fra la cancellazione dell’art. 3, comma 7, e quella dell’art. 5, comma 5?
La prima consegue all’accettazione di un contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato finalizzato al ruolo e comporta la cancellazione immediata dall’elenco per tutte le classi di concorso e tipologie di posto. La seconda consegue alla mancata accettazione della sede nei cinque giorni, che vale d’ufficio come rinuncia, determina la decadenza dall’incarico e la cancellazione dalla lista sulla base della quale la nomina è stata conferita.
Se la domanda era incompleta, che cosa succede?
L’art. 4, comma 5, del decreto prevede che non si tenga conto delle domande che non contengono tutte le dichiarazioni previste dall’articolo. È quindi essenziale conservare copia dell’istanza inviata e della relativa ricevuta, che sono i primi documenti da esaminare in caso di mancato inserimento.
A chi ci si rivolge per una verifica della propria posizione?
Gli elenchi sono pubblicati da ciascun Ufficio scolastico regionale ai sensi dell’art. 4, comma 9, e sono gli uffici scolastici a curare le verifiche di competenza. Per una valutazione della singola posizione, e degli eventuali rimedi, è possibile richiedere un appuntamento allo Studio.
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- Sospensiva e ammissione con riserva: la tutela cautelare davanti al TAR nei concorsi pubblici
Guida aggiornata ad agosto 2026. Il presente contributo ha finalità informativa e non costituisce parere legale: ogni posizione va valutata nel concreto, sulla base degli atti e dei documenti della singola procedura.
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