Ultimo aggiornamento: 15 Giugno 2026
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Scorrimento della graduatoria del concorso: quando l’idoneo ha diritto all’assunzione
In sintesi. Superare tutte le prove di un concorso pubblico non significa necessariamente essere assunti. La graduatoria finale distingue i vincitori — i candidati che rientrano nel numero dei posti messi a bando e che hanno titolo all’assunzione — dagli idonei, cioe’ coloro che hanno conseguito un punteggio sufficiente ma si sono collocati oltre i posti disponibili. L’idoneo non vanta un diritto immediato e incondizionato all’assunzione, ma una posizione giuridicamente qualificata che puo’ tradursi in assunzione attraverso lo scorrimento della graduatoria, quando si liberano posti o l’amministrazione amplia la propria dotazione organica. Il punto centrale, chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14/2011, e’ che — in presenza di una graduatoria ancora valida ed efficace — lo scorrimento costituisce la regola, mentre l’indizione di un nuovo concorso e’ l’eccezione, che l’amministrazione deve giustificare con una motivazione specifica e adeguata. Le graduatorie, per effetto del DPR 82/2023 e dell’art. 35, comma 5-ter, del d.lgs. 165/2001, hanno oggi una validita’ di due anni dall’approvazione (con regimi particolari per alcuni comparti). In questa guida esaminiamo la differenza tra vincitore e idoneo, i limiti del potere dell’amministrazione, la disciplina della validita’ delle graduatorie e gli strumenti di tutela a disposizione dell’idoneo: la diffida, il ricorso al TAR contro il nuovo bando, il ricorso contro il silenzio e il risarcimento da perdita di chance.
Che differenza c’e’ tra vincitore e idoneo in un concorso pubblico?
Risposta diretta. Il vincitore e’ il candidato collocato in graduatoria entro il numero dei posti messi a concorso: ha titolo all’assunzione una volta approvata e divenuta efficace la graduatoria. L’idoneo e’ il candidato che ha superato tutte le prove ma si e’ collocato oltre i posti banditi: non ha un diritto immediato all’assunzione, ma una posizione qualificata che puo’ attivarsi attraverso lo scorrimento della graduatoria.
La distinzione e’ fondamentale perche’ incide direttamente sulla natura della posizione giuridica del candidato. Il vincitore e’ titolare di un interesse legittimo pretensivo che, una volta approvata la graduatoria, si rafforza fino a configurare un vero e proprio diritto all’assunzione, salvo che sopravvengano cause ostative previste dalla legge (ad esempio vincoli di finanza pubblica o blocchi delle assunzioni). L’idoneo, invece, si trova in una posizione di aspettativa qualificata: ha dimostrato di possedere i requisiti e la preparazione richiesti, ma la sua assunzione dipende dal verificarsi di una condizione ulteriore, cioe’ la disponibilita’ di posti e la decisione dell’amministrazione di coprirli mediante scorrimento.
Chi e’ considerato idoneo: il limite del 20 per cento
L’art. 35, comma 5-ter, del d.lgs. 165/2001 (Testo unico sul pubblico impiego) circoscrive la nozione di idoneo. Nei concorsi pubblici — con l’esclusione di alcuni comparti come il personale sanitario, quello educativo-scolastico e i ricercatori, per i quali valgono regole proprie — sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso. Si tratta di un limite quantitativo: i candidati che superano le prove ma si collocano oltre questa soglia non acquisiscono lo status di idoneo utile ai fini dello scorrimento.
Questa previsione risponde a un’esigenza di equilibrio: da un lato valorizza il lavoro selettivo gia’ svolto, consentendo di attingere a candidati gia’ valutati senza dover bandire una nuova procedura; dall’altro evita che la graduatoria diventi un serbatoio illimitato di potenziali assunzioni, sottraendo spazio al principio del concorso pubblico aperto.
La graduatoria come atto conclusivo della procedura
La graduatoria finale e’ l’atto con cui l’amministrazione, approvando i risultati della procedura, individua i vincitori e gli idonei e ne fissa l’ordine. Una volta approvata e divenuta efficace, la graduatoria cristallizza le posizioni dei candidati: e’ su questa base che si svolgono le assunzioni dei vincitori e gli eventuali scorrimenti a favore degli idonei. Eventuali vizi della graduatoria (errori nel calcolo dei punteggi, mancata valutazione di titoli, irregolarita’ delle prove) vanno contestati nei termini di legge, con ricorso al giudice amministrativo.
Lo scorrimento della graduatoria degli idonei e’ un obbligo per l’amministrazione?
Risposta diretta. Lo scorrimento non e’ un obbligo incondizionato, ma costituisce la regola. L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14/2011 ha affermato che, quando esiste una graduatoria valida ed efficace e l’amministrazione decide di coprire posti vacanti, lo scorrimento della graduatoria degli idonei e’ la modalita’ ordinaria di reclutamento, mentre l’indizione di un nuovo concorso e’ l’eccezione, che deve essere sorretta da una motivazione specifica.
Il principio dell’Adunanza Plenaria n. 14/2011
Con la decisione n. 14 del 2011 l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato — il massimo organo della giustizia amministrativa nella sua funzione nomofilattica — ha operato una vera e propria inversione di prospettiva. In passato si riteneva che l’amministrazione fosse sostanzialmente libera di scegliere tra lo scorrimento e l’indizione di un nuovo concorso. La Plenaria ha invece chiarito che il rapporto tra le due opzioni si e’ rovesciato: lo scorrimento della graduatoria ancora valida ed efficace e’ divenuto la regola generale, mentre la decisione di bandire un nuovo concorso rappresenta l’eccezione, che richiede una motivazione puntuale e approfondita, idonea a dare conto delle ragioni di interesse pubblico prevalenti e del sacrificio imposto agli idonei gia’ selezionati.
Il fondamento di questo principio risiede nei canoni costituzionali di buon andamento, efficienza ed economicita’ dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.): se l’amministrazione dispone gia’ di candidati selezionati attraverso una procedura concorsuale valida, indire un nuovo concorso — con i relativi costi, tempi e impiego di risorse — senza un’adeguata ragione contrasta con il principio di buona amministrazione.
Il dovere di motivazione
Da questo orientamento discende un dovere preciso a carico dell’amministrazione: quando decide di coprire posti vacanti in presenza di una graduatoria valida, essa deve motivare la propria scelta in ordine alle modalita’ di reclutamento. In particolare, se opta per un nuovo concorso anziche’ per lo scorrimento, deve esplicitare le ragioni che giustificano tale determinazione — ad esempio l’esigenza di profili professionali diversi da quelli selezionati, mutamenti organizzativi sopravvenuti, o altre circostanze concrete. Una scelta non motivata, o motivata in modo apparente o illogico, e’ viziata da eccesso di potere e puo’ essere annullata dal giudice amministrativo.
Un diritto soggettivo? La natura della posizione dell’idoneo
E’ importante non sopravvalutare la portata di questo principio. La giurisprudenza amministrativa, anche dopo la Plenaria del 2011, ha costantemente escluso che l’idoneo sia titolare di un diritto soggettivo perfetto e incondizionato all’assunzione tramite scorrimento. L’idoneo vanta un interesse legittimo: ha diritto a che l’amministrazione eserciti correttamente il proprio potere, motivando le proprie scelte e rispettando la regola dello scorrimento, ma non puo’ pretendere automaticamente di essere assunto. L’amministrazione conserva un margine di valutazione, soprattutto in relazione alle proprie esigenze organizzative e ai vincoli di finanza pubblica.
Va inoltre considerato che la disciplina del reclutamento e’ stata oggetto di ripetuti interventi normativi. Le piu’ recenti modifiche all’art. 35 del d.lgs. 165/2001 hanno ribadito che il concorso pubblico costituisce lo strumento ordinario e prioritario di reclutamento e hanno precisato i presupposti e i limiti dello scorrimento — confermando, da un lato, che la PA non puo’ bandire nuovi concorsi finche’ vi siano vincitori non ancora assunti, e ribadendo, dall’altro, che lo scorrimento a favore degli idonei resta una facolta’ da esercitare entro la validita’ della graduatoria e nei limiti delle facolta’ assunzionali autorizzate. Per questa ragione, la posizione dell’idoneo va valutata caso per caso, alla luce della normativa vigente al momento e delle concrete circostanze della procedura.
Per quanto tempo resta valida la graduatoria di concorso?
Risposta diretta. Per effetto del DPR 82/2023 e dell’art. 35, comma 5-ter, del d.lgs. 165/2001, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni rimangono vigenti per due anni dalla data di approvazione. Esistono regimi particolari per alcuni comparti e, a seguito di interventi normativi successivi, e’ stata reintrodotta una durata triennale per le graduatorie degli enti locali. Scaduto il termine, la graduatoria perde efficacia e non e’ piu’ possibile procedere allo scorrimento.
La validita’ biennale dopo il DPR 82/2023
Il DPR 82/2023, entrato in vigore il 14 luglio 2023, ha riformato il regolamento dei concorsi pubblici (DPR 487/1994) in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, allineando la durata delle graduatorie alla previsione dell’art. 35, comma 5-ter, del d.lgs. 165/2001: due anni dalla data di approvazione. Entro questo arco temporale l’amministrazione puo’ procedere agli scorrimenti a favore degli idonei, nel rispetto dei limiti percentuali e delle facolta’ assunzionali autorizzate. Si tratta di un termine di efficacia: alla scadenza, la graduatoria si esaurisce e gli idonei non possono piu’ essere assunti attingendo ad essa.
I regimi particolari e la durata triennale per gli enti locali
La durata biennale e’ la regola generale, ma il quadro normativo conosce eccezioni significative. Alcuni comparti — come il personale sanitario, il comparto scolastico-educativo e la ricerca — sono assoggettati a regimi specifici. Inoltre, interventi normativi successivi sono intervenuti sulla durata delle graduatorie degli enti locali, per i quali e’ stata reintrodotta un’efficacia triennale, superando l’incertezza interpretativa che si era creata tra la regola dei due anni e quella, previgente, dei tre anni.
La materia, dunque, e’ in costante evoluzione: la durata effettiva della singola graduatoria dipende dal tipo di amministrazione, dal comparto e dalla normativa applicabile ratione temporis. Per questo motivo, prima di valutare qualsiasi iniziativa, e’ essenziale verificare con precisione se la graduatoria di interesse sia ancora vigente.
Perche’ il termine e’ decisivo per l’idoneo
La validita’ temporale della graduatoria e’ un dato cruciale per l’idoneo, perche’ segna il confine entro cui la sua aspettativa puo’ realizzarsi. Finche’ la graduatoria e’ efficace, l’idoneo conserva la possibilita’ di essere assunto mediante scorrimento e puo’ attivarsi per farla valere; una volta scaduto il termine, la graduatoria si esaurisce e quella possibilita’ viene meno definitivamente. La tempestivita’, dunque, e’ essenziale: monitorare la disponibilita’ di posti e la scadenza della graduatoria e’ il presupposto per non perdere l’occasione.
Quando si attiva lo scorrimento? Posti liberati, rinunce e ampliamento dell’organico
Risposta diretta. Lo scorrimento si attiva quando, durante il periodo di validita’ della graduatoria, si rendono disponibili posti compatibili con il profilo messo a concorso: posti che si liberano per dimissioni, pensionamenti o mobilita’, rinunce all’assunzione da parte di vincitori, mancato superamento del periodo di prova, oppure ampliamento della dotazione organica dell’amministrazione.
Posti che si liberano e rinunce dei vincitori
L’ipotesi piu’ frequente e’ quella della rinuncia: se un vincitore rinuncia all’assunzione, o non si presenta, o non supera il periodo di prova, il posto rimasto scoperto puo’ essere coperto chiamando il primo degli idonei in graduatoria. Analogamente, i posti che si liberano per cessazioni del rapporto di lavoro (pensionamenti, dimissioni, trasferimenti) durante la validita’ della graduatoria possono essere coperti mediante scorrimento, sempre che si tratti di posti relativi al medesimo profilo professionale e nei limiti delle facolta’ assunzionali.
Ampliamento della dotazione organica e nuovi posti
Lo scorrimento puo’ riguardare anche posti di nuova istituzione, qualora l’amministrazione, durante la validita’ della graduatoria, ampli la propria dotazione organica per il medesimo profilo. Su questo punto, tuttavia, occorre un’avvertenza: la giurisprudenza, richiamando anche l’art. 91 del d.lgs. 267/2000 per gli enti locali, ha affermato che lo scorrimento non puo’ essere utilizzato per coprire posti istituiti o trasformati dopo l’indizione del concorso, quando cio’ si traduca in un’elusione del principio del concorso pubblico. La linea di confine va quindi valutata in concreto, distinguendo tra una fisiologica copertura di fabbisogni omogenei e un’estensione anomala della graduatoria a esigenze del tutto nuove.
La verifica preliminare: graduatoria valida e posti disponibili
Prima di qualsiasi iniziativa, l’idoneo deve verificare due elementi: che la graduatoria sia ancora vigente e che vi siano posti effettivamente disponibili e compatibili con il proprio profilo. Sono questi i presupposti che fondano la posizione dell’idoneo e che rendono concreta — e quindi tutelabile — la sua aspettativa allo scorrimento. In assenza di posti disponibili, infatti, non vi e’ alcuna lesione attuale da far valere.
Come puo’ tutelarsi l’idoneo? Diffida e ricorso al TAR
Risposta diretta. L’idoneo che ritenga lesa la propria posizione dispone di piu’ strumenti. Puo’ inviare una diffida all’amministrazione per sollecitare lo scorrimento; puo’ impugnare davanti al TAR, entro 60 giorni, il nuovo bando di concorso adottato in violazione della regola dello scorrimento; puo’ agire contro il silenzio della PA quando questa resti inerte rispetto a una sua istanza.
La diffida: il primo passo
In molti casi il primo passo consigliabile e’ una diffida formale, con cui l’idoneo invita l’amministrazione a procedere allo scorrimento della graduatoria, evidenziando l’esistenza di posti disponibili e la perdurante validita’ della graduatoria. La diffida ha una duplice funzione: da un lato sollecita l’amministrazione a provvedere, talvolta risolvendo la questione senza necessita’ di contenzioso; dall’altro fa emergere la posizione dell’idoneo e, in caso di inerzia, costituisce il presupposto per agire contro il silenzio.
L’impugnazione del nuovo bando davanti al TAR
Quando l’amministrazione, in presenza di una graduatoria ancora valida e di posti disponibili, bandisce un nuovo concorso senza adeguata motivazione, l’idoneo puo’ impugnare il nuovo bando davanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) competente per territorio — quello nella cui circoscrizione ha sede l’amministrazione — entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del bando. Con il ricorso si deduce la violazione del principio dello scorrimento affermato dall’Adunanza Plenaria n. 14/2011 e il difetto di motivazione sulla scelta di indire un nuovo concorso anziche’ attingere alla graduatoria esistente. Il termine e’ perentorio: decorso inutilmente, la scelta dell’amministrazione diventa inoppugnabile.
E’ opportuno valutare anche la richiesta di misure cautelari: se l’esecuzione del nuovo bando rischia di pregiudicare in modo irreparabile la posizione dell’idoneo, si puo’ chiedere al TAR la sospensione degli atti impugnati, secondo le regole del Codice del processo amministrativo.
Il ricorso contro il silenzio: l’art. 117 c.p.a.
Quando l’idoneo ha presentato un’istanza di scorrimento e l’amministrazione resta inerte, senza adottare alcun provvedimento, lo strumento e’ il ricorso avverso il silenzio-inadempimento, disciplinato dagli artt. 31 e 117 del Codice del processo amministrativo (d.lgs. 104/2010). Il ricorso si propone, anche senza diffida preventiva, con atto notificato all’amministrazione e ad almeno un controinteressato, ed e’ proponibile fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata e, se accoglie il ricorso, ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine — di norma non superiore a trenta giorni — potendo, se necessario, nominare un commissario ad acta.
Occorre tuttavia tenere presente che il rimedio contro il silenzio presuppone l’esistenza di un obbligo di provvedere a carico dell’amministrazione su un’istanza dell’interessato; il suo esito, inoltre, e’ di norma l’ordine di provvedere, non l’accertamento diretto del diritto all’assunzione, salvo i casi in cui la pretesa risulti vincolata e non residui alcun margine di discrezionalita’.
Competenza, patrocinio e gradi di giudizio
La competenza spetta al giudice amministrativo, trattandosi di controversie relative all’esercizio del potere autoritativo della PA. Il ricorso richiede il patrocinio di un avvocato abilitato. Avverso la sentenza del TAR e’ ammesso l’appello al Consiglio di Stato, per il quale e’ necessario un avvocato abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori (Cassazionista): si tratta della stessa qualifica che consente di assistere il cittadino lungo tutto il percorso, dal primo grado fino al giudizio di appello.
E’ previsto un risarcimento del danno da mancato scorrimento?
Risposta diretta. Si’. Quando l’illegittimita’ della condotta dell’amministrazione e’ accertata, l’idoneo puo’ chiedere il risarcimento del danno, che in materia di scorrimento assume di norma la forma del danno da perdita di chance: la perdita della concreta possibilita’ di essere assunto a causa dell’atto illegittimo o dell’inerzia della PA. Il risarcimento non e’ automatico e richiede una specifica prova.
Il danno da perdita di chance
La chance e’ la concreta e apprezzabile possibilita’ di conseguire un risultato favorevole. Secondo la giurisprudenza, la perdita di chance costituisce un danno autonomo e risarcibile quando il venir meno dell’occasione favorevole — qui, la possibilita’ di essere assunti mediante scorrimento — sia causato da un atto illegittimo o dall’inerzia dell’amministrazione. Il danno non coincide con la mancata assunzione in se’, ma con la perdita della possibilita’ di ottenerla: per questo il suo riconoscimento e la sua quantificazione seguono un criterio probabilistico, che tiene conto del grado di concretezza della possibilita’ perduta.
L’onere della prova
Il risarcimento da perdita di chance non e’ riconosciuto in modo automatico. Grava sull’idoneo l’onere di dimostrare la sussistenza di una possibilita’ seria e concreta — non meramente ipotetica — di conseguire l’assunzione, allegando elementi quali la disponibilita’ di posti, la validita’ della graduatoria, la propria posizione utile e il nesso di causalita’ tra la condotta della PA e la perdita dell’occasione. In mancanza di tali elementi, la domanda risarcitoria viene respinta. La domanda di risarcimento puo’ essere proposta contestualmente al ricorso per l’annullamento o per l’accertamento dell’illegittimita’ del silenzio, secondo le regole del Codice del processo amministrativo.
Domande frequenti (FAQ)
Essere idoneo mi garantisce l’assunzione?
No. L’idoneita’ attesta che il candidato ha superato tutte le prove, ma non garantisce l’assunzione, perche’ l’idoneo si colloca oltre i posti messi a bando. L’assunzione dipende dallo scorrimento della graduatoria, che presuppone la disponibilita’ di posti compatibili e la perdurante validita’ della graduatoria. L’idoneo ha una posizione qualificata e tutelabile, ma non un diritto immediato e incondizionato all’assunzione.
Entro quanto tempo devo impugnare il nuovo bando di concorso?
Il termine per impugnare il nuovo bando davanti al TAR e’ di 60 giorni dalla sua pubblicazione. Si tratta di un termine perentorio: una volta scaduto, la scelta dell’amministrazione di indire un nuovo concorso anziche’ scorrere la graduatoria diventa inoppugnabile. Per questo e’ importante reagire tempestivamente, valutando senza ritardo l’opportunita’ del ricorso ed eventualmente di una misura cautelare.
Cosa posso fare se l’amministrazione non risponde alla mia richiesta di scorrimento?
Se l’amministrazione resta inerte rispetto a un’istanza di scorrimento, si puo’ proporre il ricorso avverso il silenzio-inadempimento ai sensi degli artt. 31 e 117 del Codice del processo amministrativo. Il ricorso e’ proponibile finche’ perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. Se il ricorso e’ accolto, il giudice ordina all’amministrazione di provvedere, eventualmente nominando un commissario ad acta.
La graduatoria di un’altra amministrazione puo’ essere utilizzata per assumermi?
In determinati casi la legge consente alle amministrazioni di utilizzare graduatorie approvate da altre amministrazioni, mediante appositi accordi o convenzioni, nel rispetto dei presupposti e dei limiti previsti dalla normativa vigente. Si tratta di una facolta’, non di un obbligo, e la disciplina e’ stata oggetto di numerosi interventi normativi: la possibilita’ concreta va quindi verificata caso per caso, in base al tipo di amministrazione e alla normativa applicabile.
Posso ottenere direttamente l’assunzione con il ricorso, oppure solo l’annullamento degli atti?
Dipende dalla natura della posizione e dal margine di discrezionalita’ dell’amministrazione. Di norma il giudice amministrativo annulla l’atto illegittimo (ad esempio il nuovo bando) o accerta l’illegittimita’ del silenzio e ordina alla PA di provvedere, senza sostituirsi ad essa nella decisione finale. Solo quando la pretesa risulta del tutto vincolata, e non residua alcuno spazio di valutazione discrezionale, l’esito puo’ avvicinarsi al riconoscimento diretto del bene della vita. In ogni caso, all’annullamento o all’accertamento puo’ accompagnarsi la domanda di risarcimento da perdita di chance.
Letture consigliate
- Ricorso al TAR: Guida Pratica — la guida dello Studio sulla procedura di ricorso al giudice amministrativo, con i presupposti, i termini e i passaggi operativi.
- Esclusione dal concorso pubblico — quando l’esclusione da un concorso e’ illegittima e come si impugna al TAR, con la tutela cautelare dell’ammissione con riserva.
- Titoli non valutati in concorso — i rimedi quando la commissione non valuta correttamente i titoli e l’incidenza dell’errore sulla posizione in graduatoria.
Ultimo aggiornamento: giugno 2026.
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