In sintesi. Le riserve di posti sono l’istituto più frainteso del reclutamento pubblico. Non sono una corsia preferenziale e non sostituiscono la selezione: operano soltanto tra i candidati che hanno superato tutte le prove e sono stati dichiarati idonei, incidendo sull’ordine con cui i posti vengono assegnati e non sull’esito del concorso. Hanno inoltre un tetto rigido, che l’art. 5, comma 1, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, nel testo in vigore dal 14 luglio 2023, fissa nella metà dei posti messi a concorso: un limite cumulativo, che vale per tutte le riserve insieme, comunque denominate. Sotto quel tetto convivono quote diverse e di diversa fonte: quelle del collocamento obbligatorio della legge 12 marzo 1999, n. 68, per i disabili e per le categorie protette dell’art. 18; il trenta per cento riservato ai volontari delle Forze armate congedati senza demerito dagli artt. 1014 e 678 del codice dell’ordinamento militare; il quindici per cento a favore di chi ha concluso il servizio civile universale o nazionale, previsto dall’art. 18, comma 4, del d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40; le riserve al personale interno consentite, entro limiti precisi, dagli artt. 35, comma 3-bis, e 52, comma 1-bis, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Le contestazioni, nella pratica, nascono quasi sempre da tre punti tecnici: il calcolo della quota quando i posti sono pochi e la riserva da’ luogo a frazioni; l’ordine di priorità quando lo stesso candidato appartiene a più categorie; il momento in cui il titolo di riserva deve esistere ed essere documentato. Su quest’ultimo profilo la giurisprudenza amministrativa più recente ha assunto posizioni meno rigide di quanto molti bandi lascino intendere.
Che cos’è davvero una riserva di posti
Risposta diretta. La riserva di posti è una regola di distribuzione: stabilisce che una quota dei posti messi a concorso sia assegnata a candidati appartenenti a determinate categorie, purché risultino idonei all’esito delle prove. Non abbassa le soglie di valutazione, non attribuisce punteggi aggiuntivi e non consente di entrare in graduatoria a chi non ha superato la selezione.
Conviene partire da qui perché l’equivoco è costante e produce due effetti opposti, entrambi dannosi. Da un lato, alimenta l’aspettativa di chi ritiene che il possesso del titolo assicuri di per sé l’assunzione, e che quindi non presta attenzione al punteggio. Dall’altro, alimenta il sospetto di chi legge la riserva come una deroga al merito e ne contesta la legittimità in radice.
Nessuna delle due letture regge. Il fondamento costituzionale del reclutamento pubblico è l’art. 97 della Costituzione, che pone il concorso come regola di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. La giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente affermato che le deroghe a quella regola sono ammissibili solo entro limiti ragionevoli e a condizione che non precludano l’accesso dall’esterno. Le riserve di posti si collocano esattamente in questo spazio: sono deroghe parziali, giustificate da finalità di solidarietà sociale o dal riconoscimento di un servizio reso allo Stato, e proprio per questo sono contenute entro un tetto quantitativo e assoggettate al presupposto dell’idoneità.
Riserva, preferenza e agevolazione: tre istituti da non confondere
Il linguaggio dei bandi tende ad appiattire su un unico termine tre meccanismi che operano in momenti diversi della procedura.
La riserva interviene sulla assegnazione dei posti: un certo numero di posti è destinato a candidati che possiedono un determinato titolo, purché idonei. È l’istituto di cui si occupa questa guida.
La preferenza interviene invece soltanto a parità di punteggio: serve a ordinare due candidati che hanno conseguito lo stesso risultato. L’art. 5, comma 4, del d.P.R. 487/1994 ne contiene l’elenco tassativo, che comprende gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile cessati dal servizio, i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato, gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati e degli invalidi per ragioni di servizio, chi abbia prestato lodevole servizio per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il concorso, il maggior numero di figli a carico, gli invalidi e mutilati civili, i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito, gli atleti dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato, alcune posizioni maturate presso gli uffici giudiziari e l’ufficio per il processo, l’appartenenza al genere meno rappresentato nell’amministrazione che bandisce la procedura e, in ultimo, la minore età anagrafica. Un titolo di preferenza, da solo, non riserva alcun posto.
L’agevolazione nelle prove è cosa ancora diversa: riguarda le modalità di svolgimento dell’esame e non l’assegnazione dei posti. Vi rientrano gli ausili e i tempi aggiuntivi previsti dall’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e l’esonero dalla eventuale preselezione per chi ha una invalidità pari o superiore all’ottanta per cento.
Tenere distinti i tre piani non è un esercizio classificatorio: molte contestazioni nascono proprio dalla confusione tra riserva e preferenza, e da bandi che le trattano come sinonimi.
Il presupposto comune: l’idoneità
Qualunque riserva presuppone che il candidato abbia superato le prove concorsuali con il punteggio minimo richiesto. Le indicazioni operative del Ministero della Difesa in materia di riserva per i volontari delle Forze armate lo dicono espressamente, e la stessa logica vale per il collocamento obbligatorio: la quota si applica sugli idonei, non sui partecipanti.
La conseguenza pratica è netta. Se nessun candidato in possesso del titolo di riserva raggiunge l’idoneità, il posto riservato non resta vuoto: viene assegnato secondo l’ordine di merito, secondo la formula che le stesse indicazioni ministeriali suggeriscono di inserire nei bandi. La riserva, in altri termini, non è un posto sottratto al concorso, ma un criterio che opera all’interno del concorso.
Il tetto: la metà dei posti messi a concorso
Risposta diretta. L’art. 5, comma 1, del d.P.R. 487/1994 stabilisce che nei pubblici concorsi le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Il limite è cumulativo e prescinde dalla fonte della singola riserva.
L’espressione «comunque denominate» è decisiva. Non rileva che una quota sia definita riserva, quota d’obbligo, aliquota o percentuale garantita, né che sia prevista da una legge speciale, da un regolamento o dal bando: ai fini del tetto tutte le quote si sommano. È una regola di sistema, che assicura che almeno la metà dei posti resti contendibile da chiunque, in coerenza con l’art. 97 della Costituzione.
La riduzione proporzionale
Se la somma delle riserve previste dalla legge supera la metà dei posti, il comma 2 dell’art. 5 indica la strada: la riduzione si attua in misura proporzionale per ciascuna delle categorie delle riserve previste dal bando.
Il punto merita attenzione perché è fonte ricorrente di vizi. L’amministrazione che si trovi a dover comprimere le quote non può scegliere quale sacrificare: non può azzerare la riserva dei volontari per salvare per intero quella del collocamento obbligatorio, né viceversa. Il criterio è aritmetico e vincolato. Un bando che operi la riduzione in modo selettivo, o che semplicemente ometta di darne conto, espone la procedura a una censura agevolmente verificabile sui documenti, perché il calcolo si ricostruisce dal bando stesso.
L’ordine di priorità tra riserve diverse
Il comma 3 dell’art. 5 disciplina l’ipotesi, tutt’altro che rara, in cui tra i concorrenti dichiarati idonei ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti. In tal caso si tiene conto prima del titolo che da’ diritto a una maggiore riserva, nel seguente ordine: a) la riserva a favore di chi appartiene alle categorie della legge 12 marzo 1999, n. 68, o equiparate; b) la riserva ai sensi degli articoli 1014 e 678 del codice dell’ordinamento militare.
La norma non crea graduatorie separate. La graduatoria di merito resta una sola: la regola serve a imputare il candidato a una sola quota, evitando che una stessa persona consumi due riserve e che, per questa via, altri aventi titolo restino esclusi. È un passaggio tecnico che si svolge in sede di formazione della graduatoria definitiva e che, quando viene eseguito male, si traduce nello scorrimento errato dei posti riservati.
La mappa delle riserve previste dalla legge
Sotto il tetto dell’art. 5 si collocano quote di fonte diversa. Non tutte si applicano a ogni concorso: alcune riguardano solo il personale non dirigenziale, altre escludono determinati comparti, altre ancora dipendono dalla consistenza dell’organico dell’amministrazione. Conviene esaminarle separatamente.
Disabili e categorie protette: la legge 68/1999
La legge 12 marzo 1999, n. 68, sul diritto al lavoro dei disabili, costruisce il sistema su una quota d’obbligo. L’art. 3 impone ai datori di lavoro pubblici e privati di avere alle proprie dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette nella misura del sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di cinquanta dipendenti; di due lavoratori, se occupano da trentasei a cinquanta dipendenti; di un lavoratore, se occupano da quindici a trentacinque dipendenti.
Da questa quota d’obbligo discende la riserva concorsuale. L’art. 7, comma 2, prevede che i lavoratori disabili iscritti nell’elenco di cui all’art. 8 hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d’obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso. La formula contiene un doppio limite: la riserva non può eccedere quanto serve a coprire la quota d’obbligo residua dell’amministrazione, e comunque non può superare la metà dei posti banditi.
L’art. 16 completa il quadro sul versante dell’accesso. I disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego; e il comma 2 stabilisce che i disabili che abbiano conseguito l’idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’art. 3, anche oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso. È una previsione spesso trascurata: la riserva indicata nel bando non esaurisce le possibilità di copertura della quota d’obbligo, che l’amministrazione resta tenuta a raggiungere.
Accanto ai disabili, l’art. 18, comma 2, individua le cosiddette altre categorie protette: orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, nonché coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro, e profughi italiani rimpatriati il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763. A questi soggetti è attribuita una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale; la quota è pari a una unità per i datori di lavoro che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti.
La differenza tra le due platee non è solo di percentuale. Le categorie dell’art. 18 non rientrano nel collocamento mirato dei disabili in senso proprio e seguono elenchi distinti: è un dettaglio che incide sulla documentazione richiesta e, quando viene ignorato dal bando, sulla corretta imputazione dei posti.
Volontari delle Forze armate congedati senza demerito
Il codice dell’ordinamento militare, approvato con d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, prevede all’art. 1014 una riserva del trenta per cento dei posti nei concorsi per l’assunzione di personale non dirigenziale banditi dalle pubbliche amministrazioni, riserva estesa anche alle aziende speciali e alle istituzioni di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. La percentuale scende al venti per cento per l’accesso ai corpi di polizia municipale e provinciale e sale al cinquanta per cento per le assunzioni di personale civile non dirigenziale dell’amministrazione della Difesa. La riserva non si applica alle Forze di polizia a ordinamento militare e civile né al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
I beneficiari, individuati anche dall’art. 678, comma 9, sono i volontari in ferma prefissata di uno o quattro anni, i volontari in ferma breve triennale e gli ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata, in tutti i casi a condizione che abbiano completato senza demerito la ferma contratta. Le indicazioni ufficiali del Ministero della Difesa precisano che il congedo anticipato non preclude il beneficio se è stato comunque completato senza demerito il periodo di ferma iniziale, e che l’amministrazione procedente verifica la titolarità acquisendo il foglio matricolare.
Due profili operativi meritano di essere segnalati. Il primo: la riserva si applica a tutti i bandi e provvedimenti che prevedono assunzioni di personale non dirigenziale, indipendentemente dalla tipologia di contratto, quindi anche ai rapporti a tempo determinato. Il secondo: i bandi devono recare l’attestazione dei posti riservati e le amministrazioni devono trasmettere copia dei bandi al Ministero della Difesa. L’omessa indicazione nel bando è una anomalia frequente e, in un contenzioso, un elemento di partenza.
Servizio civile universale e nazionale
L’art. 18, comma 4, del d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40, riserva una quota pari al quindici per cento dei posti nei concorsi per l’assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche a favore degli operatori volontari che hanno concluso senza demerito il servizio civile universale, ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64. L’estensione espressa agli operatori del servizio civile nazionale, intervenuta nel 2025, ha risolto una disparità che aveva dato luogo a contenzioso.
Anche questa quota concorre al tetto complessivo della metà dei posti e si somma, ai fini di quel limite, alle altre riserve previste dal bando.
Le riserve al personale interno
Un capitolo a sé è quello delle riserve a favore di chi già lavora nell’amministrazione. Qui il rapporto con l’art. 97 della Costituzione è più delicato, perché la quota non risponde a una finalità di tutela sociale ma alla valorizzazione dell’esperienza maturata.
L’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel testo introdotto dal d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilisce che le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l’amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno, una riserva di posti comunque non superiore al cinquanta per cento di quelli messi a concorso.
L’art. 35, comma 3-bis, dello stesso decreto consente inoltre alle amministrazioni di avviare procedure di reclutamento con riserva di posti, nel limite massimo del quaranta per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, abbiano maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell’amministrazione che emana il bando.
Sono limiti massimi, non quote garantite: la scelta di prevedere la riserva e la sua misura restano nella discrezionalità dell’amministrazione, che però deve motivarla e non può superare la soglia. Ed è bene ricordare che, quando un concorso prevede una riserva agli interni, resta comunque un concorso unico, al quale interni ed esterni partecipano in condizioni di parità: della riserva si tiene conto al momento della formazione della graduatoria finale, non selezionando in partenza i concorrenti.
Come la riserva opera sulla graduatoria
Risposta diretta. La riserva si applica alla graduatoria di merito, che resta unica. Dopo la formazione della graduatoria, i posti riservati vengono assegnati agli idonei che hanno documentato il titolo, secondo l’ordine di punteggio interno alla categoria e nel rispetto dell’ordine di priorità dell’art. 5, comma 3.
È su questo passaggio che si concentra la maggior parte degli errori, perché è un’operazione aritmetica che il bando raramente descrive e che i verbali spesso liquidano in poche righe.
Il riservista utilmente collocato per merito non consuma la quota
Il principio è logico prima che giuridico. Se un candidato in possesso del titolo di riserva si colloca in posizione utile per il solo punteggio conseguito, il posto che occupa non è un posto riservato: è un posto vinto per merito. La quota di riserva, di conseguenza, resta disponibile per gli altri aventi titolo che, senza di essa, non entrerebbero.
La ragione risiede nella funzione stessa dell’istituto: le riserve servono a consentire l’ingresso in graduatoria di candidati che per solo merito non vi rientrerebbero. Sostenere il contrario significherebbe trasformare il titolo di riserva in uno svantaggio per chi ha ottenuto il risultato migliore, con un esito palesemente irragionevole. È un punto da verificare sempre nei verbali, perché la prassi non è uniforme e l’errore ha effetti immediati sullo scorrimento.
Il posto riservato che resta scoperto
Se tra gli idonei non vi sono candidati in possesso del titolo in numero sufficiente a coprire la quota, il posto riservato non va perduto né congelato: viene assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria. Le formule suggerite alle amministrazioni dal Ministero della Difesa per i bandi lo prevedono espressamente, ed è la soluzione coerente con il principio secondo cui la riserva opera all’interno del concorso.
Per il collocamento obbligatorio la questione ha una sfumatura ulteriore, perché sull’amministrazione grava un obbligo di copertura della quota che non si esaurisce con il singolo concorso: l’art. 16, comma 2, della legge 68/1999 consente, a questo fine, l’assunzione degli idonei anche oltre il limite dei posti riservati nel bando, e la Direttiva n. 1/2019 del Ministro per la pubblica amministrazione ha fornito indicazioni operative su come procedere quando gli idonei in posizione utile non bastano a coprire la quota d’obbligo.
Concorsi a uno o a pochi posti: le frazioni e il loro cumulo
È il caso più frequente negli enti di piccole dimensioni, e quello che genera il maggior numero di equivoci: il trenta per cento di un posto non esiste.
Il legislatore ha risolto il problema per la riserva militare con l’art. 1014, comma 4, del codice dell’ordinamento militare: se le riserve non possono operare integralmente o parzialmente perché danno luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l’assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla medesima amministrazione, azienda o istituzione, ovvero sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei.
Il meccanismo ha conseguenze concrete. L’amministrazione che bandisce un concorso a un posto genera una frazione di riserva che deve essere annotata e portata avanti; quando il cumulo raggiunge o supera l’unità, il posto del concorso successivo è riservato in via prioritaria. Le indicazioni ministeriali arrivano a suggerire le clausole da inserire nei bandi nelle tre situazioni tipiche: riserva pienamente applicabile, frazione generata ma non ancora pari all’unità, cumulo raggiunto e posto riservato in via prioritaria. Un bando che non dia conto della frazione, o che dichiari genericamente inapplicabile la riserva perché il posto è uno solo, si discosta dal modello che la stessa amministrazione della Difesa indica.
Per il collocamento obbligatorio la soluzione è diversa e più incisiva. Secondo la Direttiva n. 1/2019 della Funzione pubblica, nei concorsi pubblici a un solo posto, ferma restando la partecipazione aperta a tutti, il posto unico bandito rimane riservato al disabile che risulti idoneo, in ragione dell’obbligo di copertura della quota. Non è una deroga al principio concorsuale: la selezione resta aperta e il candidato deve comunque superare le prove.
Quando il titolo deve esistere e come si documenta
Risposta diretta. Il titolo di riserva deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda e va documentato nei modi e nei termini indicati dal bando. La giurisprudenza amministrativa ha però escluso che l’omessa dichiarazione nella domanda comporti automaticamente la perdita del beneficio, quando il titolo esisteva fin dall’inizio ed è documentato prima della graduatoria finale.
L’iscrizione negli elenchi per la riserva della legge 68/1999
Per la riserva del collocamento obbligatorio il requisito non è soltanto la condizione di disabilità, ma l’iscrizione negli elenchi di cui all’art. 8 della legge 68/1999, che presuppone a sua volta lo stato di disoccupazione. La Direttiva n. 1/2019 ha ribadito che, alla data di scadenza del bando, l’iscrizione negli elenchi del centro per l’impiego e il conseguente stato di disoccupazione costituiscono requisito necessario per il riconoscimento del diritto ai posti riservati.
Il Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza 14 dicembre 2006, n. 7395, ha precisato la portata temporale del requisito: lo stato di disoccupazione, presupposto dell’iscrizione, deve sussistere al momento della presentazione della domanda di partecipazione, ma può venire meno al momento dell’assunzione. È una distinzione che nella pratica salva molte posizioni, perché tra il bando e l’assunzione possono trascorrere anni. Il punto va però maneggiato con prudenza: dopo le modifiche del 2014 alla disciplina del collocamento mirato una lettura più rigorosa richiede che lo stato di disoccupazione permanga fino all’assunzione, sicché conviene verificare in concreto l’orientamento seguito dall’amministrazione procedente.
La dichiarazione nella domanda di partecipazione
Molti bandi prescrivono che il titolo di riserva sia dichiarato, spesso spuntando una casella nella piattaforma di presentazione delle domande, e stabiliscono che l’omissione comporta la decadenza dal beneficio. Clausole di questo tipo hanno dato luogo a un contenzioso significativo.
Il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza 28 ottobre 2025, n. 8336, ha affermato che il diritto alla riserva può essere valutato anche se non dichiarato al momento della domanda, a condizione che il beneficio sia posseduto fin dall’inizio e venga documentato dopo il superamento della prova selettiva, ma prima della pubblicazione della graduatoria finale. La decisione riguardava una riserva a favore del personale interno, ma il ragionamento poggia su un presupposto generale: la riserva discende dal possesso di una qualità oggettiva, non dalla dichiarazione, che ha funzione ricognitiva.
Resta ferma la raccomandazione pratica: dichiarare il titolo nella domanda, allegando la documentazione richiesta, evita di dover recuperare la posizione in sede contenziosa. La regola giurisprudenziale attenua le conseguenze di una dimenticanza, non le elimina.
Le prove: ausili, tempi aggiuntivi ed esonero dalla preselezione
L’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, prevede che la persona con handicap sostenga le prove d’esame nei concorsi pubblici e per l’abilitazione alle professioni con l’uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap. Lo stesso articolo richiede che nella domanda di partecipazione il candidato specifichi l’ausilio necessario e l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Il comma introdotto dall’art. 25, comma 9, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, aggiunge l’esonero dalla eventuale prova preselettiva per la persona con handicap affetta da invalidità uguale o superiore all’ottanta per cento.
Due precisazioni sono utili. La prima: si tratta di istituti indipendenti dalla riserva dei posti. Un candidato può avere titolo agli ausili e non alla riserva, e viceversa; l’una cosa non implica l’altra. La seconda: la richiesta va formulata nella domanda e documentata nei termini indicati dal bando, che di regola richiede una certificazione della competente commissione medico-legale trasmessa con un certo anticipo rispetto alla prova. Il diniego di ausili adeguati, o la mancata concessione dei tempi aggiuntivi, incide sulla regolarità della prova e non solo sull’esito individuale.
Quando la riserva è violata: le anomalie ricorrenti
Le contestazioni in materia di riserve hanno un vantaggio processuale non trascurabile: si fondano quasi sempre su dati documentali, verificabili leggendo il bando, la graduatoria e i verbali, e non impingono nella discrezionalità tecnica della commissione. Le anomalie che ricorrono con maggiore frequenza sono queste.
Il bando che non prevede la riserva imposta dalla legge. L’art. 1014 richiede che i bandi rechino l’attestazione dei posti riservati. Quando la previsione manca, la questione si sposta sulla possibilità di integrare il bando con la norma di legge: un’operazione che la giurisprudenza ammette nei limiti in cui la norma sia autoesecutiva, cioè non richieda l’intermediazione di altri atti per essere applicata.
Il superamento del tetto della metà dei posti, oppure la riduzione delle riserve operata in modo non proporzionale tra le categorie, in contrasto con l’art. 5, commi 1 e 2.
L’errata applicazione dell’ordine di priorità tra riserve diverse, quando lo stesso candidato appartiene a più categorie e viene imputato alla quota sbagliata, con effetti a catena sugli altri aventi titolo.
Il computo della quota su una base errata, per esempio calcolando la riserva sui posti complessivamente disponibili anziché su quelli messi a concorso, o senza tenere conto della quota d’obbligo residua nel caso della legge 68/1999.
La frazione di posto non annotata e non cumulata, nei concorsi a pochi posti, o la dichiarazione di inapplicabilità della riserva in presenza di un cumulo già maturato.
L’assegnazione del posto riservato a chi non ne ha titolo, o al contrario il mancato riconoscimento a chi lo ha documentato nei termini.
L’erosione della quota da parte del riservista entrato per merito, con conseguente esclusione di altri aventi titolo che sarebbero dovuti subentrare.
Lo scorrimento della graduatoria eseguito senza rispettare le riserve, nelle assunzioni successive alla prima: profilo espressamente considerato dall’art. 1014, comma 4, per la riserva militare.
Il diniego degli ausili o dei tempi aggiuntivi, o la mancata applicazione dell’esonero dalla preselezione a chi ha una invalidità pari o superiore all’ottanta per cento.
Nessuna di queste anomalie si presume: vanno verificate sui documenti della procedura. Ed è qui che l’accesso agli atti diventa il passaggio preliminare decisivo, perché consente di ricostruire il calcolo effettivamente eseguito dalla commissione e dall’ufficio del personale.
Gli strumenti di tutela e il problema della giurisdizione
Risposta diretta. La regola generale colloca le controversie sulle procedure concorsuali per l’assunzione nel pubblico impiego davanti al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 63, comma 4, del d.lgs. 165/2001, con il termine di sessanta giorni per l’impugnazione. Sulle controversie che hanno per oggetto il riconoscimento di un titolo di riserva, però, la giurisprudenza più recente ha aperto una questione di riparto.
Il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza 27 febbraio 2026, n. 1560, ha esaminato il caso di un candidato che aveva dichiarato il titolo di riserva del quindici per cento previsto dall’art. 18, comma 4, del d.lgs. 40/2017 per gli operatori del servizio civile, senza vederselo riconosciuto nella graduatoria finale di un concorso per agenti di polizia locale. La decisione qualifica la disposizione che riconosce il titolo di riserva come norma di relazione, o di protezione, che determina di per sé l’insorgenza del diritto soggettivo al riconoscimento della riserva; ne fa discendere la giurisdizione del giudice ordinario, precisando che essa non è esclusa per il solo fatto che la domanda contenga anche la richiesta di annullamento degli atti, perché ciò che rileva è la sostanza della posizione azionata. Nel ragionamento della sentenza, il concorso è il mero presupposto della riserva e non la sua fonte: non viene in gioco la scorretta esplicazione della potestà pubblicistica, ma la violazione di una obbligazione legale.
È un orientamento da conoscere e da maneggiare con prudenza. La qualificazione della posizione — interesse legittimo o diritto soggettivo — dipende dalla struttura della norma attributiva e dal modo in cui la domanda è impostata, e la scelta del giudice non è una formalità: incide sui termini, sui poteri istruttori e sul tipo di pronuncia ottenibile. In una materia in cui i termini per impugnare sono brevi, l’inquadramento va valutato prima di agire, e non dopo.
Sul piano pratico, la sequenza che consente di decidere con cognizione di causa è quasi sempre la stessa. Prima l’accesso agli atti della procedura, per ottenere bando, verbali, graduatoria e prospetti di calcolo delle riserve. Poi la verifica aritmetica della quota, del cumulo delle frazioni e dell’imputazione dei candidati alle categorie. Infine, se emerge un vizio, la scelta dello strumento e del giudice, tenendo conto dei termini che decorrono dalla pubblicazione della graduatoria o dalla conoscenza dell’atto lesivo, e valutando se la posizione in gioco richieda anche una domanda cautelare, quando le assunzioni sono imminenti.
Domande frequenti
La riserva vale anche nei concorsi a tempo determinato? Per la riserva dei volontari delle Forze armate sì, perché l’art. 1014 si applica a tutti i bandi e provvedimenti che prevedono assunzioni di personale non dirigenziale, senza distinguere in base alla tipologia contrattuale; le indicazioni ministeriali prevedono anzi formule specifiche per i bandi a tempo determinato, con applicazione a scorrimento della graduatoria degli idonei quando la riserva non può operare integralmente. Per le altre riserve occorre verificare la formulazione della singola norma e del bando.
Chi appartiene a una categoria protetta deve comunque superare le prove? Sì. La riserva opera soltanto tra i candidati dichiarati idonei. Restano ferme, per i candidati con disabilità, le agevolazioni nello svolgimento delle prove previste dall’art. 20 della legge 104/1992, che però non incidono sulla soglia di idoneità.
La riserva si calcola sui posti banditi o sui posti disponibili? L’art. 5 del d.P.R. 487/1994 parla di posti messi a concorso, ed è su quella base che si calcola il tetto della metà. Le singole riserve seguono la loro norma istitutiva: quella della legge 68/1999, in particolare, è contenuta anche dai limiti della quota d’obbligo residua dell’amministrazione.
Un concorso può riservare tutti i posti al personale interno? No. L’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001 fissa nel cinquanta per cento il limite della riserva agli interni nelle progressioni tra le aree, e l’art. 35, comma 3-bis, nel quaranta per cento quello della riserva a favore dei titolari di rapporti a tempo determinato con almeno tre anni di servizio. Il tetto generale dell’art. 5 del d.P.R. 487/1994 opera comunque.
Che cosa accade alla frazione di posto generata da un concorso a un posto? Per la riserva militare la frazione si cumula con le riserve dei concorsi successivi banditi dalla stessa amministrazione, oppure viene utilizzata quando si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei (art. 1014, comma 4, del codice dell’ordinamento militare). Raggiunta l’unità, il posto del concorso successivo è riservato in via prioritaria.
Le categorie dell’art. 18 della legge 68/1999 sono la stessa cosa dei disabili? No. L’art. 18, comma 2, riguarda orfani e coniugi superstiti di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, coniugi e figli di grandi invalidi per le stesse cause e profughi italiani rimpatriati, con una quota pari a un punto percentuale sui datori con più di cinquanta dipendenti e a una unità per quelli da cinquantuno a centocinquanta. Gli elenchi e la documentazione sono distinti da quelli del collocamento mirato dei disabili.
Entro quando si contesta il mancato riconoscimento della riserva? Se la controversia si radica davanti al giudice amministrativo il termine è quello ordinario di sessanta giorni dalla conoscenza dell’atto lesivo, di regola la pubblicazione della graduatoria. Poiché la recente pronuncia del Consiglio di Stato n. 1560/2026 ha ritenuto sussistente, in una fattispecie di riserva, la giurisdizione del giudice ordinario, la valutazione va fatta all’inizio e non a ridosso della scadenza.
L’amministrazione può assumere un candidato disabile oltre i posti riservati dal bando? Sì. L’art. 16, comma 2, della legge 68/1999 prevede espressamente che i disabili risultati idonei nei concorsi pubblici possano essere assunti, ai fini dell’adempimento dell’obbligo dell’art. 3, anche oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.
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Guida aggiornata ad agosto 2026.
Il presente contributo ha finalità esclusivamente informativa e non costituisce parere legale. Le norme e gli orientamenti giurisprudenziali richiamati sono soggetti a evoluzione e la loro applicazione dipende dalle circostanze del caso concreto, che vanno valutate singolarmente.
Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di un sistema di intelligenza artificiale. Segnalazioni: info@studiolegalemondello.it
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