Conto non pignorabile

Ultimo aggiornamento: 28 Aprile 2026

In breve (risposta sintetica): Il conto corrente non è totalmente impignorabile, ma la legge prevede limiti precisi. Per stipendi e pensioni accreditati su conto, la quota già accreditata prima del pignoramento è impignorabile fino al triplo dell’assegno sociale (€ 1.620,87 nel 2026, ossia 3 × € 540,29). Le somme accreditate dopo il pignoramento sono pignorabili nei limiti di un quinto. Pensioni e indennità assistenziali godono di tutele rafforzate.

Aggiornato al: 26 aprile 2026 — Autore: Avv. Michele Mondello, Cassazionista, Foro di Patti

Il pignoramento del conto corrente è una delle azioni esecutive più frequenti, ma la disciplina italiana protegge una parte significativa delle somme depositate, soprattutto se derivanti da stipendio, pensione o prestazioni assistenziali. Conoscere i limiti di impignorabilità del conto corrente è fondamentale per difendersi e tutelare il proprio reddito.

Quando il conto corrente non è pignorabile

L’art. 545 c.p.c., come riformato dal D.L. 83/2015, distingue tra somme già accreditate e somme accreditate dopo il pignoramento. Per gli accrediti di stipendio e pensione anteriori al pignoramento, è impignorabile la quota pari al triplo dell’assegno sociale (per il 2026: € 1.620,87). Per gli accrediti successivi, il pignoramento è limitato a un quinto della somma netta.

Limiti di pignorabilità: la tabella aggiornata 2026

Tipo di sommaLimite di pignorabilità
Stipendio già accreditatoImpignorabile fino a € 1.620,87 (triplo assegno sociale 2026)
Stipendio accreditato dopo pignoramentoPignorabile 1/5
Pensione già accreditataImpignorabile la quota minima vitale + triplo assegno sociale
Pensione accreditata dopo pignoramentoPignorabile 1/5 della parte eccedente il minimo
Indennità assistenziali (invalidità civile, accompagnamento)Totalmente impignorabili
Assegno unico per i figliTotalmente impignorabile
Crediti per debiti alimentariPignorabili senza limiti (con autorizzazione del giudice)

Come difendersi dal pignoramento del conto corrente

Le strategie di tutela disponibili includono: opposizione al pignoramento (art. 615 c.p.c.) entro 20 giorni dalla notifica per contestare il titolo esecutivo; opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) per vizi formali; istanza al giudice dell’esecuzione per la dichiarazione di impignorabilità; richiesta di riduzione della quota pignorata in caso di errore. È fondamentale agire entro i termini perentori previsti dalla legge.

Conto cointestato: cosa accade in caso di pignoramento

Per il conto cointestato, vige la presunzione di pari quote tra i contestatari (art. 1298 c.c.). Il creditore può quindi pignorare al massimo la quota corrispondente al debitore (di norma 50%). Il cointestatario non debitore può presentare opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.) per dimostrare la titolarità esclusiva di somme specifiche.

Pensione minima e tutela costituzionale

La Corte Costituzionale (sent. n. 234/2020) ha confermato l’impignorabilità della parte di pensione necessaria al sostentamento minimo vitale. Per le pensioni, il limite del minimo vitale è fissato al doppio dell’assegno sociale per la quota già accreditata, mentre per gli accrediti successivi al pignoramento il limite di un quinto si applica solo alla parte eccedente il trattamento minimo INPS.

Domande frequenti sul conto corrente non pignorabile

Qual è la cifra non pignorabile sul conto corrente nel 2026?

Per stipendi e pensioni già accreditati prima del pignoramento, è impignorabile la quota pari al triplo dell’assegno sociale, ossia € 1.620,87 nel 2026 (assegno sociale € 540,29 × 3).

Si può pignorare l’intero stipendio sul conto corrente?

No. Per gli accrediti successivi al pignoramento il limite è di un quinto. Per gli accrediti precedenti è impignorabile fino al triplo dell’assegno sociale (art. 545 c.p.c.).

La pensione accreditata sul conto è pignorabile?

Solo nei limiti di un quinto della parte eccedente il trattamento minimo INPS. La quota minima vitale è impignorabile per espressa tutela costituzionale (Corte Cost. n. 234/2020).

L’assegno unico è pignorabile?

No. L’assegno unico per i figli è totalmente impignorabile, così come le indennità di accompagnamento e di invalidità civile.

Come si presenta opposizione al pignoramento del conto?

Tramite avvocato, con ricorso al giudice dell’esecuzione entro 20 giorni dalla notifica (art. 615 c.p.c. per opposizione all’esecuzione, art. 617 c.p.c. per opposizione agli atti esecutivi).

Se il conto è cointestato, può essere pignorato per intero?

No. Vale la presunzione di pari quote: il pignoramento riguarda solo la quota del debitore (di norma 50%). Il cointestatario può presentare opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.).

I crediti per alimenti hanno limiti di pignoramento?

No. I crediti alimentari sono pignorabili senza limiti, previa autorizzazione del giudice (art. 545, comma 8, c.p.c.).

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