Il conto corrente può essere sottratto al pignoramento se contiene somme protette o inferiori al minimo vitale.
L’espropriazione del conto corrente non è sempre consentita. In molti casi il saldo disponibile risulta giuridicamente impignorabile, sia per la natura delle somme ivi depositate, sia per la loro entità. Una recente evoluzione giurisprudenziale conferma l’esistenza di limiti stringenti a tutela della dignità del debitore.
Secondo la normativa vigente, il conto corrente non può essere aggredito indiscriminatamente. Il legislatore ha previsto espressamente l’impignorabilità di alcune somme, tra cui stipendi, pensioni e indennità, nella misura in cui sono riconoscibili e destinate al sostentamento del titolare. In particolare, se il saldo disponibile risulta inferiore a un determinato limite — attualmente pari al triplo dell’assegno sociale — le somme sono da considerarsi intoccabili da parte dei creditori. Questa soglia, indicativa del cosiddetto “minimo vitale”, tutela il diritto fondamentale alla sopravvivenza e alla dignità personale. Anche quando il saldo supera tale limite, resta esclusa l’aggressione a importi accreditati a titolo di pensione o stipendio nella misura eccedente solo la quota pignorabile. La banca, nel momento in cui riceve l’atto di pignoramento, ha l’obbligo di distinguere tra somme pignorabili e somme escluse, e di segnalare eventuali irregolarità. Capita però che gli istituti di credito applichino un blocco integrale del conto, senza operare la dovuta distinzione. Questo comportamento, contrario alla legge, può e deve essere impugnato davanti all’autorità giudiziaria mediante opposizione agli atti esecutivi. Il giudice, accertata la natura protetta delle somme o la violazione delle soglie previste, potrà disporre la restituzione dell’importo indebitamente bloccato e ordinare la cessazione degli effetti del pignoramento.
Se hai subito il pignoramento del conto corrente e ritieni che le somme siano in tutto o in parte protette, è importante agire tempestivamente.


