Silenzio dell’INPS sul ricorso amministrativo: da quando si può andare dal giudice

In sintesi. Quando un ricorso amministrativo all’INPS resta senza risposta, la legge non lascia l’interessato in balia dell’attesa: l’art. 46, comma 6, della legge 9 marzo 1989 n. 88 stabilisce che, trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l’autorità giudiziaria. Da quel momento la domanda davanti al tribunale in funzione di giudice del lavoro è procedibile, e non occorre attendere i centottanta giorni menzionati dall’art. 443 del codice di procedura civile, che considera sufficiente anche il decorso dei termini fissati dalle leggi speciali. Il punto che sfugge più spesso è però un altro: il silenzio non congela nulla, anzi fa partire l’orologio. L’art. 47, comma 2, del d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639 fa decorrere il termine di decadenza per l’azione giudiziaria anche “dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione”. Tre anni per i trattamenti pensionistici, un anno per le prestazioni della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti: e una decisione del comitato che arrivi molto dopo non rimette indietro le lancette. Chi va in giudizio troppo presto, invece, incontra un ostacolo assai meno grave, l’improcedibilità dell’art. 443 c.p.c., che il giudice sana sospendendo il processo e assegnando sessanta giorni per il passaggio amministrativo mancato.

Che cosa significa “silenzio” dell’INPS su un ricorso amministrativo

Risposta diretta. Significa che l’organo chiamato a decidere il ricorso – di regola il comitato provinciale, per altre materie i comitati amministratori delle gestioni – non si è pronunciato entro il termine che la legge gli assegna. Non è un rifiuto motivato e non è un atto: è l’assenza di un atto, alla quale la legge collega ugualmente una conseguenza precisa, cioè l’apertura della via giudiziaria.

Nel linguaggio corrente si parla di “silenzio-rigetto”, e l’espressione rende bene l’effetto pratico: dopo un certo tempo l’inerzia dell’amministrazione equivale, ai fini dell’accesso al giudice, a una risposta negativa. È bene però non prendere l’immagine troppo alla lettera. Il silenzio non produce un provvedimento implicito da impugnare entro termini brevi, come accade in altri settori dell’ordinamento: produce semplicemente il venir meno dell’ostacolo procedurale che, fino a quel momento, impediva di portare la controversia davanti al tribunale. Il ricorso resta pendente, l’Istituto conserva il potere di deciderlo, e nulla vieta che la decisione arrivi in un secondo momento. Solo che, nel frattempo, la situazione giuridica dell’interessato è cambiata.

Il ricorso amministrativo è un passaggio, non una cortesia

Le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie hanno una struttura a due tempi. Il primo tempo è amministrativo: l’art. 443, comma 1, del codice di procedura civile stabilisce che la domanda relativa alle controversie di cui al primo comma dell’art. 442 “non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi 180 giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo”.

La ragione di questa scelta è intuitiva. Il contenzioso previdenziale nasce quasi sempre da un errore di calcolo, da un documento non acquisito, da un periodo contributivo non considerato: sono vizi che l’Istituto può correggere da sé, senza bisogno di un giudice, e il legislatore ha voluto che l’occasione per farlo venisse offerta prima. Il ricorso amministrativo non è quindi un adempimento burocratico inutile: è la sede in cui una parte consistente delle controversie si chiude davvero.

Il termine per proporlo è fissato dall’art. 46, comma 5, della legge 88/1989 in novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato. È un termine che va rispettato: chi lascia passare quella finestra non perde automaticamente il diritto alla prestazione, ma si trova in una posizione processuale più scomoda, perché dovrà fare i conti con una decadenza che, come si vedrà, decorre comunque.

Silenzio sulla domanda e silenzio sul ricorso: due cose diverse

Conviene tenere distinti due silenzi che nella pratica si confondono. Il primo è il silenzio sulla domanda di prestazione: l’Istituto non risponde alla richiesta iniziale di pensione, di assegno, di indennità. Il secondo è il silenzio sul ricorso amministrativo proposto contro un provvedimento già emesso. Le conseguenze non coincidono.

Sul primo versante l’art. 47, comma 2, del d.P.R. 639/1970 prende in considerazione “la data di scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione”. È una precisazione di grande rilievo pratico: significa che l’inerzia complessiva dell’amministrazione, anche quando non c’è mai stato un provvedimento formale da impugnare, non sospende sine die la possibilità di agire, ma anzi fa partire il conteggio dalla presentazione della domanda.

Sul secondo versante entra in gioco il termine dei novanta giorni dell’art. 46, comma 6, della legge 88/1989, che riguarda specificamente il ricorso già presentato. È la situazione più frequente, ed è quella di cui questa guida si occupa in modo prevalente.

Dopo quanti giorni si può andare dal giudice

Risposta diretta. Novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso amministrativo. La formula dell’art. 46, comma 6, della legge 88/1989 è netta: “Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data della presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l’autorità giudiziaria”. Trascorso quel periodo senza decisione, la condizione di procedibilità posta dall’art. 443 c.p.c. è soddisfatta.

I novanta giorni della legge 88/1989

Il termine decorre dalla presentazione del ricorso, non dalla data del provvedimento impugnato e nemmeno dalla data in cui l’Istituto lo ha protocollato o smistato all’organo competente. È un dettaglio che conta, perché fra l’invio e la registrazione interna possono passare giorni o settimane, e il conteggio che interessa è quello ancorato all’atto dell’interessato.

Da qui discende la prima regola pratica di tutta la materia: la ricevuta di presentazione del ricorso è un documento da conservare con la stessa cura riservata al provvedimento impugnato. Quando il ricorso viene trasmesso per via telematica attraverso i servizi dell’Istituto, la ricevuta riporta data e numero di protocollo; quando viene presentato per il tramite di un patronato, la copia con l’attestazione di ricezione svolge la stessa funzione. Su quella data si costruiscono tutti i conteggi successivi, compresi quelli che riguardano la decadenza.

L’aggettivo “inutilmente” usato dalla norma merita attenzione. Significa che i novanta giorni devono trascorrere senza che sia intervenuta una decisione: se il comitato si pronuncia al sessantesimo giorno, la fase amministrativa è esaurita e la via giudiziaria si apre già da quel momento, senza bisogno di attendere il compimento del termine. Il silenzio rileva perciò solo come ipotesi residuale, per il caso in cui la decisione non arrivi affatto.

I centottanta giorni dell’art. 443 c.p.c. e il loro rapporto con i novanta

La coesistenza di due termini diversi – novanta giorni nella legge speciale, centottanta nel codice di rito – è la fonte di gran parte delle incertezze che si incontrano su questo tema. La lettura corretta si ricava dal testo stesso dell’art. 443, comma 1, che indica tre condizioni alternative, unite dalla congiunzione disgiuntiva: la domanda è procedibile quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali, oppure quando siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi, oppure quando siano comunque decorsi centottanta giorni dalla proposizione del ricorso amministrativo.

La seconda ipotesi è quella che qui interessa. I novanta giorni dell’art. 46, comma 6, della legge 88/1989 sono precisamente “i termini ivi fissati” ai quali il codice rinvia: una volta decorsi, la condizione è integrata, e i centottanta giorni non devono essere attesi. La previsione dei centottanta giorni conserva una funzione di chiusura, valida per i procedimenti amministrativi ai quali la legge speciale non assegni un termine proprio, in modo che nessuna controversia possa restare indefinitamente bloccata nell’anticamera dell’amministrazione.

Chi ha davanti un ricorso non deciso deve quindi porsi una sola domanda: l’organo competente aveva un termine per pronunciarsi? Se la risposta è affermativa, è quel termine a contare.

Da quando si contano i giorni, e come

Il computo segue le regole ordinarie: il giorno iniziale non si conta, il termine scade allo spirare dell’ultimo giorno, e se la scadenza cade in giorno festivo si intende prorogata al primo giorno seguente non festivo. Non si tratta di un termine processuale sottoposto alla sospensione feriale, perché non riguarda il compimento di un atto del processo, bensì il maturare di una condizione di procedibilità della domanda.

Un chiarimento sulla natura della previsione: l’art. 46, comma 6, attribuisce all’interessato una “facoltà”. Non impone di agire entro un termine breve a partire da quella data, e non trasforma il novantesimo giorno in una scadenza processuale. Il vincolo temporale che grava sull’azione giudiziaria è un altro, ed è quello dell’art. 47 del d.P.R. 639/1970. Confondere la facoltà con l’onere è l’origine di due errori opposti e ugualmente dannosi: ritenere di dover depositare il ricorso al giudice immediatamente dopo i novanta giorni, oppure ritenere che, non essendoci fretta, si possa attendere indefinitamente.

Il silenzio non congela i termini: li fa partire

Risposta diretta. L’attesa di una risposta che non arriva non mette al riparo da nulla. L’art. 47, comma 2, del d.P.R. 639/1970 individua tre possibili punti di partenza del termine di decadenza, e uno di essi è proprio “la data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione”. Il silenzio, in altre parole, è un dies a quo a pieno titolo.

La decadenza triennale e quella annuale

Il testo dell’art. 47, comma 2, nella formulazione introdotta dall’art. 4 del d.l. 19 settembre 1992 n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992 n. 438, è il seguente: “Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l’azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell’Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione”.

Il comma 3 fissa il termine più breve: “Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l’azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”. La gestione richiamata è quella delle prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, nella quale rientrano istituti di larghissima applicazione: la disoccupazione, l’indennità di malattia, quella di maternità, i trattamenti di integrazione salariale, gli assegni al nucleo familiare.

La differenza fra tre anni e un anno non è un dettaglio tecnico. Significa che, davanti allo stesso silenzio, la finestra utile per agire può essere tre volte più stretta a seconda della prestazione discussa, e che un’attesa di diciotto mesi – del tutto ragionevole nella percezione comune – è perfettamente innocua in materia pensionistica ed è invece fatale per una controversia sulla disoccupazione.

Perché si parla di decadenza e non di prescrizione

La qualificazione ha conseguenze concrete. La decadenza prevista dall’art. 47 è comunemente ricondotta alla categoria della decadenza sostanziale: non si limita a precludere il rimedio processuale, incide sul diritto stesso, e in particolare sui ratei maturati fino a quel momento. Non è soggetta alle cause di interruzione proprie della prescrizione: una diffida, una lettera di sollecito, una richiesta di riesame non producono l’effetto di azzerare il conteggio e farlo ripartire. L’unico atto che impedisce il verificarsi della decadenza è la proposizione della domanda giudiziale.

È inoltre rilevabile d’ufficio dal giudice, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti: non occorre che l’Istituto la eccepisca perché produca effetto, e non è possibile rinunciarvi.

Il caso in cui il ricorso non è mai stato presentato

Può accadere che il provvedimento sia stato ricevuto, che i novanta giorni per il ricorso amministrativo siano trascorsi e che nessun ricorso sia stato proposto. In questa ipotesi non c’è alcun silenzio da attendere, ma il problema del termine resta, e si risolve attraverso l’ultima parte dell’art. 47, comma 2: il termine di decadenza decorre dalla scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo, computati dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.

La norma, in sostanza, impedisce che l’inerzia nella fase amministrativa si traduca in un rinvio indefinito del conteggio. Chi non ha presentato il ricorso non si trova in una posizione migliore di chi lo ha presentato e non ha ricevuto risposta: si trova, se mai, in una posizione peggiore, perché dovrà affrontare anche l’ostacolo dell’improcedibilità.

La decisione tardiva non riapre nulla

È l’aspetto su cui si consuma il numero maggiore di errori. Un comitato che si pronunci due anni dopo la presentazione del ricorso emette un atto valido, e la sua comunicazione è certamente una data significativa; ma il termine di decadenza aveva già cominciato a decorrere dalla scadenza dei novanta giorni, perché l’art. 47, comma 2, indica i due momenti come alternativi e non come successivi.

Ragionare diversamente equivarrebbe ad ammettere che l’amministrazione possa spostare in avanti, con la propria inerzia, il momento iniziale di un termine posto a tutela della certezza dei rapporti: il che rovescerebbe la funzione stessa della norma, che è quella di impedire che le posizioni previdenziali restino aperte a tempo indeterminato. La conseguenza pratica è semplice da enunciare e difficile da accettare per chi la subisce: l’attesa fiduciosa della risposta può consumare per intero, e in silenzio, il tempo utile per agire.

Va aggiunto, per completezza, che l’art. 47, comma 5, del d.P.R. 639/1970 pone a carico dell’Istituto un obbligo di informazione sui rimedi esperibili, sugli uffici competenti e sui termini per l’azione giudiziaria. È una previsione che merita di essere tenuta presente, perché riguarda proprio la conoscibilità delle scadenze da parte di chi non ha strumenti tecnici per ricostruirle.

Che cosa succede a chi va dal giudice troppo presto

Risposta diretta. La domanda è improcedibile, ma l’ostacolo è rimediabile all’interno dello stesso processo. L’art. 443, comma 2, c.p.c. prevede che il giudice, se rileva l’improcedibilità nella prima udienza di discussione, sospenda il giudizio e fissi all’attore un termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione del ricorso in sede amministrativa. Il comma 3 aggiunge che il processo deve essere riassunto, a cura dell’attore, nel termine perentorio di centottanta giorni decorrenti dalla cessazione della causa della sospensione.

Un meccanismo di recupero, non una sanzione

Il legislatore ha costruito l’improcedibilità come un ostacolo temporaneo e sanabile. Il processo non si estingue e la domanda non si perde: si ferma in attesa che il passaggio amministrativo mancante venga compiuto, e riprende poi il suo corso. La logica è coerente con la natura della condizione di procedibilità, che serve a garantire all’Istituto l’occasione di rivedere la propria posizione, non a punire l’errore procedurale dell’interessato.

Due cautele, però, sono d’obbligo. La prima è che entrambi i termini – i sessanta giorni per il ricorso amministrativo e i centottanta per la riassunzione – sono qualificati dalla legge come perentori: il loro mancato rispetto produce conseguenze definitive sul processo. La seconda è che il rilievo dell’improcedibilità è collocato dalla norma nella prima udienza di discussione, il che rende indispensabile presidiare quel momento processuale con la necessaria attenzione.

L’improcedibilità è meno grave della decadenza

Il confronto fra i due istituti aiuta a mettere in ordine le priorità. L’improcedibilità riguarda il come e il quando della domanda giudiziale, ed è rimediabile; la decadenza riguarda il diritto, ed è definitiva. Chi deposita il ricorso al giudice prematuramente incontra una sospensione e un rinvio; chi lo deposita tardivamente incontra una pronuncia che chiude la vicenda nel merito, quali che siano le ragioni sostanziali della sua posizione.

Fra i due rischi, dunque, non c’è simmetria: l’errore per eccesso di prudenza è assai più costoso dell’errore per eccesso di fretta. È una considerazione che orienta il comportamento concreto davanti a un ricorso rimasto senza risposta.

Decadenza e prescrizione: due orologi che corrono insieme

Risposta diretta. Sono termini diversi, con funzioni diverse, e vanno calcolati separatamente. La decadenza dell’art. 47 del d.P.R. 639/1970 riguarda la proponibilità dell’azione; la prescrizione quinquennale dell’art. 2948, n. 4, del codice civile riguarda i singoli ratei della prestazione, che si prescrivono in cinque anni trattandosi di somme da pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.

Che cosa si perde, e in che misura

La distinzione produce effetti pratici che conviene esplicitare. Il maturare della decadenza preclude la possibilità stessa di far valere in giudizio la pretesa relativa a quel provvedimento. Il maturare della prescrizione, invece, opera sui ratei più risalenti: l’azione resta proponibile, ma le mensilità anteriori al quinquennio non sono più esigibili.

È per questo che, nelle vicende previdenziali di lunga durata, la ricostruzione delle date va fatta due volte, con due criteri diversi. Un’azione tempestiva rispetto alla decadenza può comunque incontrare la prescrizione di una parte consistente degli arretrati; e il tempo trascorso in attesa di una decisione amministrativa che non arriva erode l’una e l’altra.

Riconoscimenti parziali e accessori del credito

L’art. 47 contiene anche una previsione dedicata alle ipotesi intermedie, nelle quali la prestazione è stata riconosciuta solo in parte oppure è controverso il pagamento degli accessori del credito. In questi casi il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione o dal pagamento della sorte.

La regola ha un’importanza notevole nella pratica, perché molte controversie previdenziali non nascono da un diniego secco ma da un accoglimento ridotto: una decorrenza fissata più tardi di quanto richiesto, un’anzianità contributiva calcolata per difetto, un importo determinato su basi diverse da quelle indicate nella domanda. Anche in queste situazioni il tempo decorre, e decorre da un momento che spesso viene percepito come un successo parziale piuttosto che come l’inizio di una scadenza.

Quando il ricorso amministrativo non si propone affatto

Risposta diretta. In materia di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità il ricorso amministrativo non è previsto. L’art. 42, comma 3, del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito dalla legge 326/2003, esclude in quelle materie l’applicazione delle disposizioni sul ricorso amministrativo e stabilisce che la domanda giudiziale va proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento emanato in sede amministrativa.

Sei mesi, e nessun silenzio da attendere

La differenza di impostazione è radicale. Dove non c’è ricorso amministrativo non c’è neppure un termine per deciderlo, e quindi non c’è alcun silenzio dal quale far decorrere alcunché: il conteggio parte direttamente dalla comunicazione del provvedimento, e si esaurisce in sei mesi.

È un termine sensibilmente più breve di quelli previsti per le pensioni, ed è anche il terreno su cui si verifica l’equivoco più pericoloso di tutta la materia. Chi, ricevuto un verbale sfavorevole, presenta ugualmente un’istanza all’Istituto e ne attende l’esito, non sospende il decorso dei sei mesi: nessuna richiesta di riesame, per quanto fondata, ha l’effetto di interrompere una decadenza.

L’accertamento tecnico preventivo dell’art. 445-bis c.p.c.

A complicare il quadro interviene il fatto che, in queste controversie, la causa non si apre con un ricorso ordinario. L’art. 445-bis del codice di procedura civile prevede che, nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità disciplinati dalla legge 222/1984, chi intende proporre la domanda debba presentare istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa. L’espletamento di quel procedimento è condizione di procedibilità della domanda.

Il coordinamento fra il termine semestrale e il procedimento di accertamento tecnico preventivo è delicato, e merita una verifica puntuale caso per caso: è il punto in cui la tempistica di queste cause si decide.

Contributi e avvisi di addebito: un binario diverso

Un’ultima precisazione riguarda il versante dei contributi, che segue regole proprie. Le controversie relative agli obblighi contributivi – iscrizione a una gestione, inquadramento, importo dovuto – hanno organi di ricorso amministrativo diversi dal comitato provinciale, e sono di regola devolute ai comitati amministratori delle singole gestioni. Quando poi la pretesa si traduce in un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, i termini per l’opposizione sono quelli propri di quell’atto e vanno tenuti distinti sia dai novanta giorni del ricorso amministrativo sia dai termini di decadenza dell’art. 47.

Confondere i due binari è un errore ricorrente: chi riceve un avviso di addebito e presenta soltanto un ricorso amministrativo, senza opporsi nei termini davanti al giudice competente, rischia di vedere consolidarsi un titolo esecutivo mentre attende una risposta.

Come ci si comporta, in concreto, davanti al silenzio

Risposta diretta. Si annota la data di presentazione del ricorso, si calcolano i novanta giorni, e da quella scadenza si conta a ritroso il tempo residuo secondo il termine di decadenza applicabile alla prestazione di cui si discute. La risposta dell’Istituto, se arriverà, sarà un elemento in più; l’attesa della risposta non è un criterio di calcolo.

I documenti da mettere in ordine

Il fascicolo di una controversia previdenziale si costruisce con pochi atti, ma tutti indispensabili: la domanda di prestazione con la sua data di presentazione, il provvedimento dell’Istituto con la data di comunicazione, il ricorso amministrativo con la ricevuta, l’eventuale decisione del comitato. Sono questi documenti a stabilire quale fra i dies a quo indicati dall’art. 47 è quello pertinente al caso concreto.

Vale la pena osservare che nelle comunicazioni telematiche la data rilevante è quella in cui il documento è stato reso disponibile nell’area riservata o trasmesso all’indirizzo indicato, e che il fascicolo previdenziale conserva traccia dei passaggi: è materiale che consente di ricostruire i conteggi anche a distanza di tempo.

Il provvedimento resta efficace durante l’attesa

L’art. 46, comma 8, della legge 88/1989 stabilisce che “la proposizione dei gravami di cui al presente articolo non sospende il provvedimento emanato dall’Istituto”. La conseguenza è che, durante la pendenza del ricorso amministrativo, la prestazione negata resta negata, la revoca già disposta continua a produrre effetti e le trattenute eventualmente avviate proseguono.

È una precisazione che chiarisce il senso dell’intero istituto: il ricorso amministrativo è un’occasione di riesame, non una misura di protezione. Chi si trova esposto a effetti immediati e pregiudizievoli deve valutare la via giudiziaria in tempi coerenti con quegli effetti, e non in tempi scanditi dall’attesa di una risposta.

Che cosa chiede al giudice chi agisce dopo il silenzio

La domanda proposta dopo il decorso dei novanta giorni non ha per oggetto il silenzio in quanto tale: ha per oggetto il diritto alla prestazione, cioè il rapporto sostanziale sul quale l’Istituto si era pronunciato negativamente. Il giudice del lavoro non è chiamato ad annullare un atto amministrativo, ma ad accertare se la prestazione spetti e in quale misura, con una cognizione piena sul merito della posizione previdenziale.

Ne deriva che il silenzio dell’Istituto, di per sé, non costituisce un argomento a favore nel giudizio, né rovescia l’onere della prova: rileva unicamente come condizione che apre la strada al tribunale. La causa si vince o si perde sui fatti – contributi versati, requisiti sanitari, periodi di lavoro, calcolo dell’importo – esattamente come se una decisione fosse intervenuta.

Domande frequenti

Dopo quanto tempo il silenzio dell’INPS sul ricorso apre la strada al giudice?
Dopo novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso amministrativo. L’art. 46, comma 6, della legge 9 marzo 1989 n. 88 stabilisce che, trascorsi inutilmente novanta giorni da quella data, gli interessati hanno facoltà di adire l’autorità giudiziaria. Non occorre attendere i centottanta giorni indicati dall’art. 443 c.p.c.: quella norma considera sufficiente anche il decorso dei termini fissati dalle leggi speciali per il compimento del procedimento amministrativo.

Se l’INPS non risponde, i termini per fare causa restano fermi?
No, accade l’opposto: il silenzio li fa decorrere. L’art. 47, comma 2, del d.P.R. 639/1970 fa partire il termine di decadenza anche dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della decisione sul ricorso. Il termine è di tre anni per i trattamenti pensionistici e di un anno per le prestazioni della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (art. 47, comma 3).

Che valore ha una decisione del comitato arrivata dopo i novanta giorni?
Resta un atto dell’Istituto, ma non sposta in avanti un conteggio già iniziato. L’art. 47, comma 2, indica come punti di partenza alternativi la comunicazione della decisione oppure la scadenza del termine per pronunciarla: una volta scaduto quel termine, il computo è partito. Attendere la risposta perché potrebbe ancora arrivare è l’errore più frequente in questa materia.

Che cosa succede se si va dal giudice prima dei novanta giorni?
La domanda è improcedibile ai sensi dell’art. 443, comma 1, c.p.c. Non è però una decadenza: se il giudice rileva l’improcedibilità nella prima udienza di discussione, sospende il giudizio e assegna un termine perentorio di sessanta giorni per presentare il ricorso in sede amministrativa; il processo va poi riassunto entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla cessazione della causa di sospensione.

Una diffida o una richiesta di riesame interrompono la decadenza?
No. La decadenza prevista dall’art. 47 del d.P.R. 639/1970 non è soggetta alle cause di interruzione proprie della prescrizione: solleciti, diffide e istanze di riesame non azzerano il conteggio. L’unico atto idoneo a impedirne il maturare è la proposizione della domanda giudiziale.

Il ricorso amministrativo sospende il provvedimento dell’INPS?
No. L’art. 46, comma 8, della legge 88/1989 stabilisce che la proposizione dei gravami non sospende il provvedimento emanato dall’Istituto: durante l’attesa della decisione il provvedimento resta efficace e continua a produrre i suoi effetti.

Nelle cause di invalidità civile il ricorso amministrativo va presentato?
No. L’art. 42, comma 3, del d.l. 269/2003, convertito dalla legge 326/2003, esclude in quella materia l’applicazione delle disposizioni sul ricorso amministrativo e prevede che la domanda giudiziale vada proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla comunicazione del provvedimento emanato in sede amministrativa. Non c’è quindi alcun silenzio da attendere, e il termine è molto più breve.

Che differenza c’è fra la decadenza dell’art. 47 e la prescrizione dei ratei?
La decadenza riguarda la proponibilità dell’azione e, una volta maturata, preclude la tutela giudiziaria di quella pretesa. La prescrizione quinquennale dell’art. 2948, n. 4, del codice civile riguarda invece i singoli ratei periodici: l’azione resta proponibile, ma le mensilità anteriori al quinquennio non sono più esigibili. I due conteggi vanno fatti separatamente.

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Guida aggiornata a settembre 2026.

Il presente contributo ha finalità esclusivamente informativa e non costituisce parere legale. I termini di decadenza e di prescrizione in materia previdenziale variano in funzione della prestazione, della gestione di appartenenza e delle date dei singoli atti: ogni situazione va valutata nel concreto, sulla base della documentazione effettivamente disponibile. Per una valutazione del proprio caso è possibile richiedere un appuntamento.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di un sistema di intelligenza artificiale. Segnalazioni: info@studiolegalemondello.it


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