Usura bancaria: cos’è il tasso soglia, come si calcola e come difendersi

Ultimo aggiornamento: 5 Giugno 2026

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In sintesi. Si parla di usura bancaria quando gli interessi (o gli altri costi) di un finanziamento superano il cosiddetto tasso soglia, il limite fissato dalla legge n. 108 del 1996 in attuazione dell’art. 644 del codice penale. La soglia si ricava dai Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) rilevati ogni trimestre dalla Banca d’Italia: dal 2011 la formula è “TEGM aumentato di un quarto, più quattro punti percentuali”, con il limite di uno scarto massimo di otto punti. Il momento decisivo è quello della pattuizione: le Sezioni Unite (sentenza n. 24675/2017) hanno escluso la rilevanza della cosiddetta usura “sopravvenuta”. Anche gli interessi di mora sono soggetti alla disciplina antiusura (Sezioni Unite n. 19597/2020): se usurari, non sono dovuti, restando però dovuti i corrispettivi leciti. La conseguenza dell’usura originaria è severa: ai sensi dell’art. 1815, comma 2, del codice civile non sono dovuti interessi e il cliente restituisce il solo capitale. Per accertarla serve una perizia sul TEG del rapporto; poi si può agire con reclamo, Arbitro Bancario Finanziario o causa, nel termine di prescrizione decennale.

Che cos’è l’usura bancaria e cosa dice la legge

Risposta diretta. L’usura bancaria è l’applicazione, da parte di una banca o di un intermediario finanziario, di interessi o costi che superano il limite massimo consentito dalla legge. Il riferimento normativo è l’art. 644 del codice penale, integrato dalla legge n. 108 del 1996, che ha introdotto un criterio oggettivo per stabilire quando un tasso è usurario.

Prima della legge del 1996 l’usura era una nozione vaga, affidata alla valutazione del giudice. La riforma ha introdotto un parametro certo e misurabile: il tasso soglia. Superare quel limite significa, di per sé, praticare interessi usurari, a prescindere da ogni indagine sulle condizioni soggettive del debitore. Sul piano civilistico, la conseguenza è dettata dall’art. 1815, comma 2, del codice civile, che vedremo più avanti.

Usura oggettiva e usura soggettiva

La legge distingue due forme di usura. L’usura oggettiva è quella che si verifica con il semplice superamento del tasso soglia: è la più frequente nel contenzioso bancario e si accerta con un calcolo. L’usura soggettiva, prevista dall’art. 644, comma 3, del codice penale, ricorre invece quando gli interessi o i vantaggi pattuiti, pur restando sotto la soglia, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione, e chi li ha promessi o corrisposti si trovava in condizioni di difficoltà economica o finanziaria. La prima si misura, la seconda si argomenta: nella pratica bancaria la contestazione ruota quasi sempre attorno all’usura oggettiva.

Come si calcola il tasso soglia

Risposta diretta. Il tasso soglia non è un numero fisso: cambia ogni trimestre e per ogni categoria di operazione. Si ricava dal Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) rilevato dalla Banca d’Italia. Dal 2011 la formula è: soglia = TEGM × 1,25 + 4 punti percentuali, con il limite che la differenza tra TEGM e soglia non può superare gli 8 punti percentuali.

Dal TEGM alla soglia

La Banca d’Italia rileva trimestralmente i tassi medi effettivamente praticati dal sistema bancario, suddivisi per categorie omogenee (aperture di credito in conto corrente, mutui a tasso fisso o variabile, credito personale, cessione del quinto, leasing, e così via). Questi valori, i TEGM, sono recepiti con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Sulla base del TEGM si determina la soglia applicando la formula introdotta dal decreto legge n. 70 del 2011: il tasso medio viene aumentato di un quarto e maggiorato di quattro punti, fermo restando che lo scarto complessivo non può eccedere gli otto punti. Prima del 2011 il criterio era diverso (il TEGM aumentato della metà). Per stabilire se un rapporto è usurario occorre dunque individuare la categoria corretta e la soglia del trimestre in cui il contratto è stato stipulato.

Cosa entra nel calcolo del TEG del singolo rapporto

Al tasso soglia va confrontato il Tasso Effettivo Globale (TEG) del singolo contratto, cioè il costo complessivo effettivo a carico del cliente. Nel TEG rientrano non solo gli interessi, ma anche le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese collegate all’erogazione del credito, con esclusione delle imposte e delle tasse. È un punto cruciale: spesso il superamento della soglia non emerge guardando il solo tasso nominale, ma considerando l’insieme degli oneri. Proprio per questo la verifica dell’usura richiede una ricostruzione tecnica accurata, e non una semplice lettura del contratto.

Usura originaria e usura sopravvenuta

Risposta diretta. L’usura va valutata al momento in cui gli interessi sono pattuiti. Se il tasso era già oltre la soglia alla firma, si parla di usura originaria. Se invece un tasso lecito alla stipula supera la soglia solo in seguito, per effetto della discesa delle rilevazioni trimestrali, si parlerebbe di usura “sopravvenuta”: ma le Sezioni Unite hanno escluso che questa renda nulla la clausola.

Con la sentenza n. 24675 del 2017 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto un contrasto giurisprudenziale di lungo corso, affermando che l’unico momento rilevante per valutare l’usurarietà è quello della pattuizione. Di conseguenza, se al momento della stipula il tasso era lecito, le successive variazioni dei tassi medi non determinano la nullità della clausola né l’inesigibilità degli interessi. La contestazione di usura, dunque, deve fondarsi sul confronto tra il TEG del contratto e la soglia vigente nel trimestre della pattuizione, non su soglie successive.

Gli interessi di mora possono essere usurari?

Risposta diretta. Sì. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 19597 del 2020, hanno confermato che anche gli interessi moratori sono soggetti alla disciplina antiusura. Se gli interessi di mora pattuiti superano la soglia, non sono dovuti; restano però dovuti gli interessi corrispettivi, se leciti.

La pronuncia ha chiarito alcuni profili a lungo dibattuti. Gli interessi moratori, che sanzionano il ritardo nel pagamento, possono essere usurari al pari di quelli corrispettivi, e la loro usurarietà si valuta sempre al momento della pattuizione. Tuttavia, in virtù dell’autonomia tra le due pattuizioni, l’usurarietà della clausola sulla mora non travolge gli interessi corrispettivi: questi restano dovuti se rispettano la soglia. L’effetto pratico è che, accertata l’usura della sola mora, il cliente non deve gli interessi moratori, ma continua a dovere la quota di interessi corrispettivi lecita. Nei rapporti con i consumatori, inoltre, si aggiunge la tutela contro le clausole vessatorie prevista dal Codice del consumo.

Cosa succede se il tasso è usurario: le conseguenze

Risposta diretta. Per l’usura originaria la conseguenza civile è dettata dall’art. 1815, comma 2, del codice civile: la clausola sugli interessi è nulla e non sono dovuti interessi. Il finanziamento diventa di fatto gratuito e il cliente è tenuto a restituire il solo capitale.

Si tratta di una sanzione particolarmente incisiva, pensata per disincentivare la pattuizione di interessi usurari. Quando l’usura colpisce gli interessi corrispettivi fin dall’origine, il debitore deve rimborsare unicamente la somma ricevuta, senza alcun interesse; le somme già pagate a titolo di interessi possono essere imputate a capitale o restituite. Quando invece l’usura riguarda i soli interessi di mora, come si è visto, l’effetto si limita a questi ultimi, mentre resta dovuta la componente corrispettiva lecita. La corretta individuazione del tipo di usura è quindi determinante per quantificare ciò che effettivamente spetta o si può recuperare.

Come difendersi dall’usura bancaria

Risposta diretta. La difesa parte dai numeri: occorre ricostruire il TEG del rapporto e confrontarlo con la soglia del trimestre di stipula. Accertato il superamento, si procede con reclamo alla banca, ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario o azione giudiziale per la rideterminazione del dovuto e la restituzione delle somme.

La perizia econometrica

Il primo passo è una perizia tecnica (econometrica o contabile) sul contratto e sugli estratti conto. Il perito ricostruisce il Tasso Effettivo Globale comprensivo di interessi, commissioni e spese, e lo confronta con il tasso soglia pertinente. Questa analisi consente di stabilire se vi sia usura, di quale tipo (sui corrispettivi, sulla mora, o per effetto del cumulo di oneri) e quale sia l’importo non dovuto o ripetibile. Senza questa base tecnica la contestazione resta priva di fondamento: i tribunali decidono sui calcoli, non sulle impressioni.

Reclamo, Arbitro Bancario Finanziario e azione giudiziale

Accertato il superamento della soglia, conviene anzitutto inviare un reclamo scritto alla banca, contestando l’usura e chiedendo la rideterminazione del rapporto. In caso di mancato accordo, si può presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organismo di risoluzione stragiudiziale presso la Banca d’Italia, oppure agire davanti al giudice ordinario per ottenere l’accertamento della nullità della clausola, la rideterminazione del dovuto e la restituzione di quanto pagato in eccesso. La scelta tra le diverse strade dipende dall’importo, dalla complessità del caso e dall’esigenza di un titolo esecutivo.

Prescrizione

L’azione di restituzione delle somme indebitamente versate è soggetta all’ordinario termine di prescrizione decennale. Per i rapporti di durata, come i conti correnti, l’individuazione del momento di decorrenza può essere complessa e va valutata caso per caso, anche alla luce della distinzione tra versamenti solutori e ripristinatori. Anche per questo è opportuno non rinviare la verifica: il decorso del tempo può ridurre o precludere il recupero.

Conclusioni operative

L’usura bancaria è uno degli ambiti in cui la differenza tra percezione e prova è più marcata: un tasso che “sembra” alto non è necessariamente usurario, e un tasso apparentemente normale può esserlo per effetto del cumulo di commissioni e spese. La chiave è sempre tecnica: individuare la categoria e la soglia del trimestre di stipula, ricostruire il TEG effettivo del rapporto e confrontarli. Quando l’usura è accertata, le tutele sono forti — fino alla gratuità del finanziamento per l’usura originaria. Far esaminare contratto ed estratti conto da un professionista è il modo più sicuro per capire se vi sia un diritto da far valere e quale strada percorrere.

Domande frequenti

Cos’è il tasso soglia e come si calcola?

È il limite oltre il quale gli interessi sono usurari. Si calcola dal TEGM rilevato trimestralmente dalla Banca d’Italia: soglia = TEGM × 1,25 + 4 punti, con scarto massimo di 8 punti rispetto al TEGM.

Che differenza c’è tra usura originaria e sopravvenuta?

L’originaria è il superamento della soglia già alla pattuizione. La “sopravvenuta” (superamento solo successivo) non rende nulli gli interessi: lo hanno stabilito le Sezioni Unite con la sentenza n. 24675/2017. Conta il momento della firma.

Gli interessi di mora possono essere usurari?

Sì (Sezioni Unite n. 19597/2020). Se la mora supera la soglia, gli interessi moratori non sono dovuti, ma restano dovuti i corrispettivi se leciti.

Cosa succede se il tasso è usurario fin dall’inizio?

Si applica l’art. 1815, comma 2, c.c.: non sono dovuti interessi. Il finanziamento è gratuito e si restituisce solo il capitale.

Come faccio a sapere se sto pagando interessi usurari?

Serve una perizia sul TEG del rapporto (interessi più commissioni e spese, escluse imposte) confrontato con la soglia del trimestre di stipula. Da lì si decide se inviare reclamo, ricorrere all’ABF o agire in giudizio.

Letture consigliate

Guida aggiornata a giugno 2026. Il presente contributo ha finalità esclusivamente informativa e divulgativa e non costituisce parere legale: ogni situazione va valutata nel caso concreto con l’assistenza di un avvocato.


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