Lettera di una società di recupero per conto di una SPV: come verificare chi chiede i soldi e che cosa rispondere

In sintesi. Chi riceve la lettera di una società di recupero crediti che scrive “per conto di” una società dal nome sconosciuto si trova quasi sempre davanti a un credito ceduto: la banca o la finanziaria lo ha venduto, spesso insieme a migliaia di altri, a una società veicolo (la SPV) nell’ambito di una cartolarizzazione. Da quel momento i soggetti diventano tre. La SPV è la titolare del credito; il servicer, che per legge deve essere una banca o un intermediario iscritto all’albo dell’art. 106 TUB, ne cura la riscossione (art. 2, commi 3 e 6, l. 130/1999); l’agenzia di recupero, munita della licenza del questore prevista dall’art. 115 TULPS, è l’impresa che materialmente scrive e telefona. Per i crediti in sofferenza il d.lgs. 30 luglio 2024, n. 116 ha aggiunto una quarta figura, il gestore di crediti autorizzato dalla Banca d’Italia, e soprattutto nuove regole: condotta senza molestia, coercizione o indebito condizionamento (art. 114.8 TUB) e informativa individuale al debitore ceduto prima di avviare il recupero (art. 114.10 TUB). La prima cosa da fare, quindi, non è pagare né firmare, ma verificare chi chiede i soldi, per conto di chi e su quale credito: gli albi della Banca d’Italia, la licenza dell’agenzia e l’avviso della cessione in Gazzetta Ufficiale sono strumenti pubblici. La seconda è non compiere atti che possono valere come riconoscimento del debito – un piano di rientro firmato, un piccolo pagamento “di buona volontà” – perché il riconoscimento interrompe la prescrizione e alleggerisce l’onere della prova del creditore. La terza è rispondere per iscritto, chiedendo i documenti. Questa guida spiega ciascun passaggio; il quadro generale della cartolarizzazione è nella guida su cosa fare quando scrive una SPV.

Chi scrive davvero: SPV, servicer e società di recupero

Risposta diretta. Nella stessa lettera compaiono di solito tre soggetti diversi: la società veicolo che ha acquistato il credito, il servicer che per legge lo riscuote e l’agenzia di recupero incaricata dei contatti con il debitore. Capire chi è chi serve a sapere a chi rispondere, a chi pagare e a chi chiedere i documenti.

Le lettere di recupero dei crediti ceduti hanno una struttura ricorrente: un’intestazione con il nome dell’agenzia, una frase del tipo “agiamo per conto della società di cartolarizzazione […], per il tramite del servicer […]”, l’indicazione della banca originaria e un importo da pagare, spesso con un’offerta di “stralcio” a scadenza ravvicinata. Il lettore vede tre nomi e nessuno di essi è quello della banca con cui aveva firmato il contratto. È comprensibile che la prima reazione sia il sospetto; ma la struttura, in sé, corrisponde a come la legge organizza la cartolarizzazione.

La società veicolo (SPV)

La SPV (special purpose vehicle) è una società costituita per acquistare crediti e finanziarne l’acquisto emettendo titoli. La legge 30 aprile 1999, n. 130 le impone un oggetto esclusivo e separa i crediti acquistati dal resto del suo patrimonio, perché servono a pagare chi ha sottoscritto i titoli. Dopo la cessione, è la SPV la titolare del credito: è lei, in termini giuridici, il creditore. Di norma però non ha dipendenti né uffici operativi, e non è lei a scrivere.

Il servicer

L’art. 2, comma 3, lettera c), della l. 130/1999 prevede che il prospetto dell’operazione indichi il soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento: è il servicer. Il comma 6 dello stesso articolo riserva questi servizi alle banche e agli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’art. 106 del Testo unico bancario. Si tratta di un’attività riservata: un soggetto privo di questi requisiti non può svolgere il ruolo di servicer della cartolarizzazione. Il servicer ha anche compiti di controllo sulla correttezza dell’operazione, ed è il punto di riferimento naturale per le richieste di documenti.

L’agenzia di recupero crediti

Il servicer, a sua volta, affida spesso la fase stragiudiziale – lettere, telefonate, trattative – a un’agenzia di recupero crediti. L’art. 115 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. 18 giugno 1931, n. 773) subordina alla licenza del questore l’attività delle agenzie d’affari, e per il recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi la licenza abilita a operare senza limiti territoriali. L’agenzia agisce “per conto di” qualcun altro: non è titolare del credito e non può disporne liberamente, ma solo nei limiti del mandato ricevuto.

Il gestore di crediti in sofferenza (d.lgs. 116/2024)

Il d.lgs. 30 luglio 2024, n. 116, che ha attuato la direttiva (UE) 2021/2167 su gestori e acquirenti di crediti, ha inserito nel Testo unico bancario una disciplina specifica per l’acquisto e la gestione dei crediti in sofferenza, cioè dei crediti concessi da banche e intermediari e classificati come deteriorati secondo le regole della Banca d’Italia. La gestione di questi crediti per conto degli acquirenti è ora riservata, oltre che a banche e intermediari finanziari, ai gestori autorizzati dalla Banca d’Italia (art. 114.6 TUB) e iscritti in un apposito albo (art. 114.5 TUB).

Le disposizioni di attuazione della Banca d’Italia sono applicabili dall’8 marzo 2025. Secondo le indicazioni pubblicate dalla stessa Banca d’Italia, le agenzie munite della sola licenza dell’art. 115 TULPS possono continuare a gestire i crediti non in sofferenza, i portafogli di sofferenze acquistati prima di quella data e le attività di recupero stragiudiziale svolte in esternalizzazione per conto dei soggetti autorizzati. La regola nuova, quindi, non ha eliminato le agenzie: ha messo un soggetto vigilato a monte della catena.

Come si verifica chi chiede i soldi

Risposta diretta. Si controllano quattro cose: che la lettera indichi con precisione il creditore, il servicer e il credito originario; che il servicer o il gestore risultino negli albi della Banca d’Italia; che l’agenzia abbia la licenza del questore; che la cessione risulti dall’avviso in Gazzetta Ufficiale. Il pagamento va fatto solo su conti riconducibili al creditore o al servicer.

La verifica non richiede particolari competenze e si fa con strumenti pubblici. È il passaggio che molti saltano, per fretta o per timore, ed è invece quello che protegge da due rischi opposti: pagare chi non ha titolo per riscuotere, oppure ignorare una richiesta fondata fino a trovarsi davanti a un decreto ingiuntivo.

Che cosa deve risultare dalla lettera

Una lettera di sollecito seria consente di ricostruire la catena senza ricerche: la denominazione completa e i dati societari dell’agenzia, il nome della società veicolo titolare del credito, il servicer, la banca o la finanziaria originaria, il rapporto da cui nasce il debito (un conto corrente, un finanziamento, una carta di credito, con il numero del contratto), l’importo richiesto e, idealmente, come è composto tra capitale, interessi e spese. Se la lettera si limita a un importo e a un IBAN, senza indicare da dove nasce il debito, la prima risposta è proprio la richiesta di queste informazioni.

Va letta con attenzione anche la cifra. Nelle cessioni in blocco è frequente che il credito sia stato “congelato” dalla banca al momento della classificazione a sofferenza e poi maggiorato di interessi e spese: la composizione dell’importo è un dato da pretendere, non un dettaglio.

Gli albi della Banca d’Italia

Il servicer della cartolarizzazione deve essere una banca o un intermediario finanziario iscritto all’albo dell’art. 106 TUB; il gestore di crediti in sofferenza deve risultare nell’albo dell’art. 114.5 TUB. Entrambi gli elenchi sono pubblicati sul sito della Banca d’Italia, nella sezione dedicata agli albi e agli elenchi di vigilanza, e si consultano gratuitamente inserendo la denominazione o il codice fiscale. Se il soggetto indicato come servicer non compare, è una circostanza che merita approfondimento.

La licenza dell’agenzia

All’agenzia di recupero si possono chiedere gli estremi della licenza rilasciata dal questore ai sensi dell’art. 115 TULPS. È una richiesta legittima e, nella pratica, le agenzie strutturate la indicano già nella carta intestata o sul proprio sito. L’assenza di qualunque riferimento, unita a toni aggressivi e a richieste di pagamento su conti personali, è uno dei segnali tipici dei tentativi di truffa che sfruttano la diffusione delle cessioni di crediti.

L’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale

Le cessioni in blocco si rendono pubbliche con un avviso nella Gazzetta Ufficiale, Parte seconda. L’art. 58, comma 2, TUB prevede che la banca cessionaria dia notizia della cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e l’art. 4 della l. 130/1999 estende questo regime alle cessioni a società di cartolarizzazione. L’avviso indica cedente, cessionario, data della cessione e, in termini generali, i criteri con cui sono stati individuati i crediti ceduti (per esempio: tutti i crediti classificati a sofferenza entro una certa data, derivanti da certi tipi di contratto).

L’avviso ha un effetto preciso: l’art. 58, comma 4, TUB stabilisce che nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari producono gli effetti indicati dall’art. 1264 c.c., cioè quelli della notifica della cessione. Non dimostra però, da solo, che uno specifico credito rientri tra quelli ceduti: è una questione diversa, che riguarda la prova della titolarità e che si pone soprattutto quando il creditore agisce in giudizio. Su questo punto si veda l’approfondimento dedicato all’onere della prova del credito cartolarizzato.

Dove si paga, se si paga

Una regola pratica vale più di molte cautele: se, dopo le verifiche, si decide di pagare o di concordare una definizione, il pagamento va effettuato solo su conti intestati alla società veicolo, al servicer o comunque riconducibili in modo documentato al creditore, e l’accordo va messo per iscritto prima del versamento. Un IBAN intestato a una persona fisica o a un soggetto estraneo alla catena indicata nella lettera è un segnale d’allarme. Come si formalizza un accordo a saldo è spiegato nella guida al saldo e stralcio.

L’informativa al debitore ceduto: che cosa è cambiato

Risposta diretta. Per le cessioni in blocco resta l’avviso in Gazzetta Ufficiale. In più, per i crediti in sofferenza ceduti dopo l’entrata in vigore delle regole attuative della Banca d’Italia, l’art. 114.10 TUB impone di informare individualmente il debitore della cessione, su carta o altro supporto durevole, prima di avviare le azioni di recupero, e ogni volta che il debitore lo chieda.

Fino al 2024 il debitore di un credito ceduto in blocco poteva apprendere della cessione soltanto dalla prima lettera dell’agenzia: la pubblicità in Gazzetta Ufficiale bastava a rendere la cessione efficace nei suoi confronti. La disciplina europea recepita con il d.lgs. 116/2024 ha introdotto un passaggio in più per i crediti in sofferenza.

L’art. 114.10 TUB, rubricato “Informativa ai debitori ceduti”, prevede che il gestore, la banca o l’intermediario incaricato dall’acquirente comunichi individualmente al debitore l’avvenuta cessione, mediante supporto cartaceo o altro supporto durevole, dopo la cessione e comunque prima di avviare le azioni di recupero successive. La stessa informativa va fornita ogni volta che il debitore ceduto ne faccia richiesta. Il contenuto e le modalità di questa comunicazione, e delle comunicazioni successive, sono stabiliti dalla Banca d’Italia; la norma si applica anche alle operazioni di cartolarizzazione della l. 130/1999 e fa salvi l’art. 58 TUB e le regole del codice civile sull’efficacia della cessione.

Due precisazioni evitano equivoci. La prima: la regola riguarda i crediti in sofferenza e le cessioni successive all’avvio della nuova disciplina; per le cessioni precedenti, o per crediti di natura diversa, il quadro resta quello dell’art. 58 TUB. La seconda: il diritto di chiedere l’informativa “ogni volta” è uno strumento utile per il debitore, che può pretendere una comunicazione scritta e completa invece di informazioni frammentarie ricevute al telefono.

Che cosa la società di recupero non può fare

Risposta diretta. Non può molestare, esercitare coercizione o pressioni indebite, né fornire informazioni ingannevoli; non può comunicare il debito a familiari, colleghi o vicini; non può pignorare nulla con una semplice lettera, perché l’esecuzione forzata richiede un titolo esecutivo e la notifica del precetto.

Le regole di condotta dell’art. 114.8 TUB

Per i crediti in sofferenza, l’art. 114.8 TUB stabilisce che acquirenti e gestori, nei rapporti con i debitori, agiscano con correttezza, diligenza e trasparenza, forniscano informazioni corrette, chiare e non ingannevoli, garantiscano la riservatezza dei dati personali e, nelle comunicazioni, operino senza molestia, coercizione o indebito condizionamento. Sono principi che traducono in norma ciò che il buon senso già suggeriva: il recupero è legittimo, la pressione indebita no.

Privacy: il debito riguarda solo il debitore

Il Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento generale del 30 novembre 2005 sul recupero crediti, ha chiarito che non è lecito comunicare informazioni sull’inadempimento a soggetti diversi dal debitore – familiari, conviventi, colleghi di lavoro, vicini di casa – né esercitare pressioni indebite su di essi. Ha inoltre considerato illecite le modalità di sollecito che rivelano a terzi il contenuto della comunicazione, come le cartoline postali o le buste con scritte esterne del tipo “recupero crediti”, prescrivendo che i solleciti siano resi conoscibili al solo debitore, ad esempio in busta chiusa. Chi ha ricevuto telefonate al posto di lavoro in cui si parlava del debito, o lettere indirizzate ai familiari, può valutare una segnalazione o un reclamo al Garante.

Le telefonate

Le telefonate di sollecito non sono di per sé vietate, ma la loro frequenza, gli orari e i toni rientrano nel perimetro della correttezza e del divieto di molestia. Il Codice del consumo (artt. 20 e seguenti del d.lgs. 206/2005) vieta inoltre le pratiche commerciali scorrette, comprese quelle aggressive, e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato è intervenuta in più occasioni nel settore del recupero crediti. È utile tenere un semplice diario: giorno, ora, numero chiamante, contenuto. Se le condotte diventano insistenti, quel diario è la base di qualunque segnalazione.

Nessun pignoramento senza titolo

Molte lettere evocano “azioni esecutive”, “pignoramento dello stipendio”, “visita del nostro incaricato”. Occorre ricordare che l’esecuzione forzata si può promuovere solo in virtù di un titolo esecutivo (art. 474 c.p.c.) – una sentenza, un decreto ingiuntivo esecutivo, un atto notarile – e deve essere preceduta dalla notifica del titolo e dell’atto di precetto (art. 480 c.p.c.). Se il creditore non ha un titolo, per ottenerlo deve rivolgersi al giudice, di regola con un ricorso per decreto ingiuntivo, contro il quale il debitore può proporre opposizione. Un’agenzia di recupero non può pignorare nulla, e un incaricato che si presenta a casa non ha alcun potere di accedervi o di prelevare beni: il pignoramento è un atto dell’ufficiale giudiziario.

A chi segnalare le condotte scorrette

Le vie sono diverse a seconda del soggetto e del comportamento: la Banca d’Italia per il servicer e il gestore di crediti vigilati (con un esposto), il Garante privacy per la diffusione di dati a terzi, la questura che ha rilasciato la licenza per l’agenzia, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato per le pratiche commerciali scorrette. Nei casi più gravi – minacce vere e proprie, pressioni che travalicano in condotte penalmente rilevanti – resta la denuncia all’autorità giudiziaria.

Che cosa NON firmare, e perché

Risposta diretta. Non si firmano piani di rientro, moduli di adesione, “dichiarazioni di presa visione del debito” o proposte di saldo prima di aver verificato chi è il creditore e se il credito è provato ed esigibile. Anche un piccolo pagamento può valere come riconoscimento del debito, con due effetti: interrompe la prescrizione e dispensa il creditore dal provare il rapporto.

È il punto su cui si commettono gli errori più costosi. Le lettere dei recuperatori propongono spesso soluzioni che appaiono vantaggiose: un piano di rientro “a rate minime”, una prima rata “simbolica”, uno sconto se si paga entro pochi giorni. Il problema non è la trattativa in sé, che può essere del tutto opportuna; è il valore giuridico di ciò che si sottoscrive o si versa.

Il riconoscimento interrompe la prescrizione

L’art. 2944 c.c. prevede che la prescrizione sia interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere. Il riconoscimento non richiede formule solenni: può risultare da un piano di rientro firmato, da una lettera in cui si ammette il debito chiedendo una dilazione, e anche da un pagamento parziale eseguito come acconto su quel debito. Dopo l’interruzione, la prescrizione ricomincia a decorrere da capo.

Per i crediti ceduti in blocco la questione è centrale, perché molti riguardano rapporti chiusi da anni. Un credito che poteva essere prescritto rischia di tornare pienamente esigibile per effetto di un gesto compiuto in buona fede. I termini di prescrizione per tipo di debito sono esaminati nella guida su quando un debito si prescrive.

La ricognizione di debito e l’onere della prova

L’art. 1988 c.c. aggiunge un secondo effetto: la promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall’onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza si presume fino a prova contraria. In concreto, chi firma un documento in cui “riconosce di dovere” una certa somma alla società veicolo solleva il creditore dal dover dimostrare – con il contratto, gli estratti conto, la prova della cessione – che quel debito esiste e gli appartiene. È l’esatto contrario di ciò che conviene a chi ha dubbi sulla fondatezza della richiesta.

I “sì” al telefono

Molte telefonate si chiudono con una domanda apparentemente innocua: “conferma di essere a conoscenza della posizione?”, “possiamo registrare la sua disponibilità a un piano?”. È prudente non prendere impegni né fare ammissioni al telefono e rinviare ogni risposta a una comunicazione scritta. Non si tratta di sottrarsi al confronto, ma di spostarlo sul terreno in cui ogni parola è verificabile.

Che cosa rispondere

Risposta diretta. Si risponde per iscritto, con un mezzo tracciabile (PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno), indirizzando la lettera anche al servicer. Senza riconoscere il debito, si chiede di indicare il titolare del credito e il titolo della cessione, di documentare il rapporto originario e il calcolo dell’importo, e di fornire l’informativa sulla cessione; se ne ricorrono i presupposti, si eccepisce la prescrizione.

La forma

La risposta scritta ha un doppio valore: costringe l’interlocutore a rispondere nel merito e crea una traccia datata di ciò che si è chiesto e di ciò che si è ricevuto. È opportuno indirizzarla non solo all’agenzia, che opera su mandato, ma anche al servicer, che ha la responsabilità della riscossione e la disponibilità della documentazione. Conviene conservare tutto: la lettera ricevuta con la busta, le ricevute, le risposte.

Il contenuto

Una risposta efficace è breve e non contiene ammissioni. Chiede, in sostanza: chi è l’attuale titolare del credito e in forza di quale cessione (con gli estremi dell’avviso in Gazzetta Ufficiale e, se il credito è in sofferenza ceduto dopo l’avvio della nuova disciplina, l’informativa dell’art. 114.10 TUB); quale rapporto ha dato origine al debito, con copia del contratto; come è stato calcolato l’importo, con il dettaglio di capitale, interessi e spese; su quale mandato agisce l’agenzia. Se il credito appare prescritto, la prescrizione va eccepita espressamente: il giudice non può rilevarla d’ufficio (art. 2938 c.c.), e il silenzio non giova.

I documenti e i dati personali

Accanto alla richiesta “contrattuale” esistono due strumenti specifici. Il primo è l’art. 119, comma 4, TUB, che consente al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo e a chi subentra nell’amministrazione dei suoi beni di ottenere copia della documentazione relativa a singole operazioni degli ultimi dieci anni; il suo impiego nei confronti del cessionario merita un esame a parte. Il secondo è il diritto di accesso previsto dall’art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), che consente di sapere quali dati personali il titolare del trattamento detiene, da quale fonte li ha ricevuti e a chi li ha comunicati: uno strumento utile per ricostruire la catena dei soggetti che hanno avuto accesso alla propria posizione.

Se la richiesta è fondata

Se le verifiche confermano che il credito esiste, appartiene a chi lo reclama e non è prescritto, la trattativa diventa lo strumento più ragionevole. I crediti ceduti in blocco vengono spesso acquistati a una frazione del valore nominale, e le proposte di definizione a saldo sono frequenti. Anche in questo caso, però, l’accordo va scritto prima di pagare: deve indicare l’importo a saldo, i tempi, la rinuncia del creditore al residuo e l’impegno a chiedere l’aggiornamento delle eventuali segnalazioni. Sulle segnalazioni nei sistemi di informazione creditizia si veda la guida alla segnalazione in Centrale Rischi.

Se alla lettera segue un’azione giudiziaria

Risposta diretta. Se al posto della lettera arriva un decreto ingiuntivo, il termine per proporre opposizione è, di regola, di quaranta giorni dalla notifica. È in quella sede che la società veicolo deve provare di essere titolare del credito e l’esistenza del credito stesso. Se arriva un atto di precetto, i termini sono ancora più brevi.

Il passaggio dalla fase stragiudiziale a quella giudiziale cambia completamente la prospettiva. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il cessionario è attore in senso sostanziale e deve dimostrare i fatti costitutivi del suo diritto: la cessione, il fatto che il credito specifico vi sia compreso, il rapporto originario e l’ammontare del debito. Le eccezioni utilizzabili nel contenzioso bancario sono esaminate nella guida sull’opposizione a decreto ingiuntivo bancario; per il precetto, nella guida all’atto di precetto.

La corrispondenza stragiudiziale conta anche qui. Le richieste di documenti rimaste senza risposta, l’eccezione di prescrizione già formulata, l’assenza di qualsiasi riconoscimento del debito: sono elementi che il difensore utilizza per impostare la difesa. Al contrario, un piano di rientro firmato mesi prima può pesare sull’esito.

Gli errori più frequenti

Risposta diretta. Pagare subito, per paura, senza verificare chi chiede i soldi; ignorare del tutto la lettera, lasciando che la situazione arrivi al giudice; firmare piani di rientro o versare piccoli acconti su crediti vecchi; trattare solo al telefono; pagare su conti non riconducibili al creditore.

Il primo errore nasce dall’ansia: la lettera annuncia conseguenze gravi e propone uno sconto a scadenza breve, e chi la riceve paga per chiudere la questione. Ma un pagamento su un credito che non appartiene a chi lo reclama, o già prescritto, è difficile da recuperare.

L’errore opposto è l’inerzia. La lettera non ha effetti esecutivi, ma è spesso il preludio a un ricorso per decreto ingiuntivo; ignorarla significa perdere l’occasione di chiedere documenti e di mettere per iscritto le proprie eccezioni.

Il terzo errore, il più insidioso, è il riconoscimento inconsapevole: il piano di rientro firmato “tanto per prendere tempo”, la rata simbolica, la mail in cui si ammette il debito chiedendo comprensione. Il quarto è affidare tutto al telefono, dove nulla resta. Il quinto riguarda le truffe: la notorietà delle cessioni di crediti ha favorito richieste di pagamento fraudolente, e la verifica della catena dei soggetti e dei conti è la prima difesa.

Domande frequenti

Chi è la società che scrive per conto di una SPV?

Di regola la SPV è la titolare del credito acquistato dalla banca, il servicer è la banca o l’intermediario iscritto all’albo dell’art. 106 TUB che per legge ne cura la riscossione (art. 2, commi 3 e 6, l. 130/1999), e l’agenzia di recupero è l’impresa, munita della licenza del questore dell’art. 115 TULPS, alla quale il servicer affida i contatti con il debitore. Per i crediti in sofferenza la gestione può essere affidata anche a un gestore autorizzato dalla Banca d’Italia e iscritto all’albo dell’art. 114.5 TUB.

Come si verifica che la società di recupero sia autorizzata?

La lettera deve indicare per conto di chi si agisce e quale credito si reclama. Il servicer e il gestore di crediti in sofferenza si controllano negli albi pubblicati dalla Banca d’Italia; all’agenzia si possono chiedere gli estremi della licenza dell’art. 115 TULPS; la cessione in blocco si verifica sull’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Il debitore deve essere informato della cessione del credito?

Per le cessioni in blocco l’avviso in Gazzetta Ufficiale produce nei confronti del debitore gli effetti della notifica prevista dall’art. 1264 c.c. (art. 58, comma 4, TUB). Per i crediti in sofferenza ceduti dopo l’avvio della disciplina del d.lgs. 116/2024, l’art. 114.10 TUB impone anche un’informativa individuale al debitore, prima delle azioni di recupero e ogni volta che il debitore la richieda.

La società di recupero può telefonare ai familiari o al datore di lavoro?

No. Il provvedimento generale del Garante privacy del 30 novembre 2005 vieta di comunicare a terzi informazioni sull’inadempimento e prescrive che i solleciti siano conosciuti solo dal debitore. L’art. 114.8 TUB impone inoltre ad acquirenti e gestori di crediti in sofferenza di comunicare senza molestia, coercizione o indebito condizionamento.

Firmare un piano di rientro proposto dal recuperatore ha conseguenze?

Sì. Un piano di rientro, un modulo di adesione o anche un piccolo pagamento possono valere come riconoscimento del debito: l’art. 2944 c.c. prevede che il riconoscimento interrompa la prescrizione e l’art. 1988 c.c. dispensa il creditore dall’onere di provare il rapporto fondamentale. Prima di firmare occorre verificare chi è il creditore, se il credito è provato e se è ancora esigibile.

La società di recupero può pignorare subito lo stipendio o il conto?

No. L’esecuzione forzata richiede un titolo esecutivo (art. 474 c.p.c.), come una sentenza o un decreto ingiuntivo esecutivo, e la notifica dell’atto di precetto (art. 480 c.p.c.). Una lettera stragiudiziale non consente alcun pignoramento: senza titolo, il creditore deve prima ottenerlo davanti al giudice, dove il debitore può difendersi.

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Guida aggiornata a settembre 2026.

Il presente contributo ha finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituisce parere legale e non sostituisce l’esame del caso concreto, che richiede la verifica della lettera ricevuta, dei soggetti indicati, della documentazione del credito e dei termini applicabili. Per una valutazione della propria posizione è possibile richiedere un appuntamento.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di un sistema di intelligenza artificiale. Segnalazioni: info@studiolegalemondello.it


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