In sintesi. Chi riceve un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate per IRPEF, IVA o IRAP, oppure un avviso del Comune per IMU o TARI, spesso pensa di avere tempo: si aspetta che prima o poi arrivi una cartella e che sarà quello il momento di occuparsene. Con l’avviso di accertamento esecutivo non è così. L’avviso contiene già l’intimazione a pagare entro il termine per il ricorso; scaduto quel termine diventa titolo esecutivo e, trenta giorni dopo, il debito viene affidato all’agente della riscossione, che può procedere senza notificare alcuna cartella (art. 29 D.L. 78/2010; per gli enti locali art. 1, commi 792 e seguenti, L. 160/2019). Ne derivano tre regole pratiche. La prima: i sessanta giorni dalla notifica dell’avviso sono il momento in cui va detto tutto, sul merito e sui vizi, perché gli atti che arrivano dopo (comunicazione di presa in carico, intimazioni, preavvisi, pignoramenti) si impugnano solo per vizi propri. La seconda: la notifica dell’avviso è il punto su cui si regge l’intera sequenza, e se manca o è invalida il primo atto successivo può riaprire la contestazione. La terza: la sospensione di centottanta giorni dall’affidamento protegge solo dall’esecuzione forzata, non da fermo e ipoteca. Questa guida spiega quali avvisi sono esecutivi, che cosa succede giorno per giorno, che cosa si può contestare e dove, le regole dei Comuni (modificate dal d.lgs. 147/2026) e le novità in arrivo dal 2027.
Mi è arrivato un avviso di accertamento esecutivo: che cosa significa?
Risposta diretta. Significa che l’avviso non è solo l’atto con cui l’ufficio ricalcola l’imposta, ma anche l’atto con cui intima il pagamento e che, scaduto il termine per il ricorso, consente la riscossione forzata. Non ci sarà una cartella a “ricordare” il debito: l’avviso fa da accertamento, da cartella e da titolo esecutivo insieme.
Fino al 2011 la sequenza era lunga: l’ufficio notificava l’avviso di accertamento, poi iscriveva le somme a ruolo e l’agente della riscossione notificava la cartella di pagamento, con un nuovo termine per pagare e, per i vizi propri, per impugnare. L’art. 29 del D.L. 78/2010 ha accorciato questo percorso, con quella che la sua rubrica chiama “concentrazione della riscossione nell’accertamento”. Il ruolo e la cartella, che restano lo strumento ordinario per molte altre entrate (lo spiega la guida su che cos’è il ruolo esattoriale e quando si impugna), qui non ci sono: i riferimenti che le norme fanno al ruolo e alla cartella si intendono fatti all’avviso e alle somme affidate all’agente (art. 29, comma 1, lett. g).
Quali avvisi dell’Agenzia delle Entrate sono esecutivi
L’art. 29, comma 1, lett. a), riguarda l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA e il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni. La disciplina si applica agli atti emessi dal 1 ottobre 2011 e relativi ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 e successivi: oggi, in pratica, a tutti gli avvisi di questo tipo. L’intimazione ad adempiere deve comparire anche negli atti successivi che rideterminano gli importi dovuti: quelli che seguono un accertamento con adesione, una conciliazione, l’esito del giudizio o la definitività dell’avviso impugnato. In questi ultimi casi l’atto può arrivare anche con raccomandata con avviso di ricevimento e il pagamento va fatto entro sessanta giorni dal ricevimento.
L’avviso esecutivo si riconosce dal contenuto, non dal nome: deve recare l’intimazione a pagare entro il termine per il ricorso e l’avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione sarà affidata all’agente anche ai fini dell’esecuzione forzata (art. 29, comma 1, lett. b). È la prima cosa da leggere, insieme alla data di notifica.
E gli altri atti dell’Agenzia?
Non tutti gli atti dell’Agenzia delle Entrate seguono questo schema. Il d.lgs. 110/2024 ha riscritto la lettera h) dell’art. 29, che prevede regolamenti governativi per razionalizzare secondo lo stesso modello la riscossione di altri atti (recupero di crediti d’imposta non spettanti, avvisi di liquidazione dell’imposta di registro e di successione, irrogazione di sanzioni, fra gli altri). È una delega a norme di attuazione, non un’estensione automatica: per un atto diverso dall’avviso di accertamento bisogna guardare la sua disciplina e il suo contenuto. Per gli importi che derivano dai controlli automatici delle dichiarazioni, invece, resta la strada della comunicazione di irregolarità e poi del ruolo, descritta nella guida su che cosa fare quando arriva un avviso bonario.
Entro quanto si paga e entro quanto si fa ricorso?
Risposta diretta. Il termine è unico: sessanta giorni dalla notifica, che è il termine per proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado (art. 21 d.lgs. 546/1992). Entro quel termine si paga l’intero importo oppure, se si propone ricorso, si paga a titolo provvisorio la parte prevista dall’art. 15 del d.P.R. 602/1973: un terzo delle imposte accertate, con i relativi interessi.
L’art. 29 lega il pagamento al ricorso: l’intimazione vale “entro il termine di presentazione del ricorso” e, se il ricorso è tempestivo, riguarda a titolo provvisorio gli importi dell’art. 15 del d.P.R. 602/1973. Le sanzioni seguono regole proprie e nel corso del processo le quote dovute cambiano con le sentenze (art. 68 d.lgs. 546/1992): il meccanismo, con la sospensione chiesta al giudice (art. 47 d.lgs. 546/1992), è oggetto della guida sul ricorso tributario e la riscossione frazionata, in uscita nei prossimi giorni. Qui basta il principio: fare ricorso non significa non pagare nulla, e il ricorso non sospende da solo la riscossione (art. 39 d.P.R. 602/1973, applicabile per rinvio dell’art. 29, comma 1, lett. g), salvo la sospensione amministrativa che l’ufficio può concedere o quella disposta dal giudice.
Il termine può allungarsi: agosto e adesione
Il termine per il ricorso, e con esso quello per pagare, è sospeso di diritto dal 1 al 31 agosto (art. 1 L. 742/1969): un avviso notificato a fine giugno ha quindi una scadenza che cade a settembre inoltrato. Anche l’istanza di accertamento con adesione sospende il termine per l’impugnazione: per novanta giorni di regola, per trenta quando l’avviso è stato preceduto dallo schema d’atto del contraddittorio preventivo, e in questo caso l’istanza va presentata entro quindici giorni dalla notifica (art. 6, commi 2-bis e 3, d.lgs. 218/1997). Sono calcoli da fare con l’avviso e la relata alla mano: sbagliare di un giorno significa trovarsi con un atto definitivo.
Un calendario concreto
Un professionista riceve il 12 marzo 2026 un avviso di accertamento per IRPEF e IVA del 2021 e non propone ricorso. Il termine scade l’11 maggio 2026: da quel momento l’avviso è titolo esecutivo. Da metà giugno, trascorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, il carico può essere affidato all’agente della riscossione, e dall’affidamento decorrono centottanta giorni di sospensione dell’esecuzione forzata: fino a dicembre, salvo eccezioni, niente pignoramenti, ma un preavviso di fermo o di ipoteca può arrivare prima. Intanto maturano gli interessi di mora dell’art. 30 del d.P.R. 602/1973, calcolati dal giorno successivo alla notifica, e gli oneri di riscossione (art. 29, comma 1, lett. f). Chi ha “aspettato la cartella” si accorge del debito con la comunicazione di presa in carico o, peggio, con un pignoramento del conto l’inverno successivo, quando il merito non è più discutibile.
La rateizzazione arriva solo dopo
Un dettaglio pratico spesso ignorato: la dilazione di pagamento dell’agente della riscossione (art. 19 d.P.R. 602/1973) può essere concessa solo dopo l’affidamento del carico (art. 29, comma 1, lett. g). Prima di quel momento il pagamento si gestisce con l’ufficio, secondo le regole dell’atto e degli eventuali istituti deflativi. Le regole generali sono nella guida sulla rateizzazione delle cartelle.
Che cosa succede se non si paga e non si fa ricorso?
Risposta diretta. Scaduto il termine per il ricorso l’avviso diventa esecutivo; decorsi trenta giorni dal termine per il pagamento il debito è affidato all’agente della riscossione, che lo comunica al contribuente e, dopo centottanta giorni dall’affidamento, può procedere con l’esecuzione forzata senza notificare una cartella. Le misure cautelari, come fermo e ipoteca, non sono soggette a quella sospensione.
L’affidamento e la comunicazione di presa in carico
L’affidamento è il passaggio del carico dall’ufficio che ha accertato all’agente della riscossione, secondo modalità stabilite da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. L’agente “informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione” con raccomandata semplice o posta elettronica (art. 29, comma 1, lett. b): è la cosiddetta comunicazione o avviso di presa in carico. Non è una cartella, non apre un nuovo termine per contestare l’accertamento e non è notificata con le forme delle notifiche: è un’informazione.
La sospensione di centottanta giorni: che cosa ferma e che cosa no
La legge prevede che l’esecuzione forzata sia sospesa per centottanta giorni dall’affidamento. La sospensione riguarda però solo l’esecuzione forzata: non si applica alle azioni cautelari e conservative e a ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. In pratica, durante quei sei mesi l’agente non pignora, ma può notificare un preavviso di fermo amministrativo o una comunicazione preventiva di ipoteca. La sospensione inoltre non opera per gli accertamenti definitivi, anche a seguito di giudicato, e per le somme dovute dopo la decadenza da una rateazione (art. 29, comma 1, lett. b).
Il fondato pericolo per la riscossione
C’è poi un’eccezione più severa. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica dell’avviso, l’intero importo, comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidato all’agente anche prima dei termini ordinari; e se l’agente, dopo l’affidamento, viene a conoscenza di elementi che dimostrano quel pericolo, la sospensione di centottanta giorni non opera e la comunicazione di presa in carico non viene inviata (art. 29, comma 1, lett. c). È l’ipotesi in cui un pignoramento può arrivare senza alcun avviso intermedio.
Dopo un anno: l’intimazione dell’art. 50
Se è passato un anno dalla notifica dell’avviso senza che l’espropriazione sia iniziata, l’espropriazione deve essere preceduta dalla notifica dell’avviso di intimazione previsto dall’art. 50 del d.P.R. 602/1973, che intima di pagare entro cinque giorni (art. 29, comma 1, lett. e). È un atto autonomamente impugnabile, ma per i suoi vizi propri e per i fatti successivi all’avviso, come la prescrizione maturata dopo la definitività: il tema è trattato nella guida sull’intimazione di pagamento dell’art. 50.
E la decadenza dalla riscossione?
Nella versione originaria la lettera e) prevedeva che l’espropriazione forzata fosse avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento era divenuto definitivo. Quel periodo è stato soppresso dal d.lgs. 159/2015. Oggi i limiti temporali da verificare sono altri: a monte, i termini di decadenza entro cui l’avviso doveva essere notificato, descritti nella guida sui termini di decadenza dell’accertamento fiscale; a valle, la prescrizione del credito dopo la definitività dell’avviso e la regola dell’anno appena vista. Sono verifiche che richiedono le date esatte di notifica di ogni atto della sequenza.
Si può ancora contestare dopo i sessanta giorni? Che cosa si impugna e quando
Risposta diretta. L’atto da impugnare è l’avviso, entro sessanta giorni dalla notifica: è lì che si fanno valere tutte le ragioni, di merito e di forma. Gli atti successivi si impugnano solo per vizi propri (art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992), con un’eccezione importante: se l’avviso non è stato notificato validamente, il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa può essere impugnato facendo valere anche i vizi dell’avviso.
L’avviso: il ricorso in cui va detto tutto
Con il ricorso contro l’avviso si contestano la fondatezza della pretesa (redditi, costi, operazioni, presunzioni), la motivazione, il rispetto del contraddittorio preventivo quando è dovuto, la decadenza dal potere di accertamento, il calcolo di imposte, interessi e sanzioni. La “seconda occasione” che molti si aspettano dalla cartella qui non c’è: se l’avviso diventa definitivo, la pretesa si consolida. Anche la scelta fra ricorso, istanza di adesione o definizione dell’atto con le riduzioni previste dalla legge va fatta entro lo stesso termine.
Gli atti successivi: solo vizi propri
Ogni atto autonomamente impugnabile può essere impugnato solo per vizi propri (art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992). Contro un’intimazione, un preavviso di fermo, una comunicazione di ipoteca o un pignoramento si possono far valere i difetti di quell’atto (notifica, motivazione, calcolo degli interessi successivi, fatti estintivi sopravvenuti come la prescrizione o un pagamento), non le ragioni che si sarebbero dovute opporre all’avviso. Quanto alla comunicazione di presa in carico, la Corte di cassazione la considera, di regola, un atto privo di valenza provvedimentale e quindi non autonomamente impugnabile: si limita a informare che la pratica è passata dall’ufficio all’agente.
Quando l’avviso non è mai stato notificato
La stessa giurisprudenza riconosce però un’eccezione decisiva. Con l’ordinanza Cass., sez. trib., 22 gennaio 2026, n. 1397, la Corte ha accolto il ricorso di una contribuente che aveva appreso dell’accertamento solo dalla comunicazione di presa in carico: questa non è di regola impugnabile, ma lo diventa quando è il primo atto con cui si manifesta un provvedimento mai conosciuto per mancata o invalida notifica, e l’impugnazione serve allora a far valere i vizi dell’atto presupposto. Nel caso deciso il messo aveva notificato l’avviso con la procedura prevista per i destinatari irreperibili, ma la relata si limitava ad attestare l’irreperibilità senza dar conto delle ricerche svolte: la Corte ha cassato la sentenza che aveva ritenuto valida quella notifica. È la stessa logica dell’art. 19, comma 3, ultimo periodo: la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili precedenti ne consente l’impugnazione insieme all’atto notificato.
Un esempio frequente: un contribuente si è trasferito, l’avviso viene notificato al vecchio indirizzo con una procedura discutibile e la prima notizia arriva con un preavviso di ipoteca. I sessanta giorni decorrono dalla notifica del preavviso; nel ricorso si contesta la notifica dell’avviso e, in subordine, il merito e i vizi propri del preavviso. Ma se la notifica dell’avviso risulta regolare, il merito resta precluso: la verifica va fatta sui documenti, non sui ricordi.
Perché la notifica dell’avviso è il punto decisivo?
Risposta diretta. Perché dalla notifica decorre il termine di sessanta giorni e, scaduto quello, l’avviso diventa titolo esecutivo senza altri atti intermedi. Se la notifica è regolare, la pretesa si consolida; se manca o è invalida, la sequenza successiva può essere contestata alla radice. Il controllo, però, dipende dalla forma di notifica usata, e non tutte le irregolarità formali la rendono nulla.
Le forme di notifica e le loro regole
Gli avvisi di accertamento possono essere notificati dai messi o dagli ufficiali giudiziari secondo l’art. 60 del d.P.R. 600/1973 e le norme del codice di procedura civile richiamate, a mezzo posta, direttamente dall’ufficio con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure via PEC. Ogni forma ha le sue regole. L’ordinanza Cass., sez. trib., 27 giugno 2026, n. 22126 lo mostra bene: il giudice d’appello aveva ritenuto nulla la notifica di un avviso di accertamento esecutivo consegnato al portiere, perché non risultava inviata la comunicazione di avvenuta notifica. La Cassazione ha accolto su questo punto il ricorso dell’Agenzia, cassando con rinvio: quando l’ufficio notifica direttamente a mezzo posta valgono le regole del servizio postale ordinario, la raccomandata informativa non è richiesta e opera la presunzione di conoscenza dell’art. 1335 c.c., superabile solo provando l’impossibilità incolpevole di prendere cognizione dell’atto.
Il limite va detto con chiarezza: non ogni anomalia della ricevuta rende nulla la notifica. Occorre capire chi ha notificato, con quale forma, a quale indirizzo e con quali adempimenti richiesti da quella procedura; solo allora si può dire se la notifica regge.
I documenti da chiedere
Per verificare la notifica servono la relata o l’avviso di ricevimento, con la data, la firma e la qualifica di chi ha ricevuto; in caso di deposito, le ricevute degli avvisi; per la PEC, le ricevute di accettazione e di consegna. Se mancano, si chiedono all’ufficio che ha emesso l’atto e all’agente della riscossione. Va ricostruita anche la residenza o la sede alle date rilevanti: un trasferimento non comunicato o un indirizzo PEC non controllato cambiano la valutazione. La contestazione, per essere utile, deve essere specifica.
Accertamento esecutivo del Comune: IMU, TARI e le altre entrate locali
Risposta diretta. Dal 2020 anche gli avvisi di accertamento dei Comuni e degli altri enti locali, e gli atti per le loro entrate patrimoniali, sono esecutivi: diventano titolo esecutivo alla scadenza del termine per il ricorso (o, per le entrate patrimoniali, dopo sessanta giorni dalla notifica) senza cartella né ingiunzione (art. 1, comma 792, L. 160/2019). L’esecuzione è sospesa per centottanta giorni dall’affidamento, ridotti a centoventi se riscuote lo stesso soggetto che ha notificato l’avviso.
Il modello della legge 160 del 2019
Il comma 792 riproduce, con alcune differenze, lo schema dell’art. 29. Si applica agli atti emessi dal 1 gennaio 2020 da comuni, province, città metropolitane e altri enti locali (comma 784) e dai loro affidatari iscritti all’albo dei concessionari. L’avviso deve indicare che costituisce titolo esecutivo e chi procederà alla riscossione; decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento il carico è affidato al soggetto legittimato alla riscossione forzata, che può essere lo stesso Comune, un concessionario o l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Restano identiche le eccezioni: la sospensione non si applica alle azioni cautelari e conservative, non opera per gli accertamenti definitivi e per la decadenza dalla rateazione, e viene meno in caso di fondato pericolo, che qui deve essere “debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente”. Anche per i tributi locali, dopo un anno dalla notifica, l’espropriazione deve essere preceduta dall’intimazione dell’art. 50 del d.P.R. 602/1973.
Le soglie e il sollecito
Tre regole riguardano gli importi. L’atto non acquista efficacia di titolo esecutivo se emesso per somme inferiori a dieci euro, calcolate sull’intero debito anche di più annualità (comma 794). Per il recupero di importi fino a diecimila euro, dopo che l’atto è diventato titolo esecutivo e prima di attivare procedure cautelari ed esecutive, l’ente deve inviare un sollecito di pagamento che avvisa della scadenza e concede trenta giorni per pagare (comma 795). Per gli importi fino a mille euro, il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 1, comma 544, L. 228/2012 prima delle azioni cautelari ed esecutive è ridotto a sessanta giorni (comma 795). La rateizzazione, in mancanza di un regolamento dell’ente, segue lo schema del comma 796, fino a settantadue rate mensili per le situazioni di temporanea difficoltà.
Che cosa ha cambiato il d.lgs. 147 del 2026
Il d.lgs. 7 agosto 2026, n. 147, in vigore dal 12 agosto 2026, ha modificato il comma 792 con l’art. 9. Oltre ad aggiornare i rinvii ai testi unici che si applicheranno dal 2027, ha previsto che l’informativa di presa in carico sia dovuta solo se il soggetto che riscuote è diverso da quello che ha emesso l’avviso: quando è il Comune stesso, o il suo concessionario che ha notificato l’accertamento, a curare la riscossione, la comunicazione non è più richiesta. Ha poi esteso ai gestori della TARI indicati dall’art. 1, comma 691, L. 147/2013 la possibilità di usare le procedure di riscossione coattiva del titolo II del d.P.R. 602/1973 e ha aggiornato il rinvio alle norme sugli oneri di riscossione nei casi di affidamento all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Per chi riceve un avviso TARI o IMU la conseguenza pratica è semplice: non bisogna attendere un’ulteriore comunicazione per sapere che la riscossione è in corso.
I tributi regionali dal 2027
L’art. 8 dello stesso decreto estende il modello ai tributi regionali: gli atti di accertamento delle regioni e dei loro affidatari emessi dal 1 gennaio 2027, o da una data anteriore se stabilita da una legge regionale, conterranno l’intimazione ad adempiere e diventeranno titolo esecutivo alla scadenza del termine per il ricorso, con affidamento dopo trenta giorni e sospensione dell’esecuzione per centottanta giorni (centoventi se riscuote lo stesso soggetto). Fino a quella data, salvo leggi regionali che anticipino il nuovo regime, per i tributi regionali restano gli strumenti di riscossione oggi in uso, e per ogni singolo tributo vanno verificate le regole speciali.
Un esempio sui tributi locali
Una famiglia riceve un avviso TARI per tre annualità, consegnato a un familiare convivente; nessuno lo apre, e un anno dopo arrivano l’intimazione dell’art. 50 e un preavviso di fermo. Le contestazioni sulla superficie tassata o sulle esenzioni andavano fatte contro l’avviso; restano la verifica della notifica (la consegna al convivente, eseguita secondo le regole, è di regola valida), i vizi propri degli atti successivi e la prescrizione maturata dopo la definitività. Per l’IMU sull’abitazione principale i temi di merito sono nella guida su IMU sulla prima casa e Corte costituzionale: ma vanno spesi in tempo, contro l’avviso.
Avviso di accertamento esecutivo e avviso di addebito INPS: che cosa hanno in comune?
Risposta diretta. Lo schema è simile: anche l’INPS, dal 2011, riscuote i contributi con un atto che ha valore di titolo esecutivo e viene affidato all’agente della riscossione senza cartella (art. 30 D.L. 78/2010). Cambiano però il giudice, che per i contributi è il giudice del lavoro, e i termini per l’opposizione.
In entrambi i casi la legge elimina la cartella e concentra nell’atto dell’ente il momento in cui il debitore deve reagire; ma l’avviso di addebito si contesta davanti al giudice ordinario, con termini propri che non coincidono con i sessanta giorni del processo tributario. Il tema è trattato nella guida sull’avviso di addebito INPS e l’opposizione: un errore di giudice o di termine può far perdere la possibilità di discutere il merito.
Gli errori che costano di più
Risposta diretta. Aspettare la cartella, impugnare la comunicazione di presa in carico per ragioni di merito, contare sulla sospensione di centottanta giorni come se bloccasse tutto, contestare la notifica senza averne visto i documenti e presentare solo un’istanza all’ufficio lasciando scadere il termine.
Chi aspetta la cartella lascia scadere l’unico termine utile per il merito. Chi si accorge tardi del debito e impugna la presa in carico o il preavviso di fermo lamentando che il reddito accertato è sbagliato, se l’avviso era stato notificato regolarmente, rischia il rigetto con le spese a carico. La sospensione di centottanta giorni non è una tregua totale. La notifica non si contesta “per principio”: alcune irregolarità apparenti non incidono sulla validità. E l’istanza di annullamento in autotutela, utile per errori evidenti, non sospende il termine di sessanta giorni (lo spiega la guida sull’autotutela tributaria, in uscita nei prossimi giorni). Quando il debito è riconosciuto, gli strumenti sono altri: la rateizzazione dopo l’affidamento, la sospensione chiesta all’ente creditore nei casi tipici della L. 228/2012 (tema di una guida dedicata, in uscita), la verifica di interessi e oneri.
Che cosa cambia dal 1 gennaio 2027?
Risposta diretta. Le regole restano le stesse nella sostanza, ma cambiano collocazione. L’art. 29 del D.L. 78/2010 è abrogato dal 1 gennaio 2027 e il suo contenuto passa nell’art. 295 del testo unico adempimenti e accertamento (d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141); i rinvii al d.P.R. 602/1973 e al d.lgs. 546/1992 diventano rinvii ai testi unici della riscossione e della giustizia tributaria.
Per chi riceve oggi un avviso, il riferimento resta l’art. 29 nella versione vigente; per gli atti dei prossimi mesi conviene sapere che la stessa disciplina sarà citata con numeri nuovi, già richiamati anche nel comma 792 della L. 160/2019 dopo il d.lgs. 147/2026.
Domande frequenti
Mi è arrivato un avviso di accertamento esecutivo: entro quanto si paga o si fa ricorso?
Il termine è lo stesso: sessanta giorni dalla notifica, che è il termine per il ricorso alla Corte di giustizia tributaria (art. 21 d.lgs. 546/1992). L’avviso contiene l’intimazione a pagare entro quel termine; se si propone ricorso in tempo, si paga a titolo provvisorio solo la parte prevista dall’art. 15 del d.P.R. 602/1973, cioè un terzo delle imposte accertate con gli interessi (art. 29, comma 1, lett. a, D.L. 78/2010). Il termine può allungarsi per la sospensione feriale di agosto o per un’istanza di accertamento con adesione.
Dopo l’avviso di accertamento esecutivo arriva la cartella di pagamento?
No. Scaduto il termine per il ricorso l’avviso diventa titolo esecutivo e, trascorsi altri trenta giorni, il debito viene affidato all’agente della riscossione, che può procedere senza notificare alcuna cartella (art. 29, comma 1, lett. b ed e, D.L. 78/2010). Di regola arriva solo una comunicazione di presa in carico, per raccomandata semplice o posta elettronica.
La comunicazione di presa in carico si può impugnare?
Di regola no: per la Cassazione è un atto informativo, che segnala il passaggio della pratica all’agente della riscossione, e non è autonomamente impugnabile. Fa eccezione il caso in cui sia il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa perché l’avviso di accertamento non gli è mai stato notificato validamente: in quel caso, impugnandola, si possono far valere i vizi dell’avviso (Cass., sez. trib., ord. 22 gennaio 2026, n. 1397).
La sospensione di 180 giorni blocca anche fermo e ipoteca?
No. La sospensione di centottanta giorni dall’affidamento riguarda l’esecuzione forzata (pignoramenti, espropriazioni), non le azioni cautelari e conservative come il fermo dei veicoli e l’ipoteca. Inoltre non opera per gli accertamenti già definitivi, per le somme dovute dopo la decadenza da una rateazione e quando c’è un fondato pericolo per la riscossione.
Se l’avviso non è mai stato notificato si può ancora contestare?
Sì, impugnando il primo atto successivo ricevuto (comunicazione di presa in carico, preavviso di fermo o di ipoteca, intimazione, pignoramento) entro sessanta giorni dalla sua notifica e deducendo la mancata o invalida notifica dell’avviso (art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992). Se però la notifica risulta regolare, l’avviso è definitivo e contro gli atti successivi restano solo i loro vizi propri.
L’avviso di accertamento del Comune per IMU o TARI funziona allo stesso modo?
In gran parte sì. Per i tributi e le entrate degli enti locali l’art. 1, commi 792 e seguenti, della L. 160/2019 prevede un avviso che diventa titolo esecutivo alla scadenza del termine per il ricorso, senza cartella né ingiunzione. L’esecuzione è sospesa per centottanta giorni dall’affidamento, ridotti a centoventi se riscuote lo stesso soggetto che ha notificato l’avviso; sotto i dieci euro l’atto non diventa titolo esecutivo e, per importi fino a diecimila euro, prima di procedere l’ente deve inviare un sollecito con trenta giorni per pagare.
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Ultimo aggiornamento: ottobre 2026.
Il presente contributo ha finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituisce parere legale e non sostituisce l’esame del caso concreto, che richiede la lettura dell’avviso, la verifica della data e della forma di notifica, il calcolo dei termini e l’esame degli atti successivi eventualmente ricevuti. Per una valutazione della propria posizione è possibile richiedere un appuntamento.
Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di un sistema di intelligenza artificiale. Segnalazioni: info@studiolegalemondello.it
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