In sintesi. Chi riceve, a distanza di anni, la richiesta di pagamento di una società veicolo (SPV) o del suo servicer per un vecchio debito con una banca o con una finanziaria si pone quasi sempre la stessa domanda: è ancora dovuto, o è prescritto? La risposta parte da un punto fermo: la cessione del credito non fa ripartire il tempo. Il cessionario acquista il credito com’è, con la sua scadenza, e il periodo già trascorso conta anche contro di lui (artt. 1260 e 1263 c.c.). Il termine ordinario di prescrizione è di dieci anni (art. 2946 c.c.); per gli interessi e per le prestazioni periodiche, comprese di regola le singole rate di un finanziamento, è di cinque (art. 2948, n. 4, c.c.). Il punto di partenza cambia secondo il tipo di rapporto: chiusura del conto, scadenza di ogni rata, decadenza dal beneficio del termine. Il termine può però essere interrotto, e in quel caso ne ricomincia uno nuovo: dagli atti giudiziari, dal precetto, dalla richiesta scritta di pagamento arrivata al debitore (art. 2943 c.c.) e dal riconoscimento del debito (art. 2944 c.c.). È su quest’ultimo che si sbaglia più spesso: un piano di rientro firmato, o anche un piccolo pagamento, possono valere come riconoscimento e, a termine già scaduto, come rinuncia a far valere la prescrizione (art. 2937 c.c.). La prescrizione, inoltre, non opera da sola: va eccepita dal debitore, perché il giudice non la rileva d’ufficio (art. 2938 c.c.). Questa guida ricostruisce i termini, le decorrenze, gli atti che interrompono e quelli che non interrompono, e il modo in cui l’eccezione si fa valere.
Che cos’è la prescrizione e perché conta nei crediti ceduti
Risposta diretta. La prescrizione è l’estinzione del diritto del creditore per il suo mancato esercizio per il tempo stabilito dalla legge (art. 2934 c.c.). Nei crediti ceduti conta perché la cessione non ne azzera il decorso: la SPV può vantare soltanto il diritto che aveva la banca, con lo stesso termine.
La prescrizione è uno degli istituti più fraintesi del diritto dei debiti. Molti la immaginano come un evento che cancella il debito da solo, allo scadere di un certo numero di anni. In realtà funziona in modo diverso: il debito non scompare, ma il creditore perde il diritto di ottenerne l’adempimento in giudizio se il debitore solleva l’eccezione di prescrizione. Fino a quel momento il credito esiste, può essere richiesto, può essere ceduto e può anche essere pagato.
Nei crediti ceduti alle società veicolo il tema è particolarmente frequente per una ragione strutturale. I portafogli di crediti in sofferenza vengono spesso venduti dopo anni dal momento in cui il rapporto si è deteriorato, e vengono acquistati proprio perché il prezzo è basso: fra i crediti compresi in un blocco ce ne sono di recenti e ce ne sono di molto vecchi, alcuni con termini già scaduti o vicini alla scadenza. Chi acquista il portafoglio, e poi il servicer che lo gestisce, ha interesse a mantenere vivo il credito: per questo le lettere di sollecito si susseguono, e per questo il debitore deve conoscere con precisione che cosa le lettere producono sul piano giuridico.
La cessione non cambia i tempi
L’art. 1260 c.c. consente al creditore di trasferire il proprio credito a titolo oneroso o gratuito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale e il trasferimento non sia vietato dalla legge. L’art. 1263 c.c. aggiunge che il credito passa al cessionario con i privilegi, le garanzie personali e reali e gli altri accessori. Il senso complessivo è chiaro: il cessionario subentra nella stessa posizione del cedente, né migliore né peggiore. La cessione è un cambio di titolare, non la nascita di un credito nuovo: il termine di prescrizione in corso continua a correre, e il tempo trascorso quando il creditore era la banca si somma a quello che trascorre quando il creditore è la SPV.
Ne discendono due conseguenze pratiche. La prima: la data dell’avviso di cessione, o quella in cui il debitore riceve la prima lettera della nuova società, non è un punto di partenza. La seconda: la sola circostanza che a scrivere sia un soggetto nuovo non interrompe alcunché. Un eventuale effetto interruttivo dipende dal contenuto della lettera, non dal fatto che sia la prima o l’ultima di una serie, e ne parleremo più avanti.
La prescrizione e la prova del credito sono due questioni distinte
Una precisazione utile: la prescrizione è un’eccezione di merito che presuppone l’esistenza del credito. Prima di discuterne, o in via subordinata, resta aperto un altro ordine di problemi: se la SPV o il servicer siano davvero titolari del credito che pretendono, e se il credito sia provato nel suo ammontare. Quel tema è trattato a parte, nella guida su come la SPV debba provare di essere titolare del credito: qui si assume che la cessione ci sia stata e ci si concentra sul tempo.
I termini: dieci anni, cinque anni e le altre scadenze
Risposta diretta. Il termine ordinario è di dieci anni (art. 2946 c.c.). Per gli interessi e per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anni o a termini più brevi, comprese di regola le rate dei finanziamenti, è di cinque anni (art. 2948, n. 4, c.c.). Il termine non si può allungare né accorciare per accordo (art. 2936 c.c.).
Il termine ordinario di dieci anni
L’art. 2946 c.c. dispone che, salvo i casi in cui la legge stabilisca un tempo diverso, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni. È la regola per la maggior parte dei crediti bancari, compreso il saldo negativo di un conto corrente o di un’apertura di credito. Quando la banca sostiene di essere creditrice per il saldo finale, il tempo di dieci anni è quello che viene in rilievo.
Il termine di cinque anni per interessi e rate
L’art. 2948, n. 4, c.c. sottopone alla prescrizione di cinque anni gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anni o in termini più brevi. È la norma che governa, di regola, le rate dei prestiti personali, dei finanziamenti finalizzati all’acquisto di beni, dei mutui e delle carte con rimborso rateale: ciascuna rata ha un suo termine, che decorre dalla propria scadenza, e a ciascuna si applica il quinquennio. Il risultato è che, in un piano di rimborso a rate rimasto interamente inadempiuto, le rate più vecchie possono essere prescritte mentre quelle più recenti sono ancora esigibili.
È un aspetto che nelle richieste di pagamento dei recuperatori passa spesso inosservato, perché la lettera indica un unico importo complessivo, comprensivo di capitale residuo, interessi e spese. Distinguere quanto di quell’importo corrisponde a rate ormai fuori termine richiede di ricostruire la storia del rapporto: il contratto, il piano di ammortamento, la data del primo mancato pagamento, gli atti successivi.
Quando il credito diventa unico: decadenza dal beneficio del termine e risoluzione
Il quadro si complica quando il finanziatore, a fronte del mancato pagamento delle rate, dichiara la decadenza del debitore dal beneficio del termine, oppure risolve il contratto. In quel momento l’intero residuo diventa esigibile in un’unica soluzione. Secondo l’orientamento che appare prevalente, da quel momento il credito non è più una serie di prestazioni periodiche ma un credito unico, soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, che decorre dalla decadenza o dalla risoluzione. Il punto è però delicato e non privo di sfumature, perché dipende da come la decadenza è stata dichiarata, da cosa prevede il contratto e da come i giudici valutano il caso: è una delle ragioni per cui una risposta sul singolo debito non si può dare senza aver visto i documenti.
Le altre scadenze da non dimenticare
Non tutti i crediti seguono il termine decennale. Alcuni crediti hanno termini diversi previsti dalla legge (per esempio alcuni crediti di natura assicurativa o legati a prestazioni specifiche), e ai rapporti con la pubblica amministrazione o con gli enti previdenziali si applicano regole proprie. Un caso particolare è quello del credito già accertato da una sentenza passata in giudicato: in quell’ipotesi il diritto si prescrive in dieci anni dal passaggio in giudicato, qualunque fosse il termine originario (art. 2953 c.c.). La stessa regola vale, di norma, per il decreto ingiuntivo non opposto divenuto definitivo. Della differenza si dirà più avanti, perché cambia la strategia difensiva.
Sui termini di prescrizione per tipo di credito, e sul loro confronto, è disponibile la guida generale su quando un debito si prescrive, che questa pagina non ripete.
Da quando decorre la prescrizione
Risposta diretta. La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.). Nei rapporti bancari questo significa, a seconda dei casi, la chiusura del conto, la scadenza di ciascuna rata, la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto.
Il conto corrente e l’apertura di credito
Nel conto corrente, di norma, il saldo passivo diventa esigibile quando il rapporto si chiude: la giurisprudenza prevalente ritiene che per il saldo finale il termine decorra dalla chiusura del conto. Durante il rapporto le annotazioni contabili sono voci di un conto unico e non producono, di per sé, un termine autonomo per ciascuna. Il dato che interessa il debitore è la data di chiusura: può essere una data comunicata dalla banca con la revoca degli affidamenti e il recesso, oppure la data in cui il conto è stato estinto o portato a sofferenza. Quel giorno, e non la data in cui la SPV ha acquistato il credito, è il punto di partenza.
Il finanziamento a rate
Per i prestiti personali, i finanziamenti e le cessioni del quinto rimborsabili a rate, il punto di partenza è la scadenza di ogni singola rata insoluta. Se, dopo alcune rate non pagate, il finanziatore ha dichiarato la decadenza dal beneficio del termine o risolto il contratto, il ragionamento cambia nel senso appena visto: dalla data della decadenza o della risoluzione il residuo è un credito unico. Le date, quindi, sono due o più di due, e vanno trovate: nel contratto, nelle lettere di diffida e di messa in mora spedite dalla banca, nell’estratto conto dei pagamenti.
La carta con rimborso rateale (carta revolving)
La carta revolving è un’apertura di credito con rimborso a rate mensili. Sul piano della prescrizione vale un ragionamento analogo a quello dei finanziamenti: ogni rata ha il suo termine quinquennale, mentre la chiusura del rapporto o la decadenza dal beneficio del termine può far diventare il residuo un credito unico. Anche qui, il punto va verificato caso per caso: la difficoltà non è l’enunciazione della regola, ma la ricostruzione del momento in cui il rapporto si è interrotto e della data dell’ultimo pagamento.
Interessi e spese
Gli interessi maturati sul capitale seguono il termine quinquennale (art. 2948, n. 4, c.c.), anche quando il capitale è soggetto al termine decennale. È un’altra differenza importante nei conteggi: in una richiesta relativa a un vecchio debito, la quota di interessi risalente a più di cinque anni prima può essere prescritta anche se il capitale non lo è. Sui conteggi, e sul modo di contestarli, è disponibile la guida su come contestare il conteggio di un debito, tra interessi e spese.
Che cosa interrompe la prescrizione
Risposta diretta. Interrompono la prescrizione la notifica di un atto giudiziario (citazione, ricorso per decreto ingiuntivo, precetto e atti esecutivi), ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore (art. 2943 c.c.) e il riconoscimento del diritto da parte di chi vi è soggetto (art. 2944 c.c.). Dopo l’interruzione comincia a decorrere un nuovo periodo (art. 2945 c.c.).
L’interruzione è l’aspetto più importante della materia, perché è quello che permette a un credito molto vecchio di restare vivo. Va distinta dalla sospensione (artt. 2941 e 2942 c.c.), che ferma il decorso del tempo solo finché dura una certa situazione, come alcuni rapporti familiari o l’incapacità del titolare: nell’ipotesi della sospensione il tempo già trascorso si conserva, mentre nell’interruzione il tempo già trascorso si cancella e il calcolo ricomincia.
Gli atti giudiziari
L’art. 2943, primo comma, c.c. prevede che la prescrizione sia interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia di cognizione, sia conservativo, sia esecutivo. Vi rientrano la citazione, il ricorso per decreto ingiuntivo notificato con il decreto, l’atto di precetto e il pignoramento. Quando l’interruzione avviene con la proposizione di un giudizio, secondo l’art. 2945 c.c. la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio; se il giudizio si estingue, torna a decorrere un nuovo termine.
La costituzione in mora: la lettera di sollecito
L’art. 2943, quarto comma, c.c. considera interruttivo anche ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore. La costituzione in mora, disciplinata dall’art. 1219 c.c., avviene mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto. È qui che si gioca il tema delle lettere dei recuperatori: una lettera che rispetti alcune condizioni può interrompere la prescrizione e, se è ripetuta a intervalli inferiori al termine, tenerla in vita indefinitamente.
Le condizioni, in sintesi, sono quattro. Il documento deve essere scritto: le telefonate non bastano, o comunque il creditore non riesce a provarne il contenuto. Deve contenere una richiesta di pagamento, cioè manifestare la volontà del creditore di ottenere l’adempimento: un semplice avviso, una comunicazione informativa o l’invito a contattare un numero verde non sempre lo sono, mentre l’intimazione a pagare una somma entro un termine lo è. Deve pervenire al debitore: la presunzione di conoscenza prevista dall’art. 1335 c.c. opera quando la comunicazione giunge all’indirizzo del destinatario, ma spetta a chi la invia dimostrare la spedizione e la ricezione, per esempio con la raccomandata, con la ricevuta della PEC o con una notifica. Deve infine provenire dal titolare del credito o da chi agisce per suo conto: se la lettera è firmata da un’agenzia che non indica chi è il creditore, o che non dimostra di avere ricevuto un mandato da chi era titolare del credito all’epoca, il suo effetto interruttivo può essere contestato.
Il riconoscimento del debito
L’art. 2944 c.c. stabilisce che la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto può essere fatto valere. Il riconoscimento non richiede formule particolari e non è un atto recettizio in senso stretto: è un comportamento del debitore da cui risulta la consapevolezza che il debito esiste. Può essere una dichiarazione scritta, la sottoscrizione di un piano di rientro o di un modulo di adesione a una proposta di saldo e stralcio, o anche un pagamento parziale, se è fatto in modo da manifestare la volontà di adempiere a quel debito e non a un altro. Per questo è un punto di prudenza: fino a che non si è verificato il credito e il suo termine, non si firma e non si paga nulla in acconto per “tenere buono” il creditore.
Che cosa non interrompe
La stessa catena di regole permette di indicare, per esclusione, che cosa in linea di principio non interrompe la prescrizione. Non la interrompe la cessione del credito in sé, né la pubblicazione dell’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale, che è un atto rivolto alla generalità dei debitori ceduti e non un’intimazione a pagare. Non la interrompe una comunicazione meramente informativa, come la lettera con cui si comunica il cambio di titolare senza chiedere il pagamento. Non la interrompe una telefonata, per la mancanza di prova. Non la interrompe, di norma, la sola segnalazione del nominativo in una banca dati del credito, che non contiene alcuna richiesta di pagamento rivolta al debitore. Sono affermazioni da applicare con prudenza al caso concreto, perché molto dipende dal contenuto effettivo del documento.
La prova degli atti interruttivi
Chi eccepisce la prescrizione deve indicare il tipo di credito e il decorso del tempo; spetta invece al creditore che sostiene di avere interrotto il termine dimostrare l’atto interruttivo, la sua data e il suo contenuto. In concreto, davanti a una richiesta di pagamento di un debito vecchio, è il creditore a dover produrre le lettere, le ricevute di spedizione e di consegna, i documenti da cui risulti chi le ha inviate e per conto di chi. Le lettere non consegnate, o senza prova di ricezione, o inviate da un soggetto di cui non si dimostra la legittimazione, sono i punti su cui si concentra di solito la discussione.
Il conto dei tempi: un esempio
Risposta diretta. Per capire se un debito è prescritto occorre costruire una linea del tempo: il momento in cui il credito è diventato esigibile, l’ultimo atto che ha interrotto il termine e il termine applicabile. Il giorno in cui il termine è scaduto senza interruzioni è la data da cui si può eccepire la prescrizione.
Si consideri un esempio di fantasia, senza alcun riferimento a casi reali. Una persona ha un finanziamento rateale, smette di pagare a marzo del 2015, e il finanziatore dichiara la decadenza dal beneficio del termine a novembre dello stesso anno. Il credito viene ceduto a una SPV nel 2021, e il servicer scrive per la prima volta nel 2026. Se tra il 2015 e il 2026 non c’è stato alcun atto interruttivo (nessuna lettera di messa in mora ricevuta, nessun pagamento, nessun atto giudiziario), il termine decennale dalla decadenza sarebbe compiuto alla fine del 2025 e l’eccezione avrebbe fondamento, con il caveat che l’orientamento sulla decorrenza va verificato. Se invece nel 2019 il debitore aveva ricevuto una raccomandata di messa in mora e aveva pagato una piccola somma nel 2022, il termine è ripartito più volte e il debito, al 2026, non è prescritto.
L’esempio mostra che non basta contare gli anni dalla data del contratto o dal primo mancato pagamento: bisogna cercare tutti gli atti successivi. Sul lato pratico, conviene ricostruire con ordine le carte che il debitore possiede: contratto, estratti conto, raccomandate ricevute (anche quelle non ritirate, di cui risulta la giacenza), ricevute di pagamenti e messaggi.
I pagamenti e le firme: quando si riattiva un debito prescritto
Risposta diretta. Il pagamento di un debito prescritto è valido e non si può ripetere (art. 2940 c.c.). Se la prescrizione è già maturata, un piano di rientro firmato o un pagamento parziale possono essere letti come rinuncia tacita a farla valere (art. 2937 c.c.): il rischio è di “riattivare” un debito che il giudice avrebbe considerato non più esigibile.
La rinuncia alla prescrizione
L’art. 2937 c.c. stabilisce che non può rinunciare alla prescrizione chi non può disporre validamente del diritto, e che si può rinunciare solo quando la prescrizione è compiuta. La rinuncia può essere espressa o tacita: il terzo comma precisa che essa può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione. È la ragione per cui, a termine scaduto, la firma su un piano di pagamento o il versamento di una rata in esecuzione di quel piano possono essere considerati come atti con cui il debitore ha mostrato di non voler più far valere la prescrizione. Il debito, da quel momento, non è più tutelato dall’eccezione.
Qui sta la differenza tra il riconoscimento (art. 2944 c.c.), che presuppone la prescrizione ancora in corso e la interrompe, e la rinuncia (art. 2937 c.c.), che presuppone la prescrizione già maturata e la rimuove: in entrambi i casi il risultato pratico per il debitore è lo stesso, cioè la perdita di un argomento difensivo.
Il saldo e stralcio e i “sì” al telefono
Le proposte di saldo e stralcio, con uno sconto e un pagamento in un’unica soluzione entro pochi giorni, sono lo strumento con cui si chiudono la maggior parte dei crediti ceduti. Sul piano della prescrizione, l’accettazione di una proposta può valere come riconoscimento del debito, e il pagamento, una volta eseguito, non è ripetibile. Non si tratta di dire che l’accordo sia da evitare: si tratta di sapere che, se il debito è già prescritto, un accordo di quel tipo rinuncia a un argomento che potrebbe azzerare la pretesa. La scelta fra pagare uno stralcio e contestare la prescrizione è una valutazione da fare con i documenti in mano. Sull’accordo, sulla sua forma e sui contenuti da mettere per iscritto si rimanda alla guida su saldo e stralcio.
Le telefonate di recupero meritano un cenno a parte: una dichiarazione resa al telefono (“sì, quel debito è mio”, “pago la prossima settimana”) è difficile da provare per il creditore, ma se è registrata o annotata può essere allegata come riconoscimento. È prudente non dare conferme sull’esistenza del debito, sugli importi o su impegni di pagamento durante una chiamata, e chiedere che ogni comunicazione avvenga per iscritto.
Pagare per errore o per timore
Il pagamento spontaneo di un debito prescritto non si ripete, anche se il debitore, al momento di pagare, ignorava che il termine fosse scaduto (art. 2940 c.c.). Il caso di chi paga sotto la pressione di minacce o di indicazioni ingannevoli ricade invece in altre regole, legate alla correttezza della condotta del recuperatore e ai vizi del consenso: è una valutazione che dipende dai fatti. Per i limiti alla condotta di servicer e agenzie si rinvia alla guida sulle lettere di recupero per conto di una SPV.
Come si fa valere la prescrizione
Risposta diretta. La prescrizione va eccepita dal debitore, perché il giudice non può rilevarla d’ufficio (art. 2938 c.c.). In pratica, si contesta per iscritto alla richiesta di pagamento e, se il creditore agisce in giudizio, si solleva nell’atto di opposizione o nella comparsa di costituzione, nei termini previsti.
La risposta stragiudiziale
Alla lettera del servicer o dell’agenzia si può rispondere con una comunicazione scritta, spedita con un mezzo che ne provi l’invio (raccomandata o PEC). Nella risposta si contesta l’esigibilità del credito per prescrizione, si chiede di conoscere chi è l’attuale titolare, si chiede copia dei documenti dai quali risultino il credito, il suo ammontare, la data di esigibilità e gli eventuali atti che si pretendono interruttivi. È opportuno evitare, nella stessa comunicazione, dichiarazioni che possano essere lette come riconoscimento: non si afferma che il debito è “dovuto ma vecchio”, e non si offrono pagamenti, neppure a titolo di acconto. Nella risposta si può anche avvalersi del diritto di accesso ai dati personali (art. 15 GDPR), che consente di ottenere i dati trattati sul debitore; è un percorso distinto, su cui torna un altro approfondimento di questa serie.
Una risposta scritta ben formulata non interrompe la prescrizione, se non contiene alcun riconoscimento: può anzi essere utile perché fissa la posizione del debitore prima di un eventuale giudizio.
Il decreto ingiuntivo
Se il creditore chiede e ottiene un decreto ingiuntivo, la prescrizione va fatta valere con l’opposizione, da proporre nel termine di quaranta giorni dalla notifica (artt. 641 e 645 c.p.c.). È il momento decisivo: se l’opposizione non è proposta, il decreto diventa definitivo e il credito, da quel momento, non è più suscettibile di contestazioni sul fatto che sia prescritto, ma soggiace al termine decennale dell’art. 2953 c.c. dal passaggio in giudicato. Sulle eccezioni che si possono sollevare nell’opposizione a un decreto ottenuto da una banca o da un cessionario è disponibile la guida sull’opposizione a decreto ingiuntivo bancario.
Il decreto ingiuntivo chiesto da una società di cartolarizzazione pone anche altri problemi, come la prova della titolarità e quella del credito originario: un tema ulteriore, di cui si occupa un contributo dedicato.
Il precetto e l’esecuzione
Se il creditore dispone di un titolo esecutivo (una sentenza o un decreto ingiuntivo definitivo) e notifica il precetto, la strada dell’eccezione di prescrizione è molto più stretta. Fatti come la prescrizione maturata prima della formazione del titolo giudiziale non possono, di regola, essere fatti valere in sede di opposizione all’esecuzione, perché la loro sede era il giudizio in cui il titolo si è formato. Possono invece essere fatti valere i fatti successivi alla formazione del titolo, come l’ulteriore decorso del termine decennale dell’art. 2953 c.c. senza atti interruttivi. L’opposizione all’esecuzione è disciplinata dall’art. 615 c.p.c. e ha termini e forme proprie, per cui in presenza di un precetto la verifica dei tempi va fatta subito.
Se il credito è già prescritto e il creditore rinuncia
Non è infrequente che il servicer, di fronte a un’eccezione documentata di prescrizione, chiuda la posizione senza agire in giudizio. È un esito possibile, ma non garantito: dipende dalla solidità dell’eccezione, dalla documentazione disponibile e dalle scelte del creditore. Il debitore non deve attendersi, e nessuno può prometterglielo, un risultato in particolare.
Le segnalazioni in banca dati
Un debito prescritto può avere lasciato tracce nelle banche dati dei sistemi di informazione creditizia. La prescrizione del credito e la permanenza o la cancellazione della segnalazione sono due questioni collegate ma distinte, con regole e tempi di conservazione propri. Per le segnalazioni a sofferenza in Centrale Rischi e per le forme di tutela si rinvia alla guida sulla segnalazione a sofferenza e la sua cancellazione.
Gli errori più frequenti
Risposta diretta. Gli errori tipici sono contare gli anni dalla cessione anziché dalla scadenza del credito, dimenticare gli atti interruttivi, pagare un piccolo acconto “per trattare” e non eccepire la prescrizione nel termine dell’opposizione.
Il primo errore è contare il tempo dalla data della cessione o dalla prima lettera del nuovo creditore: il termine si conta dalla scadenza del credito, e la cessione non lo sposta. Il secondo è considerare prescritto un debito perché sono passati molti anni dal contratto, senza controllare le lettere, i pagamenti e gli atti giudiziari intermedi. Il terzo è fare un piccolo pagamento in acconto o firmare un piano di rientro per prendere tempo, senza sapere che il gesto può valere come riconoscimento o rinuncia. Il quarto è trascurare il termine di quaranta giorni dell’opposizione a decreto ingiuntivo: chi lascia scadere quel termine perde la possibilità di sollevare la prescrizione nello stesso giudizio. Il quinto è confondere la prescrizione con la prova del credito: sono argomenti distinti, che possono essere sollevati insieme, in via principale e subordinata.
Sono questioni in cui l’esame dei documenti conta più della regola astratta. Un elenco di anni e di norme non basta: bisogna sapere che cosa è stato ricevuto, che cosa è stato firmato e che cosa è stato pagato.
Domande frequenti
La cessione del credito a una SPV fa ripartire la prescrizione?
No. La cessione trasferisce il credito com’è, con i suoi accessori e con la stessa scadenza (artt. 1260 e 1263 c.c.). Il cessionario subentra nella posizione del creditore originario: il tempo già trascorso conta anche contro di lui, e la data della cessione non è un atto che interrompe la prescrizione.
Dopo quanto tempo si prescrive un debito bancario?
Il termine ordinario è di dieci anni (art. 2946 c.c.). Gli interessi e le prestazioni periodiche, comprese di regola le singole rate, si prescrivono in cinque anni (art. 2948, n. 4, c.c.). Il punto di partenza dipende dal tipo di rapporto: per il conto corrente, di norma dalla chiusura del conto; per il finanziamento a rate, dalla scadenza di ciascuna rata o dalla decadenza dal beneficio del termine o dalla risoluzione del contratto.
Una lettera di sollecito interrompe la prescrizione?
Può interromperla se è un atto scritto di costituzione in mora (art. 2943, quarto comma, c.c.): deve contenere una richiesta di pagamento, arrivare al debitore e provenire dal titolare del credito o da chi agisce per suo conto. Un semplice avviso informativo, privo di intimazione, non ha questo effetto. La prova dell’invio e del contenuto spetta a chi sostiene di avere interrotto il termine.
Un piccolo pagamento o un piano di rientro firmato hanno conseguenze sulla prescrizione?
Sì. Il riconoscimento del debito interrompe la prescrizione (art. 2944 c.c.) e un pagamento parziale, un piano di rientro o una firma su un modulo di adesione possono essere letti come riconoscimento. Se la prescrizione è già maturata, lo stesso comportamento può essere considerato una rinuncia tacita a farla valere (art. 2937, terzo comma, c.c.).
Il giudice può dichiarare la prescrizione senza che il debitore la sollevi?
No. La prescrizione non può essere rilevata d’ufficio dal giudice (art. 2938 c.c.): deve essere eccepita dal debitore nel giudizio, e nel caso del decreto ingiuntivo nell’atto di opposizione, da proporre entro quaranta giorni dalla notifica.
Il debito prescritto sparisce?
Il debito prescritto non può più essere preteso in giudizio se il debitore eccepisce la prescrizione, ma quanto è stato pagato spontaneamente non si può ripetere (art. 2940 c.c.). Per questo è importante verificare i termini prima di pagare o di firmare qualsiasi proposta.
Letture consigliate
- Cartolarizzazione del credito: cosa fare se scrive una SPV
- Quando un debito si prescrive: i termini per tipo di credito
- Lettera di recupero per conto di una SPV: come verificare chi chiede i soldi
- La SPV deve provare di essere titolare del credito
- Saldo e stralcio: l’accordo con il creditore e come si mette per iscritto
- Opposizione a decreto ingiuntivo bancario: le eccezioni nei 40 giorni
- Contestare il conteggio di un debito: interessi e spese
Guida aggiornata a settembre 2026.
Il presente contributo ha finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituisce parere legale e non sostituisce l’esame del caso concreto, che richiede la verifica del contratto, degli estratti conto, delle lettere ricevute, degli eventuali pagamenti e della data di ciascun atto. Per una valutazione della propria posizione è possibile richiedere un appuntamento.
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