ATP ex art. 696-bis c.p.c.: il tentativo obbligatorio prima della causa per responsabilità medica
In sintesi. Chi intende agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria non può rivolgersi direttamente al tribunale con un atto di citazione (o ricorso). La legge Gelli-Bianco (L. 24/2017) impone al danneggiato di esperire, prima del giudizio, un tentativo conciliativo che costituisce condizione di procedibilità dell’azione. Il legislatore offre due strade alternative: l’accertamento tecnico preventivo con finalità conciliativa disciplinato dall’art. 696-bis del codice di procedura civile, oppure la mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010. Nella pratica forense l’ATP è di gran lunga lo strumento più utilizzato, perché consente di ottenere una perizia medico-legale d’ufficio — cioè la risposta tecnica alla domanda cruciale “c’è stato un errore e quale danno ha causato?” — e, contemporaneamente, di tentare un accordo prima della causa. Se la conciliazione riesce, il verbale ha efficacia di titolo esecutivo; se non riesce, la relazione del consulente può essere acquisita nel successivo giudizio di merito, risparmiando tempi e costi. In questa guida, aggiornata al 2026, esaminiamo nel dettaglio cos’è l’ATP, come si propone, chi deve partecipare, come si svolge, cosa succede se non si raggiunge l’accordo, e quali sono le novità normative più recenti.
Cos’è l’accertamento tecnico preventivo (ATP) e perché è così importante nella responsabilità medica?
Risposta diretta. L’ATP ex art. 696-bis c.p.c. è un procedimento giudiziario in cui il giudice nomina un consulente tecnico d’ufficio (CTU) affinché accerti i fatti — in questo caso, se vi sia stata una condotta sanitaria colposa e quale danno ne sia derivato — e tenti la conciliazione delle parti. È il perno processuale delle cause di malasanità perché unisce due funzioni: accertamento e deflazione del contenzioso.
La natura del procedimento
L’accertamento tecnico preventivo disciplinato dall’art. 696-bis c.p.c. non va confuso con l’ATP “classico” dell’art. 696 c.p.c. Quest’ultimo è un provvedimento cautelare e richiede il presupposto dell’urgenza (periculum in mora): si chiede quando vi è il rischio che la prova tecnica venga dispersa o alterata. L’art. 696-bis, al contrario, prescinde dall’urgenza: può essere proposto “anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell’articolo 696”. La sua funzione primaria non è conservativa ma conciliativa: il consulente, prima di depositare la relazione, “tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti” (art. 696-bis, comma 1).
Questa differenza è fondamentale. Nella responsabilità medica la questione tecnica — cioè l’accertamento della colpa sanitaria e del nesso causale con il danno — è il cuore della controversia. L’ATP consente di affrontarla subito, con una perizia d’ufficio completa, e di saggiare le possibilità di un accordo prima di sostenere i costi e i tempi di un giudizio ordinario. Non a caso la Corte di Cassazione (Sez. III, ordinanza 5 maggio 2025 n. 11804) ha chiarito che l’ATP e il successivo giudizio di merito restano procedimenti strutturalmente autonomi, ancorché funzionalmente collegati, e che nella responsabilità sanitaria la finalità di istruzione preventiva risulta prevalente rispetto a quella meramente deflattiva.
Il quadro normativo: art. 8 della legge Gelli-Bianco
L’art. 8 della L. 24/2017 (cd. legge Gelli-Bianco) ha reso l’ATP condizione di procedibilità per tutte le azioni di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria. La norma stabilisce che “chi intende esercitare un’azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell’articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente” oppure, in alternativa, a esperire il procedimento di mediazione ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. 28/2010.
Il campo di applicazione è ampio: sono soggette al tentativo obbligatorio tutte le azioni risarcitorie, siano esse di condanna o anche di mero accertamento, purché riguardino danni derivanti da responsabilità sanitaria ai sensi della legge Gelli.
Cosa succede se non si rispetta la condizione di procedibilità
Se il danneggiato propone direttamente la domanda giudiziale senza aver prima esperito l’ATP (o la mediazione), la controparte o il giudice d’ufficio possono eccepire o rilevare l’improcedibilità. In tal caso il giudice, di regola, non dichiara immediatamente improcedibile la domanda, ma assegna un termine perentorio per presentare il ricorso ex art. 696-bis c.p.c. o avviare la mediazione, secondo il meccanismo previsto per le condizioni di procedibilità. Solo se il termine decorre inutilmente la domanda viene dichiarata improcedibile.
ATP o mediazione: quale scegliere e perché?
Risposta diretta. La legge offre due vie alternative: l’ATP ex art. 696-bis c.p.c. e la mediazione. Non sono cumulative: basta esperirne una. Nella grande maggioranza dei casi di responsabilità medica l’ATP è preferito alla mediazione, perché fornisce una perizia d’ufficio — che è il cuore di queste controversie — e consente di acquisirla nel giudizio di merito.
I vantaggi dell’ATP rispetto alla mediazione
La mediazione è una procedura stragiudiziale, condotta da un mediatore professionista, in cui le parti cercano un accordo con l’aiuto di un terzo neutrale. Il mediatore però non compie accertamenti tecnici: non esamina la cartella clinica, non svolge visite medico-legali, non redige una perizia. In una controversia di responsabilità sanitaria, dove la questione determinante è se vi sia stato un errore e quale danno abbia causato, questa assenza è un limite significativo. Le compagnie di assicurazione e le strutture sanitarie tendono a non formulare proposte transattive serie in assenza di una valutazione tecnica qualificata.
L’ATP, al contrario, offre proprio questo: un consulente d’ufficio (o un collegio di consulenti) nominato dal giudice esamina la documentazione sanitaria, svolge le operazioni peritali, accerta la responsabilità e il danno, e poi tenta la conciliazione sulla base dei propri accertamenti. Se la conciliazione non riesce, la relazione può essere utilizzata nel giudizio di merito. Nulla di paragonabile si ottiene dalla mediazione.
Quando può essere preferita la mediazione
La mediazione può essere un’opzione ragionevole in ipotesi in cui la responsabilità sia sostanzialmente pacifica e la controversia riguardi essenzialmente il quantum del danno, oppure quando il danneggiato disponga già di una perizia medico-legale di parte molto solida. È anche più rapida ed economica, almeno in teoria. Tuttavia queste ipotesi restano minoritarie nella pratica.
Come si propone il ricorso per ATP
Risposta diretta. Il ricorso si deposita presso il tribunale competente, in forma scritta, allegando la documentazione sanitaria essenziale. Il giudice fissa l’udienza di comparizione delle parti e, se accoglie il ricorso, nomina il consulente tecnico d’ufficio.
Competenza territoriale
La competenza appartiene al tribunale del luogo in cui si è verificato il fatto (cioè dove è stata resa la prestazione sanitaria contestata) oppure del luogo di residenza del danneggiato, secondo le regole generali sulla competenza per le obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali. La Corte di Cassazione ha chiarito che la competenza va determinata con riferimento al momento in cui viene proposto il ricorso ex art. 696-bis c.p.c., che costituisce l’atto introduttivo del procedimento ai sensi dell’art. 8 della L. 24/2017.
Contenuto del ricorso
Il ricorso deve contenere l’esposizione sommaria dei fatti, l’indicazione dei soggetti contro cui si intende agire (la struttura sanitaria, il medico, l’assicuratore o una combinazione di questi) e i quesiti per il consulente tecnico d’ufficio. Non è necessario formulare una domanda risarcitoria completa, con la quantificazione del danno in termini precisi, perché l’ATP ha natura di accertamento e non di giudizio di merito. È però opportuno indicare il valore presunto della controversia, ai fini della determinazione del contributo unificato.
Documentazione da allegare
È essenziale allegare la documentazione sanitaria: la cartella clinica completa (comprensiva dei consensi informati, della documentazione infermieristica, dei referti degli esami), gli eventuali referti successivi, e — se già effettuata — la perizia medico-legale di parte. La completezza della documentazione è cruciale: il CTU lavora sui documenti disponibili, e lacune nella produzione documentale possono compromettere l’intero accertamento.
Parti necessarie e litisconsorzio
Un aspetto delicato è l’individuazione delle parti da convenire. La dottrina e la giurisprudenza di merito discutono se, nel procedimento di ATP in materia sanitaria, vi sia litisconsorzio necessario con l’assicuratore della struttura o del medico. L’art. 12 della legge Gelli prevede, per il giudizio di merito, la possibilità di chiamare in causa l’impresa di assicurazione, ma nel procedimento di ATP la questione resta dibattuta. È comunque prassi prudente — e ormai diffusa — notificare il ricorso anche all’assicuratore, per consentirgli di partecipare alle operazioni peritali e, soprattutto, di partecipare al tentativo di conciliazione con pieno potere decisionale.
Come si svolge l’ATP: le fasi del procedimento
Risposta diretta. Il giudice, ricevuto il ricorso, fissa l’udienza, nomina il CTU (o il collegio peritale), formula i quesiti e stabilisce i termini. Il consulente svolge le operazioni peritali, tenta la conciliazione e deposita la relazione. L’intero procedimento dovrebbe concludersi entro sei mesi.
La nomina del consulente tecnico d’ufficio
Nella responsabilità sanitaria il consulente d’ufficio non è un professionista qualsiasi. L’art. 15 della legge Gelli-Bianco impone che l’autorità giudiziaria affidi la consulenza tecnica “a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento”. Si tratta, quindi, di un collegio peritale composto da almeno due figure: un medico legale, che valuta il nesso causale e il danno biologico, e uno specialista della branca clinica interessata (ortopedico, ginecologo, chirurgo, cardiologo, ecc.), che valuta la correttezza della condotta sanitaria alla luce delle linee guida e delle buone pratiche cliniche.
La composizione collegiale è una garanzia di qualità e completezza dell’accertamento, ed è una delle ragioni per cui l’ATP è considerato più affidabile della mediazione in materia sanitaria.
I quesiti
I quesiti sono le domande che il giudice rivolge al CTU. In una tipica ATP per responsabilità medica i quesiti vertono su: la ricostruzione dei fatti clinici, l’individuazione di eventuali condotte colpose (negligenza, imprudenza, imperizia) o difformi dalle linee guida e dalle buone pratiche cliniche, il nesso causale tra la condotta e il danno secondo il criterio del “più probabile che non”, la quantificazione del danno biologico (temporaneo e permanente), e la descrizione di ogni altra voce di danno accertabile (sofferenza, compromissione della capacità lavorativa specifica, necessità di cure future).
Le operazioni peritali
Ricevuto l’incarico, il CTU fissa il calendario delle operazioni: acquisizione dei documenti, eventuale visita medico-legale del danneggiato, esame degli atti clinici, studio della letteratura scientifica pertinente. Le parti possono nominare propri consulenti tecnici di parte (CTP), che partecipano a tutte le operazioni, formulano osservazioni e presentano note critiche alla bozza di relazione. La dialettica tra CTU e CTP è il momento centrale del contraddittorio tecnico.
Il tentativo di conciliazione
Prima di depositare la relazione, il CTU è tenuto a tentare la conciliazione delle parti (art. 696-bis, comma 1, c.p.c.). Nella pratica il tentativo avviene dopo che il consulente ha comunicato le proprie conclusioni, in modo che le parti possano valutare la fondatezza della pretesa. Se le parti raggiungono un accordo, si forma processo verbale della conciliazione, che il giudice rende esecutivo con decreto: quel verbale vale come una sentenza, consente l’esecuzione forzata e l’iscrizione di ipoteca giudiziale, ed è esente dall’imposta di registro.
Tempi del procedimento
L’art. 696-bis c.p.c. — come modificato dal D.L. 19/2026 — prevede che il conferimento dell’incarico al consulente (o, se successivo, il suo giuramento) determina la sospensione del procedimento fino al deposito della relazione, per un periodo comunque non superiore a sei mesi. Nella pratica i tempi possono variare sensibilmente da tribunale a tribunale, ma un ATP ben gestito si conclude mediamente in sei-dodici mesi dall’avvio.
Cosa succede se la conciliazione non riesce?
Risposta diretta. Se il tentativo fallisce, la relazione del CTU può essere acquisita nel giudizio di merito. Il danneggiato ha novanta giorni dal deposito della relazione (o dalla scadenza del termine semestrale) per introdurre il giudizio. Il mancato rispetto del termine non rende improcedibile la domanda, ma fa perdere gli effetti della domanda introdotta con il ricorso per ATP.
L’acquisizione della relazione nel giudizio di merito
L’art. 696-bis, comma 5, c.p.c. stabilisce che “se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito”. Questo è un vantaggio decisivo dell’ATP rispetto alla mediazione: il lavoro peritale svolto non va perduto. La relazione entra nel fascicolo del giudizio di merito e il giudice può fondarvi la decisione, salvo disporre un rinnovo o un supplemento se lo ritenga necessario.
Il termine di novanta giorni
Dalla giurisprudenza più recente emerge un punto importante, chiarito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 11804 del 5 maggio 2025: il termine di novanta giorni dal deposito della relazione per introdurre il giudizio di merito non incide sulla procedibilità della domanda. Il suo mancato rispetto non rende la domanda improcedibile, ma fa perdere gli effetti sostanziali e processuali della domanda inizialmente presentata con il ricorso per ATP. In altre parole, il danneggiato può comunque agire in giudizio anche oltre i novanta giorni, ma con una nuova domanda e senza poter retrodatare gli effetti al momento del ricorso per ATP.
L’introduzione del giudizio di merito
Il giudizio di merito dopo la mancata conciliazione in ATP si introduce, di regola, con le forme del rito semplificato di cognizione (art. 281-decies e ss. c.p.c., nella formulazione post-riforma Cartabia), depositando il ricorso presso lo stesso ufficio giudiziario che ha trattato l’ATP. La competenza è già radicata, il fascicolo peritale è già formato: questo consente di accelerare la fase di merito.
Quanto costa l’ATP per responsabilità medica?
Risposta diretta. I costi comprendono il contributo unificato (dimezzato), l’onorario del CTU, l’eventuale compenso del CTP e le spese legali. L’importo complessivo dipende dalla complessità del caso, ma è generalmente inferiore a quello di un giudizio ordinario completo.
Contributo unificato
Il contributo unificato per l’ATP è pari alla metà dell’importo previsto per il giudizio ordinario in base al valore della causa. Si tratta di un vantaggio economico significativo, soprattutto per controversie di valore elevato.
Onorario del CTU
L’onorario del consulente tecnico d’ufficio è liquidato dal giudice al termine del procedimento, sulla base della complessità dell’incarico e delle tariffe professionali. Nella responsabilità medica, dove il collegio peritale è composto da almeno due professionisti (medico legale e specialista clinico), l’onorario si colloca generalmente in una fascia compresa tra 1.000 e 4.000 euro, ma può essere superiore nei casi di particolare complessità.
Consulente tecnico di parte (CTP)
Il danneggiato ha facoltà — e di regola è vivamente consigliato — di nominare un proprio consulente tecnico di parte, generalmente un medico legale. Il compenso del CTP è a carico della parte che lo nomina, e varia in base alla complessità del caso e agli accordi con il professionista. La presenza del CTP è fondamentale per tutelare gli interessi del danneggiato nel contraddittorio tecnico, formulare osservazioni critiche alla bozza del CTU e orientare le conclusioni peritali.
Spese legali
L’assistenza di un avvocato nel procedimento di ATP è indispensabile, tanto per la redazione del ricorso quanto per il contraddittorio processuale e tecnico. Le spese legali rientrano nei costi complessivi, ma — in caso di esito favorevole — possono essere recuperate in sede di liquidazione delle spese nel giudizio di merito o nell’ambito dell’accordo conciliativo.
Le novità del D.L. 19/2026 sull’art. 696-bis c.p.c.
Risposta diretta. Il decreto-legge 19/2026 ha introdotto modifiche procedurali all’art. 696-bis c.p.c. volte a chiarire i tempi del procedimento e la definizione della fase peritale. Le novità non stravolgono l’impianto ma risolvono alcune ambiguità pratiche.
Il nuovo testo prevede che il conferimento dell’incarico al consulente — o, se successivo, il giuramento — determina la sospensione del procedimento fino al deposito del verbale di conciliazione o della relazione tecnica, per un periodo comunque non superiore a sei mesi. La sospensione non impedisce l’espletamento delle operazioni peritali. Il procedimento si definisce con il decreto che attribuisce efficacia esecutiva al verbale di conciliazione oppure con il deposito della relazione, e il giudice provvede successivamente alla liquidazione delle spese del consulente.
Questa modifica chiarisce un punto che nella pratica aveva generato incertezze: il procedimento di ATP si chiude con il deposito della relazione e non con la liquidazione dei compensi del CTU, consentendo una più netta separazione tra la fase di accertamento-conciliazione e la fase di liquidazione.
Errori da evitare nel procedimento di ATP
Nella pratica forense si riscontrano alcune criticità ricorrenti che possono compromettere l’utilità dell’ATP. È opportuno tenerne conto fin dalla fase di preparazione del ricorso.
Documentazione incompleta
Il primo errore, e il più frequente, è presentare il ricorso senza una documentazione sanitaria completa. La cartella clinica deve essere acquisita integralmente (compresa la documentazione infermieristica, gli esami, i consensi informati), e devono essere prodotti tutti i referti successivi alla prestazione sanitaria contestata. Lacune documentali costringono il CTU a lavorare su basi parziali e possono pregiudicare le conclusioni.
Quesiti generici o inadeguati
I quesiti formulati dal giudice orientano l’intero accertamento peritale. L’avvocato del ricorrente deve proporre quesiti specifici e completi, che coprano tutti gli aspetti rilevanti: ricostruzione dei fatti, individuazione delle condotte colpose, nesso causale, danno biologico temporaneo e permanente, danno alla capacità lavorativa, necessità di cure future. Quesiti troppo vaghi producono perizie incomplete.
Mancata nomina del CTP
Affrontare l’ATP senza un consulente tecnico di parte è un errore strategico grave. Il CTP assiste il danneggiato nelle operazioni peritali, formula osservazioni, contesta eventuali conclusioni sfavorevoli del CTU e può incidere significativamente sull’esito dell’accertamento. La sua assenza lascia il campo al solo CTU e ai consulenti della controparte.
Sottovalutazione del tentativo di conciliazione
L’ATP non è solo una perizia: è anche un tentativo di conciliazione. Le parti — e soprattutto i loro avvocati — dovrebbero affrontarlo con una reale disponibilità alla trattativa, valutando le conclusioni del CTU con pragmatismo. Un accordo raggiunto in sede di ATP evita anni di contenzioso, costi ulteriori e l’alea del giudizio.
Domande frequenti (FAQ)
L’ATP è obbligatorio per tutte le cause di responsabilità medica?
Sì. L’art. 8 della legge Gelli-Bianco lo prevede come condizione di procedibilità per tutte le azioni risarcitorie derivanti da responsabilità sanitaria, senza distinzioni per tipo di struttura (pubblica o privata), specialità medica o entità del danno. L’unica alternativa è la mediazione.
Posso scegliere la mediazione invece dell’ATP?
Sì, la legge prevede le due vie come alternative. In linea generale, però, l’ATP è preferito nella responsabilità medica perché consente di ottenere una perizia d’ufficio — utile sia per la trattativa sia per l’eventuale giudizio di merito — che la mediazione non offre.
Se ho già una perizia medico-legale di parte, devo comunque fare l’ATP?
Sì. La perizia di parte non esonera dalla condizione di procedibilità. L’ATP (o la mediazione) deve essere esperito prima del giudizio di merito. Tuttavia la perizia di parte è utile perché consente al proprio CTP di confrontarsi con il CTU su basi già solide.
L’ATP sospende la prescrizione?
La proposizione del ricorso per ATP produce effetti interruttivi della prescrizione, analogamente alla proposizione della domanda giudiziale. È perciò importante depositare il ricorso prima della scadenza del termine prescrizionale (dieci anni per la struttura sanitaria a titolo contrattuale, cinque anni per il medico a titolo extracontrattuale).
Il giudice del merito è vincolato dalle conclusioni del CTU dell’ATP?
No. Il giudice del merito non è vincolato dalla relazione del CTU depositata in sede di ATP. Può disporre una nuova consulenza tecnica o un supplemento se lo ritenga necessario. Nella pratica, però, i giudici tendono a valorizzare le conclusioni della perizia già svolta, soprattutto se le operazioni peritali si sono svolte nel pieno contraddittorio delle parti.
Il medico vittorioso nell’ATP può chiedere il rimborso delle spese?
La Corte di Cassazione (ord. 13385/2025) ha chiarito che il professionista sanitario non ritenuto responsabile all’esito dell’ATP non può promuovere un giudizio autonomo per ottenere il rimborso delle spese legali e tecniche sostenute nel procedimento. Le spese dell’ATP sono regolate dal giudice al suo interno e non danno luogo a un diritto di credito azionabile separatamente.
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Ultimo aggiornamento: giugno 2026.
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