In sintesi. Nel contenzioso sanitario la prescrizione è spesso il primo ostacolo, e non di rado quello decisivo: un caso tecnicamente fondato può risultare improponibile solo perché i termini si sono consumati mentre il paziente cercava di capire che cosa fosse accaduto. La regola di base discende dal doppio binario dell’art. 7 della legge 24/2017: la struttura sanitaria, pubblica o privata, risponde a titolo contrattuale ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. e l’azione si prescrive nel termine ordinario decennale dell’art. 2946 c.c.; il singolo esercente la professione sanitaria che non abbia assunto un’obbligazione contrattuale direttamente con il paziente risponde ai sensi dell’art. 2043 c.c. e l’azione si prescrive in cinque anni ai sensi dell’art. 2947, primo comma, c.c. La durata, però, è solo metà del problema. La questione realmente delicata riguarda il momento in cui il termine comincia a decorrere: ai sensi dell’art. 2935 c.c. la prescrizione decorre da quando il diritto può essere fatto valere, e la Corte di cassazione ha chiarito che nel danno sanitario ciò non coincide con la data dell’intervento o della visita, ma con il momento in cui il pregiudizio, secondo la diligenza esigibile dall’uomo medio e le conoscenze scientifiche del contesto storico, risulta astrattamente riconducibile alla condotta del sanitario. A questo si aggiungono tre variabili che modificano il calcolo: l’estensione del termine prevista dall’art. 2947, terzo comma, c.c. quando il fatto costituisce reato; la distinzione, in caso di decesso, tra la domanda esercitata iure hereditatis e quella esercitata iure proprio dai congiunti, che la giurisprudenza qualifica come extracontrattuale; e la disciplina degli atti interruttivi, con le regole particolari che governano la mediazione e l’accertamento tecnico preventivo. In questa guida, aggiornata a luglio 2026, si esaminano i termini, la loro decorrenza, le ipotesi di allungamento e sospensione, gli atti idonei a interromperli e gli errori più ricorrenti nel calcolo.
Quali sono i termini di prescrizione nella responsabilità sanitaria
Risposta diretta. Dieci anni per l’azione contro la struttura sanitaria, che risponde a titolo contrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c. richiamati dall’art. 7 della legge 24/2017, con applicazione della prescrizione ordinaria dell’art. 2946 c.c. Cinque anni per l’azione contro il singolo esercente la professione sanitaria che non abbia assunto un’obbligazione contrattuale con il paziente, il quale risponde ex art. 2043 c.c. con applicazione dell’art. 2947, primo comma, c.c.
La differenza tra i due termini non è una scelta arbitraria del legislatore, ma la conseguenza tecnica della qualificazione giuridica delle due responsabilità. L’art. 7 della legge Gelli-Bianco stabilisce che la struttura sanitaria, pubblica o privata, che nell’adempimento della propria obbligazione si avvale dell’opera di esercenti la professione sanitaria risponde delle loro condotte dolose o colpose ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., e ciò vale anche quando quegli esercenti siano stati scelti dal paziente e non siano dipendenti della struttura. Si tratta dunque di responsabilità da inadempimento contrattuale, alla quale si applica il termine ordinario decennale previsto dall’art. 2946 c.c. per tutti i diritti che non abbiano una prescrizione più breve espressamente stabilita.
Lo stesso art. 7 dispone invece che l’esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell’art. 2043 c.c., salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. La responsabilità è quindi, di regola, aquiliana, e l’art. 2947, primo comma, c.c. fissa in cinque anni la prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito.
La clausola di salvezza: quando anche il medico risponde per dieci anni
La formula “salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente” non è una postilla di stile. Individua un’area concreta e tutt’altro che marginale: quella del professionista che stipula direttamente con il paziente il contratto d’opera professionale, tipicamente il medico che opera in regime libero-professionale, in studio privato o in intramoenia con rapporto contrattuale diretto, oppure il chirurgo scelto e retribuito personalmente dal paziente.
In queste ipotesi il rapporto tra paziente e professionista è contrattuale, la responsabilità segue la disciplina dell’art. 1218 c.c. e la prescrizione torna a essere decennale. La verifica va condotta sui documenti: chi ha emesso la fattura, con chi è stato concluso l’accordo, a chi il paziente si è rivolto per la prestazione. Non è un dettaglio formale, perché può spostare di cinque anni la scadenza.
Perché la scelta del soggetto convenuto conta
Da questo assetto discende una conseguenza operativa immediata: quando il termine quinquennale è già decorso, l’azione può comunque risultare proponibile nei confronti della struttura, per la quale il termine decennale è ancora aperto. Non si tratta di un espediente, ma dell’applicazione delle regole sulla natura del rapporto: la struttura risponde di un inadempimento proprio, non della condotta altrui in senso stretto, ed è quindi la disciplina contrattuale a governare l’azione. Su questo doppio binario e sulle sue implicazioni probatorie si rinvia alla guida dedicata alla responsabilità della struttura sanitaria rispetto a quella del medico.
Da quando decorre la prescrizione: il criterio della percepibilità
Risposta diretta. Non dalla data della visita, del ricovero o dell’intervento. Ai sensi dell’art. 2935 c.c. la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, e nel danno sanitario ciò coincide con il momento in cui il pregiudizio, alla stregua della diligenza esigibile dall’uomo medio e del livello di conoscenze scientifiche proprie del contesto storico di riferimento, può essere ricondotto alla condotta colposa o dolosa del sanitario.
È il punto più importante dell’intera materia, e quello sul quale si concentrano la maggior parte degli equivoci. In molte vicende sanitarie il danno non si manifesta contestualmente alla condotta: una diagnosi omessa produce effetti che diventano evidenti mesi o anni dopo, una protesi difettosa mostra i propri limiti a distanza di tempo, un’infezione contratta in ambiente ospedaliero può rivelarsi con una latenza significativa. Se il termine decorresse rigidamente dalla data della prestazione, in molti casi si esaurirebbe prima ancora che il danneggiato possa rendersi conto di avere subito un pregiudizio.
Il diritto civile risolve il problema attraverso l’art. 2935 c.c., che ancora la decorrenza alla possibilità di far valere il diritto. Su questa base la Corte di cassazione, con il celebre gruppo di pronunce delle Sezioni Unite dell’11 gennaio 2008 (tra cui le sentenze nn. 576, 581 e 583), rese in materia di danni da emotrasfusione, ha elaborato il criterio che ancora oggi governa la materia: il termine inizia a decorrere non dal fatto materiale, ma dal momento in cui la malattia viene percepita, o può essere percepita usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, come danno ingiusto causalmente riconducibile alla condotta di un terzo.
La conferma nella giurisprudenza recente
Il principio non è rimasto confinato ai danni da emotrasfusione. La Corte di cassazione, sezione III, con l’ordinanza n. 29859 del 27 ottobre 2023, lo ha applicato al danno da attività medico-chirurgica, affermando che il dies a quo della prescrizione si identifica non già con il momento della verificazione materiale dell’evento lesivo, bensì con quello in cui il pregiudizio, alla stregua della diligenza esigibile all’uomo medio e del livello di conoscenze scientifiche proprie di un determinato contesto storico, possa essere astrattamente ricondotto alla condotta colposa o dolosa del sanitario.
Lo stesso criterio è stato ribadito dalla sezione III con la sentenza n. 19500 del 15 luglio 2025, che ha insistito sulla natura oggettiva della valutazione: ciò che rileva è la conoscibilità del pregiudizio secondo uno standard di ordinaria diligenza, non la disponibilità materiale di una specifica documentazione clinica né la consapevolezza soggettiva del danneggiato.
Un criterio che protegge, ma non premia l’inerzia
Occorre intendersi su questo punto, perché è la fonte di un equivoco frequente e potenzialmente rovinoso. Il criterio della percepibilità non significa che il termine decorre da quando il paziente ha effettivamente compreso di avere subito un danno, né tantomeno da quando ha ottenuto una perizia medico-legale favorevole. Significa che decorre da quando avrebbe potuto comprenderlo usando l’ordinaria diligenza.
La differenza è sostanziale. Se, per esempio, un referto consegnato al paziente segnalava già con chiarezza l’anomalia e la sua possibile derivazione dall’intervento subito, il fatto che il paziente non lo abbia letto, o non ne abbia colto la portata, non sposta in avanti la decorrenza. Il parametro è l’uomo medio, calato però nel contesto concreto: la giurisprudenza tiene conto della complessità tecnica della vicenda, della chiarezza delle informazioni ricevute e dello stato delle conoscenze scientifiche del periodo.
Ne discende un’indicazione pratica che vale più di molte considerazioni teoriche: quando emerge il sospetto che qualcosa non abbia funzionato, la verifica dei termini è il primo accertamento da compiere, prima ancora di ogni valutazione sul merito della vicenda. Attendere di avere certezze mediche complete prima di attivarsi è l’errore che più spesso compromette casi altrimenti fondati.
Il rapporto con la richiesta della cartella clinica
Una precisazione utile riguarda il rapporto tra decorrenza della prescrizione e acquisizione della documentazione sanitaria. Ottenere la cartella clinica è il primo passo tecnico di qualunque valutazione, ma la richiesta di accesso non è di per sé un atto interruttivo della prescrizione, perché non contiene alcuna pretesa risarcitoria: è una domanda di documenti, non una richiesta di adempimento. Chi ritiene di avere subito un danno e si limita a chiedere la cartella non ha fermato alcun termine. Sul valore probatorio della documentazione e sulle conseguenze della sua incompletezza si tornerà più avanti, ma sul piano dei tempi la conclusione è netta: acquisizione dei documenti e interruzione della prescrizione sono due operazioni distinte, che vanno compiute entrambe.
Quando il termine si allunga perché il fatto costituisce reato
Risposta diretta. L’art. 2947, terzo comma, c.c. prevede che se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile. Poiché l’art. 157 c.p. fissa per i delitti un termine minimo di sei anni, nelle ipotesi di lesioni personali colpose o di omicidio colposo il termine civile quinquennale può risultare assorbito da quello previsto per il reato.
Molte vicende di responsabilità sanitaria presentano, sul piano astratto, gli estremi di un reato colposo: le lesioni personali colpose di cui all’art. 590 c.p. o, nei casi più gravi, l’omicidio colposo di cui all’art. 589 c.p. Quando ciò accade entra in gioco il terzo comma dell’art. 2947 c.c., che collega la prescrizione dell’azione civile a quella, se più lunga, prevista per il reato.
L’art. 157 c.p., nel testo introdotto dalla legge 251/2005, stabilisce che la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto. Ne consegue che, quando la condotta sanitaria integri astrattamente un delitto colposo contro la persona, il termine di riferimento risulta più ampio di quello quinquennale ordinariamente applicabile all’illecito aquiliano.
Chi accerta se il fatto è reato
È un profilo tecnicamente delicato e va compreso correttamente. L’applicazione del terzo comma dell’art. 2947 c.c. non presuppone che sia stato instaurato un procedimento penale, né che questo si sia concluso con una condanna. Il giudice civile compie un accertamento autonomo e incidentale: verifica se il fatto, così come dedotto e provato nel giudizio civile, presenti in astratto gli elementi costitutivi di un reato. Se la risposta è positiva, applica il termine più lungo, indipendentemente dall’esito o dall’esistenza del processo penale.
Ciò significa, in concreto, che l’archiviazione del procedimento penale non vincola il giudice civile e non preclude l’applicazione del termine esteso, così come la mancata presentazione di una querela non impedisce di invocarlo. Va aggiunto, per completezza, che il medesimo terzo comma disciplina anche l’ipotesi in cui il reato si estingua per causa diversa dalla prescrizione o intervenga una sentenza penale irrevocabile, prevedendo in tal caso che il termine civile decorra da quella data.
Una possibilità da verificare, non un automatismo
È opportuno un avvertimento di prudenza. L’allungamento del termine non è automatico: dipende dalla qualificazione dei fatti concreti e dalla loro riconducibilità a una fattispecie penale, valutazione che presenta margini di incertezza e che, in un contenzioso, sarà oggetto di contestazione da parte della controparte. Confidare in questa estensione per giustificare un’attivazione tardiva significa costruire la propria posizione su un presupposto discutibile. La regola operativa resta quella opposta: calcolare i termini secondo il criterio più rigoroso e attivarsi in tempo utile rispetto a quello.
Il caso del decesso del paziente: eredi e congiunti
Risposta diretta. Vanno distinte due domande con due termini diversi. La domanda esercitata iure hereditatis riguarda il danno maturato in capo al paziente prima della morte e segue il termine proprio del rapporto che faceva capo al defunto: dieci anni nei confronti della struttura. La domanda esercitata iure proprio dai congiunti per la perdita del rapporto parentale ha invece natura extracontrattuale e soggiace al termine quinquennale, salvo l’allungamento dell’art. 2947, terzo comma, c.c.
Quando il paziente decede, le posizioni giuridiche che possono essere fatte valere sono due e vanno tenute rigorosamente separate, perché non hanno la stessa natura né gli stessi tempi.
La prima è quella che gli eredi esercitano iure hereditatis: subentrano nel diritto al risarcimento che era già entrato nel patrimonio del defunto, tipicamente il danno biologico terminale e il danno morale sofferto nell’intervallo tra la condotta lesiva e la morte. Trattandosi del medesimo diritto, la disciplina è quella del rapporto che faceva capo al de cuius: se il paziente era legato alla struttura da un rapporto contrattuale, il termine è decennale, e la sua decorrenza si calcola con riferimento alla percepibilità del danno in capo al defunto.
La seconda è quella che i congiunti esercitano iure proprio per il danno da perdita del rapporto parentale, che non transita per l’eredità ma nasce direttamente in capo a ciascuno di loro. Su questo punto la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 14471/2022, ha affermato che la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti dei congiunti che agiscano per i soli danni riflessi ha natura extracontrattuale, con la conseguenza che il termine applicabile è quello quinquennale dell’art. 2947 c.c.
La posizione del nascituro
La stessa pronuncia ha però distinto la posizione dei congiunti da quella del nascituro. Quest’ultimo rientra nella categoria dei terzi protetti dal contratto concluso tra la gestante e la struttura sanitaria: il rapporto che si instaura tra il nato e la struttura ha quindi natura contrattuale, con applicazione del termine decennale. È una distinzione di grande rilievo pratico nel contenzioso da danni verificatisi durante la gravidanza o il parto, sul quale si veda anche la guida all’errore in ostetricia e ai danni da parto.
Danni al minore e sospensione della prescrizione
Un equivoco ricorrente riguarda i danni subiti da un minore. Si tende a ritenere che la prescrizione resti in ogni caso sospesa fino al compimento della maggiore età. Non è così. L’art. 2942, n. 1, c.c. dispone che la prescrizione rimane sospesa contro i minori non emancipati e gli interdetti per infermità di mente soltanto per il tempo in cui non hanno rappresentante legale, e per i sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell’incapacità.
Il minore che abbia genitori esercenti la responsabilità genitoriale ha un rappresentante legale: la prescrizione, dunque, corre regolarmente. Sono i genitori a doversi attivare tempestivamente per conto del figlio, e la loro eventuale inerzia non riapre i termini al raggiungimento della maggiore età. È un profilo che, nel contenzioso relativo a danni neonatali con esiti permanenti, merita la massima attenzione.
Come si interrompe la prescrizione
Risposta diretta. Ai sensi dell’art. 2943 c.c. la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, dalla domanda di arbitrato e da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore. Nella pratica: una raccomandata o una PEC contenente una richiesta di risarcimento chiara e inequivoca. L’effetto si produce dalla ricezione e, per l’art. 2945 c.c., da quel momento inizia a decorrere un nuovo termine di pari durata.
L’interruzione è lo strumento con cui il titolare del diritto manifesta la volontà di farlo valere e azzera il tempo trascorso. La disciplina generale è contenuta negli artt. 2943 e seguenti c.c. e si applica integralmente al contenzioso sanitario.
Il quarto comma dell’art. 2943 c.c. è la disposizione di uso più frequente: la prescrizione è interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore. La giurisprudenza ha precisato i requisiti dell’atto interruttivo stragiudiziale. Occorre la forma scritta; occorre l’esplicitazione di una pretesa, cioè una richiesta o un’intimazione di adempimento; occorre che da essa emerga in modo inequivoco la volontà del titolare del diritto di farlo valere nei confronti del soggetto passivo. Non è invece necessaria la quantificazione dell’importo richiesto, né l’indicazione analitica delle ragioni giuridiche: una richiesta generica ma chiara nell’oggetto è idonea.
A chi va indirizzata la richiesta
È il profilo su cui si commettono più errori. L’atto interruttivo produce effetto soltanto nei confronti del destinatario al quale è rivolto. Una raccomandata inviata alla sola struttura sanitaria non interrompe la prescrizione nei confronti del medico, e viceversa. Poiché i due termini hanno durata diversa e i due soggetti possono essere entrambi convenuti in giudizio, la scelta corretta è indirizzare l’atto a tutti i soggetti potenzialmente responsabili: la struttura, i sanitari coinvolti e, ove noti, i rispettivi assicuratori.
Va inoltre ricordato che l’atto di costituzione in mora produce effetto dal momento in cui perviene al destinatario, non dalla spedizione. Chi invia una raccomandata negli ultimi giorni utili si espone a un rischio concreto: se la ricezione interviene dopo la scadenza, l’atto è inefficace. La giurisprudenza ha peraltro chiarito che opera anche in questa materia la presunzione di conoscenza dell’art. 1335 c.c., sicché la raccomandata giunta all’indirizzo del destinatario e non ritirata può comunque produrre i propri effetti.
L’effetto istantaneo e l’effetto permanente
La distinzione tra le due forme di interruzione ha conseguenze pratiche rilevanti. L’atto stragiudiziale di costituzione in mora ha effetto istantaneo: interrompe la prescrizione e, dalla data della sua ricezione, comincia a decorrere un nuovo termine di durata pari a quello originario. Chi invia una diffida alla struttura sanitaria guadagna dunque altri dieci anni; chi la invia al medico, altri cinque.
La notificazione dell’atto introduttivo del giudizio produce invece, ai sensi dell’art. 2945, secondo comma, c.c., un effetto permanente: la prescrizione non corre fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.
Il riconoscimento del debito
L’art. 2944 c.c. prevede un’ulteriore ipotesi: la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte del soggetto contro il quale il diritto può essere fatto valere. Nel contenzioso sanitario il profilo emerge quando la struttura o la compagnia assicurativa formulano una proposta transattiva o compiono atti che presuppongono l’esistenza dell’obbligazione. La valutazione richiede cautela, perché le comunicazioni assicurative sono spesso formulate con clausole di riserva volte proprio a evitare che possano essere interpretate come riconoscimento. Non è quindi prudente affidarsi a un riconoscimento implicito: se il termine si avvicina, l’atto formale di costituzione in mora resta la scelta corretta.
ATP, mediazione e prescrizione: gli effetti dei procedimenti preliminari
Risposta diretta. La notificazione del ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. ha efficacia interruttiva ai sensi dell’art. 2943 c.c. Per la mediazione, l’art. 8, comma 2, del d.lgs. 28/2010 stabilisce che la domanda produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta, dal momento in cui la comunicazione della domanda perviene a conoscenza delle parti.
L’art. 8 della legge 24/2017 impone, come condizione di procedibilità dell’azione risarcitoria per responsabilità sanitaria, il preventivo ricorso per accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi ex art. 696-bis c.p.c., in alternativa al procedimento di mediazione previsto dall’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. 28/2010. Poiché questi procedimenti richiedono tempo, è essenziale sapere che effetto producono sui termini di prescrizione.
Quanto all’accertamento tecnico preventivo, la notificazione del ricorso è considerata atto idoneo a interrompere la prescrizione ai sensi dell’art. 2943 c.c.: il ricorso, per quanto finalizzato alla composizione della lite, manifesta in modo inequivoco la volontà di far valere il diritto nei confronti dei soggetti evocati. Anche in questo caso, l’effetto si produce solo verso le parti alle quali il ricorso è notificato: chi non è stato chiamato nell’ATP resta estraneo all’interruzione.
Quanto alla mediazione, l’art. 8, comma 2, del d.lgs. 28/2010, nel testo risultante dalla riforma attuata con il d.lgs. 149/2022, contiene una precisazione di grande rilievo pratico. Gli effetti sulla prescrizione e sulla decadenza non si producono con il deposito della domanda presso l’organismo di mediazione, ma dal momento in cui la comunicazione della domanda perviene a conoscenza delle altre parti. Il deposito, da solo, non basta. Chi presenta una domanda di mediazione a ridosso della scadenza del termine deve dunque considerare i tempi necessari alla comunicazione, che la norma pone a carico della segreteria dell’organismo.
I termini interni al procedimento
Merita infine un cenno il rapporto tra i termini della prescrizione e quelli che scandiscono il procedimento di ATP. L’art. 8 della legge Gelli prevede che il procedimento di consulenza tecnica preventiva debba concludersi entro sei mesi dal deposito del ricorso e che, in caso di mancata conciliazione, la domanda di merito debba essere proposta entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine semestrale. Il mancato rispetto del termine di novanta giorni non determina l’improcedibilità della domanda, ma comporta la perdita della retroattività degli effetti sostanziali e processuali collegati alla proposizione del ricorso: un profilo che, quando i termini di prescrizione sono prossimi alla scadenza, può rivelarsi decisivo. Il funzionamento complessivo dello strumento è analizzato nella guida all’ATP ex art. 696-bis c.p.c. nella responsabilità medica.
Gli errori più frequenti nel calcolo dei termini
Risposta diretta. I tre errori più ricorrenti sono: attendere la conclusione degli accertamenti medico-legali prima di compiere qualunque atto interruttivo; indirizzare la richiesta a un solo soggetto tra quelli potenzialmente responsabili; confidare nell’allungamento del termine derivante dalla rilevanza penale del fatto senza averne verificato i presupposti.
Il primo errore è quello dell’attesa. È comprensibile voler capire, prima di attivarsi formalmente, se esistano i presupposti tecnici per una domanda risarcitoria: nessuno desidera muovere una contestazione infondata. Il punto è che l’invio di una richiesta di risarcimento a fini interruttivi non impegna a promuovere alcun giudizio e non pregiudica in alcun modo la successiva valutazione. È un atto conservativo, che serve unicamente a mantenere aperta una possibilità. Rinunciarvi in attesa di certezze significa assumere un rischio senza alcun corrispettivo.
Il secondo errore riguarda i destinatari. Come si è visto, l’interruzione opera soltanto verso chi riceve l’atto. Nelle vicende che coinvolgono più reparti, più strutture o più professionisti in momenti diversi del percorso di cura, ricostruire l’elenco completo dei soggetti da raggiungere è un’operazione tecnica che presuppone la lettura della documentazione sanitaria.
Il terzo errore è l’affidamento sull’art. 2947, terzo comma, c.c. Confidare che il fatto sarà qualificato come reato, e che quindi il termine sarà più ampio, è una scommessa sull’esito di una valutazione futura e opinabile. Il calcolo prudente va condotto sul termine più breve.
Un quarto errore, meno appariscente ma non meno insidioso, consiste nel calcolare la decorrenza a partire dalla data della perizia medico-legale di parte. La relazione tecnica non è l’evento che rende percepibile il danno: è lo strumento che ne misura l’entità. Ancorare a essa il dies a quo espone a una contestazione fondata.
Che cosa fare quando il termine si avvicina
Risposta diretta. Acquisire senza indugio la documentazione sanitaria completa, ricostruire i soggetti coinvolti nel percorso di cura, inviare a ciascuno di essi una richiesta scritta di risarcimento idonea a interrompere la prescrizione e, solo dopo aver messo in sicurezza i termini, procedere con la valutazione medico-legale e con la scelta tra ATP e mediazione.
L’ordine delle operazioni ha una sua logica precisa. Il primo passo consiste nel richiedere copia integrale della cartella clinica, dei referti, dei verbali di pronto soccorso, delle immagini degli esami strumentali su supporto digitale e della documentazione infermieristica. Il diritto di accesso spetta al paziente e, in caso di decesso, agli eredi. Serve non solo alla valutazione tecnica, ma anche a identificare i soggetti intervenuti.
Il secondo passo consiste nella ricostruzione dei potenziali responsabili: la struttura o le strutture presso cui si sono svolti gli episodi rilevanti, i sanitari che vi hanno preso parte, gli eventuali professionisti in regime libero-professionale.
Il terzo passo è l’invio degli atti interruttivi a ciascuno di essi, con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, in tempo utile perché la ricezione avvenga prima della scadenza.
Il quarto passo, una volta che i termini sono stati messi in sicurezza, è la valutazione medico-legale, condotta congiuntamente da un medico legale e da uno specialista della disciplina interessata, che accerti la sussistenza della colpa, del nesso causale e del danno. Sui criteri di quantificazione si rinvia alla guida al calcolo del danno biologico e alle tabelle.
Il quinto passo, se la valutazione tecnica è positiva, è l’attivazione della procedura obbligatoria, con la scelta tra ricorso per ATP ex art. 696-bis c.p.c. e domanda di mediazione, e la successiva introduzione del giudizio di merito nei termini previsti.
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Domande frequenti
Sono passati sette anni dall’intervento: è troppo tardi?
Non necessariamente. Il termine quinquennale riguarda l’azione contro il singolo esercente la professione sanitaria che abbia agito al di fuori di un rapporto contrattuale diretto con il paziente; l’azione contro la struttura, di natura contrattuale, si prescrive in dieci anni. Va inoltre verificato il momento di decorrenza, che non coincide necessariamente con la data dell’intervento, e l’eventuale applicabilità del termine più lungo previsto per il reato. La risposta richiede l’esame della documentazione e la ricostruzione della cronologia.
La richiesta della cartella clinica interrompe la prescrizione?
No. L’accesso alla documentazione sanitaria è una richiesta di documenti, non una richiesta di adempimento, e non contiene alcuna pretesa risarcitoria. Per interrompere la prescrizione occorre un atto scritto che manifesti in modo inequivoco la volontà di far valere il diritto al risarcimento, ai sensi dell’art. 2943, quarto comma, c.c. Le due attività sono distinte e vanno compiute entrambe.
Una raccomandata inviata alla struttura vale anche verso il medico?
No. L’atto interruttivo produce effetto soltanto nei confronti dei destinatari ai quali è indirizzato. Per questo, quando i soggetti potenzialmente responsabili sono più d’uno, la richiesta va inviata a ciascuno di essi. Lo stesso vale per il ricorso per accertamento tecnico preventivo, che interrompe la prescrizione soltanto verso le parti alle quali è notificato.
Se ho già inviato una diffida, ogni quanto devo rinnovarla?
L’atto di costituzione in mora ha effetto istantaneo: dalla sua ricezione decorre un nuovo termine di durata pari a quello originario, dieci o cinque anni a seconda del destinatario. Non è quindi necessario rinnovarlo periodicamente, salvo che il termine si avvicini nuovamente a scadenza. Il conteggio va tenuto per ciascun destinatario separatamente, perché le date di ricezione possono differire.
La prescrizione resta sospesa se il danneggiato è un bambino?
Solo in parte, e non nel senso che comunemente si ritiene. L’art. 2942, n. 1, c.c. sospende la prescrizione contro i minori non emancipati soltanto per il tempo in cui essi non hanno un rappresentante legale, e per i sei mesi successivi alla nomina. Il minore i cui genitori esercitano la responsabilità genitoriale ha un rappresentante legale: il termine, quindi, decorre regolarmente e spetta ai genitori attivarsi per suo conto.
Il procedimento penale in corso sospende la prescrizione civile?
No, la pendenza del procedimento penale non produce di per sé un effetto sospensivo del termine civile. Ciò che rileva è la diversa disposizione dell’art. 2947, terzo comma, c.c., che consente di applicare all’azione civile la prescrizione più lunga prevista per il reato, e che disciplina espressamente l’ipotesi di estinzione del reato per causa diversa dalla prescrizione o di sentenza penale irrevocabile. Chi confida nel processo penale senza compiere atti interruttivi in sede civile assume un rischio non necessario.
La domanda di mediazione depositata l’ultimo giorno utile salva il termine?
Occorre prudenza. L’art. 8, comma 2, del d.lgs. 28/2010 collega gli effetti sulla prescrizione e sulla decadenza non al deposito della domanda presso l’organismo, ma al momento in cui la comunicazione della domanda perviene a conoscenza delle altre parti. Fra i due momenti intercorre un intervallo che dipende dall’attività della segreteria dell’organismo, e affidarvisi a ridosso della scadenza espone a un rischio evitabile con un semplice atto di costituzione in mora.
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Guida aggiornata a luglio 2026.
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