Verifica del beneficiario (VoP): cosa cambia sui bonifici e chi paga se l’IBAN è sbagliato

Verifica del beneficiario (VoP): cosa cambia sui bonifici e chi paga se l’IBAN è sbagliato

In sintesi. Da qualche tempo, quando si dispone un bonifico, prima della conferma compare un messaggio che dice se il nome del beneficiario corrisponde davvero all’IBAN digitato. Non è un’iniziativa commerciale della singola banca: è un obbligo di legge. Il regolamento (UE) 2024/886 sui pagamenti istantanei ha inserito nel regolamento (UE) n. 260/2012 un nuovo art. 5-quater, che impone ai prestatori di servizi di pagamento di offrire il servizio di verifica del beneficiario (in inglese Verification of Payee, VoP) prima che il pagamento venga autorizzato. Per i prestatori dell’area euro l’obbligo si applica dal 9 ottobre 2025 e riguarda i bonifici in euro, sia istantanei sia ordinari; il servizio è gratuito e non richiede attivazione. Gli esiti possibili sono quattro: corrispondenza, corrispondenza parziale (con indicazione del nome effettivo del titolare del conto), mancata corrispondenza, verifica non possibile. Il punto più importante, e il meno raccontato, è che la verifica non blocca il pagamento: la decisione finale resta al pagatore, e proprio per questo l’esito della verifica sposta gli equilibri della responsabilità. Resta infatti ferma la regola dell’identificativo unico, per cui il bonifico accreditato sull’IBAN indicato dal cliente è correttamente eseguito (art. 24 del D.Lgs. 11/2010, attuativo dell’art. 88 della direttiva PSD2): se la banca ha fatto la verifica e ha avvisato, non risponde dell’accredito a un beneficiario diverso da quello voluto. Se invece la banca non ha rispettato gli obblighi di verifica, deve rimborsare immediatamente il pagatore e ripristinare il conto. Attenzione a due confini spesso confusi: l’esonero riguarda l’esecuzione, non gli obblighi successivi (restano i ragionevoli sforzi di recupero ex art. 25 del D.Lgs. 11/2010); e tutto questo presuppone un’operazione autorizzata, perché per le operazioni non autorizzate valgono regole diverse e più favorevoli al cliente. Questa guida spiega come funziona la verifica, cosa significano gli esiti, chi paga quando qualcosa va storto e cosa fare se il bonifico è già partito.

Che cos’è la verifica del beneficiario e da quando si applica

Risposta diretta. La verifica del beneficiario è il controllo con cui la banca del pagatore, subito dopo l’inserimento dei dati e prima dell’autorizzazione del bonifico, chiede alla banca del beneficiario se l’IBAN indicato appartiene davvero alla persona indicata, e comunica l’esito al cliente. È prevista dall’art. 5-quater del regolamento (UE) n. 260/2012, introdotto dal regolamento (UE) 2024/886, e per i prestatori dell’area euro si applica dal 9 ottobre 2025.

Per capire il senso della novità occorre partire da come funzionava (e per certi versi funziona ancora) un bonifico. Nel sistema dei pagamenti europei, il dato che conta per l’accredito è l’IBAN: il nome del beneficiario, per quanto scritto nell’ordine, non veniva controllato da nessuno. Era una scelta di efficienza, perché un sistema che si limita a leggere un codice numerico è rapidissimo e automatizzabile, ma aveva un costo: bastava un errore di battitura, o un IBAN sostituito da un truffatore in una fattura, perché il denaro finisse a una persona diversa da quella a cui si voleva pagare, senza che nulla, nel percorso, accendesse una spia. Il legislatore europeo è intervenuto proprio su questo punto cieco, e lo ha fatto insieme alla diffusione dei bonifici istantanei, dove il problema si amplifica perché l’accredito è irrevocabile e avviene in pochi secondi.

La fonte: il regolamento sui pagamenti istantanei

Il regolamento (UE) 2024/886, noto come Instant Payments Regulation, ha modificato il regolamento (UE) n. 260/2012 (quello che aveva istituito l’area unica dei pagamenti in euro) con due obiettivi dichiarati: rendere i bonifici istantanei in euro un servizio ordinario, offerto da tutti i prestatori e a condizioni non peggiori di quelle dei bonifici tradizionali; e ridurre i rischi di frode connessi proprio alla rapidità e irrevocabilità di questi trasferimenti. La verifica del beneficiario è lo strumento scelto per il secondo obiettivo, ed è collocata nel nuovo art. 5-quater. La gratuità del servizio è sancita a monte: i servizi previsti dall’art. 5-quater sono prestati agli utenti a titolo gratuito.

È utile notare che la disciplina è contenuta in un regolamento, e non in una direttiva: si applica quindi direttamente in tutti gli Stati membri, senza bisogno di una legge nazionale di recepimento. Chi cerca la norma in un decreto italiano non la trova, e questo genera confusione: il testo da leggere è quello europeo, che convive con il D.Lgs. 11/2010, cioè la disciplina italiana dei servizi di pagamento che attua le direttive PSD e PSD2.

Quali bonifici sono coperti, e da quando

L’ambito è più ampio di quanto il nome del regolamento suggerisca. La verifica non riguarda solo i bonifici istantanei, ma i bonifici in euro in generale, quindi anche quelli ordinari: è quanto ha chiarito anche la Banca d’Italia, precisando che dal 9 ottobre 2025 la verifica è prevista per i bonifici “sia ordinari sia istantanei”. Quanto ai tempi, l’art. 5-quater distingue: i prestatori di servizi di pagamento situati in Stati membri la cui moneta è l’euro si conformano dal 9 ottobre 2025; per quelli situati in Stati membri con una moneta diversa dall’euro il termine è più lontano, fissato al 9 luglio 2027 per le operazioni in euro.

Restano fuori dal perimetro, invece, i pagamenti che non seguono lo schema del bonifico in euro nell’area SEPA: per esempio i trasferimenti verso Paesi extraeuropei o in valuta diversa. In questi casi il messaggio che l’utente incontra è, al più, un avviso della singola banca, non l’esito della verifica prevista dal regolamento.

Un servizio gratuito, automatico e che non si può aggirare

Tre caratteristiche meritano attenzione perché incidono sui diritti del cliente. La prima: il servizio è gratuito, e non può essere trasformato in un’opzione a pagamento o in un “servizio premium”. La seconda: è automatico, nel senso che la banca deve offrirlo senza che il cliente lo richieda o lo attivi; se un cliente non vede mai alcun esito quando dispone un bonifico in euro, c’è un problema che merita una contestazione scritta. La terza: la verifica deve avvenire prima dell’autorizzazione, perché è proprio in quel momento che l’informazione serve; una comunicazione che arrivasse dopo l’esecuzione non assolverebbe l’obbligo, dato che il pagamento sarebbe ormai partito.

L’art. 5-quater disciplina anche i casi particolari. Se l’ordine è impartito su supporto cartaceo, la verifica va effettuata al momento della ricezione dell’ordine, salvo che il pagatore sia presente. E se i dati provengono da un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento (le applicazioni che dispongono pagamenti sul conto per conto dell’utente), è quest’ultimo a dover garantire la correttezza delle informazioni sul beneficiario. Sia i prestatori sia i soggetti coinvolti devono inoltre mantenere solide procedure interne che assicurino l’esattezza dei dati.

Come funziona in concreto: i quattro esiti della verifica

Risposta diretta. La banca del pagatore interroga quella del beneficiario e restituisce, in pochi secondi, uno di quattro esiti: corrispondenza, corrispondenza parziale, mancata corrispondenza, verifica non possibile. Nei casi diversi dalla piena corrispondenza la banca deve avvisare il pagatore prima che questi autorizzi, avvertendolo che l’autorizzazione potrebbe comportare il trasferimento dei fondi su un conto non appartenente al beneficiario indicato.

Il meccanismo è un dialogo tra intermediari: nessuna banca “vede” i conti dell’altra, si limita a chiedere e a ricevere un esito. Il risultato viene mostrato al cliente con logiche grafiche che variano da banca a banca (spesso un semaforo verde, giallo, rosso), ma la sostanza giuridica è identica ovunque, perché discende dal regolamento e non dalle scelte del singolo intermediario.

Corrispondenza

È l’esito più semplice: IBAN e nome coincidono. Il cliente può procedere con un margine di sicurezza in più, perché sa che quel conto appartiene effettivamente alla persona o all’impresa indicata. Va detto con onestà che la corrispondenza non è una garanzia di non essere vittima di una truffa: significa soltanto che i soldi arrivano a chi si è scritto. Se è stato il truffatore a convincere la vittima a pagare lui, magari con un’identità credibile e un conto intestato a sé o a un prestanome, l’esito sarà tranquillamente “corrispondenza”. La verifica difende dall’IBAN sbagliato, non dall’inganno sul destinatario giusto.

Corrispondenza parziale

È l’esito più interessante, e anche il più delicato. Si ha quando i dati sono simili ma non identici: un nome abbreviato, un secondo nome mancante, una ragione sociale scritta in forma diversa, un banale refuso. In questo caso la banca comunica al pagatore il nome effettivo del titolare del conto, in modo che sia lui a valutare se si tratta davvero della persona a cui intende pagare. È una scelta ragionevole del legislatore: senza quell’indicazione, l’avviso sarebbe inutile, perché il cliente non avrebbe elementi per decidere.

Proprio qui, però, serve attenzione. Una corrispondenza parziale può essere del tutto innocua (si è scritto “Mario Rossi” invece di “Mario Giuseppe Rossi”) oppure il segnale di qualcosa che non torna (il nome mostrato è quello di una persona del tutto diversa, magari con una lieve assonanza). Leggere il nome che la banca restituisce, e non limitarsi a cliccare “prosegui”, è il gesto che fa la differenza, anche perché – come si vedrà – da quel clic dipende l’allocazione del rischio.

Mancata corrispondenza

Il nome indicato non è quello del titolare dell’IBAN. È l’ipotesi in cui l’avviso è più netto e in cui, salvo spiegazioni plausibili, è opportuno fermarsi e verificare i dati per un canale diverso da quello in cui si è ricevuto l’IBAN (per esempio richiamando il fornitore a un numero già noto, non a quello indicato nella mail sospetta). Sono i casi tipici della fattura manomessa e dell’email compromessa, in cui il truffatore sostituisce le coordinate lasciando tutto il resto identico.

Verifica non possibile

La banca del beneficiario non è in grado di rispondere: può accadere per un problema tecnico, per tempi di risposta scaduti o perché il conto non rientra nell’ambito coperto dal servizio. Non è di per sé un indizio di frode, ma è un’informazione che il cliente deve ricevere, perché significa che in quel caso il controllo non ha avuto luogo e il pagamento torna a viaggiare “alla cieca”, secondo la regola tradizionale dell’IBAN.

Se procedo lo stesso: responsabilità, rimborso e ruolo dell’avviso

Risposta diretta. La verifica non impedisce l’autorizzazione: il pagatore può sempre decidere di andare avanti. Se lo fa e la banca aveva adempiuto correttamente ai propri obblighi di verifica, la banca non risponde dell’accredito a un beneficiario diverso da quello voluto, perché vale la regola dell’identificativo unico. Se invece la banca non ha adempiuto – non ha fatto la verifica, o non ha segnalato la discrepanza – e da ciò è derivata un’operazione difettosa, deve rimborsare immediatamente l’importo e ripristinare il conto.

La regola dell’identificativo unico: l’IBAN prevale sul nome

È il cardine dell’intera materia e conviene enunciarlo con chiarezza. Secondo l’art. 24 del D.Lgs. 11/2010 – che nel diritto italiano attua l’art. 88 della direttiva (UE) 2015/2366 (PSD2) – quando un ordine di pagamento è eseguito conformemente all’identificativo unico (per il bonifico: l’IBAN), l’operazione si considera eseguita correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall’identificativo. Se l’identificativo fornito dall’utente è inesatto, il prestatore non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione, e ciò vale anche se l’utente ha fornito informazioni ulteriori rispetto all’IBAN, come appunto il nome del beneficiario.

È una regola che sorprende molti clienti, i quali danno per scontato che la banca “controlli” a chi stanno pagando. Fino all’introduzione della verifica del beneficiario, semplicemente, nessuno lo faceva: il nome era un dato di contorno. La novità del 2024/886 non ribalta questa regola – il nome non diventa il dato che comanda l’accredito – ma vi innesta un obbligo informativo a monte, che serve a mettere il pagatore in condizione di accorgersi dell’errore prima di autorizzare.

I due lati dell’art. 5-quater, par. 8

Il paragrafo 8 dell’art. 5-quater è la disposizione che tiene insieme il sistema, e va letto in entrambe le direzioni.

Da un lato, conferma l’esonero: il prestatore non è responsabile dell’esecuzione di un bonifico verso un beneficiario non voluto sulla base di un identificativo unico errato, ai sensi dell’art. 88 della direttiva (UE) 2015/2366, a condizione che abbia soddisfatto i requisiti dell’articolo, cioè che abbia effettuato la verifica e fornito le notifiche dovute. La condizione, com’è evidente, non è un dettaglio: è l’elemento che l’intermediario deve essere in grado di dimostrare.

Dall’altro lato, prevede la conseguenza opposta: se il prestatore non si conforma ai requisiti e da ciò deriva un’operazione difettosa, deve rimborsare senza indugio al pagatore l’importo del bonifico e riportare il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione non avesse avuto luogo. È la ragione per cui il paragrafo 7 impone al prestatore di informare il pagatore delle conseguenze che l’autorizzazione data nonostante la notifica produce sulla responsabilità e sul diritto al rimborso: l’avviso, in altre parole, non è una cortesia, ma un passaggio che la banca deve compiere per potersi poi giovare dell’esonero.

L’avviso ignorato non è una firma in bianco

Le comunicazioni commerciali di molti intermediari riassumono il tutto con una formula netta: “se procedi, la banca è sollevata da ogni responsabilità”. La sintesi è comprensibile, ma va precisata, perché rischia di scoraggiare chi avrebbe comunque delle tutele.

In primo luogo, l’esonero riguarda la responsabilità per l’esecuzione dell’operazione, non ogni obbligo dell’intermediario. Anche quando non risponde dell’accredito, la banca del pagatore è tenuta – lo prevede l’art. 25, comma 3, del D.Lgs. 11/2010 – a compiere ogni ragionevole sforzo per recuperare i fondi, e la banca del beneficiario è obbligata a cooperare, comunicando le informazioni utili. Se il recupero non riesce, il pagatore ha diritto di ottenere, su richiesta scritta, le informazioni necessarie per agire nei confronti di chi ha materialmente incassato le somme. Un rifiuto opposto a questa richiesta è esso stesso contestabile.

In secondo luogo, l’esonero presuppone che la banca abbia davvero adempiuto: che la verifica sia stata effettuata, che l’esito sia stato comunicato in modo comprensibile e prima dell’autorizzazione, e che l’informativa sulle conseguenze sia stata resa. Un avviso generico, ambiguo, annegato in una schermata o mostrato dopo la conferma non è ciò che il regolamento richiede. Poiché l’esonero opera “a condizione che” i requisiti siano soddisfatti, è l’intermediario ad avere interesse a documentarlo.

In terzo luogo – ed è il punto più importante – tutto questo vale per le operazioni che il cliente ha autorizzato.

Verifica del beneficiario e truffe: cosa cambia davvero per la vittima

Risposta diretta. La verifica riduce i danni da errore e da IBAN sostituito, ma non trasforma in operazione non autorizzata ciò che il cliente ha autorizzato, né toglie tutele a chi un’operazione non l’ha mai autorizzata. La distinzione tra operazione autorizzata e non autorizzata resta la linea di confine che decide gli oneri della prova e, con essi, gran parte dell’esito delle contestazioni.

Operazione autorizzata e operazione non autorizzata

Quando il cliente presta il consenso all’operazione – digita i dati, conferma con le credenziali, approva la notifica – l’operazione è autorizzata, anche se è stato indotto a farlo con l’inganno. In questo scenario si applicano le regole viste sopra: identificativo unico, verifica del beneficiario, obblighi di recupero.

Quando invece il consenso manca – perché il pagamento è stato disposto da un terzo che si è impossessato delle credenziali, o perché il cliente è stato indotto a inserire codici che, a sua insaputa, autorizzavano un’operazione diversa da quella che credeva – si entra nel campo delle operazioni non autorizzate, disciplinato dagli artt. 10, 11 e 12 del D.Lgs. 11/2010. Qui l’impianto è rovesciato a favore del cliente: è la banca a dover provare che l’operazione era stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata, e che non ha inciso un malfunzionamento; e l’utilizzo dello strumento registrato dai sistemi non basta, di per sé, a dimostrare che l’operazione fosse autorizzata o che vi sia stato dolo o colpa grave dell’utente. Su questi temi si rinvia alla guida completa alle truffe bancarie e ai pagamenti non autorizzati.

Le truffe di manipolazione: il fianco che resta scoperto

Occorre essere realistici su ciò che la verifica può e non può fare. Nelle truffe di manipolazione, in cui la vittima è convinta a pagare volontariamente (il finto operatore della banca, il finto fornitore, il falso investimento), il truffatore fa in modo che l’esito della verifica non desti sospetti: usa conti intestati a prestanome il cui nome viene comunicato alla vittima, oppure la accompagna telefonicamente spiegando in anticipo che “il conto è intestato alla società X, è tutto regolare”. In questi casi l’esito sarà “corrispondenza” e la verifica non avrà alcun effetto protettivo.

Dove invece la verifica incide davvero è nella truffa del bonifico dirottato: la fattura autentica di un fornitore vero, con l’IBAN sostituito. Lì il nome non torna, l’avviso scatta, e la vittima ha una possibilità concreta di fermarsi. È il tema trattato nell’articolo su bonifico intercettato ed email compromessa.

Quando la verifica diventa un elemento a favore del cliente

C’è un aspetto che merita attenzione, e che con il tempo peserà nelle contestazioni. La verifica del beneficiario produce e conserva un’informazione: la banca sa, al momento del pagamento, che il nome non corrispondeva. Questo dato entra nella valutazione della diligenza dell’intermediario e degli obblighi di sicurezza e di monitoraggio che gravano su di esso, soprattutto quando si combina con altri elementi di anomalia (un’operazione fuori dalle abitudini del cliente, un importo inconsueto, una sequenza di bonifici in pochi minuti, un dispositivo mai usato prima). Il fatto che il pagatore abbia proceduto nonostante un avviso non chiude automaticamente ogni discorso quando la banca, a fronte di indici di rischio evidenti, non ha attivato i presidi che era tenuta ad adottare. Ogni caso, naturalmente, va valutato sulla documentazione concreta.

Il bonifico è partito verso l’IBAN sbagliato: cosa fare

Risposta diretta. Bisogna muoversi subito e per iscritto. I passaggi sono: segnalare l’errore alla propria banca e chiedere l’attivazione del richiamo del bonifico (recall) e i ragionevoli sforzi di recupero ex art. 25 del D.Lgs. 11/2010; presentare un reclamo scritto all’intermediario, che per i servizi di pagamento deve rispondere entro 15 giornate lavorative; in caso di silenzio o rifiuto, valutare il ricorso all’ABF (entro 12 mesi dal reclamo) o l’azione davanti al giudice; se c’è una truffa, sporgere denuncia.

Il fattore tempo e la richiesta di richiamo

La rapidità è decisiva, e nei bonifici istantanei lo è in modo drammatico, perché l’accredito è irrevocabile e avviene in pochi secondi: il denaro, nella pratica delle frodi, viene poi smistato su altri conti in tempi brevissimi. Va quindi chiesta immediatamente alla banca l’attivazione della procedura di richiamo, che consiste in una richiesta alla banca del beneficiario di restituire le somme. Il richiamo, è bene saperlo per non alimentare aspettative, non è un annullamento: se le somme sono ancora sul conto e il beneficiario acconsente, tornano indietro; se il conto è già stato svuotato, il richiamo resta senza effetto. Da qui l’importanza di mettere tutto per iscritto e di conservare le ricevute, gli screenshot delle schermate (compreso l’esito della verifica e il testo dell’avviso ricevuto) e le comunicazioni.

Il reclamo e le vie di tutela

Il reclamo scritto all’intermediario è il passaggio obbligato prima di ogni rimedio: per i servizi di pagamento il termine di risposta è di 15 giornate lavorative, molto più breve dei 60 giorni ordinari. Nel reclamo conviene essere specifici: indicare se la verifica del beneficiario è stata eseguita, quale esito è stato mostrato, quando (prima o dopo l’autorizzazione) e con quale testo; chiedere l’attivazione dei ragionevoli sforzi di recupero e, in mancanza di esito, le informazioni utili per agire contro il percettore delle somme; e, se ricorre il caso, chiedere il rimborso ai sensi dell’art. 5-quater, par. 8.

Se la banca tace o rifiuta, restano due strade. La prima è il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, procedura documentale, rapida e dal costo simbolico, da proporre entro 12 mesi dal reclamo: si veda la guida su come funziona il ricorso all’ABF e quando conviene. La seconda è l’azione davanti al giudice, più impegnativa ma indicata quando gli importi sono rilevanti o quando servono prove che una procedura documentale non consente.

L’azione verso chi ha incassato, e la denuncia

Va ricordato che, accanto alla posizione della banca, esiste quella di chi ha ricevuto il denaro: chi incassa somme non dovute è tenuto a restituirle (art. 2033 del codice civile). Quando il destinatario è un soggetto identificabile e in buona fede – il caso classico dell’IBAN digitato male, con accredito a un correntista ignaro – la restituzione è spesso ottenibile senza contenzioso. Quando invece dietro c’è una frode, il conto è quasi sempre di un prestanome e la strada è quella penale: la denuncia è opportuna sia per l’accertamento dei fatti sia perché consente, in alcuni casi, il congelamento delle somme se si arriva in tempo.

Casi particolari: imprese, ordini multipli e bonifici cartacei

Risposta diretta. Per gli utenti non consumatori l’art. 5-quater, par. 6, consente di rinunciare al servizio di verifica quando si impartiscono pacchetti di ordini multipli, con facoltà di revocare la rinuncia in qualsiasi momento. Per gli ordini su supporto cartaceo la verifica avviene alla ricezione dell’ordine, salvo che il pagatore sia presente.

La possibilità di rinuncia risponde a un’esigenza pratica delle imprese: chi carica un flusso di centinaia di stipendi o di pagamenti a fornitori non può ricevere e valutare un avviso per ciascuna riga. La scelta, però, va compiuta con consapevolezza, perché rinunciare alla verifica significa rinunciare all’unico controllo automatico che intercetta l’IBAN sostituito in un flusso: proprio le frodi ai danni delle imprese, del resto, passano spesso da qui. Prima di attivare la rinuncia è ragionevole che l’azienda si doti di controlli interni equivalenti sull’anagrafica dei beneficiari (validazione a doppia firma delle variazioni di IBAN, conferma telefonica a numeri già censiti) e che la rinuncia sia revocata quando non serve più. Va aggiunto che la facoltà di rinuncia è riservata agli utenti non consumatori: al consumatore il servizio va comunque offerto.

Domande frequenti

Che cos’è la verifica del beneficiario (VoP) di un bonifico?

È il controllo con cui la banca del pagatore, prima che il bonifico venga autorizzato, confronta l’IBAN indicato con il nome del beneficiario e comunica al cliente se i due dati coincidono. È stata introdotta dal regolamento (UE) 2024/886 sui pagamenti istantanei, che ha inserito l’art. 5-quater nel regolamento (UE) n. 260/2012. Per i prestatori di servizi di pagamento dell’area euro l’obbligo si applica dal 9 ottobre 2025 e riguarda i bonifici in euro, sia istantanei sia ordinari. Il servizio è gratuito e non va attivato: la banca deve offrirlo automaticamente. La verifica non blocca il pagamento: l’ultima parola resta sempre al pagatore.

Quali sono i possibili esiti della verifica del beneficiario?

Gli esiti sono quattro. Corrispondenza: IBAN e nome coincidono. Corrispondenza parziale: i dati sono molto simili ma non identici (per esempio un nome abbreviato o un errore di battitura); in questo caso la banca comunica il nome effettivo del titolare del conto, così il pagatore può capire se si tratta davvero della persona a cui vuole pagare. Mancata corrispondenza: il nome indicato non è quello del titolare dell’IBAN. Verifica non possibile: la banca del beneficiario non è in grado di rispondere, per esempio perché il conto è fuori dall’area coperta dal servizio o per un problema tecnico. In tutti i casi diversi dalla piena corrispondenza la banca deve avvisare il pagatore prima dell’autorizzazione.

Se procedo nonostante l’avviso di mancata corrispondenza, perdo il diritto al rimborso?

In linea di massima sì, se la banca ha fatto correttamente la sua parte. Per legge il bonifico si considera eseguito esattamente quando è stato accreditato sull’IBAN indicato dal cliente: l’IBAN è l’identificativo unico e prevale sul nome (art. 24 del D.Lgs. 11/2010, che attua l’art. 88 della direttiva PSD2). L’art. 5-quater, par. 8, del regolamento (UE) n. 260/2012 conferma che la banca che ha adempiuto agli obblighi di verifica non risponde dell’accredito a un beneficiario diverso da quello voluto, e per questo la banca deve avvisare il cliente delle conseguenze prima che autorizzi. Attenzione però: non essere responsabile dell’esecuzione non significa non dover fare nulla. La banca resta tenuta a compiere ogni ragionevole sforzo per recuperare le somme e la banca del beneficiario è obbligata a collaborare (art. 25 del D.Lgs. 11/2010). Inoltre la regola vale per le operazioni autorizzate: se il bonifico non è mai stato autorizzato dal cliente, si applicano le regole ben più favorevoli delle operazioni non autorizzate.

Quando la banca deve rimborsare il bonifico?

Se la banca del pagatore non rispetta gli obblighi di verifica del beneficiario, e da questo deriva un’operazione difettosa, deve rimborsare immediatamente al pagatore l’importo del bonifico e riportare il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione non avesse avuto luogo (art. 5-quater, par. 8, del regolamento (UE) n. 260/2012). È il caso, per esempio, della banca che esegue il bonifico senza aver mai effettuato la verifica, o che non segnala al cliente una mancata corrispondenza. Un discorso a parte vale per le operazioni non autorizzate: lì è la banca a dover provare che l’operazione era stata autenticata, correttamente registrata e non viziata da malfunzionamenti, e che vi è stato dolo o colpa grave del cliente (artt. 10, 11 e 12 del D.Lgs. 11/2010).

Ho fatto un bonifico all’IBAN sbagliato: cosa posso fare?

Occorre muoversi subito, perché una volta accreditate le somme il recupero dipende dalla collaborazione del beneficiario o dall’esito di un’azione legale. Il primo passo è segnalare l’errore alla propria banca e chiedere per iscritto l’attivazione della procedura di richiamo del bonifico (recall) e i ragionevoli sforzi di recupero previsti dall’art. 25 del D.Lgs. 11/2010: se la banca non riesce a recuperare le somme, deve comunque fornire al pagatore, su richiesta scritta, le informazioni utili per agire contro chi ha ricevuto il denaro. In parallelo va presentato un reclamo scritto all’intermediario, che deve rispondere entro 15 giornate lavorative trattandosi di servizi di pagamento; in caso di silenzio o rifiuto si può proporre ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario entro 12 mesi dal reclamo, oppure agire davanti al giudice. Chi ha incassato somme non dovute è tenuto a restituirle (art. 2033 del codice civile). Se dietro l’errore c’è una truffa, è opportuna anche la denuncia.

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Guida aggiornata a luglio 2026.

Ultimo aggiornamento: luglio 2026.

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