In sintesi. Quando un paziente subisce un danno durante una prestazione sanitaria, la legge italiana distingue nettamente la posizione della struttura da quella del singolo professionista. L’art. 7 della legge Gelli-Bianco (L. 8 marzo 2017, n. 24) ha formalizzato il cosiddetto “doppio binario”: la struttura sanitaria — ospedale pubblico, ASL, clinica privata accreditata o non — risponde a titolo contrattuale ai sensi degli artt. 1218 e 1228 del codice civile, per i danni cagionati dai professionisti di cui si avvale, anche se scelti dal paziente e anche se non dipendenti. Il medico strutturato, invece, risponde a titolo extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c., salvo che abbia assunto direttamente un’obbligazione contrattuale con il paziente (come accade nella libera professione). Questa distinzione non è accademica: incide sulla prescrizione (dieci anni contro cinque), sull’onere della prova (ribaltato a favore del paziente nella responsabilità contrattuale) e sulla strategia processuale. Nella pratica, il paziente può agire contro entrambi i soggetti, ma nella maggior parte dei casi l’azione contro la struttura offre vantaggi probatori decisivi. Prima di introdurre il giudizio è però necessario esperire l’accertamento tecnico preventivo (ATP) ex art. 696-bis c.p.c. o la mediazione, condizione di procedibilità prevista dall’art. 8 della stessa legge. Guida aggiornata a giugno 2026.
Cosa prevede l’art. 7 della legge Gelli-Bianco: il doppio binario
Risposta diretta. L’art. 7 della L. 24/2017 stabilisce due regimi distinti di responsabilità civile: la struttura sanitaria risponde per inadempimento contrattuale (artt. 1218 e 1228 c.c.), il medico che opera al suo interno risponde per fatto illecito (art. 2043 c.c.). Questo schema si applica a ospedali pubblici, ASL, cliniche private accreditate e non, e a tutti i professionisti sanitari (medici, infermieri, ostetriche, tecnici).
La norma ha superato il precedente orientamento giurisprudenziale che, dal 1999 (sentenza Cass. n. 589/1999), qualificava come contrattuale anche la responsabilità del medico strutturato sulla base della teoria del “contatto sociale qualificato”. Quel modello, nel quale il paziente godeva di un regime favorevole sia nei confronti della struttura sia del singolo professionista, è stato sostituito da un sistema che intende alleggerire la pressione risarcitoria sul medico dipendente, orientando le azioni prevalentemente verso le strutture.
Il testo dell’art. 7: chi risponde e a quale titolo
Il comma 1 dell’art. 7 dispone che “la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura medesima, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”. La struttura è quindi sempre debitrice contrattuale nei confronti del paziente e risponde per fatto proprio (difetti organizzativi) e per fatto altrui (condotta dei sanitari).
Il comma 3 stabilisce che “l’esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”. Il medico è dunque inquadrato nella responsabilità aquiliana, a meno che non abbia un rapporto diretto col paziente.
Perché il legislatore ha scelto il doppio binario
La scelta legislativa risponde a una precisa finalità di politica del diritto. Il sistema anteriore alla legge Gelli-Bianco, fondato sul contatto sociale, equiparava la posizione del medico a quella della struttura, con conseguenze pesanti per il singolo professionista: prescrizione decennale, onere della prova invertito, esposizione patrimoniale diretta. Questo quadro aveva alimentato il fenomeno della medicina difensiva — la tendenza dei sanitari a prescrivere esami superflui e a evitare interventi rischiosi per timore di cause risarcitorie. L’art. 7 mira a riequilibrare il sistema, concentrando la responsabilità primaria sulle strutture (che possono e devono assicurarsi) e attenuando quella individuale del professionista, senza però privare il paziente di tutela.
La responsabilità contrattuale della struttura sanitaria: fondamento e contenuto
Risposta diretta. La struttura risponde ex artt. 1218 e 1228 c.c. non solo per gli errori dei singoli professionisti, ma anche per le proprie carenze organizzative, assistenziali e alberghiere. Il rapporto con il paziente nasce dal cosiddetto “contratto di spedalità” o “contratto atipico di assistenza sanitaria”, che si perfeziona con l’accettazione del paziente (accesso al pronto soccorso, ricovero, prenotazione di una visita).
Il contratto di spedalità: contenuto delle obbligazioni
La giurisprudenza ha chiarito che il contratto tra paziente e struttura è un contratto atipico a prestazioni corrispettive, dal quale nascono obbligazioni complesse. La struttura non si obbliga soltanto a fornire la prestazione medica in senso stretto, ma anche a garantire un ambiente sicuro, personale adeguato, attrezzature funzionanti, tempi ragionevoli di intervento e una corretta organizzazione del servizio. La Cassazione, con la sentenza n. 28987 del 2019, ha ribadito che il contratto di spedalità genera obbligazioni non soltanto di cura ma anche di “protezione” del paziente, il cui inadempimento fonda autonomamente la responsabilità della struttura.
Ne discende che la struttura può essere chiamata a rispondere anche quando non sia individuabile un errore tecnico del singolo medico, ma il danno derivi da un deficit organizzativo: un intervento ritardato per carenza di sale operatorie, una diagnosi mancata per inadeguatezza delle attrezzature, un’infezione nosocomiale dovuta a difetti igienico-sanitari, un monitoraggio post-operatorio insufficiente per carenza di personale infermieristico.
L’art. 1218 c.c.: l’inadempimento e l’inversione dell’onere della prova
Il richiamo all’art. 1218 c.c. è il cuore del sistema. In base a questa norma, il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, a meno che non provi che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. La struttura della responsabilità contrattuale si traduce, per il paziente, in un regime probatorio più favorevole rispetto alla responsabilità aquiliana.
In concreto il paziente deve: (a) allegare il contratto (cioè dimostrare di essersi rivolto alla struttura per una prestazione sanitaria, prova di regola documentale: cartella clinica, accettazione, prenotazione); (b) allegare l’inadempimento, cioè indicare in cosa la prestazione è stata inesatta o il servizio difettoso; (c) allegare il danno subito e il nesso causale con l’inadempimento. Spetta poi alla struttura provare di aver adempiuto correttamente ovvero che l’inadempimento è dipeso da causa non imputabile.
L’art. 1228 c.c.: la responsabilità per fatto degli ausiliari
L’art. 1228 c.c. stabilisce che il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si vale dell’opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, salva diversa volontà delle parti. Applicato alla struttura sanitaria, significa che l’ospedale o la clinica risponde dei danni causati da qualsiasi sanitario di cui si avvalga nell’esecuzione della prestazione dovuta al paziente, indipendentemente dalla natura del rapporto che lo lega al professionista (dipendenza, convenzione, collaborazione, accreditamento).
La Cassazione ha puntualizzato che è sufficiente un “inserimento funzionale” del medico nell’organizzazione della struttura: non occorre un rapporto di lavoro subordinato. Ciò significa che la struttura risponde anche per il chirurgo convenzionato, per il consulente esterno chiamato per una seconda opinione, per lo specialista che opera in regime di intramoenia allargata, purché la prestazione sia resa nell’ambito dell’organizzazione della struttura stessa.
La responsabilità extracontrattuale del medico strutturato
Risposta diretta. Il medico che opera all’interno di una struttura senza un rapporto contrattuale diretto col paziente risponde solo ai sensi dell’art. 2043 c.c. (responsabilità aquiliana). Questo comporta un onere della prova integralmente a carico del paziente e un termine di prescrizione quinquennale.
L’art. 2043 c.c.: presupposti e onere della prova
Nella responsabilità extracontrattuale il paziente danneggiato deve provare tutti gli elementi costitutivi dell’illecito: la condotta del medico, la colpa (o il dolo), il danno ingiusto, il nesso di causalità tra condotta e danno. Non opera la presunzione di colpa tipica della responsabilità contrattuale: è il paziente a dover dimostrare che il medico ha tenuto una condotta negligente, imprudente o imperita, o che ha violato le linee guida e le buone pratiche cliniche senza una ragione giustificata.
Questo regime probatorio è significativamente più gravoso per il paziente. In ambito medico-legale, dimostrare la colpa del singolo professionista richiede di regola una consulenza tecnica che individui lo specifico errore commesso e lo correli causalmente al danno, escludendo che l’evento avverso sia dipeso da fattori indipendenti dalla condotta del sanitario. L’impossibilità di identificare con certezza il sanitario che ha commesso l’errore — frequente nei casi in cui operano più professionisti in equipe — rende ancora più complessa l’azione diretta contro il medico.
La prescrizione quinquennale
Il termine di prescrizione per l’azione extracontrattuale è di cinque anni (art. 2947, comma 1, c.c.), che decorrono dal giorno in cui il fatto si è verificato, ovvero — secondo la giurisprudenza consolidata — dal giorno in cui il danneggiato ha avuto (o avrebbe potuto avere con l’ordinaria diligenza) percezione del danno e della sua riferibilità causale alla condotta del medico. Rispetto ai dieci anni previsti per la responsabilità contrattuale della struttura, il termine dimezzato limita sensibilmente la finestra temporale entro cui il paziente può agire direttamente contro il professionista.
L’eccezione: il medico con rapporto contrattuale diretto
L’art. 7, comma 3, fa salva l’ipotesi in cui il medico abbia “agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”. Questa clausola si applica tipicamente al medico libero professionista che visita o opera nel proprio studio privato, instaurando un rapporto diretto col paziente. In quel caso la responsabilità del medico è contrattuale (art. 1218 c.c.), con prescrizione decennale e onere della prova favorevole al paziente. La stessa qualificazione si ritiene applicabile al medico che opera in regime di libera professione intramuraria quando il paziente lo ha scelto specificamente e ha un rapporto diretto con lui.
Prescrizione a confronto: dieci anni contro cinque
Risposta diretta. Il paziente che agisce contro la struttura ha dieci anni di tempo; chi agisce contro il medico strutturato ne ha solo cinque. Il dies a quo è il medesimo per entrambe le azioni: il giorno in cui il paziente scopre il danno e la sua causa, non necessariamente il giorno dell’intervento o del ricovero.
Il tema della decorrenza è cruciale. In molti casi di malasanità il danno non emerge immediatamente: una protesi mal posizionata può causare problemi a distanza di anni, un errore diagnostico si scopre spesso solo quando la patologia progredisce, le conseguenze di un errore in ostetricia possono manifestarsi nel tempo con il ritardo dello sviluppo del neonato. La giurisprudenza ha elaborato il principio secondo cui la prescrizione non decorre dal fatto lesivo in sé, ma dal momento della “percepibilità” del danno — momento che, nei casi più complessi, può coincidere con una diagnosi medico-legale successiva.
Per il paziente che intende agire contro il medico, la prescrizione quinquennale impone una particolare urgenza: una volta avuta percezione del danno, il tempo utile per agire si dimezza rispetto alla struttura. Nei casi dubbi la scelta strategica più prudente è agire contro la struttura, che offre sia un termine più ampio sia un regime probatorio più favorevole.
Onere della prova: le conseguenze pratiche del doppio binario
Risposta diretta. Agire contro la struttura significa dover allegare il contratto (l’avvenuto ricovero o accesso), l’inadempimento e il danno, mentre spetta alla struttura provare di aver adempiuto correttamente. Agire contro il medico significa dover provare a proprie spese tutti gli elementi dell’illecito, compresa la colpa specifica.
Cosa deve provare il paziente contro la struttura
Il paziente che agisce in via contrattuale contro la struttura deve: (a) dimostrare l’esistenza del rapporto obbligatorio, cioè del contratto di spedalità (il che si prova con la documentazione clinica: cartella clinica, verbale di accettazione, modulo di consenso informato); (b) allegare l’inadempimento qualificato, cioè indicare in cosa la prestazione è stata inesatta (ad esempio: ritardo diagnostico, errore chirurgico, omesso monitoraggio, infezione contratta durante il ricovero); (c) allegare il danno e il nesso causale con l’inadempimento.
È la struttura, una volta che il paziente ha allegato l’inadempimento e il danno, a dover provare che la prestazione è stata eseguita in modo diligente e che l’evento dannoso è derivato da una causa non prevedibile né evitabile con l’ordinaria diligenza. In pratica, la struttura deve dimostrare di aver rispettato le linee guida, di aver impiegato personale qualificato e attrezzature adeguate, e che il danno è conseguenza di una complicanza inevitabile.
Cosa deve provare il paziente contro il medico
Nell’azione extracontrattuale contro il medico strutturato il paziente deve provare: (a) la condotta del sanitario; (b) la colpa, cioè la violazione delle regole dell’arte medica o delle linee guida (negligenza, imprudenza, imperizia); (c) il danno; (d) il nesso di causalità tra condotta colposa e danno. Non opera alcuna inversione dell’onere della prova: è interamente il paziente a dover costruire il proprio caso.
In termini processuali ciò richiede quasi sempre una consulenza tecnica d’ufficio (CTU) o almeno una perizia di parte che identifichi lo specifico errore del professionista. Se non è possibile individuare quale medico dell’equipe abbia commesso l’errore, l’azione diretta contro il singolo sanitario diventa estremamente problematica.
Il nesso causale: la regola del “più probabile che non”
In ambito civilistico il nesso causale va accertato secondo il criterio della “probabilità prevalente” (più probabile che non), meno rigoroso rispetto allo standard penalistico dell'”oltre ogni ragionevole dubbio”. Il paziente deve dimostrare che, con probabilità superiore al 50%, il danno è conseguenza della condotta inadempiente (contro la struttura) o colposa (contro il medico). La giurisprudenza ha chiarito che questa valutazione probabilistica va condotta in concreto, tenendo conto di tutte le circostanze del caso, e non in astratto sulla base di mere percentuali statistiche.
Responsabilità autonoma della struttura per deficit organizzativi
Risposta diretta. La struttura non risponde soltanto per gli errori dei medici di cui si avvale, ma anche per le proprie carenze organizzative: personale insufficiente, attrezzature obsolete, ritardi nell’erogazione delle prestazioni, difetti nei protocolli igienico-sanitari. In questi casi la responsabilità della struttura è diretta e autonoma, a prescindere dalla condotta del singolo professionista.
Le obbligazioni di protezione della struttura
La Cassazione, in particolare con la sentenza n. 28987 del 2019, ha ribadito che dal contratto di spedalità nascono obbligazioni non soltanto di cura ma anche di “protezione” del paziente: l’obbligo di garantire un ambiente sicuro, di prevenire le infezioni, di assicurare una sorveglianza adeguata, di attivarsi tempestivamente in caso di peggioramento clinico. L’inadempimento di queste obbligazioni fonda la responsabilità della struttura a prescindere dall’individuazione di un errore imputabile a uno specifico sanitario.
Un caso emblematico è quello delle infezioni nosocomiali: il paziente che contrae un’infezione durante il ricovero non deve provare che un singolo operatore ha violato i protocolli igienici, ma può limitarsi a dimostrare che l’infezione è stata contratta in ospedale e che rappresenta un inadempimento dell’obbligazione di sicurezza della struttura. Sarà l’ospedale, eventualmente, a dover provare di aver adottato tutte le misure preventive esigibili.
Difetti nell’organizzazione: casistica
La giurisprudenza ha riconosciuto la responsabilità autonoma della struttura in numerose fattispecie: ritardi nella presa in carico al pronto soccorso per sovraffollamento; mancata disponibilità di sala operatoria nei tempi clinicamente necessari; carenze nel personale infermieristico che hanno compromesso il monitoraggio post-operatorio; assenza di protocolli per la gestione delle emergenze; mancato funzionamento di apparecchiature diagnostiche che ha ritardato l’individuazione di una patologia urgente. In tutti questi casi la responsabilità prescinde dall’errore del singolo medico e si radica nel difetto dell’organizzazione.
La rivalsa della struttura nei confronti del medico
Risposta diretta. Quando la struttura viene condannata a risarcire il paziente, può rivalersi sul medico responsabile dell’errore. L’art. 9 della legge Gelli-Bianco disciplina l’azione di rivalsa, ponendo però dei limiti: la rivalsa è limitata ai casi di dolo o colpa grave e il suo importo non può superare un terzo della retribuzione annua del professionista.
Limiti dell’azione di rivalsa (art. 9 L. 24/2017)
L’art. 9 introduce una protezione significativa per il medico. La struttura (o l’assicuratore che ha pagato il risarcimento) può esercitare l’azione di rivalsa nei confronti dell’esercente la professione sanitaria solo in caso di dolo o colpa grave. La colpa lieve non è sufficiente a fondare la rivalsa. Inoltre, in caso di colpa grave, la misura della rivalsa è limitata a una somma pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento, ovvero nell’anno immediatamente precedente o successivo, diviso per tre.
L’azione di rivalsa va esercitata entro un anno dal pagamento del risarcimento e, se riguarda un dipendente pubblico, è devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti (art. 9, comma 5).
Il riparto interno tra struttura e medico (Cass. 28987/2019)
La Cassazione ha precisato che, nel rapporto interno tra struttura e medico, la ripartizione della responsabilità segue di regola il criterio paritario di cui agli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c.: struttura e medico rispondono in parti uguali, salvo che non sia dimostrata una “gravità delle rispettive colpe” diversa. La colpa esclusiva del medico non legittima automaticamente un regresso integrale da parte della struttura: serve la prova di una deviazione del tutto eccezionale e imprevedibile dal programma terapeutico condiviso.
Il medico libero professionista: quando la responsabilità è contrattuale
Risposta diretta. Il medico che ha un rapporto contrattuale diretto col paziente — tipicamente il libero professionista che opera nel proprio studio — risponde a titolo contrattuale ex art. 1218 c.c., con prescrizione decennale e inversione dell’onere della prova, esattamente come la struttura.
Il discrimine è la fonte dell’obbligazione. Se il paziente si rivolge al medico personalmente, scegliendolo e instaurando un rapporto diretto (pagamento diretto, visita nello studio privato, intervento concordato personalmente), il rapporto è contrattuale. Se invece il paziente accede alla struttura e il medico opera al suo interno senza un accordo diretto col paziente, la responsabilità del medico resta aquiliana.
Una zona grigia riguarda la libera professione intramuraria (intramoenia): il medico che opera all’interno della struttura ma in regime di attività libero-professionale, scelto specificamente dal paziente che paga una tariffa aggiuntiva, può essere considerato contrattualmente vincolato con il paziente. La qualificazione dipende dalle circostanze concrete: se il paziente ha scelto quel medico, ha concordato personalmente con lui la prestazione e ha pagato un onorario diretto, il rapporto è difficilmente qualificabile come meramente extracontrattuale.
Come scegliere a chi rivolgere l’azione risarcitoria: la strategia processuale
Risposta diretta. Nella maggior parte dei casi la scelta più vantaggiosa per il paziente è agire contro la struttura sanitaria, per l’effetto combinato di prescrizione più lunga, onere della prova più favorevole e maggiore capienza patrimoniale (le strutture sono di regola assicurate). L’azione contro il medico si aggiunge nei casi in cui la sua colpa grave sia evidente e si voglia ampliare il perimetro dei responsabili.
Vantaggi dell’azione contro la struttura
L’azione contro la struttura presenta almeno quattro vantaggi: (1) il termine di prescrizione è decennale; (2) il paziente deve solo allegare l’inadempimento, non provare la colpa specifica del singolo operatore; (3) la struttura ha obblighi di protezione autonomi, il che consente di fondare l’azione anche sui deficit organizzativi; (4) le strutture sanitarie sono di regola obbligate ad assicurarsi (art. 10 L. 24/2017) o ad adottare misure analoghe, garantendo al paziente un patrimonio su cui soddisfare il credito risarcitorio.
Quando agire anche contro il medico
L’azione diretta contro il medico può essere utile in situazioni specifiche: quando la colpa del singolo professionista è palese e documentata; quando si vuole ottenere una pronuncia che individui il responsabile per ragioni che vanno oltre il risarcimento (ad esempio a fini disciplinari); quando la struttura è in stato di insolvenza o non è assicurata (ipotesi rara ma possibile per strutture private non accreditate). In ogni caso, l’azione congiunta contro struttura e medico è ammissibile e consente al giudice di accertare le responsabilità di ciascuno.
La condizione di procedibilità: ATP ex art. 696-bis c.p.c. o mediazione
Risposta diretta. Prima di introdurre il giudizio risarcitorio, il paziente deve obbligatoriamente esperire l’accertamento tecnico preventivo con finalità conciliativa (ATP) ex art. 696-bis c.p.c. oppure, in alternativa, il procedimento di mediazione. L’omissione rende la domanda improcedibile.
L’art. 8 della legge Gelli-Bianco
L’art. 8 della L. 24/2017 dispone che “chi intende esercitare un’azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell’articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente”. In alternativa, il comma 2 consente di esperire il procedimento di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010. L’una o l’altra via costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
L’ATP conciliativo è uno strumento particolarmente utile in ambito sanitario: il giudice nomina un consulente tecnico d’ufficio (CTU) che esamina la documentazione clinica, visita il paziente se necessario, e accerta l’eventuale responsabilità e la misura del danno. Se dalla consulenza emerge un quadro chiaro, le parti possono trovare un accordo in sede conciliativa, evitando il giudizio. Se la conciliazione fallisce, le risultanze dell’ATP possono essere utilizzate nel successivo giudizio di merito.
Termini e conseguenze
Se la conciliazione non riesce o il procedimento non si conclude entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diventa procedibile. Gli effetti della domanda (in primo luogo l’interruzione della prescrizione) si conservano se entro novanta giorni dal deposito della relazione peritale o dalla scadenza del termine perentorio viene depositato il ricorso ex art. 702-bis c.p.c. o l’atto di citazione. L’art. 8, comma 4, impone alla compagnia assicuratrice della struttura di partecipare obbligatoriamente al procedimento e di formulare un’offerta risarcitoria se la CTU lo giustifica.
L’obbligo assicurativo della struttura e l’azione diretta del danneggiato
Risposta diretta. L’art. 10 della legge Gelli-Bianco impone alle strutture sanitarie di dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d’opera, o in alternativa di adottare “analoghe misure” (autoassicurazione mediante fondi rischi). L’art. 12 riconosce al danneggiato un’azione diretta nei confronti dell’assicuratore della struttura.
L’azione diretta verso l’assicuratore è uno strumento di grande utilità pratica: consente al paziente di citare direttamente la compagnia assicuratrice, garantendosi la possibilità di ottenere il risarcimento anche in caso di inerzia o insolvenza della struttura. L’assicuratore non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto assicurativo (franchigie, massimali erosi) se non nei limiti previsti dalla legge.
Domande frequenti
Chi risponde se subisco un danno in ospedale: la struttura o il medico?
Dopo la legge Gelli-Bianco (L. 24/2017, art. 7), la struttura sanitaria risponde sempre a titolo contrattuale (artt. 1218 e 1228 c.c.) per i danni causati dai professionisti di cui si avvale, anche se scelti dal paziente e non dipendenti. Il medico strutturato risponde invece a titolo extracontrattuale (art. 2043 c.c.), salvo che abbia assunto direttamente un’obbligazione contrattuale col paziente. In pratica il paziente può agire contro entrambi, ma con regimi diversi di prova e prescrizione.
Qual è la differenza pratica tra responsabilità contrattuale e extracontrattuale in ambito sanitario?
Le differenze principali sono tre. Prescrizione: dieci anni per la struttura (contrattuale), cinque anni per il medico (extracontrattuale). Onere della prova: contro la struttura il paziente deve solo allegare l’inadempimento e il danno, spettando alla struttura provare di aver adempiuto correttamente; contro il medico il paziente deve provare anche la colpa del sanitario e il nesso causale. Danno risarcibile: nella responsabilità contrattuale sono risarcibili solo i danni prevedibili al momento dell’assunzione dell’obbligazione, salvo dolo.
La prescrizione per agire contro la struttura sanitaria è di 10 anni?
Sì. Poiché la struttura risponde a titolo contrattuale ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., il termine di prescrizione è quello ordinario decennale previsto dall’art. 2946 c.c. Il termine decorre dal momento in cui il paziente ha avuto conoscenza (o avrebbe potuto averla con l’ordinaria diligenza) del danno e della sua riconducibilità causale alla prestazione sanitaria.
Posso agire solo contro la struttura senza citare il medico?
Sì, e nella maggior parte dei casi è la scelta più vantaggiosa. Agire contro la struttura comporta un onere della prova più leggero (basta allegare l’inadempimento, non serve dimostrare la colpa specifica del singolo medico) e un termine di prescrizione doppio (dieci anni invece di cinque). La struttura risponde anche per deficit organizzativi propri, oltre che per la condotta dei sanitari.
Il medico libero professionista risponde come la struttura?
Dipende. Se il medico ha assunto direttamente un’obbligazione contrattuale col paziente — come avviene tipicamente nell’attività libero-professionale svolta nel proprio studio — la sua responsabilità è contrattuale (art. 1218 c.c.), con prescrizione decennale e onere della prova favorevole al paziente. Se invece opera all’interno di una struttura senza rapporto diretto col paziente, risponde solo ex art. 2043 c.c.
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Ultimo aggiornamento: giugno 2026.
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