Il conto corrente cointestato mette in comune il rapporto con la banca, non il debito. Quando il creditore di uno solo dei titolari notifica alla banca un pignoramento presso terzi (art. 543 c.p.c.), la legge gli consente di colpire soltanto ciò che appartiene al proprio debitore: del conto, la quota di cui il debitore è titolare. Nei rapporti interni le parti dei cointestatari si presumono uguali (art. 1298 c.c.), ma la presunzione può essere superata da una prova contraria, che si costruisce con gli estratti conto e con la provenienza dei versamenti. Nella pratica, però, la banca che riceve l’atto tende a vincolare l’intero saldo, e solo dopo la dichiarazione al giudice si chiarisce che cosa è davvero pignorabile. Per questo è utile conoscere subito i passaggi: la dichiarazione del terzo, il peso della prova, il trattamento di stipendio e pensione, il caso dei coniugi in comunione legale e i rimedi del cointestatario che non è debitore. La guida è aggiornata a novembre 2026.
Che cosa succede al conto cointestato quando uno dei titolari è pignorato
Risposta diretta. Il creditore può pignorare soltanto le somme che il conto deve al proprio debitore. Sul conto cointestato la banca è debitrice di entrambi i titolari, e il pignoramento riguarda la parte di credito che spetta al debitore: le quote si presumono uguali, salvo prova contraria.
Il pignoramento presso terzi funziona così: il creditore, munito di titolo esecutivo e dopo aver notificato il precetto, notifica un atto alla banca (il “terzo pignorato”) e al debitore. Con quell’atto vincola le somme che la banca deve al debitore. La disciplina è nell’art. 543 c.p.c. e negli articoli successivi, ai quali si rinvia per l’inquadramento generale nella guida sul pignoramento presso terzi.
Il punto particolare del conto cointestato è questo: il rapporto con la banca ha più titolari, e ciascuno è creditore della banca per il saldo. L’art. 1854 c.c., dettato proprio per il conto corrente bancario intestato a più persone, stabilisce che, salvo patto contrario, ciascuno dei cointestatari può compiere separatamente le operazioni (e la banca può adempiere validamente ricevendo le disposizioni di uno solo). Gli effetti di questa regola nei rapporti con la banca non decidono però a chi appartengano le somme: per quello occorre guardare al rapporto interno tra i cointestatari.
La presunzione di parti uguali
Nei rapporti interni tra più creditori in solido, l’art. 1298 c.c. prevede che le parti di ciascuno si presumano uguali, se non risulta diversamente. È la norma da cui parte la giurisprudenza per stabilire, nel conto cointestato, quanta parte del saldo appartenga a ciascun titolare. Il saldo, in assenza di elementi diversi, si divide in parti uguali: se i cointestatari sono due, ciascuno è considerato titolare della metà.
Dal punto di vista del creditore, quindi, il bersaglio del pignoramento è la quota del debitore. Questo vale per il diritto sostanziale, ma si scontra con un dato pratico: la banca non sa, al momento della notifica, come i titolari ripartiscano davvero le somme. Per prudenza, di solito vincola tutto ciò che c’è sul conto e lo comunica nella dichiarazione.
La banca tende a bloccare tutto: è legittimo?
Dal giorno della notifica, la banca è soggetta, per le somme che deve, agli obblighi del custode, nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà (art. 546 c.p.c.). La norma pone un limite sull’importo (il credito più la metà), non sulla titolarità delle somme: così si spiega perché il conto cointestato possa risultare bloccato oltre la quota del debitore.
Il vincolo operato dalla banca ha dunque natura cautelare: serve a non disperdere somme che potrebbero appartenere al debitore. La questione di che cosa sia effettivamente pignorabile si decide dopo, con la dichiarazione del terzo e con l’eventuale contestazione. Il cointestatario che non è debitore non deve dare per perso il proprio denaro, ma non deve nemmeno aspettare passivamente: la prova della titolarità delle somme è un compito che spetta a lui.
La dichiarazione della banca: che cosa deve indicare
Risposta diretta. La banca deve rendere la dichiarazione prevista dall’art. 547 c.p.c., indicando le somme che deve al debitore e i rapporti in essere. Per il conto cointestato la dichiarazione è il documento in cui emerge la cointestazione e il saldo vincolato.
Dopo la notifica, il terzo comunica al creditore la dichiarazione, di regola entro dieci giorni, con le modalità indicate dall’atto (di norma per via telematica). Nella dichiarazione la banca indica di quali somme è debitrice del debitore, a che titolo e quando le deve, e se ci sono altri sequestri o pignoramenti. Quando il conto è cointestato, la dichiarazione ne dà conto: è il momento in cui l’esistenza dell’altro titolare diventa un dato del processo.
Se la banca non rende la dichiarazione, il processo prevede conseguenze specifiche (art. 548 c.p.c.): il giudice può fissare un’udienza per l’accertamento dell’obbligo del terzo. Per le regole generali su questi passaggi, la guida già citata sul pignoramento presso terzi li descrive per esteso.
Il ruolo del giudice
All’udienza il giudice dell’esecuzione prende atto della dichiarazione e, se non vi sono contestazioni, assegna le somme al creditore (art. 553 c.p.c.). Se invece la dichiarazione è contestata, o se manca, il giudice avvia il procedimento di accertamento dell’obbligo del terzo (art. 549 c.p.c.), che può portare a una decisione sull’esistenza e l’ammontare del credito vantato dal debitore verso la banca.
Per il cointestatario non debitore questa è la sede in cui fare emergere che una parte (o tutte) le somme gli appartengono. Il giudice non può decidere nel vuoto: servono documenti.
La prova contraria: chi deve dimostrare che cosa
Risposta diretta. Chi sostiene che le somme sul conto non sono in parti uguali deve dimostrarlo. La prova si costruisce con gli estratti conto e con la provenienza dei singoli versamenti. Senza prova, resta la presunzione.
La presunzione dell’art. 1298 c.c. è relativa: ammette la prova contraria. Il punto è chi deve darla. Il creditore pignorante ha interesse a pignorare la quota più alta possibile del debitore, ma di regola gli basta la presunzione; è il cointestatario non debitore, che vuole sottrarre al pignoramento una parte maggiore del saldo, a dover dimostrare che le somme sono sue.
Che cosa conta come prova
La prova si articola su alcuni elementi:
- gli estratti conto del conto cointestato, che mostrano la provenienza dei versamenti;
- gli accrediti riferibili a un solo titolare: stipendio, pensione, canoni di locazione di un immobile proprio, bonifici dal conto personale;
- i documenti che spiegano l’origine delle somme: vendita di un bene proprio, donazione o successione ricevuta dal cointestatario, restituzione di un prestito;
- eventuali accordi interni tra i titolari, se risultano da documenti di data certa e non sono costruiti dopo il pignoramento.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che la prova della diversa ripartizione può essere fornita con ogni mezzo, anche per presunzioni, purché gravi, precise e concordanti (artt. 2727 e 2729 c.c.). Non basta, però, la semplice dichiarazione dell’interessato: occorrono elementi oggettivi, riferibili ai singoli movimenti. Qui sta la ragione della cautela con cui vanno conservati gli estratti conto.
Un esempio
Due coniugi hanno un conto cointestato su cui il marito, lavoratore autonomo con un debito, versa gli incassi dell’attività e la moglie riceve lo stipendio. Il creditore del marito notifica il pignoramento alla banca, che vincola l’intero saldo. La moglie, per vincere la presunzione, dovrà produrre gli estratti con gli accrediti dello stipendio e le buste paga corrispondenti: quel denaro non è del debitore, e non risponde dei suoi debiti. Se, invece, la moglie non è in grado di tracciare le somme, il giudice può tenere ferma la presunzione di parti uguali.
Stipendio e pensione sul conto cointestato
Risposta diretta. Le somme di stipendio e pensione del debitore sono pignorabili solo nei limiti dell’art. 545 c.p.c.; quelle del cointestatario non debitore non sono pignorabili per debiti altrui, ma vanno dimostrate.
Sul conto cointestato possono arrivare redditi di entrambi. Per il cointestatario debitore, l’art. 545 c.p.c. protegge una parte delle somme accreditate a titolo di stipendio, salario, pensione e indennità simili: l’accredito anteriore al pignoramento è pignorabile solo per l’importo che eccede il triplo dell’assegno sociale; per gli accrediti successivi valgono i limiti ordinari sul quinto e sulle altre quote. Per l’analisi dei limiti rimandiamo alle guide su pignoramento dello stipendio e su pignoramento della pensione.
Per il cointestatario non debitore, l’accredito di stipendio o pensione non fa parte del patrimonio del debitore: la sua protezione deriva non dall’art. 545, ma dal principio per cui il creditore può agire solo sui beni del proprio debitore (art. 2740 c.c.). Il punto delicato è, ancora una volta, la prova: la banca non distingue gli accrediti per proprietà, e occorre che sia il cointestatario a produrre i documenti.
Conto cointestato tra coniugi e comunione legale
Risposta diretta. Tra coniugi in comunione dei beni la qualificazione delle somme dipende dalla loro origine, e per i debiti personali di un coniuge i beni della comunione rispondono in via sussidiaria e nei limiti del valore della quota del debitore (art. 189 c.c.).
Il caso dei coniugi intreccia due piani. Da un lato, la cointestazione del conto, con la presunzione di parti uguali. Dall’altro, le regole della comunione legale, che ricomprendono nella comunione gli acquisti compiuti durante il matrimonio (art. 177 c.c.) e lasciano personali alcune categorie di beni (art. 179 c.c.), tra cui quelli acquistati con il ricavato della vendita di beni personali e i proventi di certe attività.
L’art. 189 c.c. dispone che per i debiti personali di un coniuge, non contratti nell’interesse della famiglia, i beni della comunione rispondono in via sussidiaria, cioè se il patrimonio personale del debitore non basta, e nei limiti del valore della quota del debitore. Per i debiti contratti nell’interesse della famiglia, invece, risponde la comunione (art. 186 c.c.). La qualificazione del debito e la natura delle somme determinano, quindi, che cosa il creditore possa aggredire.
Sono questioni che richiedono la verifica dei documenti: regime patrimoniale, origine del debito, origine delle somme. Non esiste una regola uniforme per ogni conto cointestato tra coniugi.
Diverso è il caso del fondo patrimoniale
Se i beni sono stati conferiti in un fondo patrimoniale, il discorso è diverso: l’art. 170 c.c. consente l’esecuzione sui beni del fondo solo per i debiti contratti per i bisogni della famiglia. Rinviamo alla guida sul fondo patrimoniale per i limiti e le conseguenze.
Genitore e figlio, convivente, socio: altri casi frequenti
Risposta diretta. La regola è la stessa per ogni cointestazione: il creditore colpisce la quota del debitore, e chi sostiene che le somme siano sue deve provarlo. Cambia la facilità della prova.
Il conto cointestato tra genitore anziano e figlio, aperto per comodità di gestione, è uno dei casi più frequenti: le somme sono spesso solo del genitore, ma risultano formalmente in comune. Se è il figlio ad avere debiti, il creditore potrebbe pignorare la quota di lui, che nella realtà potrebbe essere inesistente: tocca al genitore dimostrare che l’intero saldo è suo, con la pensione accreditata e gli estratti. Nel caso opposto, il figlio non debitore tutelerà la propria quota con la stessa dimostrazione.
Lo stesso vale per i conviventi di fatto e per i conti intestati a soci o collaboratori. In tutti questi casi la cointestazione, da sola, non cambia a chi appartengono le somme: è la ricostruzione del rapporto interno che decide.
I rimedi del cointestatario che non è debitore
Risposta diretta. Il cointestatario può far valere le proprie ragioni nel procedimento presso terzi e, quando le somme siano sue, con l’opposizione di terzo all’esecuzione (art. 619 c.p.c.). I termini variano con la fase: serve agire presto.
Il cointestatario non è parte dell’esecuzione, ma è titolare di un diritto sulle somme vincolate. I suoi strumenti sono sostanzialmente due.
Nel procedimento presso terzi. Se la dichiarazione della banca è contestata o se l’accertamento dell’obbligo del terzo è in corso, il cointestatario può intervenire a tutela della propria quota e far emergere, con i documenti, la parte di somme che non appartiene al debitore.
Con l’opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.). Il terzo che pretende di avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può proporre ricorso al giudice dell’esecuzione. Il rimedio, il suo limite temporale (prima che sia disposta l’assegnazione) e la prova sono approfonditi nella guida sull’opposizione di terzo all’esecuzione. È il rimedio da valutare quando si sostiene che il denaro vincolato non sia del debitore.
E il debitore?
Il debitore ha i suoi strumenti, distinti da quelli del terzo: l’opposizione all’esecuzione quando contesta il diritto del creditore di procedere, l’opposizione agli atti esecutivi per i vizi formali, la richiesta di sospensione dell’esecuzione in presenza di gravi motivi. Quale usare dipende dal vizio che si intende far valere e dai termini.
Il pignoramento dell’Agenzia delle entrate-Riscossione sul conto cointestato
Risposta diretta. Per i debiti iscritti a ruolo, il pignoramento sui conti è disciplinato dall’art. 72-bis del d.P.R. 602/1973 e non richiede il passaggio dal giudice: l’ordine di pagamento è rivolto direttamente al terzo. Il principio sulla quota del debitore non cambia.
Quando il creditore è l’agente della riscossione, la procedura è quella dell’art. 72-bis del d.P.R. 602/1973: l’atto di pignoramento contiene l’ordine alla banca di pagare direttamente all’agente le somme dovute al debitore. Anche qui il bersaglio è ciò che spetta al debitore; per il conto cointestato valgono le considerazioni sulla quota e sulla prova. Il quadro dei rimedi è però quello della riscossione, con termini e opposizioni propri, descritti nella guida sul pignoramento esattoriale su conto e stipendio.
Dal 1° gennaio 2027 il testo unico della riscossione (d.lgs. 33/2025) cambierà la numerazione delle norme; fino ad allora si applica il d.P.R. 602/1973.
Come ridurre il rischio: alcune accortezze
Risposta diretta. La cointestazione è lecita, ma ha un effetto sul pignoramento. Tenere separati i flussi e conservare gli estratti rende più semplice dimostrare, se serve, a chi appartengono le somme.
Più che consigli, sono tre constatazioni che emergono dalla pratica:
- chi riceve redditi propri (stipendio, pensione, canoni) lascia una traccia più chiara se li fa accreditare su un conto di cui è l’unico titolare;
- nel conto cointestato i movimenti vanno documentati (estratti conservati, bonifici con causale) perché la prova della provenienza delle somme si fa con i documenti;
- attenzione alle operazioni compiute dopo la notifica del pignoramento: spostare le somme per sottrarle al vincolo non è una soluzione e può avere conseguenze, sul piano civile (atti inefficaci verso il creditore) e in alcuni casi penale.
Su quest’ultimo punto, il creditore dispone anche dell’azione revocatoria contro gli atti con cui il debitore ha sottratto beni alla garanzia dei creditori.
Domande frequenti
Se uno solo dei cointestatari ha debiti, la banca può bloccare tutto il conto?
Nella pratica molte banche accantonano l’intero saldo al momento della notifica; sul piano giuridico, però, il creditore può pignorare soltanto la quota del debitore, che nelle ipotesi ordinarie si presume pari alla metà (art. 1298 c.c.). La differenza si ricostruisce poi con la dichiarazione della banca e con la prova contraria.
Come si dimostra che i soldi sono di un solo cointestatario?
Con gli estratti conto e con i documenti sulla provenienza dei versamenti: accrediti di stipendio o pensione intestati al non debitore, bonifici dal suo conto, vendite di beni propri, eredità. La prova può essere data per presunzioni, purché gravi, precise e concordanti; le sole affermazioni di parte non bastano.
Il conto di marito e moglie in comunione dei beni può essere pignorato per il debito di uno solo?
Dipende dall’origine del debito e dalla natura delle somme. Per i debiti personali di un coniuge i beni della comunione rispondono in via sussidiaria e nei limiti del valore della quota (art. 189 c.c.); per quelli contratti nell’interesse della famiglia risponde la comunione (art. 186 c.c.). Serve la verifica del caso concreto.
Lo stipendio del cointestatario non debitore è pignorabile?
Non per debiti altrui: le somme che non appartengono al debitore non rispondono dei suoi debiti (art. 2740 c.c.). L’onere di dimostrare la provenienza degli accrediti spetta però al cointestatario.
Entro quanto tempo ci si deve muovere?
I termini dipendono dalla fase: nel procedimento presso terzi l’udienza fissata dall’atto segna il primo appuntamento; l’opposizione di terzo si propone prima che sia disposta l’assegnazione. Per questo l’esame dell’atto e dei documenti è il primo passo.
Si può spostare il denaro dal conto dopo la notifica?
Il vincolo opera dal giorno della notifica alla banca: le somme vincolate non sono disponibili. Operazioni volte a sottrarre beni al creditore possono essere inefficaci nei suoi confronti e, nei casi più gravi, avere rilievo penale.
Serve un avvocato?
Sì, per l’opposizione e per le attività davanti al giudice dell’esecuzione serve l’assistenza di un difensore. Conta molto la rapidità, per i termini del procedimento, e la qualità dei documenti, perché la prova è il cuore della questione.
Letture consigliate
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Guida aggiornata a novembre 2026.
Il presente contributo ha finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituisce parere legale e non sostituisce l’esame del caso concreto, che richiede la verifica del titolo esecutivo, degli estratti conto, del regime patrimoniale e dello stato della procedura. Per una valutazione della propria posizione è possibile richiedere un appuntamento.
Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di un sistema di intelligenza artificiale. Segnalazioni: info@studiolegalemondello.it
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