La prova scritta del concorso: anonimato, tracce, correzione e vizi del procedimento

In sintesi. La prova scritta è il segmento del concorso pubblico che lascia più tracce: una traccia sorteggiata, un elaborato che resta, un punteggio, dei verbali. Proprio per questo è anche il segmento in cui i vizi del procedimento sono più facili da individuare, a condizione di sapere dove guardare. Il merito della correzione resta coperto dalla discrezionalità tecnica della commissione e il giudice amministrativo non lo riscrive; ma il percorso che porta al punteggio è regolato in ogni passaggio dal d.P.R. 487/1994, profondamente rivisto dal d.P.R. 16 giugno 2023, n. 82. La commissione deve preparare tre tracce per ciascuna prova, segrete e in formato digitale, e la scelta avviene per sorteggio affidato ad almeno due candidati; deve fissare criteri e modalità di valutazione nella prima riunione, formalizzandoli nei verbali; deve vigilare sullo svolgimento con almeno due componenti in aula; deve garantire l’anonimato dell’elaborato durante la correzione. Su quest’ultimo punto la riforma ha creato l’equivoco più diffuso: l’art. 14, che disciplinava il meccanismo delle due buste, è stato abrogato, e qualcuno ne ha dedotto che l’anonimato non sia più obbligatorio. Il Consiglio di Stato ha chiuso la questione nel luglio 2025, chiarendo che la fonte del principio non è la norma regolamentare abrogata ma gli artt. 3 e 97 della Costituzione: ciò che è cambiato è il modo di attuarlo, che l’amministrazione deve definire e, specie per la prova su carta, esplicitare nel bando. Quando una di queste regole viene violata, la contestazione non riguarda il voto ma la procedura, e si propone davanti al TAR entro sessanta giorni dalla conoscenza dell’atto lesivo, quasi sempre dopo aver acquisito i verbali con un’istanza di accesso.

Che cosa disciplina oggi la prova scritta di un concorso pubblico

Risposta diretta. La prova scritta è regolata dal d.lgs. 165/2001, che ne fissa i principi (artt. 35 e 35-quater), e dal d.P.R. 487/1994, che ne detta le modalità operative (artt. 11, 12, 13 e 15). La riforma attuata dal d.P.R. 82/2023 ha digitalizzato la procedura, spostato il baricentro sull’accertamento delle competenze e abrogato alcune norme di dettaglio, senza però intaccare i principi di imparzialità, anonimato e trasparenza che sorreggono l’intero impianto.

Il punto di partenza resta l’art. 97 della Costituzione, che riserva l’accesso agli impieghi pubblici alla regola del concorso e vincola l’amministrazione a imparzialità e buon andamento. L’art. 35, comma 3, del d.lgs. 165/2001 traduce quei principi in criteri operativi: pubblicità, imparzialità, economicità e celerità, meccanismi oggettivi e trasparenti di verifica dei requisiti attitudinali e professionali, commissioni composte da esperti estranei agli organi di indirizzo politico.

L’art. 35-quater dello stesso decreto, introdotto per accelerare il reclutamento, disciplina oggi il procedimento per l’assunzione del personale non dirigenziale: prevede di norma almeno una prova scritta e una prova orale con verifica della conoscenza di una lingua straniera, consente la preselezione mediante test, limita il peso dei titoli a non più di un terzo del punteggio complessivo e impone che le procedure si svolgano con modalità che ne garantiscano imparzialità, efficienza, trasparenza e tracciabilità digitale, con misure compensative per i candidati con disabilità accertata o con disturbi specifici dell’apprendimento.

La prova scritta unica per i profili non apicali

Una regola spesso trascurata, ma che incide molto sulla struttura dei concorsi degli ultimi anni, è contenuta nel comma 3-bis dell’art. 35-quater: fino al 31 dicembre 2026, in deroga alla regola generale, i bandi relativi a profili non apicali possono prevedere lo svolgimento della sola prova scritta. In questi concorsi l’elaborato scritto non è un passaggio intermedio ma l’unico momento valutativo, e ogni irregolarità che lo riguardi assume perciò un peso decisivo sull’esito finale.

Questa scelta di semplificazione ha una conseguenza pratica sul contenzioso: quando la prova scritta è l’unica prova, il vizio che la colpisce non è rimediabile in una fase successiva, e la contestazione non incontra l’ostacolo, frequente nei concorsi articolati, di dover dimostrare che il candidato avrebbe comunque superato le prove seguenti.

Il bando come lex specialis e i suoi limiti

Nei concorsi il bando è la legge della procedura: fissa materie, punteggi, durata delle prove, materiale consultabile, modalità di svolgimento, e vincola tanto i candidati quanto la commissione, che non può introdurre regole nuove in corso di procedura. Il bando, però, non può derogare alle norme regolamentari e ai principi costituzionali. Una clausola che consentisse alla commissione di conoscere l’identità degli autori prima di attribuire i punteggi, o che escludesse il sorteggio della traccia, sarebbe illegittima.

La distinzione conta anche sul piano dei termini: un vizio annidato nel bando può essere conoscibile fin dalla pubblicazione, mentre un vizio dell’attività della commissione emerge con l’atto applicativo. Nel dubbio, il riferimento sicuro è il momento in cui la clausola o l’operazione producono un effetto concretamente lesivo per il candidato.

Le tracce: preparazione, segretezza e sorteggio

Risposta diretta. L’art. 11, comma 1, del d.P.R. 487/1994 prevede che la commissione prepari tre tracce per ciascuna prova scritta; che le tracce siano segrete, elaborate con modalità digitale e che ne sia vietata la divulgazione; e che la scelta della traccia da sottoporre ai candidati sia effettuata tramite sorteggio da parte di almeno due candidati. Il comma 3 impone alla commissione di adottare, in ogni fase, le misure di sicurezza necessarie a garantire la segretezza delle tracce e dei testi, affidandole al presidente e al segretario, anche mediante strumenti di sicurezza informatica.

Sono regole che perseguono due obiettivi distinti. Il primo è impedire che qualcuno conosca in anticipo l’argomento: la segretezza e il divieto di divulgazione servono a questo. Il secondo è escludere che la scelta della traccia sia orientata: per questo il sorteggio non è affidato alla commissione ma ad almeno due candidati, cioè a soggetti privi di interesse a favorire un tema piuttosto che un altro.

Perché il sorteggio è affidato ai candidati

La partecipazione dei candidati all’estrazione non è un cerimoniale. È il meccanismo con cui l’ordinamento rende visibile, a chi ha interesse a controllarla, la casualità della scelta. La conseguenza pratica è che l’operazione deve svolgersi in aula, davanti ai partecipanti, e deve risultare dal verbale con l’indicazione di chi ha estratto e di quale traccia sia stata sorteggiata tra le tre predisposte.

Quando questo passaggio manca, o è sostituito da una scelta operata dalla commissione, la garanzia salta. Il principio è lo stesso affermato dal Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza 28 maggio 2026, n. 4308, in materia di prova orale: la casualità imposta dalla norma non è surrogabile con procedure ritenute equivalenti, e la violazione rileva in sé, a prescindere dalla prova di un favoritismo concreto, perché la regola è posta a presidio dell’imparzialità e non a tutela di un singolo interesse.

Tracce fuori programma, ambigue o errate

Un capitolo distinto riguarda il contenuto della traccia. La commissione ha ampia discrezionalità nella formulazione, ma incontra due limiti. Il primo è la coerenza con le materie d’esame indicate nel bando: una traccia che verta su un argomento estraneo al programma altera le condizioni di partecipazione, perché i candidati si sono preparati su un perimetro dichiarato. Il secondo è l’intelligibilità: un quesito formulato in termini contraddittori o tecnicamente errati non consente una prestazione valutabile e incide sulla parità di trattamento.

Va detto con onestà che il contenzioso su questo terreno è difficile. Il giudice amministrativo tende a riconoscere alla commissione un margine molto ampio nella scelta dei temi, e la censura ha possibilità concrete soltanto quando l’estraneità al programma o l’errore tecnico sono evidenti e documentabili, non quando la traccia è semplicemente difficile o poco felice nella formulazione.

Lo svolgimento della prova: identificazione, materiale, esclusione

Risposta diretta. L’art. 13 del d.P.R. 487/1994 vieta ai concorrenti di comunicare tra loro durante le prove scritte; consente la consultazione dei soli testi di legge non commentati e autorizzati dalla commissione, se previsti dal bando, e dei dizionari; vieta di portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni; dispone l’esclusione di chi contravviene o copia, anche di tutti i candidati coinvolti; e prevede che almeno due componenti della commissione o del comitato di vigilanza siano presenti in aula.

L’identificazione e l’accesso all’aula

L’art. 11, comma 2, stabilisce che l’accesso dei candidati al luogo di svolgimento della prova è consentito esclusivamente previa identificazione. È una regola elementare ma non priva di rilievo pratico: l’identificazione all’ingresso è ciò che consente, a valle, di tenere separata l’identità del candidato dall’elaborato, perché il riconoscimento avviene prima e fuori dal momento valutativo.

Che cosa si può portare e consultare

Il comma 3 dell’art. 13 è netto: niente carta da scrivere, niente appunti manoscritti, niente libri o pubblicazioni di qualunque specie. Sono consultabili soltanto i testi di legge non commentati e autorizzati dalla commissione, se previsti dal bando, e i dizionari. Il punto controverso, nella pratica, riguarda la nozione di codice “non commentato”: la giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che il divieto colpisca non solo i commenti dottrinali ma anche i richiami di giurisprudenza e le annotazioni che orientino la soluzione, mentre non rendono commentato il testo i semplici rinvii ad altre norme.

È opportuno un chiarimento pratico: l’autorizzazione dei testi spetta alla commissione e le verifiche si svolgono in aula. Contestare a posteriori che a un candidato sia stato consentito l’uso di un volume vietato è possibile, ma richiede che la circostanza risulti da un verbale o da una contestazione formalizzata durante la prova; le segnalazioni successive, prive di riscontro documentale, difficilmente reggono.

L’esclusione per copiatura e la sua estensione

Il comma 4 dell’art. 13 dispone che il concorrente che contravviene alle disposizioni sui divieti, o che abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal concorso; e aggiunge che, nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, l’esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti. La norma non distingue tra chi copia e chi consente di essere copiato: la formula “tutti i candidati coinvolti” è stata scelta proprio per superare le difficoltà probatorie di quella distinzione.

Il comma 5 aggiunge una precisazione decisiva: la mancata esclusione all’atto della prova non preclude che l’esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime. Significa che l’assenza di contestazioni in aula non consolida alcuna posizione, e che elaborati sovrapponibili possono essere sanzionati in fase di correzione. Sul versante opposto, l’esclusione disposta a distanza di tempo richiede una motivazione tanto più puntuale, perché si fonda su un dato documentale — la coincidenza tra elaborati — che il candidato ha diritto di conoscere e contestare.

La prova digitale e i malfunzionamenti

Il comma 2 dell’art. 13, nella versione riscritta nel 2023, dispone che gli elaborati siano redatti in modalità digitale attraverso la strumentazione fornita, che tutti i dispositivi siano disabilitati alla connessione internet e che la commissione assicuri la non modificabilità del documento salvato dal candidato. La stessa norma prevede che, in caso di malfunzionamento della strumentazione informatica che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova a uno o più candidati, la commissione conceda un tempo aggiuntivo pari alla durata del mancato funzionamento.

Quest’ultima è una regola precisa e verificabile, non una raccomandazione. Il candidato che ha perso venti minuti per un blocco della postazione ha titolo a un recupero corrispondente, e la circostanza deve risultare dal verbale. La mancata concessione del tempo aggiuntivo, o la sua concessione in misura inferiore all’interruzione, è un vizio del procedimento che colpisce direttamente la parità di trattamento.

L’anonimato: la regola che l’abrogazione dell’art. 14 non ha cancellato

Risposta diretta. L’art. 14 del d.P.R. 487/1994, che disciplinava il meccanismo delle due buste — la busta grande con l’elaborato, la busta piccola con il cartoncino contenente le generalità — è stato abrogato dall’art. 2 del d.P.R. 82/2023. L’obbligo di anonimato non è però venuto meno: il Consiglio di Stato, sez. VII, con sentenza 17 luglio 2025, n. 6284, ha chiarito che la fonte primaria del principio non è la norma “a valle” abrogata, bensì i superiori principi costituzionali di imparzialità e buon andamento di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione, richiamati anche dall’art. 35-quater del d.lgs. 165/2001 attraverso i principi generali di imparzialità, integrità delle prove, trasparenza e omogeneità.

La ragione dell’abrogazione è comprensibile sul piano sistematico: un meccanismo costruito su buste di carta, linguette staccabili e cartoncini non ha senso in una prova che si svolge su postazione informatica, dove l’anonimato si ottiene con un codice identificativo generato dal sistema. Il legislatore ha perciò eliminato la disciplina di dettaglio, lasciando che ciascuna amministrazione adotti la tecnica adeguata alla modalità prescelta. Ciò che non ha eliminato — e non avrebbe potuto — è il risultato che quella tecnica deve garantire.

Perché l’anonimato conta

L’anonimato non protegge la riservatezza del candidato: protegge l’imparzialità del giudizio. La correzione di un elaborato di cui si conosce l’autore è esposta a un condizionamento che non richiede alcuna malafede per prodursi, e che nessun controllo successivo sarebbe in grado di ricostruire. Separando l’identità dalla prestazione, l’ordinamento rende il condizionamento materialmente impossibile invece di limitarsi a vietarlo. È per questo che la giurisprudenza amministrativa lega costantemente l’anonimato ai principi di uguaglianza e trasparenza, considerandolo un corollario essenziale della regolarità del concorso.

La prova cartacea dopo la riforma: legittima, ma da disciplinare

Dalla nuova formulazione dell’art. 13, comma 2, è scomparso l’avverbio “esclusivamente” riferito alla modalità informatica. Su questo dato testuale il TAR Lazio, sez. II-bis, con sentenza 13 febbraio 2024, n. 2948, ha escluso che lo svolgimento in modalità informatica sia obbligatorio: la prova cartacea non è illegittima, ma l’amministrazione deve motivare la scelta e dimostrarne la coerenza con l’esigenza di una selezione efficiente.

Il passaggio più importante di quella decisione riguarda però l’anonimato. Venute meno le garanzie formali della disciplina previgente — la carta recante il timbro dell’ufficio e la firma di un componente della commissione, oltre al meccanismo delle buste — la prova su carta non gode più della presunzione di imparzialità che quelle regole le assicuravano: spetta quindi all’ente disciplinare specificamente la redazione cartacea e indicare nel bando le prescrizioni volte a garantire l’anonimato dell’elaborato durante la correzione, oltre alla sua riferibilità al candidato al momento dell’abbinamento e all’effettiva redazione durante la prova. Un bando che nulla dica su questi profili lascia scoperto un passaggio essenziale, e l’omissione è contestabile.

L’anonimato nelle prove pratiche

Un tema emerso con frequenza nei concorsi recenti riguarda le prove pratiche. Il TAR Marche, sez. II, con sentenza 14 febbraio 2025, n. 100, ha affermato che la regola dell’anonimato si estende alle prove pratiche quando consistono nella redazione di un elaborato scritto, e ha ritenuto illegittima la previsione che consentiva ai candidati di apporre il proprio nome sul documento. Il Consiglio di Stato, con la citata sentenza n. 6284/2025, resa in appello su quella stessa vicenda, ha confermato integralmente l’impostazione precisando l’eccezione: l’anonimato non è esigibile quando le modalità della prova implicano un contatto diretto e immediato tra candidato e commissione, che rende inevitabile la previa identificazione.

Il criterio operativo indicato dal giudice d’appello è quello dello iato temporale: se tra la valutazione dell’elaborato scritto e il successivo colloquio intercorre un intervallo di tempo, la separazione tra prestazione e identità è possibile, e quindi doverosa. Nel caso deciso, la prova pratica si era svolta il 22 maggio, la commissione aveva concluso la correzione degli elaborati il 27 e gli orali erano iniziati il 28: la valutazione era avvenuta in un momento antecedente, non contestuale al colloquio, e l’anonimato era perciò dovuto.

I segni di riconoscimento: quando l’elaborato viene annullato

Risposta diretta. Costituisce segno di riconoscimento qualunque elemento anomalo rispetto alle ordinarie o ragionevolmente plausibili tecniche di redazione di un compito, oggettivamente idoneo a ricondurre l’elaborato al suo autore. Il Consiglio di Stato, sez. III, con sentenza 29 settembre 2023, n. 8572, ha affermato che l’elemento psicologico del candidato è del tutto irrilevante: ciò che rileva è l’anomalia oggettiva del segno e la disponibilità materiale, per la commissione, del supporto che lo contiene. Non è necessario dimostrare che la commissione abbia effettivamente riconosciuto l’autore.

La severità della regola si spiega con la sua funzione. Se l’annullamento richiedesse la prova dell’intenzione o del riconoscimento effettivo, la garanzia sarebbe inapplicabile: nessuno confessa l’intenzione, e nessuno può ricostruire che cosa la commissione abbia percepito. Ancorando la valutazione a un dato oggettivo — l’anomalia del segno — l’ordinamento rende la regola verificabile.

Che cosa è anomalo e che cosa non lo è

Sono tipicamente considerati segni di riconoscimento il nome, le iniziali o una sigla apposti sull’elaborato, i riferimenti a fatti o persone estranei alla traccia, le frasi di saluto o di commento rivolte alla commissione, i segni grafici privi di funzione espositiva, l’uso di strumenti di scrittura o di colori diversi da quelli prescritti. Non lo sono, di regola, le peculiarità della grafia, gli errori materiali, le cancellature, le sottolineature funzionali all’esposizione, la numerazione delle pagine.

La linea di confine passa per la funzionalità: ciò che serve a esporre il ragionamento appartiene alla prova; ciò che non serve a esporre nulla e resta come traccia individuale è potenzialmente un segno. È un criterio che, applicato con equilibrio, evita sia l’indulgenza verso segnali evidenti sia l’eccesso di rigore verso irregolarità innocue.

L’esclusione e la sua contestazione

L’annullamento dell’elaborato per violazione dell’anonimato è un provvedimento che incide in modo definitivo sulla partecipazione, e come tale deve essere motivato: la commissione deve indicare quale sia il segno, perché sia anomalo e perché sia oggettivamente idoneo all’identificazione. Una motivazione che si limiti a richiamare la violazione dell’anonimato senza descrivere l’elemento riscontrato non consente il controllo e per questo è contestabile.

Sul versante opposto, il candidato che assiste alla mancata esclusione di un concorrente il cui elaborato reca segni evidenti si trova di fronte a una violazione della parità di trattamento: è un profilo che si può far valere, ma presuppone l’accesso agli elaborati altrui, riconosciuto con ampiezza dalla giurisprudenza amministrativa proprio perché il confronto è spesso l’unico modo per verificare la coerenza applicativa delle regole.

La correzione: criteri, collegialità e tempi

Risposta diretta. L’art. 12, comma 1, del d.P.R. 487/1994 impone alle commissioni esaminatrici di stabilire, alla prima riunione, i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. La giurisprudenza amministrativa considera l’omessa o tardiva predeterminazione dei criteri un vizio radicale dell’intera operazione valutativa, perché senza criteri fissati prima la valutazione è priva di quell’autolimitazione della discrezionalità tecnica che sola la rende verificabile.

Criteri predeterminati e criteri specifici

Non basta che i criteri esistano: devono essere abbastanza specifici da rendere leggibile il collegamento tra la prestazione e il punteggio. Una griglia che indichi le aree di valutazione — pertinenza alla traccia, conoscenza della disciplina, capacità di inquadramento sistematico, chiarezza espositiva — e attribuisca a ciascuna un peso e una scala di punteggio consente il controllo di coerenza. Un elenco di aggettivi con un massimo complessivo di trenta punti, senza articolazione interna, non lo consente.

La questione è strettamente collegata a quella della motivazione del voto. L’orientamento consolidato è che il punteggio numerico esprima e sintetizzi il giudizio della commissione, contenendo in sé la propria motivazione: la Corte costituzionale, con la sentenza 30 gennaio 2009, n. 20 — resa in materia di esame forense, ma espressione di un principio che la giurisprudenza amministrativa applica correntemente ai concorsi — ha dichiarato non fondata la questione di legittimità sollevata su questo assetto. La sinteticità, però, regge soltanto perché il numero è leggibile alla luce di criteri noti. Senza criteri specifici il punteggio non è una motivazione sintetica: è una motivazione assente. È la ragione per cui, nel contenzioso concorsuale, la censura sulla motivazione del voto viaggia quasi sempre insieme a quella sulla predeterminazione dei criteri.

La collegialità e le sottocommissioni

La valutazione degli elaborati è attività collegiale e presuppone l’operare della commissione nella sua composizione piena, con la presenza di tutti i componenti alle sedute di correzione. È un dato che deve risultare dai verbali, e la sua assenza è contestabile in sé, a prescindere dal contenuto del giudizio.

L’art. 35-quater, comma 3, del d.lgs. 165/2001 consente la suddivisione delle commissioni in sottocommissioni, imponendo però procedure e criteri omogenei, pubblicati sul sito dell’amministrazione. La ratio è evidente: quando più organi valutano prestazioni destinate a confluire in un’unica graduatoria, l’omogeneità dei criteri è la condizione perché i punteggi siano confrontabili. Sottocommissioni che applichino griglie diverse producono una graduatoria costruita su unità di misura disomogenee, ed è un vizio che colpisce la procedura nel suo complesso.

I tempi di correzione

È una delle censure più ricorrenti e una delle meno fortunate. Il Consiglio di Stato, sez. VII, con la sentenza n. 605 del 2025, ha ribadito che l’asserita eccessiva brevità dei tempi impiegati dalla commissione per correggere gli elaborati non è sindacabile in sede di legittimità: non esiste una predeterminazione normativa dei tempi da dedicare alla valutazione, e il calcolo presuntivo ottenuto dividendo la durata della seduta per il numero dei compiti non dimostra la superficialità della correzione del singolo elaborato. L’adeguatezza del tempo, del resto, va valutata anche in rapporto all’ampiezza degli elaborati e alle questioni che pongono.

Questo non significa che il dato sia sempre irrilevante. Un tempo medio di correzione manifestamente incompatibile con la lettura stessa dei testi, unito ad altre anomalie documentate — criteri assenti, verbali lacunosi, punteggi identici attribuiti a prestazioni disomogenee — può concorrere a fondare la censura di illogicità manifesta. Da solo, però, non basta.

Il verbale della prova scritta

Risposta diretta. L’art. 15 del d.P.R. 487/1994 impone che di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni della commissione sia redatto processo verbale, sottoscritto dai componenti e dal segretario. Il verbale non deve descrivere minutamente ogni attività, ma deve documentare gli aspetti salienti e significativi: è il principio ribadito dal Consiglio di Stato, sez. VI, con la sentenza 29 aprile 2025, n. 3607, secondo cui le irregolarità formali non travolgono la procedura se non ne compromettono la funzione probatoria.

Per la prova scritta, i passaggi che devono risultare sono identificabili con precisione: l’insediamento della commissione e le dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 c.p.c.; i criteri e le modalità di valutazione fissati nella prima riunione; la predisposizione delle tre tracce e le misure adottate per la loro segretezza; l’operazione di sorteggio, con l’indicazione dei candidati che vi hanno proceduto e della traccia estratta; l’orario di inizio e di fine della prova ed eventuali tempi aggiuntivi concessi; la presenza in aula di almeno due componenti; le operazioni di correzione e i punteggi attribuiti; l’abbinamento tra elaborati e candidati, avvenuto al termine della valutazione.

Il verbale è atto pubblico e fa fede fino a querela di falso di ciò che il verbalizzante attesta essere avvenuto in sua presenza. Resta invece pienamente contestabile la qualificazione giuridica dei fatti verbalizzati: che il verbale dia atto di una certa modalità di scelta della traccia è un fatto; che quella modalità integri o meno il sorteggio richiesto dalla norma è una questione di diritto, e come tale si discute davanti al giudice amministrativo.

I vizi tipici della prova scritta e la prova di resistenza

Risposta diretta. I vizi che con maggiore frequenza vengono accertati riguardano la predeterminazione dei criteri, il sorteggio della traccia, la violazione dell’anonimato, la composizione o la collegialità della commissione, il materiale consentito, il tempo aggiuntivo negato in caso di malfunzionamento, l’errore materiale nel calcolo o nella trascrizione del punteggio. Il sindacato del giudice resta però limitato: la valutazione dell’elaborato è discrezionalità tecnica e viene censurata solo per macroscopico errore di fatto, manifesta illogicità o irragionevolezza, travisamento dei presupposti.

Va aggiunto il criterio della prova di resistenza: il vizio rileva se, una volta eliminato, avrebbe potuto condurre a un esito diverso per chi ricorre. Chi contesta un errore di calcolo che, corretto, lascerebbe comunque il punteggio sotto la soglia di idoneità non ha interesse concreto all’annullamento. Il criterio conosce però un’eccezione importante, che nella prova scritta ricorre spesso: quando il vizio investe le modalità di svolgimento della prova per tutti i partecipanti — il sorteggio mancato, l’anonimato non garantito, i criteri mai fissati — l’annullamento riguarda l’intero segmento procedurale e non il solo giudizio riferito al ricorrente.

L’errore materiale e la sua correzione

Un caso frequente e di soluzione più semplice è l’errore materiale: un punteggio trascritto in modo difforme da quello attribuito, una somma sbagliata, un elaborato attribuito al candidato sbagliato in fase di abbinamento. Qui non si discute di discrezionalità tecnica ma di un errore riconoscibile ictu oculi, che l’amministrazione può e deve correggere in autotutela. La segnalazione all’amministrazione è la via più rapida, ma non sospende il termine per il ricorso: se la correzione non arriva, l’impugnazione va comunque proposta nei termini.

Come si contesta l’esito della prova scritta

Risposta diretta. Il percorso ordinario è: istanza di accesso agli atti della procedura per acquisire verbali, criteri, tracce ed elaborati; valutazione tecnica sull’esistenza di un vizio; ricorso al TAR entro sessanta giorni dalla conoscenza dell’atto lesivo, con eventuale domanda cautelare. La giurisdizione appartiene al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, comma 4, del d.lgs. 165/2001, che gli riserva le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

L’accesso agli atti come primo passo

Senza i verbali non si sa se i criteri fossero stati fissati e come fossero formulati, se il sorteggio si sia svolto e chi vi abbia proceduto, quali cautele siano state adottate per l’anonimato, quali punteggi siano stati attribuiti agli altri candidati. L’accesso è quindi il presupposto conoscitivo di qualunque valutazione seria e va attivato subito.

Un errore ricorrente merita di essere segnalato: l’istanza di accesso non sospende né interrompe il termine per impugnare. Se l’amministrazione risponde in ritardo o non risponde, i sessanta giorni continuano a decorrere. Nella pratica le due iniziative procedono perciò in parallelo, con la possibilità di proporre motivi aggiunti quando la documentazione acquisita faccia emergere vizi ulteriori rispetto a quelli inizialmente dedotti.

Termini e rito

Il termine è quello ordinario di sessanta giorni dalla piena conoscenza dell’atto lesivo. Le controversie sui concorsi pubblici non rientrano tra le materie assoggettate al rito abbreviato dell’art. 119 c.p.a., che elenca ipotesi diverse, salvo casi particolari previsti da norme speciali: vale quindi il rito ordinario, con termini processuali pieni.

Il dies a quo è di norma la pubblicazione o la comunicazione dell’esito della prova. Quando il vizio riguarda le modalità di svolgimento, l’atto lesivo è il giudizio negativo che ne consegue, e non occorre attendere la graduatoria finale per reagire. Va invece impugnata autonomamente e nei termini l’esclusione disposta durante la prova o in sede di valutazione, che ha effetto immediatamente escludente.

La tutela cautelare

Con il ricorso può essere proposta domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. Nei concorsi la misura tipica è l’ammissione con riserva alla prosecuzione della procedura, che consente di non essere estromessi mentre il giudizio prosegue; nei casi di estrema urgenza è possibile chiedere un decreto monocratico presidenziale. La riserva si scioglie con la sentenza: se il ricorso è respinto, gli effetti dell’ammissione cadono.

Che cosa produce l’annullamento

L’accoglimento del ricorso non determina l’assunzione. Il giudice annulla l’atto viziato e la procedura torna all’amministrazione, che deve rinnovare il segmento illegittimo: ripetere la prova scritta secondo le regole, rinnovare la correzione con criteri corretti, talvolta con commissione in diversa composizione. L’esito della rinnovazione non è predeterminato, ed è un dato da mettere in conto con chiarezza fin dall’inizio, prima di assumere qualunque iniziativa.

Domande frequenti

Se il bando non dice nulla su come è garantito l’anonimato, la procedura è illegittima?

Il silenzio del bando non produce automaticamente l’annullamento, ma è un elemento rilevante. Dopo l’abrogazione dell’art. 14 del d.P.R. 487/1994 non esiste più un meccanismo tipizzato: spetta all’amministrazione indicare le cautele adottate, tanto più se la prova si svolge su carta. Un bando muto lascia scoperto un passaggio essenziale, e la contestazione si fonda sulla concreta impossibilità di verificare che l’elaborato sia stato corretto senza conoscerne l’autore.

La commissione può conoscere l’identità dei candidati prima di correggere?

No, quando la correzione riguarda un elaborato scritto e la separazione è materialmente possibile. L’abbinamento tra elaborati e nominativi deve avvenire dopo l’attribuzione dei punteggi e deve risultare dal verbale. La conoscenza dei nominativi dei partecipanti, che negli elenchi del concorso è comunque ostensibile, è cosa diversa dalla conoscibilità dell’autore del singolo compito.

Un codice a barre o un codice alfanumerico sull’elaborato viola l’anonimato?

No, se è generato dal sistema o assegnato dall’amministrazione secondo una procedura che tiene la corrispondenza riservata fino all’abbinamento. Anzi, nelle prove digitali è proprio il codice a realizzare l’anonimato. Diverso è il caso di un codice scelto o scritto dal candidato, che reintroduce il rischio che si voleva escludere.

Se un altro candidato ha copiato, la mia prova può essere annullata?

L’art. 13, comma 4, del d.P.R. 487/1994 prevede che, quando risulti che uno o più candidati abbiano copiato, l’esclusione sia disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti. La norma non richiede di individuare chi abbia copiato da chi. Ciò che l’amministrazione deve dimostrare è il coinvolgimento, che si ricava di regola dalla sovrapponibilità anomala degli elaborati: la contestazione, in questi casi, si sposta sulla consistenza di quella prova.

Posso ottenere copia degli elaborati degli altri candidati?

L’accesso agli atti della procedura concorsuale è riconosciuto con ampiezza dalla giurisprudenza amministrativa, e comprende di norma verbali, criteri ed elaborati dei candidati collocati in posizione utile, proprio perché il confronto è spesso l’unico modo per verificare l’applicazione coerente dei criteri. Restano fuori i dati personali non pertinenti alla procedura. L’istanza va motivata con il collegamento tra la documentazione richiesta e la posizione del richiedente.

Quanto tempo ha l’amministrazione per concludere il concorso dopo le prove scritte?

L’art. 11, comma 4, del d.P.R. 487/1994 prevede che le procedure concorsuali si concludano di norma entro centottanta giorni dalla data di conclusione delle prove scritte, e che l’inosservanza del termine sia giustificata collegialmente dalla commissione con motivata relazione. Il superamento del termine, di per sé, non travolge la procedura, ma è un elemento che assume rilievo quando si accompagna ad altre anomalie.

Letture consigliate

Guida aggiornata ad agosto 2026.

Il presente contributo ha finalità esclusivamente informativa e non costituisce parere legale: ogni situazione va valutata nel concreto, sulla base del bando e degli atti della singola procedura concorsuale.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di un sistema di intelligenza artificiale. Segnalazioni: info@studiolegalemondello.it


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