Perdita di chance di guarigione o di sopravvivenza: quando il danno è risarcibile

In sintesi. Nella responsabilità sanitaria si parla di perdita di chance quando la condotta colposa del medico o della struttura non ha causato, con la certezza richiesta dal processo civile, la morte o l’aggravamento del paziente, ma ha fatto svanire la possibilità — incerta ed eventuale, eppure reale — di un risultato migliore: vivere più a lungo, guarire, sopportare minori sofferenze. Il bene giuridico perduto non è dunque la guarigione, che restava comunque incerta, ma la possibilità stessa di conseguirla, che la giurisprudenza considera un’entità autonoma, giuridicamente ed economicamente valutabile. La Corte di cassazione, con la sentenza della sezione III n. 28993 dell’11 novembre 2019 — una delle pronunce del cosiddetto decalogo di San Martino — ha stabilito che questa perdita costituisce un danno risarcibile, da liquidare in via equitativa, soltanto quando la possibilità perduta era apprezzabile, seria e consistente. Non è richiesto che superasse il cinquanta per cento, perché oltre quella soglia si ricadrebbe nel danno da mancato risultato; ma non basta neppure una possibilità evanescente. Il risarcimento non è mai pari a quello del risultato perduto: viene commisurato alla possibilità andata persa, secondo criteri che la Cassazione ha progressivamente precisato, da ultimo con l’ordinanza n. 2861 del 5 febbraio 2025.

Che cosa significa “perdita di chance” in ambito sanitario

Risposta diretta. La perdita di chance non patrimoniale consiste nella privazione della possibilità di un migliore risultato sperato, incerto ed eventuale, conseguente alla condotta colposa del sanitario. Ciò che si perde è la possibilità, non il risultato: ed è la possibilità, in sé considerata, a costituire l’evento di danno.

La parola chance entra nel linguaggio giuridico italiano dalla materia patrimoniale, dove indicava in origine la possibilità di conseguire un guadagno: la partecipazione a una gara d’appalto poi turbata, la progressione di carriera impedita da un concorso illegittimo, l’affare sfumato per un inadempimento altrui. In quel contesto la definizione si è consolidata nel senso che la chance non è una mera aspettativa di fatto, bensì la concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato risultato o un certo bene, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione: la sua perdita configura, perciò, un danno concreto e attuale, non un danno meramente ipotetico.

La trasposizione di questa categoria al danno alla persona ha richiesto uno sforzo notevole, ed è stata a lungo — e in parte resta — controversa. Perché se in materia patrimoniale la chance ha un valore misurabile, nel campo della salute e della vita l’operazione è più delicata: si tratta di attribuire un valore economico non a un bene perduto, ma alla possibilità perduta di conservarlo.

La chance come bene autonomo, non come sconto sul risarcimento

Il fraintendimento più diffuso — e più dannoso per chi agisce in giudizio — consiste nel considerare la perdita di chance come una sorta di risarcimento ridotto, una versione attenuata del risarcimento pieno concessa quando la prova del nesso causale non riesce del tutto. Non è così, e la differenza non è accademica.

Nella perdita di chance il nesso causale non è incerto: è certo. Ciò che è incerto è l’evento, cioè il risultato che si sarebbe potuto conseguire. La condotta colposa del sanitario ha causato — con la certezza propria del processo civile — la perdita di una possibilità; è la possibilità in sé a essere, per definizione, aleatoria. Come si è efficacemente osservato, occorre superare l’equivoco lessicale che porta a confondere la probabilità come strumento di determinazione del rapporto causale con la probabilità come oggetto della lesione derivante dall’atto sanitario negligente.

Da questa impostazione discende una conseguenza pratica di primo piano: la perdita di chance è una voce di danno autonoma, con un proprio evento lesivo e un proprio criterio di liquidazione. Non è un minus che il giudice possa riconoscere d’ufficio quando la domanda principale non regge. Chi intende dedurla deve allegarla specificamente, anche in via subordinata rispetto alla domanda di risarcimento del danno da mancato risultato, e deve fornire fin dagli atti introduttivi gli elementi tecnici sui quali la possibilità perduta viene fondata. È un punto che l’esperienza giudiziaria conferma con regolarità: una domanda impostata solo sul danno pieno, senza alcuna deduzione subordinata sulla chance, difficilmente può essere riqualificata a giudizio avanzato.

La differenza rispetto al danno da mancato risultato

Se la consulenza medico-legale accerta che, senza l’errore, il paziente si sarebbe con ogni probabilità salvato — o avrebbe evitato l’aggravamento, o avrebbe conservato la funzione compromessa — allora non si è in presenza di una chance perduta, ma di un danno da mancato risultato. In quel caso il nesso causale tra la condotta e l’evento finale è provato secondo la regola del più probabile che non, e il risarcimento riguarda il danno alla salute nella sua interezza, secondo i criteri ordinari.

La perdita di chance opera, per definizione, al di sotto di quella soglia: quando cioè non è possibile affermare, secondo il più probabile che non, che il risultato migliore si sarebbe realizzato, ma è possibile affermare che esisteva una possibilità concreta di realizzarlo, e che quella possibilità è stata azzerata dalla condotta sanitaria.

Quando la possibilità perduta è risarcibile

Risposta diretta. Secondo il principio fissato da Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2019, n. 28993, la perdita di chance costituisce un danno risarcibile, da valutare equitativamente, solo se la possibilità perduta era apprezzabile, seria e consistente. Una possibilità meramente ipotetica, statisticamente trascurabile o priva di aggancio a dati scientifici non integra un danno risarcibile.

La sentenza appartiene al gruppo di pronunce depositate dalla terza sezione civile l’11 novembre 2019 — il cosiddetto decalogo di San Martino — con cui la Corte ha razionalizzato l’intera materia del danno da responsabilità sanitaria, riprendendo e affinando principi già enunciati nel 2018.

Il criterio dei tre aggettivi non è una formula di stile. Ciascuno di essi esprime un requisito distinto:

  • apprezzabile significa che la possibilità deve essere misurabile, ancorata a dati statistici o clinici verificabili, e non affidata a una valutazione impressionistica;
  • seria significa che deve fondarsi su un percorso terapeutico effettivamente praticabile nel caso concreto, non su ipotesi astratte o su terapie non disponibili;
  • consistente significa che deve avere una dimensione non trascurabile: una possibilità dell’uno per cento, per quanto teoricamente esistente, difficilmente supera questo vaglio.

La soglia del cinquanta per cento e l’errore di sovrapporre due piani

Un chiarimento ricorrente nella giurisprudenza di legittimità riguarda il rapporto tra la percentuale di chance e la regola causale. Non è necessario che la probabilità di successo fosse superiore al cinquanta per cento: se lo fosse stata, si configurerebbe — secondo il più probabile che non — un danno da mancato risultato, e non un danno da perdita di chance. Ciò che si richiede è che la possibilità fosse statisticamente apprezzabile e non trascurabile.

Al tempo stesso, e qui sta il punto più tecnico, la Corte ha escluso che nei casi di perdita di chance possa applicarsi una soglia probatoria inferiore rispetto alla regola generale del più probabile che non. La chance costituisce essa stessa l’evento di danno e non può dunque sostituirsi alla prova del nesso causale: non è ammissibile costruire una “probabilità della possibilità”, cioè una doppia aleatorietà che finirebbe per eludere l’onere probatorio gravante sul danneggiato. In altre parole: la percentuale bassa riguarda l’oggetto perduto, non il grado di certezza con cui si deve provare che è stato l’errore a farlo perdere.

Il precedente del 2018 e la tesi intermedia

Il quadro attuale si è formato a partire dalla sentenza della sezione III n. 5641 del 9 marzo 2018, che ha proposto una tesi intermedia tra due impostazioni opposte, entrambe insoddisfacenti. Da un lato la ricostruzione puramente ontologica, che rischiava di introdurre una inammissibile figura di danno in re ipsa, risarcibile per il solo fatto della condotta colposa; dall’altro la ricostruzione eziologica, che finiva per sovrapporre indebitamente il nesso di causalità e l’evento di danno, trasformando la chance in un espediente per aggirare la mancata prova del nesso.

La stessa pronuncia ha posto le basi della distinzione, poi divenuta centrale, tra la perdita di chance e il danno da perdita anticipata della vita: l’evento di danno, in quest’ultimo caso, non è rappresentato dalla possibilità di vivere più a lungo, ma dalla perdita anticipata della vita.

Perdita di chance e danno da morte anticipata: due voci da non confondere

Risposta diretta. Se è accertato, secondo il più probabile che non, che senza l’errore il paziente sarebbe vissuto più a lungo, il danno è quello da perdita anticipata della vita (premorienza), non da perdita di chance. La Corte di cassazione, sezione III, con la sentenza n. 26851/2023 ha affermato che il riconoscimento congiunto delle due voci è di regola inammissibile, trattandosi di figure logicamente incompatibili.

La ragione dell’incompatibilità è lineare: la perdita di chance ha il proprio fondamento logico e giuridico nell’incertezza dell’eventualità, mentre l’accertamento della morte anticipata contraddice quella stessa incertezza. Se si è accertato che il paziente avrebbe vissuto un certo tempo in più, quel tempo non è più una possibilità: è una perdita certa, e come tale va risarcita.

La medesima pronuncia ha però individuato uno spazio residuo, definito del tutto eccezionale, per la coesistenza delle due voci: l’ipotesi in cui risulti accertato, anche sulla base delle evidenze scientifiche acquisite e in relazione alle circostanze del caso concreto, che esistesse la possibilità seria, concreta e apprezzabile che, oltre a quel tempo di vita già accertato come perduto, il paziente potesse sopravvivere ancora più a lungo. È un’ipotesi di scuola, ma non impossibile: presuppone che la consulenza medico-legale distingua nettamente un nucleo di sopravvivenza probabile da un’ulteriore fascia di sopravvivenza soltanto possibile.

Sempre secondo la stessa decisione, il risarcimento del danno da perdita di chance di sopravvivenza deve essere effettuato con criteri equitativi, senza poterlo parametrare — nemmeno con riduzioni — né ai valori tabellari previsti per la perdita della vita, né a quelli del danno biologico temporaneo.

Che cosa deve provare chi agisce

Risposta diretta. Chi agisce deve provare il contratto o il contatto con la struttura, il danno lamentato e allegare l’inadempimento qualificato, ma soprattutto deve provare — secondo il più probabile che non — il nesso causale tra la condotta sanitaria e la perdita della possibilità, nonché la consistenza di quella possibilità. La ripartizione dell’onere probatorio segue il doppio binario disegnato dalla legge Gelli-Bianco.

Il doppio binario di responsabilità

L’art. 7 della legge 8 marzo 2017, n. 24 (legge Gelli-Bianco) distingue due posizioni. La struttura sanitaria, pubblica o privata, risponde a titolo contrattuale ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. delle condotte dolose o colpose degli operatori di cui si avvale, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti. L’esercente la professione sanitaria che non abbia agito nell’adempimento di un’obbligazione contrattuale assunta direttamente con il paziente risponde invece a titolo extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c.

La differenza si riflette sull’onere della prova e sulla prescrizione, ed è spesso decisiva nella scelta dei soggetti da convenire. Il tema è approfondito nell’articolo dedicato al doppio binario di responsabilità tra struttura sanitaria e medico.

Il ruolo della consulenza medico-legale

Nel contenzioso sulla perdita di chance la partita si gioca quasi interamente sul terreno tecnico. La consulenza medico-legale deve rispondere a due domande distinte, che vanno tenute separate anche nella formulazione dei quesiti: se la condotta sanitaria sia stata colposa alla luce delle linee guida e delle buone pratiche clinico-assistenziali; e quale fosse, al momento in cui l’errore o il ritardo si è verificato, la probabilità di conseguire il risultato migliore, sulla base di dati statistici riferiti allo stadio della patologia in quel momento.

È su quest’ultimo punto che si fonda la percentuale poi utilizzata nella liquidazione, ed è per questo che una consulenza generica — che affermi l’esistenza di “buone possibilità” senza ancorarle a evidenze — espone la domanda al rigetto.

La documentazione sanitaria

La ricostruzione della sequenza temporale — quando i sintomi sono comparsi, quando sono stati riferiti, quali accertamenti sono stati disposti e quali omessi, quanto tempo è trascorso tra la prima consultazione e la diagnosi — si costruisce quasi esclusivamente sulla documentazione sanitaria. La difettosa tenuta della cartella clinica non può, per principio consolidato, ridondare a danno del paziente. Sul punto è disponibile l’approfondimento su come ottenere la cartella clinica e quale valore probatorio abbia.

Come si liquida il danno da perdita di chance

Risposta diretta. La liquidazione è equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. e non può essere proporzionale al risultato perduto: deve essere commisurata, in termini equitativi, alla possibilità perduta di conseguirlo. La Corte di cassazione, sezione III, con l’ordinanza n. 2861 del 5 febbraio 2025 ha ritenuto legittimo un criterio parametrico ancorato al danno biologico teorico integrale.

Il principio di fondo era già stato enunciato nel 2019: il risarcimento della perdita di chance non patrimoniale non può essere proporzionale al risultato perduto, ma va valutato, in termini equitativi, con riferimento alla possibilità perduta di realizzarlo. È una precisazione che segna la distanza dalla logica della cosiddetta responsabilità proporzionale, nella quale il risarcimento del danno finale viene semplicemente ridotto in proporzione alla probabilità causale.

Il criterio parametrico riconosciuto nel 2025

Con l’ordinanza n. 2861 del 5 febbraio 2025 la terza sezione civile ha compiuto un passo significativo nella sistematizzazione dei criteri di calcolo, legittimando un metodo già impiegato da numerosi tribunali di merito: si assume il valore del danno biologico teorico integrale, lo si divide per gli anni di aspettativa di vita, lo si moltiplica per gli anni corrispondenti all’aspettativa di vita sperata e si applica infine la percentuale di chance perduta.

Si tratta, in sostanza, di una valutazione equitativa parametrica: si muove da un massimo teorico e lo si adegua razionalmente alle circostanze del caso concreto, in coerenza con le regole del codice civile in materia di causalità e di liquidazione del danno. Il criterio ha trovato rapida applicazione nella giurisprudenza di merito, che vi ha riconosciuto un’indicazione di metodo.

L’obbligo di motivare la percentuale

La percentuale di chance perduta non può essere affermata in modo apodittico. Con l’ordinanza n. 2152 del 22 gennaio 2024 la terza sezione ha censurato una decisione di merito rilevando che mancavano i passaggi logici che facessero comprendere come si fosse giunti proprio a quella percentuale piuttosto che a un’altra: la quantificazione deve essere ancorata a un ragionamento ricostruibile, tipicamente radicato negli esiti della consulenza tecnica.

È un rilievo che ha una ricaduta pratica diretta sull’impostazione della causa: la percentuale va chiesta al consulente in modo esplicito, motivata con riferimento ai dati statistici disponibili per lo stadio della patologia e discussa nelle note critiche, perché è su quel dato che si costruirà la liquidazione.

Danni iure hereditatis e danni iure proprio

Quando il paziente è deceduto occorre distinguere due categorie di pretese. I danni iure hereditatis sono quelli maturati in capo al paziente e trasmessi agli eredi: vi rientra, in particolare, la perdita della possibilità di vivere più a lungo o di affrontare la malattia in condizioni migliori. I danni iure proprio spettano invece ai congiunti per la lesione del rapporto parentale, e vengono liquidati secondo le tabelle in uso, con gli adattamenti richiesti dal fatto che la sopravvivenza del congiunto era essa stessa incerta.

Il tema del calcolo del danno alla salute, con le relative tabelle, è trattato nell’approfondimento su come si calcola il risarcimento del danno biologico.

I casi in cui la perdita di chance ricorre più spesso

Risposta diretta. La perdita di chance emerge tipicamente nei casi di omessa o ritardata diagnosi di patologie a evoluzione progressiva, dove un intervento tempestivo avrebbe modificato la prognosi senza però garantire la guarigione.

Il campo elettivo è quello oncologico: un nodulo non approfondito, un referto non refertato correttamente, un sintomo ricondotto a una causa banale, un accertamento rinviato di mesi. Quando la diagnosi arriva, la patologia è passata a uno stadio superiore, e la questione giuridica diventa quale fosse la probabilità di sopravvivenza allo stadio in cui la malattia si trovava al momento dell’errore, rispetto a quella dello stadio in cui è stata effettivamente diagnosticata. La differenza tra le due percentuali costituisce, in prima approssimazione, la chance perduta.

Ricorrenze analoghe si registrano nel ritardo nell’esecuzione di esami diagnostici necessari per rilevare patologie in atto, nel mancato riconoscimento di quadri clinici che richiedevano un intervento in urgenza e nell’omesso monitoraggio di pazienti a rischio. Il tema si intreccia strettamente con quello dell’errore diagnostico, approfondito nell’articolo su errore diagnostico e ritardata diagnosi.

Termini e percorso processuale

Risposta diretta. Valgono i termini ordinari della responsabilità sanitaria: dieci anni verso la struttura (art. 2946 c.c.), cinque verso il medico che risponda ex art. 2043 c.c. (art. 2947 c.c.). Prima della causa è necessario esperire il procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. oppure la mediazione, secondo quanto prevede l’art. 8 della legge 24/2017.

Sul computo dei termini e sul momento da cui la prescrizione decorre — questione tutt’altro che teorica nei casi di danno che si manifesta a distanza di tempo — è disponibile l’approfondimento su la prescrizione nel risarcimento da malasanità.

Quanto al percorso, l’art. 8 della legge Gelli-Bianco pone come condizione di procedibilità della domanda risarcitoria il ricorso per accertamento tecnico preventivo con finalità conciliativa ex art. 696-bis c.p.c., in alternativa al procedimento di mediazione. Nei casi di perdita di chance questa fase assume un rilievo particolare, perché è proprio nella consulenza preventiva che la percentuale di possibilità perduta viene per la prima volta quantificata da un ausiliario del giudice. Il funzionamento del procedimento è descritto nell’articolo su l’ATP ex art. 696-bis c.p.c. nella responsabilità medica.

Domande frequenti

Che cos’è la perdita di chance nella responsabilità medica?

È la privazione della possibilità di un migliore risultato sperato, incerto ed eventuale — una maggiore durata della vita, la guarigione, minori sofferenze — conseguente alla condotta colposa del sanitario. Il bene giuridico leso non è il risultato, che restava incerto, ma la possibilità di conseguirlo, che la giurisprudenza tratta come entità autonoma.

Quando la possibilità perduta è risarcibile?

Quando era apprezzabile, seria e consistente, secondo il criterio fissato da Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2019, n. 28993. Una possibilità evanescente, statisticamente trascurabile o non ancorata a dati clinici verificabili non integra un danno risarcibile.

È necessario che la probabilità fosse superiore al cinquanta per cento?

No, e anzi se lo fosse stata non si parlerebbe di chance: si ricadrebbe, secondo il più probabile che non, nel danno da mancato risultato. La chance opera al di sotto di quella soglia, purché la possibilità sia statisticamente apprezzabile. Il nesso causale tra la condotta e la perdita della possibilità resta però soggetto alla regola ordinaria del più probabile che non, senza soglie attenuate.

Perdita di chance e danno da morte anticipata coincidono?

No. Il danno da premorienza presuppone l’accertamento che, senza l’errore, il paziente sarebbe vissuto più a lungo: lì la perdita è certa. Cass. civ., sez. III, n. 26851/2023 ha affermato che il riconoscimento congiunto delle due voci è di regola inammissibile, salvo l’ipotesi del tutto eccezionale in cui risulti che, oltre al tempo di vita già accertato come perduto, il paziente potesse sopravvivere ancora più a lungo.

Come si quantifica il risarcimento?

In via equitativa ex art. 1226 c.c., in misura commisurata alla possibilità perduta e mai pari al risultato. Cass. civ., sez. III, ord. n. 2861 del 5 febbraio 2025 ha ritenuto legittimo il criterio che muove dal danno biologico teorico integrale, lo rapporta agli anni di aspettativa di vita e vi applica la percentuale di chance perduta. La percentuale deve essere motivata: l’ordinanza n. 2152 del 22 gennaio 2024 ha censurato la decisione che non rende comprensibile perché si sia giunti proprio a quel valore.

La perdita di chance va chiesta espressamente?

Sì. È una voce di danno autonoma, non un minus automatico della domanda di risarcimento del danno da mancato risultato: va allegata in modo specifico, anche in via subordinata, fin dagli atti introduttivi, con gli elementi tecnici che ne fondano la consistenza.

Entro quanto tempo si può agire?

Dieci anni nei confronti della struttura sanitaria, che risponde a titolo contrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c. (art. 2946 c.c.); cinque anni nei confronti del medico che non abbia assunto un’obbligazione contrattuale con il paziente e risponda ex art. 2043 c.c. (art. 2947 c.c.). Il termine decorre dal momento in cui il danno si è manifestato all’esterno ed è stato percepibile come conseguenza della condotta sanitaria.

Chi può agire se il paziente è deceduto?

Gli eredi possono far valere i danni maturati in capo al paziente e trasmessi per successione (iure hereditatis), tra cui la perdita della possibilità di vivere più a lungo; i congiunti possono inoltre far valere in proprio (iure proprio) il danno da lesione del rapporto parentale, secondo le tabelle in uso.

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Guida aggiornata a luglio 2026.

Il presente contributo ha finalità esclusivamente informativa e divulgativa e non costituisce parere legale. Ogni vicenda di responsabilità sanitaria presenta profili tecnici e probatori specifici, che vanno valutati nel caso concreto alla luce della documentazione clinica e delle evidenze scientifiche disponibili.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di un sistema di intelligenza artificiale. Segnalazioni: info@studiolegalemondello.it

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